Articolo 2214 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2266Articolo 2209 ter
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16 luglio 2016
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28 agosto 2022
Art. 2214-bis. (Unificazione e riordino dei ruoli normali e speciali degli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale ed al Corpo delle armi navali della Marina militare) 1. Gli allievi e gli aspiranti ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare frequentatori del corso normale presso l'Accademia navale alla data del 1° gennaio 2017 all'atto della nomina a ufficiale sono immessi nel Corpo del genio della Marina, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture, in relazione all'iter di studi frequentato. 2. Alla data del 1° gennaio 2017, gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale e al Corpo delle armi navali della Marina militare transitano nel Corpo del genio della Marina secondo le modalita' indicate all'articolo 2214-ter. 3. Le dotazioni organiche degli ufficiali del Corpo del genio della Marina, suddivise per ruolo e grado, sono determinate con il decreto di cui all'articolo 2209-ter. 4. Alla data del 1° gennaio 2017, il numero di promozioni a scelta nei vari gradi del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo del genio della Marina nelle varie specialita' e' pari alla somma delle promozioni nei vari gradi dei preesistenti Corpi del genio navale e delle armi navali ed e' suddiviso nelle varie specialita' con il decreto di cui all'articolo 2233-bis, in modo che siano gradualmente ricondotte, al 31 dicembre ((2033)) , ai valori di cui alla tabella 2, quadri II e VIII.
Entrata in vigore il 28 agosto 2022
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