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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1008/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
composto dai seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1008 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27.5.2025 e vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scenna che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare, Gino Di Cesare e Rispettoso Giacomo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da conclusioni precisate all'udienza del 27.5.2025: “l'Avv. SCENNA quanto all'affido condiviso e al diritto di visita chiede la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto oggi stabilito tra le parti;
chiede che la decorrenza del mantenimento sia fissata dal deposito del ricorso e che
l'assegno unico sia interamente percepito dall'assistita quantomeno da febbraio 2025; spese di lite compensate;
1 l'Avv. DI CESARE quanto all'affido condiviso e al diritto di visita chiede la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto oggi stabilito tra le parti;
si oppone alla fissazione della decorrenza del mantenimento dal deposito del ricorso;
spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 18.10.2024 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio con dal 2011 sino al 2024 e che dall'unione sono nati nel 2012 il figlio e Controparte_1 Per_1
Pe nel 2019 la figlia , ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di lei, regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso, considerando il lavoro a turni da ella svolto, nonché porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini dell'importo di euro 700,00 complessivi e disporsi la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore.
Si è costituito in giudizio insistendo per la previsione a suo carico di un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 100,00 a figlio, per la percezione della metà dell'assegno familiare unico tra i genitori e per l'attribuzione del 100% della scheda Bonus/Spesa intestata a alla ricorrente. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha rappresentato che il figlio maggiore non voleva recarsi dal padre e ha acconsentito acché l'assegno unico (pari ad euro 460,00 Controparte_1 circa) fosse percepito integralmente dalla all'esito della detta udienza, in via provvisoria e Parte_1 urgente, il giudice designato ha disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno come segue: “a) Il padre terrà con sé i minori, nella settimana in cui la madre svolge il turno di notte (22:00/6:00), dalle ore 21:30 e sino alle ore 8:00, allorquando li condurrà a scuola e la padre li preleverà all'uscita tenendoli con sè tratterrà con sé fino all'inizio del turno del giorno successivo e, dunque, sino alle ore 21:30; b) quando la ricorrente svolge il turno pomeridiano
(14:00/22:00), il padre preleverà minori all'uscita da scuola per tenerli con sé, con relativo pernotto, sino al mattino successivo allorquando saranno prelevati dalla madre, alle ore 8:00, per essere condotti a scuola;
c) quando la ricorrente svolge il turno di giorno (8:00/14:00) il padre terrà con sé i minori per due giorni a settimana, indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 19:30; d) i minori trascorreranno i fine settimana, in maniera alternata, con ciascuna parte dalle ore 14:00 del sabato sino alle ore
21:00 della domenica;
e) le festività natalizie e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza annuale;
f) quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno” ed ha posto a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili complessivi.
Alla successiva udienza del 27.5.25 si è proceduto all'audizione del figlio della coppia e, Per_1 terminata l'audizione, ha rappresentato come, nella settimana del mese in cui il turno Parte_1 di lavoro sia misto, provvederà a comunicarlo non appena noto al resistente così il padre provvederà, con l'aiuto
2 della nonna materna, alla gestione dei figli nella maniera più opportuna ed a tale soluzione ha manifestato adesione il resistente.
I difensori hanno inoltre chiesto trattenersi la causa in decisione senza termini e parte ricorrente ha chiesto, quanto all'affido condiviso e al diritto di visita, di confermarsi le condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto stabilito tra le parti nel verbale di udienza del 27.5.2025 ed ha insistito acché la decorrenza del mantenimento sia fissata dal deposito del ricorso e che l'assegno unico sia interamente percepito dall'assistita quantomeno da febbraio 2025 e che le spese di lite siano compensate;
il resistente ha chiesto, quanto all'affido condiviso e al diritto di visita, la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto stabilito tra le parti nel verbale di udienza del 27.5.2025 e si è opposto alla fissazione della decorrenza del mantenimento dal deposito del ricorso insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il giudice designato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Non vi è controversia tra le parti né in ordine al regime dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre né in punto di regolamentazione del diritto di visita paterno alle condizioni di cui all'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, sopra riportate, ed integrate con l'assunzione dell'impegno, da parte della ricorrente, di comunicare tempestivamente la settimana del mese in cui il turno di lavoro è misto, così da consentire una gestione più facile della prole al padre.
3. Va, altresì, confermato quanto statuito nell'ordinanza del 7.2.2025 in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore della prole che, dunque, in considerazione dell'ampio diritto di visita ad egli consentito e della permanenza dei minori presso di lui per buona parte della giornata, si è ritenuto congruo fissare in misura pari ad euro 200,00 mensili complessivi (euro 100,00 a figlio). La ricorrente, inoltre, percepirà l'assegno unico in misura integrale alla luce dell'accordo manifestato dalle parti sul punto alla prima udienza di comparizione.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, ovvero l'unico profilo controverso tra le parti, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023).
Quanto, invece, alla percezione dell'assegno unico in misura integrale, si ritiene opportuno che lo stesso decorra dal mese successivo al 29.1.2025, data dell'udienza in cui il resistente ha consentito alla integrale percezione dalla controparte posto che si tratta di un effetto ampliativo delle disponibilità della ricorrente dovuto all'accordo tra le parti e risultando, invero, l'interesse della prole già tutelato dalla percezione dell'assegno unico al 50% e dall'assegno di mantenimento di totali € 200,00 mensili vista anche la regolamentazione della permanenza presso i genitori, sostanzialmente paritetica.
3 4. Le spese di lite devono essere compensate, non rinvenendosi profili di soccombenza a carico di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: Pe AFFIDA in modo condiviso i figli e ad entrambi i genitori, collocandoli in via prevalente presso la Per_1 madre;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui all'ordinanza 7.2.2025, come integrate dalle parti all'udienza del 27.5.2025, riportate in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore dei minori di euro 200,00 mensili Controparte_1
(euro 100,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla ricorrente entro il cinque ogni mese e decorrente dalla proposizione del ricorso;
DA' ATTO dell'accordo tra le parti in relazione alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente disponendone la decorrenza dal febbraio 2025;
PONE a carico di ciascuna delle parti le spese straordinarie in misura del 50%;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 13.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott.. Leopoldo Sciarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
composto dai seguenti magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 1008 dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27.5.2025 e vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scenna che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti Paolo Di Cesare, Raffaele Di Cesare, Gino Di Cesare e Rispettoso Giacomo che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del P.M.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da conclusioni precisate all'udienza del 27.5.2025: “l'Avv. SCENNA quanto all'affido condiviso e al diritto di visita chiede la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto oggi stabilito tra le parti;
chiede che la decorrenza del mantenimento sia fissata dal deposito del ricorso e che
l'assegno unico sia interamente percepito dall'assistita quantomeno da febbraio 2025; spese di lite compensate;
1 l'Avv. DI CESARE quanto all'affido condiviso e al diritto di visita chiede la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto oggi stabilito tra le parti;
si oppone alla fissazione della decorrenza del mantenimento dal deposito del ricorso;
spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in cancelleria in data 18.10.2024 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, , deducendo di aver intrattenuto una relazione more Parte_1 uxorio con dal 2011 sino al 2024 e che dall'unione sono nati nel 2012 il figlio e Controparte_1 Per_1
Pe nel 2019 la figlia , ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso di lei, regolamentarsi il diritto di visita alle condizioni indicate nel ricorso, considerando il lavoro a turni da ella svolto, nonché porsi a carico del resistente un assegno di mantenimento per i bambini dell'importo di euro 700,00 complessivi e disporsi la percezione integrale dell'assegno unico in suo favore.
Si è costituito in giudizio insistendo per la previsione a suo carico di un assegno di Controparte_1 mantenimento di euro 100,00 a figlio, per la percezione della metà dell'assegno familiare unico tra i genitori e per l'attribuzione del 100% della scheda Bonus/Spesa intestata a alla ricorrente. Controparte_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti, la ricorrente ha rappresentato che il figlio maggiore non voleva recarsi dal padre e ha acconsentito acché l'assegno unico (pari ad euro 460,00 Controparte_1 circa) fosse percepito integralmente dalla all'esito della detta udienza, in via provvisoria e Parte_1 urgente, il giudice designato ha disposto l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre, ha regolamentato il diritto di visita paterno come segue: “a) Il padre terrà con sé i minori, nella settimana in cui la madre svolge il turno di notte (22:00/6:00), dalle ore 21:30 e sino alle ore 8:00, allorquando li condurrà a scuola e la padre li preleverà all'uscita tenendoli con sè tratterrà con sé fino all'inizio del turno del giorno successivo e, dunque, sino alle ore 21:30; b) quando la ricorrente svolge il turno pomeridiano
(14:00/22:00), il padre preleverà minori all'uscita da scuola per tenerli con sé, con relativo pernotto, sino al mattino successivo allorquando saranno prelevati dalla madre, alle ore 8:00, per essere condotti a scuola;
c) quando la ricorrente svolge il turno di giorno (8:00/14:00) il padre terrà con sé i minori per due giorni a settimana, indicativamente nelle giornate del martedì e del giovedì, dall'uscita di scuola e sino alle ore 19:30; d) i minori trascorreranno i fine settimana, in maniera alternata, con ciascuna parte dalle ore 14:00 del sabato sino alle ore
21:00 della domenica;
e) le festività natalizie e pasquali seguiranno il principio dell'alternanza annuale;
f) quanto alle vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno” ed ha posto a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili complessivi.
Alla successiva udienza del 27.5.25 si è proceduto all'audizione del figlio della coppia e, Per_1 terminata l'audizione, ha rappresentato come, nella settimana del mese in cui il turno Parte_1 di lavoro sia misto, provvederà a comunicarlo non appena noto al resistente così il padre provvederà, con l'aiuto
2 della nonna materna, alla gestione dei figli nella maniera più opportuna ed a tale soluzione ha manifestato adesione il resistente.
I difensori hanno inoltre chiesto trattenersi la causa in decisione senza termini e parte ricorrente ha chiesto, quanto all'affido condiviso e al diritto di visita, di confermarsi le condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto stabilito tra le parti nel verbale di udienza del 27.5.2025 ed ha insistito acché la decorrenza del mantenimento sia fissata dal deposito del ricorso e che l'assegno unico sia interamente percepito dall'assistita quantomeno da febbraio 2025 e che le spese di lite siano compensate;
il resistente ha chiesto, quanto all'affido condiviso e al diritto di visita, la conferma delle condizioni rese nei provvedimenti temporanei e urgenti, integrati con quanto stabilito tra le parti nel verbale di udienza del 27.5.2025 e si è opposto alla fissazione della decorrenza del mantenimento dal deposito del ricorso insistendo per la compensazione delle spese di lite.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, il giudice designato ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Non vi è controversia tra le parti né in ordine al regime dell'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre né in punto di regolamentazione del diritto di visita paterno alle condizioni di cui all'ordinanza di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, sopra riportate, ed integrate con l'assunzione dell'impegno, da parte della ricorrente, di comunicare tempestivamente la settimana del mese in cui il turno di lavoro è misto, così da consentire una gestione più facile della prole al padre.
3. Va, altresì, confermato quanto statuito nell'ordinanza del 7.2.2025 in punto di quantificazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del resistente in favore della prole che, dunque, in considerazione dell'ampio diritto di visita ad egli consentito e della permanenza dei minori presso di lui per buona parte della giornata, si è ritenuto congruo fissare in misura pari ad euro 200,00 mensili complessivi (euro 100,00 a figlio). La ricorrente, inoltre, percepirà l'assegno unico in misura integrale alla luce dell'accordo manifestato dalle parti sul punto alla prima udienza di comparizione.
Quanto alla decorrenza dell'assegno di mantenimento, ovvero l'unico profilo controverso tra le parti, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di assegno di mantenimento per i figli, la domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza (v. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023).
Quanto, invece, alla percezione dell'assegno unico in misura integrale, si ritiene opportuno che lo stesso decorra dal mese successivo al 29.1.2025, data dell'udienza in cui il resistente ha consentito alla integrale percezione dalla controparte posto che si tratta di un effetto ampliativo delle disponibilità della ricorrente dovuto all'accordo tra le parti e risultando, invero, l'interesse della prole già tutelato dalla percezione dell'assegno unico al 50% e dall'assegno di mantenimento di totali € 200,00 mensili vista anche la regolamentazione della permanenza presso i genitori, sostanzialmente paritetica.
3 4. Le spese di lite devono essere compensate, non rinvenendosi profili di soccombenza a carico di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: Pe AFFIDA in modo condiviso i figli e ad entrambi i genitori, collocandoli in via prevalente presso la Per_1 madre;
REGOLAMENTA il diritto di visita del genitore non collocatario alle condizioni di cui all'ordinanza 7.2.2025, come integrate dalle parti all'udienza del 27.5.2025, riportate in parte motiva;
PONE a carico di un assegno di mantenimento in favore dei minori di euro 200,00 mensili Controparte_1
(euro 100,00 a figlio), oltre rivalutazione Istat, da versarsi alla ricorrente entro il cinque ogni mese e decorrente dalla proposizione del ricorso;
DA' ATTO dell'accordo tra le parti in relazione alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della ricorrente disponendone la decorrenza dal febbraio 2025;
PONE a carico di ciascuna delle parti le spese straordinarie in misura del 50%;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 13.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott.. Leopoldo Sciarrillo
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