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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/04/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dottor Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1454/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
Torino;
PARTE RECLAMANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Piermatteo;
Controparte_1
PARTE RECLAMATA
in contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante
In riforma dell'impugnata sentenza, non disporsi l'omologa del Concordato Preventivo n. 1/2024 proposta da come in atti rappresentata e difesa.. Controparte_1
pagina 1 di 16 Parte reclamata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respingere il reclamo ex adverso proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso 14.2.24, (di seguito ) - che aveva rinunciato Controparte_1 CP_1 alla precedente domanda di concordato preventivo presentata in data 16.11.22 - depositava avanti al Tribunale di Torino domanda di Concordato Preventivo fondata su nuova Proposta e
Piano in continuità indiretta.
Con successiva memoria del 28.5.24, la società ricorrente formulava un'integrazione migliorativa della proposta concordataria e del relativo piano, contenente gli elementi indicati dall'art. 87
CCII, tra cui la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, con indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore.
In aggiunta ai documenti prodotti, depositava altresì: (i) la relazione aggiornata al 31.3.24 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ed estratto conto corrente Parte_2 al 31.12.24; (ii) elenco nominativo aggiornato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
(iii) Integrazione della Relazione redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3,
CCII, dal Professionista Indipendente di cui all'art. 2, lett. o) CCII, designato dal debitore e che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano in parte modificato, la sua capacità di superare l'insolvenza del debitore, la determinazione del valore di realizzo in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussistono cause di prelazione.
1.2.Nella sentenza reclamata, il Tribunale riferisce quanto segue.
“La proposta di concordato in continuità indiretta si basa, sinteticamente, sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale avanzata da e sulla Parte_3 prosecuzione, da parte della medesima attualmente affittuaria di entrambi i rami di Pt_3 azienda di proprietà della ricorrente, dell'attività di impresa precedentemente svolta da . CP_1
Per comodità di lettura si riportano gli elementi significativi della proposta:
La società ricorrente si impegna, entro sei mesi dalla data di omologa della presente proposta di concordato, a mettere a disposizione dei creditori la somma pari ad euro 2.040.000 (di cui euro
2.000.000) somma già in deposito fiduciario al Notaio che verrà versata Persona_1 unitamente all'ulteriore importo di euro 40.000,00 sul conto della procedura entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo) a cui dobrà sommarsi l'accollo liberatorio di tutte le spese oggetto di prededuzione (ad eccezione di quelle
pagina 2 di 16 maturate per l'operato del Commissario e dei suoi Ausiliari) all'accollo del debito di per CP_2 un complessivo importo pari ad euro 2.630,00 euro, oltre all'accollo di 17.585,20 euro quale prezzo di aggiudicazione della partecipazione pari al 40% del Capitale Sociale di dovuto CP_3 da per un totale di euro 2.647.585,20, oltre alla corresponsione dei Controparte_1 canoni mensili sino alla data di omologazione del piano concordatario per l'affitto dei due rami
d'azienda da parte di . Pt_3
La Proposta di concordato preventivo in continuità indiretta come modificata, sottoposta al vaglio dei creditorio della ricorrente, prevede in linea generale
a)la prosecuzione in via indiretta d'impresa da parte di che, con l'offerta irrevocabile Pt_3 avanzata, si impegna ad acquisire i seguenti attivi:
-la proprietà dell'immobile sito in Torino, strada della Manta 28. con accollo del debito portato dall'iscrizione ipotecaria CP_2
-le immobilizzazioni materiali;
-tutte le partecipazioni societari, tra cui, in particolare, il 5.80% del capitale sociale della società
Salone del Libro srl;
-i rami d'azienda ad oggi condotti in affitto dalla stessa;
Pt_3
-i crediti maturati verso nel corso della precedente procedura già rinuniciat, considerato Pt_4 che il realizzo dei canoni maturati è a rischio incasso;
-le teoriche azioni risarcitorie azionabili nei confronti di terzi soggetti di cui si è tenuto conto nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale.
b)L'incasso dei crediti aziendali (esclusi quelli inerenti il contratto con che saranno Pt_4 acquistati direttamente da ) che presenta molte difficoltà trattandosi di crediti non recenti, Pt_3 per lo più deteriorati e, quindi, sostanzialmente inesigibili;
c)ka soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e delle spese di di procedura oggetto di accollo liberatorio da parte di (ad eccezione del compenso del Commissario Giudiziale e Pt_3 degli eventuali suoi ausiliari);
d)la soddisfazione dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti su quali sussiste la causa di prelazione;
e)la distribuzione del valore della liquidazione secondo la regola della priorità assoluta (APR) e la distribuzione del valore eccedente quello precedentemente individuato secondo la regola della priorità relativa (RPR);
f)la suddivisione dei creditori in classi;
g)il soddisfacimento dei crediti chirografari per natura nel rispetto della RPR;
h)il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII”.
Il Tribunale ha ulteriormente osservato che: “In merito alle modalità di distribuzione dell'attivo concordatario, la società ricorrente nella citata memoria del 28 maggio 2024 chiariva che la
pagina 3 di 16 proposta – così come modificata- prevede la distribuzione del valore derivante dalla liquidazione del patrimonio della società, stimato presumibilmente in euro 1.605 milioni di euro, secondo la regola della priorità assoluta, mentre la differenza tra tale importo e quello apportato da , Pt_3 compresi i canoni dei due rami d'azienda corrisposti dal deposito dell'integrazione migliorativa del piano sino all'omologazione quantificabile come “surplus concordatario”, sarà distribuita secondo la regola della priorità relativa. Pertanto, i creditori sociali vengono collocati nelle varie classi di voto e trattati nel rispetto dell'art. 84 co 6 CCII. La memoria integrativa conteneva ulteriori chiarimenti in ordine ai rilievi svolti dal Commissario giudiziale in tema di criteri di distribuzione dell'attivo: modalità di ristrutturazione del debito e le utilità dei singoli creditori (prevedendo l'art.
87 comma 1, lett. d) CCII, che la proposta debba individuare <le modalit di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione crediti>); analisi delle posizioni debitorie;
modalità di suddivisione dei creditori in dieci classi;
valutazione della convenienza rispetto all'ipotesi di alternativa di liquidazione giudiziale”.
1.3. Con decreto ex art. 47 CCII emesso in data 13 giugno 2024, il Tribunale di Torino dichiarava non luogo a provvedere ex art. 106 CCII, assegnava i termini e disponeva le modalità per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria.
All'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori ammessi al voto (suddivisi in 10 classi), il
Commissario giudiziale redigeva apposita relazione ai sensi dell'art. 110 CCII contenente una tabella nella quale erano inseriti i voti favorevoli e contrari manifestati dai creditori, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Dalla relazione risultava che 5 classi avevano espresso voto favorevole e 5 classi voto contrario per cui non era integrato il requisito di cui all'art. 109 comma 5 CCII per l'approvazione del concordato in continuità aziendale.
In data 1.10.24, depositava istanza chiedendo al Tribunale di Controparte_1 pronunciare decreto di omologa in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2, lett. d) CCII ovvero, in subordine, decreto di omologa forzosa del concordato (cd Cram down fiscale) ex art. 88
CCII.
Il Tribunale, con provvedimento 3.10.24, vista l'istanza di omologa depositata dalla società disponeva la convocazione della Società e del Commissario per l'udienza del 30.10.24 (poi anticipata al 29 ottobre 2024) ai fine di provvedere ai sensi degli artt. 111, 112 comma 2, lett. d), invitando il Commissario a formulare a tale udienza motivato parere sulla sussistenza delle condizioni di pagamento previste dal citato art. 112 ovvero in subordine per l'omologa forzosa del concordato attraverso lo strumento del cram down fiscale e contributivo.
Nel corso dell'udienza del 29 ottobre 2024, il Commissario giudiziale illustrava il parere depositato nel fascicolo processuale (unitamente al parere del legale della procedura, avv. Ruggeri); il PM
pagina 4 di 16 dichiarava di rimettersi al parere del Commissario giudiziale e il legale della società instava per l'omologa.
1.4.Con la sentenza 31.10.24 qui reclamata il Tribunale – qualificato il concordato come CP_1
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CORRETTIVO TER> e richiamato l'art. 56 del suddetto decreto correttivo in punto di applicabilità dell'art. 112 CCII come modificato al caso di specie- ha richiamato il nuovo art. 112 comma 2 CCII e ha ritenuto sussistenti le condizioni congiuntamente richieste dalla predetta norma in quanto:
-relativamente alla lettera a), il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo aveva affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (euro 1.605.000) veniva distribuito secondo l'ordine dei privilegi: la società e l'Attestatore avevano fissato il valore della liquidazione in euro
1.604.605,23 e su tale base numerica veniva ipotizzata la distribuzione nel rispetto della cause legittime di prelazione;
-relativamente alla lettera b), il Commissario giudiziale aveva riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione era distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore;
-quanto alla lettera c), il Commissario giudiziale aveva osservato che nessun creditore percepiva un importo superiore al proprio credito;
-quanto alla lettera d) – stante la circostanza che nel caso 5 classi su 10 avevano votato sfavorevolmente – era sussistente il requisito di cui al secondo periodo della predetta norma.
Con riferimento a questo punto, il Tribunale ha richiamato la sentenza 11.4.23 del T. di Bergamo, in cui si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett. d seconda parte) deve provenire da una parte dei creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola relativa alla priority rule (RPR) in luogo dell'absolute priority rule (APR) sul valore eccedente quello di liquidazione (cd surplus concordatario o valore di ristrutturazione). La APR è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato, mentre la RPR consente il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti l'ordine delle prelazioni. Per individuare l'ambito di applicazione di RPR e di
APR all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta) occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un (il patrimonio secondo il calore di liquidazione giudiziale) e in un (il cd surplus da continuità) rispetto all'attuazione del piano concordatario. Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito pagina 5 di 16 secondo la regola dell'RPR. Analizzando il significato dell'art. 112 comma 2, lettera d), secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (cd classe maltrattata o secondo altra tesi cd classe interessata alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato). La disciplina normativa è inspirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impegnati. Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regole del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario. Nel caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accettare l'avveramento del requisito di cui sopra, predisponga un calcolo ad hoc in cui: a)sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario;
b)simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR; c) verifichi se, applicando il criterio APR vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo della regola APR incassare una somma maggiore di quanto riconosciuto nel piano concordatario (per ciò che attiene al suprplus concordatario) sulla regola
RPR e che nonostante ciò abbia votato favorevolmente al piano concordatario subendo così un trattamento deteriore (cd classe maltrattata). La citata disposizione richiede di operare una comparazione tra la proposta concordataria e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l'applicazione alternativa non riguarda l'effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe svantaggiata.
Secondo la relazione illustrativa del decreto correttivo, la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta di concordato è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti in base a tale proposta per i quali, in caso di soddisfazione secondo la regola dell'APR troverebbero soddisfacimento anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Deve cioè trattarsi di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfacimento dei propri crediti e subiscono un pregiudizio: i creditori della classe (variamente denominata interessata/svantaggiata/golden ) che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento Pt_5 ridotto del proprio credito devono aver votato FAVOREVOLMENTE nonostante il loro interesse teorico all'applicazione dell'APR.
Fatte queste premesse, il Tribunale ha osservato che, nel caso, dalla tabella elaborata dal
Commissario – le classi maltrattate (che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi) – sono: (i) I creditori assistiti pagina 6 di 16 da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 (inseriti nella 1^ e nella 2^ classe), che hanno espresso voto favorevole;
(ii) i creditori assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 d. lgs. 123/98 (inseriti nella 3^ classe), che hanno espresso voto contrario e (iii) i creditori muniti di privilegio ex art. 2753 c.c.
(inseriti nella 4^ classe) che hanno espresso voto contrario. In conclusione, ad avviso del Tribunale: (1) può ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 112, comma 2 lettera d) CCII (perché vi è il voto favorevole di una classe maltrattata); (ii) può provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma e CCII, attuando così la cd ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il cross class cram down) previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva Insolvency 2019/1023, disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori;
(iii) rimane assorbita la richiesta subordinata di omologa forzosa del concordato (cd Cram down fiscale) ex art. 88 CCII.
Part 2.Avverso detta sentenza ha proposto reclamo (di seguito chiedendo Parte_1 alla Corte di non disporre l'omologa del concordato preventivo n. 1/2024 proposta da
[...]
Controparte_1
2.1.Con il primo motivo, parte reclamante lamenta che il provvedimento 3.10.24 con il quale il
Tribunale ha disposto la convocazione della società e del commissario giudiziale per l'udienza del
30.10.24 (poi anticipata al 29 ottobre) per la decisione sull'istanza di omologazione ex art. 112 comma 2 CCII o, in subordine, sull'istanza di omologa forzosa ex art. 88 CCII non è stato pubblicato sul RI e non è stato notificato alla Direzione Provinciale – creditore dissenziente - ai fini dell'unanimità dei consensi prevista dall'art. 109 comma 8 CCII per il concordato in continuità Part ( infatti aveva in precedenza espresso voto negativa e motivato sulla proposta concordataria, inviando in data 19.9.24 apposita comunicazione a mezzo pec all'indirizzo indicato dalla procedura). In data 11.11.24, il Tribunale di Torino ha notificato all solo l'estratto della Pt_1 sentenza di omologa del concordato, ma la sentenza di omologa non è stata notificata né dalla società né dal Commissario Giudiziale.
Osserva AdE che l'art. 48 comma 1 CCII prevede che una volta concluse le operazioni di voto, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 CCII o, come previsto a seguito del Correttivo ter, nel caso in cui il debitore richieda l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del Registro delle Imprese nonché notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
L'omessa notifica del decreto di fissazione udienze e l'omessa pubblicazione nel RI hanno comportato la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio e l'impossibilità di partecipare al giudizio di omologazione per (almeno) uno (ADE) dei creditori dissenzienti che, esprimendo un pagina 7 di 16 voto negativo ha manifestato palesemente l'interesse ad una eventuale opposizione nei confronti di una proposta e di un piano che comportano una riduzione anche consistente del proprio diritto di credito.
2.2.Con il secondo motivo, parte reclamante rileva l' inesistenza dei rami aziendali affittati, la corretta configurazione della tipologia concordataria nel concordato liquidatorio e l'inapplicabilità dell'art. 112 comma 2 CCII.
Nel dettaglio, parte reclamante osserva che la prima proposta di concordato prevedeva che i due rami di azienda fossero concessi in affitto (Cooperativa FB Work e e poi Controparte_4 alienati. L'effettiva consistenza dei due rami di azienda era stata messa in dubbio dal Commissario giudiziale che aveva ritenuto di approfondire l'istruttoria e affidato all'Avv. Cecilia Ruggeri
l'incarico di analizzare i due contratti e, all'esito, era emerso che il contratto di affitto con
[...] era di fatto privo di oggetto attesa l'inconsistenza giuridico-patrimoniale degli asset/rapporti Pt_4 costituenti l'asserito ramo d'azienda e che il complesso di beni oggetto del contratto di affitto con era formato da residuati di un rave party svoltosi all'interno dell'immobile Parte_3 di proprietà di che aveva distrutto la quasi totalità dei beni iscritti nel libro cespiti della CP_1 società; detti residuati non erano neppure concretamente individuabili all'interno del libro cespiti e comunque erano obsoleti e di scarsa appetibilità commerciale.
Ad oggi, per il ramo d'azienda originariamente affittato a e oggi affittato a , il Pt_4 Pt_3 parco clienti era identico a quello allegato al primo contratto di affitto (già censurato per molti aspetti dal legale della procedura) mentre, per il secondo ramo d'azienda originariamente affittato a , nessuna modifica era stata apportata con il nuovo piano e i beni aziendali conferiti Pt_3 non permettevano di configurare un'organizzazione autonoma idonea ad esercitare attività di impresa. L'intero piano faceva dunque perno sulla cessione degli assets aziendali ma in assenza della prova di una reale consistenza dei beni aziendali il concordato in continuità proposto da doveva essere ricondotto al perimetro del concordato liquidatorio. CP_1
Inoltre, ex art. 84 CCII la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, ma le percentuali di soddisfacimento previste dal piano concordatario di Euphon erano inferiori, con conseguente inammissibilità dell'istanza e venir meno del presupposto per qualunque ipotesi di omologa forzosa, nonché del cross class cram down ex art. 112 comma 2, lett d) CCII.
2.3. Con il terzo motivo, parte reclamante deduce e prospetta una possibile alterazione dell'ordine dei privilegi attesi i rapporti molto stretti tra il sig. (presidente della Coop FB Work) Persona_2
e le società del gruppo di cui fa parte , tanto che il legale consulente della CP_5 CP_1 procedura nella relazione ex art. 106 CCII aveva ipotizzato che la Coop FB Work fosse sottoposta a direzione e coordinamento da parte di . In particolare, il sig. risulta essere stato CP_1 _2
pagina 8 di 16 beneficiario e titolare di veicoli in leasing la cui fatturazione era completamente a carico di CP_1
e si presentava al pubblico con il ruolo di manager di , di e anche di CP_1 Parte_3
(v. profilo linkedin). Pt_4
Queste circostanze erano sufficienti a far ritenere il sig. quale amministratore di fatto di _2
, con la conseguenza che il credito della Cooperativa doveva essere qualificato come CP_1 credito infragruppo postergato rispetto alla massa dei creditori e che il trattamento previsto nel piano configura una ipotesi di pagamento preferenziale, in violazione dell'art. 85 CCII con relativa inammissibilità del concordato proposto: nella tabella esaminata dal Tribunale ai fini della classe privilegiata maltrattata/ristrutturazione trasversale l'unico creditore votante è stato che Pt_4 da solo rappresenta più dell'85% del credito ammesso al voto nelle classi 1 e 2).
Il tutto, oltre alla mancata riscossione dei controcrediti vantati da nei confronti di CP_1 [...]
ceduti in blocco a del valore di euro 240 mila (e valorizzati nel piano in euro 125 Pt_4 Pt_3 mila).
2.4.Con il quarto motivo, parte reclamante lamenta una errata valorizzazione e potenziale occultamento dell'attivo concordatario, quantificato in complessivi euro 3.115.000 senza che sia stato tenuto conto delle poste derivanti dai canoni di affitto di azienda successivi al deposito della domanda concordataria. Riferisce AdE che le somme in questione ammonterebbero a oltre 200 mila euro che, in aggiunta alle disponibilità liquide per euro 304 mila, generano un attivo di oltre
500 mila euro, di cui però non si trova traccia negli atti successivi alla proposta di omologazione e nel provvedimento di omologazione.
2.5.Con il quinto motivo, parte reclamante evidenzia incongruenze tra i dati di bilancio e le cause della crisi addotte dalla società, la retrodatazione della crisi di impresa e profili di responsabilità dell'amministratore.
In particolare, parte reclamante segnala quanto segue.
Premesso che il capitale sociale di è stato acquistato nel 2014 dalla famiglia da CP_1 CP_5
Medicontech spa, nel piano concordatario riconduce le cause della crisi a pregressi CP_1 Con problemi relazionali tra il precedente management e il cliente , con conseguente contrazione del fatturato, al rave party del 2014 all'interno dei propri locali con furto e distruzione di beni, al covid 2020 e alla perdita di valore della controllata ammessa alla procedura di CP_7 concordato preventivo dal Tribunale di MILANO (rg 22/2020).
Dalla relazione redatta dal Commissario in occasione della prima proposta concordataria emerge tutta una serie di operazioni di natura contabile perpetrate negli anni – da 2014/2025 - grazie alle quali è stato occultato lo stato di insolvenza e che hanno contribuito al dissesto: (i) errata valorizzazione dell'immobile (la differenza tra il valore di iscrizione dell'immobile a bilancio, pari a euro 7.335.000,00 e il valore di perizia, pari a euro 2.250.000,00); (ii) il grave squilibrio pagina 9 di 16 finanziario a partire dal 2014, sintomatico della sottocapitalizzazione della società; (iii) i debiti tributari, gli omessi versamenti fin dal 2014/2015 e l' omessa registrazione di maggiori imposte/sanzioni/interessi; (iv) le fatture da emettere al 31.12.2019 e al 31.12.2021 e mai emesse;
(v) l'errata valorizzazione della controllata –ammessa al concordato CP_7 preventivo nel dicembre 2020 - mentre ancora nel bilancio redatto nel dicembre 2020 e approvato nel gennaio 2021 i valori relativi ai crediti verso la controllata e il valore della partecipazione non subivano alcuna svalutazione;
(vi) la circostanza che assumeva CP_1 gravosi impegni nel concordato nonostante si trovasse già in stato di insolvenza. CP_7
Part Tutti questi dati contabili, ad avviso di sono sufficienti a fondare una azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di ma nella proposta CP_1 concordataria di i diritti risarcitori nei confronti di amministratori e sindaci sono stati CP_1 valutati da (terzo finanziatore) in euro 400 mila sull'assunto – errato a suo avviso - che il Pt_3 patrimonio degli ex amministratori non fosse capiente.
2.6. Da ultimo AdE illustra la convenienza dell'alternativa liquidatoria attese le risorse ritraibili dall'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti dei vari membri degli organi gestori
(disponibilità dei vari membri della famiglia del dr. presidente del CDA di CP_5 Persona_3
), la mancanza per l'Erario di una effettiva utilità economica e il possibile abuso dello CP_1 strumento concorsuale.
Riferisce parte reclamante che dal concordato AdE ritrarrebbe solo circa euro 605 mila, somma inferiore a quanto dovuto all'Erario da (650 mila euro), società quest'ultima che è la Pt_3 maggiore finanziatrice del progetto concordatario e segnala che il Gruppo RG ha debiti verso l'erario per circa 15 milioni di euro.
3. si è costituita in giudizio con comparsa 13.3.25, chiedendo il rigetto Controparte_1 del reclamo.
3.1. Premessa la “totale carenza ad agire” della reclamante atteso che le criticità evidenziate sono state ampiamente superate come riconosciuto dal Commissario (relazione 29.4.24) e dal GD
(udienza del 13.4.24), con rifermento al primo motivo, parte resistente riferisce che il
Commissario Giudiziale ha provveduto alla notifica della sentenza via pec in data 11.11.24 e sottolinea:
-che essa resistente si era attenuta - per la notifica del provvedimento di fissazione udienza per la decisione sull'istanza di omologa ex art. 112 CCII o in subordine sull'istanza di omologa forzosa
– alle indicazioni del giudice (che aveva disposto l'onere di notificazione solo al PM e al
Commissario Giudiziale);
pagina 10 di 16 -che l'omissione lamentata era imputabile all'entrata in vigore, in concomitanza con il deposito dell'istanza di omologa ex art. 112 CCII – del correttivo ter che ha modificato anche l'art. 48 comma 1; Part
-che i motivi che pone a fondamento del reclamo sono gli stessi dedotti nel parere sfavorevole 19.9.24 – già evidenziati al Commissario e che quest'ultimo aveva fatto oggetto di richiesta di chiarimenti forniti dalla società, la quale aveva depositato una proposta migliorativa della proposta, superando tutte le criticità;
-che non si ritiene dunque che vi sia stata alcuna lesione sostanziale del contraddittorio e del diritto di difesa atteso che le contestazioni sono superate ed irrilevanti e finiscono per aggravare ingiustificatamente gli interessi di tutti i creditori;
-che comunque all'udienza 29.10.24 era presente il PM.
Part 3.2. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, sottolinea che le doglianze di CP_1 fanno riferimento alla prima proposta concordataria e al parere, poi superato, dell'avv. Ruggieri: nella nuova proposta 14.2.24 viene infatti precisato che 6 dipendenti sono stati riassunti da
[...]
e destinati all'esercizio dell'attività di impresa oggetto del contratto di affitto relativo al Pt_3 teatro di posa sito in Torino. Ciò ha comportato una serie di investimenti da parte dell'affittuaria consistenti nel recupero funzionale di gran parte delle sale del teatro e nel recupero occupazionale di gran parte delle risorse lavoristiche di attraverso la riassunzione delle stesse avvenuta CP_1 nell'agosto 2023. L'impresa affittuaria, inoltre, dopo aver proceduto alla riassunzione diretta del personale di , prevede di effettuare investimenti per circa 110 mila euro e il buon esito CP_1 degli interventi strategici intrapresi emerge anche dal Conto Economico di cui al doc. n. 14.
3.3. In relazione al terzo motivo di reclamo, ribadisce che è errato ritenere che la CP_1
Cooperativa FB Work sia sottoposta a direzione e coordinamento di e che il trattamento CP_1 previsto nel piano per la medesima Cooperativa (indicata quale creditore assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.) configuri un pagamento preferenziale in violazione dell'art. 85 CCII e sottolinea le seguenti circostanze:
-la Cooperativa ha scopo mutualistico ed è iscritta ll'Albo delle società cooperative;
-la Cooperativa ha superato positivamente la revisione relativa al biennio 2023/24 eseguito in ottemperanza alle norme di cui al D MISE 4.6.2004;
-il fatto che il sig. si presentasse come manager di non può considerarsi prova del _2 CP_1 fatto che la Cooperativa fosse sottoposta a direzione e coordinamento perché: (i) all'epoca il era dipendente di e si presentava come manager a fini pubblicitari;
(ii) il CdA della _2 CP_1
Cooperativa era composto di altri membri che nulla avevano a che fare con;
(iii) la CP_1
Cooperativa vantava tra i propri clienti numerose società anche concorrenti di;
(iv) non vi CP_1
è prova che il fosse beneficiario e titolare di veicoli in leasing la cui fatturazione era a _2
pagina 11 di 16 carico di;
(v) comunque gli autoveicoli in leasing in capo a erano utilizzati CP_1 CP_1 indistintamente da parte di dipendenti e di terzi;
(vi) la natura privilegiata dei credito di è Pt_4 stata accertata non solo dal Tribunale di Torino ma anche dal Tribunale di Milano, nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di CP_7
Quanto ai crediti nei confronti di (valore nominale 240 mila euro) oggetto di CP_1 Pt_4 cessione a , riferisce che resasi conto della difficoltà di recupero dei crediti in Pt_3 CP_1 ragione della eventuale eccezione di compensazione (in occasione della risoluzione del precedente contratto di affitto di ramo d'azienda aveva contestato la legittimità della compensazione CP_1 operata da quest'ultima trattenendosi i canoni) di essersi determinata a cedere il credito alla
[...]
ad un minor valore al fine di evitare ulteriori costi legali e lungaggini temporali. Pt_3
3.4. Per quanto concerne il quarto motivo di reclamo, ribadisce che non sussiste alcuna CP_1 errata valorizzazione e potenziale occultamento dell'attivo in quanto il prezzo offerto da
[...] per l'acquisto del complesso aziendale è di euro 2.040.000+ 590 mila euro Parte_3 oggetto di accollo +17.585,20 euro per l'acquisto del 40% del capitale sociale di CP_8 aggiudicata ad +305 mila euro per liquidità sul c/c aziendale + corresponsione canoni di CP_1 affitto mensili sino alla data dell'omologa (che era stata preventivata per novembre 2024) – Totale euro 3.115.000.
Ad avviso della resistente, nel calcolare la somma di euro 500 mila AdE commette un errore di calcolo in quanto conteggia per due volte la disponibilità liquida di euro 305 mila, cui aggiunge i canoni di locazione per 8 mesi indicati in euro 200 mila, mentre la proposta prevedeva solo 6 mesi di canoni dal deposito della proposta migliorativa del maggio 2024 al novembre 2024.
3.5. Con riferimento al quinto motivo di reclamo, rileva che le osservazioni circa CP_1
l'inattendibilità dell'impianto contabile di e la non veridicità dei bilanci (presenti nel primo CP_1 concordato preventivo poi rinunciato) sono state riportate nuovamente nella Relazione del
Commissario ex art. 106 CCII depositata il 29.4.24 ma sono da ritenersi irrilevanti in ordine al nuovo Piano Concordatario in quando il Commissario ha riscontrato solo 3 criticità: 1)Emersione di passività non indicate nel piano;
2)Valorizzazione degli assets attivi;
3)Distribuzione dell'attivo in applicazione del criterio previsto dall'art. 84 comma 6 CCII. Queste sono le sole criticità prese in esame dal Tribunale nel decreto 13.6.24 e ritenute NON OSTATIVE.
Quanto alle censure afferenti la non corretta valorizzazione immobili, l'inattendibilità della contabilità e le cause della crisi risalenti al 2014, le stesse non sono rilevanti in sede di giudizio di omologazione e ciò in quanto il compito del Tribunale è la valutazione di attendibilità del piano
(intesa come non manifesta attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati e della mancanza di ragionevoli prospettive per impedire o superare l'insolvenza) e la non corretta tenuta della pagina 12 di 16 contabilità incide al più sulla valutazione del comportamento dell'imprenditore, presupposto non richiesto ex art. 112 CCII. Part Inoltre le censure di sono state esaminate e ritenute superate anche dall'Attestatore Dottor Per_
, come risulta dalla relazione 14.2.24: “Si ritengono superate tutte quelle criticità relative alle ipotizzate falsità contabili degli esercizi pregressi indicati nella relazione ex art. 106 CCII che comunque non sono necessariamente oggetto di verifica da parte dell'attestatore (che deve limitarsi al controllo e verifica della veridicità dei dati su cui si basa la proposta di Piano)”. CP_1 richiama quanto scritto dall'Attestatore anche in punto di omessa svalutazione del valore della controllata e dei crediti verso quest'ultima nel bilancio 2019: “In conclusione, dalla CP_7 trattazione dei rapporti di credito con la partecipata Volume, giusta l'integrale e documentalmente provato azzeramento del credito (giustificato dallo status concordatario della partecipata e dagli accordi a suo tempo sottoscritti con la Procedura) lo scrivente ritiene adeguata la valutazione dei crediti al 31.12.23 anche considerando quanto infra”.
3.6. In ordine al sesto motivo di reclamo, ribadisce che la stima effettuata in ordine alle CP_1 azioni di responsabilità è congrua, illustrando la situazione economico-finanziaria di CP_9
(amministratore fino al 2019) e di (attuale presidente del CdA), nonché le
[...] Persona_3 questioni giuridiche afferenti il Trust FEUCI e la cessione di quote di partecipazione nella snc VAN, Part sottolinea che la proposta concordataria di soddisfacimento di non è deteriore ma è più Part conveniente perché in caso di liquidazione giudiziale non sarebbe minimamente soddisfatta e afferma l'irrilevanza della posizione debitoria verso l'erario di , sottolineando comunque Pt_3
l'erroneità del dato indicato della reclamante atteso che ha un debito di euro 220.172,27 Pt_3
(non di 650 mila) oggetto di rateizzazioni regolarmente pagate (ad eccezione dei due cartelle per un importo totale di euro 12.999,85 non ancora notificate.
4. All'udienza del 25.3.25, parte resistente ha eccepito la tardività del reclamo e la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini fino al giorno 4.4.25
e al giorno 11.4.25 per il deposito di memorie e di eventuali repliche sul punto.
5. L'eccezione di tardività.
Dispone l'art. 51 CCII che contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello, reclamo il cui termine decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio Part e per gli altri interessati – nel caso il creditore - dalla data dell'iscrizione a Registro Imprese.
Nella fattispecie oggetto di causa, è documentato che la sentenza di omologa del concordato preventivo di in liquidazione del Tribunale di Torino è stata pubblicata Controparte_1
a Registro Imprese in data 11.11.24 ed è pacifico, anche nella prospettazione della società
pagina 13 di 16 resistente, che avverso di essa è stato proposto reclamo entro i predetti 30 giorni (9.12.14) e che Part ha ottenuto le ricevute di accettazione in data 10.12.2024.
Il reclamo tuttavia è stato depositato nel registro VG della Corte e non nel Registro Contenzioso ed è stato reiscritto nel Registro Contenzioso a seguito di invito della Corte di cui al decreto
20.12.24 (comunicato dalla Cancelleria in data 23.12.24) in data 27.12.24.
ha dunque eccepito la tardività del reclamo per essere stato iscritto tardivamente nel CP_1 giusto registro degli affari contenziosi della Corte ma, nel contesto sopra delineato, l'eccezione di tardività anche per mancata attivazione dell'art. 153 cpc è infondata dovendo – come ripetutamente e anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – trovare applicazione il principio “secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un'espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto alle altre parti”
(Così Cass.13.10.23 n. 28545, che richiama Cass., SSUU 2021 n. 12422, Cass., 2022 n. 31371 e
Cass., 2022 n. 15243).
L'eccezione preliminare di deve pertanto essere respinta. CP_1
Part 6. Il primo motivo di reclamo formulato da è fondato. Part Pacifico e documentato in atti che è un creditore dissenziente ed è altrettanto pacifico che è stata pretermessa non essendole stato notificato il decreto 3.10.24 del Tribunale di Torino con il quale è stata disposta la convocazione della società e del Commissario giudiziale per la decisione sull'omologa ex art. 112 comma 2 CCII o ex art. 88 CCII.
L'art. 112 comma 2 del CCII dispone infatti che “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni…. (omissis)”
e l'art. 48 del CCII - nel testo integrato con il cd terzo correttivo e da applicare al caso di specie come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza reclamata – dispone che “Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109 oppure se il debitore richiede
l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
pagina 14 di 16 l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso”. Part Part Nel caso di specie, la notifica ad non è stata effettuata e – creditore che aveva espresso il proprio dissenso - non ha potuto partecipare a quella fase della procedura che si è aperta con il decreto 3.10.24 ed esprimere in quella fase le proprie ragioni di contrarietà al concordato poi riproposte in questa sede.
Non è stato dunque integrato il contraddittorio con i creditori dissenzienti come indicato dall'art. 48 citato e tale circostanza – essendo del tutto priva di rilievo, ai fini che qui interessano, la comunicazione/presenza del PM - comporta l'applicazione dell'art. 354 cpc e la rimessione della causa al primo giudice.
Resta solo da aggiungere che i richiami della società resistente ad una asserita carenza di Part interesse a reclamare di sono infondati (peraltro gli altri motivi di reclamo - assorbiti dall'accoglimento del primo motivo e a prescindere dal loro fondamento che spetta al Tribunale valutare – attestano che non si tratta di oziosa questione di diritto) così come è infondata la richiesta formulata dalla società nelle memorie autorizzate all'esito dell'udienza del CP_1
25.3.25 di applicazione dell'art. 53 comma 5 bis del CCII: l'interesse tutelato dalla citata norma così come l'interesse all'attivazione di una procedura diversa da quella del concordato preventivo in continuità sono valutabili solo a valle della corretta instaurazione del contraddittorio, instaurazione del contraddittorio che nel caso è mancata e che è preliminare a qualsiasi altra questione.
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminato, complessità media, valori medi, esclusione della fase trattazione/istruttoria), vanno posti a carico della società resistente (Cass., 2023 n. 25741).
Pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, così provvede:
visto l'art. 354 c.p.c.;
Revoca la sentenza 31.10.2024 del Tribunale di Torino di omologa del concordato preventivo di
; Controparte_10
Rimette parti e causa davanti al Tribunale di Torino per la prosecuzione del giudizio di omologazione;
pagina 15 di 16 DA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida in euro 5.249,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa se dovuti.
Così deciso dalla sezione 1^ civile della Corte di Appello di Torino nella Camera di Consiglio del
15.4.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
-
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Composta da:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dottor Corrado Croci Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta nel R.G.C al n. 1454/2024 promossa da:
rappresentata e difesa, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Parte_1
Torino;
PARTE RECLAMANTE
Contro
rappresentata e difesa dall'Avv. G. Piermatteo;
Controparte_1
PARTE RECLAMATA
in contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante
In riforma dell'impugnata sentenza, non disporsi l'omologa del Concordato Preventivo n. 1/2024 proposta da come in atti rappresentata e difesa.. Controparte_1
pagina 1 di 16 Parte reclamata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello respingere il reclamo ex adverso proposto e confermare integralmente la sentenza impugnata.
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado.
1.1. Con ricorso 14.2.24, (di seguito ) - che aveva rinunciato Controparte_1 CP_1 alla precedente domanda di concordato preventivo presentata in data 16.11.22 - depositava avanti al Tribunale di Torino domanda di Concordato Preventivo fondata su nuova Proposta e
Piano in continuità indiretta.
Con successiva memoria del 28.5.24, la società ricorrente formulava un'integrazione migliorativa della proposta concordataria e del relativo piano, contenente gli elementi indicati dall'art. 87
CCII, tra cui la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, con indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbligava ad assicurare a ciascun creditore.
In aggiunta ai documenti prodotti, depositava altresì: (i) la relazione aggiornata al 31.3.24 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ed estratto conto corrente Parte_2 al 31.12.24; (ii) elenco nominativo aggiornato dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
(iii) Integrazione della Relazione redatta ai sensi dell'art. 87, comma 3,
CCII, dal Professionista Indipendente di cui all'art. 2, lett. o) CCII, designato dal debitore e che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano in parte modificato, la sua capacità di superare l'insolvenza del debitore, la determinazione del valore di realizzo in caso di liquidazione dei beni e dei diritti sui quali sussistono cause di prelazione.
1.2.Nella sentenza reclamata, il Tribunale riferisce quanto segue.
“La proposta di concordato in continuità indiretta si basa, sinteticamente, sull'offerta irrevocabile di acquisto dell'intero compendio aziendale avanzata da e sulla Parte_3 prosecuzione, da parte della medesima attualmente affittuaria di entrambi i rami di Pt_3 azienda di proprietà della ricorrente, dell'attività di impresa precedentemente svolta da . CP_1
Per comodità di lettura si riportano gli elementi significativi della proposta:
La società ricorrente si impegna, entro sei mesi dalla data di omologa della presente proposta di concordato, a mettere a disposizione dei creditori la somma pari ad euro 2.040.000 (di cui euro
2.000.000) somma già in deposito fiduciario al Notaio che verrà versata Persona_1 unitamente all'ulteriore importo di euro 40.000,00 sul conto della procedura entro 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di omologazione del concordato preventivo) a cui dobrà sommarsi l'accollo liberatorio di tutte le spese oggetto di prededuzione (ad eccezione di quelle
pagina 2 di 16 maturate per l'operato del Commissario e dei suoi Ausiliari) all'accollo del debito di per CP_2 un complessivo importo pari ad euro 2.630,00 euro, oltre all'accollo di 17.585,20 euro quale prezzo di aggiudicazione della partecipazione pari al 40% del Capitale Sociale di dovuto CP_3 da per un totale di euro 2.647.585,20, oltre alla corresponsione dei Controparte_1 canoni mensili sino alla data di omologazione del piano concordatario per l'affitto dei due rami
d'azienda da parte di . Pt_3
La Proposta di concordato preventivo in continuità indiretta come modificata, sottoposta al vaglio dei creditorio della ricorrente, prevede in linea generale
a)la prosecuzione in via indiretta d'impresa da parte di che, con l'offerta irrevocabile Pt_3 avanzata, si impegna ad acquisire i seguenti attivi:
-la proprietà dell'immobile sito in Torino, strada della Manta 28. con accollo del debito portato dall'iscrizione ipotecaria CP_2
-le immobilizzazioni materiali;
-tutte le partecipazioni societari, tra cui, in particolare, il 5.80% del capitale sociale della società
Salone del Libro srl;
-i rami d'azienda ad oggi condotti in affitto dalla stessa;
Pt_3
-i crediti maturati verso nel corso della precedente procedura già rinuniciat, considerato Pt_4 che il realizzo dei canoni maturati è a rischio incasso;
-le teoriche azioni risarcitorie azionabili nei confronti di terzi soggetti di cui si è tenuto conto nell'alternativo scenario di liquidazione giudiziale.
b)L'incasso dei crediti aziendali (esclusi quelli inerenti il contratto con che saranno Pt_4 acquistati direttamente da ) che presenta molte difficoltà trattandosi di crediti non recenti, Pt_3 per lo più deteriorati e, quindi, sostanzialmente inesigibili;
c)ka soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e delle spese di di procedura oggetto di accollo liberatorio da parte di (ad eccezione del compenso del Commissario Giudiziale e Pt_3 degli eventuali suoi ausiliari);
d)la soddisfazione dei crediti privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti su quali sussiste la causa di prelazione;
e)la distribuzione del valore della liquidazione secondo la regola della priorità assoluta (APR) e la distribuzione del valore eccedente quello precedentemente individuato secondo la regola della priorità relativa (RPR);
f)la suddivisione dei creditori in classi;
g)il soddisfacimento dei crediti chirografari per natura nel rispetto della RPR;
h)il trattamento dei crediti tributari e contributivi ai sensi dell'art. 88 CCII”.
Il Tribunale ha ulteriormente osservato che: “In merito alle modalità di distribuzione dell'attivo concordatario, la società ricorrente nella citata memoria del 28 maggio 2024 chiariva che la
pagina 3 di 16 proposta – così come modificata- prevede la distribuzione del valore derivante dalla liquidazione del patrimonio della società, stimato presumibilmente in euro 1.605 milioni di euro, secondo la regola della priorità assoluta, mentre la differenza tra tale importo e quello apportato da , Pt_3 compresi i canoni dei due rami d'azienda corrisposti dal deposito dell'integrazione migliorativa del piano sino all'omologazione quantificabile come “surplus concordatario”, sarà distribuita secondo la regola della priorità relativa. Pertanto, i creditori sociali vengono collocati nelle varie classi di voto e trattati nel rispetto dell'art. 84 co 6 CCII. La memoria integrativa conteneva ulteriori chiarimenti in ordine ai rilievi svolti dal Commissario giudiziale in tema di criteri di distribuzione dell'attivo: modalità di ristrutturazione del debito e le utilità dei singoli creditori (prevedendo l'art.
87 comma 1, lett. d) CCII, che la proposta debba individuare <le modalit di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione crediti>); analisi delle posizioni debitorie;
modalità di suddivisione dei creditori in dieci classi;
valutazione della convenienza rispetto all'ipotesi di alternativa di liquidazione giudiziale”.
1.3. Con decreto ex art. 47 CCII emesso in data 13 giugno 2024, il Tribunale di Torino dichiarava non luogo a provvedere ex art. 106 CCII, assegnava i termini e disponeva le modalità per l'espressione del voto dei creditori sulla proposta concordataria.
All'esito delle operazioni di voto da parte dei creditori ammessi al voto (suddivisi in 10 classi), il
Commissario giudiziale redigeva apposita relazione ai sensi dell'art. 110 CCII contenente una tabella nella quale erano inseriti i voti favorevoli e contrari manifestati dai creditori, con indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. Dalla relazione risultava che 5 classi avevano espresso voto favorevole e 5 classi voto contrario per cui non era integrato il requisito di cui all'art. 109 comma 5 CCII per l'approvazione del concordato in continuità aziendale.
In data 1.10.24, depositava istanza chiedendo al Tribunale di Controparte_1 pronunciare decreto di omologa in forza di quanto disposto dall'art. 112 comma 2, lett. d) CCII ovvero, in subordine, decreto di omologa forzosa del concordato (cd Cram down fiscale) ex art. 88
CCII.
Il Tribunale, con provvedimento 3.10.24, vista l'istanza di omologa depositata dalla società disponeva la convocazione della Società e del Commissario per l'udienza del 30.10.24 (poi anticipata al 29 ottobre 2024) ai fine di provvedere ai sensi degli artt. 111, 112 comma 2, lett. d), invitando il Commissario a formulare a tale udienza motivato parere sulla sussistenza delle condizioni di pagamento previste dal citato art. 112 ovvero in subordine per l'omologa forzosa del concordato attraverso lo strumento del cram down fiscale e contributivo.
Nel corso dell'udienza del 29 ottobre 2024, il Commissario giudiziale illustrava il parere depositato nel fascicolo processuale (unitamente al parere del legale della procedura, avv. Ruggeri); il PM
pagina 4 di 16 dichiarava di rimettersi al parere del Commissario giudiziale e il legale della società instava per l'omologa.
1.4.Con la sentenza 31.10.24 qui reclamata il Tribunale – qualificato il concordato come CP_1
DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CORRETTIVO TER> e richiamato l'art. 56 del suddetto decreto correttivo in punto di applicabilità dell'art. 112 CCII come modificato al caso di specie- ha richiamato il nuovo art. 112 comma 2 CCII e ha ritenuto sussistenti le condizioni congiuntamente richieste dalla predetta norma in quanto:
-relativamente alla lettera a), il Commissario giudiziale, nel parere conclusivo aveva affermato che l'importo stabilito quale valore di liquidazione (euro 1.605.000) veniva distribuito secondo l'ordine dei privilegi: la società e l'Attestatore avevano fissato il valore della liquidazione in euro
1.604.605,23 e su tale base numerica veniva ipotizzata la distribuzione nel rispetto della cause legittime di prelazione;
-relativamente alla lettera b), il Commissario giudiziale aveva riscontrato che il valore eccedente il valore di liquidazione era distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevevano un trattamento leggermente più favorevole rispetto a quelle di grado inferiore;
-quanto alla lettera c), il Commissario giudiziale aveva osservato che nessun creditore percepiva un importo superiore al proprio credito;
-quanto alla lettera d) – stante la circostanza che nel caso 5 classi su 10 avevano votato sfavorevolmente – era sussistente il requisito di cui al secondo periodo della predetta norma.
Con riferimento a questo punto, il Tribunale ha richiamato la sentenza 11.4.23 del T. di Bergamo, in cui si chiarisce che il voto determinante per ottenere l'omologa forzosa del concordato (ai sensi dell'art. 112 comma II lett. d seconda parte) deve provenire da una parte dei creditori che sarebbe pregiudicata nei propri interessi dall'applicazione, in ambito concordatario, della regola relativa alla priority rule (RPR) in luogo dell'absolute priority rule (APR) sul valore eccedente quello di liquidazione (cd surplus concordatario o valore di ristrutturazione). La APR è la regola secondo la quale ciascun grado di privilegio può essere soddisfatto solo se quello antecedente è stato integralmente pagato, mentre la RPR consente il pagamento di creditori di rango inferiore anche in assenza di pagamento integrale dei creditori di rango superiore a condizione che detto pagamento sia di misura inferiore e che il trattamento complessivo dei creditori appartenenti alle diverse classi rispetti l'ordine delle prelazioni. Per individuare l'ambito di applicazione di RPR e di
APR all'interno del concordato preventivo in continuità (anche indiretta) occorre effettuare una scomposizione astratta del patrimonio in un (il patrimonio secondo il calore di liquidazione giudiziale) e in un (il cd surplus da continuità) rispetto all'attuazione del piano concordatario. Mentre il patrimonio secondo il valore di liquidazione giudiziale deve sottostare necessariamente alla regola della APR, il surplus da continuità può essere distribuito pagina 5 di 16 secondo la regola dell'RPR. Analizzando il significato dell'art. 112 comma 2, lettera d), secondo periodo, si può ritenere che il concordato in continuità possa essere omologato (forzosamente) quando almeno una classe di creditori muniti di diritto di prelazione abbia votato in maniera sfavorevole ai propri interessi (cd classe maltrattata o secondo altra tesi cd classe interessata alla prosecuzione dell'attività di impresa facente capo alla società in concordato). La disciplina normativa è inspirata alla ratio legis di favorire la continuità aziendale, riammettendo l'impresa in crisi nel mercato e salvaguardando i livelli occupazionali in essa impegnati. Tale situazione si realizza quando una classe munita di prelazione abbia votato favorevolmente a un piano che prevede che il surplus concordatario, sulla base di una libera scelta economicamente strategica dell'imprenditore, venga distribuito secondo le regole del RPR piuttosto che del APR, riconoscendo alla suddetta classe una somma inferiore rispetto a quanto avrebbe potuto ricavare dall'applicazione della regola dell'APR anche con riferimento al surplus concordatario. Nel caso di specie, occorre che il Commissario Giudiziale, al fine di accettare l'avveramento del requisito di cui sopra, predisponga un calcolo ad hoc in cui: a)sommi il valore presunto di liquidazione giudiziale e il surplus concordatario;
b)simuli una distribuzione di tutto l'attivo concordatario secondo la regola dell'APR; c) verifichi se, applicando il criterio APR vi sia una classe di creditori privilegiati che avrebbe potuto, con l'utilizzo della regola APR incassare una somma maggiore di quanto riconosciuto nel piano concordatario (per ciò che attiene al suprplus concordatario) sulla regola
RPR e che nonostante ciò abbia votato favorevolmente al piano concordatario subendo così un trattamento deteriore (cd classe maltrattata). La citata disposizione richiede di operare una comparazione tra la proposta concordataria e un contesto puramente ipotetico o virtuale, poiché l'applicazione alternativa non riguarda l'effettivo scenario della liquidazione giudiziale ma solo quello ipotetico, comprensivo anche del valore di ristrutturazione che non sussisterebbe in caso di liquidazione giudiziale e non verrebbe realmente attribuito alla classe svantaggiata.
Secondo la relazione illustrativa del decreto correttivo, la ristrutturazione trasversale è possibile se la proposta di concordato è approvata da una classe di creditori non integralmente soddisfatti in base a tale proposta per i quali, in caso di soddisfazione secondo la regola dell'APR troverebbero soddisfacimento anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Deve cioè trattarsi di una classe di creditori che ricevono, per effetto della proposta, parziale soddisfacimento dei propri crediti e subiscono un pregiudizio: i creditori della classe (variamente denominata interessata/svantaggiata/golden ) che ricevono dalla proposta concordataria il pagamento Pt_5 ridotto del proprio credito devono aver votato FAVOREVOLMENTE nonostante il loro interesse teorico all'applicazione dell'APR.
Fatte queste premesse, il Tribunale ha osservato che, nel caso, dalla tabella elaborata dal
Commissario – le classi maltrattate (che avrebbero nella proposta concordataria un ristoro inferiore rispetto a quanto potrebbero ottenere nel caso in cui il valore eccedente quello di liquidazione venisse distribuito nel rispetto dell'ordine dei privilegi) – sono: (i) I creditori assistiti pagina 6 di 16 da privilegio ex art. 2751 bis n. 5 (inseriti nella 1^ e nella 2^ classe), che hanno espresso voto favorevole;
(ii) i creditori assistiti da privilegio ex art. 9 comma 5 d. lgs. 123/98 (inseriti nella 3^ classe), che hanno espresso voto contrario e (iii) i creditori muniti di privilegio ex art. 2753 c.c.
(inseriti nella 4^ classe) che hanno espresso voto contrario. In conclusione, ad avviso del Tribunale: (1) può ritenersi soddisfatta la condizione di cui all'art. 112, comma 2 lettera d) CCII (perché vi è il voto favorevole di una classe maltrattata); (ii) può provvedersi all'omologa forzosa prevista dall'art. 112 comma e CCII, attuando così la cd ristrutturazione trasversale dei debiti (e cioè il cross class cram down) previsto dall'art. 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della Direttiva Insolvency 2019/1023, disposta dal Tribunale in sostituzione della volontà dei creditori;
(iii) rimane assorbita la richiesta subordinata di omologa forzosa del concordato (cd Cram down fiscale) ex art. 88 CCII.
Part 2.Avverso detta sentenza ha proposto reclamo (di seguito chiedendo Parte_1 alla Corte di non disporre l'omologa del concordato preventivo n. 1/2024 proposta da
[...]
Controparte_1
2.1.Con il primo motivo, parte reclamante lamenta che il provvedimento 3.10.24 con il quale il
Tribunale ha disposto la convocazione della società e del commissario giudiziale per l'udienza del
30.10.24 (poi anticipata al 29 ottobre) per la decisione sull'istanza di omologazione ex art. 112 comma 2 CCII o, in subordine, sull'istanza di omologa forzosa ex art. 88 CCII non è stato pubblicato sul RI e non è stato notificato alla Direzione Provinciale – creditore dissenziente - ai fini dell'unanimità dei consensi prevista dall'art. 109 comma 8 CCII per il concordato in continuità Part ( infatti aveva in precedenza espresso voto negativa e motivato sulla proposta concordataria, inviando in data 19.9.24 apposita comunicazione a mezzo pec all'indirizzo indicato dalla procedura). In data 11.11.24, il Tribunale di Torino ha notificato all solo l'estratto della Pt_1 sentenza di omologa del concordato, ma la sentenza di omologa non è stata notificata né dalla società né dal Commissario Giudiziale.
Osserva AdE che l'art. 48 comma 1 CCII prevede che una volta concluse le operazioni di voto, verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 109 CCII o, come previsto a seguito del Correttivo ter, nel caso in cui il debitore richieda l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il Tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del Registro delle Imprese nonché notificato, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.
L'omessa notifica del decreto di fissazione udienze e l'omessa pubblicazione nel RI hanno comportato la mancata instaurazione di un regolare contraddittorio e l'impossibilità di partecipare al giudizio di omologazione per (almeno) uno (ADE) dei creditori dissenzienti che, esprimendo un pagina 7 di 16 voto negativo ha manifestato palesemente l'interesse ad una eventuale opposizione nei confronti di una proposta e di un piano che comportano una riduzione anche consistente del proprio diritto di credito.
2.2.Con il secondo motivo, parte reclamante rileva l' inesistenza dei rami aziendali affittati, la corretta configurazione della tipologia concordataria nel concordato liquidatorio e l'inapplicabilità dell'art. 112 comma 2 CCII.
Nel dettaglio, parte reclamante osserva che la prima proposta di concordato prevedeva che i due rami di azienda fossero concessi in affitto (Cooperativa FB Work e e poi Controparte_4 alienati. L'effettiva consistenza dei due rami di azienda era stata messa in dubbio dal Commissario giudiziale che aveva ritenuto di approfondire l'istruttoria e affidato all'Avv. Cecilia Ruggeri
l'incarico di analizzare i due contratti e, all'esito, era emerso che il contratto di affitto con
[...] era di fatto privo di oggetto attesa l'inconsistenza giuridico-patrimoniale degli asset/rapporti Pt_4 costituenti l'asserito ramo d'azienda e che il complesso di beni oggetto del contratto di affitto con era formato da residuati di un rave party svoltosi all'interno dell'immobile Parte_3 di proprietà di che aveva distrutto la quasi totalità dei beni iscritti nel libro cespiti della CP_1 società; detti residuati non erano neppure concretamente individuabili all'interno del libro cespiti e comunque erano obsoleti e di scarsa appetibilità commerciale.
Ad oggi, per il ramo d'azienda originariamente affittato a e oggi affittato a , il Pt_4 Pt_3 parco clienti era identico a quello allegato al primo contratto di affitto (già censurato per molti aspetti dal legale della procedura) mentre, per il secondo ramo d'azienda originariamente affittato a , nessuna modifica era stata apportata con il nuovo piano e i beni aziendali conferiti Pt_3 non permettevano di configurare un'organizzazione autonoma idonea ad esercitare attività di impresa. L'intero piano faceva dunque perno sulla cessione degli assets aziendali ma in assenza della prova di una reale consistenza dei beni aziendali il concordato in continuità proposto da doveva essere ricondotto al perimetro del concordato liquidatorio. CP_1
Inoltre, ex art. 84 CCII la proposta di concordato liquidatorio deve assicurare il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, ma le percentuali di soddisfacimento previste dal piano concordatario di Euphon erano inferiori, con conseguente inammissibilità dell'istanza e venir meno del presupposto per qualunque ipotesi di omologa forzosa, nonché del cross class cram down ex art. 112 comma 2, lett d) CCII.
2.3. Con il terzo motivo, parte reclamante deduce e prospetta una possibile alterazione dell'ordine dei privilegi attesi i rapporti molto stretti tra il sig. (presidente della Coop FB Work) Persona_2
e le società del gruppo di cui fa parte , tanto che il legale consulente della CP_5 CP_1 procedura nella relazione ex art. 106 CCII aveva ipotizzato che la Coop FB Work fosse sottoposta a direzione e coordinamento da parte di . In particolare, il sig. risulta essere stato CP_1 _2
pagina 8 di 16 beneficiario e titolare di veicoli in leasing la cui fatturazione era completamente a carico di CP_1
e si presentava al pubblico con il ruolo di manager di , di e anche di CP_1 Parte_3
(v. profilo linkedin). Pt_4
Queste circostanze erano sufficienti a far ritenere il sig. quale amministratore di fatto di _2
, con la conseguenza che il credito della Cooperativa doveva essere qualificato come CP_1 credito infragruppo postergato rispetto alla massa dei creditori e che il trattamento previsto nel piano configura una ipotesi di pagamento preferenziale, in violazione dell'art. 85 CCII con relativa inammissibilità del concordato proposto: nella tabella esaminata dal Tribunale ai fini della classe privilegiata maltrattata/ristrutturazione trasversale l'unico creditore votante è stato che Pt_4 da solo rappresenta più dell'85% del credito ammesso al voto nelle classi 1 e 2).
Il tutto, oltre alla mancata riscossione dei controcrediti vantati da nei confronti di CP_1 [...]
ceduti in blocco a del valore di euro 240 mila (e valorizzati nel piano in euro 125 Pt_4 Pt_3 mila).
2.4.Con il quarto motivo, parte reclamante lamenta una errata valorizzazione e potenziale occultamento dell'attivo concordatario, quantificato in complessivi euro 3.115.000 senza che sia stato tenuto conto delle poste derivanti dai canoni di affitto di azienda successivi al deposito della domanda concordataria. Riferisce AdE che le somme in questione ammonterebbero a oltre 200 mila euro che, in aggiunta alle disponibilità liquide per euro 304 mila, generano un attivo di oltre
500 mila euro, di cui però non si trova traccia negli atti successivi alla proposta di omologazione e nel provvedimento di omologazione.
2.5.Con il quinto motivo, parte reclamante evidenzia incongruenze tra i dati di bilancio e le cause della crisi addotte dalla società, la retrodatazione della crisi di impresa e profili di responsabilità dell'amministratore.
In particolare, parte reclamante segnala quanto segue.
Premesso che il capitale sociale di è stato acquistato nel 2014 dalla famiglia da CP_1 CP_5
Medicontech spa, nel piano concordatario riconduce le cause della crisi a pregressi CP_1 Con problemi relazionali tra il precedente management e il cliente , con conseguente contrazione del fatturato, al rave party del 2014 all'interno dei propri locali con furto e distruzione di beni, al covid 2020 e alla perdita di valore della controllata ammessa alla procedura di CP_7 concordato preventivo dal Tribunale di MILANO (rg 22/2020).
Dalla relazione redatta dal Commissario in occasione della prima proposta concordataria emerge tutta una serie di operazioni di natura contabile perpetrate negli anni – da 2014/2025 - grazie alle quali è stato occultato lo stato di insolvenza e che hanno contribuito al dissesto: (i) errata valorizzazione dell'immobile (la differenza tra il valore di iscrizione dell'immobile a bilancio, pari a euro 7.335.000,00 e il valore di perizia, pari a euro 2.250.000,00); (ii) il grave squilibrio pagina 9 di 16 finanziario a partire dal 2014, sintomatico della sottocapitalizzazione della società; (iii) i debiti tributari, gli omessi versamenti fin dal 2014/2015 e l' omessa registrazione di maggiori imposte/sanzioni/interessi; (iv) le fatture da emettere al 31.12.2019 e al 31.12.2021 e mai emesse;
(v) l'errata valorizzazione della controllata –ammessa al concordato CP_7 preventivo nel dicembre 2020 - mentre ancora nel bilancio redatto nel dicembre 2020 e approvato nel gennaio 2021 i valori relativi ai crediti verso la controllata e il valore della partecipazione non subivano alcuna svalutazione;
(vi) la circostanza che assumeva CP_1 gravosi impegni nel concordato nonostante si trovasse già in stato di insolvenza. CP_7
Part Tutti questi dati contabili, ad avviso di sono sufficienti a fondare una azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo di ma nella proposta CP_1 concordataria di i diritti risarcitori nei confronti di amministratori e sindaci sono stati CP_1 valutati da (terzo finanziatore) in euro 400 mila sull'assunto – errato a suo avviso - che il Pt_3 patrimonio degli ex amministratori non fosse capiente.
2.6. Da ultimo AdE illustra la convenienza dell'alternativa liquidatoria attese le risorse ritraibili dall'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti dei vari membri degli organi gestori
(disponibilità dei vari membri della famiglia del dr. presidente del CDA di CP_5 Persona_3
), la mancanza per l'Erario di una effettiva utilità economica e il possibile abuso dello CP_1 strumento concorsuale.
Riferisce parte reclamante che dal concordato AdE ritrarrebbe solo circa euro 605 mila, somma inferiore a quanto dovuto all'Erario da (650 mila euro), società quest'ultima che è la Pt_3 maggiore finanziatrice del progetto concordatario e segnala che il Gruppo RG ha debiti verso l'erario per circa 15 milioni di euro.
3. si è costituita in giudizio con comparsa 13.3.25, chiedendo il rigetto Controparte_1 del reclamo.
3.1. Premessa la “totale carenza ad agire” della reclamante atteso che le criticità evidenziate sono state ampiamente superate come riconosciuto dal Commissario (relazione 29.4.24) e dal GD
(udienza del 13.4.24), con rifermento al primo motivo, parte resistente riferisce che il
Commissario Giudiziale ha provveduto alla notifica della sentenza via pec in data 11.11.24 e sottolinea:
-che essa resistente si era attenuta - per la notifica del provvedimento di fissazione udienza per la decisione sull'istanza di omologa ex art. 112 CCII o in subordine sull'istanza di omologa forzosa
– alle indicazioni del giudice (che aveva disposto l'onere di notificazione solo al PM e al
Commissario Giudiziale);
pagina 10 di 16 -che l'omissione lamentata era imputabile all'entrata in vigore, in concomitanza con il deposito dell'istanza di omologa ex art. 112 CCII – del correttivo ter che ha modificato anche l'art. 48 comma 1; Part
-che i motivi che pone a fondamento del reclamo sono gli stessi dedotti nel parere sfavorevole 19.9.24 – già evidenziati al Commissario e che quest'ultimo aveva fatto oggetto di richiesta di chiarimenti forniti dalla società, la quale aveva depositato una proposta migliorativa della proposta, superando tutte le criticità;
-che non si ritiene dunque che vi sia stata alcuna lesione sostanziale del contraddittorio e del diritto di difesa atteso che le contestazioni sono superate ed irrilevanti e finiscono per aggravare ingiustificatamente gli interessi di tutti i creditori;
-che comunque all'udienza 29.10.24 era presente il PM.
Part 3.2. Con riferimento al secondo motivo di reclamo, sottolinea che le doglianze di CP_1 fanno riferimento alla prima proposta concordataria e al parere, poi superato, dell'avv. Ruggieri: nella nuova proposta 14.2.24 viene infatti precisato che 6 dipendenti sono stati riassunti da
[...]
e destinati all'esercizio dell'attività di impresa oggetto del contratto di affitto relativo al Pt_3 teatro di posa sito in Torino. Ciò ha comportato una serie di investimenti da parte dell'affittuaria consistenti nel recupero funzionale di gran parte delle sale del teatro e nel recupero occupazionale di gran parte delle risorse lavoristiche di attraverso la riassunzione delle stesse avvenuta CP_1 nell'agosto 2023. L'impresa affittuaria, inoltre, dopo aver proceduto alla riassunzione diretta del personale di , prevede di effettuare investimenti per circa 110 mila euro e il buon esito CP_1 degli interventi strategici intrapresi emerge anche dal Conto Economico di cui al doc. n. 14.
3.3. In relazione al terzo motivo di reclamo, ribadisce che è errato ritenere che la CP_1
Cooperativa FB Work sia sottoposta a direzione e coordinamento di e che il trattamento CP_1 previsto nel piano per la medesima Cooperativa (indicata quale creditore assistito dal privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.) configuri un pagamento preferenziale in violazione dell'art. 85 CCII e sottolinea le seguenti circostanze:
-la Cooperativa ha scopo mutualistico ed è iscritta ll'Albo delle società cooperative;
-la Cooperativa ha superato positivamente la revisione relativa al biennio 2023/24 eseguito in ottemperanza alle norme di cui al D MISE 4.6.2004;
-il fatto che il sig. si presentasse come manager di non può considerarsi prova del _2 CP_1 fatto che la Cooperativa fosse sottoposta a direzione e coordinamento perché: (i) all'epoca il era dipendente di e si presentava come manager a fini pubblicitari;
(ii) il CdA della _2 CP_1
Cooperativa era composto di altri membri che nulla avevano a che fare con;
(iii) la CP_1
Cooperativa vantava tra i propri clienti numerose società anche concorrenti di;
(iv) non vi CP_1
è prova che il fosse beneficiario e titolare di veicoli in leasing la cui fatturazione era a _2
pagina 11 di 16 carico di;
(v) comunque gli autoveicoli in leasing in capo a erano utilizzati CP_1 CP_1 indistintamente da parte di dipendenti e di terzi;
(vi) la natura privilegiata dei credito di è Pt_4 stata accertata non solo dal Tribunale di Torino ma anche dal Tribunale di Milano, nell'ambito del concordato preventivo liquidatorio di CP_7
Quanto ai crediti nei confronti di (valore nominale 240 mila euro) oggetto di CP_1 Pt_4 cessione a , riferisce che resasi conto della difficoltà di recupero dei crediti in Pt_3 CP_1 ragione della eventuale eccezione di compensazione (in occasione della risoluzione del precedente contratto di affitto di ramo d'azienda aveva contestato la legittimità della compensazione CP_1 operata da quest'ultima trattenendosi i canoni) di essersi determinata a cedere il credito alla
[...]
ad un minor valore al fine di evitare ulteriori costi legali e lungaggini temporali. Pt_3
3.4. Per quanto concerne il quarto motivo di reclamo, ribadisce che non sussiste alcuna CP_1 errata valorizzazione e potenziale occultamento dell'attivo in quanto il prezzo offerto da
[...] per l'acquisto del complesso aziendale è di euro 2.040.000+ 590 mila euro Parte_3 oggetto di accollo +17.585,20 euro per l'acquisto del 40% del capitale sociale di CP_8 aggiudicata ad +305 mila euro per liquidità sul c/c aziendale + corresponsione canoni di CP_1 affitto mensili sino alla data dell'omologa (che era stata preventivata per novembre 2024) – Totale euro 3.115.000.
Ad avviso della resistente, nel calcolare la somma di euro 500 mila AdE commette un errore di calcolo in quanto conteggia per due volte la disponibilità liquida di euro 305 mila, cui aggiunge i canoni di locazione per 8 mesi indicati in euro 200 mila, mentre la proposta prevedeva solo 6 mesi di canoni dal deposito della proposta migliorativa del maggio 2024 al novembre 2024.
3.5. Con riferimento al quinto motivo di reclamo, rileva che le osservazioni circa CP_1
l'inattendibilità dell'impianto contabile di e la non veridicità dei bilanci (presenti nel primo CP_1 concordato preventivo poi rinunciato) sono state riportate nuovamente nella Relazione del
Commissario ex art. 106 CCII depositata il 29.4.24 ma sono da ritenersi irrilevanti in ordine al nuovo Piano Concordatario in quando il Commissario ha riscontrato solo 3 criticità: 1)Emersione di passività non indicate nel piano;
2)Valorizzazione degli assets attivi;
3)Distribuzione dell'attivo in applicazione del criterio previsto dall'art. 84 comma 6 CCII. Queste sono le sole criticità prese in esame dal Tribunale nel decreto 13.6.24 e ritenute NON OSTATIVE.
Quanto alle censure afferenti la non corretta valorizzazione immobili, l'inattendibilità della contabilità e le cause della crisi risalenti al 2014, le stesse non sono rilevanti in sede di giudizio di omologazione e ciò in quanto il compito del Tribunale è la valutazione di attendibilità del piano
(intesa come non manifesta attitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati e della mancanza di ragionevoli prospettive per impedire o superare l'insolvenza) e la non corretta tenuta della pagina 12 di 16 contabilità incide al più sulla valutazione del comportamento dell'imprenditore, presupposto non richiesto ex art. 112 CCII. Part Inoltre le censure di sono state esaminate e ritenute superate anche dall'Attestatore Dottor Per_
, come risulta dalla relazione 14.2.24: “Si ritengono superate tutte quelle criticità relative alle ipotizzate falsità contabili degli esercizi pregressi indicati nella relazione ex art. 106 CCII che comunque non sono necessariamente oggetto di verifica da parte dell'attestatore (che deve limitarsi al controllo e verifica della veridicità dei dati su cui si basa la proposta di Piano)”. CP_1 richiama quanto scritto dall'Attestatore anche in punto di omessa svalutazione del valore della controllata e dei crediti verso quest'ultima nel bilancio 2019: “In conclusione, dalla CP_7 trattazione dei rapporti di credito con la partecipata Volume, giusta l'integrale e documentalmente provato azzeramento del credito (giustificato dallo status concordatario della partecipata e dagli accordi a suo tempo sottoscritti con la Procedura) lo scrivente ritiene adeguata la valutazione dei crediti al 31.12.23 anche considerando quanto infra”.
3.6. In ordine al sesto motivo di reclamo, ribadisce che la stima effettuata in ordine alle CP_1 azioni di responsabilità è congrua, illustrando la situazione economico-finanziaria di CP_9
(amministratore fino al 2019) e di (attuale presidente del CdA), nonché le
[...] Persona_3 questioni giuridiche afferenti il Trust FEUCI e la cessione di quote di partecipazione nella snc VAN, Part sottolinea che la proposta concordataria di soddisfacimento di non è deteriore ma è più Part conveniente perché in caso di liquidazione giudiziale non sarebbe minimamente soddisfatta e afferma l'irrilevanza della posizione debitoria verso l'erario di , sottolineando comunque Pt_3
l'erroneità del dato indicato della reclamante atteso che ha un debito di euro 220.172,27 Pt_3
(non di 650 mila) oggetto di rateizzazioni regolarmente pagate (ad eccezione dei due cartelle per un importo totale di euro 12.999,85 non ancora notificate.
4. All'udienza del 25.3.25, parte resistente ha eccepito la tardività del reclamo e la Corte, dopo la discussione, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti termini fino al giorno 4.4.25
e al giorno 11.4.25 per il deposito di memorie e di eventuali repliche sul punto.
5. L'eccezione di tardività.
Dispone l'art. 51 CCII che contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, può essere proposto reclamo alla Corte d'Appello, reclamo il cui termine decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio Part e per gli altri interessati – nel caso il creditore - dalla data dell'iscrizione a Registro Imprese.
Nella fattispecie oggetto di causa, è documentato che la sentenza di omologa del concordato preventivo di in liquidazione del Tribunale di Torino è stata pubblicata Controparte_1
a Registro Imprese in data 11.11.24 ed è pacifico, anche nella prospettazione della società
pagina 13 di 16 resistente, che avverso di essa è stato proposto reclamo entro i predetti 30 giorni (9.12.14) e che Part ha ottenuto le ricevute di accettazione in data 10.12.2024.
Il reclamo tuttavia è stato depositato nel registro VG della Corte e non nel Registro Contenzioso ed è stato reiscritto nel Registro Contenzioso a seguito di invito della Corte di cui al decreto
20.12.24 (comunicato dalla Cancelleria in data 23.12.24) in data 27.12.24.
ha dunque eccepito la tardività del reclamo per essere stato iscritto tardivamente nel CP_1 giusto registro degli affari contenziosi della Corte ma, nel contesto sopra delineato, l'eccezione di tardività anche per mancata attivazione dell'art. 153 cpc è infondata dovendo – come ripetutamente e anche recentemente affermato dalla Suprema Corte – trovare applicazione il principio “secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un'espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore della posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell'atto alle altre parti”
(Così Cass.13.10.23 n. 28545, che richiama Cass., SSUU 2021 n. 12422, Cass., 2022 n. 31371 e
Cass., 2022 n. 15243).
L'eccezione preliminare di deve pertanto essere respinta. CP_1
Part 6. Il primo motivo di reclamo formulato da è fondato. Part Pacifico e documentato in atti che è un creditore dissenziente ed è altrettanto pacifico che è stata pretermessa non essendole stato notificato il decreto 3.10.24 del Tribunale di Torino con il quale è stata disposta la convocazione della società e del Commissario giudiziale per la decisione sull'omologa ex art. 112 comma 2 CCII o ex art. 88 CCII.
L'art. 112 comma 2 del CCII dispone infatti che “Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni…. (omissis)”
e l'art. 48 del CCII - nel testo integrato con il cd terzo correttivo e da applicare al caso di specie come correttamente osservato dal Tribunale nella sentenza reclamata – dispone che “Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109 oppure se il debitore richiede
l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
pagina 14 di 16 l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso”. Part Part Nel caso di specie, la notifica ad non è stata effettuata e – creditore che aveva espresso il proprio dissenso - non ha potuto partecipare a quella fase della procedura che si è aperta con il decreto 3.10.24 ed esprimere in quella fase le proprie ragioni di contrarietà al concordato poi riproposte in questa sede.
Non è stato dunque integrato il contraddittorio con i creditori dissenzienti come indicato dall'art. 48 citato e tale circostanza – essendo del tutto priva di rilievo, ai fini che qui interessano, la comunicazione/presenza del PM - comporta l'applicazione dell'art. 354 cpc e la rimessione della causa al primo giudice.
Resta solo da aggiungere che i richiami della società resistente ad una asserita carenza di Part interesse a reclamare di sono infondati (peraltro gli altri motivi di reclamo - assorbiti dall'accoglimento del primo motivo e a prescindere dal loro fondamento che spetta al Tribunale valutare – attestano che non si tratta di oziosa questione di diritto) così come è infondata la richiesta formulata dalla società nelle memorie autorizzate all'esito dell'udienza del CP_1
25.3.25 di applicazione dell'art. 53 comma 5 bis del CCII: l'interesse tutelato dalla citata norma così come l'interesse all'attivazione di una procedura diversa da quella del concordato preventivo in continuità sono valutabili solo a valle della corretta instaurazione del contraddittorio, instaurazione del contraddittorio che nel caso è mancata e che è preliminare a qualsiasi altra questione.
7. Le spese del procedimento, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n.
55 e smi, valore indeterminato, complessità media, valori medi, esclusione della fase trattazione/istruttoria), vanno posti a carico della società resistente (Cass., 2023 n. 25741).
Pqm
La Corte di Appello di Torino, sezione 1^ civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita, così provvede:
visto l'art. 354 c.p.c.;
Revoca la sentenza 31.10.2024 del Tribunale di Torino di omologa del concordato preventivo di
; Controparte_10
Rimette parti e causa davanti al Tribunale di Torino per la prosecuzione del giudizio di omologazione;
pagina 15 di 16 DA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_10 tempore, a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio, che liquida in euro 5.249,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e cpa se dovuti.
Così deciso dalla sezione 1^ civile della Corte di Appello di Torino nella Camera di Consiglio del
15.4.2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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