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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2024, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel. -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12788/2023 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Parte_1
Flaminio giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/10/2024, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. rendeva le sue conclusioni in data
24/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 23/11/2023 Parte_1 chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la sua
[...] separazione personale da Controparte_1
A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio in Bari il 07/08/2021 con il resistente, dalla cui unione non erano nati figli;
• l'affectio coniugalis era venuta meno a causa degli atteggiamenti violenti di suo marito;
• lei era casalinga e si era sempre occupata della famiglia mentre suo marito era autotrasportatore e percepiva una retribuzione mensile di € 3.410,00.
Chiedeva, pertanto, che a carico di suo marito fosse posto l'obbligo di corrisponderle € 600,00 a titolo di assegno muliebre.
All'udienza del 23/10/2024 pur ritualmente Controparte_1 citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico dell' l'obbligo di CP_1 versare all'altro coniuge € 250,00 a titolo di mantenimento muliebre.
Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. rendeva le sue conclusioni in data 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è Parte_1 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza
n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si
è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale
è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 23/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali), da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando con decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 23/11/2023 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del
23/10/2024;
3. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del
D.P.R. n. 115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg.
Magistrati:
1. DE SIMONE dott. Saverio U. - presidente rel. -
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 12788/2023 R.G.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Parte_1
Flaminio giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 23/10/2024, celebrata nella contumacia del resistente, la causa veniva riservata sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore della ricorrente, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. rendeva le sue conclusioni in data
24/10/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 23/11/2023 Parte_1 chiedeva al Tribunale di Bari di pronunciare la sua
[...] separazione personale da Controparte_1
A fondamento della sua domanda deduceva che:
• aveva contratto matrimonio in Bari il 07/08/2021 con il resistente, dalla cui unione non erano nati figli;
• l'affectio coniugalis era venuta meno a causa degli atteggiamenti violenti di suo marito;
• lei era casalinga e si era sempre occupata della famiglia mentre suo marito era autotrasportatore e percepiva una retribuzione mensile di € 3.410,00.
Chiedeva, pertanto, che a carico di suo marito fosse posto l'obbligo di corrisponderle € 600,00 a titolo di assegno muliebre.
All'udienza del 23/10/2024 pur ritualmente Controparte_1 citato in giudizio, non si costituiva e il Presidente, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico dell' l'obbligo di CP_1 versare all'altro coniuge € 250,00 a titolo di mantenimento muliebre.
Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni ed assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M. rendeva le sue conclusioni in data 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta da è Parte_1 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 C.C. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi. L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 21099 del 09/10/2007 e, più di recente, anche Cass.
Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza
n. 8713 del 29/04/2015).
E che nel caso di specie la convivenza tra la ricorrente e suo marito sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimanendo contumace, non si
è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale
è fallito.
2.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, in difetto della prospettazione di circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle già delibate, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 23/10/2024, alle quali la ricorrente ha prestato sostanziale acquiescenza.
3.- Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente contumace anche in base al principio della causalità, avendo costretto la ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria per ottenere la declaratoria invocata piuttosto che accedere a modalità alternative di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue (fasi introduttiva e di studio nonché decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositate comparse conclusionali), da versare in favore dell'Erario ex art. 133 del D.P.R. n.
115/2002, essendo stata ammessa la ricorrente vittoriosa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
4.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando con decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c. sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 23/11/2023 da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del resistente;
2. dichiara la separazione personale dei coniugi alle condizioni dettate all'udienza presidenziale del
23/10/2024;
3. condanna il resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi €
2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge da versare in favore dell'Erario dello Stato ex art. 133 del
D.P.R. n. 115/2002;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, il 29/10/2024 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
Saverio U. de Simone