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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 53/2022
I Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 53 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro-tempore della
[...]
(P. IVA ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Andrea Florindi, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, (P. IVA ) in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 308 del Tribunale di Fermo pubblicata in data
25/06/2021 e in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/2018 emesso a favore di per € 38.439,56 Controparte_2
oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo negativo del conto corrente n.
930010022354 nei confronti della debitrice principale e dei Controparte_1
fideiussori e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
In particolare, il rigetto trovava la propria motivazione principale sul difetto di prova, sostenendo il primo giudice che fosse onere degli opponenti produrre la documentazione relativa al conto corrente (contratto di conto corrente, serie integrale degli estratti conto e fideiussione) al fine di dimostrare i dedotti profili di nullità parziale riguardanti i suddetti rapporti intercorsi con l'ingiungente.
Da tale presupposto, la richiesta di CTU promossa dagli opponenti doveva considerarsi esplorativa.
e i fideiussori e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza. Parte_4
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti denunciano sostanzialmente la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che fosse onere degli opponenti produrre il contratto di conto corrente, la serie integrale degli estratti conto e la fideiussione.
Il motivo è fondato.
pag. 2/9 Il primo giudice rigettava la domanda affermando che, in virtù del principio generale in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., gli opponenti non avessero dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Il giudice richiamava al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, elaborato con riguardo alla azione di ripetizione dell'indebito volte alla rideterminazione del saldo del conto corrente, secondo cui è onere dell'attore provare i fatti costitutivi, dimostrazione che presuppone la produzione del contratto di conto corrente, al fine di indagare in ordine alla legittima pattuizione delle clausole ritenute nulle, nonché gli estratti conto per verificare l'annotazione delle poste contestate.
Tale documentazione, sosteneva il Tribunale, non era stata prodotta dagli opponenti.
Ebbene, il governo dell'onere probatorio da parte del giudice di prime cure è errato, atteso che la domanda introdotta non può qualificarsi come ripetizione dell'indebito, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui giudizio è l'istituto di credito, in qualità di attore in senso sostanziale, onerato di provare il proprio credito tramite la produzione dei contratti e degli estratti conto.
Nel caso di specie i predetti documenti risultano essere stati ritualmente prodotti dalla
Banca opposta: in particolare il contratto di conto corrente e la fideiussione risultano depositati agli atti, sicchè il Tribunale avrebbe potuto verificare i profili di nullità dedotti dagli opponenti.
L'accoglimento del motivo impone la disamina del merito dei dedotti profili di nullità attinenti al contratto di conto corrente ed alla fideiussione prestata, richiamati nell'atto di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la cui disamina va, secondo il corretto ordine logico giuridico, affrontata prima del vaglio del secondo motivo di appello, riguardante la mancata adozione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il terzo motivo sub. A), gli appellanti sostengono che il contratto di apertura di conto corrente sarebbe nullo ai sensi dell'art. 117 TUB, per mancata indicazione del tasso di interesse debitore e creditore, nonché del TAE. Aggiungono gli appellanti pag. 3/9 “manca l'indicazione della pattuizione degli oneri e competenze comunque addebitate nel corso del rapporto”.
Il motivo è infondato.
Dal contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dalla correntista in data 27.4.2005 nel documento di sintesi a pag. 1 del predetto documento (doc. n. 11 – fascicolo di CP_2
1), benché di non facile lettura, si legge che il tasso debitore nominale annuo è pari al
[...]
14, il tasso annuo effettivo è pari al 14,7523.
Quanto all'ulteriore profilo di nullità in merito a oneri e competenze non meglio precisati, la doglianza va inammissibile in quanto assolutamente generica: non vengono infatti indicati addebiti a titolo di voci di costo non assistiti da pattuizione scritta e quindi illegittimamente appostati sul conto corrente;
né la doglianza, sviluppata senza alcun riferimento alla documentazione relativa al contratto ed all'andamento del rapporto bancario, puà provocare una consulenza tecnica, che sarebbe del tutto esplorativa.
Con il terzo motivo sub. B) gli appellanti lamentano l'omessa dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione al momento di apertura del conto corrente.
Il motivo è infondato.
Sempre dal contratto di apertura di conto corrente del 27.4.2005 nel documento di sintesi a pag. 1 del predetto documento (doc. n. 11 – fascicolo , Controparte_2 si legge: “COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE APPLICATA,
PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI SUI CONTI CORRENTI NON
AFFIDATI (VIENE CALCOLATA SULLA PUNTA MASSIMA DI UTILIZZO
VERIFICATASI NEL TRIMESTRE LIMITAMENTE ALLE FORME TECNICHE OVE E'
PREVISTA) PARI A 1,25%”.
Con tale disposizione vi è puntuale determinazione della commissione di massimo scoperto, non permettendo di eccepire la nullità nemmeno sotto il profilo della determinatezza in quanto vi è l'indicata la misura percentuale, contenendo altresì il pag. 4/9 riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. (Cassazione civile, sez. I, 15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile, sez. I, 22/06/2023, n. 17982; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
Con il terzo motivo sub. F) gli appellanti insistono sulla illegittimità delle modifiche unilaterali apportate dalla in violazione dell'art. 118 TUB. CP_4
Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
Tale doglianza, già dal primo grado, è stata veicolata tramite deduzioni difensive totalmente astratte, limitandosi gli opponenti ad argomentare l'eccezione richiamando l'evoluzione normativa dell'art. 118 TUB ma senza riferimento alcuno alla concreta vicenda contrattuale.
Gli opponenti odierni appellanti, in seguito alla produzione degli estratti conto ad opera della avrebbero dovuto indicare, specificandone l'epoca, quali modifiche CP_4 nel corso del rapporto erano da considerarsi adottate dalla in violazione dell'art. CP_4
118 TUB e inoltre, in quale misura dette modifiche dovevano considerarsi peggiorative rispetto alle condizioni pregresse, già oggetto di pattuizione: infatti è onere degli opponenti allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità, atteso che la Corte territoriale non può supplire all'onere di allegazione gravante sulla parte che deduce la nullità.
Con l'ultimo motivo d'appello (lett. G), gli appellanti denunciano la nullità della fideiussione omnibus da essi sottoscritta in quanto riproduttiva degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI dichiara illegittima dal provvedimento n. 55/2005 dalla Banca d'LI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990, con specifico riguardo alla intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c.
Il motivo, pur fondato limitatamente alla declaratoria di nullità, non merita accoglimento.
Come è noto, a seguito del parere espresso dall'AGCM, la Banca d'LI con il provvedimento n. 55 del 2005 ha disposto che gli articoli indicati ai nn. 2, 6 e 8 del pag. 5/9 modello delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI al quale aderivano numerose banche, erano lesive della tutela della concorrenza e del mercato e più precisamente dell'art. 2, comma 2. Lett. a) della L. n. 187/1990.
Il tema, poi, in ordine alla tutela dà applicarsi alle fideiussioni “a valle”, è stato oggetto di pronuncia a Sezioni unite della Suprema Corte, secondo la quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cassazione civile, sez. un., 30/12/2021,
n. 41994).
La fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti in data 27.4.2005, pienamente rientrante nel periodo di accertamento operato dalla Banca d'LI, riproduce le clausole dichiarate violative della normativa antitrust, come richiamate dal provvedimento n. 55 della Banca d'LI (doc n. 18 – fascicolo degli opponenti).
In particolare, nella fideiussione di cui è causa, si legge: “Art. 2 Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni (garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.
Art. 6 I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore;
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato.
Art. 8 Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
pag. 6/9 La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
La nullità dell'art. 6 comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957
c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcuna decadenza, essendo la comunicazione del
8.7.2015, portata a conoscenza della debitrice principale e dei fideiussori in data
10.7.2015, atto idoneo ad evitare la liberazione dei fideiussori di cui all'art. 1957 c.c.
Difatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti odierni appellanti contengono all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'LI con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni
“a soddisfare il credito “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia nella forma con cui l'onere di avanza istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria) nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con la essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.” (Cassazione civile, sez. III,
21/05/2008, n. 13078).
Dette argomentazioni hanno trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine
pag. 7/9 semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestra stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021,
n. 31509)
Pertanto, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione ma non la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c..
L'infondatezza dei profili di nullità degli indebiti relativi al conto corrente comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti richiedono la consulenza tecnica d'ufficio non disposta dal primo giudice. Sono assorbiti anche i motivi sub C) (ove si ricorda che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al correntista dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali) e D) (ove si afferma la decorrenza della prescrizione degli addebiti illegittimi dalla chiusura del conto, in quanto assistito “di fatto” da una apertura di credito).
L'appello va quindi rigettato, anche se, confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, va adottata una motivazione integrativa e/o correttiva delle statuizioni di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del criterio che guarda all'esito finale della lite: sebbene sia stata riconosciuta la parziale fondatezza di alcuni pag. 8/9 motivi d'appello, ciò non ha inciso sulla determinazione del quantum creditorum mantenendo integra la condanna al credito originariamente ingiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nei confronti di avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del presente Parte_4 grado di giudizio in favore che si liquidano in € 2.058,00 + € 1.418,00 + CP_2
€ 3.470,00 per e fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 7.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. 53/2022
I Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 53 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
(C.F. ) in proprio ed in qualità di Parte_1 C.F._1
Amministratore Unico nonché legale rappresentante pro-tempore della
[...]
(P. IVA ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Parte_2
), (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Andrea Florindi, come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ) e per essa, quale Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, (P. IVA ) in persona del legale CP_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 308 del Tribunale di Fermo pubblicata in data
25/06/2021 e in materia di contratti bancari.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale adito, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1011/2018 emesso a favore di per € 38.439,56 Controparte_2
oltre interessi e spese di procedura, a titolo di saldo negativo del conto corrente n.
930010022354 nei confronti della debitrice principale e dei Controparte_1
fideiussori e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
In particolare, il rigetto trovava la propria motivazione principale sul difetto di prova, sostenendo il primo giudice che fosse onere degli opponenti produrre la documentazione relativa al conto corrente (contratto di conto corrente, serie integrale degli estratti conto e fideiussione) al fine di dimostrare i dedotti profili di nullità parziale riguardanti i suddetti rapporti intercorsi con l'ingiungente.
Da tale presupposto, la richiesta di CTU promossa dagli opponenti doveva considerarsi esplorativa.
e i fideiussori e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza. Parte_4
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con il primo motivo d'appello, gli appellanti denunciano sostanzialmente la violazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che fosse onere degli opponenti produrre il contratto di conto corrente, la serie integrale degli estratti conto e la fideiussione.
Il motivo è fondato.
pag. 2/9 Il primo giudice rigettava la domanda affermando che, in virtù del principio generale in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., gli opponenti non avessero dato prova dei fatti costitutivi della propria domanda.
Il giudice richiamava al riguardo l'orientamento della Suprema Corte, elaborato con riguardo alla azione di ripetizione dell'indebito volte alla rideterminazione del saldo del conto corrente, secondo cui è onere dell'attore provare i fatti costitutivi, dimostrazione che presuppone la produzione del contratto di conto corrente, al fine di indagare in ordine alla legittima pattuizione delle clausole ritenute nulle, nonché gli estratti conto per verificare l'annotazione delle poste contestate.
Tale documentazione, sosteneva il Tribunale, non era stata prodotta dagli opponenti.
Ebbene, il governo dell'onere probatorio da parte del giudice di prime cure è errato, atteso che la domanda introdotta non può qualificarsi come ripetizione dell'indebito, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, nel cui giudizio è l'istituto di credito, in qualità di attore in senso sostanziale, onerato di provare il proprio credito tramite la produzione dei contratti e degli estratti conto.
Nel caso di specie i predetti documenti risultano essere stati ritualmente prodotti dalla
Banca opposta: in particolare il contratto di conto corrente e la fideiussione risultano depositati agli atti, sicchè il Tribunale avrebbe potuto verificare i profili di nullità dedotti dagli opponenti.
L'accoglimento del motivo impone la disamina del merito dei dedotti profili di nullità attinenti al contratto di conto corrente ed alla fideiussione prestata, richiamati nell'atto di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la cui disamina va, secondo il corretto ordine logico giuridico, affrontata prima del vaglio del secondo motivo di appello, riguardante la mancata adozione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il terzo motivo sub. A), gli appellanti sostengono che il contratto di apertura di conto corrente sarebbe nullo ai sensi dell'art. 117 TUB, per mancata indicazione del tasso di interesse debitore e creditore, nonché del TAE. Aggiungono gli appellanti pag. 3/9 “manca l'indicazione della pattuizione degli oneri e competenze comunque addebitate nel corso del rapporto”.
Il motivo è infondato.
Dal contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dalla correntista in data 27.4.2005 nel documento di sintesi a pag. 1 del predetto documento (doc. n. 11 – fascicolo di CP_2
1), benché di non facile lettura, si legge che il tasso debitore nominale annuo è pari al
[...]
14, il tasso annuo effettivo è pari al 14,7523.
Quanto all'ulteriore profilo di nullità in merito a oneri e competenze non meglio precisati, la doglianza va inammissibile in quanto assolutamente generica: non vengono infatti indicati addebiti a titolo di voci di costo non assistiti da pattuizione scritta e quindi illegittimamente appostati sul conto corrente;
né la doglianza, sviluppata senza alcun riferimento alla documentazione relativa al contratto ed all'andamento del rapporto bancario, puà provocare una consulenza tecnica, che sarebbe del tutto esplorativa.
Con il terzo motivo sub. B) gli appellanti lamentano l'omessa dichiarazione di nullità della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione al momento di apertura del conto corrente.
Il motivo è infondato.
Sempre dal contratto di apertura di conto corrente del 27.4.2005 nel documento di sintesi a pag. 1 del predetto documento (doc. n. 11 – fascicolo , Controparte_2 si legge: “COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALE APPLICATA,
PER SCOPERTI DI VALUTA O SALDI DEBITORI SUI CONTI CORRENTI NON
AFFIDATI (VIENE CALCOLATA SULLA PUNTA MASSIMA DI UTILIZZO
VERIFICATASI NEL TRIMESTRE LIMITAMENTE ALLE FORME TECNICHE OVE E'
PREVISTA) PARI A 1,25%”.
Con tale disposizione vi è puntuale determinazione della commissione di massimo scoperto, non permettendo di eccepire la nullità nemmeno sotto il profilo della determinatezza in quanto vi è l'indicata la misura percentuale, contenendo altresì il pag. 4/9 riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. (Cassazione civile, sez. I, 15/01/2024, n. 1373; Cassazione civile, sez. I, 22/06/2023, n. 17982; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2022, n. 19825).
Con il terzo motivo sub. F) gli appellanti insistono sulla illegittimità delle modifiche unilaterali apportate dalla in violazione dell'art. 118 TUB. CP_4
Il motivo è inammissibile per carenza di specificità.
Tale doglianza, già dal primo grado, è stata veicolata tramite deduzioni difensive totalmente astratte, limitandosi gli opponenti ad argomentare l'eccezione richiamando l'evoluzione normativa dell'art. 118 TUB ma senza riferimento alcuno alla concreta vicenda contrattuale.
Gli opponenti odierni appellanti, in seguito alla produzione degli estratti conto ad opera della avrebbero dovuto indicare, specificandone l'epoca, quali modifiche CP_4 nel corso del rapporto erano da considerarsi adottate dalla in violazione dell'art. CP_4
118 TUB e inoltre, in quale misura dette modifiche dovevano considerarsi peggiorative rispetto alle condizioni pregresse, già oggetto di pattuizione: infatti è onere degli opponenti allegare quali sarebbero le specifiche proposte di modifica in peius da ritenersi illegittime e il motivo della ritenuta illegittimità, atteso che la Corte territoriale non può supplire all'onere di allegazione gravante sulla parte che deduce la nullità.
Con l'ultimo motivo d'appello (lett. G), gli appellanti denunciano la nullità della fideiussione omnibus da essi sottoscritta in quanto riproduttiva degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI dichiara illegittima dal provvedimento n. 55/2005 dalla Banca d'LI per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287/1990, con specifico riguardo alla intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c.
Il motivo, pur fondato limitatamente alla declaratoria di nullità, non merita accoglimento.
Come è noto, a seguito del parere espresso dall'AGCM, la Banca d'LI con il provvedimento n. 55 del 2005 ha disposto che gli articoli indicati ai nn. 2, 6 e 8 del pag. 5/9 modello delle fideiussioni omnibus predisposto dall'ABI al quale aderivano numerose banche, erano lesive della tutela della concorrenza e del mercato e più precisamente dell'art. 2, comma 2. Lett. a) della L. n. 187/1990.
Il tema, poi, in ordine alla tutela dà applicarsi alle fideiussioni “a valle”, è stato oggetto di pronuncia a Sezioni unite della Suprema Corte, secondo la quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.” (Cassazione civile, sez. un., 30/12/2021,
n. 41994).
La fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti in data 27.4.2005, pienamente rientrante nel periodo di accertamento operato dalla Banca d'LI, riproduce le clausole dichiarate violative della normativa antitrust, come richiamate dal provvedimento n. 55 della Banca d'LI (doc n. 18 – fascicolo degli opponenti).
In particolare, nella fideiussione di cui è causa, si legge: “Art. 2 Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni (garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.
Art. 6 I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore;
senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato.
Art. 8 Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
pag. 6/9 La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
La nullità dell'art. 6 comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957
c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è alcuna decadenza, essendo la comunicazione del
8.7.2015, portata a conoscenza della debitrice principale e dei fideiussori in data
10.7.2015, atto idoneo ad evitare la liberazione dei fideiussori di cui all'art. 1957 c.c.
Difatti, le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti odierni appellanti contengono all'art. 7 la clausola – non colpita da nullità parziale e ritenuta legittima dalla Banca d'LI con il provvedimento n. 55/2005 – che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”. Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che la clausola con cui il debitore si impegni
“a soddisfare il credito “a semplice richiesta” o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia nella forma con cui l'onere di avanza istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria) nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto con la essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria.” (Cassazione civile, sez. III,
21/05/2008, n. 13078).
Dette argomentazioni hanno trovato riscontro nella giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine
pag. 7/9 semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiestra stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021,
n. 31509)
Pertanto, va dichiarata la nullità parziale della fideiussione ma non la decadenza della creditrice ai sensi dell'art. 1957 c.c..
L'infondatezza dei profili di nullità degli indebiti relativi al conto corrente comporta l'assorbimento del secondo motivo d'appello, con il quale gli appellanti richiedono la consulenza tecnica d'ufficio non disposta dal primo giudice. Sono assorbiti anche i motivi sub C) (ove si ricorda che la mancata contestazione degli estratti conto inviati al correntista dalla banca, oggetto di tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi dell'art. 1832 c.c., non vale a superare la nullità della clausola relativa agli interessi ultralegali) e D) (ove si afferma la decorrenza della prescrizione degli addebiti illegittimi dalla chiusura del conto, in quanto assistito “di fatto” da una apertura di credito).
L'appello va quindi rigettato, anche se, confermato il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo, va adottata una motivazione integrativa e/o correttiva delle statuizioni di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del criterio che guarda all'esito finale della lite: sebbene sia stata riconosciuta la parziale fondatezza di alcuni pag. 8/9 motivi d'appello, ciò non ha inciso sulla determinazione del quantum creditorum mantenendo integra la condanna al credito originariamente ingiunto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 nei confronti di avverso l'impugnata sentenza, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- condanna e Controparte_1 Parte_1 Parte_3 Parte_2
in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del presente Parte_4 grado di giudizio in favore che si liquidano in € 2.058,00 + € 1.418,00 + CP_2
€ 3.470,00 per e fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 7.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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