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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/11/2024, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2006/2019 R.G., riunita al procedimento n. 2077/2019
R.G.;
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Walter Parte_1
Mangano, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1
dall'avv. Maria Sinagra, gusta procura in atti
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi.
- 1 - FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e premettendo che in data Parte_1
26.5.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con , Controparte_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando, anno 2001, n.
11, parte II, serie A - che dalla unione erano nati i figli , in data 10.9.2003, e Per_1
in data 29.10.2015, che, successivamente, la convivenza si era interrotta per Per_2
una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità meglio indicate in ricorso.
Lo , costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha Controparte_1
evidenziato la pendenza del procedimento n. 2077/2019 R.G. tra le stesse parti e, in via riconvenzionale, ha chiesto la separazione con addebito a carico del ricorrente,
l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento a favore suo e dei figli di € 1.500,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Successivamente la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 603/21 è stata disposta la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del procedimento le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale dando atto di avere raggiunto un accordo per come rimodulato su disposizione del Collegio.
Il Collegio preso atto che le condizioni concordate dalle parti, per come indicate nell'accordo sottoscritto dinnanzi al giudice istruttore all'udienza del 21.11.2024 non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
- 2 -
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata il 21.11.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente
dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel.
dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2006/2019 R.G., riunita al procedimento n. 2077/2019
R.G.;
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Walter Parte_1
Mangano, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1
dall'avv. Maria Sinagra, gusta procura in atti
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione dei coniugi.
- 1 - FATTO E DIRITTO
ha adìto il Tribunale di Patti e premettendo che in data Parte_1
26.5.2001 aveva contratto matrimonio concordatario con , Controparte_1
- trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Capo d'Orlando, anno 2001, n.
11, parte II, serie A - che dalla unione erano nati i figli , in data 10.9.2003, e Per_1
in data 29.10.2015, che, successivamente, la convivenza si era interrotta per Per_2
una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, ha chiesto la separazione giudiziale con addebito, l'affidamento condiviso dei figli con domiciliazione prevalente presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita secondo le modalità meglio indicate in ricorso.
Lo , costituitasi in giudizio, in via preliminare, ha Controparte_1
evidenziato la pendenza del procedimento n. 2077/2019 R.G. tra le stesse parti e, in via riconvenzionale, ha chiesto la separazione con addebito a carico del ricorrente,
l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento a favore suo e dei figli di € 1.500,00 mensili.
Il Presidente del Tribunale, esperito invano il tentativo di conciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed ha rimesso le parti innanzi al Giudice istruttore, previa integrazione degli scritti difensivi.
Successivamente la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 603/21 è stata disposta la separazione tra i coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per le ulteriori domande.
Nelle more del procedimento le parti hanno chiesto la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale dando atto di avere raggiunto un accordo per come rimodulato su disposizione del Collegio.
Il Collegio preso atto che le condizioni concordate dalle parti, per come indicate nell'accordo sottoscritto dinnanzi al giudice istruttore all'udienza del 21.11.2024 non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
- 2 -
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione Collegiale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo quanto concordato dalle parti nella scrittura sottoscritta e depositata il 21.11.2024; compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
- 3 -