Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 429/2025 VG promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Ramadori - giusta procura C.F._2 depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa sito a Macerata in Via Garibaldi n. 87;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Macerata il 20/9/2003 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2003, Numero 48, Parte II, Serie A) – dalla cui unione coniugale sono nate due figlie, (nata il [...]) e (nata il Persona_1 Persona_2
23/4/2007).
***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ove più riterranno opportuno con obbligo, in ogni caso, di darsi reciproca comunicazione in caso di variazione della stessa e ciò sino a quando la figlia non raggiungerà la maggiore età; Persona_2
2) i coniugi dispongono di comune accordo di vendere la casa coniugale, che nel frattempo rimarrà nella disponibilità delle figlie e del signor e la signora non dovrà più partecipare alla quota della rata Parte_2 Parte_1 del mutuo a partire dal mese di novembre 2024;
3) la signora lascerà la casa coniugale entro il mese di gennaio 2025 ed andrà ad abitare in Parte_1
Montappone (FM) via Pietro Nenni 11 prelevando dall'abitazione coniugale i beni mobili che riterrà opportuno;
4) tutto quello che non verrà asportato dalla signora rimarrà nella casa coniugale nella disponibilità delle Pt_1 figlie;
5) i coniugi concordano che, se la casa coniugale sarà venduta entro il 31.12.2025, alla signora Parte_1 spetterà la somma di € 50.000,00 (cinquantaquattromila euro), come ristoro delle somme che ha versato per le rate del mutuo dall'agosto 2009 al novembre 2024, e le sarà corrisposta entro la data della stipula dell'atto pubblico;
6) il signor si impegna, in caso di mancata vendita dell'abitazione coniugale nel termine sopra Parte_2 indicato, a corrispondere alla signora la complessiva somma di 40.000,00 euro (quarantamilaeuro) sempre Pt_1
a titolo di ristoro delle somme che ha versato per le rate del mutuo dall'agosto 2009 al novembre 2024, cosi ripartite: quanto a € 10.000,00 entro e non oltre 31.12.2026, quanto a € 10.000,00 entro e non oltre il
31.12.2027, quanto a € 10.000,00 entro e non oltre 31.12.2028; quanto a € 10.000,00 entro e non oltre il
31.12.2029, così rinunciando la signora ad ogni ulteriore pretesa economica anche per il caso di successiva Pt_1 vendita della casa coniugale;
7) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno Persona_2 concordemente ogni decisione che riguardi la sua istruzione, educazione e salute, con collocamento prevalente della pagina 2 di 5 stessa presso la casa coniugale con il padre ove la minore manterrà la residenza anagrafica con la sua piena libertà di recarsi e vivere quando lo vorrà con la madre, come pure farà la figlia maggiorenne . Sarà onere dei Per_1 genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative sia alla figlia minore che sia alla maggiore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
8) il signor fino al mese di agosto 2025, provvederà al totale mantenimento della figlia minore Per_2 Per_2 senza alcuna partecipazione al mantenimento della signora mentre per la figlia entrambi Parte_1 Per_1
i genitori già stanno provvedendo dividendosi equamente tutte le spese;
9) dal 1° settembre 2025, mese in cui sia che frequenteranno l'università, i genitori verseranno Per_2 Per_1 ognuno mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, euro 150,00 per ciascuna figlia per il loro mantenimento con le modalità che riterranno più opportune;
tale importo di mantenimento è sottoposto all'aggiornamento ISTAT annuale;
10) i genitori stabiliscono, altresì, che fino all'agosto 2025, il canone di locazione per la residenza universitaria della figlia sarà pagata dal padre, mentre la madre provvederà alle tasse universitarie, ai libri, al mantenimento, Per_1
e alle spese personali ecc. Quando anche la figlia frequenterà l'università tutte le spese legate all'università, e Per_2 quelle necessarie al sostentamento, saranno ripartite nella misura del 50% fra i genitori, per entrambe le figlie;
11) le spese straordinarie sono distribuite tra i genitori al 50%, con regolamentazione secondo il protocollo della conferenza distrettuale sulla riforma Cartabia in materia di famiglia, con diritto al rimborso a favore del genitore anticipatario. E specificatamente:
-spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, trasporto scolastico, spese sanitarie urgenti e farmaci, spese per interventi chirurgici necessari sia presso ospedali pubblici che cliniche private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie, spese per protesi tramite il SSN, per attività sportiva se già esercitata,
-spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-viaggi di istruzione o di studio, spese universitarie (alloggio, tasse e libri scolastici) soggiorni all'estero per motivi di studio (Erasmus o altro) spese per l'acquisto di materiale per la preparazione di concorsi, corsi di lingue straniere;
-spese di acquisto o manutenzione auto o altro mezzo di trasporto compresi assicurazione e bolli, e spese di scuola guida per il conseguimento della patente;
-spese per attività sportive e attrezzatura;
pagina 3 di 5 -spese medico-sanitarie di qualsiasi tipo effettuate fuori dal SSN, esami diagnostici e analisi cliniche, visite specialistiche;
-organizzazione di feste e compleanni, viaggi di piacere e vacanze;
12) l'assegno unico relativo alle figlie verrà interamente percepito dalla signora Pt_1
13) dal momento che figlia è maggiorenne stabilirà autonomamente con chi dei genitori vivere e Persona_1 con chi stare per le feste e ogni altro momento della sua vita, come pure la figlia in prossimità Persona_2 della maggiore età;
14) La deducibilità fiscale per le spese ordinarie è al 50% come per le spese straordinarie, come pure al 50% la deduzione per i figli a carico;
15) Più in generale, i genitori si impegnano a tutelare le rispettive figure paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in particolare alla presenza dei figli.
16) le spese legali vengono tra le parti interamente compensate”.
2. All'udienza del 28/2/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. Degli atti è stata data comunicazione al PM, il quale in data 20/2/2025 ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti sia alla prole che ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Nulla sulle spese considerata la natura del giudizio.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio a Macerata il 20/9/2003 (atto trascritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio del medesimo comune, Anno 2003, Numero 48, Parte II, Serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Macerata perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 29/5/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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