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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4527/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BONDÌ GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CARONIA FERDINANDO)
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza del 10/7/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.458,50 nei confronti dell'IRCAC e in euro 4.502,00 nei confronti dell' CP_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2022 il ricorrente in epigrafe - dipendente dell'
[...]
dall'1.5.1984, inquadrato come Funzionario Amministrativo Controparte_1
(VI grado) - deduceva di aver svolto dal 15.4.2009 al 20.5.2010 mansioni di Capo dell'Ufficio I del
Servizio Affidamenti (IV grado), dal 21.3.2012 al 27.2.2013 mansioni di Responsabile del gruppo di lavoro Agevolazioni, Agricoltura e Pesca, dal 27.2.2013 all'8.6.2016 mansioni di Responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali, dal 16.07.2018 al 09.09.2018 mansioni di Capo del Servizio Ragioneria e, infine, dall'1.10.2020 mansioni di Responsabile del medesimo servizio;
chiedeva, previo accertamento e declaratoria del diritto all'inquadramento nei superiori livelli - IV dal 15 aprile 2009, Dirigente dall'01.10.2020, Funzionario Amministrativo, 6° grado dal 16.07.2018 – 09.09.2018 - la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge, alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese del giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si opponeva alle richieste avversarie, CP_1 domandandone il rigetto;
l' invece, chiedeva, ove accertato lo svolgimento delle mansioni CP_2 superiori, la condanna dell'IRCAC al pagamento dei contributi previdenziali.
Istruita con escussione dei testimoni indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (Cass. 2731/2004); inoltre, in relazione alla richiesta di inquadramento superiore, la Suprema Corte ha affermato che “la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità
e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica” (Cass. 21224/2024, conforme Cass.
14/8/2001 n. 11125; per la giurisprudenza di merito Corte Appello Palermo, Sezione lavoro 31 gennaio
2025 n. 93) e, in relazione alla richiesta di inquadramento dal 1.10.2020, che il dirigente è un "alter ego", occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. 26181/2024, conforme Cass. n. 394 del 2009).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle disposizioni relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso. Deve osservarsi che il Regolamento del personale dell' stabilisce che “i rapporti di lavoro CP_1 tra l'Istituto ed il personale sono retti e disciplinati dai CC.NN.LL. per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie stipulati tra le OO.SS. e Assicredito e da quanto disposto dal presente regolamento”.
Il regolamento in esame può essere ricondotto al genus dei contratti collettivi aziendali, atteso che, seppur avente forma di atto unilaterale, com'è proprio dei regolamenti del personale degli enti pubblici economici, è volto, analogamente ai contratti aziendali, a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti di lavoro, con l'efficacia normativa generalizzata tipica della contrattazione collettiva aziendale (cfr.
Cass. n. 1659/1988, Cass. 7383/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16032 del 17/08/2004, e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11126 del 2023).
Come già affermato dalla Corte di Appello di Palermo e da pronunce di questa sezione lavoro il
«Regolamento del personale (…) concorre, unitamente al contratto collettivo nazionale, alla disciplina del rapporto di lavoro "con una mutua integrazione delle relative disposizioni”».
L'art. 4 del Regolamento del personale dell' in vigore sino al 13.7.2012 prevedeva che “I CP_1
Capi Ufficio amministrativi e qualifiche equipollenti sono preposti, normalmente, ad un ufficio e curano, coadiuvati da dipendenti, il regolare svolgimento delle competenze affidate all'ufficio, assumendone la responsabilità a norma delle disposizioni che sono tenuti ad osservare e a fare osservare dai dipendenti assegnati agli uffici. Partecipano a commissioni, comitati e collegi.”; viceversa, sono Vice Capi ufficio, coloro che “coadiuvano il Capo Ufficio e assolvono mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell'ambito degli uffici a cui sono assegnati” e, infine, “Funzionari amministrativi” sono coloro che “assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell'ambito di un Ufficio assegnato loro dal Capo dell'Ufficio stesso”; invece, la disposizione in vigore dal 14.7.2012 prevede che “sono quadri direttivi quelli previsti come tali dal CCNL del settore credito, nonché i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria di Dirigenti, siano stabilmente incaricati dall di CP_1 svolgere in via continuativa e prevalente mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni riconducibili all'attività del CP_1
e che abbiano maturato una significativa esperienza di lavoro nell'ambito dei servizi legale, personale, ragioneria SIA ed affidamenti e degli uffici di Staff, quali gli incaricati di: - gestire significativi segmenti o gruppi di clientela;
- attività di promozione e/o consulenza aziendale;
-consulenza ed analisi finanziaria;
- redigere relazioni ed effettuare aggiornamenti delle procedure sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
-svolgere attività di formazione;
-redigere e predisporre atti negoziali e provvedimentali di particolare contenuto;
-progettare software;
-redigere perizie e stime. La prestazione lavorativa dei Quadri direttivi si svolge e viene effettuata secondo quanto prescritto dal CCNL del settore credito. I Quadri direttivi di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12 – sono preposti, normalmente, ad un ufficio e curano, coadiuvati da dipendenti, il regolare svolgimento delle competenze affidate all'ufficio, assumendone la responsabilità a norma delle disposizioni che sono tenute ad osservare e a fare osservare dai dipendenti assegnati agli uffici.
Partecipano a Commissioni, Comitati e Collegi. I Quadri Direttivi di 4° livello – ex vice Capo Ufficio livello retributivo
12 – coadiuvano i Quadri direttivi di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12 – di cui al comma che precede e assorbono mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell'ambito degli uffici cui sono assegnati. I Quadri Direttivi di 4° livello – ex Funzionario livello retributivo 4° - svolgono mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale”.
Il CCNL del settore del credito stabilisce che “sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3^ area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria)”.
Inoltre, il Regolamento dell' in vigore dal 14.7.2012 prevede che «sono Dirigenti coloro i CP_1 quali, sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art.2094 del Cod. Civ., ricoprano nell un ruolo CP_1 caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino e loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale ai fini di realizzare gli obiettivi dell' . I Dirigenti vigilano CP_1 sull'organizzazione e sull'andamento dei servizi cui sono preposti e di cui sono responsabili, curando l'esatta, corretta ed efficace osservanza dei compiti assegnati agli Uffici. Hanno altresì l'obbligo di formulare al Direttore Generale eventuali proposte necessarie ed opportune per il migliore svolgimento e per lo sviluppo dei servizi di cui hanno la responsabilità. I
Dirigenti superiori possono essere prepositi a più servizi. I Dirigenti possono essere chiamati a rappresentare l' negli CP_1
Organi collegiali di società collegate o di organismi di qualsiasi natura nei quali l' ha interesse di presenza, dal CP_1
Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà, di volta in volta, eventuali ristorni delle competenze all' . CP_1
Partecipano su nomina del direttore Generale Commissioni, Comitati e Collegi»; l'art. 2 del CCNL per i Dirigenti del settore credito richiede «l'elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale».
Deve quindi osservarsi che il ricorrente dal 21.10.2008 è stato inquadrato come Funzionario
Amministrativo, VI grado, del Regolamento del Personale dell'Istituto che corrisponde, in base al nuovo Regolamento del Personale dell'Istituto in vigore dal 14.07.2012, alla qualifica di Quadro
Direttivo del CCNL del Credito. Dalla documentazione in atti risulta che il è composto da due Uffici e che Parte_2 con disposizione del 15.4.2009 il ricorrente è stato indicato quale “Funzionario Responsabile” dell'Ufficio
I, avente competenza in materia di “Finanziamenti agevolati e contributi interessi su finanziamenti bancari e leasing”, nella medesima disposizione è previsto che “il dott. coadiuva il Capo servizio nello Pt_1 svolgimento e coordinamento delle attività delle attività di competenza dell'ufficio I”, indi, vengono dettagliatamente esposte le attività e le competenze degli uffici e, come correttamente dedotto da parte convenuta, il ricorrente ha coadiuvato il Capo Servizio nello svolgimento di tali attività, senza tuttavia assumerne la piena e totale responsabilità, dovendo essere sottoscritti tutti gli atti anche dalla Capo Servizio la quale, escussa in giudizio, ha affermato “dal marzo 2009 al giugno 2010 sono stata dirigente del Parte_2 che era costituito da due uffici: ufficio 1 fidi e ufficio tecnico;
il ricorrente era inquadrato all'interno dell'ufficio 1 ed era l'unico funzionario, quindi lavoravamo a stretto contatto. Tutte le istanze che venivano protocollate e assegnate al servizio arrivavamo sulla mia scrivania, io facevo una doppia assegnazione, assegnavo al funzionario e all'istruttore, e in generale tutta l'attività amministrativa che veniva svolta dall'ufficio, prima di arrivare a me, dirigente, transitava dal dott.
per cui io non passavo nessun tipo di documento alla direzione se non lo ricevevo con la firma del ricorrente, Pt_1 oltre a quella dall'istruttore. Le richieste di proroga degli istruttori prima transitavano dal ricorrente e poi da me;
le valutazioni del ricorrente erano strutturali alla mia decisione, ciascuno di noi svolgeva il ruolo in relazione alle proprie mansioni;
per le ferie, ogni istruttore presentava la sua domanda poi il ricorrente predisponeva il piano ferie e poi lo passava a me;
tutti gli atti transitavano dalla dott. poi ne potevamo discutere, se non mi convincevo chiedevo un Pt_1 approfondimento, ciò accadeva comunque sporadicamente;
si dà atto che viene esibito al teste il doc. n. 3 allegato al ricorso, indi il teste conferma il contenuto del documento” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 all'udienza del 20.3.2025); parimenti, i testi e hanno confermato che tutti Testimone_2 Testimone_3 gli atti venivano sottoscritti dal ricorrente per poi transitare al Capo Servizio;
viceversa, in relazione alla assegnazione delle pratiche, la teste ha dichiarato di aver espletato personalmente Tes_1
l'attività, sicché possiede una diretta conoscenza del concreto ed effettivo svolgimento della medesima.
Infine, risulta pacifico che la gestione della posta in entrata ed in uscita, l'assegnazione del carico di lavoro, l'autorizzazione di ferie, lavoro straordinario e permessi, l'autorizzazione della proroga del termine per i procedimenti amministrativi rientrassero nelle competenze del Dirigente Capo Servizio e del Direttore Generale, come peraltro anche confermato dal teste , direttore generale Testimone_4 dell' dal 2012 il quale, in relazione alle attività contemplate nel cap. 2 della memoria di CP_1 costituzione, ha affermato «cap. 2 “queste attività rientravano nelle mie competenze e mansioni, venivano predisposti dagli uffici e in particolar modo dal ricorrente;
nelle prerogative di direttore generale c'era quella di controllare gli atti che mi pervenivano prima verificarli, approvarli e autorizzarli, e la mia firma non era a occhi chiusi, il che valeva per tutti gli uffici e tutti i servizi. C'era la massima fiducia e il massimo apprezzamento per l'attività svolta dal ricorrente”» (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 15.5.2025) e dalla teste direttore generale in Testimone_5
CP_
dal febbraio 2019 al dicembre 2020 e poi da maggio 2021 fino 30 novembre del 2023 responsabile ad interim di tutti i servizi, la quale ha dichiarato «“il dott. è il più anziano QD4 dell'ufficio ragioneria, Pt_1 quindi è chiaro che questi atti sono tutti predisposti dall'ufficio di ragioneria e nella specie dal dott. per essere Pt_1 sottoposti all'approvazione del Collegio sindacale e al consiglio di amministrazione;
A.D.R. cap. 23 “si tratta di atti propedeutici alla redazione di un bilancio, a me arrivava il documento predisposto dal ricorrente. A.D.R. cap. 24
“confermo il capitolo;
A.D.R. cap. 25 e 26 “sono atti di competenza della ragioneria predisposti dal ricorrente;
A.D.R. cap. 27 “la responsabilità è di chi firma, nella specie io;
A.D.R. cap. 28 “confermo il capitolo” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.2.2025).
Tanto premesso, alla luce delle declaratorie del CCNL e del Regolamento per il personale
IRCAC, nonché dell'istruttoria esperita e della documentazione allegata, deve ritenersi che le funzioni esercitate dal ricorrente in qualità di “Funzionario Responsabile” dell'Ufficio I, nonché quelle espletate presso l'Ufficio Crediti Speciali (ove era destinato a coadiuvare il preposto, Ing. ), Persona_1 presso il Gruppo di Lavoro Agevolazioni Agricoltura, come referente dell'Assessorato Parte_3
(le cui funzioni di Direzione erano espletate dal Direttore Generale), e presso il Servizio di CP_3 rientrino nell'inquadramento posseduto di quadro direttivo CCNL credito implicate anche “la direzione, il coordinamento e il controllo di altri lavoratori”, nonché “-consulenza ed analisi finanziaria;
-redigere relazioni ed effettuare aggiornamenti delle procedure sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
-svolgere attività di formazione;
-redigere e predisporre atti negoziali e provvedimentali di particolare contenuto;
-progettare software;
-redigere perizie e stime”.
Non essendo quindi emerso l'effettivo espletamento di funzioni superiori da parte del ricorrente il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da
€ 260.001,00 a € 520.000) e alla diversa attività processuale svolta dalle parti convenute, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.4527/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. BONDÌ GIUSEPPE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. CARONIA FERDINANDO)
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
CP_2
(avv. DI GLORIA MARCO)
Avente ad oggetto: mansione e jus variandi
A seguito dell'udienza del 10/7/2025, per la quale si dà atto che le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.458,50 nei confronti dell'IRCAC e in euro 4.502,00 nei confronti dell' CP_2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2022 il ricorrente in epigrafe - dipendente dell'
[...]
dall'1.5.1984, inquadrato come Funzionario Amministrativo Controparte_1
(VI grado) - deduceva di aver svolto dal 15.4.2009 al 20.5.2010 mansioni di Capo dell'Ufficio I del
Servizio Affidamenti (IV grado), dal 21.3.2012 al 27.2.2013 mansioni di Responsabile del gruppo di lavoro Agevolazioni, Agricoltura e Pesca, dal 27.2.2013 all'8.6.2016 mansioni di Responsabile dell'Ufficio Crediti Speciali, dal 16.07.2018 al 09.09.2018 mansioni di Capo del Servizio Ragioneria e, infine, dall'1.10.2020 mansioni di Responsabile del medesimo servizio;
chiedeva, previo accertamento e declaratoria del diritto all'inquadramento nei superiori livelli - IV dal 15 aprile 2009, Dirigente dall'01.10.2020, Funzionario Amministrativo, 6° grado dal 16.07.2018 – 09.09.2018 - la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge, alla regolarizzazione contributiva e al pagamento delle spese del giudizio.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si opponeva alle richieste avversarie, CP_1 domandandone il rigetto;
l' invece, chiedeva, ove accertato lo svolgimento delle mansioni CP_2 superiori, la condanna dell'IRCAC al pagamento dei contributi previdenziali.
Istruita con escussione dei testimoni indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (Cass. 2731/2004); inoltre, in relazione alla richiesta di inquadramento superiore, la Suprema Corte ha affermato che “la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità
e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica” (Cass. 21224/2024, conforme Cass.
14/8/2001 n. 11125; per la giurisprudenza di merito Corte Appello Palermo, Sezione lavoro 31 gennaio
2025 n. 93) e, in relazione alla richiesta di inquadramento dal 1.10.2020, che il dirigente è un "alter ego", occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (Cass. 26181/2024, conforme Cass. n. 394 del 2009).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle disposizioni relative alle qualifiche entro le quali il ricorrente chiede di essere incluso. Deve osservarsi che il Regolamento del personale dell' stabilisce che “i rapporti di lavoro CP_1 tra l'Istituto ed il personale sono retti e disciplinati dai CC.NN.LL. per i dipendenti delle aziende di credito e finanziarie stipulati tra le OO.SS. e Assicredito e da quanto disposto dal presente regolamento”.
Il regolamento in esame può essere ricondotto al genus dei contratti collettivi aziendali, atteso che, seppur avente forma di atto unilaterale, com'è proprio dei regolamenti del personale degli enti pubblici economici, è volto, analogamente ai contratti aziendali, a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporti di lavoro, con l'efficacia normativa generalizzata tipica della contrattazione collettiva aziendale (cfr.
Cass. n. 1659/1988, Cass. 7383/1997, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16032 del 17/08/2004, e da ultimo
Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11126 del 2023).
Come già affermato dalla Corte di Appello di Palermo e da pronunce di questa sezione lavoro il
«Regolamento del personale (…) concorre, unitamente al contratto collettivo nazionale, alla disciplina del rapporto di lavoro "con una mutua integrazione delle relative disposizioni”».
L'art. 4 del Regolamento del personale dell' in vigore sino al 13.7.2012 prevedeva che “I CP_1
Capi Ufficio amministrativi e qualifiche equipollenti sono preposti, normalmente, ad un ufficio e curano, coadiuvati da dipendenti, il regolare svolgimento delle competenze affidate all'ufficio, assumendone la responsabilità a norma delle disposizioni che sono tenuti ad osservare e a fare osservare dai dipendenti assegnati agli uffici. Partecipano a commissioni, comitati e collegi.”; viceversa, sono Vice Capi ufficio, coloro che “coadiuvano il Capo Ufficio e assolvono mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell'ambito degli uffici a cui sono assegnati” e, infine, “Funzionari amministrativi” sono coloro che “assolvono a mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale nell'ambito di un Ufficio assegnato loro dal Capo dell'Ufficio stesso”; invece, la disposizione in vigore dal 14.7.2012 prevede che “sono quadri direttivi quelli previsti come tali dal CCNL del settore credito, nonché i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria di Dirigenti, siano stabilmente incaricati dall di CP_1 svolgere in via continuativa e prevalente mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni riconducibili all'attività del CP_1
e che abbiano maturato una significativa esperienza di lavoro nell'ambito dei servizi legale, personale, ragioneria SIA ed affidamenti e degli uffici di Staff, quali gli incaricati di: - gestire significativi segmenti o gruppi di clientela;
- attività di promozione e/o consulenza aziendale;
-consulenza ed analisi finanziaria;
- redigere relazioni ed effettuare aggiornamenti delle procedure sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
-svolgere attività di formazione;
-redigere e predisporre atti negoziali e provvedimentali di particolare contenuto;
-progettare software;
-redigere perizie e stime. La prestazione lavorativa dei Quadri direttivi si svolge e viene effettuata secondo quanto prescritto dal CCNL del settore credito. I Quadri direttivi di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12 – sono preposti, normalmente, ad un ufficio e curano, coadiuvati da dipendenti, il regolare svolgimento delle competenze affidate all'ufficio, assumendone la responsabilità a norma delle disposizioni che sono tenute ad osservare e a fare osservare dai dipendenti assegnati agli uffici.
Partecipano a Commissioni, Comitati e Collegi. I Quadri Direttivi di 4° livello – ex vice Capo Ufficio livello retributivo
12 – coadiuvano i Quadri direttivi di 4° livello – ex Capo Ufficio livello retributivo 12 – di cui al comma che precede e assorbono mansioni e/o compiti di particolare responsabilità nell'ambito degli uffici cui sono assegnati. I Quadri Direttivi di 4° livello – ex Funzionario livello retributivo 4° - svolgono mansioni e compiti di particolare responsabilità e/o contenuto professionale”.
Il CCNL del settore del credito stabilisce che “sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3^ area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria: gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria)”.
Inoltre, il Regolamento dell' in vigore dal 14.7.2012 prevede che «sono Dirigenti coloro i CP_1 quali, sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all'art.2094 del Cod. Civ., ricoprano nell un ruolo CP_1 caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino e loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale ai fini di realizzare gli obiettivi dell' . I Dirigenti vigilano CP_1 sull'organizzazione e sull'andamento dei servizi cui sono preposti e di cui sono responsabili, curando l'esatta, corretta ed efficace osservanza dei compiti assegnati agli Uffici. Hanno altresì l'obbligo di formulare al Direttore Generale eventuali proposte necessarie ed opportune per il migliore svolgimento e per lo sviluppo dei servizi di cui hanno la responsabilità. I
Dirigenti superiori possono essere prepositi a più servizi. I Dirigenti possono essere chiamati a rappresentare l' negli CP_1
Organi collegiali di società collegate o di organismi di qualsiasi natura nei quali l' ha interesse di presenza, dal CP_1
Consiglio di Amministrazione, il quale determinerà, di volta in volta, eventuali ristorni delle competenze all' . CP_1
Partecipano su nomina del direttore Generale Commissioni, Comitati e Collegi»; l'art. 2 del CCNL per i Dirigenti del settore credito richiede «l'elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale».
Deve quindi osservarsi che il ricorrente dal 21.10.2008 è stato inquadrato come Funzionario
Amministrativo, VI grado, del Regolamento del Personale dell'Istituto che corrisponde, in base al nuovo Regolamento del Personale dell'Istituto in vigore dal 14.07.2012, alla qualifica di Quadro
Direttivo del CCNL del Credito. Dalla documentazione in atti risulta che il è composto da due Uffici e che Parte_2 con disposizione del 15.4.2009 il ricorrente è stato indicato quale “Funzionario Responsabile” dell'Ufficio
I, avente competenza in materia di “Finanziamenti agevolati e contributi interessi su finanziamenti bancari e leasing”, nella medesima disposizione è previsto che “il dott. coadiuva il Capo servizio nello Pt_1 svolgimento e coordinamento delle attività delle attività di competenza dell'ufficio I”, indi, vengono dettagliatamente esposte le attività e le competenze degli uffici e, come correttamente dedotto da parte convenuta, il ricorrente ha coadiuvato il Capo Servizio nello svolgimento di tali attività, senza tuttavia assumerne la piena e totale responsabilità, dovendo essere sottoscritti tutti gli atti anche dalla Capo Servizio la quale, escussa in giudizio, ha affermato “dal marzo 2009 al giugno 2010 sono stata dirigente del Parte_2 che era costituito da due uffici: ufficio 1 fidi e ufficio tecnico;
il ricorrente era inquadrato all'interno dell'ufficio 1 ed era l'unico funzionario, quindi lavoravamo a stretto contatto. Tutte le istanze che venivano protocollate e assegnate al servizio arrivavamo sulla mia scrivania, io facevo una doppia assegnazione, assegnavo al funzionario e all'istruttore, e in generale tutta l'attività amministrativa che veniva svolta dall'ufficio, prima di arrivare a me, dirigente, transitava dal dott.
per cui io non passavo nessun tipo di documento alla direzione se non lo ricevevo con la firma del ricorrente, Pt_1 oltre a quella dall'istruttore. Le richieste di proroga degli istruttori prima transitavano dal ricorrente e poi da me;
le valutazioni del ricorrente erano strutturali alla mia decisione, ciascuno di noi svolgeva il ruolo in relazione alle proprie mansioni;
per le ferie, ogni istruttore presentava la sua domanda poi il ricorrente predisponeva il piano ferie e poi lo passava a me;
tutti gli atti transitavano dalla dott. poi ne potevamo discutere, se non mi convincevo chiedevo un Pt_1 approfondimento, ciò accadeva comunque sporadicamente;
si dà atto che viene esibito al teste il doc. n. 3 allegato al ricorso, indi il teste conferma il contenuto del documento” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste Testimone_1 all'udienza del 20.3.2025); parimenti, i testi e hanno confermato che tutti Testimone_2 Testimone_3 gli atti venivano sottoscritti dal ricorrente per poi transitare al Capo Servizio;
viceversa, in relazione alla assegnazione delle pratiche, la teste ha dichiarato di aver espletato personalmente Tes_1
l'attività, sicché possiede una diretta conoscenza del concreto ed effettivo svolgimento della medesima.
Infine, risulta pacifico che la gestione della posta in entrata ed in uscita, l'assegnazione del carico di lavoro, l'autorizzazione di ferie, lavoro straordinario e permessi, l'autorizzazione della proroga del termine per i procedimenti amministrativi rientrassero nelle competenze del Dirigente Capo Servizio e del Direttore Generale, come peraltro anche confermato dal teste , direttore generale Testimone_4 dell' dal 2012 il quale, in relazione alle attività contemplate nel cap. 2 della memoria di CP_1 costituzione, ha affermato «cap. 2 “queste attività rientravano nelle mie competenze e mansioni, venivano predisposti dagli uffici e in particolar modo dal ricorrente;
nelle prerogative di direttore generale c'era quella di controllare gli atti che mi pervenivano prima verificarli, approvarli e autorizzarli, e la mia firma non era a occhi chiusi, il che valeva per tutti gli uffici e tutti i servizi. C'era la massima fiducia e il massimo apprezzamento per l'attività svolta dal ricorrente”» (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 15.5.2025) e dalla teste direttore generale in Testimone_5
CP_
dal febbraio 2019 al dicembre 2020 e poi da maggio 2021 fino 30 novembre del 2023 responsabile ad interim di tutti i servizi, la quale ha dichiarato «“il dott. è il più anziano QD4 dell'ufficio ragioneria, Pt_1 quindi è chiaro che questi atti sono tutti predisposti dall'ufficio di ragioneria e nella specie dal dott. per essere Pt_1 sottoposti all'approvazione del Collegio sindacale e al consiglio di amministrazione;
A.D.R. cap. 23 “si tratta di atti propedeutici alla redazione di un bilancio, a me arrivava il documento predisposto dal ricorrente. A.D.R. cap. 24
“confermo il capitolo;
A.D.R. cap. 25 e 26 “sono atti di competenza della ragioneria predisposti dal ricorrente;
A.D.R. cap. 27 “la responsabilità è di chi firma, nella specie io;
A.D.R. cap. 28 “confermo il capitolo” (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 13.2.2025).
Tanto premesso, alla luce delle declaratorie del CCNL e del Regolamento per il personale
IRCAC, nonché dell'istruttoria esperita e della documentazione allegata, deve ritenersi che le funzioni esercitate dal ricorrente in qualità di “Funzionario Responsabile” dell'Ufficio I, nonché quelle espletate presso l'Ufficio Crediti Speciali (ove era destinato a coadiuvare il preposto, Ing. ), Persona_1 presso il Gruppo di Lavoro Agevolazioni Agricoltura, come referente dell'Assessorato Parte_3
(le cui funzioni di Direzione erano espletate dal Direttore Generale), e presso il Servizio di CP_3 rientrino nell'inquadramento posseduto di quadro direttivo CCNL credito implicate anche “la direzione, il coordinamento e il controllo di altri lavoratori”, nonché “-consulenza ed analisi finanziaria;
-redigere relazioni ed effettuare aggiornamenti delle procedure sulla base della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
-svolgere attività di formazione;
-redigere e predisporre atti negoziali e provvedimentali di particolare contenuto;
-progettare software;
-redigere perizie e stime”.
Non essendo quindi emerso l'effettivo espletamento di funzioni superiori da parte del ricorrente il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, per tutte le fasi del giudizio, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da
€ 260.001,00 a € 520.000) e alla diversa attività processuale svolta dalle parti convenute, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno