Sentenza 12 maggio 2022
Massime • 1
In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perchè una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.
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Nell'ipotesi di difformità tra preliminare e definitivo è quest'ultimo quello che prevale IL FATTO Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del contratto con il quale, per “mero errore materiale”, era stato venduto agli acquirenti oltre ad un fabbricato anche uno spezzone di circostante terreno di cui chiedeva la restituzione. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione …
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Nell'ambito di una opposizione allo stato passivo, ai fini del termine di proposizione, nessuna rilevanza invalidante si può attribuire all'avvenuto deposito telematico dell'atto presso un registro di cancelleria (della volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi. Una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (art. 156 c.p.c.), potendo risolversi solo in una irregolarità mera in quanto una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 15243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15243 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
Testo completo
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8-bis d.l.n. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NARDECCHIA NI TI che chiede l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa La Passaggio Obbligato s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento di S.C.R. Moda s.a.s. di LO TA & C, nonché del socio illimitatamente responsabile TA LO, lamentando l'ammissione parziale di un maggior credito vantato in forza di due decreti ingiuntivi emessi su fatture. Il Fallimento, costituitosi, eccepì l’inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, e in via subordinata ne chiese il rigetto. Con decreto depositato il 2-3-2016 il tribunale di CA ha osservato che il ricorso in opposizione era stato in effetti proposto telematicamente in data 7-5-2015, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuta l’1-4-2015. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo insussistenti i presupposti per la rimessione in termini, poiché codesta era stata a sua volta richiesta solo in data 16-2- 2016, a fronte del deposito telematico effettuato tempestivamente ma presso un registro di cancelleria errato. Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: TERRUSI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e1a6143ec95a5cab6096467bbda7d01 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Civile Sent. Sez. 1 Num. 15243 Anno 2022 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 12/05/2022 La Passaggio obbligato s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, illustrati da memoria. La curatela non ha svolto difese. Avviata alla trattazione camerale, la causa è stata rimessa in pubblica udienza giusta ordinanza n. 4475 del 2018 della Sesta sezione. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 99 legge fall. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto l’opposizione al passivo era stata presentata tempestivamente, con atto depositato in via telematica il 30-4-2015, benché presso una cancelleria – quella della volontaria giurisdizione – “non competente”. Il tribunale avrebbe quindi dovuto prendere atto della situazione per accogliere quanto meno l’istanza di rimessione in termini, dal momento che lo stesso Ministero della giustizia, con propria circolare in data 23-10-2015, ha ravvisato non risolte criticità nella possibilità di un trasferimento dei fascicoli telematici da un registro di cancelleria a un altro;
criticità le cui conseguenze non si sarebbero potute addossare agli utenti. II. - Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. poiché comunque erronea sarebbe la decisione del tribunale. Per quanto la norma invocata presupponga la tempestività dell'iniziativa di parte successiva al palesarsi della preclusione derivata dal mancato rispetto di un termine, tale tempestività ben avrebbe dovuto ravvisarsi nella specie, giacché la ripresentazione in via telematica del ricorso presso la cancelleria “competente” era per l’appunto avvenuta nell’immediatezza della presa di coscienza del fatto che Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: TERRUSI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e1a6143ec95a5cab6096467bbda7d01 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 8495/2016 Numero sezionale 1647/2022 Numero di raccolta generale 15243/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 l’anteriore attività processuale, pur tempestivamente eseguita, era stata ritenuta non idonea. III. - Il primo motivo è fondato nel senso che segue. Nei procedimenti contenziosi incardinati dinanzi ai tribunali dal 30-6-2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni in l. n. 221 del 2012). Nelle procedure concorsuali la disposizione si applica peraltro esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario (art. 16-bis, terzo comma). Ciò sta a significare che la parte opponente, nel caso concreto, non aveva l’onere del deposito telematico del ricorso in opposizione al passivo. Tuttavia, l’utilizzazione del sistema telematico di deposito non le era vietata, in mancanza di diversa disposizione di legge. E difatti questa Corte ha affermato che in tema di opposizione allo stato passivo il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo, mediante deposito presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell'art. 99, primo comma, legge fall.; e che, in caso di deposito telematico, ai fini della verifica della tempestività, il ricorso in opposizione deve intendersi proposto nel momento in cui viene generata la Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: TERRUSI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e1a6143ec95a5cab6096467bbda7d01 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 8495/2016 Numero sezionale 1647/2022 Numero di raccolta generale 15243/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 ricevuta di consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16- bis, settimo comma, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, insufficiente essendo la sua mera notifica, entro detto termine, all'indirizzo PEC del curatore (Cass. n. 4787-18). IV. – Quel che si ricava dal dato normativo è dunque questo: che in definitiva il ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 16-bis, terzo comma, del d.l. n. 179 del 2012, può essere depositato sia in forma cartacea, essendo le modalità telematiche previste in via esclusiva soltanto per gli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario, sia in forma telematica, in difetto di un divieto di legge. Ma ove sia depositato in modalità telematica vale, ai fini della tempestività, unicamente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. V. – Il principio di diritto così fissato sostiene la conclusione che, nel caso concreto, ai fini del termine di proposizione, nessuna rilevanza invalidante si sarebbe potuta attribuire alla circostanza dell’avvenuto deposito telematico dell’atto presso un registro di cancelleria (della volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi. Ciò non solo perché una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (art. 156 cod. proc. civ.), potendo risolversi solo in una irregolarità mera;
ma anche perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta Firmato Da: BIANCHI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5bbf88fa0ba3f095434a7db47fd80af1 - Firmato Da: TERRUSI FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: e1a6143ec95a5cab6096467bbda7d01 Firmato Da: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO SALVATORE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 14b5e6afe850abe8bbc54b8e79fbc207 Numero registro generale 8495/2016 Numero sezionale 1647/2022 Numero di raccolta generale 15243/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario (v., in analogia col giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. n. 9772-16); così come è integrata la messa a disposizione delle altre parti, che rileva ai fini della costituzione del rapporto processuale. VI. – Il provvedimento impugnato va dunque cassato in accoglimento del primo motivo, il secondo rimanendo assorbito. Segue il rinvio al tribunale di CA, in diversa composizione, per l’esame dell’opposizione allo stato passivo. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di CA anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 27 aprile 2022. Il Presidente Il Consigliere estensore Numero registro generale 8495/2016 Numero sezionale 1647/2022 Numero di raccolta generale 15243/2022 Data pubblicazione 12/05/2022