Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 15243
CASS
Sentenza 12 maggio 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza pubblicata il 12 maggio 2022. La controversia riguarda l'opposizione al passivo fallimentare proposta da una società nei confronti del fallimento di un'altra impresa, contestando l'ammissione parziale di un credito. La parte opponente sosteneva di aver depositato il ricorso in modo tempestivo, sebbene presso una cancelleria non competente, e richiedeva la rimessione in termini. Dall'altra parte, il fallimento eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il deposito telematico, sebbene avvenuto presso un registro errato, non inficiasse la tempestività dell'opposizione. La Corte ha sottolineato che, secondo la normativa vigente, il ricorso doveva considerarsi valido se accompagnato dalla ricevuta di avvenuta consegna, indipendentemente dalla cancelleria di deposito. Pertanto, il provvedimento impugnato è stato cassato e il caso è stato rinviato al tribunale di Castrovillari per un nuovo esame dell'opposizione, con decisione sulle spese del giudizio.

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Massime1

In tema di opposizione allo stato passivo, il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi (nella specie quello relativo alla volontaria giurisdizione) non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perchè una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti.

Commentari2

  • 1Difformità tra il contratto preliminare e quello definitivo? Prevale quest'ultimo (Cass. 12090/24)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 29 luglio 2024

    Nell'ipotesi di difformità tra preliminare e definitivo è quest'ultimo quello che prevale IL FATTO Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento del contratto con il quale, per “mero errore materiale”, era stato venduto agli acquirenti oltre ad un fabbricato anche uno spezzone di circostante terreno di cui chiedeva la restituzione. IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE Ove alla stipula di un contratto preliminare segua ad opera delle stesse parti la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione …

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  • 2PROCESSO CIVILE TELEMATICO E DEPOSITO ERRATO: non assume rilevanza invalidante
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 dicembre 2022

    Nell'ambito di una opposizione allo stato passivo, ai fini del termine di proposizione, nessuna rilevanza invalidante si può attribuire all'avvenuto deposito telematico dell'atto presso un registro di cancelleria (della volontaria giurisdizione) diverso da quello dedicato agli affari contenziosi. Una simile circostanza non determina, neppure in generale, una nullità, in difetto di espressa previsione di legge (art. 156 c.p.c.), potendo risolversi solo in una irregolarità mera in quanto una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2022, n. 15243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15243
Data del deposito : 12 maggio 2022

Testo completo