Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01278/2025REG.PROV.COLL.
N. 02809/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Dealessi e Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Carlo Emanuele Gallo in Torino, via Pietro Palmieri, n. 40
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato Federico Mazzella per delega dell'avvocato Carlo Emanuele Gallo, l’avvocato Mario Sanino, e l’avvocato Franco Viola in sostituzione dell'avvocato Alessandro Sciolla;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza di cui in epigrafe, con cui l’adito TAR del Piemonte ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso con cui ella aveva avversato gli atti relativi alla procedura selettiva a un posto di professore di ruolo di II fascia per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche nel settore della Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia, indetta nell’anno -OMISSIS- dall’Università degli Studi di Torino e conclusa in favore del controinteressato, il cui ricorso incidentale il medesimo TAR ha quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Più nel dettaglio, l’improcedibilità ha riguardato i primi quattro motivi di ricorso proposti avverso la valutazione compiuta dalla Commissione, che venivano rinunciati dalla ricorrente con piena adesione delle altre parti costituite, di conseguenza estendendosi, la declaratoria di improcedibilità, anche al primo motivo di ricorso incidentale, che ad essi si contrapponeva.
La contesa era invece proseguita sul motivo –il quinto- con cui veniva avversata la determina di fissazione dei criteri di valutazione contenuta nel verbale -OMISSIS-.
In particolare, tale motivo si articolava in tre sub profili: (i) manifesta illogicità in ordine ai criteri stabiliti per la valutazione della didattica; (ii) contraddittorietà in ordine ai criteri stabiliti per la valutazione della didattica integrativa; (iii) contraddittorietà in ordine ai criteri stabiliti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Più in particolare, il primo sub profilo era diretto a censurare la illogicità dei criteri stabiliti per la valutazione della didattica nella parte in cui non si consentiva di valutare alcuni tipi insegnamento che, a detta della ricorrente, ove legittimamente inclusi, le avrebbero fatto guadagnare ben 27 punti in più; il secondo sub profilo stigmatizzava invece la omessa considerazione delle attività seminariali, di per sé astrattamente previste tra gli elementi di valutazione dell’attività didattica integrativa, ma poi illegittimamente pretermesse nell’analitica attribuzione dei punteggi; il terzo profilo lamentava, infine, il sistema di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, ingiustamente fondato, sempre a suo dire, sulla promiscua composizione fra indicatori di valutazione automatici (es. indicatori citazionali) e criteri discrezionali, come l’originalità e l’innovatività.
2.- La sentenza ha respinto il primo profilo con la motivazione che “ sia il regolamento di Ateneo (cfr. art. 9 “ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerati il volume e la continuità dell’attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità”), sia il verbale determinativo dei criteri (cfr. punto 2) hanno preso in particolare considerazione gli insegnamenti e i moduli di cui si è assunta la responsabilità: l’operato della Commissione si è, dunque, correttamente mosso entro il perimetro tracciato dalla disciplina generale d’Ateneo, né desta particolari perplessità essendo non irragionevole ammettere a punteggio gli insegnamenti di titolarità e non già le collaborazioni non titolate e spurie, suscettibili di dubbia qualificazione anche nell’ottica della massima certezza e trasparenza delle posizioni relative dei candidati .”.
Ha rilevato il difetto di interesse concreto all’impugnativa con riferimento al secondo profilo, “ atteso che come espressamente rappresentato dalla stessa ricorrente le attività didattiche elettive (ADE) configurabili come seminari varrebbero alla candidata non più di 0,5 punti complessivi, indi non risulterebbero in alcun modo utili a colmare l’ampio divario che la separa dal dott. -OMISSIS-, con ineluttabile fallimento della prova di resistenza .”.
Ha respinto per genericità e astrattezza il terzo, sia in quanto la ricorrente non aveva enucleato “ il punto di caduta di tale presunto vizio in termini di lesività ” con riferimento alla sua posizione, sia perché l’impugnato -OMISSIS- aveva precisato, a scanso di equivoci, che “ gli indicatori citazionali comunque non determinano automaticamente la valutazione, ma possono essere usati a supporto della valutazione ”, ragione per cui “ non vi è luogo per lamentare alcuna contraddizione nel mix di criteri valutativi ”.
3.- L’appello ha censurato la sentenza sia nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la memoria di parte ricorrente datata 1° giugno 2023, sul rilievo che la medesima conteneva profili di novità rispetto alle censure dedotte col ricorso introduttivo, sia in quella che ha respinto il primo e il terzo profilo del quinto motivo di ricorso, sia, infine, in quella che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il secondo profilo del prefato quinto motivo, riproponendo, in buona sostanza, attraverso tali critiche, tutte le originarie censure, con pieno effetto devolutivo dell’appello.
4.- L’Università degli Studi di Torino ha resistito all’appello, insistendo circa la legittimità del proprio operato.
5.- Anche il controinteressato ha resistito, instando per la reiezione dell’appello e riproponendo, per il caso di suo accoglimento, le censure assorbite.
6.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, attraverso il deposito di documenti e di memorie integrative e di memorie di replica.
7.- Alla udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa è passata in decisione.
8.- L’appello è infondato.
9.- Anzitutto infondato è il primo motivo che censura la declaratoria di inammissibilità della memoria data 1° giugno 2023.
Dal semplice raffronto tra il ricorso introduttivo del giudizio e la prefata memoria difensiva, si evince come la decisione del TAR non sia affatto in contrasto con le statuizioni contenute al paragrafo 2.1. e al successivo paragrafo 3.1 della motivazione, in quanto parte ricorrente ha introdotto nuove argomentazioni per sopperire alla genericità dell’atto introduttivo del giudizio, così dando luogo ad una inammissibile mutatio BE .
L’appellante ha infatti solo apoditticamente affermato che la citata memoria non conterrebbe un petitum e una causa petendi nuovi, ma non ha illustrato le deduzioni e le argomentazioni in essa svolte e, soprattutto, non ha specificato né quale era l’articolazione del V motivo di ricorso idonea ad escludere la mutatio BE , né ha messo a confronto il contenuto dei due atti processuali (ad esempio, alle pagine 13 – 15, la memoria indica per la prima volta le pubblicazioni erroneamente valutate dalla Commissione).
In quanto nuovi, i suddetti profili avrebbero dovuto essere oggetto di apposita memoria notificata alle altre parti, cosa che non è avvenuta.
10.- Sono poi infondate le censure riproposte che attengono ai criteri stabiliti dalla Commissione di concorso per la valutazione della didattica, della didattica integrativa e delle pubblicazioni scientifiche.
In disparte la sussistenza dell’interesse a coltivare il ricorso con riferimento ai criteri di valutazione fissati dalla Commissione esaminatrice, posto che la ricorrente ha rinunciato in primo grado ai primi quattro motivi concernenti la applicazione dei suddetti criteri con riferimento alla asserita illegittima sottovalutazione dei propri titoli (primo motivo), delle proprie pubblicazioni scientifiche (secondo motivo) e della propria attività di ricerca (terzo motivo), e alla asserita illegittima sopravvalutazione dei titoli del controinteressato (quarto motivo), la sentenza impugnata risulta immune dai denunciati vizi.
In particolare, con riferimento alla questione della esclusione dalla valutazione degli insegnamenti tenuti senza titolarità e, quindi, responsabilità, la motivazione della sentenza non si è incentrata sull’aspetto della verificabilità dell’effettivo loro svolgimento, come ha prospettato l’appellante, ma ha invece riguardato: a. la base legale (trattasi infatti di specifica disposizione del Regolamento di Ateneo in parte qua non impugnato); b. la riserva di amministrazione (quando sia acclarata la ragionevolezza della decisione amministrativa, il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio a quello dell’Amministrazione); c. i principi di certezza e trasparenza (il criterio prescelto dall’Amministrazione, incentrato sulla investitura formale, consente legittimamente di escludere dalla valutazione gli insegnamenti suscettibili di dubbia qualificazione, al fine di impedire giudizi soggettivistici e personalistici che potrebbero risolversi a favore di un concorrente e a danno di un altro).
In parte qua , pertanto, la sentenza è corretta.
Pure corretta è la parte di motivazione che ha rilevato il mancato superamento della prova di resistenza, con conseguente carenza di interesse, con riferimento alla questione della omessa valutazione dei seminari da parte della Commissione, essendo il punteggio al limite attribuibile pari a 0,5 e quindi inidoneo a colmare il divario fra il controinteressato e l’appellante (divario pari al punteggio di 19,35).
Infondata è, infine, l’ultima sub-censura attinente ai criteri di valutazione delle trenta pubblicazioni indicate dall’appellante.
Sul punto la sentenza rileva correttamente la genericità della doglianza sotto il profilo degli indicatori prescelti dalla Commissione, essendo anzi del tutto ragionevole, oltre che auspicabile nell’ottica della pluralità dei valori, un sistema, come quello che qui ricorre, fondato sul ragionevole ed equo bilanciamento tra indicatori di valutazione automatici (ad esempio gli indicatori citazionali) e criteri discrezionali come l’originalità e l’innovatività.
Inoltre, sempre nell’ottica dell’equa ponderazione, non è irragionevole la prescrizione secondo cui “ gli indicatori citazionali comunque non determinano automaticamente la valutazione, ma possono essere usati a supporto della valutazione ”.
11.- In definitiva, l’appello va respinto.
12.- Dalla reiezione dell’appello deriva l’assorbimento delle censure riproposte in via subordinata dall’originario controinteressato.
13.- Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Di Carlo | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO