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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, Parte_1 Parte_2
, quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Massimo Parola, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Patrizia Pisano, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE' DI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi di Castelvetere, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 18/6/2012 il signor conveniva in giudizio la al fine di Persona_1 Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta avvenuta in detta casa di cura durante il suo ricovero e che lo costrinse a subire un intervento di endoprotesi all'anca sinistra. A fondamento della domanda deduceva che in data
16.08.2011 era stato ricoverato presso la sita Controparte_1
Nocera Inferiore previa prescrizione del centro di igiene mentale di Angri, con la seguente diagnosi in ingresso “ Psicosi cronica ad evoluzione dementigena”, pertanto era impossibilitato a deambulare come riportato nella stessa cartella clinica prodotta in atti. Riferiva, altresì, che nei mesi precedenti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 era stato ricoverato anche presso per la medesima patologia, Controparte_2 nonché, presso l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per crisi respiratorie e asma bronchiale. Allegava che l'accesso ed il ricovero presso la casa di cura convenuta era dovuto alla difficoltà nel gestire le ricorrenti crisi di agitazione, con tentativi di fuga dal proprio domicilio, dipendenti dallo stato confusionale, tipiche della patologia associata alla demenza, definita come Sundowing, come da certificato in data 12.08.2011 dell Parte_3
Unità operativa di Angri a firma del dott. La clinica era a conoscenza Per_2 del quadro clinico, tanto che anche in data 17.08.2011 si registrava:
“Necessità di assistenza per la cura della persona. Allo stato non deambula per verosimile pregressa sedazione”. Succedeva che per avere notizie del proprio congiunto la moglie del sig. , il Persona_1 Parte_1 giorno 20.08.2011, verso le ore 13,00 circa chiamava al telefono la clinica e veniva prontamente rassicurata circa lo stato di salute del marito ma, il giorno successivo, quando si recava unitamente ad altri familiari per fargli visita lo rinveniva a letto, supino, in uno stato di grande sofferenza, febbricitante, con la gamba sinistra visibilmente più corta dell'altra, con il ginocchio sinistro roteato all'esterno, escoriazioni ed ematomi vari. Dietro le insistenze dei familiari per allertare il 118, il medico di turno dott.ssa ammise Persona_3 che il paziente era caduto “il giorno prima, all'ora di pranzo”, come fu riportato nel certificato di dimissioni, prodotto in atti, a firma della stessa dottoressa. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera
Inferiore esso attore veniva immediatamente ricoverato per frattura del femore sinistro ed in data 26.08.2011 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi all'anca sinistra: dimesso solo in data 09.09.2011, seguiva un lungo ciclo di terapia riabilitativa. Il ricorrente riteneva la casa di cura convenuta come l'unica responsabile dell'accaduto perché inadempiente rispetto all'obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza nei suoi confronti. Lamentava in particolare la mancata adozione all'atto del ricovero delle misure precauzionali idonee a prevenire il rischio caduta in considerazione dell'età avanzata, delle condizioni psico-fisiche e delle patologie in atto. Riferiva altresì l'imputabilità dell'omesso soccorso nell'immediatezza del sinistro, la mancata puntuale assistenza post caduta stante l'assenza di esami idonei a verificare la presenza di eventuali lesioni, contestava l'inadeguatezza della tenuta e della custodia della cartella clinica in cui non veniva registrato l'evento caduta, nonché, contestava l'omessa comunicazione dell'accaduto ai propri familiari, che avevano contezza dei fatti grazie ad una visita spontanea al congiunto, a cui seguiva, dietro loro insistenza, il suo ricovero d'urgenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore previo intervento del 118. Per tali motivi, non avendo avuto esito le richieste in via bonaria, sulla base di una ctp medico legale prodotta in atti, l'attore chiedeva al giudice di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico per invalidità permanente, invalidità temporanea, morale), con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni Controparte_1 addebito, allegando di aver adottato tutte le precauzioni per evitare il fatto, da attribuirsi al caso fortuito, e che non vi era prova che fu vittima Persona_1 di una caduta attribuibile alla condotta negligente del personale di essa
[...]
Chiedeva, però, di chiamare in causa e chiamava in causa la CP_1 compagnia DI Assicurazioni s.p.a., con la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi, per essere manlevata, in ipotesi di accoglimento della domanda, da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli della decisione.
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, confermava che essa DI
Assicurazioni, con contratto assicurativo n. 639002483 “responsabilità civile rischi diversi” sottoscritto in data 5.5.2010, aveva accettato di garantire la in relazione alla responsabilità verso terzi, Controparte_1 con il limite del massimale di euro 1.500.000,00 e la franchigia di euro
16.000,00 per ogni sinistro. Era però successo un fatto in precedenza, in base al quale la compagnia assicurativa era receduta dal contratto. In effetti, alla data di stipula della polizza assicurativa del 5.5.2010, nel febbraio precedente, precisamente in data 5.2.2020, altro paziente, , aveva subito Parte_4 lesioni a causa di una caduta mentre era ricoverato presso la convenuta e ciò nonostante al momento della stipula del contratto, aveva CP_1 dichiarato di non aver provocato sinistri nei due anni precedenti la sottoscrizione del contratto assicurativo. Considerata la falsità della dichiarazione, il contratto era risolubile e comunque non efficace in base al primo articolo 1.1 delle condizioni di contratto: “la società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 c.c. e 1984 del Codice Civile”. La natura mendace della dichiarazione si evinceva dalla lettera del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 27.7.2010 con la quale comunicò ad DI Assicurazioni di Controparte_1 essere stata raggiunta in data 23.6.2010 da una raccomandata con cui
[...]
aveva chiesto il risarcimento del danno a lui derivato in data 5.2.2010 Pt_4 per fatto attribuito alla negligenza degli operatori della stessa CP_1
A seguito di tale comunicazione, la DI, con lettera del 4.3.2011, diede comunicazione che era prevista a breve la definizione dell'istruttoria del sinistro, salvo venire a conoscenza di una comunicazione dell'11.2.2010 con cui il della divisione uomini di aveva comunicato al CP_3 CP_1
Direttore Sanitario della medesima struttura tutte le circostanze relative al sinistro occorso al Sig. , evidenziando che lo stesso aveva Parte_4 riportato danni alla persona. Con successiva lettera del 1.6.2011, DI, nel trimestre successivo alla scoperta del mendacio di comunicò CP_1 che ex art. 1892 c.c. il contratto era da ritenersi annullato, e restituì l'intero premio di euro 80.000,00 che riceveva senza alcuna CP_1 osservazione. Per tali ragioni la chiamata in causa chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e della domanda di manleva della convenuta chiamante in causa.
All'udienza del 20.03.2013 , il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc , comma VI , per il deposito delle memorie. In data 1.08.2013, decedeva l'attore per cause indipendenti dal sinistro, e in data 14/1/2014 Persona_1 si costituivano in prosecuzione di giudizio ( consorte del Parte_1 sig. ), ( figlia ) e (figlio), Persona_1 Parte_2 Parte_2 qualificatisi eredi ab intestato del de cuius e riportandosi alle Persona_1 domande già formulate dal dante causa. assunta la prova dichiarativa, espletata ctu medico legale con il dott. precisate le Persona_4 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
I fatti, come ricostruiti nell'atto introduttivo del giudizio, risultano confermati ed accertati dalla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare: 1) dai certificati medici attestanti le patologie del nel Persona_1 periodo antecedente la degenza presso che ne avevano reso CP_1 necessario il ricovero;
2) la cartella clinica di che dimostra CP_1 chiaramente la conoscenza dell'effettivo stato psicologico e fisico del paziente all'ingresso: “Deterioramento cognitivo in stato avanzato, broncopatia cronica, cardiopatia ischemica ipertensiva, deterioramento cognitivo in fase avanzata con vasculopatia cerebrale cronica BCPO. (…)
Allo stato attuale presenta crisi di agitazione con tentativi di fuga dal proprio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 domicilio, episodi di confusione. Si ricovera con regolare autorizzazione del
CSM di appartenenza per la cura del caso”; 3) dal diario clinico al
17.08.2011 in cui è si registrato “…disorientato tempore e posizionalmente, poco collaborante al colloquio. Necessita di assistenza per la cura della persona. Allo stato non deambula per verosimile pregressa sedazione (…) delirium (…) Ansia libera. Deficit della capacità di memoria attenzione e concentrazione. Assente la consapevolezza della malattia”. Nel diario clinico al 19.08.2011 è scritto “(…) deambula con difficoltà”; 4) dal certificato di dimissione del 21.8.2011 in cui la dott.ssa fece espresso Persona_3 riferimento all'evento caduta come causa del necessario ricovero in altra struttura ospedaliera attrezzata per l'ortopedia e in cui si fece riferimento alla mancata sottoposizione del paziente ad esami radiografici: “Sospetta frattura di femore sinistro in paziente caduto ieri (20.08.2011) nella mattinata. L'arto appare più corto di quello controlaterale e giace extraruotato. Viva dolenza alla mobilità passiva. Impossibile la mobilità attiva prima presente”; 5) dalla cartella clinica dell'Ospedale di Nocera Inferiore, dove il sig. Persona_1 venne ricoverato con tramite il 118, e nella quale è descritta la patologia all'accesso, il tipo di intervento eseguito e le cure cui venne sottoposto il paziente;
i successivi certificati medici attestanti lo stato di salute del sig. post intervento, che dimostrano la lunga e solo parziale riabilitazione Per_1 dello stesso;
6) dalla perizia medico legale di parte redatta dal dott. Per_5
.
[...]
Orbene, da detta documentazione emerge che il personale di
[...]
a fronte di un paziente psichiatrico, ultrasettantanovenne, ricoverato CP_1 per delirium e tentativi di fuga dal proprio domicilio, con difficoltà nella deambulazione e, quindi, particolarmente fragile, lo lasciò seduto su una sedia a rotelle senza assicurarlo alla stessa e senza stretta sorveglianza e controllo.
Se non bastasse la documentazione prodotta e i fatti non contestati
(caduta del in sala pranzo in data 20.8.2011), le testimonianze Persona_1 assunte in giudizio hanno confermato in pieno la ricostruzione attorea dei fatti. Dalle dichiarazioni rese da e Testimone_1 Testimone_2 emerge che il personale di fosse a conoscenza del fatto che il CP_1 sig. avesse il femore rotto e che quella lesione fosse connessa Persona_1 all'evento caduta. In particolare entrambi i testi riferiscono di una chiamata fatta il giorno stesso dell'evento caduta dalla moglie del sig. a Per_1 [...]
e, a tal proposito, riferisce“ Ricordo che a CP_1 Testimone_1 rispondere fu un infermiere della clinica il quale ci rassicurò (…) riferendo che aveva appena completato il pranzo e che non ci fossero problemi di alcun
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 tipo…”; “…Posso riferire che il giorno seguente rispetto alla chiamata mi sono recato in clinica assieme a mia moglie, mia suocera e la sig. Tes_2
mia cognata …. all'arrivo in clinica ci ha accolti un infermiere che ci
[...] ha accompagnati nella stanza dove si trovava mio suocero e ci ha domandato se ci fossimo mai resi conto del fatto che il sig. avesse una Persona_1 gamba più corta dell'altra, subito ci siamo resi conto dello stato di mio suocero che agitato si lamentava e farfugliava. (…) Ci siamo resi conto che effettivamente la gamba sinistra era più corta dell'altra e aveva il ginocchio sinistro roteato all'esterno e presentava sempre all'altezza del ginocchio un ematoma ed escoriazioni varie sull'altro che non erano state medicate
….Subito ci siamo rivolti alla dottoressa di turno la quale ci ha riferito che il paziente era caduto il giorno precedente e che forse aveva subito una frattura al femore che però non era in grado di confermare data l'assenza di strumenti idonei ad accertarne l'esame diagnostico e che quindi si sarebbe dovuto effettuare un trasferimento da parte nostra presso l'ospedale. … Abbiamo a questo punto chiesto alla dottoressa il motivo per cui non era stato prestato alcun tipo di soccorso e ci ha risposto che era appena entrata in turno e che si stava valutando la situazione.
Gli stessi testi indicati dalla convenuta hanno reso dichiarazioni che non escludono il nesso causale tra la caduta e la lesione al femore. Se da un lato il teste , infermiere, dipendente di riferisce che il Testimone_3 CP_1 sig. al momento della caduta era vigilato da ben quattro persone, cioè Per_1 due infermieri e due inservienti, diversamente il dott. che lo visitò Per_6 nell'immediatezza riferisce: “Ricordo che mi è stato riferito dal sig. Tes_4 che mentre attendevano all'igiene personale di un altro degente
[...] hanno udito nel salone un rumore per cui andarono a verificare e trovarono il sig. affianco alla sua sedia a rotelle già dal primo momento del Per_1 ricovero .… Gli ho chiesto se si fosse fatto male e mi ha riferito che aveva dolore al ginocchio sinistro…” Invero del tutto inadeguato risulta essere stato il modus operandi del dottor il medico di turno che visitò il paziente Per_6 nell'immediatezza dell'evento che, a fronte di un lamentato dolore al ginocchio, non ebbe a disporre accertamenti diagnostici strumentali e a chiedere l'ausilio di uno specialista ortopedico, limitandosi a chiedere al paziente come si sentisse.
Accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta riguardo all'obbligo di vigilare il paziente, atteso che l'adeguata sorveglianza dell'ammalato rientra nella diligenza esigibile dalla clinica ex art. 1176, comma 2 c.c., e la mancata prova da parte della stessa del caso fortuito o della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 forza maggiore, a fronte di una prestazione che, oltre alle prestazioni mediche e alberghiere, comportava le obbligazioni accessorie di sicurezza e protezione del occorre passare alla quantificazione del danno subito Persona_1 dall'attore, che, maturato in vita il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, si è poi trasmesso iure herediario ai suoi prossimi congiunti.
Il giudice, quale peritus peritorum, anche sulla base della ctp prodotta in atti, e condividendo le valutazioni svolte dal ctu, ritiene congruo valutare il danno biologico permanente subito dal nella misura del 20%, Persona_1 oltre ITT per 60 giorni, ITP per 60 giorni al 50% e ITP per 30 giorni al 25%.
Tali valutazioni sono corrette dal punto di vista clinico, ampiamente esplicate e suffragate dalla documentazione medica agli atti di causa. Orbene, applicando le tabelle in uso dal Tribunale di Milano nel 2011, tenendo conto che all'epoca del sinistro aveva 79 anni, si liquida in euro Persona_1
36.684,00 il danno biologico permanente (punto base euro 3.006,88) e in euro 8.872,00 il danno biologico temporaneo (punto base euro 91,00 quotidie), per un totale di danno biologico di euro 45.556,00 con l'aggiunta del 5% (euro 2.277,80) per danno morale, tenendo conto del grave stato patologico pregresso e del fatto che il paziente morì due anni dopo per cause indipendenti dal sinistro per cui è causa. Agli attori spetta dunque iure hereditario la somma di euro 47.833,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Riguardo al rapporto tra convenuta e impresa assicurativa chiamata in causa, non vi è dubbio che la polizza era ancora operativa e copriva il sinistro, non essendo intervenuto né un mutuo recesso dal contratto assicurativo, né essendo stato provato una causa di perdita del diritto all'indennizzo per mendacio, né una decisione giudiziale definitiva di risoluzione ex tunc del contratto assicurativo.
La DI va dunque condannata a tenere indenne la convenuta da tutte le conseguenze sfavorevoli della presente decisione, con la sola sottrazione di euro 16.000,00 come franchigia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la predetta convenuta a pagare in favore degli attori la somma complessiva di euro
47.833,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo, secondo i criteri di Cass. S.U. 1712/1995
2) Accoglie la domanda di manleva della convenuta e per l'effetto condanna la chiamata in causa a tenere indenne la convenuta da tutte le somme che
è tenuta a sborsare in favore degli attori per effetto della presente decisione, detratta la somma di euro 16.000,00 per franchigia
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquida in complessivi euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, Cpa e
Iva come per legge
6) Su espressa richiesta degli attori dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione di divieto, per i soli casi di riproduzione e diffusione della sentenza per fini non di ufficio o di procedimento o di impugnazione, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli attori e di riportati sulla Persona_1 sentenza.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2012 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da colpa medica
TRA
, Parte_1 Parte_2
, quali eredi di rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
Massimo Parola, come da procura in atti;
ATTORI
E
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Patrizia Pisano, come da procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE' DI ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Arditi di Castelvetere, come da procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024 qui da intendere richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. depositato in data 18/6/2012 il signor conveniva in giudizio la al fine di Persona_1 Controparte_1 sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa di una caduta avvenuta in detta casa di cura durante il suo ricovero e che lo costrinse a subire un intervento di endoprotesi all'anca sinistra. A fondamento della domanda deduceva che in data
16.08.2011 era stato ricoverato presso la sita Controparte_1
Nocera Inferiore previa prescrizione del centro di igiene mentale di Angri, con la seguente diagnosi in ingresso “ Psicosi cronica ad evoluzione dementigena”, pertanto era impossibilitato a deambulare come riportato nella stessa cartella clinica prodotta in atti. Riferiva, altresì, che nei mesi precedenti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/8 era stato ricoverato anche presso per la medesima patologia, Controparte_2 nonché, presso l'ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per crisi respiratorie e asma bronchiale. Allegava che l'accesso ed il ricovero presso la casa di cura convenuta era dovuto alla difficoltà nel gestire le ricorrenti crisi di agitazione, con tentativi di fuga dal proprio domicilio, dipendenti dallo stato confusionale, tipiche della patologia associata alla demenza, definita come Sundowing, come da certificato in data 12.08.2011 dell Parte_3
Unità operativa di Angri a firma del dott. La clinica era a conoscenza Per_2 del quadro clinico, tanto che anche in data 17.08.2011 si registrava:
“Necessità di assistenza per la cura della persona. Allo stato non deambula per verosimile pregressa sedazione”. Succedeva che per avere notizie del proprio congiunto la moglie del sig. , il Persona_1 Parte_1 giorno 20.08.2011, verso le ore 13,00 circa chiamava al telefono la clinica e veniva prontamente rassicurata circa lo stato di salute del marito ma, il giorno successivo, quando si recava unitamente ad altri familiari per fargli visita lo rinveniva a letto, supino, in uno stato di grande sofferenza, febbricitante, con la gamba sinistra visibilmente più corta dell'altra, con il ginocchio sinistro roteato all'esterno, escoriazioni ed ematomi vari. Dietro le insistenze dei familiari per allertare il 118, il medico di turno dott.ssa ammise Persona_3 che il paziente era caduto “il giorno prima, all'ora di pranzo”, come fu riportato nel certificato di dimissioni, prodotto in atti, a firma della stessa dottoressa. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera
Inferiore esso attore veniva immediatamente ricoverato per frattura del femore sinistro ed in data 26.08.2011 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di endoprotesi all'anca sinistra: dimesso solo in data 09.09.2011, seguiva un lungo ciclo di terapia riabilitativa. Il ricorrente riteneva la casa di cura convenuta come l'unica responsabile dell'accaduto perché inadempiente rispetto all'obbligazione di cura, assistenza e sorveglianza nei suoi confronti. Lamentava in particolare la mancata adozione all'atto del ricovero delle misure precauzionali idonee a prevenire il rischio caduta in considerazione dell'età avanzata, delle condizioni psico-fisiche e delle patologie in atto. Riferiva altresì l'imputabilità dell'omesso soccorso nell'immediatezza del sinistro, la mancata puntuale assistenza post caduta stante l'assenza di esami idonei a verificare la presenza di eventuali lesioni, contestava l'inadeguatezza della tenuta e della custodia della cartella clinica in cui non veniva registrato l'evento caduta, nonché, contestava l'omessa comunicazione dell'accaduto ai propri familiari, che avevano contezza dei fatti grazie ad una visita spontanea al congiunto, a cui seguiva, dietro loro insistenza, il suo ricovero d'urgenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/8 presso l'Ospedale di Nocera Inferiore previo intervento del 118. Per tali motivi, non avendo avuto esito le richieste in via bonaria, sulla base di una ctp medico legale prodotta in atti, l'attore chiedeva al giudice di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
(biologico per invalidità permanente, invalidità temporanea, morale), con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni Controparte_1 addebito, allegando di aver adottato tutte le precauzioni per evitare il fatto, da attribuirsi al caso fortuito, e che non vi era prova che fu vittima Persona_1 di una caduta attribuibile alla condotta negligente del personale di essa
[...]
Chiedeva, però, di chiamare in causa e chiamava in causa la CP_1 compagnia DI Assicurazioni s.p.a., con la quale era assicurata per la responsabilità civile verso terzi, per essere manlevata, in ipotesi di accoglimento della domanda, da tutte le conseguenze patrimoniali sfavorevoli della decisione.
La terza chiamata, costituitasi in giudizio, confermava che essa DI
Assicurazioni, con contratto assicurativo n. 639002483 “responsabilità civile rischi diversi” sottoscritto in data 5.5.2010, aveva accettato di garantire la in relazione alla responsabilità verso terzi, Controparte_1 con il limite del massimale di euro 1.500.000,00 e la franchigia di euro
16.000,00 per ogni sinistro. Era però successo un fatto in precedenza, in base al quale la compagnia assicurativa era receduta dal contratto. In effetti, alla data di stipula della polizza assicurativa del 5.5.2010, nel febbraio precedente, precisamente in data 5.2.2020, altro paziente, , aveva subito Parte_4 lesioni a causa di una caduta mentre era ricoverato presso la convenuta e ciò nonostante al momento della stipula del contratto, aveva CP_1 dichiarato di non aver provocato sinistri nei due anni precedenti la sottoscrizione del contratto assicurativo. Considerata la falsità della dichiarazione, il contratto era risolubile e comunque non efficace in base al primo articolo 1.1 delle condizioni di contratto: “la società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'assicurato. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 c.c. e 1984 del Codice Civile”. La natura mendace della dichiarazione si evinceva dalla lettera del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/8 27.7.2010 con la quale comunicò ad DI Assicurazioni di Controparte_1 essere stata raggiunta in data 23.6.2010 da una raccomandata con cui
[...]
aveva chiesto il risarcimento del danno a lui derivato in data 5.2.2010 Pt_4 per fatto attribuito alla negligenza degli operatori della stessa CP_1
A seguito di tale comunicazione, la DI, con lettera del 4.3.2011, diede comunicazione che era prevista a breve la definizione dell'istruttoria del sinistro, salvo venire a conoscenza di una comunicazione dell'11.2.2010 con cui il della divisione uomini di aveva comunicato al CP_3 CP_1
Direttore Sanitario della medesima struttura tutte le circostanze relative al sinistro occorso al Sig. , evidenziando che lo stesso aveva Parte_4 riportato danni alla persona. Con successiva lettera del 1.6.2011, DI, nel trimestre successivo alla scoperta del mendacio di comunicò CP_1 che ex art. 1892 c.c. il contratto era da ritenersi annullato, e restituì l'intero premio di euro 80.000,00 che riceveva senza alcuna CP_1 osservazione. Per tali ragioni la chiamata in causa chiedeva il rigetto della domanda dell'attore e della domanda di manleva della convenuta chiamante in causa.
All'udienza del 20.03.2013 , il giudice disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc , comma VI , per il deposito delle memorie. In data 1.08.2013, decedeva l'attore per cause indipendenti dal sinistro, e in data 14/1/2014 Persona_1 si costituivano in prosecuzione di giudizio ( consorte del Parte_1 sig. ), ( figlia ) e (figlio), Persona_1 Parte_2 Parte_2 qualificatisi eredi ab intestato del de cuius e riportandosi alle Persona_1 domande già formulate dal dante causa. assunta la prova dichiarativa, espletata ctu medico legale con il dott. precisate le Persona_4 conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta.
I fatti, come ricostruiti nell'atto introduttivo del giudizio, risultano confermati ed accertati dalla documentazione prodotta da parte attrice, in particolare: 1) dai certificati medici attestanti le patologie del nel Persona_1 periodo antecedente la degenza presso che ne avevano reso CP_1 necessario il ricovero;
2) la cartella clinica di che dimostra CP_1 chiaramente la conoscenza dell'effettivo stato psicologico e fisico del paziente all'ingresso: “Deterioramento cognitivo in stato avanzato, broncopatia cronica, cardiopatia ischemica ipertensiva, deterioramento cognitivo in fase avanzata con vasculopatia cerebrale cronica BCPO. (…)
Allo stato attuale presenta crisi di agitazione con tentativi di fuga dal proprio
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/8 domicilio, episodi di confusione. Si ricovera con regolare autorizzazione del
CSM di appartenenza per la cura del caso”; 3) dal diario clinico al
17.08.2011 in cui è si registrato “…disorientato tempore e posizionalmente, poco collaborante al colloquio. Necessita di assistenza per la cura della persona. Allo stato non deambula per verosimile pregressa sedazione (…) delirium (…) Ansia libera. Deficit della capacità di memoria attenzione e concentrazione. Assente la consapevolezza della malattia”. Nel diario clinico al 19.08.2011 è scritto “(…) deambula con difficoltà”; 4) dal certificato di dimissione del 21.8.2011 in cui la dott.ssa fece espresso Persona_3 riferimento all'evento caduta come causa del necessario ricovero in altra struttura ospedaliera attrezzata per l'ortopedia e in cui si fece riferimento alla mancata sottoposizione del paziente ad esami radiografici: “Sospetta frattura di femore sinistro in paziente caduto ieri (20.08.2011) nella mattinata. L'arto appare più corto di quello controlaterale e giace extraruotato. Viva dolenza alla mobilità passiva. Impossibile la mobilità attiva prima presente”; 5) dalla cartella clinica dell'Ospedale di Nocera Inferiore, dove il sig. Persona_1 venne ricoverato con tramite il 118, e nella quale è descritta la patologia all'accesso, il tipo di intervento eseguito e le cure cui venne sottoposto il paziente;
i successivi certificati medici attestanti lo stato di salute del sig. post intervento, che dimostrano la lunga e solo parziale riabilitazione Per_1 dello stesso;
6) dalla perizia medico legale di parte redatta dal dott. Per_5
.
[...]
Orbene, da detta documentazione emerge che il personale di
[...]
a fronte di un paziente psichiatrico, ultrasettantanovenne, ricoverato CP_1 per delirium e tentativi di fuga dal proprio domicilio, con difficoltà nella deambulazione e, quindi, particolarmente fragile, lo lasciò seduto su una sedia a rotelle senza assicurarlo alla stessa e senza stretta sorveglianza e controllo.
Se non bastasse la documentazione prodotta e i fatti non contestati
(caduta del in sala pranzo in data 20.8.2011), le testimonianze Persona_1 assunte in giudizio hanno confermato in pieno la ricostruzione attorea dei fatti. Dalle dichiarazioni rese da e Testimone_1 Testimone_2 emerge che il personale di fosse a conoscenza del fatto che il CP_1 sig. avesse il femore rotto e che quella lesione fosse connessa Persona_1 all'evento caduta. In particolare entrambi i testi riferiscono di una chiamata fatta il giorno stesso dell'evento caduta dalla moglie del sig. a Per_1 [...]
e, a tal proposito, riferisce“ Ricordo che a CP_1 Testimone_1 rispondere fu un infermiere della clinica il quale ci rassicurò (…) riferendo che aveva appena completato il pranzo e che non ci fossero problemi di alcun
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/8 tipo…”; “…Posso riferire che il giorno seguente rispetto alla chiamata mi sono recato in clinica assieme a mia moglie, mia suocera e la sig. Tes_2
mia cognata …. all'arrivo in clinica ci ha accolti un infermiere che ci
[...] ha accompagnati nella stanza dove si trovava mio suocero e ci ha domandato se ci fossimo mai resi conto del fatto che il sig. avesse una Persona_1 gamba più corta dell'altra, subito ci siamo resi conto dello stato di mio suocero che agitato si lamentava e farfugliava. (…) Ci siamo resi conto che effettivamente la gamba sinistra era più corta dell'altra e aveva il ginocchio sinistro roteato all'esterno e presentava sempre all'altezza del ginocchio un ematoma ed escoriazioni varie sull'altro che non erano state medicate
….Subito ci siamo rivolti alla dottoressa di turno la quale ci ha riferito che il paziente era caduto il giorno precedente e che forse aveva subito una frattura al femore che però non era in grado di confermare data l'assenza di strumenti idonei ad accertarne l'esame diagnostico e che quindi si sarebbe dovuto effettuare un trasferimento da parte nostra presso l'ospedale. … Abbiamo a questo punto chiesto alla dottoressa il motivo per cui non era stato prestato alcun tipo di soccorso e ci ha risposto che era appena entrata in turno e che si stava valutando la situazione.
Gli stessi testi indicati dalla convenuta hanno reso dichiarazioni che non escludono il nesso causale tra la caduta e la lesione al femore. Se da un lato il teste , infermiere, dipendente di riferisce che il Testimone_3 CP_1 sig. al momento della caduta era vigilato da ben quattro persone, cioè Per_1 due infermieri e due inservienti, diversamente il dott. che lo visitò Per_6 nell'immediatezza riferisce: “Ricordo che mi è stato riferito dal sig. Tes_4 che mentre attendevano all'igiene personale di un altro degente
[...] hanno udito nel salone un rumore per cui andarono a verificare e trovarono il sig. affianco alla sua sedia a rotelle già dal primo momento del Per_1 ricovero .… Gli ho chiesto se si fosse fatto male e mi ha riferito che aveva dolore al ginocchio sinistro…” Invero del tutto inadeguato risulta essere stato il modus operandi del dottor il medico di turno che visitò il paziente Per_6 nell'immediatezza dell'evento che, a fronte di un lamentato dolore al ginocchio, non ebbe a disporre accertamenti diagnostici strumentali e a chiedere l'ausilio di uno specialista ortopedico, limitandosi a chiedere al paziente come si sentisse.
Accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta riguardo all'obbligo di vigilare il paziente, atteso che l'adeguata sorveglianza dell'ammalato rientra nella diligenza esigibile dalla clinica ex art. 1176, comma 2 c.c., e la mancata prova da parte della stessa del caso fortuito o della
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/8 forza maggiore, a fronte di una prestazione che, oltre alle prestazioni mediche e alberghiere, comportava le obbligazioni accessorie di sicurezza e protezione del occorre passare alla quantificazione del danno subito Persona_1 dall'attore, che, maturato in vita il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, si è poi trasmesso iure herediario ai suoi prossimi congiunti.
Il giudice, quale peritus peritorum, anche sulla base della ctp prodotta in atti, e condividendo le valutazioni svolte dal ctu, ritiene congruo valutare il danno biologico permanente subito dal nella misura del 20%, Persona_1 oltre ITT per 60 giorni, ITP per 60 giorni al 50% e ITP per 30 giorni al 25%.
Tali valutazioni sono corrette dal punto di vista clinico, ampiamente esplicate e suffragate dalla documentazione medica agli atti di causa. Orbene, applicando le tabelle in uso dal Tribunale di Milano nel 2011, tenendo conto che all'epoca del sinistro aveva 79 anni, si liquida in euro Persona_1
36.684,00 il danno biologico permanente (punto base euro 3.006,88) e in euro 8.872,00 il danno biologico temporaneo (punto base euro 91,00 quotidie), per un totale di danno biologico di euro 45.556,00 con l'aggiunta del 5% (euro 2.277,80) per danno morale, tenendo conto del grave stato patologico pregresso e del fatto che il paziente morì due anni dopo per cause indipendenti dal sinistro per cui è causa. Agli attori spetta dunque iure hereditario la somma di euro 47.833,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo.
Riguardo al rapporto tra convenuta e impresa assicurativa chiamata in causa, non vi è dubbio che la polizza era ancora operativa e copriva il sinistro, non essendo intervenuto né un mutuo recesso dal contratto assicurativo, né essendo stato provato una causa di perdita del diritto all'indennizzo per mendacio, né una decisione giudiziale definitiva di risoluzione ex tunc del contratto assicurativo.
La DI va dunque condannata a tenere indenne la convenuta da tutte le conseguenze sfavorevoli della presente decisione, con la sola sottrazione di euro 16.000,00 come franchigia.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/8 1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna la predetta convenuta a pagare in favore degli attori la somma complessiva di euro
47.833,80 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al soddisfo, secondo i criteri di Cass. S.U. 1712/1995
2) Accoglie la domanda di manleva della convenuta e per l'effetto condanna la chiamata in causa a tenere indenne la convenuta da tutte le somme che
è tenuta a sborsare in favore degli attori per effetto della presente decisione, detratta la somma di euro 16.000,00 per franchigia
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori, che liquida in complessivi euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario
5) Condanna la chiamata in causa al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta, che liquida in euro 10.860,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato, rimborso spese di ctu, Cpa e
Iva come per legge
6) Su espressa richiesta degli attori dispone che sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione di divieto, per i soli casi di riproduzione e diffusione della sentenza per fini non di ufficio o di procedimento o di impugnazione, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli attori e di riportati sulla Persona_1 sentenza.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
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