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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 214/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
, già (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
REGGIO CALABRIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ROBERTO appellata cui è riunita la causa di II grado iscritta al n. 244/2020 R.G. tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellante e
Parte_1
, già (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA appellata nonché la causa di II grado iscritta al n. 431/2020 R.G. tra
Parte_1
, già , (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per : Parte_1
1.
1.1. in riforma delle sentenze del Tribunale di Palmi n. 672 del 2018 (non definitiva)
e n. 157 del 2020 (definitiva), ritenere e dichiarare la domanda proposta in prime cure dalla interamente infondata e per l'effetto rigettarla;
CP_1
1.2. per l'effetto ritenere e dichiarare che il canone dovuto dalla per la CP_1
concessione demaniale oggetto di causa è, per il periodo 20.12.2013 - 20.12.2014, di €
43.386,15; che quello per il periodo 20.12.2006-20.12.2014 è pari alla somma determinata dall' ovvero a quella stabilita dal CTU di prime cure in € 397.667,09, CP_2
oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
1.3. per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale ed in riforma della impugnata sentenza, condannare la a corrispondere all' a titolo di CP_1 CP_3
canone concessorio per il periodo 20.12.2006-20.12.2014 la somma determinata dall'A.P., ovvero quella stabilita dal CTU di prime cure in € 397.667,09, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
pag. 2/12 2.
2.1. in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi n. 61 del 2020, ritenere e dichiarare la domanda proposta in prime cure dalla infondata e per CP_1
l'effetto rigettarla;
2.2. per l'effetto ritenere e dichiarare che il canone dovuto dalla per la CP_4
concessione demaniale oggetto di causa è, per il periodo 20.12.2009 – 19.12.2010, di €
41.149,57; che quello per il periodo 20.12.2010-19.12.2011, è di e 39.750,49, salva la misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con 3. in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla società avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 61 del 2020 perché infondato in fatto e in diritto;
4. condannare la alle spese ed agli onorari dei doppi gradi di giudizio. CP_1
per 1.- Procedimenti n. 214/2020 R.G. e 431/2020 R.G.: piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali, in accoglimento delle odierne difese, dichiarare, preliminarmente, la inammissibilità dell'avverso gravame in ogni sua parte. Ancora preliminarmente, disporre la riunione con il procedi-mento n. 244/2020 RG, affidato al signor C.I. dott.ssa Marialuisa Crucitti, fissata per la udienza del 21.12.2020, relativo al gravame proposto dalla concludente avverso la medesima sentenza. Subordinatamente, totalmente rigettarlo in quanto completamente infondato ed irrilevante per come sopra illustrato ed allegato, con l'assunzione di ogni e conseguente dovuto provvedimento di legge. In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere lo stesso fondato, accogliere le eccezioni, richieste e domande avanzate e, quindi, dichiarare la nullità o, comunque, annullare il contratto intercorso tra le parti per le ragioni espresse ed ammettere la chiesta CTU per accertare i danni causati e subiti dalla parte deducente dal dovuto spostamento degli eseguiti investimenti. Assumere comunque ed in ogni caso, tutte le conseguenti e dovute statuizioni. Con vittoria di spese e competenze tutte, oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarre a favore dei procuratori antistatari. 2.-
Procedimento n. 244/2020 R.G.: piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115
c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183
c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in pag. 3/12 ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120
e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire:
a) accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l'atto introduttivo del giudizio, le difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità
e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le domande, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute;
b) accogliere, comunque, il presente gravame e riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale sopra indicato e richiamato, con accoglimento, in ogni caso, di tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante e non valutate dallo stesso, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge, anche sotto l'aspetto istruttorio;
c) accogliere, in ogni caso l'odierno gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, condannare la Controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di primo grado in favore della parte attrice-appellante, con distrazione a favore del procuratore antistatario, con la emissione di ogni e dovuta corretta determinazione;
d) condannare controparte, quindi, alle somme effettivamente dovute per le spese di lite, da determinarsi in virtù delle note specifiche depositate o, comunque, secondo i parametri di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive integrazioni e modificazioni;
e) condannare, altresì, la Controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre
CPA e IVA, di seconde cure, da distrarre a favore del procuratore antistatario, con l'assunzione di tutti i dovuti provvedimenti consequenziali, ai sensi degli artt. 91, 92 e
96 c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento iscritto al n. 214/2020 l'TO TU di , ora Parte_2
Par TO di Sistema TU , di seguito Parte_1 CP_3
chiedeva la riforma della sentenza non definitiva n. 672/2018, avverso la quale era stata fatta riserva d'appello, nonché la sentenza n. 157/2020 del 19.02.2020, pronunciate dal
Tribunale di Palmi, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_3
pag. 4/12 è stata dichiarata l'illegittimità della modifica unilaterale da parte dell'TO CP_1
TU del canone di concessione vigente tra le parti, ed è stato statuito che il canone dovuto, per gli anni 2006-2014, ammontava ad € 4.960,32 oltre al 10%, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata dall' CP_3
Nel procedimento n. 431/2020, l' chiedeva la riforma della sentenza n. 61/2020 CP_3
del 23.01.2020, pronunciata dal Tribunale di Palmi, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla è stata dichiarata l'illegittimità della modifica Controparte_1 unilaterale da parte dell'TO portuale del canone di concessione vigente tra le parti.
Per l'effetto, è stato statuito che il canone dovuto ammonta ad € 572,45 annui oltre aggiornamenti.
Oggetto di entrambi i procedimenti è il canone della convenzione n. 14/2005, determinato in € 572,45 annui nell'art. 4, che precisava “in corrispettivo della concessione, il concessionario dovrà pagare l'annuo canone di € 572,45, determinato ai sensi della legge 4.12.1993 n. 494, e del relativo Decreto Interministeriale 15.11.1995 n.
595, giusto atto determinativo del Presidente dell'TO TU, allegato alla lettera
I,”, e l'allegato I riportava un canone di € 0,01 per mq “in via provvisoria e salvo conguaglio”.
Con decreto n. 22/2009, l'TO portuale ne ha rideterminato l'ammontare in € 0,83 per mq e, in considerazione di ciò, con nota n. 15214AAMM U/13 ha richiesto il pagamento del canone di concessione ricalcolato per il periodo 20.12.2013-19.12.2014, determinato in € 43.386,15 e, con note nn. 16405 U/10AAMM e 16421 U/10 AAMM, ha richiesto € 41.149,57 per il periodo 20.10.2009-19.12.2010 ed € 39.750,49 per il periodo 10.12.2010-19.12.2011. Le note (ma non il decreto 22/2009) erano state originariamente oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Calabria, che aveva ritenuto il difetto di giurisdizione e rimesso la questione dinanzi all'TO Giudiziaria Ordinaria, poiché le controversie relative al canone ed alla quantificazione riguardano una pretesa meramente patrimoniale, da ritenere esclusa dalla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
In entrambi i giudizi, con il primo motivo d'appello l'TO TU contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato l'immodificabilità unilaterale del canone di concessione. L'appellante deduce, in proposito, che la determinazione del canone non è
pag. 5/12 elemento disponibile dalle parti, ma è stabilito dalla legge. Pertanto, contrastando sul punto con le norme imperative, la determinazione del canone avrebbe dovuto essere sostituita, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con quanto imposto dalla legge.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza laddove statuisce che l'immodificabilità della concessione non è esclusa dalla clausola per cui il canone era determinato in via provvisoria e salvo conguaglio. L'TO TU rappresenta che la concessione non è riconducibile alla categoria dei contratti standard o dei contratti redatti mediante moduli o formulari, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni sulle clausole vessatorie.
L'appellante, inoltre, sostiene che l'interpretazione della clausola de qua induce a ritenere che le parti erano consapevoli che la determinazione del canone era provvisoria e suscettibile di rendicontazione alla luce della liquidazione definitiva.
Con atto di appello regolarmente notificato, la impugnava la sentenza n. Controparte_1
61/2020 del Tribunale di Palmi, ritenendo errata la compensazione delle spese di lite disposta in sentenza, in ragione della sostanziale soccombenza della parte convenuta e della assenza di motivazione.
La inoltre, si costituiva in giudizio nei procedimenti introdotti dalla Controparte_1
TO TU, ed in linea preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata deduceva, rispetto al primo motivo, che la concessione è stata conclusa applicando l'art. 1 co. 1 e 1.1. del D.M. 595/1995, e, in seguito all'annullamento, l'TO TU ha applicato l'articolo 2, co. 1 e 1.1. In questa ipotesi, secondo dell'appellata, non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 1339 c.c., poiché la sostituzione automatica non opera nei casi in cui siano invocate fattispecie diverse. Relativamente al secondo motivo d'appello, la CP_1 deduceva che l'allegato della concessione in cui era contenuta la clausola “in via
[...] provvisoria e salvo conguaglio” era stata predisposta unilateralmente dall'TO
TU e, quindi, rientrava nelle previsioni di “contratto standard o redatto mediante modulo o formulario”. La clausola sarebbe stata limitativa della posizione del contraente più debole, poiché consentiva all'altra parte la possibilità di modifica unilaterale di un elemento essenziale del contratto.
pag. 6/12 In caso di accoglimento dell'appello, la insisteva nella domanda di Controparte_5
annullamento della concessione per vizio del consenso, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti.
I procedimenti venivano riuniti, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi.
2.1. Con il primo motivo d'appello l'TO TU contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato l'immodificabilità unilaterale del canone di concessione. L'appellante deduce, in proposito, che la determinazione del canone non è elemento disponibile dalle parti, ma è stabilito dalla legge. Pertanto, contrastando sul punto con le norme imperative, la determinazione del canone avrebbe dovuto essere sostituita, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con quanto imposto dalla legge.
Il motivo è fondato.
Il soddisfacimento di finalità pubblicistiche costituisce un elemento imprescindibile della concessione di beni pubblici, al punto da costituirne scopo e ragione essenziale, deponendo chiaramente in tal senso l'art. 37 c.n., laddove, in presenza di più richieste di concessione, rimette al discrezionale giudizio dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico, sottintendendo un complesso bilanciamento di molteplici profili di rilievo che si colgono, da un lato, con riguardo al vantaggio conseguito dalla collettività in ragione delle finalità pubbliche per il soddisfacimento delle quali il bene è concesso in uso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui è naturalmente o potrebbe essere destinato.
Nelle ipotesi di concessione marittima come quelli oggetto di causa, il canone è stabilito dalla legge. La Corte costituzionale ha precisato che «i canoni demaniali marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato
e costituiscono quindi un prezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge»
(cfr. Corte cost., sent. 29 del 2017).
L'art. 4 della concessione n. 14/2005, vigente tra l'TO TU e la CP_1
statuisce che il corrispettivo della concessione è determinato ai sensi della legge
[...]
494/1993 e del Decreto Interministeriale n. 595/1995, come indicato dall'atto pag. 7/12 determinativo del Presidente dell'TO TU, allegato alla lettera I della concessione stessa.
Sempre in punto di determinazione dei canoni concessori, l'art. 7 del d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993, riconosce agli enti portuali un grado di autonomia nella determinazione dei loro criteri, purché «(…) comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso».
Ciò precisato, nel caso di specie, l'allegato I della concessione 14/2005 indica che il canone è calcolato ai sensi dell'art. 2 del D.IM 595/1995, nella misura di € 0,01 per mq.
Tuttavia, la citata disposizione (art. 2 d.im) prevede che «i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti
a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione
e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:
1.1. Lit.
1.600 per metro quadrato e per anno».
Non può revocarsi in dubbio la correttezza della sussunzione del caso de quo sotto la disposizione richiamata, atteso che la concessione consente alla di Controparte_1
realizzare e mantenere nel Porto di un capannone allo scopo di effettuare la Parte_2
manutenzione e la riparazione di parti di navi.
Dunque, l'errore risiede nell'indicazione del corrispettivo € 0,01 per mq indicato nell'allegato I, laddove l'art. 2 del D.IM. 595/1995 determina un importo pari ad € 0,83 per mq.
La somma pattuita tra le parti, quindi, è inferiore a quanto previsto dalla norma imperativa, così violando l'art. 7 del d.l. 400/1993.
Per tale ragione, è legittima la determinazione del canone come risultante dal decreto n.
22/2009 con cui l'TO TU, ravvedutasi dell'errore, ha annullato l'allegato I della concessione e proceduto al conguaglio degli anni pregressi. L'atto in questione non è stato mai impugnato dinanzi al Tar, rendendo del tutto intangibile la richiesta di pagamento della somma così calcolata dall'TO TU. Anche applicando alla concessione i canoni ermeneutici propri della disciplina contrattuale, la richiesta sarebbe pag. 8/12 legittima: trova, infatti, applicazione il combinato disposto del co. 2 dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 1339 c.c. che, con un meccanismo conservativo, impone la sostituzione autoritativa della volontà delle parti in presenza di previsioni convenzionali relative a clausole o prezzi non conformi al dettato normativo inderogabile.
L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'analisi del secondo.
2.2. La con le proprie comparse di costituzione in appello, ha chiesto, Controparte_5 in caso di accoglimento dell'appello principale, l'annullamento per errore del contratto che accede alla concessione n. 14/2005.
La domanda non era stata esaminata (per assorbimento, nella sentenza n. 672/2018, e perché ritenuta tardiva, nella sentenza n. 61/2020), per cui deve essere presa in considerazione, atteso il rigetto delle domande principali della Controparte_1 determinato dall'accoglimento del primo motivo degli appelli della Ai fini della CP_3
valutazione della domanda, alcun rilievo può essere attribuito alla mancata proposizione di appello incidentale rispetto alla pronuncia di inammissibilità per tardività nella sentenza n. 61/2020, tenuto conto della assenza di valutazione della identica domanda nella sentenza 672/2018 e della tempestiva e specifica riproposizione della domanda in appello. Trattasi di domanda che investe la validità del rapporto contrattuale tra le parti, per cui l'eventuale accoglimento nel giudizio definito con le sentenze nn. 672/2018 e
157/2020 spiega i suoi effetti anche rispetto al connesso giudizio, definito con la sentenza n. 61/2020.
La domanda, tuttavia, è sottratta alla cognizione di questa Corte, poiché involge la valutazione della validità della concessione a seguito della emanazione del decreto
22/2009 di determinazione della misura del canone, non impugnato. Si tratta di una domanda che non era stata ancora proposta nel giudizio dinanzi al TAR, originariamente introdotto, e sulla quale non era ancora intervenuta una valutazione sulla proponibilità e sulla giurisdizione.
La validità dell'atto-contratto di concessione non può essere contestata dinanzi all'TO Giudiziaria Ordinaria, perché la domanda non è stata proposta nel corso del giudizio dinanzi al Tar, per cui in questo giudizio servirebbe ad aggirare i termini di impugnazione dell'atto amministrativo e consentirebbe l'esame di questioni soggette alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
pag. 9/12 Poiché i beni demaniali possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale attribuisce al privato un diritto condizionato, questo può essere unilateralmente soppresso dall'Amministrazione anche quando si configuri come concessione-contratto - vale a dire come combinazione di un negozio unilaterale autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica Amministrazione e di una convenzione attuativa (contratto).
La cognizione della Corte è quindi limitata alle pretese patrimoniali nascenti dal contratto, e non può prendere in esame la validità di atti autoritativi dell'TO
TU.
Tenuto conto delle considerazioni esposte in questo e nel paragrafo precedente, e della validità del decreto n. 22/2009, la domanda riconvenzionale di annullamento della concessione proposta dalla è quindi inammissibile per mancata CP_1
impugnazione degli atti amministrativi presupposti (atto di concessione 14/2005 e decreto n. 22/2009). Né si può interpretare la domanda riconvenzionale proposta come domanda di annullamento della convenzione attuativa dell'atto concessione, perché in tale caso dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 104 del 2010.
2.3. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1 comporta l'assorbimento della connessa domanda di risarcimento danni avanzata dalla medesima parte.
2.4. L'accoglimento degli appelli proposti dalla e l'inammissibilità della CP_3
domanda proposta da conducono, inoltre, all'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale avanzate dalla di pagamento dei canoni come determinati CP_3
contrattualmente.
Si deve, pertanto, condannare la al pagamento dei canoni per il periodo Controparte_1
20.12.2006-20.12.2014, determinati nella somma stabilita dal CTU di prime cure in €
397.667,09, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
comporta, poi, la necessaria rivisitazione della disciplina
[...] delle spese di lite, per cui il motivo dell'appello proposto da rispetto alla Controparte_1
sentenza n. 61/2020 resta assorbito.
pag. 10/12 4. La particolare complessità giuridica delle questioni esaminate, oggetto di pronunce contrastanti anche sotto il profilo della giurisdizione, le ragioni delle dichiarazioni di inammissibilità della domanda riconvenzionale ed il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per la restante metà vengono poste a carico di Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 (per le cause di valore non superiore ad € 520.000,00 per questo grado e per le cause di valore fino ad € 520.000,00 per il giudizio n. 233/14
RGAC ed indeterminabile - alta complessità per il giudizio n. 367/2017 RGAC), come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
11.229,00 per il giudizio n. 233/2014 R.G.A.C. (€ 1.772,00 per la fase di studio, €
1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.086,00 per la fase decisionale); € 7.052,00 per il giudizio 367/21017 R.G.A.C. (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 10.060,00 per il presente grado (€ 2.195,00 per la fase di studio, €
1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
, già TO TU di Parte_1
, avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Palmi, nel proc. N. 233/2014 Parte_2
RGAC, n. 672/2018 (non definitiva) e n. 157/2020, da e da Controparte_1 [...]
[...
, già TO TU Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, nel proc. N. 367/2017 Parte_2
RGAC, n. 61/2020, così provvede:
1. accoglie gli appelli proposti dall Parte_1
, ed in riforma parziale delle sentenze impugnate:
[...]
1.1. rigetta le domande proposte da Controparte_1
pag. 11/12 1.2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla TO di Sistema TU dei Meridionale e , già TO TU di e per Parte_1 Pt_1 Parte_2
l'effetto condanna al pagamento di € 397.667,09, oltre interessi dalle Controparte_1
singole scadenze al soddisfo per canoni relativi al periodo 20.12.2006-20.12.2014;
1.3. dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposto da Controparte_1
1.4. dichiara assorbita la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Controparte_1
2. dichiara assorbito l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
61/2020 del Tribunale di Reggio Calabria.
3. compensa tra le parti per metà le spese del doppio grado di giudizio.
4. condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della metà delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate (già in detta percentuale) in € 1.506,25 per spese ed € 14.170,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 214/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
Parte_1
, già (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
REGGIO CALABRIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO e dell'avv. SACCOMANNO ROBERTO appellata cui è riunita la causa di II grado iscritta al n. 244/2020 R.G. tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellante e
Parte_1
, già (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA appellata nonché la causa di II grado iscritta al n. 431/2020 R.G. tra
Parte_1
, già , (C.F. ),
[...] Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SACCOMANNO GIACOMO FRANCESCO
appellata
CONCLUSIONI
per : Parte_1
1.
1.1. in riforma delle sentenze del Tribunale di Palmi n. 672 del 2018 (non definitiva)
e n. 157 del 2020 (definitiva), ritenere e dichiarare la domanda proposta in prime cure dalla interamente infondata e per l'effetto rigettarla;
CP_1
1.2. per l'effetto ritenere e dichiarare che il canone dovuto dalla per la CP_1
concessione demaniale oggetto di causa è, per il periodo 20.12.2013 - 20.12.2014, di €
43.386,15; che quello per il periodo 20.12.2006-20.12.2014 è pari alla somma determinata dall' ovvero a quella stabilita dal CTU di prime cure in € 397.667,09, CP_2
oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
1.3. per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale ed in riforma della impugnata sentenza, condannare la a corrispondere all' a titolo di CP_1 CP_3
canone concessorio per il periodo 20.12.2006-20.12.2014 la somma determinata dall'A.P., ovvero quella stabilita dal CTU di prime cure in € 397.667,09, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
pag. 2/12 2.
2.1. in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi n. 61 del 2020, ritenere e dichiarare la domanda proposta in prime cure dalla infondata e per CP_1
l'effetto rigettarla;
2.2. per l'effetto ritenere e dichiarare che il canone dovuto dalla per la CP_4
concessione demaniale oggetto di causa è, per il periodo 20.12.2009 – 19.12.2010, di €
41.149,57; che quello per il periodo 20.12.2010-19.12.2011, è di e 39.750,49, salva la misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
Con 3. in ogni caso rigettare l'appello proposto dalla società avverso la CP_1
sentenza del Tribunale di Palmi n. 61 del 2020 perché infondato in fatto e in diritto;
4. condannare la alle spese ed agli onorari dei doppi gradi di giudizio. CP_1
per 1.- Procedimenti n. 214/2020 R.G. e 431/2020 R.G.: piaccia Controparte_1 all'Ecc.ma Corte adita, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali, in accoglimento delle odierne difese, dichiarare, preliminarmente, la inammissibilità dell'avverso gravame in ogni sua parte. Ancora preliminarmente, disporre la riunione con il procedi-mento n. 244/2020 RG, affidato al signor C.I. dott.ssa Marialuisa Crucitti, fissata per la udienza del 21.12.2020, relativo al gravame proposto dalla concludente avverso la medesima sentenza. Subordinatamente, totalmente rigettarlo in quanto completamente infondato ed irrilevante per come sopra illustrato ed allegato, con l'assunzione di ogni e conseguente dovuto provvedimento di legge. In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere lo stesso fondato, accogliere le eccezioni, richieste e domande avanzate e, quindi, dichiarare la nullità o, comunque, annullare il contratto intercorso tra le parti per le ragioni espresse ed ammettere la chiesta CTU per accertare i danni causati e subiti dalla parte deducente dal dovuto spostamento degli eseguiti investimenti. Assumere comunque ed in ogni caso, tutte le conseguenti e dovute statuizioni. Con vittoria di spese e competenze tutte, oltre spese generali, CPA ed IVA, da distrarre a favore dei procuratori antistatari. 2.-
Procedimento n. 244/2020 R.G.: piaccia all'On. Giudicante adito, reiectis contrariìs, dato atto della prefata narrativa ed alla stregua delle risultanze processuali (art. 115
c.p.c.), previa verifica della regolarità della costituzione delle parti (artt. 101, 182 e 183
c.p.c.), accogliere le domande proposte dalla parte appellante, attore in primo grado, in pag. 3/12 ogni loro parte e, per l'effetto, con decisione contenente gli elementi di cui agli artt. 120
e 132 c.p.c., se necessario, e 118 disposizione di attuazione del c.p.c., così statuire:
a) accogliere tutte le domande formulate dalla parte deducente con l'atto introduttivo del giudizio, le difese svolte con gli atti consentiti e, comunque, dichiarando la nullità
e/o riformando la sentenza gravata, con accoglimento di tutte le domande, per tutte le ragioni sopra espresse, comprovate ed accertate, e con la emissione di tutte le altre indispensabili determinazioni accessorie, consequenziali e dovute;
b) accogliere, comunque, il presente gravame e riformare parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale sopra indicato e richiamato, con accoglimento, in ogni caso, di tutte le domande e richieste formulate dalla parte istante e non valutate dallo stesso, con la emissione di tutti i conseguenti provvedimenti di legge, anche sotto l'aspetto istruttorio;
c) accogliere, in ogni caso l'odierno gravame e, conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, condannare la Controparte al pagamento delle spese e competenze di lite di primo grado in favore della parte attrice-appellante, con distrazione a favore del procuratore antistatario, con la emissione di ogni e dovuta corretta determinazione;
d) condannare controparte, quindi, alle somme effettivamente dovute per le spese di lite, da determinarsi in virtù delle note specifiche depositate o, comunque, secondo i parametri di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e successive integrazioni e modificazioni;
e) condannare, altresì, la Controparte alle spese, competenze ed onorari di lite, oltre
CPA e IVA, di seconde cure, da distrarre a favore del procuratore antistatario, con l'assunzione di tutti i dovuti provvedimenti consequenziali, ai sensi degli artt. 91, 92 e
96 c.p.c.;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Nel procedimento iscritto al n. 214/2020 l'TO TU di , ora Parte_2
Par TO di Sistema TU , di seguito Parte_1 CP_3
chiedeva la riforma della sentenza non definitiva n. 672/2018, avverso la quale era stata fatta riserva d'appello, nonché la sentenza n. 157/2020 del 19.02.2020, pronunciate dal
Tribunale di Palmi, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla Parte_3
pag. 4/12 è stata dichiarata l'illegittimità della modifica unilaterale da parte dell'TO CP_1
TU del canone di concessione vigente tra le parti, ed è stato statuito che il canone dovuto, per gli anni 2006-2014, ammontava ad € 4.960,32 oltre al 10%, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata dall' CP_3
Nel procedimento n. 431/2020, l' chiedeva la riforma della sentenza n. 61/2020 CP_3
del 23.01.2020, pronunciata dal Tribunale di Palmi, con cui, in accoglimento della domanda proposta dalla è stata dichiarata l'illegittimità della modifica Controparte_1 unilaterale da parte dell'TO portuale del canone di concessione vigente tra le parti.
Per l'effetto, è stato statuito che il canone dovuto ammonta ad € 572,45 annui oltre aggiornamenti.
Oggetto di entrambi i procedimenti è il canone della convenzione n. 14/2005, determinato in € 572,45 annui nell'art. 4, che precisava “in corrispettivo della concessione, il concessionario dovrà pagare l'annuo canone di € 572,45, determinato ai sensi della legge 4.12.1993 n. 494, e del relativo Decreto Interministeriale 15.11.1995 n.
595, giusto atto determinativo del Presidente dell'TO TU, allegato alla lettera
I,”, e l'allegato I riportava un canone di € 0,01 per mq “in via provvisoria e salvo conguaglio”.
Con decreto n. 22/2009, l'TO portuale ne ha rideterminato l'ammontare in € 0,83 per mq e, in considerazione di ciò, con nota n. 15214AAMM U/13 ha richiesto il pagamento del canone di concessione ricalcolato per il periodo 20.12.2013-19.12.2014, determinato in € 43.386,15 e, con note nn. 16405 U/10AAMM e 16421 U/10 AAMM, ha richiesto € 41.149,57 per il periodo 20.10.2009-19.12.2010 ed € 39.750,49 per il periodo 10.12.2010-19.12.2011. Le note (ma non il decreto 22/2009) erano state originariamente oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Calabria, che aveva ritenuto il difetto di giurisdizione e rimesso la questione dinanzi all'TO Giudiziaria Ordinaria, poiché le controversie relative al canone ed alla quantificazione riguardano una pretesa meramente patrimoniale, da ritenere esclusa dalla giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo.
In entrambi i giudizi, con il primo motivo d'appello l'TO TU contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato l'immodificabilità unilaterale del canone di concessione. L'appellante deduce, in proposito, che la determinazione del canone non è
pag. 5/12 elemento disponibile dalle parti, ma è stabilito dalla legge. Pertanto, contrastando sul punto con le norme imperative, la determinazione del canone avrebbe dovuto essere sostituita, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con quanto imposto dalla legge.
Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza laddove statuisce che l'immodificabilità della concessione non è esclusa dalla clausola per cui il canone era determinato in via provvisoria e salvo conguaglio. L'TO TU rappresenta che la concessione non è riconducibile alla categoria dei contratti standard o dei contratti redatti mediante moduli o formulari, pertanto, non possono trovare applicazione le disposizioni sulle clausole vessatorie.
L'appellante, inoltre, sostiene che l'interpretazione della clausola de qua induce a ritenere che le parti erano consapevoli che la determinazione del canone era provvisoria e suscettibile di rendicontazione alla luce della liquidazione definitiva.
Con atto di appello regolarmente notificato, la impugnava la sentenza n. Controparte_1
61/2020 del Tribunale di Palmi, ritenendo errata la compensazione delle spese di lite disposta in sentenza, in ragione della sostanziale soccombenza della parte convenuta e della assenza di motivazione.
La inoltre, si costituiva in giudizio nei procedimenti introdotti dalla Controparte_1
TO TU, ed in linea preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, l'appellata deduceva, rispetto al primo motivo, che la concessione è stata conclusa applicando l'art. 1 co. 1 e 1.1. del D.M. 595/1995, e, in seguito all'annullamento, l'TO TU ha applicato l'articolo 2, co. 1 e 1.1. In questa ipotesi, secondo dell'appellata, non può trovare applicazione il principio di cui all'art. 1339 c.c., poiché la sostituzione automatica non opera nei casi in cui siano invocate fattispecie diverse. Relativamente al secondo motivo d'appello, la CP_1 deduceva che l'allegato della concessione in cui era contenuta la clausola “in via
[...] provvisoria e salvo conguaglio” era stata predisposta unilateralmente dall'TO
TU e, quindi, rientrava nelle previsioni di “contratto standard o redatto mediante modulo o formulario”. La clausola sarebbe stata limitativa della posizione del contraente più debole, poiché consentiva all'altra parte la possibilità di modifica unilaterale di un elemento essenziale del contratto.
pag. 6/12 In caso di accoglimento dell'appello, la insisteva nella domanda di Controparte_5
annullamento della concessione per vizio del consenso, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti.
I procedimenti venivano riuniti, in ragione della connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi.
2.1. Con il primo motivo d'appello l'TO TU contesta la sentenza nella parte in cui ha affermato l'immodificabilità unilaterale del canone di concessione. L'appellante deduce, in proposito, che la determinazione del canone non è elemento disponibile dalle parti, ma è stabilito dalla legge. Pertanto, contrastando sul punto con le norme imperative, la determinazione del canone avrebbe dovuto essere sostituita, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con quanto imposto dalla legge.
Il motivo è fondato.
Il soddisfacimento di finalità pubblicistiche costituisce un elemento imprescindibile della concessione di beni pubblici, al punto da costituirne scopo e ragione essenziale, deponendo chiaramente in tal senso l'art. 37 c.n., laddove, in presenza di più richieste di concessione, rimette al discrezionale giudizio dell'Amministrazione la valutazione in ordine alla migliore rispondenza di un certo utilizzo anziché di un altro rispetto ad un più rilevante interesse pubblico, sottintendendo un complesso bilanciamento di molteplici profili di rilievo che si colgono, da un lato, con riguardo al vantaggio conseguito dalla collettività in ragione delle finalità pubbliche per il soddisfacimento delle quali il bene è concesso in uso ad altri e, dall'altro, in relazione al nocumento patito dalla medesima collettività a causa della temporanea sottrazione del bene all'uso libero e generalizzato cui è naturalmente o potrebbe essere destinato.
Nelle ipotesi di concessione marittima come quelli oggetto di causa, il canone è stabilito dalla legge. La Corte costituzionale ha precisato che «i canoni demaniali marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettivi dell'uso di un bene di proprietà dello Stato
e costituiscono quindi un prezzo pubblico calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge»
(cfr. Corte cost., sent. 29 del 2017).
L'art. 4 della concessione n. 14/2005, vigente tra l'TO TU e la CP_1
statuisce che il corrispettivo della concessione è determinato ai sensi della legge
[...]
494/1993 e del Decreto Interministeriale n. 595/1995, come indicato dall'atto pag. 7/12 determinativo del Presidente dell'TO TU, allegato alla lettera I della concessione stessa.
Sempre in punto di determinazione dei canoni concessori, l'art. 7 del d.l. 400/1993, convertito dalla l. 494/1993, riconosce agli enti portuali un grado di autonomia nella determinazione dei loro criteri, purché «(…) comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso».
Ciò precisato, nel caso di specie, l'allegato I della concessione 14/2005 indica che il canone è calcolato ai sensi dell'art. 2 del D.IM 595/1995, nella misura di € 0,01 per mq.
Tuttavia, la citata disposizione (art. 2 d.im) prevede che «i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime di aree, specchi acquei, manufatti e pertinenze adibiti
a cantieri navali di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni nonché di quelle attività comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione
e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati, per l'anno 1994, nella seguente misura:
1.1. Lit.
1.600 per metro quadrato e per anno».
Non può revocarsi in dubbio la correttezza della sussunzione del caso de quo sotto la disposizione richiamata, atteso che la concessione consente alla di Controparte_1
realizzare e mantenere nel Porto di un capannone allo scopo di effettuare la Parte_2
manutenzione e la riparazione di parti di navi.
Dunque, l'errore risiede nell'indicazione del corrispettivo € 0,01 per mq indicato nell'allegato I, laddove l'art. 2 del D.IM. 595/1995 determina un importo pari ad € 0,83 per mq.
La somma pattuita tra le parti, quindi, è inferiore a quanto previsto dalla norma imperativa, così violando l'art. 7 del d.l. 400/1993.
Per tale ragione, è legittima la determinazione del canone come risultante dal decreto n.
22/2009 con cui l'TO TU, ravvedutasi dell'errore, ha annullato l'allegato I della concessione e proceduto al conguaglio degli anni pregressi. L'atto in questione non è stato mai impugnato dinanzi al Tar, rendendo del tutto intangibile la richiesta di pagamento della somma così calcolata dall'TO TU. Anche applicando alla concessione i canoni ermeneutici propri della disciplina contrattuale, la richiesta sarebbe pag. 8/12 legittima: trova, infatti, applicazione il combinato disposto del co. 2 dell'art. 1419 c.c. e dell'art. 1339 c.c. che, con un meccanismo conservativo, impone la sostituzione autoritativa della volontà delle parti in presenza di previsioni convenzionali relative a clausole o prezzi non conformi al dettato normativo inderogabile.
L'accoglimento del primo motivo d'appello assorbe l'analisi del secondo.
2.2. La con le proprie comparse di costituzione in appello, ha chiesto, Controparte_5 in caso di accoglimento dell'appello principale, l'annullamento per errore del contratto che accede alla concessione n. 14/2005.
La domanda non era stata esaminata (per assorbimento, nella sentenza n. 672/2018, e perché ritenuta tardiva, nella sentenza n. 61/2020), per cui deve essere presa in considerazione, atteso il rigetto delle domande principali della Controparte_1 determinato dall'accoglimento del primo motivo degli appelli della Ai fini della CP_3
valutazione della domanda, alcun rilievo può essere attribuito alla mancata proposizione di appello incidentale rispetto alla pronuncia di inammissibilità per tardività nella sentenza n. 61/2020, tenuto conto della assenza di valutazione della identica domanda nella sentenza 672/2018 e della tempestiva e specifica riproposizione della domanda in appello. Trattasi di domanda che investe la validità del rapporto contrattuale tra le parti, per cui l'eventuale accoglimento nel giudizio definito con le sentenze nn. 672/2018 e
157/2020 spiega i suoi effetti anche rispetto al connesso giudizio, definito con la sentenza n. 61/2020.
La domanda, tuttavia, è sottratta alla cognizione di questa Corte, poiché involge la valutazione della validità della concessione a seguito della emanazione del decreto
22/2009 di determinazione della misura del canone, non impugnato. Si tratta di una domanda che non era stata ancora proposta nel giudizio dinanzi al TAR, originariamente introdotto, e sulla quale non era ancora intervenuta una valutazione sulla proponibilità e sulla giurisdizione.
La validità dell'atto-contratto di concessione non può essere contestata dinanzi all'TO Giudiziaria Ordinaria, perché la domanda non è stata proposta nel corso del giudizio dinanzi al Tar, per cui in questo giudizio servirebbe ad aggirare i termini di impugnazione dell'atto amministrativo e consentirebbe l'esame di questioni soggette alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
pag. 9/12 Poiché i beni demaniali possono essere attribuiti in godimento a privati soltanto nella forma della concessione amministrativa, la quale attribuisce al privato un diritto condizionato, questo può essere unilateralmente soppresso dall'Amministrazione anche quando si configuri come concessione-contratto - vale a dire come combinazione di un negozio unilaterale autoritativo (atto deliberativo) della Pubblica Amministrazione e di una convenzione attuativa (contratto).
La cognizione della Corte è quindi limitata alle pretese patrimoniali nascenti dal contratto, e non può prendere in esame la validità di atti autoritativi dell'TO
TU.
Tenuto conto delle considerazioni esposte in questo e nel paragrafo precedente, e della validità del decreto n. 22/2009, la domanda riconvenzionale di annullamento della concessione proposta dalla è quindi inammissibile per mancata CP_1
impugnazione degli atti amministrativi presupposti (atto di concessione 14/2005 e decreto n. 22/2009). Né si può interpretare la domanda riconvenzionale proposta come domanda di annullamento della convenzione attuativa dell'atto concessione, perché in tale caso dovrebbe essere dichiarato il difetto di giurisdizione ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 104 del 2010.
2.3. L'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1 comporta l'assorbimento della connessa domanda di risarcimento danni avanzata dalla medesima parte.
2.4. L'accoglimento degli appelli proposti dalla e l'inammissibilità della CP_3
domanda proposta da conducono, inoltre, all'accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale avanzate dalla di pagamento dei canoni come determinati CP_3
contrattualmente.
Si deve, pertanto, condannare la al pagamento dei canoni per il periodo Controparte_1
20.12.2006-20.12.2014, determinati nella somma stabilita dal CTU di prime cure in €
397.667,09, oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
3. L'accoglimento dell'appello proposto dall' Parte_1
comporta, poi, la necessaria rivisitazione della disciplina
[...] delle spese di lite, per cui il motivo dell'appello proposto da rispetto alla Controparte_1
sentenza n. 61/2020 resta assorbito.
pag. 10/12 4. La particolare complessità giuridica delle questioni esaminate, oggetto di pronunce contrastanti anche sotto il profilo della giurisdizione, le ragioni delle dichiarazioni di inammissibilità della domanda riconvenzionale ed il comportamento processuale delle parti giustificano la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che per la restante metà vengono poste a carico di Controparte_1
Le spese di lite vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014 (per le cause di valore non superiore ad € 520.000,00 per questo grado e per le cause di valore fino ad € 520.000,00 per il giudizio n. 233/14
RGAC ed indeterminabile - alta complessità per il giudizio n. 367/2017 RGAC), come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: €
11.229,00 per il giudizio n. 233/2014 R.G.A.C. (€ 1.772,00 per la fase di studio, €
1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.086,00 per la fase decisionale); € 7.052,00 per il giudizio 367/21017 R.G.A.C. (€ 1.276,00 per la fase di studio, € 814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale); € 10.060,00 per il presente grado (€ 2.195,00 per la fase di studio, €
1.276,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 3.649,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
, già TO TU di Parte_1
, avverso le sentenze emesse dal Tribunale di Palmi, nel proc. N. 233/2014 Parte_2
RGAC, n. 672/2018 (non definitiva) e n. 157/2020, da e da Controparte_1 [...]
[...
, già TO TU Parte_1
, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, nel proc. N. 367/2017 Parte_2
RGAC, n. 61/2020, così provvede:
1. accoglie gli appelli proposti dall Parte_1
, ed in riforma parziale delle sentenze impugnate:
[...]
1.1. rigetta le domande proposte da Controparte_1
pag. 11/12 1.2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla TO di Sistema TU dei Meridionale e , già TO TU di e per Parte_1 Pt_1 Parte_2
l'effetto condanna al pagamento di € 397.667,09, oltre interessi dalle Controparte_1
singole scadenze al soddisfo per canoni relativi al periodo 20.12.2006-20.12.2014;
1.3. dichiara inammissibile la domanda di annullamento proposto da Controparte_1
1.4. dichiara assorbita la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Controparte_1
2. dichiara assorbito l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
61/2020 del Tribunale di Reggio Calabria.
3. compensa tra le parti per metà le spese del doppio grado di giudizio.
4. condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della metà delle spese del doppio grado di Parte_1
giudizio, liquidate (già in detta percentuale) in € 1.506,25 per spese ed € 14.170,50 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa in misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 25/03/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 12/12