Articolo 1 della Legge 14 giugno 1974, n. 270
Articolo 2
Versione
31 luglio 1974
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Versione
14 aprile 1988
Art. 1.
All' articolo 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 , e' aggiunto il seguente comma:
"In ogni caso il canone dei rapporti di enfiteusi costituiti successivamente al 28 ottobre 1941 non puo' risultare inferiore alla quindicesima parte dell'indennita' di espropriazione determinata ai sensi delle leggi di riforma agraria 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n. 406 (in G.U. 1a s.s. 13/04/1988, n. 15), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realta' economica".
Entrata in vigore il 14 aprile 1988
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