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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2172/2022
T R A
con sede in Telese Terme (BN), Via Roma n. 308, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. sig. , nonché Parte_2 Parte_3
(di seguito anche solo “ ), con sede in Telese Terme (BN), alla Via
[...] Pt_3
Roma n. 308/bis, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , entrambe Parte_4 con elezione di domicilio in Benevento, alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio dell'avv.
Michele Truppi che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Angela
Abbamondi;
Appellanti
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Biondi e Pasquale Biondi, con gli stessi domiciliata digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2020 , premesso di aver prestato lavoro CP_1 subordinato nel periodo dal 04/11/2008 al 14/12/2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, alle dipendenze dell'unico complesso aziendale costituito da ambedue le società odierne appellanti, aveva esposto che:
-era stata formalmente assunta dalla e aveva sempre prestato la propria opera Controparte_2 presso il supermercato ad insegna (in precedenza ad insegna sino al 2016) CP_3 CP_4 sito in Telese Terme alla Via Roma n. 308/bis, ove ancora attualmente è ubicato, formalmente gestito dalla sola Parte_3
-nel corso del rapporto lavorativo, sino alle dimissioni del 14/12/2017 (rassegnate con atto del
14.11.2017), aveva espletato le mansioni di cassiera, avendo piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, ed era stata inquadrata dalla datrice di lavoro al 4° livello del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;
-per l'intero periodo lavorativo (dal 04/11/2008 al 14/12/2017) aveva prestato la propria opera dal lunedì al sabato ed in più anche due domeniche nel corso di ciascun mese, osservando uno dei seguenti turni lavorativi della durata di 8 ore giornaliere: 8,30-10,30 e 14,00-20,00 oppure
8,00- 16,00 oppure 10,00-14,00 e 17,00-21,00 oppure 13,00-21,00;
-nella giornata di domenica, invece, aveva sempre osservato l'orario dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
-per il periodo dal 04/11/2008 al 31/12/2008 non aveva goduto di ferie. Invece, per il restante periodo dal 01/01/2009 al 14/12/2017 aveva sempre goduto di una sola settimana di ferie l'anno;
-non ha mai goduto, invece, dei permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l.;
-aveva percepito la retribuzione lorda indicata nelle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro ad eccezione del mese di dicembre 2017 in cui aveva percepito la retribuzione lorda indicata nel relativo prospetto paga, con detrazione della somma netta di euro 435,00 a titolo di accollo della differenza di cassa registrata in data 2 novembre 2017;
-non aveva percepito alcuna somma di denaro a titolo di quattordicesima mensilità né alcuna altra indennità o gratifica legislativamente o contrattualmente prevista.
La lavoratrice aveva quindi chiesto, previa declaratoria dell'unicità del complesso aziendale, la condanna delle società convenute, in solido, al pagamento di differenze retributive nella misura di euro 102.390,98, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro domenicale, quattordicesima mensilità, indennità di cassa, festività, ferie, permessi retribuiti e t.f.r.
Instauratosi il contraddittorio si sono ritualmente costituite entrambe le società resistenti, contestando la prospettazione della ricorrente in punto di unicità del complesso aziendale ma aderendo alla prospettata responsabilità solidale per eventuali obblighi nei confronti della lavoratrice, in virtù della configurabilità di una situazione di codatorialità. Nel merito, le convenute hanno chiesto, comunque, il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza della domanda. Nello specifico osservavano di non essere tenute all'applicazione integrale del c.c.n.l. di riferimento, in quanto non erano iscritte alle associazioni stipulanti e avevano inteso darvi applicazione esclusivamente in via parametrica, al fine di integrare il precetto della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Sulle mansioni hanno confermato che la ricorrente era addetta alle operazioni di cassa con prevalenza, senza tuttavia responsabilità in caso di ammanchi. La trattenuta di euro 435,00 operata a dicembre 2017 era stata eccezionale, mai verificatosi prima né con la ricorrente né con altri dipendenti. Hanno negato l'espletamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in ricorso, ribadendo la corretta retribuzione della lavoratrice anche per il lavoro straordinario e domenicale/festivo svolto e indicato nelle buste paga.
Con la sentenza n. 751/2022 pubblicata il 11.7.2022 il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della prova orale espletata, ha parzialmente accolto il ricorso condannando la e la in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido, Parte_1 Parte_3 al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 39.036,41 a titolo di differenze retribuzione (di cui euro 1643,25 a titolo di differenza sul t.f.r.), oltre accessori e spese legali. Pacifica la sussistenza di una ipotesi di codatorialità e quindi la responsabilità solidale di entrambe le convenute per i crediti pretesi dalla lavoratrice, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il lavoro straordinario nella misura indicata in ricorso superiore a quella registrata e retribuita nelle buste paga. Ha invece ritenuto fondata la domanda di differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, emergendo dal raffronto fra le buste paga e le tabelle dei minimi contrattuali di cui al c.c.n.l. del Terziario, distribuzione e servizi che la paga riconosciuta alla era stata inferiore a quella prevista dal citato c.c.n.l., nonché la domanda relativa alle voci CP_1 di fonte esclusivamente contrattuale, quali la 14^ mensilità e i permessi non retribuiti, pacificamente mai corrisposti alla lavoratrice. In particolare il Tribunale, da una pluralità di indizi valutati complessivamente, ha ravvisato nel comportamento delle resistenti l'implicita adesione al contratto collettivo invocato in ricorso ( Controparte_5
). Ha poi ritenuto spettante l'indennità di cassa e maneggio denaro e l'indennità
[...] per ferie non godute in relazione alle maggiori ferie spettanti e non godute attestate dalle buste paga.
Avverso la citata statuizione sono insorte le odierne appellanti contestando parzialmente le motivazioni espresse dal primo giudice. Le società hanno censurato la pronuncia nella parte in cui ricorre alla ipotesi di accettazione implicita delle clausole del c.c.n.l. di riferimento, ritenendola realizzatasi nella specie per facta concludentia. Ribadita l'utilizzazione parametrale del c.c.n.l., senza adesione, hanno chiesto la riforma parziale della sentenza con rigetto della domanda creditoria della lavoratrice per voci/titoli di fonte esclusivamente collettiva riconosciuti dal Tribunale (quattordicesima, riduzione oraria-permessi retribuiti, indennità di cassa e maneggio denaro).
Sula indennità di cassa e maneggio denaro hanno aggiunto che, pure volendo prescindere dal tema che esclude, nella specie, i titoli contrattuali collettivi, l'indennità in parola non potrebbe comunque essere riconosciuta, non avendo la ricorrente dato prova della necessaria condizione, prevista dall'art. 205 c.c.n.l. della “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Le appellanti hanno invece riconosciuto il credito della lavoratrice di euro 3.089,50, a titolo di differenze su trattamento minimo di paga oraria, e di euro 6.642,47, a titolo di indennità sostitutiva di residue ferie non godute (il tutto, per complessivi euro 9.731,97), nonché hanno effettuato un nuovo calcolo della somma dovuta per differenza t.f.r. solo su detti definitivi titoli, con conseguente rideterminazione nell'importo di euro 720,89 lordi.
Hanno quindi concluso chiedendo di: rigettare le domande della (accolte dal Tribunale), CP_1 aventi ad oggetto quattordicesima mensilità, permessi retribuiti non goduti, indennità di cassa e maneggio denaro, differenza/rideterminazione TFR (nella misura statuita), dichiarando non dovute le correlative somme stabilite nella gravata decisione (rispettivamente, euro 13.770,21, euro 8.566,82, euro 5.324,16 ed euro 1.643,25); per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado esclusivamente per la parte in cui sono attribuiti alla gli importi di euro 3.089,50, a CP_1 titolo di differenza lavoro ordinario e tredicesima mensilità, ed euro 6.642,47 a titolo di indennità sostitutiva ferie residue non godute, nonché rideterminare in riduzione la differenza per t.f.r., da calcolarsi solo su detti titoli, riconoscendola nella misura di euro 720,89; conseguentemente, a modifica parziale/riforma e riduzione della complessiva statuizione creditoria della sentenza di
1° grado, riconoscere alla lavoratrice-appellata la somma complessiva di euro CP_1
10.452,86, e in tale senso riducendo quella (di euro 39.036,41) attribuita dal Tribunale;
statuire, con riforma del relativo capo nella gravata sentenza, per la compensazione integrale tra le parti delle spese/compensi di 1° grado, nonché condannare la ricorrente-appellata al CP_1 pagamento delle spese/compensi del grado di appello.
Si è costituita la lavoratrice che con plurime argomentazioni ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame è limitato alle voci/titoli riconosciuti dal Tribunale di fonte esclusivamente contrattuale (14^ mensilità, permessi retribuiti, indennità di cassa e maneggio denaro). Per un verso, infatti, le società appellanti hanno riconosciuto il diritto della lavoratrice alle differenze sul trattamento minimo di paga oraria e all'indennità sostitutiva delle ferie residue non godute. Per l'altro, non è stata oggetto di gravame la questione relativa alle ore di lavoro straordinario superiori a quelle registrate e retribuite in busta paga che, pertanto, così come decisa dal primo Giudice, è ormai coperta da giudicato.
Le società appellanti contestano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio. Hanno dedotto di non essere tenute all'applicazione integrale del c.c.n.l. in quanto non erano iscritte alle associazioni stipulanti e avevano inteso darvi applicazione esclusivamente in via parametrica, al fine di integrare il precetto della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Hanno contestato l'assunto del Tribunale che ha ravvisato nel comportamento delle società l'implicita adesione al c.c.n.l., osservando che non vi era stata applicazione di alcuna voce di fonte contrattuale, né della 14^ mensilità, né dei permessi retribuiti, né degli scatti di anzianità, ma solo della retribuzione minima e delle voci connesse (livello di inquadramento e maggiorazioni per lavoro straordinario), utilizzate in funzione parametrale. Hanno evidenziato che gli istituti di fonte esclusivamente contrattuale applicati alla lavoratrice, richiamati dal Tribunale (terzo elemento e indennità integrativa per i tre giorni di malattia, cd. periodo di carenza), hanno un rilievo secondario e marginale. Anche l'indicazione del c.c.n.l. Terziario Confcommercio nelle buste paga e nel modello AV (di inizio e cessazione del rapporto di lavoro) ha la descritta finalità parametrale di mero termine di riferimento per la individuazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.
Al contrario, la lavoratrice ha sostenuto che, correttamente il Giudice ha desunto dai molteplici elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado l'adesione della parte datoriale alla summenzionata contrattazione collettiva.
Ha aggiunto, ad ulteriore riprova della adesione del datore di lavoro al c.c.n.l. indicato, che il lavoro straordinario è stato unilateralmente comandato dalla datrice di lavoro, senza il previo accordo con la lavoratrice richiesto ex art. 5 commi 3 e 4 del d. lgs. 66/2003 in difetto di disciplina collettiva applicabile, remunerando le relative prestazioni con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l., facendo diretta applicazione del contratto collettivo.
Anche la trattenuta di euro 435,00 sulla retribuzione di dicembre 2017 per l'ammanco di cassa del 02/11/2017, senza alcun accertamento della responsabilità della lavoratrice, è sintomatica dell'adesione della datrice di lavoro al c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi per fatti concludenti, essendo possibile solo in applicazione delle disposizioni di contrattazione collettiva che stabiliscono l'obbligo per i lavoratori di versare la differenza di cassa, indipendentemente dalla prova della loro responsabilità. In mancanza di applicazione della contrattazione collettiva la responsabilità del lavoratore per le somme perdute va previamente accertata e non può dar luogo ad addebito automatico di somme a suo carico.
La prospettazione della lavoratrice va condivisa.
E' orientamento consolidato della S.C. che “Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso
l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 16/1/1997; v. anche Cass. Sez. L. n. 26742 del 18/12/2014 e n. 24160 del 26/11/2015).
“I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi
o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto”. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. 8/6/2022 n. 18537; Cass. 30/12/2021, n. 42001; Cass.
29/10/2013 n. 24336).
E' stato affermato che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (così Cass. n. 4303/1986), né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, avesse proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (Cass. n. 10632 del 2009; Cass. n. 3813 del 2001; Cass. n. 5596 del 2001;
Cass. n. 319 del 1996; Cass. n. 4303 del 1986).
Ancora, la S.C. ha ritenuto: che “L'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (nella specie, con l'attribuzione ai lavoratori degli emolumenti, previsti da un accordo aziendale, a titolo di ticket mensa e indennità di sede disagiata)” (Cass. n. 18408 del 18/9/2015); che “La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (Nella specie la S.C. ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore)” (Cass. n. 14944 del 1/7/2014); l'accettazione tacita della contrattazione collettiva (nella fattispecie, da parte dei lavoratori interessati) è stata inoltre desunta dalla applicazione del c.c.n.l., “senza espresse opposizioni e riserve prima della domanda giudiziale” (Cass. n. 11372 del 8/5/2008) e dalla costante e prolungata applicazione del c.c.nl., anche solo di alcune clausole, senza contestazione esplicita delle altre da parte di entrambe le parti del rapporto (Cass. n. 24336/2013 cit., ove l'adesione implicita alla contrattazione collettiva è desunta dalla applicazione di “istituti di esclusiva origine contrattuale” e Cass. n. 18537/2022 che assegna rilievo alle maggiorazioni applicate per lavoro straordinario, festivo e notturno).
Alla luce dei suddetti principi va esaminata la fattispecie concreta.
Nella specie, come osservato dal primo Giudice, il datore di lavoro:
-ha indicato il c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi nelle comunicazioni UNILAV (di inizio e cessazione del rapporto di lavoro) e nelle buste paga consegnate alla lavoratrice;
-ha inquadrato la lavoratrice sulla base di detta contrattazione collettiva;
-ha retribuito il lavoro straordinario prestato secondo le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. (15% per “lavoro straordinario fino a 48 ore” e 30 % per “lavoro straordinario festivo”; cfr. buste paga);
-ha erogato, quanto meno a far data dal mese di gennaio 2017, il terzo elemento, voce introdotta dalla contrattazione collettiva del settore commercio, nell'importo ivi previsto di euro 2,07 mensili (cfr. art. 202 c.c.n.l. in esame);
-ha pacificamente erogato, per i tre giorni di malattia (cd. periodo di carenza, cfr. art. 176 c.c.n.l. cit.) l'indennità integrativa a carico ditta prevista dal c.c.n.l., sebbene non tenutovi per legge.
Ancora, va osservato, come dedotto da parte appellata e non contestato dalle società appellanti, che la prestazione di lavoro straordinario è stata unilateralmente comandata dal datore di lavoro, senza previo accordo con la lavoratrice, come prescritto dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003 in difetto di disciplina collettiva applicabile.
Invero l'art. 5 cit. prevede che “
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone
o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
Il difetto di accordo tra datore di lavoro e lavoratrice sulla prestazione di lavoro straordinario, dunque, è ulteriore elemento indicativo della adesione per comportamento concludente delle parti al c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi.
E' inoltre pacifico che le appellanti hanno trattenuto la somma di euro 435,00 sull'ultima mensilità della (di dicembre 2017) per l'ammanco di cassa di novembre 2017, senza averle CP_1 prima contestato l'addebito e accertato la sua responsabilità, circostanza anche questa sintomatica della tacita accettazione del contratto collettivo.
Ancora, il Collegio osserva che alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice con atto del
14.11.2017 (efficaci dal 14.12.2017) è stato applicato il termine di preavviso di 30 giorni indicato dall'art. 234 del c.c.n.l. (che prevede, appunto, alla lett. “b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti” per i lavoratori del 4° e 5° livello, un preavviso pari a 30 giorni di calendario). Nella lettera di dimissioni della è espressamente comunicato alla azienda che CP_1
“il preavviso per rassegnare le proprie dimissioni è di 30 gg – come da CCNL”. Neanche in questa circostanza l'azienda ha contestato espressamente l'applicazione della disciplina collettiva, accettandola tacitamente.
Infine, nelle buste paga dell'anno 2017 sono riportati i progressivi dei “PERMESSI RETRIBUITI” maturati dalla lavoratrice durante l'anno, altro titolo che trae origine esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le parti, dunque, nel corso dei nove anni di rapporto di lavoro (dal 4.11.2008 al 14.12.2017), non si sono limitate a richiamare le tabelle salariali del c.c.n.l. Terziario/Confcommercio, avendo indicato il contratto collettivo stesso nei modelli AV e nelle buste paga ed avendo fatto ricorso a molteplici clausole del c.c.n.l., tra cui istituti di fonte esclusivamente contrattuale. Né risulta che le parti nel medesimo periodo abbiano mai, prima del presente giudizio, esplicitamente contestato l'applicazione del contratto collettivo in esame o di talune clausole dello stesso (né ciò è stato dedotto e/o dimostrato dalle società appellanti).
La pluralità di elementi sopra descritti forniscono evidenza della costante e prolungata applicazione di taluni istituti, anche significativi, del contratto collettivo in esame, in assenza di contestazione esplicita delle altre clausole, condotta dalla quale è desumibile l'adesione tacita al medesimo di cui quindi va affermata la vincolatività nell'intero suo contenuto, compresi CP_5 gli istituti oggetto di domanda (14^ mensilità, permessi retribuiti e indennità di cassa e maneggio denaro).
Per quanto riguarda l'indennità di cassa e maneggio denaro, l'art. 205 del c.c.n.l. statuisce che
“Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del presente contratto”.
Nella specie le appellanti hanno riconosciuto che la lavoratrice era addetta in via prevalente alle operazioni di cassa, negando tuttavia che fosse responsabile per eventuali ammanchi.
Detto assunto, in primo luogo, è smentito dalla trattenuta pacificamente operata sulla mensilità di dicembre 2017 erogata alla lavoratrice per l'ammanco di cassa di novembre 2017, accollato quindi alla conformemente all'art. 205 c.c.n.l. CP_1
In secondo luogo, appare irrilevante quanto affermato dalle appellanti, che l'addebito della differenza di cassa non era mai stato applicato in precedenza, né alla né ad altri dipendenti CP_1 della azienda. Ciò non esclude che la mansione di cassiera assegnata alla includesse la CP_1 responsabilità di cassa, con obbligo di accollarsi eventuali differenze, essendo poi facoltà della azienda attivare o no la relativa responsabilità, cui appunto ha fatto ricorso a novembre/dicembre 2017. La lavoratrice, seppure l'azienda rinuncia a far valere la responsabilità di cassa, rimane pur sempre gravata dell'onere aggiuntivo, compreso nei suoi compiti di cassiera, compensato mediante l'indennità in esame.
Ancora, va menzionato il principio affermato dalla S.C. che “L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta” (Cass. Sez. L., ordinanza n. 22294 del 5/9/2019 e in senso conforma Cass. Sez. L., Sentenza n. 2212 del 4/2/2016 che, in applicazione del predetto principio, conferma la decisione di merito che aveva riconosciuto la indennità di maneggio denaro, a prescindere ad ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere).
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico delle appellanti, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle società appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore di , delle spese del grado, CP_1 che liquida in complessivi euro 3473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. - A norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 08/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2172/2022
T R A
con sede in Telese Terme (BN), Via Roma n. 308, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. sig. , nonché Parte_2 Parte_3
(di seguito anche solo “ ), con sede in Telese Terme (BN), alla Via
[...] Pt_3
Roma n. 308/bis, in persona del suo legale rapp.te p.t. sig. , entrambe Parte_4 con elezione di domicilio in Benevento, alla Piazza Risorgimento n. 13, presso lo studio dell'avv.
Michele Truppi che le rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'avv. Angela
Abbamondi;
Appellanti
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 1, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Biondi e Pasquale Biondi, con gli stessi domiciliata digitalmente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2020 , premesso di aver prestato lavoro CP_1 subordinato nel periodo dal 04/11/2008 al 14/12/2017, con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, alle dipendenze dell'unico complesso aziendale costituito da ambedue le società odierne appellanti, aveva esposto che:
-era stata formalmente assunta dalla e aveva sempre prestato la propria opera Controparte_2 presso il supermercato ad insegna (in precedenza ad insegna sino al 2016) CP_3 CP_4 sito in Telese Terme alla Via Roma n. 308/bis, ove ancora attualmente è ubicato, formalmente gestito dalla sola Parte_3
-nel corso del rapporto lavorativo, sino alle dimissioni del 14/12/2017 (rassegnate con atto del
14.11.2017), aveva espletato le mansioni di cassiera, avendo piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, ed era stata inquadrata dalla datrice di lavoro al 4° livello del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;
-per l'intero periodo lavorativo (dal 04/11/2008 al 14/12/2017) aveva prestato la propria opera dal lunedì al sabato ed in più anche due domeniche nel corso di ciascun mese, osservando uno dei seguenti turni lavorativi della durata di 8 ore giornaliere: 8,30-10,30 e 14,00-20,00 oppure
8,00- 16,00 oppure 10,00-14,00 e 17,00-21,00 oppure 13,00-21,00;
-nella giornata di domenica, invece, aveva sempre osservato l'orario dalle ore 8,30 alle ore 13,30;
-per il periodo dal 04/11/2008 al 31/12/2008 non aveva goduto di ferie. Invece, per il restante periodo dal 01/01/2009 al 14/12/2017 aveva sempre goduto di una sola settimana di ferie l'anno;
-non ha mai goduto, invece, dei permessi retribuiti previsti dal c.c.n.l.;
-aveva percepito la retribuzione lorda indicata nelle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro ad eccezione del mese di dicembre 2017 in cui aveva percepito la retribuzione lorda indicata nel relativo prospetto paga, con detrazione della somma netta di euro 435,00 a titolo di accollo della differenza di cassa registrata in data 2 novembre 2017;
-non aveva percepito alcuna somma di denaro a titolo di quattordicesima mensilità né alcuna altra indennità o gratifica legislativamente o contrattualmente prevista.
La lavoratrice aveva quindi chiesto, previa declaratoria dell'unicità del complesso aziendale, la condanna delle società convenute, in solido, al pagamento di differenze retributive nella misura di euro 102.390,98, a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, lavoro domenicale, quattordicesima mensilità, indennità di cassa, festività, ferie, permessi retribuiti e t.f.r.
Instauratosi il contraddittorio si sono ritualmente costituite entrambe le società resistenti, contestando la prospettazione della ricorrente in punto di unicità del complesso aziendale ma aderendo alla prospettata responsabilità solidale per eventuali obblighi nei confronti della lavoratrice, in virtù della configurabilità di una situazione di codatorialità. Nel merito, le convenute hanno chiesto, comunque, il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza della domanda. Nello specifico osservavano di non essere tenute all'applicazione integrale del c.c.n.l. di riferimento, in quanto non erano iscritte alle associazioni stipulanti e avevano inteso darvi applicazione esclusivamente in via parametrica, al fine di integrare il precetto della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Sulle mansioni hanno confermato che la ricorrente era addetta alle operazioni di cassa con prevalenza, senza tuttavia responsabilità in caso di ammanchi. La trattenuta di euro 435,00 operata a dicembre 2017 era stata eccezionale, mai verificatosi prima né con la ricorrente né con altri dipendenti. Hanno negato l'espletamento delle ore di lavoro straordinario dedotte in ricorso, ribadendo la corretta retribuzione della lavoratrice anche per il lavoro straordinario e domenicale/festivo svolto e indicato nelle buste paga.
Con la sentenza n. 751/2022 pubblicata il 11.7.2022 il Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del lavoro, all'esito della prova orale espletata, ha parzialmente accolto il ricorso condannando la e la in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., in solido, Parte_1 Parte_3 al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo di euro 39.036,41 a titolo di differenze retribuzione (di cui euro 1643,25 a titolo di differenza sul t.f.r.), oltre accessori e spese legali. Pacifica la sussistenza di una ipotesi di codatorialità e quindi la responsabilità solidale di entrambe le convenute per i crediti pretesi dalla lavoratrice, il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato il lavoro straordinario nella misura indicata in ricorso superiore a quella registrata e retribuita nelle buste paga. Ha invece ritenuto fondata la domanda di differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, emergendo dal raffronto fra le buste paga e le tabelle dei minimi contrattuali di cui al c.c.n.l. del Terziario, distribuzione e servizi che la paga riconosciuta alla era stata inferiore a quella prevista dal citato c.c.n.l., nonché la domanda relativa alle voci CP_1 di fonte esclusivamente contrattuale, quali la 14^ mensilità e i permessi non retribuiti, pacificamente mai corrisposti alla lavoratrice. In particolare il Tribunale, da una pluralità di indizi valutati complessivamente, ha ravvisato nel comportamento delle resistenti l'implicita adesione al contratto collettivo invocato in ricorso ( Controparte_5
). Ha poi ritenuto spettante l'indennità di cassa e maneggio denaro e l'indennità
[...] per ferie non godute in relazione alle maggiori ferie spettanti e non godute attestate dalle buste paga.
Avverso la citata statuizione sono insorte le odierne appellanti contestando parzialmente le motivazioni espresse dal primo giudice. Le società hanno censurato la pronuncia nella parte in cui ricorre alla ipotesi di accettazione implicita delle clausole del c.c.n.l. di riferimento, ritenendola realizzatasi nella specie per facta concludentia. Ribadita l'utilizzazione parametrale del c.c.n.l., senza adesione, hanno chiesto la riforma parziale della sentenza con rigetto della domanda creditoria della lavoratrice per voci/titoli di fonte esclusivamente collettiva riconosciuti dal Tribunale (quattordicesima, riduzione oraria-permessi retribuiti, indennità di cassa e maneggio denaro).
Sula indennità di cassa e maneggio denaro hanno aggiunto che, pure volendo prescindere dal tema che esclude, nella specie, i titoli contrattuali collettivi, l'indennità in parola non potrebbe comunque essere riconosciuta, non avendo la ricorrente dato prova della necessaria condizione, prevista dall'art. 205 c.c.n.l. della “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze”.
Le appellanti hanno invece riconosciuto il credito della lavoratrice di euro 3.089,50, a titolo di differenze su trattamento minimo di paga oraria, e di euro 6.642,47, a titolo di indennità sostitutiva di residue ferie non godute (il tutto, per complessivi euro 9.731,97), nonché hanno effettuato un nuovo calcolo della somma dovuta per differenza t.f.r. solo su detti definitivi titoli, con conseguente rideterminazione nell'importo di euro 720,89 lordi.
Hanno quindi concluso chiedendo di: rigettare le domande della (accolte dal Tribunale), CP_1 aventi ad oggetto quattordicesima mensilità, permessi retribuiti non goduti, indennità di cassa e maneggio denaro, differenza/rideterminazione TFR (nella misura statuita), dichiarando non dovute le correlative somme stabilite nella gravata decisione (rispettivamente, euro 13.770,21, euro 8.566,82, euro 5.324,16 ed euro 1.643,25); per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado esclusivamente per la parte in cui sono attribuiti alla gli importi di euro 3.089,50, a CP_1 titolo di differenza lavoro ordinario e tredicesima mensilità, ed euro 6.642,47 a titolo di indennità sostitutiva ferie residue non godute, nonché rideterminare in riduzione la differenza per t.f.r., da calcolarsi solo su detti titoli, riconoscendola nella misura di euro 720,89; conseguentemente, a modifica parziale/riforma e riduzione della complessiva statuizione creditoria della sentenza di
1° grado, riconoscere alla lavoratrice-appellata la somma complessiva di euro CP_1
10.452,86, e in tale senso riducendo quella (di euro 39.036,41) attribuita dal Tribunale;
statuire, con riforma del relativo capo nella gravata sentenza, per la compensazione integrale tra le parti delle spese/compensi di 1° grado, nonché condannare la ricorrente-appellata al CP_1 pagamento delle spese/compensi del grado di appello.
Si è costituita la lavoratrice che con plurime argomentazioni ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, a seguito del deposito delle note scritte, alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame è limitato alle voci/titoli riconosciuti dal Tribunale di fonte esclusivamente contrattuale (14^ mensilità, permessi retribuiti, indennità di cassa e maneggio denaro). Per un verso, infatti, le società appellanti hanno riconosciuto il diritto della lavoratrice alle differenze sul trattamento minimo di paga oraria e all'indennità sostitutiva delle ferie residue non godute. Per l'altro, non è stata oggetto di gravame la questione relativa alle ore di lavoro straordinario superiori a quelle registrate e retribuite in busta paga che, pertanto, così come decisa dal primo Giudice, è ormai coperta da giudicato.
Le società appellanti contestano la sentenza impugnata laddove ha ritenuto applicabile al rapporto di lavoro il c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio. Hanno dedotto di non essere tenute all'applicazione integrale del c.c.n.l. in quanto non erano iscritte alle associazioni stipulanti e avevano inteso darvi applicazione esclusivamente in via parametrica, al fine di integrare il precetto della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Hanno contestato l'assunto del Tribunale che ha ravvisato nel comportamento delle società l'implicita adesione al c.c.n.l., osservando che non vi era stata applicazione di alcuna voce di fonte contrattuale, né della 14^ mensilità, né dei permessi retribuiti, né degli scatti di anzianità, ma solo della retribuzione minima e delle voci connesse (livello di inquadramento e maggiorazioni per lavoro straordinario), utilizzate in funzione parametrale. Hanno evidenziato che gli istituti di fonte esclusivamente contrattuale applicati alla lavoratrice, richiamati dal Tribunale (terzo elemento e indennità integrativa per i tre giorni di malattia, cd. periodo di carenza), hanno un rilievo secondario e marginale. Anche l'indicazione del c.c.n.l. Terziario Confcommercio nelle buste paga e nel modello AV (di inizio e cessazione del rapporto di lavoro) ha la descritta finalità parametrale di mero termine di riferimento per la individuazione della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost.
Al contrario, la lavoratrice ha sostenuto che, correttamente il Giudice ha desunto dai molteplici elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado l'adesione della parte datoriale alla summenzionata contrattazione collettiva.
Ha aggiunto, ad ulteriore riprova della adesione del datore di lavoro al c.c.n.l. indicato, che il lavoro straordinario è stato unilateralmente comandato dalla datrice di lavoro, senza il previo accordo con la lavoratrice richiesto ex art. 5 commi 3 e 4 del d. lgs. 66/2003 in difetto di disciplina collettiva applicabile, remunerando le relative prestazioni con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l., facendo diretta applicazione del contratto collettivo.
Anche la trattenuta di euro 435,00 sulla retribuzione di dicembre 2017 per l'ammanco di cassa del 02/11/2017, senza alcun accertamento della responsabilità della lavoratrice, è sintomatica dell'adesione della datrice di lavoro al c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi per fatti concludenti, essendo possibile solo in applicazione delle disposizioni di contrattazione collettiva che stabiliscono l'obbligo per i lavoratori di versare la differenza di cassa, indipendentemente dalla prova della loro responsabilità. In mancanza di applicazione della contrattazione collettiva la responsabilità del lavoratore per le somme perdute va previamente accertata e non può dar luogo ad addebito automatico di somme a suo carico.
La prospettazione della lavoratrice va condivisa.
E' orientamento consolidato della S.C. che “Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione della contrattazione collettiva che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso
l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di un determinato contratto collettivo. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata” (Cass. Sez. L. n. 11372 dell'8/5/2008; Cass. Sez. L. n. 10002 del 29/7/2000; Cass. Sez. Un. n. 2665 16/1/1997; v. anche Cass. Sez. L. n. 26742 del 18/12/2014 e n. 24160 del 26/11/2015).
“I contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi
o li abbiano implicitamente recepiti, attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto”. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. 8/6/2022 n. 18537; Cass. 30/12/2021, n. 42001; Cass.
29/10/2013 n. 24336).
E' stato affermato che non è sufficiente a concretizzare un'adesione implicita, idonea a rendere applicabile il contratto collettivo nell'intero suo contenuto, il semplice richiamo alle tabelle salariali del contratto stesso (così Cass. n. 4303/1986), né la circostanza che il datore di lavoro, non iscritto ad alcuna delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, avesse proceduto all'applicazione di alcune clausole di tale contratto, contestandone invece esplicitamente altre (Cass. n. 10632 del 2009; Cass. n. 3813 del 2001; Cass. n. 5596 del 2001;
Cass. n. 319 del 1996; Cass. n. 4303 del 1986).
Ancora, la S.C. ha ritenuto: che “L'adesione ad un contratto collettivo può essere anche tacita e per fatti concludenti, ravvisabili nella concreta applicazione delle relative clausole (nella specie, con l'attribuzione ai lavoratori degli emolumenti, previsti da un accordo aziendale, a titolo di ticket mensa e indennità di sede disagiata)” (Cass. n. 18408 del 18/9/2015); che “La contrattazione collettiva non può incidere, in relazione alla regola dell'intangibilità dei diritti quesiti, in senso peggiorativo su posizioni già consolidate o su diritti già entrati nel patrimonio dei lavoratori in assenza di uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte degli stessi, ma solo su diritti del singolo lavoratore non ancora acquisiti. L'adesione degli interessati - iscritti o non iscritti alle associazioni stipulanti - ad un contratto o accordo collettivo può essere, peraltro, non solo esplicita, ma anche implicita, per fatti concludenti, che sono generalmente ravvisabili nella pratica applicazione delle relative clausole (Nella specie la S.C. ha desunto dal comportamento dell'interessato, che aveva dato pratica applicazione, senza mai dolersene, ad una clausola contrattuale prevedente la trasferta di alcuni lavoratori senza l'attribuzione di rimborsi per alcuni mesi, l'accettazione implicita della clausola contrattuale, peraltro incidente su diritti patrimoniali non ancora acquisiti dal lavoratore)” (Cass. n. 14944 del 1/7/2014); l'accettazione tacita della contrattazione collettiva (nella fattispecie, da parte dei lavoratori interessati) è stata inoltre desunta dalla applicazione del c.c.n.l., “senza espresse opposizioni e riserve prima della domanda giudiziale” (Cass. n. 11372 del 8/5/2008) e dalla costante e prolungata applicazione del c.c.nl., anche solo di alcune clausole, senza contestazione esplicita delle altre da parte di entrambe le parti del rapporto (Cass. n. 24336/2013 cit., ove l'adesione implicita alla contrattazione collettiva è desunta dalla applicazione di “istituti di esclusiva origine contrattuale” e Cass. n. 18537/2022 che assegna rilievo alle maggiorazioni applicate per lavoro straordinario, festivo e notturno).
Alla luce dei suddetti principi va esaminata la fattispecie concreta.
Nella specie, come osservato dal primo Giudice, il datore di lavoro:
-ha indicato il c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi nelle comunicazioni UNILAV (di inizio e cessazione del rapporto di lavoro) e nelle buste paga consegnate alla lavoratrice;
-ha inquadrato la lavoratrice sulla base di detta contrattazione collettiva;
-ha retribuito il lavoro straordinario prestato secondo le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. (15% per “lavoro straordinario fino a 48 ore” e 30 % per “lavoro straordinario festivo”; cfr. buste paga);
-ha erogato, quanto meno a far data dal mese di gennaio 2017, il terzo elemento, voce introdotta dalla contrattazione collettiva del settore commercio, nell'importo ivi previsto di euro 2,07 mensili (cfr. art. 202 c.c.n.l. in esame);
-ha pacificamente erogato, per i tre giorni di malattia (cd. periodo di carenza, cfr. art. 176 c.c.n.l. cit.) l'indennità integrativa a carico ditta prevista dal c.c.n.l., sebbene non tenutovi per legge.
Ancora, va osservato, come dedotto da parte appellata e non contestato dalle società appellanti, che la prestazione di lavoro straordinario è stata unilateralmente comandata dal datore di lavoro, senza previo accordo con la lavoratrice, come prescritto dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 66/2003 in difetto di disciplina collettiva applicabile.
Invero l'art. 5 cit. prevede che “
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso
l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone
o alla produzione;
c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
Il difetto di accordo tra datore di lavoro e lavoratrice sulla prestazione di lavoro straordinario, dunque, è ulteriore elemento indicativo della adesione per comportamento concludente delle parti al c.c.n.l. Terziario, distribuzione e servizi.
E' inoltre pacifico che le appellanti hanno trattenuto la somma di euro 435,00 sull'ultima mensilità della (di dicembre 2017) per l'ammanco di cassa di novembre 2017, senza averle CP_1 prima contestato l'addebito e accertato la sua responsabilità, circostanza anche questa sintomatica della tacita accettazione del contratto collettivo.
Ancora, il Collegio osserva che alle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice con atto del
14.11.2017 (efficaci dal 14.12.2017) è stato applicato il termine di preavviso di 30 giorni indicato dall'art. 234 del c.c.n.l. (che prevede, appunto, alla lett. “b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti” per i lavoratori del 4° e 5° livello, un preavviso pari a 30 giorni di calendario). Nella lettera di dimissioni della è espressamente comunicato alla azienda che CP_1
“il preavviso per rassegnare le proprie dimissioni è di 30 gg – come da CCNL”. Neanche in questa circostanza l'azienda ha contestato espressamente l'applicazione della disciplina collettiva, accettandola tacitamente.
Infine, nelle buste paga dell'anno 2017 sono riportati i progressivi dei “PERMESSI RETRIBUITI” maturati dalla lavoratrice durante l'anno, altro titolo che trae origine esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale.
Le parti, dunque, nel corso dei nove anni di rapporto di lavoro (dal 4.11.2008 al 14.12.2017), non si sono limitate a richiamare le tabelle salariali del c.c.n.l. Terziario/Confcommercio, avendo indicato il contratto collettivo stesso nei modelli AV e nelle buste paga ed avendo fatto ricorso a molteplici clausole del c.c.n.l., tra cui istituti di fonte esclusivamente contrattuale. Né risulta che le parti nel medesimo periodo abbiano mai, prima del presente giudizio, esplicitamente contestato l'applicazione del contratto collettivo in esame o di talune clausole dello stesso (né ciò è stato dedotto e/o dimostrato dalle società appellanti).
La pluralità di elementi sopra descritti forniscono evidenza della costante e prolungata applicazione di taluni istituti, anche significativi, del contratto collettivo in esame, in assenza di contestazione esplicita delle altre clausole, condotta dalla quale è desumibile l'adesione tacita al medesimo di cui quindi va affermata la vincolatività nell'intero suo contenuto, compresi CP_5 gli istituti oggetto di domanda (14^ mensilità, permessi retribuiti e indennità di cassa e maneggio denaro).
Per quanto riguarda l'indennità di cassa e maneggio denaro, l'art. 205 del c.c.n.l. statuisce che
“Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del presente contratto”.
Nella specie le appellanti hanno riconosciuto che la lavoratrice era addetta in via prevalente alle operazioni di cassa, negando tuttavia che fosse responsabile per eventuali ammanchi.
Detto assunto, in primo luogo, è smentito dalla trattenuta pacificamente operata sulla mensilità di dicembre 2017 erogata alla lavoratrice per l'ammanco di cassa di novembre 2017, accollato quindi alla conformemente all'art. 205 c.c.n.l. CP_1
In secondo luogo, appare irrilevante quanto affermato dalle appellanti, che l'addebito della differenza di cassa non era mai stato applicato in precedenza, né alla né ad altri dipendenti CP_1 della azienda. Ciò non esclude che la mansione di cassiera assegnata alla includesse la CP_1 responsabilità di cassa, con obbligo di accollarsi eventuali differenze, essendo poi facoltà della azienda attivare o no la relativa responsabilità, cui appunto ha fatto ricorso a novembre/dicembre 2017. La lavoratrice, seppure l'azienda rinuncia a far valere la responsabilità di cassa, rimane pur sempre gravata dell'onere aggiuntivo, compreso nei suoi compiti di cassiera, compensato mediante l'indennità in esame.
Ancora, va menzionato il principio affermato dalla S.C. che “L'indennità di maneggio denaro spetta in presenza dei requisiti previsti dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro continuativo e non occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche di carattere finanziario;
tali profili devono ritenersi immanenti nelle mansioni di cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai sensi dell'art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta” (Cass. Sez. L., ordinanza n. 22294 del 5/9/2019 e in senso conforma Cass. Sez. L., Sentenza n. 2212 del 4/2/2016 che, in applicazione del predetto principio, conferma la decisione di merito che aveva riconosciuto la indennità di maneggio denaro, a prescindere ad ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere).
Per i motivi descritti, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, poste a carico delle appellanti, si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delle società appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore di , delle spese del grado, CP_1 che liquida in complessivi euro 3473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione. - A norma dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle società appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 08/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano