Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. cont. 2753/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI nella seguente composizione collegiale: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g.c. 2753/2019 tra
, CF , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Corvino Aldo
APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
E
CF rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dagli avv.ti Marzano Pietro e Picone Paolo
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.
Con atto di citazione del 30/06/2012 la conveniva la Controparte_1 [...] davanti al Tribunale civile di Nola, impugnando, sotto molteplici profili, n. 3 CP_2
contratti per operazioni swap in derivati conclusi con la nonché per CP_2
1
L'attrice esponeva: 1) di aver intrattenuto rapporti di finanziamento con la CP_2
regolati sui menzionati rapporti di conto corrente e che, sin dall'inizio, su tali rapporti la banca aveva applicato interessi passivi ultralegali non pattuiti, con capitalizzazione trimestrale degli stessi senza condizione di reciprocità con quelli attivi, e ciò anche successivamente alla delibera CICR del 09.02.2020; 2) che la banca aveva apportato variazioni unilaterali non approvate, applicato tassi superiori alla soglia di legge antiusura e commissioni di massimo scoperto non pattuite;
che aveva operato un doppio anatocismo riportando sul conto ordinario interessi già maturati nei conti anticipi e capitalizzati su entrambi;
che aveva applicato per le movimentazioni giorni di valuta non pattuiti;
che sul conto corrente ordinario erano confluite anche poste derivanti dalle operazioni in derivati IRS accettate dalla società in quanto ad essa posti come condizione per il mantenimento delle linee di credito concesse.
Veniva dedotto ancora in citazione che i detti contratti finanziari di “interest rate swap”, volti a garantire i finanziamenti dal rischio di aumento del tasso di interesse di base, dovevano considerarsi nulli per vizi di forma o comunque stipulati in violazione degli obblighi di informazione imposti all'istituto di credito, considerata la complessità di dette operazioni in derivati e la circostanza che la non poteva CP_1
essere considerata operatore qualificato secondo la normativa vigente.
Tanto esposto, la società correntista chiedeva una Controparte_1
rideterminazione del saldo dei conti in essere, con espunzione di tutte le competenze e voci illegittimamente su di essi addebitate, comprese quelle relative alle operazioni di swap, con condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità precontrattuale e/o contrattuale della stessa per violazione delle disposizioni di legge e degli obblighi informativi concernenti le operazioni in derivati.
Si costituiva, con comparsa di risposta del la la quale eccepiva, in via CP_2
preliminare, la prescrizione decennale dell'azione attorea relativamente ai
2 versamenti risalenti ad epoca anteriore al decennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione;
che l'eventuale pagamento di interessi ultralegali non pattuiti costituiva, comunque, un pagamento spontaneo di obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.; che il correntista non aveva mai contestato fino ad allora gli estratti conto;
che la banca si era adeguata alla delibera CICR del 09.02.2000 applicando dalla sua entrata in vigore la pari periodicità nel computo degli interessi attivi e passivi;
che nell'applicazione degli interessi debitori non erano mai stati superati i tassi soglia antiusura di legge;
che le commissioni di massimo scoperto applicate non erano mai state contestate dalla cliente;
che i contratti in derivati avevano rispettato la normativa vigente avendo fornito la banca tutte le informazioni sul prodotto e avendo fatto sottoscrivere alla cliente tutta la documentazione necessaria compresa la dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 del Regolamento
Consob; che la violazione dei doveri di informazione poteva tutt'al più dare luogo solo ad una responsabilità precontrattuale, ma non poteva determinare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria.
Tanto premesso, la chiedeva il rigetto delle domande attoree. Pt_1
Nel corso del giudizio veniva depositata documentazione, ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio nonché prova testimoniale.
Riservata in decisione, la causa veniva successivamente rimessa sul ruolo affinché il consulente d'ufficio potesse dare risposta ad ulteriori quesiti formulati dal Giudice, ritenendo necessaria una integrazione della CTU per l'accertamento a specificazione delle rimesse solutorie confluite sul c/c 66, per la determinazione del saldo con espunzione degli addebiti imputabili ai contratti in derivati e per chiarimenti in ordine all'analisi degli altri rapporti dedotti in giudizio e specificamente dei conti anticipi.
La relazione integrativa veniva depositata in data 10.06.2017 e, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n. 870/2019, depositata in data 17.04.2019, il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
“Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e delle commissioni di massimo scoperto e di interessi convenzionali applicate dalla convenuta sul rapporto di Pt_1
3 conto corrente n. 66 e dichiara, per l'effetto, che al 31.12.2010 detto conto intestato alla società attrice presentava un saldo a suo favore di euro 290.877,00;
2) Dichiara altresì, che i contratti meglio indicati in parte motiva sono stati CP_3
conclusi in violazione delle norme di comportamento poste a carico degli intermediari finanziari e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a riaccreditare sul conto n. 66 intestato alla a titolo di risarcimento del danno la somma Controparte_1 complessiva di euro 476.319,52 con valuta al 22.03.2012;
3)Condanna, altresì, per lo stesso motivo di cui al punto 2) la convenuta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
riaccreditare sul conto n. 66 intestato alla a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno le somme addebitate per i predetti contratti IRS successivamente al 22.03.2012, detraendo gli eventuali accrediti effettuati nello stesso periodo per la stessa causale;
4)Condanna la convenuta a pagare in favore Parte_1
della le spese processuali, che si liquidano in euro Controparte_1
18.000,00, di cui euro 1.500,00 per spese con attribuzione agli avv.ti Paolo Picone e
Pietro Marzano.
5) Pone le spese sostenute per l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separati decreti, definitivamente ed integralmente a carico della convenuta.”
Avverso detta sentenza proponeva appello, ritualmente notificato alla controparte, la chiedendo la riforma della sentenza di prime cure per i motivi CP_2
sinteticamente di seguito esposti.
Con un primo motivo di censura impugnava la sentenza di primo grado laddove il giudice non avrebbe tenuto conto della validità e legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a far data dall' 01.07.2000, essendo stata applicata da quel momento la pari condizione di capitalizzazione per quelli attivi e passivi.
Con un secondo motivo di gravame impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe ritenuto che i contratti derivati fossero
4 inadeguati rispetto al profilo dell'investitore sanzionando conseguentemente sul piano risarcitorio l'istituto di credito.
Con un terzo ed ultimo motivo di appello censurava la sentenza laddove, nella quantificazione dell'obbligazione risarcitoria posta a carico della il primo Pt_1
giudice avrebbe erroneamente duplicato, nel conteggio attinto dalla CTU, la voce corrispondente agli addebiti scaturiti dai contratti in derivati confluita nella movimentazione del conto corrente.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la riforma della sentenza di primo grado, con il rigetto di tutte le domande formulate dalla
[...]
. In subordine accertare che il saldo del conto n. 66 era a credito CP_1
dell'appellata per il minor importo rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale di €
290.877,00, ovvero della somma già defalcata di quanto dovuto a titolo di risarcimento danni, ovvero degli addebiti per i costi dei derivati degli anni 2007 e
2009, e delle rimesse prescritte, senza quindi disporre, come statuito al punto 2) del dispositivo, l'ulteriore riaccredito sul conto n. 66, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 476.319,52, avendo il CTU già espunto da detto conto gli addebiti conseguenti alle operazioni swap in derivati.
Si costituiva ritualmente la la quale impugnava e Controparte_1 contestava i motivi di gravame formulati dall'appellante per le specifiche ragioni indicate nella comparsa di risposta del 27.09.2019 cui si fa espresso rinvio in questa sede e che qui si abbiano per ripetute e trascritte.
La spiegava altresì appello incidentale contestando la decisione di Controparte_1
prime cure sulla base delle seguenti motivazioni: 1) Sussistenza della causa di risoluzione per inadempimento del contratto in strumenti derivati (Swap) per violazione del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52", del
Reg. Consob 1° luglio 1998 n. 11522 e della delibera Consob del 29 ottobre 2007 n.
16190. In particolare asseriva che il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione per inadempimento dei contratti impugnati per violazione di tutte le norme comportamentali incidenti sulla fase funzionale ed esecutiva del rapporto.; 2) Nullità
5 dei contratti in derivati per mancanza di causa, risultando gli stessi privi di una valida funzione economico-sociale in considerazione del carattere particolarmente aleatorio dei medesimi, tale da ridurre quasi a zero le probabilità di guadagno della parte mutuataria e correntista;
3) Nullità dei contratti per violazione di nome imperative e sussistenza di commissioni occulte, considerato che, se la banca avesse effettivamente informato il cliente del peso e rischio finanziario degli swap, questi non lo avrebbe mai sottoscritto;
4) Annullabilità dei contratti swaps per vizio della volontà dipeso da errore e/o dolo e/o nullità per violazione dell'art. 640 c.p. in quanto la banca avrebbe maliziosamente indotto la a sottoscrivere un prodotto avente CP_1
contenuto e caratteristiche diverse da quelle prospettare oralmente e particolarmente onerose e svantaggiose per la cliente;
5) Errore nella determinazione del quantum debeatur, ritenuto inferiore a quanto spettante, e nella individuazione della data di decorrenza degli interessi.
Chiedeva, pertanto, confermarsi per quanto di ragione la sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, condannarsi la banca convenuta in primo grado al pagamento della maggior somma ad essa effettivamente spettante anche a titolo risarcitorio, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il primo motivo dell'appello principale è infondato e va rigettato.
Ritiene questa Corte che ha correttamente statuito il giudice di primo grado laddove, nella rideterminazione del saldo rettificato al 31.12.2010 non ha riconosciuto, a partire dall'01.07.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi convenzionali passivi, in tal modo recependo il calcolo elaborato nella CTU espletata in primo grado.
In vero, come da più recente ed oramai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, “La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 25 comma 3
D.lgs. n. 342/1999, di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante la adozione della predetta delibera, ha inciso
6 indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento in quanto, avendo fatto venir meno per il passato la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (Cass. n. 17634 del 21.06.2021).
In definitiva, venuta meno, a seguito dell'effetto caducante della sentenza della Corte
Costituzionale, la sanatoria ex lege, per il periodo precedente la entrata in vigore della delibera CICR (20.04.2000), delle clausole pattizie che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi, la conseguente nullità delle medesime per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cc rende le stesse “tamquam non esset”, per cui risulta impraticabile il giudizio comparativo tra condizioni antecedentemente applicate e condizioni nuove post delibera CICR previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR.
Difatti non è configurabile, nella fattispecie in esame, un “adeguamento” unilaterale da parte della banca delle vecchie condizioni contrattuali a tale nuova normativa sopravvenuta (nel rispetto quindi del regime di “reciprocità” degli interessi attivi e passivi), e ciò in quanto ogni successiva previsione ed applicazione anatocistica degli interessi passivi (pur introdotta in modo conforme alle disposizioni CICR) sarebbe da considerarsi nuova e non semplice adeguamento di una clausola precedente, per cui si renderebbe evidentemente necessaria una nuova pattuizione espressa delle parti per la introduzione (ex novo) di legittime clausole anatocistiche, stipulata nel rispetto della previsione di cui all'art. 2 della delibera CICR (vedi ancora Cass. n.
9140 del 19.05.2020).
Inoltre, stante la nullità, in conseguenza del predetto effetto abrogativo della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale, delle precedenti clausole pattizie ed applicazioni bancarie che prevedevano la capitalizzazione degli interessi passivi, per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 cc, qualsivoglia successiva previsione anatocistica degli interessi passivi introdurrebbe comunque un
7 sostanziale peggioramento delle condizioni contrattuali per il correntista, giacchè, sino a quel momento, a causa della predetta nullità delle clausole anatocistiche ex art. 1283 cc, gli interessi passivi andavano calcolati ed addebitati al correntista senza alcuna capitalizzazione periodica. Pertanto, anche sotto tale profilo, la successiva introduzione peggiorativa di un meccanismo anatocistico nel calcolo degli interessi avrebbe in ogni caso richiesto l'accordo esplicito delle parti e la espressa pattuizione scritta, non essendo quindi sufficiente, come nel caso di specie, la sola previsione unilaterale dell'istituto bancario e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale con comunicazione al correntista di cui all'art. 7 della delibera CICR (vedi sul punto Cass.
n. 7105 del 12.03.2020, n. 3861 del 17.02.2020, n. 26769 del 21.10.2019).
Ne consegue che nella rideterminazione del saldo rettificato, per il periodo oggetto di causa che va fino al 31.12.2010, va condiviso ed applicato il conteggio elaborato dal CTU e recepito dal Tribunale, nel quale non si è effettuata alcuna capitalizzazione degli interessi maturati.
Infondato e da respingere risulta altresì il secondo motivo di appello.
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidedum, che l'attrice in primo grado ha agito anche al fine di sentir dichiarare la nullità, ovvero l'annullamento o la risoluzione per inadempimento della banca dei contratti di rate swap stipulati con Contr la convenuta
Appare, quindi, preliminarmente opportuno ricostruire il contenuto e le modalità di funzionamento dei suddetti contratti, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel corso dell'istruttoria in primo grado.
Orbene, nel caso in esame, la società appellata concludeva tre contratti in strumenti finanziari derivati finalizzati alla copertura del rischio collegato alla eventuale futura variazione in rialzo dei tassi di interesse relativi ad un finanziamento a tasso variabile concesso dalla banca ad essa appellata. La tipologia di derivati finanziari stipulati nella fattispecie in esame è tra quelle più diffuse nel settore, contraddistinta con la denominazione “Interest Rate Swap”, che di seguito sarà indicata per brevità con la sua sigla “ CP_3
8 Indipendentemente dalla finalità per la quale tale tipologia di contratto viene stipulato,
l' è in ogni caso un contratto aleatorio, con un rischio legato ad eventi futuri ed CP_3
incerti che lo connota e che dovrà essere necessariamente bilaterale.
Parlare però di alea bilaterale non vuol dire che detta alea debba incidere in maniera uguale sui contraenti, essendo sufficiente che vi sia a monte una componente di rischio apprezzabile in capo ad entrambi i soggetti, anche se di diversa entità e rilevanza. Lo schema negoziale ha quindi il suo fulcro e la sua causa contrattuale astratta nella condivisione di un rischio dei contraenti, che sono ab origine portatori di interessi contrapposti in ordine alla concretizzazione dello stesso.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato anche dal CTU in primo grado, i contratti I.R.S. conclusi dalle parti si caratterizzano per la applicazione di una specifica opzione di tipo “Barrier” che ha squilibrato notevolmente il contratto rispetto allo schema generale aumentandone la rischiosità per il cliente a favore dell'istituto di credito la cui alea risulta invece di molto ridotta. In altre parole, tale opzione
“Barrier” ha notevolmente smorzato la funzione naturalmente protettiva di tali contratti, funzione consistente in generale nel trasformare sostanzialmente la gestione della posizione finanziaria del cliente da operazione a tasso variabile ad operazione a tasso fisso, qualora il primo subisca rialzi.
Difatti attraverso l'inserimento di tale “Barrier” il cliente, in caso di aumento del tasso di interesse di riferimento (euribor a 3 mesi), risulta sufficientemente protetto solo all'interno di un range di rialzo molto ristretto che va dal 4,66 % al 5,60 % in relazione ai primi due contratti e dal 3,25 % al 6 % con riferimento al terzo, in questo caso infatti, grazie al meccanismo swap, egli è tenuto al pagamento di interessi in misura fissa inferiore rispetto a quella corrispondente all'incrementato tasso euribor che avrebbe dovuto invece versare in mancanza dell'IRS ed a causa del tasso variabile del finanziamento sottostante da lui contratto. Se invece nel corso del rapporto il rialzo del tasso euribor superi tale soglia massima (del 5,6 o del 6 %) allora il cliente non otterrà alcuna protezione da tale aumento e non trarrà alcun beneficio dall CP_3 continuando a pagare gli interessi secondo il tasso variabile (euribor a tre mesi) così come aumentato.
9 Inoltre, per ottenere tale estremamente limitata copertura, come correttamente evidenziato dal CTU, il cliente rinuncia ad ogni possibile beneficio economico derivante da una eventuale futura riduzione del tasso variabile previsto in contratto
(euribor a tre mesi), rimanendo comunque sempre obbligato a pagare gli interessi secondo tale tasso iniziale anche in caso di sua riduzione nel corso del rapporto.
Appare dunque evidente che i contratti in oggetto abbiano una ridottissima CP_3
capacità per il cliente di copertura e garanzia dal rischio di rialzi dei tassi di interesse e dunque una limitatissima funzione di “Risk management” in quanto, per le ragioni sopra esposte, proteggono l'utente solo da ristrette variazioni al rialzo del tasso di interesse euribor, lasciando invece priva di garanzia la società in caso di aumenti del tasso di interesse di importo rilevante e come tali quindi molto più rischiosi. Inoltre ulteriore squilibrio contrattuale a discapito della società e sbilanciamento dell'alea a carico del cliente deriva, come innanzi detto, anche dalla circostanza che, a fronte di tale ristrettissima capacità di copertura del rischio di rialzo dei tassi, è preclusa alla azienda la possibilità di trarre beneficio da eventuali riduzioni del tasso variabile di interesse (euribor a tre mesi).
Da tale rilevantissimo squilibrio delle posizioni contrattuali dei contraenti, con spostamento dell'alea negoziale per la maggior parte a carico del cliente, e dalla estrema complessità del meccanismo “Barrier” che tale sproporzione ha determinato, si ricava la inadeguatezza di tale operazione finanziaria in relazione al profilo del cliente che è una azienda alimentare non usualmente dedita a tale tipologia estremamente complessa di operazioni e non in possesso di idonee conoscenze in campo economico - finanziario tali da permettergli di comprendere il meccanismo, la portata, la peculiarità e l'alta rischiosità dell'operazione in questione in mancanza di una specifica e puntuale informazione da parte della banca sulle caratteristiche del contratto ed in particolare sulle conseguenze dell'inserimento in contratto dell'opzione “Barrier”.
In mancanza, dunque, di dette specifiche informazioni della banca al cliente, si configura senz'altro, come correttamente rilevato dal primo giudice, una responsabilità precontrattuale della banca nei confronti del cliente per inadeguatezza
10 dell'operazione e violazione da parte dell'istituto di credito degli obblighi informativi che, nel caso di specie, le si imponevano per le ragioni innanzi espresse.
Al riguardo è opportuno precisare che, come più volte enunciato dalla Suprema Corte
(cfr. tra le altre sentenza n. 26724/2007), la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto quadro d'intermediazione destinato a regolare i successivi singoli rapporti ed operazioni tra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti singole operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.
Ne consegue che, nel caso di specie, la dedotta responsabilità omissiva della banca deve qualificarsi come di natura precontrattuale, trattandosi di violazione di obblighi informativi avvenuti nella fase antecedente la stipula del contratto.
In particolare, va rilevato che l'art. 21 del D.Lgs 58/98 (o anche T.U.F.), per quanto rileva in questa sede, stabilisce che “nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dei clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. In attuazione delle succitate disposizioni di legge si prevede ancora, a carico degli intermediari, l'obbligo di richiedere ed ottenere dal cliente o potenziale cliente al quale viene proposto un determinato prodotto finanziario informazioni circa la sua “conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento” (art. 39, 1° comma). In caso di mancato ottenimento delle predette informazioni gli intermediari debbono astenersi dal prestare i menzionati servizi (art. 39, comma 6). Inoltre, le informazioni a sua volta da rendere dall'intermediario al cliente o a potenziali clienti al dettaglio (qualifica rivestita dall'odierna appellata) devono contenere oltre all'indicazione degli eventuali
11 vantaggi potenziali del servizio di investimento o dello strumento finanziario, anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti (art. 28, 2° comma, lett. b). Si tratta evidentemente di obblighi tanto di acquisizione delle informazioni utili per adeguare la successiva fase operativa, quanto di illustrazione delle informazioni sui rischi dell'operazione finanziaria, obblighi che, in base alla ricostruzione operata dalla su richiamata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, attengono alla fase precedente la stipulazione del contratto quadro. Il mancato assolvimento dei Contr medesimi da parte dell'appellante e la inadeguatezza dell'operazione per le ragioni innanzi esposte, comportano pertanto, nei confronti dell'appellata
[...]
, una responsabilità della banca di natura precontrattuale, con CP_1
conseguente obbligo per la stessa di risarcire i danni derivati a tale azienda dal maggior aggravio economico da essa subito in conseguenza della stipula ed esecuzione degli esaminati I.R.S. Il mancato assolvimento dei medesimi da parte Contr dell'appellante e la inadeguatezza dell'operazione per le ragioni innanzi esposte, comportano pertanto, nei confronti dell'appellata , Controparte_1
una responsabilità della banca di natura precontrattuale, con conseguente obbligo per la stessa di risarcire i danni derivati a tale azienda dal maggior aggravio economico da essa subito in conseguenza della stipula ed esecuzione degli esaminati I.R.S.
Il terzo motivo di appello invece è fondato e va accolto per quanto di ragione per i motivi che seguono. Per una migliore comprensione delle questioni sottese a detta censura va preliminarmente osservato che i contratti di cui è causa non CP_3
possono ritenersi nulli per mancanza o illiceità della causa o contrarietà a norme imperative, in quanto essi, come già in precedenza esposto, sia pure in misura estremamente limitata a causa della introduzione della clausola “Barrier” sopra esaminata, comunque sono astrattamente idonei a proteggere in parte il cliente dal rischio derivante da un futuro rialzo del tasso di interesse variabile del finanziamento contratto (euribor a tre mesi) e dunque assolvono ad una specifica funzione economico-sociale non vietata dal nostro ordinamento giuridico e non in contrasto col medesimo o con specifiche disposizioni di legge.
12 Neppure è configurabile una annullabilità dei contratti di swap per vizio della volontà derivante da errore o dolo in quanto, a prescindere dalla genericità delle domande proposte a riguardo dalla , non si configurano affatto i Controparte_1
presupposti per la configurabilità di tali fattispecie non risultando provato né
l'elemento dei raggiri (falsa rappresentazione di circostanze) di cui all'art. 1439 cc, né quello dell'errore essenziale e riconoscibile dall'altro contraente di cui agli artt.
1428 e 1429 cc..
Non sussiste neppure il diritto della società alla risoluzione Controparte_1
del contratto per inadempimento della banca in quanto, per tutte le ragioni innanzi esposte cui si rinvia, nel caso di specie l'inadempimento dell'istituto di credito, derivante dalla violazione degli obblighi informativi con conseguente inadeguatezza dell'operazione finanziaria, si colloca nella fase precontrattuale antecedente il perfezionamento dei contratti di swap, e non in quella successiva della esecuzione ed attuazione dei medesimi.
Dalla accertata responsabilità precontrattuale della banca per inosservanza degli obblighi informativi ed inadeguatezza dell'operazione finanziaria proposta (vedi motivazione sul secondo motivo di appello) consegue invece, come correttamente statuito dal Tribunale, l'obbligo per la stessa di risarcire i danni derivati al cliente
( ) dal maggior aggravio economico da essa subito in Controparte_1
conseguenza della stipula ed esecuzione degli esaminati CP_3
Tale danno patrimoniale, ad avviso di questa Corte, va determinato nella differenza tra quanto sarebbe dovuto alla società appellata sulla base del conteggio del CTU che esclude le voci di accredito ed addebito relative alle operazioni di (Interest CP_3
Rate Swap), oltre che le spese, competenze, cms, interessi ultra legali e capitalizzazione degli interessi passivi illegittimamente computati sul conto corrente n. 66, - sottraendosi poi dal risultato finale le rimesse di natura solutoria prescritte di cui alla tabella N (effettuate dalla azienda nei dieci anni antecedenti la domanda giudiziale) -, e quanto risulta dal differente conteggio eseguito dal CTU che considera invece gli addebiti ed accrediti appostati sul conto corrente scaturenti dalle operazioni di escludendo soltanto quanto illegittimamente addebitato al cliente a titolo di CP_3
13 spese, competenze, cms, interessi ultra legali e capitalizzazione degli interessi passivi.
Il primo conteggio è quello individuato dal CTU nella sua relazione peritale integrativa del 10.06.2017 con la originaria lettera “L” che espunge dal calcolo gli addebiti ed accrediti relativi alle operazioni in derivati (di swap), mentre il secondo conteggio è quello sempre indicato dal CTU in tale relazione con la lettera “L” ma rettificato tenendo conto di dette operazioni di addebito ed accredito derivanti dalla esecuzione dei contratti di swap.
In entrambi i conteggi, iniziale e rettificato, contraddistinti dalla lettera “L”, come già detto, il CTU ha poi correttamente seguito i seguenti criteri: applicazione del tasso legale degli interessi (in mancanza di pattuizione scritta sugli interessi convenzionali), esclusione della capitalizzazione periodica degli interessi per nullità della stessa ex art. 1283 cc (divieto di anatocismo), esclusione della cms e delle spese di conto corrente per indeterminatezza ed esclusione di pattuizione scritta, inserimento degli addebiti derivanti dai conti anticipi appoggiati sul conto corrente n. 66 (non avendo l'attrice , che ne aveva l'onere probatorio, prodotto la Controparte_1
documentazione contabile attestante le movimentazioni di detti conti anticipi necessaria per provare la eventuale pretesa illegittima applicazione in essi di interessi ultralegali, della capitalizzazione dei medesimi, di spese e commissioni non dovute), inclusione delle spese per bolli trattandosi di imposte dovute per legge di cui la banca è il sostituto.
Pertanto, sottraendo al saldo del c/c di € 340.697,00 di cui al primo conteggio della tabella “L” iniziale (calcolato senza gli addebiti ed accrediti delle operazioni swap in derivati), prima l'ammontare di € 49.820,00 corrispondente alle rimesse solutorie prescritte poiché effettuate dalla correntista entro i dieci anni antecedenti la domanda giudiziale e come tali non più ripetibili (di cui alla tabella O di detta CTU integrativa, vedi pag. 10 conclusioni della CTU), e poi l'ammontare di € 135.935,53 pari al saldo di c/c di cui al conteggio della tabella “L” rettificata (con computo degli addebiti ed accrediti delle operazioni swap in derivati), si perviene al risultato finale di €
154.941,47, corrispondente al danno patrimoniale risarcibile subito dalla società
in conseguenza della violazione da parte della banca, nella fase Controparte_1
14 precontrattuale, dei predetti doveri di informazione e della inadeguatezza della operazione in derivati proposta e poi conclusa.
Trattandosi di credito di valore (essendo una fattispecie inquadrabile nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito) vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT foi generale sia gli interessi legali codicistici sino alla data della presente sentenza.
Per quanto riguarda il “dies a quo”, poiché il danno non è stato istantaneo ma permanente, ovvero si è prodotto progressivamente durante il periodo di esecuzione delle operazioni swap in derivati, stimasi equo far decorrere tale momento da una data mediana rispetto a tale periodo (che va dal 22.06.2007 al 31.12.2010), ovvero dal giorno 27.03.2009.
Pertanto, alla luce di quanto innanzi esposto, risulta evidentemente fondato il terzo motivo di appello proposto sul punto dalla ed errata la Parte_1
decisione del primo giudice laddove ha ingiustificatamente condannato la a Pt_1 riaccreditare a titolo di risarcimento del danno sul conto corrente dell'azienda la somma complessiva di € 476.319,52 con valuta 22.03.2012 e contestualmente ha accertato il saldo del conto corrente n. 66 alla data del 31.12.2010 in euro 290.877,00
a credito della correntista (€ 340.697,00 pari al saldo con espunzione degli accediti e addebiti in derivati swap - 49.820,00 pari alle rimesse solutorie prescritte), anche perché in questo modo ha chiaramente conteggiato e posto per due volte a carico della i medesimi effetti negativi derivanti dalla esecuzione delle operazioni in Pt_1 derivati illegittimamente duplicando il medesimo risarcimento del danno in CP_3
favore della correntista.
Anche la predetta statuizione del primo giudice di accertamento del saldo del conto corrente n. 66 in euro 290.877,00 alla data del 31.12.2010, oggetto di autonoma domanda della società correntista, risulta, sempre in ragione delle motivazioni innanzi esposte, errata e da riformare.
Difatti, come sopra evidenziato, l'accertata responsabilità della banca relativa ai contratti in derivati IRS attiene alla fase precontrattuale e non ha dunque inciso sulla validità ed efficacia dei contratti stessi (vedi anche Cass. civ. n. 26724/2007 e n.
26725/2007), essendo stato escluso, per le ragioni prima rappresentate cui si rinvia
15 in questa sede, la sussistenza sia di un vizio genetico determinante la nullità o annullabilità dei contratti sia di un vizio funzionale relativo alla fase di CP_3
esecuzione dello stesso e legittimante dunque la risoluzione per inadempimento dei contratti medesimi. Di conseguenza nella determinazione ed accertamento del saldo di conto corrente alla data del 31.12.2010 deve tenersi conto degli addebiti ed accrediti derivanti dalla esecuzione dei contratti e va quindi fatto proprio ed CP_3
applicato il conteggio di cui alla lettera “L” rettificato sviluppato nella CTU del
10.06.2017 e già in precedenza esaminato che considera e mantiene nel calcolo tali voci a debito ed a credito relative alle operazioni in derivati. Pertanto, il saldo del conto corrente in oggetto alla data del 31.12.2010 è pari ad € 135.935,53.
Infondato è, infine, l'appello incidentale formulato dalla Controparte_1
attraverso il quale essa, condizionatamente alla riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado, riproponeva in appello le domande proposte in primo grado di nullità, annullabilità e risoluzione per inadempimento dei contratti in derivati, già disattese dal primo Giudice o sulle quali questi non si era pronunciato (ritenendole implicitamente assorbite nella decisione assunta in primo grado).
Tali domande, per le ragioni già specificamente sopra esposte in via preliminare nell'esame del terzo motivo di appello, motivazioni cui si rinvia in questa sede, sono infatti infondate e vanno rigettate.
Essendo stata la sentenza di primo grado riformata, le spese del primo e secondo grado di giudizio vanno liquidate ex novo sulla base di una valutazione unitaria che tenga conto dell'esito globale della lite.
Tenuto conto della soccombenza reciproca delle parti, essendo stata accolta parzialmente la domanda attorea di condanna della banca e di accertamento di un saldo positivo di conto corrente, con rigetto, invece, delle domande di nullità, annullamento e risoluzione per inadempimento dei contratti in derivati, e considerato, di contro, che in ogni caso, sia pur parzialmente, sono state accolte le domande attoree di condanna della banca al risarcimento del danno e di accertamento del saldo positivo di conto corrente, ritiene questa Corte che dette spese processuali, comprese quelle di CTU, vadano compensate per la metà tra le parti ex art. 92 cpc,
e che la restante metà vada posta a carico della Pt_1 CP_2
16 Dette spese si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione maggiore in considerazione della complessità della causa da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 del DM), e dell'importo medio tabellarmente previsto per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione quindi in appello di quella istruttoria non tenutasi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola n.
870/2019, pubblicata il 17.04.2019, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il conto corrente bancario ordinario n. 66 aperto presso la Contr ed intestato alla presentava al 31.12.2010 un Controparte_1
saldo positivo a favore di quest'ultima di € 135.935,53;
2) Condanna la al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 154.941,47 a titolo di risarcimento Controparte_1
del danno da responsabilità precontrattuale, oltre rivalutazione monetaria secondo indice Istat foi generale ed interessi legali codicistici, sulla somma annualmente rivalutata, dal 27.03.2009 alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali codicistici sulla somma ad oggi rivalutata sino al soddisfo;
3) Rigetta le domande di di nullità, annullamento e Controparte_1
risoluzione per inadempimento dei tre contratti in strumenti derivati I.R.S. di cui
è causa;
4) Compensa per la metà le spese processuali del primo e secondo grado tra le parti e, per l'effetto, condanna la al Parte_1 pagamento, in favore della della restante metà che Controparte_1
liquida, limitatamente a tale 50%, per il primo grado in € 755,00 per spese vive ed € 7.051,50 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui compensi, iva e cpa, e per il secondo grado in € 1.264,50 per spese vive ed €
4.995,50 per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario del 15 % sui
17 compensi, iva e cpa, il tutto con attribuzione agli avv.ti Pietro Marzano e Paolo
Picone dichiaratisi antistatari;
5) Per l'effetto, pone le spese di CTU per tre quarti a carico di Parte_1
e per un quarto a carico della .
[...] Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 05.12.2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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