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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4816 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI all'udienza del 5.12.2024 in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7835/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. VITALE I Parte_1
ricorrente
CONTRO avv. C GUARINI, F ARCONZO Controparte_1
LATORRE BERNARDO avv. C GUARINI, F ARCONZO resistenti conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio le parti intimate chiedendo: in via principale, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le parti intimate dal gennaio 2014 al gennaio 2020; di condannare le stesse parti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate;
in subordine, di accertare il suo diritto a percepire il compenso di amministratore ed al rimborso delle spese sostenute con conseguente condanna al pagamento delle medesime nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Le parti intimate si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda anche nel merito.
Istruita con prove documentali ed orali all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante: di aver acquistato il 25 % del capitale sociale della società intimata in data
26.9.2014; di essere divenuto amministratore unico della medesima dal 7.7.2015; di non aver percepito il compenso per il suo ruolo di amministratore e di non aver ricevuto il rimborso delle spese sostenute per il suo ufficio;
di essersi dimesso dalla sua carica.
2. Va richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato. Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione,
l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842,
Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib. Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3. Ciò posto, va evidenziato che Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2487 di recente ha ribadito che in astratto sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purchè sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
2 l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596
); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381 ;
Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791).
4.1. Passando al caso concreto, va evidenziato che la parte istante ha nel ricorso dedotto di aver lavorato alle dipendenze di entrambe le parti intimate.
4.2. L'evocazione in giudizio di entrambe le parti già evidenzia ab imis l'infondatezza dell'azione intimata che si fonda su un presupposto quale l'esistenza di un rapporto di lavoro nel contempo con due datori di lavoro (di cui una persona fisica ed una persona giuridica) che è circostanza giuridicamente non predicabile atteso che la subordinazione presuppone l'esistenza di un'unica parte datoriale.
5.1. Ciò disparte, non può sottacersi che l'istante nulla ha allegato in ricorso in dettaglio circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo delle parte intimate nei termini sopra chiariti.
5.2. Tale deficit allegativo afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro, 25/08/2003, n.
12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ.,
13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2009, n.
6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la
3 volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro, 18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007;
App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012. Per altro recentemente
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione
(sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
5.3. In tal senso si è espresso anche Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent., 16/01/2019 secondo cui:”Tale domanda non può essere accolta perché generica ed imprecisa. Sul punto, giova ricordare il fondamentale principio secondo cui il "thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai
n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008, n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che "nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel
4 ricorso" (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite,
17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez.
Unite, 23.1.2002, n. 761). Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572). “
5.4. E' poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le risultanze istruttorie assunte (prove orali) impulso dell'istante. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili con l'assunzione dei mezzi istruttori escussi: essi infatti sarebbero privi di un oggetto ben determinato (cfr. in termini sentenze di questa Sezione nn.1537/2016 e 3128/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
5.5. Tanto si desume agevolmente dal rilievo che tutte le circostanze capitolate per la prova testimoniale (sub.1-31) riguardano il mero svolgimento da parte dell'istante delle mansioni assertivamente svolte. Nessuna circostanza invece è stata capitolata in modo specifico circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo delle parti intimati (cfr. in termini sentenze della Sezione nn.3958, 2169, 4008/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
5.6. Le considerazioni finora svolte in tema di deficit allegativo e di prova sul piano della sussistenza in specie degli indici di subordinazione trovano conferma nei rilievi svolti in Corte
d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 03/02/2021 ed aventi chiara valenza nomofilatica nella odierna sede.
In particolare, in tale dictum si è ribadita la necessità di soddisfare l'onere allegativo sul piano predetto seppure nei ricorsi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali tipiche dei lavorati agricoli in cui sia intervenuto il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro: “ In particolare, sarebbe necessario
(poter) compiere un accertamento che, sebbene in seno a una controversia previdenziale (non di lavoro),……………….. è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui sostenga di avere Parte_2
lavorato alle dipendenze di e ne domandi la condanna al pagamento delle Persona_1
retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. ------- Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente all'attore, dell'omessa specifica indicazione: ………9) delle forme in cui si manifestava il potere direttivo del datore;
…….. In difetto di allegazioni di questo tipo - con le variazioni immanenti ai vari comparti lavorativi - una controversia di lavoro risulterebbe introdotta malamente e sarebbe certo
5 destinata ad avere esito negativo per il sedicente lavoratore, per effetto di una pronuncia la cui natura potrebbe oscillare fra la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo della controversia e il rigetto della domanda - secondo l'entità della violazione processuale ascrivibile al ricorrente - ma che di sicuro maturerebbe senza la necessità di svolgere attività istruttoria. I predetti indici della subordinazione, che prima ancora sono altrettanti fatti costitutivi della vicenda lavorativa smentita in radice dall'ente previdenziale convenuto, possono mancare tutti, nell'atto introduttivo della controversia, o soltanto alcuni;
ponendosi di volta in volta una questione valutativa insuscettibile di generalizzazioni. …..E' di tutta evidenza che l'istante non ha affatto assolto detto onere : ….del pari, è significativa l'assenza di indicazioni sulle direttive operative ricevute …………” (cfr. in termini Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 01/02/2023). In conclusione, alla luce delle allegazioni attoree, non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato sicchè tutte le pretese azionate in ricorso su tale (inesistente) presupposto sono palesemente infondate e pertanto il ricorso va rigettato in parte qua.
6. Va poi rigettata l'eccezione di nullità (rilevabile d'ufficio) della domanda principale sollevata dalla parte convenuta. Ed invero, l'interpretazione complessiva delle conclusioni ed argomentazioni svolte nell'atto introduttivo consente di affermare che la domanda di condanna in questione contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione del relativo oggetto ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità della domanda per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass, sez. lav., n. 18930 del 21.9.2004). Nel caso che ne occupa non pare dubbio che tali elementi sono ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le parti intimate dal gennaio 2014 al gennaio 2020 con la loro condanna in solido al pagamento delle differenze retributive maturate, nei termini in dettaglio specificati in ricorso.
7. Le domande articolate in via subordinate poi - afferendo al rapporto societario intercorso tra le parti sfuggono al rito del lavoro esperito e sussistendo tra queste e la domanda principale sopra delibata ragioni di c.d. connessione per coordinazione (diverse da quelle di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
35 cpc) che impediscono la loro trattazione congiunta - devono dichiararsi inammissibili nella odierna sede (cfr. in termini C. 4367/2003; A. Roma 20.6.2007; T. Cassino 21.10.2008 ; T. Monza 10.7.2007).
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
6 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa la reciproca soccombenza (connessa al rigetto dell'eccezione di nullità delibata).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso in parte qua e lo dichiara inammissibile nella parte residua, nei termini di cui motivazione;
spese compensate.
Bari 5.12.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI all'udienza del 5.12.2024 in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.7835/2021 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
avv. VITALE I Parte_1
ricorrente
CONTRO avv. C GUARINI, F ARCONZO Controparte_1
LATORRE BERNARDO avv. C GUARINI, F ARCONZO resistenti conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021 l'istante in epigrafe indicato conveniva in giudizio le parti intimate chiedendo: in via principale, l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le parti intimate dal gennaio 2014 al gennaio 2020; di condannare le stesse parti in solido al pagamento delle differenze retributive maturate;
in subordine, di accertare il suo diritto a percepire il compenso di amministratore ed al rimborso delle spese sostenute con conseguente condanna al pagamento delle medesime nei termini ivi in dettaglio indicati oltre alle spese di causa. Le parti intimate si costituivano in giudizio contestando la fondatezza della domanda anche nel merito.
Istruita con prove documentali ed orali all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Assume l'istante: di aver acquistato il 25 % del capitale sociale della società intimata in data
26.9.2014; di essere divenuto amministratore unico della medesima dal 7.7.2015; di non aver percepito il compenso per il suo ruolo di amministratore e di non aver ricevuto il rimborso delle spese sostenute per il suo ufficio;
di essersi dimesso dalla sua carica.
2. Va richiamato in specie il principio secondo cui ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del medesimo, e non già semplicemente al nomen iuris usato dalle parti. Con particolare riferimento alla qualificazione di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, è indispensabile provare in concreto il carattere della subordinazione, consistente, in particolare, nell'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini, oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni di carattere. In tal senso, il luogo della prestazione, l'orario di lavoro osservato ed il versamento a cadenze fisse di una retribuzione hanno valore secondario e funzione meramente sussidiaria, tale che in mancanza degli anzidetti indici di subordinazione non sono da soli idonei a qualificare il rapporto quale subordinato. Invero, sono stati individuati un serie di indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, che possono così sintetizzarsi: la sottoposizione al potere disciplinare;
l'osservanza di un orario di lavoro che limiti la possibilità di altre attività; l'assenza del rischio;
l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale;
la continuità della prestazione;
la predeterminazione della retribuzione;
l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione produttiva. Peraltro, i suddetti indici hanno natura sussidiaria, poiché svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, meramente indiziaria rispetto all'unico elemento probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo. Da tanto riviene che, mancando la prova della permanente messa a disposizione delle energie lavorative del prestatore a favore del datore di lavoro, con assoggettamento alle specifiche direttive da questi impartite, non rileva di per sé l'esistenza in concreto di altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma della retribuzione e la stessa collaborazione, i quali possono avere valore indicativo, ma mai determinante. Ai fini della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, non sono sufficienti le mere indicazioni circa l'asserita continuità ed esclusività delle prestazioni rese dal lavoratore, l'elevato grado della collaborazione,
l'impegno a tempo pieno, né la tipologia delle mansioni;
ciò in quanto, potendo ogni attività umana esplicarsi tanto in regime di autonomia, quanto di subordinazione, tali elementi risultano neutri, se non accompagnati dalla prova della sussistenza di un reale rapporto gerarchico e disciplinare nonché della soggezione alle direttive del datore di lavoro. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2004, n. 2842,
Trib. Milano, Sez. lavoro, 27/10/2009, Trib. Genova, Sez. lavoro, 02/08/2008).
3. Ciò posto, va evidenziato che Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 27/01/2022, n. 2487 di recente ha ribadito che in astratto sono cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purchè sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia
2 l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596
); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile (mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito e incensurabile in cassazione) la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381 ;
Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791).
4.1. Passando al caso concreto, va evidenziato che la parte istante ha nel ricorso dedotto di aver lavorato alle dipendenze di entrambe le parti intimate.
4.2. L'evocazione in giudizio di entrambe le parti già evidenzia ab imis l'infondatezza dell'azione intimata che si fonda su un presupposto quale l'esistenza di un rapporto di lavoro nel contempo con due datori di lavoro (di cui una persona fisica ed una persona giuridica) che è circostanza giuridicamente non predicabile atteso che la subordinazione presuppone l'esistenza di un'unica parte datoriale.
5.1. Ciò disparte, non può sottacersi che l'istante nulla ha allegato in ricorso in dettaglio circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo delle parte intimate nei termini sopra chiariti.
5.2. Tale deficit allegativo afferendo ai fatti costitutivi della pretesa azionata è talmente radicale da non poter sanarsi in modo postumo né dalla stessa parte istante nè dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc. Invero, come chiarito da Cass. civ., Sez. lavoro, 25/08/2003, n.
12477 (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, 30/01/2006, n. 2032 Cass. Civ. Sez. I, 8/4/2004, n. 6943) nel rito del lavoro, in mancanza dell'allegazione del fatto costitutivo della fattispecie da parte dell'attore, il giudice non può usare i poteri riconosciutigli dall'art.421 cpc., i quali - in un processo di tipo dispositivo - non possono travalicare i limiti dell'accertamento dei fatti allegati. Invero, la disponibilità delle prove attribuita al giudice del lavoro dall'art. 421 cpc c. non introduce alcuna limitazione all'onere di allegare i fatti costitutivi, impeditivi o estintivi dell'azione, gravante sulle parti, ma semplicemente consente al primo di sostituirsi a queste nell'adempimento degli ulteriori oneri processuali, quando le medesime abbiano almeno provveduto alla deduzione di tali fatti che egli non può ricercare di ufficio;
ne consegue che, allorché la parte cui incombeva il relativo onere si limita alla deduzione di circostanze giudicate ininfluenti ai fini del decidere, correttamente il giudice esclude che essa abbia assolto l'onere stesso, facendo in tal caso difetto le dovute allegazioni (cfr. Cass. civ., 16/05/1981, n. 3239; Cass. civ.,
13/05/1982, n. 2994; Cass. civ. Sez. I, 07-11-2003, n. 16713; Cass. civ. Sez. lavoro, 13/03/2009, n.
6218; ). Anche Cass. civ., Sez. Unite, 17/06/2004, n. 11353 ha precisato che, nel rispetto del principio dispositivo, i poteri istruttori ex art. 421 cpc non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la
3 volontà delle parti di non servirsi di detta prova, o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendo d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata. In tale prospettiva, si è anche statuito che il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assume di essere titolare. Si è anche chiarito che l'attore ha l'onere di allegare compiutamente i fatti costitutivi del diritto vantato nonché quello di offrire la prova di tali fatti. Nel processo del lavoro ad essi se ne aggiunge, per quanto qui interessa, uno ulteriore, vale a dire quello (art. 414 c.p.c.) di assolvere immediatamente, sin dal ricorso introduttivo, l'onere deduttivo e quello probatorio. In questa prospettiva, sul primo versante è preclusa al ricorrente, nell'ulteriore corso del giudizio, la deduzione di circostanze non esposte nell'atto introduttivo, mentre, sul secondo, all'offerta di prove contenuta nel ricorso si accompagna la decadenza da tutte le prove non indicate in quell'atto, fatta eccezione (art. 420, 5 comma, c.p.c.) per quelle che sarebbe stato impossibile fornire in quella sede, come i documenti di formazione successiva, la prova testimoniale contraria a quella offerta dal convenuto, la prova - documentale od orale - rivelatasi necessaria solo a seguito di certi sviluppi processuali (ad esempio, la prova di una controeccezione, o quella destinata a contrastare le allegazioni di un chiamato in causa). (cfr. in termini Trib. Bari Sez. lavoro, 26/04/2012; Trib. Milano Sez. lavoro, 18/04/2009; App. Potenza, Sez. lavoro, 14/02/2007;
App. Firenze, Sez. II, 19/05/2009 e App. Perugia Sez. lavoro, 05/12/2012. Per altro recentemente
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13/06/2016, n. 12101 ha ribadito che alla luce dei principi di diritto processuale, onere di allegazione e onere probatorio non possono che incombere sulla medesima parte, nel senso che chi ha l'onere di provare un fatto primario (costitutivo del diritto azionato o impeditivo, modificativo od estintivo dello stesso) ha altresì l'onere della relativa compiuta allegazione
(sull'impossibilità di disgiungere fra loro onere di allegazione e relativo onere probatorio gravante sulla medesima parte v., ex Cass. n. 21847/14).
5.3. In tal senso si è espresso anche Tribunale Catania Sez. lavoro, Sent., 16/01/2019 secondo cui:”Tale domanda non può essere accolta perché generica ed imprecisa. Sul punto, giova ricordare il fondamentale principio secondo cui il "thema decidendum della controversia deve essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai
n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite", non potendo nemmeno "i documenti a esso allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso" (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008, n. 13989). Nella stessa direzione si è affermato che "nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. gli elementi di fatto e diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel
4 ricorso" (Cass. civ. Sez. Lav., 12.2.2016, n. 2832; Cass. civ. Sez. Lav. 27.5.2008, n. 13825; Cass. Sez. Unite,
17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.4.2005, n. 8202; Cass. Sez. Unite, 17.6.2004, n. 11353; Cass. Sez.
Unite, 23.1.2002, n. 761). Peraltro, com'è noto, le carenze in punto di allegazione non possono essere colmate dal giudice nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, "valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto" (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572). “
5.4. E' poi da escludere che il deficit allegativo in questione possa colmarsi con le risultanze istruttorie assunte (prove orali) impulso dell'istante. Invero, il thema probandum presuppone a monte che siano allegati esattamente i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Ne consegue che le carenze allegative di tali fatti non sono superabili con l'assunzione dei mezzi istruttori escussi: essi infatti sarebbero privi di un oggetto ben determinato (cfr. in termini sentenze di questa Sezione nn.1537/2016 e 3128/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
5.5. Tanto si desume agevolmente dal rilievo che tutte le circostanze capitolate per la prova testimoniale (sub.1-31) riguardano il mero svolgimento da parte dell'istante delle mansioni assertivamente svolte. Nessuna circostanza invece è stata capitolata in modo specifico circa l'assoggettamento gerarchico dell'istante al potere di direzione e controllo delle parti intimati (cfr. in termini sentenze della Sezione nn.3958, 2169, 4008/2016 i cui rilievi si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp att. cpc).
5.6. Le considerazioni finora svolte in tema di deficit allegativo e di prova sul piano della sussistenza in specie degli indici di subordinazione trovano conferma nei rilievi svolti in Corte
d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 03/02/2021 ed aventi chiara valenza nomofilatica nella odierna sede.
In particolare, in tale dictum si è ribadita la necessità di soddisfare l'onere allegativo sul piano predetto seppure nei ricorsi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali tipiche dei lavorati agricoli in cui sia intervenuto il disconoscimento del relativo rapporto di lavoro: “ In particolare, sarebbe necessario
(poter) compiere un accertamento che, sebbene in seno a una controversia previdenziale (non di lavoro),……………….. è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle esigenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui sostenga di avere Parte_2
lavorato alle dipendenze di e ne domandi la condanna al pagamento delle Persona_1
retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. ------- Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente all'attore, dell'omessa specifica indicazione: ………9) delle forme in cui si manifestava il potere direttivo del datore;
…….. In difetto di allegazioni di questo tipo - con le variazioni immanenti ai vari comparti lavorativi - una controversia di lavoro risulterebbe introdotta malamente e sarebbe certo
5 destinata ad avere esito negativo per il sedicente lavoratore, per effetto di una pronuncia la cui natura potrebbe oscillare fra la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo della controversia e il rigetto della domanda - secondo l'entità della violazione processuale ascrivibile al ricorrente - ma che di sicuro maturerebbe senza la necessità di svolgere attività istruttoria. I predetti indici della subordinazione, che prima ancora sono altrettanti fatti costitutivi della vicenda lavorativa smentita in radice dall'ente previdenziale convenuto, possono mancare tutti, nell'atto introduttivo della controversia, o soltanto alcuni;
ponendosi di volta in volta una questione valutativa insuscettibile di generalizzazioni. …..E' di tutta evidenza che l'istante non ha affatto assolto detto onere : ….del pari, è significativa l'assenza di indicazioni sulle direttive operative ricevute …………” (cfr. in termini Corte d'Appello Bari Sez. lavoro, Sent., 01/02/2023). In conclusione, alla luce delle allegazioni attoree, non è configurabile alcun rapporto di lavoro subordinato sicchè tutte le pretese azionate in ricorso su tale (inesistente) presupposto sono palesemente infondate e pertanto il ricorso va rigettato in parte qua.
6. Va poi rigettata l'eccezione di nullità (rilevabile d'ufficio) della domanda principale sollevata dalla parte convenuta. Ed invero, l'interpretazione complessiva delle conclusioni ed argomentazioni svolte nell'atto introduttivo consente di affermare che la domanda di condanna in questione contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione del relativo oggetto ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità della domanda per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass, sez. lav., n. 18930 del 21.9.2004). Nel caso che ne occupa non pare dubbio che tali elementi sono ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con le parti intimate dal gennaio 2014 al gennaio 2020 con la loro condanna in solido al pagamento delle differenze retributive maturate, nei termini in dettaglio specificati in ricorso.
7. Le domande articolate in via subordinate poi - afferendo al rapporto societario intercorso tra le parti sfuggono al rito del lavoro esperito e sussistendo tra queste e la domanda principale sopra delibata ragioni di c.d. connessione per coordinazione (diverse da quelle di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e
35 cpc) che impediscono la loro trattazione congiunta - devono dichiararsi inammissibili nella odierna sede (cfr. in termini C. 4367/2003; A. Roma 20.6.2007; T. Cassino 21.10.2008 ; T. Monza 10.7.2007).
8. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
6 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017;
Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
9. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa la reciproca soccombenza (connessa al rigetto dell'eccezione di nullità delibata).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso in parte qua e lo dichiara inammissibile nella parte residua, nei termini di cui motivazione;
spese compensate.
Bari 5.12.2024
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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