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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 10730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10730 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa RI De IS, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 15/10/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nelle cause riunite iscritte ai nn. 17315/2024, 17316/2024, 17317/2024,
17318/2024, 17319/2024, 17320/2024, 17322/2024, 17323/2024,
17324/2024, 17325/2024 R.G. promosse rispettivamente
DA
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , elettivamente
[...] Parte_9 Parte_10
domiciliati in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b, presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO che li rappresenta e difende, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, elett.te domiciliato in
[...]
Roma, Piazzale della Farnesina n.1, presso la Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417/bis c.p.c., 1° comma dal Consigliere d'Ambasciata dott. Filippo Romano, e dalle dott.sse Vera Tripiciano e Ada La Posta, giusta procura allegata
Resistente Conclusioni: come in atti da intendersi integralmente trascritte
Oggetto: trattenuta mensile del cd. Conglobamento operata su indennità di sede estera – richiesta accertamento illegittimità
SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. Con distinti ricorsi, iscritti a ruolo in data 6.05.2024 e notificati unitamente al decreto di fissazione di udienza, i ricorrenti in epigrafe -premesso di essere tutti dipendenti del , attualmente in servizio all'estero a seguito di CP_2
procedure di mobilità professionale, di essere collocati fuori ruolo presso il nelle sedi elencate nei ricorsi e di aver subito illegittimamente una Pt_11
trattenuta mensile sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera
(ISE) pari ad euro 46,52 individuata nel cedolino sotto la voce “conglobamento”
– hanno convenuto in giudizio il per sentir accogliere le seguenti Pt_11
conclusioni “dichiarare e accertare l'illegittimità della trattenuta del c.d. “
Conglobamento” operata sulle somme corrisposte ai ricorrenti a titolo di assegno di sede per un importo mensile pari ad euro 46,52; ordinare al Pt_11
l'immediata interruzione delle trattenute operate sul cedolino ISE a titolo di conglobamento;
condannare l'amministrazione resistente alla restituzione in favore di parte ricorrente di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale ove eventualmente eccepita. Il tutto oltre interessi e rivalutazione o della maggior o minore somma che sarà accertata in giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario, nonché con condanna della resistente amministrazione alla restituzione dell'importo pari al contributo unificato versato.
Si è costituito i tutti i giudizi il ministero convenuto contestando il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione dei giudizi nn. 17316/2024, 17317/2024, 17318/2024,
17319/2024, 17320/2024, 17322/2024, 17323/2024, 17324/2024,
17325/2024 al n. 17315/2024 per ragioni di connessione oggettiva e
2 soggettiva, all'udienza del 15 ottobre 2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., le cause riunite sono state trattenute in decisione, con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni.
2. I ricorsi riuniti sono fondati e meritano pertanto accoglimento alla luce della copiosissima giurisprudenza formatasi sulla questione, cui si intende aderire e dare continuità (ex plurimis Corte Appello Roma, sez. lav. 16.09.2025 n. 2745,
Ordinanza Corte di Cassazione 19.07.2025 n. 20213).
In via preliminare si osserva che i docenti all'estero sono dipendenti del
, con la conseguenza che il trattamento Controparte_3
economico e normativo è disciplinato dal comparto scuola (e relative delegazioni sindacali) sebbene erogato dal (v. Corte App. Roma, sez. lav., n. Pt_11
1463/18; Corte App. Roma, sez. lav., n. 160/16; Corte App. Roma, sez. lav., n.
10480/14).
Ne deriva quindi che ai docenti all'estero si applica la normativa, anche contrattuale, del settore scuola (v. Corte App. Roma, sez. lav., n. 1463/18;
Corte App. Roma, sez. lav., n. 160/16; Corte App. Roma, sez. lav., n. 10480/14,
Sentenza n. 4898/2024 pubbl. il 23/04/2024 RG n. 20336/2023, che viene richiamata ex art. 118 disp. Att. c.p.c).
E' pacifico che tutti i ricorrenti siano docenti fuori ruolo che attualmente prestano servizio all'estero ognuno nelle sedi elencate nei rispettivi atti introduttivi.
Dalle buste paga in atti è altresì documentato l'effettiva trattenuta mensile di cui è causa.
Ciò premesso i ricorrenti lamentano l'illegittimità della trattenuta mensile di importo pari ad euro 46,52 effettuata dal sull'importo corrisposto a Pt_11
titolo di indennità di sede estera (ISE) come si evince dal cedolino sotto la voce
“ Conglobamento”.
Tale censura risulta fondata per le seguenti argomentazioni.
Ebbene è noto che l'ISE sia stato previsto dall'art. 658 del D.Lgs. n. 297/94.
3 L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che 'al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001'.
Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero. Anche il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico 2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare, non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Consegue a quanto rilevato che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
solo per il biennio
2002/2003 - 1 in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepiva l'assegno di sede poteva essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.
4 Con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare tale indennità ha pertanto acquisito la natura dell'elemento retributivo sicché non è possibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 27 del d.lgs. n. 62/98 che, invece, non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
In tal senso, come detto in precedenza, si è espressa, da ultimo, la S.C. con ordinanza 20213/2025, nella quale si legge: “I primi due motivi di ricorso sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, enunciato a partire da Cass. n.
17134/2013 e ribadito da ultimo da Cass. n. 17517/2023. Questa Corte ha già ritenuto che la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del
CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 (CCNL 2002/2005) va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 (CCNL
2006/2009), non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione (Cass.
10 luglio 2013, n. 17134; Cass. 8 novembre 2019, n. 28941).
3.2. Le difese del ricorrente non consentono di mutare tale indirizzo;
CP_1
intanto, non è fondato il richiamo alla normativa previgente alla contrattazione, risultando essa superata ai sensi del D.Lgs., 165 del 2001, art. 69, secondo cui
"le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio
1994 e non abrogate... sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati" e comunque "cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 19982001".
3.3. Quanto alla disciplina insita nella contrattazione collettiva, è decisivo il rilievo, di cui già a Cass. 17134 cit., secondo cui non è conciliabile "il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata del
5 D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, ex art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della IIS quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso".
3.4. In sostanza, stabilendo il CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare conglobato, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione
è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
In conclusione deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'assegno di assegno di sede senza alcun detrazione, con conseguente accoglimento dei ricorsi riuniti. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione dell'esistenza di pronunce di segno contrario, per disporre la compensazione per metà delle spese dei giudizi riniti, mentre il deve CP_1
essere condannato al pagamento del residuo ½ che si liquida in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 (fase di studio, introduttiva e decisionale, aumenti in percentuale in ragione della disposta riunione). Con distrazione in favore dell'Avv. Naso dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 17315/2024,
17316/2024, 17317/2024, 17318/2024, 17319/2024, 17320/2024,
17322/2024, 17323/2024, 17324/2024, 17325/2024 R.G., così provvede:
1) In accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta l'illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dall'Amministrazione per l'importo mensile di euro 46,52 a titolo di assegno di sede, con conseguente diritto dei ricorrenti all'immediata interruzione delle suddette trattenute;
-condanna l'amministrazione alla restituzione, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di Conglobamento pari all'importo mensile di euro 46,52 con decorrenza dalla data di destinazione all'estero nei limiti della prescrizione quinquennale;
6 -compensa per ½ le spese dei giudizi riuniti e condanna il ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, del residuo ½, che liquida in complessivi euro 1905,50 oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Roma 15.10.2025 Il Giudice
RI De IS
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