CASS
Ordinanza 20 novembre 2024
Ordinanza 20 novembre 2024
Massime • 1
L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/11/2024, n. 29924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29924 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: assicurazione RCA dott. Raffaele Frasca - Presidente - mora dell'assicuratore - condanna ultramassimale - dott. Enrico Scoditti – Pres. Sez. presupposti. dott. Francesco IA Cirillo - Consigliere dott. Roberto Simone - Consigliere dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 25501/23 proposto da: -) Di CT NA, Di CT IA, Di CT IC, Di CT PA, Di CT SA, Di CT OS, domiciliate ex lege presso all'indirizzo PEC del proprio difensore, difese dagli avvocati Francesco Monetti e Raffaele Ottieri;
- ricorrente -
contro -) Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato PP IB;
- controricorrente -
nonché -) Di CT IR;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 dicembre 2022 n. 5165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Il 29.12.2001 NG D'AT perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale, mentre era trasportata a bordo d'un veicolo condotto da IR Di CT e privo di assicurazione. 1 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 2. Le figlie della vittima (IA Di CT, IC Di CT, PA Di CT, NA Di CT, OS Di CT e SA Di CT) nel 2003 convennero dinanzi al Tribunale di Napoli IR Di CT e la Generali Italia s.p.a., nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 3. Con sentenza 20.12.2011 n. 13781 il Tribunale di Napoli dichiarò improponibile la domanda, ai sensi dell'art. 145 cod. ass.. La Corte d'appello di Napoli, adìta dalle soccombenti, riformò la decisione e accolse la domanda con sentenza 10 luglio 2017 n. 3212. 4. La sentenza d'appello fu impugnata per cassazione dalla Generali Italia s.p.a., la quale si dolse di essere stata condannata in misura eccedente il massimale, e dell'omessa pronuncia sulla sua domanda di regresso nei confronti di IR Di CT. 5. Con ordinanza 17.6.2019 n. 16148 questa Corte accolse il ricorso della Generali e cassò con rinvio la sentenza d'appello. La sentenza fu cassata con rinvio per non avere il giudice d'appello rilevato ex officio la misura del massimale entro il quale andava contenuta l'obbligazione dell'impresa designata. 6. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Napoli con sentenza 7.12.2022 n. 5165 così provvide: -) limitò la condanna della Generali Italia s.p.a. entro il massimale di legge vigente ratione temporis, sia quanto al capitale, sia quanto agli interessi di mora;
-) accolse la domanda di rivalsa della Generali Italia. 2 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da IA Di CT, IC Di CT, PA Di CT, NA Di CT, OS Di CT e SA Di CT, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La Generali Italia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo le ricorrenti denunciano un vizio processuale, consistito nella violazione del giudicato interno. Formulano una tesi così riassumibile: -) la prima sentenza d'appello condannò la Generali al pagamento del capitale e degli interessi compensativi di mora;
-) la Generali Italia impugnò per cassazione quella sentenza, ma nessuno dei motivi da essa proposti “riguardava la statuizione della Corte d'appello (…) in punto di interessi compensativi”. 1.1. Il motivo è infondato: a) perché la cassazione della prima sentenza d'appello, nella parte in cui condannò ultramassimale l'impresa designata, travolse ex art. 336 c.p.c. ogni statuizione in punto di quantum debeatur;
b) perché il ricorso per cassazione in allora proposto dalla Generali, nel trascrivere la parte di sentenza d'appello di cui chiese la cassazione, vi incluse anche quella concernente gli interessi compensativi;
c) infine, perché la prima sentenza d'appello, nel liquidare il danno da mora, mostrò di ritenere l'obbligazione dell'assicuratore un debito di valore;
e nei debiti di valore gli interessi compensativi non rappresentano frutti civili (e dunque una obbligazione accessoria), ma una componente del danno (e dunque un'aliquota dell'unica obbligazione): sicché la caducazione della sentenza d'appello in punto di liquidazione del quantum necessariamente travolse anche la condanna al pagamento degli interessi. 2. Col secondo motivo le ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto tardiva la loro domanda di condanna 3 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 dell'assicuratore in misura eccedente il massimale, qualificata come domanda di condanna per “mala gestio”. Sostengono che tale domanda non necessita di formule sacramentali;
che è sufficiente la richiesta del danneggiato di condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di mora;
che il ritardo dell'assicuratore (o dell'impresa designata) nell'adempiere la propria obbligazione verso il terzo danneggiato non è propriamente una mala gestio, ma un puro e semplice inadempimento. 2.1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Generali Italia. La società controricorrente sostiene che: (a) la Corte d'appello ha deciso la controversia in modo conforme all'orientamento consolidato di questa Corte (ed invoca perciò la dichiarazione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c.); (b) “la motivazione è logica e coerente”; (c) il ricorso sovrappone “censure sostanziali e processuali”; (d) la valutazione delle “risultanze istruttorie” è insindacabile in questa sede;
(e) l'illustrazione dei motivi non si correla alla loro intitolazione;
(f) non ricorre il vizio di “omessa pronunzia”. 2.1.1. L'eccezione sub (a) è infondata alla luce di quanto verrà esposto nei §§ che seguono;
delle altre il men che si possa dire è che risultano incomprensibili alla luce del contenuto del ricorso. Le ricorrenti infatti sostengono che la loro domanda di condanna al pagamento degli interessi era stata ritualmente formulata e che la relativa condanna non poteva essere contenuta entro il massimale. Rispetto a questa motivazione non vengono in rilievo dunque né la coerenza della motivazione, né la valutazione delle prove, né il vizio di omessa pronunzia, né la mescolanza di plurime censure nel medesimo motivo. 4 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Le suddette eccezioni di inammissibilità, pertanto, vanno dichiarate inammissibili per totale estraneità rispetto al petitum del ricorso;
la sola eccezione sub (a) è invece infondata per quanto si verrà dicendo. 2.1.2. Nel merito il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha motivato il rigetto della domanda di condanna dell'assicuratore al pagamento di una somma eccedente il massimale con due affermazioni: a) l'assicuratore della r.c.a. può essere condannato al pagamento d'una somma eccedente il massimale solo nel caso di mala gestio “e” di ingiustificato ritardo nell'adempimento della propria obbligazione;
b) nel caso di specie una tale domanda non fu formulata. Questa statuizione è erronea in punto di diritto. Tuttavia, prima di esporre le ragioni dell'accoglimento della censura, il Collegio reputa doverosa una premessa di metodo, mutuata dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015): e cioè sgombrare il campo da preconcetti e suggestioni (linguistiche prima ancora che giuridiche) derivanti dall'uso di “espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”. Una di queste espressioni sfuggenti ed abusate è il sintagma “mala gestio”. 2.2. La mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. (ovvero dell'impresa designata, che sotto questo profilo ne ricalca la posizione debitoria) nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria”: ma deve essere ben chiaro che questa espressione è puramente convenzionale e, essa sì, “impropria”. Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell'ambito di questo rapporto infatti l'assicuratore “gestisce”, come un mandatario, gli interessi dell'assicurato. 5 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti: la mora è l'effetto dell'inadempimento d'una obbligazione di dare;
la mala gestio è invece l'inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell'assicurato). L'assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell'assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l'esempio di scuola è quello dell'assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l'assicurato, all'esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale). 2.3. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (e lo stesso ovviamente dicasi quanto al rapporto tra danneggiato ed impresa designata), per contro, l'assicuratore non è certo un mandatario del danneggiato: è solo un suo debitore. Se non c'è gestione d'affari, nemmeno è concepibile una “responsabilità per mala gestio”. L'assicuratore che, scaduto il termine di cui all'art. 148 cod. ass., ancora non abbia risarcito il danneggiato senza esservi impedito da cause non imputabili, non si dirà che ha tenuto una mala gestio;
si dirà che è un debitore in mora, come qualsiasi debitore che non onori il proprio debito nel termine di legge o di contratto. 2.4. Chiarito ciò sul piano lessicale, deve ora aggiungersi che quando il danno causato dall'assicurato ecceda il massimale, l'assicuratore è debitore verso il danneggiato di una obbligazione pecuniaria: per l'appunto, il massimale. Il debitore di una obbligazione di valuta, quando sia in mora, va incontro alle conseguenze di cui all'art. 1224 c.c.: e cioè l'obbligo di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (principio, quest'ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent'anni: così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, nella cui motivazione 6 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 si afferma che la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato “ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., perché è obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora”; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022). 2.5. Da quanto esposto discendono due conseguenze: una processuale e l'altra sostanziale. Sul piano processuale la conseguenza di quanto esposto è che il danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8374 del 28/03/2024). 2.6. Sul piano sostanziale, se l'assicuratore è in mora (ed è in mora dallo spirare dello spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass.), è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Infatti quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato. Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. 7 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 In questo caso le conseguenze della mora scaturiscono dall'inadempimento dell'assicuratore, e non dall'illecito dell'assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 - 01). 2.6. Conclusivamente: a) la condanna dell'assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell'attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi;
b) il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore quanto al capitale;
quanto alla mora, invece, l'assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori;
c) se si seguisse il non condivisibile principio applicato dalla Corte d'appello si perverrebbe ad effetti paradossali: in tutti i casi in cui il danno causato dall'assicurato dovesse superare il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l'adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora. 2.7. Nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio, allegato dalle ricorrenti, contiene la domanda di condanna della Generali al pagamento del capitale, nonché “degli interessi e rivalutazione”. Tanto bastava perché il giudice di merito fosse legittimato a provvedere sulle conseguenze della mora, se del caso anche in eccedenza rispetto al massimale. 2.8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale applicherà i seguenti princìpi di diritto: (a) l'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 8 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 148 cod. ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.. (b) L'assicuratore della r.c.a. in mora nel pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, quando il danno ecceda il massimale, è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori anche in eccesso rispetto al massimale. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 9
- ricorrente -
contro -) Generali Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato PP IB;
- controricorrente -
nonché -) Di CT IR;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 dicembre 2022 n. 5165; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
FATTI DI CAUSA 1. Il 29.12.2001 NG D'AT perse la vita in conseguenza d'un sinistro stradale, mentre era trasportata a bordo d'un veicolo condotto da IR Di CT e privo di assicurazione. 1 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 2. Le figlie della vittima (IA Di CT, IC Di CT, PA Di CT, NA Di CT, OS Di CT e SA Di CT) nel 2003 convennero dinanzi al Tribunale di Napoli IR Di CT e la Generali Italia s.p.a., nella veste di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 3. Con sentenza 20.12.2011 n. 13781 il Tribunale di Napoli dichiarò improponibile la domanda, ai sensi dell'art. 145 cod. ass.. La Corte d'appello di Napoli, adìta dalle soccombenti, riformò la decisione e accolse la domanda con sentenza 10 luglio 2017 n. 3212. 4. La sentenza d'appello fu impugnata per cassazione dalla Generali Italia s.p.a., la quale si dolse di essere stata condannata in misura eccedente il massimale, e dell'omessa pronuncia sulla sua domanda di regresso nei confronti di IR Di CT. 5. Con ordinanza 17.6.2019 n. 16148 questa Corte accolse il ricorso della Generali e cassò con rinvio la sentenza d'appello. La sentenza fu cassata con rinvio per non avere il giudice d'appello rilevato ex officio la misura del massimale entro il quale andava contenuta l'obbligazione dell'impresa designata. 6. Riassunta la causa, la Corte d'appello di Napoli con sentenza 7.12.2022 n. 5165 così provvide: -) limitò la condanna della Generali Italia s.p.a. entro il massimale di legge vigente ratione temporis, sia quanto al capitale, sia quanto agli interessi di mora;
-) accolse la domanda di rivalsa della Generali Italia. 2 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da IA Di CT, IC Di CT, PA Di CT, NA Di CT, OS Di CT e SA Di CT, con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. La Generali Italia ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo le ricorrenti denunciano un vizio processuale, consistito nella violazione del giudicato interno. Formulano una tesi così riassumibile: -) la prima sentenza d'appello condannò la Generali al pagamento del capitale e degli interessi compensativi di mora;
-) la Generali Italia impugnò per cassazione quella sentenza, ma nessuno dei motivi da essa proposti “riguardava la statuizione della Corte d'appello (…) in punto di interessi compensativi”. 1.1. Il motivo è infondato: a) perché la cassazione della prima sentenza d'appello, nella parte in cui condannò ultramassimale l'impresa designata, travolse ex art. 336 c.p.c. ogni statuizione in punto di quantum debeatur;
b) perché il ricorso per cassazione in allora proposto dalla Generali, nel trascrivere la parte di sentenza d'appello di cui chiese la cassazione, vi incluse anche quella concernente gli interessi compensativi;
c) infine, perché la prima sentenza d'appello, nel liquidare il danno da mora, mostrò di ritenere l'obbligazione dell'assicuratore un debito di valore;
e nei debiti di valore gli interessi compensativi non rappresentano frutti civili (e dunque una obbligazione accessoria), ma una componente del danno (e dunque un'aliquota dell'unica obbligazione): sicché la caducazione della sentenza d'appello in punto di liquidazione del quantum necessariamente travolse anche la condanna al pagamento degli interessi. 2. Col secondo motivo le ricorrenti deducono che la Corte d'appello ha illegittimamente ritenuto tardiva la loro domanda di condanna 3 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 dell'assicuratore in misura eccedente il massimale, qualificata come domanda di condanna per “mala gestio”. Sostengono che tale domanda non necessita di formule sacramentali;
che è sufficiente la richiesta del danneggiato di condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di mora;
che il ritardo dell'assicuratore (o dell'impresa designata) nell'adempiere la propria obbligazione verso il terzo danneggiato non è propriamente una mala gestio, ma un puro e semplice inadempimento. 2.1. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Generali Italia. La società controricorrente sostiene che: (a) la Corte d'appello ha deciso la controversia in modo conforme all'orientamento consolidato di questa Corte (ed invoca perciò la dichiarazione di inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c.); (b) “la motivazione è logica e coerente”; (c) il ricorso sovrappone “censure sostanziali e processuali”; (d) la valutazione delle “risultanze istruttorie” è insindacabile in questa sede;
(e) l'illustrazione dei motivi non si correla alla loro intitolazione;
(f) non ricorre il vizio di “omessa pronunzia”. 2.1.1. L'eccezione sub (a) è infondata alla luce di quanto verrà esposto nei §§ che seguono;
delle altre il men che si possa dire è che risultano incomprensibili alla luce del contenuto del ricorso. Le ricorrenti infatti sostengono che la loro domanda di condanna al pagamento degli interessi era stata ritualmente formulata e che la relativa condanna non poteva essere contenuta entro il massimale. Rispetto a questa motivazione non vengono in rilievo dunque né la coerenza della motivazione, né la valutazione delle prove, né il vizio di omessa pronunzia, né la mescolanza di plurime censure nel medesimo motivo. 4 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Le suddette eccezioni di inammissibilità, pertanto, vanno dichiarate inammissibili per totale estraneità rispetto al petitum del ricorso;
la sola eccezione sub (a) è invece infondata per quanto si verrà dicendo. 2.1.2. Nel merito il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha motivato il rigetto della domanda di condanna dell'assicuratore al pagamento di una somma eccedente il massimale con due affermazioni: a) l'assicuratore della r.c.a. può essere condannato al pagamento d'una somma eccedente il massimale solo nel caso di mala gestio “e” di ingiustificato ritardo nell'adempimento della propria obbligazione;
b) nel caso di specie una tale domanda non fu formulata. Questa statuizione è erronea in punto di diritto. Tuttavia, prima di esporre le ragioni dell'accoglimento della censura, il Collegio reputa doverosa una premessa di metodo, mutuata dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015): e cioè sgombrare il campo da preconcetti e suggestioni (linguistiche prima ancora che giuridiche) derivanti dall'uso di “espressioni sfuggenti ed abusate, che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato”. Una di queste espressioni sfuggenti ed abusate è il sintagma “mala gestio”. 2.2. La mora debendi dell'assicuratore della r.c.a. (ovvero dell'impresa designata, che sotto questo profilo ne ricalca la posizione debitoria) nei confronti del terzo danneggiato è spesso designata nella prassi forense e giudiziaria “mala gestio impropria”: ma deve essere ben chiaro che questa espressione è puramente convenzionale e, essa sì, “impropria”. Infatti una “cattiva gestione” degli interessi altrui è concepibile unicamente nel rapporto tra assicurato ed assicuratore. Solo nell'ambito di questo rapporto infatti l'assicuratore “gestisce”, come un mandatario, gli interessi dell'assicurato. 5 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 Per questa ragione nel rapporto tra assicurato ed assicuratore mora e mala gestio sono concetti non coincidenti: la mora è l'effetto dell'inadempimento d'una obbligazione di dare;
la mala gestio è invece l'inadempimento di una obbligazione di fare (la cura degli interessi dell'assicurato). L'assicuratore che incorra nella mala gestio degli interessi dell'assicurato potrà essere tenuto al pagamento di somme eccedenti il massimale non solo a titolo di interessi, ma anche a titolo di capitale (l'esempio di scuola è quello dell'assicuratore che, rifiutando per colpa una vantaggiosa proposta transattiva avanzata dal danneggiato e contenuta nei limiti del massimale, finisca per lasciare l'assicurato, all'esito del giudizio, esposto alla pretesa del danneggiato per l'eccedenza del credito risarcitorio rispetto al limite del massimale). 2.3. Nel rapporto tra assicuratore della r.c.a. e danneggiato (e lo stesso ovviamente dicasi quanto al rapporto tra danneggiato ed impresa designata), per contro, l'assicuratore non è certo un mandatario del danneggiato: è solo un suo debitore. Se non c'è gestione d'affari, nemmeno è concepibile una “responsabilità per mala gestio”. L'assicuratore che, scaduto il termine di cui all'art. 148 cod. ass., ancora non abbia risarcito il danneggiato senza esservi impedito da cause non imputabili, non si dirà che ha tenuto una mala gestio;
si dirà che è un debitore in mora, come qualsiasi debitore che non onori il proprio debito nel termine di legge o di contratto. 2.4. Chiarito ciò sul piano lessicale, deve ora aggiungersi che quando il danno causato dall'assicurato ecceda il massimale, l'assicuratore è debitore verso il danneggiato di una obbligazione pecuniaria: per l'appunto, il massimale. Il debitore di una obbligazione di valuta, quando sia in mora, va incontro alle conseguenze di cui all'art. 1224 c.c.: e cioè l'obbligo di pagamento degli interessi o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (principio, quest'ultimo, che questa Corte viene ripetendo ormai da vent'anni: così già, con grande chiarezza, Sez. 3, Sentenza n. 10725 del 08/07/2003, nella cui motivazione 6 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 si afferma che la responsabilità dell'assicuratore in mora nei confronti del danneggiato “ritrae disciplina e contenuto dall'art. 1224 cod. civ., perché è obbligazione da ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria e dunque da un lato trova il suo unico presupposto nella mora, dall'altro richiede la prova, quanto al danno, solo per la parte che eccede gli interessi di mora”; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8676 del 17.3.2022). 2.5. Da quanto esposto discendono due conseguenze: una processuale e l'altra sostanziale. Sul piano processuale la conseguenza di quanto esposto è che il danneggiato il quale intenda ottenere la condanna dell'assicuratore al pagamento del danno da mora (art. 1224 c.c.) non ha da formulare altra domanda che quella di pagamento degli interessi (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 8374 del 28/03/2024). 2.6. Sul piano sostanziale, se l'assicuratore è in mora (ed è in mora dallo spirare dello spatium deliberandi di cui all'art. 148 cod. ass.), è irrilevante che la sua condanna al pagamento degli interessi superi il massimale. Infatti quando l'assicuratore della r.c.a. sia tenuto al pagamento dell'intero massimale, e non adempia nei termini di legge, non può più pretendere che le conseguenze della sua mora restino contenute nel limite del massimale. Quel limite concerne una garanzia per fatto altrui, e cioè il risarcimento del danno causato dall'assicurato. Ma se l'assicuratore della r.c.a. debba versare alla vittima l'intero massimale e non lo faccia nei termini di legge, tale ritardo sarà imputabile a lui, non al fatto dell'assicurato. Pertanto in virtù del principio di autoresponsabilità (per effetto del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze giuridiche delle proprie azioni od omissioni) l'assicuratore in mora nel pagamento dell'intero massimale sarà tenuto a sopportare gli effetti della mora stessa senza limiti di sorta. 7 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero registro generale 25501/2023 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 In questo caso le conseguenze della mora scaturiscono dall'inadempimento dell'assicuratore, e non dall'illecito dell'assicurato (ex permultis, Sez. 3-, Sentenza n. 22054 del 22/09/2017, Rv. 646015-01; Sez. L, Sentenza 2525 del 06/03/1998, Rv. 513435-01; ma il principio è pacifico e risalente: così già Sez. 1, Sentenza n. 6356 del 09/12/1980, Rv. 410099 - 01). 2.6. Conclusivamente: a) la condanna dell'assicuratore ultramassimale non esige formule sacramentali da parte dell'attore; basta la domanda di condanna al pagamento degli interessi;
b) il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore quanto al capitale;
quanto alla mora, invece, l'assicuratore è un debitore come tutti gli altri, e se ritarda il pagamento della propria obbligazione sarà tenuto a versare al creditore anche gli interessi moratori;
c) se si seguisse il non condivisibile principio applicato dalla Corte d'appello si perverrebbe ad effetti paradossali: in tutti i casi in cui il danno causato dall'assicurato dovesse superare il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare per anni l'adempimento, senza andare incontro agli effetti della mora. 2.7. Nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio, allegato dalle ricorrenti, contiene la domanda di condanna della Generali al pagamento del capitale, nonché “degli interessi e rivalutazione”. Tanto bastava perché il giudice di merito fosse legittimato a provvedere sulle conseguenze della mora, se del caso anche in eccedenza rispetto al massimale. 2.8. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, la quale applicherà i seguenti princìpi di diritto: (a) l'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata, è in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 8 Numero registro generale 25501/2023 N.R.G.: 25501/23 Camera di consiglio del 10/9/24 Numero sezionale 2822/2024 Numero di raccolta generale 29924/2024 Data pubblicazione 20/11/2024 148 cod. ass., a meno che non provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.. (b) L'assicuratore della r.c.a. in mora nel pagamento del risarcimento al terzo danneggiato, quando il danno ecceda il massimale, è tenuto alla corresponsione degli interessi moratori anche in eccesso rispetto al massimale. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.q.m.
(-) accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 10 settembre 2024. Il Presidente (Raffaele Frasca) 9