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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 382/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.2.2021, vertente
TRA
(già _1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. e avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti Manuela Malavasi e Isabella
Melchiori, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Montebelluna
(TV), Via Palladio n. 34/A, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Roberto Riscica e Gabriele Dozzo, elettivamente domiciliato presso i difensori, in
Treviso (TV), Calmaggiore n. 10, appellato e appellante incidentale/attore in primo grado
E
C.F. con sede legale in Torino, Piazza San Controparte_2 P.IVA_2
Carlo n. 156, in persona del Procuratore Speciale, dott. (giusta procura CP_3 del 14.4.2021 - Rep. n. 6744 e Racc. n. 4736 - Notaio Persona_3
1
[...] di Milano), rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Montebelluna (TV), Via Palladio n. 34/A, appellata/convenuta in riassunzione in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1944/2020, rep. 154/2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso a definizione del procedimento sub R.G. n.
7728/2016, pubblicata il 12 ottobre 2020, notificata in data 18 gennaio 2021; conclusioni di in L.C.A.: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: A. in riforma della sentenza n. 1944/2020, rep. 154/2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento sub R.G. n. 7728/2016, pubblicata il 12 ottobre 2020, e notificata in data 18 gennaio 2021 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare e dirimente: (a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della Sentenza n.
1944/2020, rep. 154/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso, nel procedimento sub R.G. n. 7728/2016 pubblicata il 12 ottobre 2020 notificata in data 18 gennaio
2021 e, in totale riforma della sentenza impugnata: (i) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare dell'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
(ii) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del
Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e
87 TUB;
(iii) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
(iv) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa;
(v) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti e anche nei precedenti scritti difensivi;
(vi) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e anche nei precedenti scritti difensivi e, comunque, secondo quanto sarà esposto
e provato in corso di giudizio;
(vii) in via istruttoria: a. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
b. ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della Controparte_1 copia in suo possesso, munita della sottoscrizione di _1
del Contratto Quadro deposito titoli n. 2297872. nel merito: (i) in via
[...] pregiudiziale, in rito, dichiarare dell'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
2 TUB; (ii) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(iii) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
(iv) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Treviso a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa;
(v) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti e anche nei precedenti scritti difensivi;
(vi) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e anche nei precedenti scritti difensivi e, comunque, secondo quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
(vii) in via istruttoria: c. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
d. ordinare al Sig. CP_1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia in suo possesso, munita della
[...] sottoscrizione di del Contratto Quadro deposito _1 titoli n. 2297872. B. rigettare integralmente le domande ed eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dal sig. ; C. in ogni caso, sulle spese: (a) dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e comunque rigettare la domanda del sig. tesa ad Controparte_1 ottenere la refusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio non avendo controparte appellato il capo della Sentenza relativo alle spese di lite;
(b) con vittoria di competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio”; conclusioni di : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, anche in via incidentale ed in parziale riforma della Sentenza n. 1944/2020 pronunciata dal Tribunale di
Treviso all'esito del procedimento R.G. n. 7728/2016: in via preliminare: accertarsi
e dichiararsi la legittimazione esclusiva a partecipare al presente procedimento di
trattandosi di giudizio contenzioso rientrante nel perimetro Controparte_2 del “contenzioso pregresso” oggetto di cessione a suo favore;
in via preliminare subordinata: accertarsi e dichiararsi la legittimazione a partecipare al presente procedimento di quantomeno quale titolare del rapporto di Controparte_2 deposito titoli n. 2297872 acceso il 25.9.2014 e tuttora in essere. Nel merito in via principale: rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla
[...]
in quanto infondato in fatto e in _1 diritto per tutti i motivi esposti in corso di causa e, per l'effetto, confermarsi la
Sentenza con riguardo a tutti i suoi capi ex adverso impugnati. Nel merito in via
3 subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla _1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] esposti in corso di causa ed accertarsi e dichiararsi la nullità dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in azioni della banca CP_1 finanziariamente assistito da parte della banca stessa per le seguenti ragioni:
1. per violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca;
2. per l'assenza e/o l'illiceità della causa concreta dell'operazione finanziaria descritta in corso di causa. Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla
[...]
in quanto infondato in fatto e in _1 diritto per tutti i motivi esposti in corso di causa ed accertarsi il dolo della banca ovvero l'errore essenziale in cui è incorso il signor e, per l'effetto, dichiararsi CP_1
l'annullamento dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in CP_1 azioni della banca finanziariamente assistito da parte della banca stessa. In ogni caso: accertarsi la violazione delle regole generali di condotta e degli obblighi informativi attivi e passivi previsti dal TUF e Regolamentari e, per l'effetto, condannarsi la banca al risarcimento del danno a favore del signor , da CP_1 quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e, comunque, in misura non inferiore all'esposizione apparente rinveniente dal conto corrente n.
1184591 per effetto del compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in azioni della banca CP_1 finanziariamente assistito da parte della banca stessa. In via istruttoria: ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla parte appellante l'esibizione in giudizio dell'ordine di vendita delle azioni proprie della banca del 19.11.2014 con valuta 30.9.2014. Sempre in via istruttoria: disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che nel
2014, nel 2015 e nella prima metà del 2016 il signor era il direttore Persona_4 della filiale di Valdobbiadene della;
b) Vero che nell'estate _1
2014 il signor manifestava al signor l'intenzione di vendere CP_1 Persona_4 le azioni della in suo possesso;
c) Vero che nell'estate _1
2014 il signor manifestava al signor l'intenzione di CP_1 Persona_4 estinguere in via anticipata i finanziamenti che le imprese della sua famiglia intrattenevano con la proprio utilizzando il ricavato della _1 vendita delle sue azioni;
d) Vero che il signor riferiva al signor Persona_4
4 che le azioni erano invendibili perché non erano liquide;
e) Vero che CP_1 nell'estate 2014 il signor proponeva al signor di compiere Persona_4 CP_1 un'operazione bancaria gratuita di durata annuale che gli avrebbe consentito di ottenere una rendita volta a compensare i costi dei mutui in ammortamento;
f) Vero che l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede veniva presentata semplicemente come una rendita gratuita a favore del signor;
g) Vero che CP_1
l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede era denominata "capitale/time deposit 50-50"; h) Vero che nell'ambito delle operazioni di capitalizzazione e nell'ambito dell'operazione di svuotamento del fondo azioni proprie nel periodo 2014
- 2016 i vertici della segnalavano alle proprie filiali i _1 nominativi dei clienti potenziali acquirenti delle azioni proprie;
i) Vero che tra i clienti segnalati quali potenziali acquirenti delle azioni proprie dalla sede centrale della
alla filiale di Valdobbiadene rientrava anche il signor _1
; j) Vero che alla fine di settembre 2014 il signor d Controparte_1 Persona_4 il signor si recavano presso il negozio del signor “Sanitas Parte_3 CP_1
Maxistore” a Covolo di Pederobba con il documento che le si rammostra (doc. 4); k)
Vero che in occasione della visita del signor del signor Persona_4 Parte_3 presso il negozio del signor quest'ultimo sottoscriveva il documento che le CP_1 si rammostra (doc. 4); l) Vero che il signor aveva facoltà di vincolare a CP_1 rendita fissa del 2,70% nel deposito vincolato n. 1184629/57 tutte le somme messe
a sua disposizione dalla banca sul conto corrente n. 1184591. Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova il signor direttore della filiale di Persona_4
Valdobbiadene all'epoca dei fatti ed il signor , dipendente dell'allora Parte_3 presso la filiale di Valdobbiadene;
per i capitoli di _1 prova j) e k) si indica quale teste anche la NO , dipendente della Testimone_1 presso il negozio Sanitas Maxistore del signor . In ogni caso: CP_4 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; conclusioni di Controparte_2
“In via principale: rigettare l'appello incidentale svolto dal sig. in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la titolarità in capo ad del Controparte_2 rapporto in contestazione. In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale si aderisce ai motivi d'appello principale formulati dal patrocinio di e si _1 ripropongono le seguenti eccezioni/domande già svolte in primo grado: in via preliminare di rito: dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere della
5 presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia,
Sezione specializzata in materia di Impresa. In via principale di merito: rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate per i motivi esposti in atti. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 25.8.20165, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al Tribunale di Treviso la chiedendo _1
l'accoglimento delle seguenti domande, così gradatamente formulate: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejetta: nel merito: Accertarsi e dichiararsi la nullità dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa per le seguenti ragioni:
1. per l'inesistenza e/o la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF;
2. per violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca convenuta;
3. per l'assenza e/o
l'illiceità della causa concreta dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa;
nel merito in via subordinata: accertarsi il dolo della convenuta, ovvero l'errore essenziale in cui è incorso l'attore e, per l'effetto, dichiararsi l'annullamento dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa;
nel merito in ogni caso: accertarsi la violazione delle regole generali di condotta e degli obblighi informativi attivi e passivi previsti dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11522/2008
e, per l'effetto, condannarsi la banca convenuta al risarcimento del danno a favore dell'attore, da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia
e, comunque, in misura non inferiore all'esposizione apparente rinveniente dal conto corrente n. 1184591 per effetto del compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa;
in via istruttoria: ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione in giudizio della seguente documentazione, nel caso fosse rimasta inevasa la corrispondente richiesta formulata dall'attore ex art. 119 TUB: 1) Contratto quadro per la negoziazione in strumenti finanziari;
2) Documento di profilazione del cliente per la negoziazione in strumenti finanziari;
3) Contratto di accensione del conto corrente n. 1184591 del 25.9.2014;
6 4) Contratto di accensione del deposito titoli n. 2297872 del 25.9.2014; 5) Ordine di vendita azioni proprie della banca del 19.11.2014 con valuta 30.9.2014; 6) Ordine di acquisto azioni proprie della banca del 15.12.2014; 7) Contratto di accensione del deposito vincolato n. 1184629/57; 8) Ordine di depositare a rendita sul conto n.
1184629/57 l'importo di € 500.000,00 del 18.12.2014. Sempre in via istruttoria: disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che nel 2014, nel
2015 e nella prima metà del 2016 il signor ra il direttore della filiale Persona_4 di Valdobbiadene della banca convenuta;
b) Vero che nell'estate 2014 il signor
manifestava al signor l'intenzione di vendere le azioni della CP_1 Persona_4 banca convenuta in suo possesso;
c) Vero che nell'estate 2014 il signor CP_1 manifestava al signor l'intenzione di estinguere in via anticipata i Persona_4 finanziamenti che le imprese della sua famiglia intrattenevano con la banca convenuta proprio utilizzando il ricavato della vendita delle sue azioni;
d) Vero che il signor riferiva al signor che le azioni erano invendibili Persona_4 CP_1 perché non erano liquide;
e) Vero che nell'estate 2014 il signor Persona_4 proponeva al signor di compiere un'operazione bancaria gratuita di durata CP_1 annuale che gli avrebbe consentito di ottenere una rendita volta a compensare i costi dei mutui in ammortamento;
f) Vero che l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede veniva presentata semplicemente come una rendita gratuita a favore del signor;
g) Vero che alla fine di settembre 2014 il signor ed CP_1 Persona_4 il signor si recavano presso il negozio del signor “Sanitas Parte_3 CP_1
Maxistore” a Covolo di Pederobba con il documento che le si rammostra (doc.4); h)
Vero che in occasione della visita del signor del signor Persona_4 Parte_3 presso il negozio del signor quest'ultimo sottoscriveva il documento che le CP_1 si rammostra (doc. 4); i) Vero che il signor aveva facoltà di vincolare a CP_1 rendita fissa del 2,70% nel deposito vincolato n. 1184629/57 tutte le somme messe
a sua disposizione dalla banca sul conto corrente n. 1184591. Si indica quale teste il signor , direttore della filiale di Valdobbiadene all'epoca dei fatti, il Persona_4 signor , dipendente della banca convenuta presso la filiale di Parte_3
Valdobbiadene, la NO , dipendente della presso il Testimone_1 CP_4 negozio Sanitas Maxistore del signor , con riserva di indicare altri testi in CP_1 corso di causa”, a fondamento delle quali deduceva (tra l'altro) che:
i) nell'estate del 2014 aveva chiesto alla di poter Pt_1 _1 Con liquidare anticipatamente il pacchetto di azioni della stessa dallo stesso possedute così da poter impiegare il ricavato della vendita per estinguere, sia pure parzialmente, tre prestiti concessi dalla banca a due società riconducibili alla sua
7 famiglia, e segnatamente: a) il mutuo di durata venticinquennale, dell'importo originario di € 600.000,00, concesso alla società “ Controparte_6
; b) il mutuo agevolato della durata di anni 6 e mesi 6, dell'importo originario
[...] di € 214.000,00, concesso alla società “ ; il mutuo Parte_4 della durata di anni 15, dell'importo originario di € 200.000,00, concesso alla medesima società “ ; Parte_4
ii) in quella occasione il direttore della filiale di Valdobbiadene (filiale di riferimento) negava la possibilità di procedere alla vendita così come richiesto, Con spiegando che le azioni in suo possesso non erano liquide, e che pertanto non potevano essere vendute come qualunque altra azione liberamente negoziabile, ma che la banca era tuttavia disponibile ad eseguire una non meglio specificata
“operazione interna” idonea a procuragli la somma necessaria per l'estinzione dei rapporti di mutuo richiesti di estinzione anticipata;
iii) il 25.9.2014 il direttore della predetta filiale di Valdobbiadene e un suo collega si erano recati presso il punto vendita della di CP_4 Parte_4 corrispondente al negozio all'insegna “Sanitas Maxistore” di Covolo di Pederobba, per presentargli la documentazione da firmare al fine di concludere l'operazione interna che gli era stata prospettata. Nello specifico, in detta occasione sottoscriveva la
“Domanda di acquisto/sottoscrizione azioni”, datata 25.9.2014, rivolta al C.d.a. della banca, avente ad oggetto n.
8.000 azioni proprie dell'istituto, autorizzando al contempo l'addebito del controvalore e delle spese sul conto corrente di appoggio n.
1184591 e l'immissione delle azioni nel deposito titoli n. 2297872 appositamente aperti in quella stessa data, rimanendo tuttavia la relativa documentazione nella esclusiva disponibilità della banca, che non gliene faceva tuttavia consegna. Sempre lo stesso giorno (25.9.20214) e nel medesimo contesto veniva raccolto il questionario
MIFID allo scopo (non ostesogli dai funzionari ed emerso solo in seguito all'ispezione
) di adeguare la profilatura MIFID del cliente all'operazione baciata che CP_7 dovevano concludere, facendola tra l'altro apparire come frutto di un'iniziativa spontanea del cliente, anziché della banca, per aggirare la verifica di adeguatezza dell'operazione stessa, che avrebbe avuto funzione bloccante se non fosse stata elusa. Il conto corrente n. 1184591, riservato ai soci della banca che rivestissero la qualità di consumatori, fu contestualmente acceso ed immediatamente assistito da un affidamento dell'importo iniziale di € 499.950,00, che costituiva esattamente il prezzo delle n. 8000 azioni da acquistare. Le condizioni economiche dell'affidamento
(incredibilmente gratuite) erano state accordate solo di fatto, perché sarebbero state consacrate nel relativo contratto di affidamento solo circa sei mesi più tardi;
8 iv) tale ordine di acquisto fu eseguito cinque giorni dopo, e precisamente in data
30.9.2014, mediante l'acquisto di n.
8.000 azioni per un controvalore di €
500.050,00;
v) tale tempistica rispondeva all'esigenza della banca di rafforzare i propri parametri patrimoniali a causa dell'esame della Banca RA OP (BCE) sulla qualità degli attivi, con una prova di stress prospettica delle banche interessate;
Con vi) per tale ragione la gli accordò l'apertura di credito in termini tali da finanziare l'acquisto delle proprie azioni, secondo la tipica correlazione temporale- funzionale che connota le c.d. “operazioni baciate”; Con vii) in seguito all'attività ispettiva della Banca d'Italia emerse che la non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza, per un ammontare cospicuo, il capitale raccolto a fronte di finanziamenti erogati dalla banca stessa ai sottoscrittori delle sue azioni.
Poiché la descritta operazione “baciata” rispecchiava la dinamica censurata in sede Con ispettiva, tentò di vanificarne gli effetti, replicandola però subito dopo negli stessi termini, e così:
a) il 20.11.2014 vendette le azioni intestate al con valuta 19.11.2014, Per_5 Con pur in assenza di un corrispondente ordine di vendita. errò la prima scritturazione contabile, che fu immediatamente stornata e riannotata con valuta antergata al
30.9.2014, data dell'operazione originaria, facendo così sembrare che l'attore non avesse mai posseduto le azioni acquistate il 30.9.2014 su ordine del 25.9.2014; Con b) il 15.12.2014, sempre in assenza di ordine attoreo, le 8000 azioni furono riacquistate: in particolare, il 15.12.2014 furono riacquistate 7558 azioni per la somma di € 472.425,00, con l'addebito della tobin tax per € 944,75; il 19.12.2014 Con fu contabilizzato l'acquisto di altre 442 azioni;
il 18.12.2014 fu vincolata “a rendita fissa del 2,70%”, tramite conferimento al deposito vincolato n. 1184629/57, la somma di € 500.000,00. Conclusivamente, a dicembre 2014 le azioni acquistate dall'attore erano ancora 8000, col pagamento del prezzo di € 499.950,00 attraverso l'affidamento concesso in conto corrente;
inoltre, conformemente alla promessa del direttore di filiale, l'attore poteva percepire i 10.000,00 € a titolo di interessi maturati sul capitale vincolato a rendita fissa;
c) la domanda di finanziamento – di fatto già erogato all'attore il 30.9.2014 – venne “formalizzata” il 27.11.2014 tramite una “richiesta di concessione di fido” in Con conto corrente con scadenza del finanziamento al 31.12.2015. La deliberò
“formalmente” e accordò l'affidamento il 12.3.2015, senza pretendere alcuna garanzia. Si trattava nella sostanza di un finanziamento a titolo gratuito,
9 caratterizzato da un saggio d'interesse entro fido dello 0,100 %, con l'esenzione sia dalla commissione sull'affidamento, sia dalle spese per l'operazione; viii) nell'ottobre del 2015 si avvedeva del reale significato dell'operazione interna Con prospettatagli in origine, avendolo informato circa l'obbligo di ripianare entro la fine dell'anno l'esposizione debitoria derivante dall'affidamento in conto corrente. In particolare: in filiale gli fu consegnato un estratto del conto n. 1184591, che al
22.12.2015 presentava un saldo passivo di € 494.750,81; vi risultava accreditato inoltre l'importo di € 500.000,00, proveniente dal deposito vincolato a rendita fissa del 2,70% n. 1184629/57, con l'aggiunta degli interessi attivi per € 9.990,00. Con Con intimazione scritta dell'11.2.2016 gli intimò di ripianare l'esposizione debitoria per “sconfinamento conto n. 1184591” di € 495.397,61; ix) alla data del 31.3.2016 il saldo passivo del conto n. 1184591 era di €
513.622,60, somma comprensiva di interessi e spese per più di 6.000,00.
2. si costituiva in causa resistendo alla domanda _1 attorea, eccependo (tra l'altro) che:
i) la lite è devoluta per competenza alla cognizione del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi dell'art. 3.2, D.L.gs n. 168/2003, Con riguardando negozi aventi ad oggetto partecipazione sociali della;
ii) non vi è alcun collegamento tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto azionario perché: il finanziamento fu concesso il 12.3.2015, e cioè sei mesi dopo il primo acquisto azionario del 25.9.2014; il finanziamento, non vincolato all'acquisto Con di azioni della venne erogato per la somma di € 1.050.000,00, molto superiore dunque al controvalore delle azioni acquistate, pari a circa € 500.000,00;
iii) è infondata l'allegazione attorea secondo cui fu messa a disposizione la somma necessaria per l'acquisto fin dal 30.9.2014; iv) il rapporto di conto corrente n. 1184591 non fu assistito da alcun affidamento fin dalla sua costituzione;
Con v) l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, qual era la all'epoca dei fatti e comunque la sua applicazione non comporterebbe la nullità dell'operazione negoziale;
vi) anche ipotizzando la nullità del finanziamento, non per questo verrebbe travolto l'acquisto azionario;
Con vii) in ogni caso, alla luce dei bilanci della relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, risulta che il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (ex art. 2358.6
c.c.) fu ampiamente rispettato.
10 3. Con D.L. n. 99/2017 veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta e ne è seguita l'interruzione del giudizio.
4. L'attore ha riassunto il processo nei confronti, sia di
[...]
amministrativa, sia di sul _1 Controparte_2 presupposto che la controversia era insorta prima della cessione a dell'insieme CP_2 aggregato di attività, passività e rapporti giuridici, donde la successione di quest'ultima nella posizione sostanziale dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 3.1, lett.
c), del d.l. n. 99/2017, il che giustifica la proposizione della domanda in via alternativa nei confronti delle due convenute in riassunzione.
5. Si sono costituite in causa, sia sia CP_8 Controparte_2 rispettivamente eccependo:
A) CP_8
- che le domande sono improcedibili ai sensi dell'art. 83.3, D.L.gs n. 385/1993
(TUB);
- che la competenza a conoscerne spetta inderogabilmente al Tribunale di
Vicenza quale giudice del luogo in cui la banca ha la sede legale (foro della procedura ex art. 83.3 TUB);
- in subordine, che la competenza spetta al Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ai sensi dell'art.
3.2 e 3.3, del D.L.gs n. 168/2003, trattandosi di giudizio inerente a rapporti societari e riguardante un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali;
- che le domande sono comunque infondate nel merito;
B) Controparte_2
- che secondo la clausola prevista dall'art.
3.1.4. del contratto di cessione d'azienda stipulato il 26.6.17 tra la cedente e la cessionaria CP_8 [...]
la situazione sostanziale dedotta in giudizio dall'attore rientra tra le Controparte_2 attività escluse dall'oggetto della cessione, sicchè è stata ingiustificatamente CP_2 citata in giudizio, mancando di legittimazione sostanziale sul piano passivo. A tale deduzione l'attore ha replicato sostenendo che secondo la clausola ex art. 3.1.2., lett.
b), (vii) del contratto, il presente procedimento era pendente alla data della cessione, sicché la situazione sostanziale doveva ritenersi inclusa nel suo oggetto, aggiungendo che tale criterio deve prevalere rispetto a quello riguardante il contenuto della situazione sostanziale (“sconfinamento scaduto”), perché solo all'esito del giudizio si può sapere se effettivamente sussista un'esposizione debitoria corrispondente allo
“sconfinamento scaduto”.
11 6. Depositate le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., senza procedere ad ulteriore attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione e quindi decisa con la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. qui impugnata, con la quale il giudice ha ritenuto:
a) sussistente la propria competenza e per contro infondate le eccezioni di incompetenza funzionale dedotte dalla difesa della banca (punti 3. e 3.1 della sentenza);
b) che oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento negativo del credito Con vantato dalla banca in corrispondenza dell'acquisto delle azioni di cui si tratta, sicchè, in base alla stessa prospettazione attorea, la domanda non è improcedibile, perché l'art. 83 T.U.B., correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a. (punto 3.2 della sentenza);
c) fondata la domanda di accertamento negativo del credito della banca, atteso Con che l'operazione di assistenza finanziaria attuata dalla attraverso l'affidamento in conto corrente funzionale all'acquisto azionario è inefficace perché priva della necessaria, preventiva, autorizzazione assembleare (art. 2358.2 cc), circostanza pacifica in causa, sicchè in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo.
Considerato che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa dell'art. 2358.1, l'inefficacia deve ritenersi colpire l'operazione negoziale nel suo complesso, ricomprendente l'assistenza finanziaria e l'acquisto azionario in funzione del quale l'assistenza venne prestata
(punto 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 della sentenza);
d) insussistente la legittimazione passiva di , posto che detta Controparte_2 banca non è titolare, dal lato passivo, della situazione sostanziale dedotta in giudizio, Con perché al riguardo deve escludersi la sua successione nella posizione della .
Secondo la clausola ex art. 3.1.4., lett. a), (i) del contratto di cessione d'azienda, Con rientrano tra le 'attività escluse' i crediti di che alla data di esecuzione contrattuale fossero classificati, o classificabili, come 'esposizioni scadute' in base ai principi contabili. Ciò che rileva dunque è la classificazione (effettiva o potenziale) del credito a quella data e secondo i principi contabili, a prescindere dalla qualificazione giudiziaria che postula la definizione del giudizio (punto 5. della sentenza);
e) integralmente compensabili tra le parti le spese di lite, sul presupposto che, nonostante siano intervenute alcune pronunce della giurisprudenza di merito in materia, si tratta di questione ancora nuova ai sensi dell'art. 92.2 c.p.c. (punto 6.),
12 e ha quindi così statuito: “dichiara che l'attore non ha alcun debito nei confronti della
in relazione _1 all'apertura di credito, o comunque all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione;
compensa le spese di lite”.
7. Ha proposto appello la censurando la Parte_5 sentenza: i) in via preliminare, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c.; ii) in rito, con riguardo alla inammissibilità e improcedibilità delle domande attoree nei confronti di e comunque alla incompetenza del Tribunale di Treviso e alla CP_8 violazione delle norme sul rito applicabile (sub §§ IV.B, IV.C); iii) sempre in rito, con riguardo alla ritenuta infondatezza dell'eccepita incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (sub § VI); iv) nel merito
(sub §§ VI.E, IV.F, IV.G, IV.H); v) in punto di spese (sub § IV.I). Nello specifico ha dedotto:
i) con il primo motivo, che la sentenza è nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto l'attore, né nell'atto di riassunzione, né nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., né, infine, in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe mai formulato una domanda che fosse tesa all'accertamento e alla declaratoria di “nulla Con dovere” alla;
ii) con il secondo motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande attoree in contrasto con quano previsto dall'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che la sentenza è errata, ex artt. 83 e 87 T.U.B., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di Vicenza;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa;
v) con il quinto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto assolto – con motivazione in ogni caso inadeguata – l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla sussistenza di un collegamento negoziale rilevante tra i contratti per cui è causa;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto l'art. 2358 c.c. applicabile alla vicenda oggetto di causa;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza è nulla, oltreché errata, nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia dei contratti per violazione dell'art. 2358, comma secondo,
c.c., così trascurando: l'irrilevanza della violazione dell'art. 2358, secondo comma,
13 c.c.; l'infondatezza della tesi per cui la violazione dell'art. 2358 c.c. determina l'inefficacia dei negozi collegati;
il rilievo che la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta l'inefficacia dell'acquisto delle azioni;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto in base ai contratti di finanziamento;
ix) con il nono motivo, che la sentenza va riformata in punto di spese.
8. L'attore, , si è costituito nel giudizio d'appello prendendo Controparte_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Ha altresì proposto appello incidentale in relazione alla parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di . Controparte_2
9. si è costituita a propria volta chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 incidentale proposto dal e, per l'effetto, la conferma della sentenza nella CP_1 parte in cui ha escluso la sua legittimazione a partecipare al presente giudizio.
10. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.11.2023, le parti costituite hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Controparte_9
1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice statuito extra petita su domande in realtà mai veramente formulate dall'attore, il quale, né nell'atto di riassunzione, né nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c., né infine in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe mai proposto Con una domanda tesa all'accertamento e alla declaratoria di “nulla dovere” a , avendo in realtà ad oggetto tutte le domande formalmente proposte l'accertamento di un credito restitutorio/risarcitorio nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa da compensare con i debiti derivanti dal contratto di finanziamento, ma non anche la semplice la liberazione dal debito sul medesimo gravante.
1.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Va premesso che nel ricorso in riassunzione l'attore ha precisato che “la presente controversia non ha ad oggetto debiti della ' nei Controparte_10 confronti della parte attrice”; nella memoria di emendamento (art. 183.6, n. 1,
c.p.c.), destinata alla cristallizzazione del thema decidendum, l'attore ha ribadito che
“nel presente giudizio nessuna pretesa creditoria è stata avanzata nei confronti delle
14 controparti, bensì si è richiesto l'accertamento negativo di un credito”. Pertanto, oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento circa l'inesistenza del credito vantato dalla banca in ragione dell'affidamento accordato a nel conto CP_1 corrente n. 1184591. Che si tratti solo di domanda di accertamento negativo emerge anche dall'illustrazione del contenuto della pretesa risarcitoria inclusa nelle conclusioni. Infatti, nelle relative conclusioni l'attore ha dedotto che la quantificazione del danno coincide con la “misura pari all'esposizione debitoria apparente rinveniente dal conto corrente n. 1184591”; il che vale quanto dire, logicamente, che
l'accertamento di non dovere nulla alla banca in ragione dell'assistenza finanziaria funzionale all'acquisto delle azioni coincide col soddisfacimento del pregiudizio lamentato. Sicchè, in base alla stessa prospettazione attorea, la domanda risarcitoria viene fatta coincidere con la domanda di accertamento negativo del credito della banca. La domanda non è improcedibile perché l'art. 83 TUB, correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a.”.
1.2 La decisione – fondata in parte qua sull'interpretazione e sulla valutazione della effettiva volontà della parte attrice così come desumibile dal complesso degli atti – è corretta e va confermata e il motivo corrispondentemente respinto siccome fondato su una lettura formalistica e non sostanzialistica delle domande attoree.
E' al riguardo opportuno ricordare che l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Spetta, infatti, al giudice del merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi, che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi.
Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Le modalità con cui l'interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma, tuttavia, al silenzio del legislatore, ha sopperito la giurisprudenza con la formulazione di alcuni canoni interpretativi.
In particolare, il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda
15 (Cass., 14 novembre 2023, n. 31630; Cass., 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013, n. 27940; Cass., 28 agosto 2009, n. 18783; Cass., 17 settembre
2007, n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n.
27).
È stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto, sia dalla parte attrice, che dal convenuto, in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione) proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).
La Suprema Corte afferma ancora che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (ex multis, Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno
2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908). La giurisprudenza di legittimità ha invero evidenziato che il giudice può incorrere nel vizio di omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale;
ovvero nel vizio di ultra o extrapetizione, ove arrivi a sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle normalmente proposte, abusando del potere interpretativo. L'interpretazione, infatti, non può spingersi tanto sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26733; Cass., 12 aprile 2006 n. 8519; Cass., 28 luglio 2005, n. 15802).
Ora, l'attore, nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., depositata il 16.11.2018, nell'esaminare e contrastare le eccezioni di incompetenza e improcedibilità sollevate dalla difesa di ha affermato in termini chiari CP_8
e non fraintendibili che “Nel presente giudizio nessuna pretesa creditoria è stata avanzata nei confronti delle controparti, bensì si è richiesto l'accertamento negativo di un credito” (pag. 3), e ha quindi ulteriormente precisato di non intendere esercitare
16 alcuna reale domanda di credito, ma solo ottenere l'accertamento dell'insussistenza di partite debitorie a proprio carico e a favore della banca in relazione ai fatti di cui si tratta, puntualizzando che “Anche la giurisprudenza citata da controparte depone nello stesso senso, e cioè che l'improponibilità, improcedibilità, della domanda e la correlativa vis attractiva del Foro del fallimento operano unicamente quando si intenda far valere un credito nei confronti della procedura di l.c.a. Nel caso di accertamento negativo di un credito, come quello che ci occupa, tali istituti non possono trovare applicazione. Infatti, le azioni demolitorie di nullità ed annullamento promosse dall'attore, se accolte, non modificherebbero la consistenza dell'attivo della procedura, poiché il preteso credito della non sarebbe mai entrato a farvi CP_11 parte. Nemmeno la domanda di risarcimento del danno, essendo circoscritta entro i limiti dell'importo del credito asseritamente vantato da controparte, alla stregua di un risarcimento in forma specifica o di una manleva, concreta alcuna pretesa creditoria nei confronti della procedura. Si deve anche tenere presente che si versa in ipotesi compensazione impropria, in quanto sia il preteso credito che il
contro
- credito risarcitorio dell'attore traggono origine dai medesimi rapporti bancari.
Trattandosi di compensazione impropria, non si può nemmeno qualificare come tardiva la relativa domanda, essendo la medesima rilevabile d'ufficio dal Giudice
(Cass. n. 18452/2014). La compensazione impropria “rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, al quale il Giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n.
8971/2011; Cass. n. 16800/2015; Cass. n. 14688/2012)” (Cass. n. 7474/2017).
Infine, si consideri che non sarebbe nemmeno vagliabile una domanda di Con accertamento negativo del credito in sede di formazione dello stato passivo della , poiché l'accertamento dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto il diritto di partecipare al concorso per un proprio credito. Anche la domanda restitutoria/risarcitoria deve essere letta e valutata in tale prospettiva di negazione di un debito verso la banca in relazione all'operazione finanziaria di riferimento” (pag.
5 – 6).
Così stando le cose, la valutazione fatta dal primo giudice appare correttamente svolta nello stretto ambito dei poteri di interpretazione e qualificazione della domanda spettanti al giudice del merito – come detto non condizionati dalle espressioni adoperate dalla parte, ma da esercitarsi sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile, non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla
17 natura delle vicende rappresentate dalla parte, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto – alla luce del contenuto delle precisazioni fornite dall'attore in ordine all'effettivo contenuto della propria pretesa, che era (ed è) indubbiamente quella di liberarsi in via definitiva dall'obbligo di pagamento del credito vantato dalla banca (e cioè da dichiaratasene esclusiva titolare) con lettera in Controparte_9 data 11.2.2016, comunicante lo sconfinamento del conto d'appoggio n. 1184591 per l'importo di € 495.397,61, con contestuale invito al rientro. Invero, questa, e non altra, è all'evidenza sempre stata la pretesa sostanziale azionata in causa dall'attore a prescindere dagli strumenti giuridici utili al raggiungimento di tale obbiettivo.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande attoree sulla base delle errate valutazioni censurate con il primo motivo, in contrasto con la previsione di cui all'art. 83 T.U.B. e comunque dell'art. 100 c.p.c.: risulterebbe nello specifico trascurato: a) che l'effetto “liberatorio” non può essere la conseguenza di una pronuncia adottata in sede diversa da quella concorsuale, perché ciò è impedito dall'art. 83, comma 3,
T.U.B.; b) che la procedibilità delle domande avanzate dal sarebbe CP_1 sostenibile solo se le stesse si fossero limitate alla mera caducazione dei contratti asseritamente collegati, ma in tal caso le domande non avrebbero prodotto alcun effetto utile per il cliente e sarebbero pertanto inammissibili per violazione dell'art. 100 c.p.c.
2.1 Il giudice si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “La domanda non è improcedibile perché l'art. 83 TUB, correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a. Come giustamente osservato dalla Suprema
Corte (Cass. n. 17557/2002), è implausibile sul piano sistematico un'immunità assoluta della l.c.a. da ogni azione che non si innesti in procedimenti propri del rito concorsuale. Infatti, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione va letta valorizzando a tal fine il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
'ordinate' secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie. Sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – così valorizzando la connessione tra parole
18 quale criterio interpretativo ex art. 12.1 'preleggi' – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo. E tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. Possono essere azioni condannatorie pure o azioni di accertamento funzionali all'insinuazione di un credito (ad es. restitutorio o risarcitorio), come tali idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo. Ma non hanno certo questa attitudine le azioni di accertamento dirette soltanto a paralizzare la pretesa creditoria della l.c.a., come accade nella fattispecie in esame. Nella quale
l'interesse ad agire in accertamento negativo deriva dall'intimazione della banca a ripianare l'esposizione debitoria conseguente all'affidamento; e tale interesse
'sostiene' la domanda di accertamento che quanto preteso dalla banca a tale titolo non è dovuto. Tale scelta esegetica, talora adottata dalla giurisprudenza di merito, è coerente con la ratio dell'improcedibilità delle azioni direttamente o indirettamente condannatorie, cioè la garanzia della par condicio creditorum. Ed è l'unica rispettosa dei valori costituzionali evocati nei rigorosi rilievi dottrinali sul requisito della fungibilità dei mezzi di tutela – secondo cui la limitazione del diritto di azione (art. 24
Cost.) è possibile nella sola misura in cui sia controbilanciata da una forma di tutela omologa sul piano economico-funzionale (ad es. domanda condannatoria e insinuazione allo stato passivo) –. In un sistema che protegga a livello costituzionale il diritto di azione, la compressione di esso è possibile solo in presenza di rimedi surrogatori idonei ad assicurare un risultato equivalente. Ma l'accertamento del passivo in sede concorsuale non fornisce alcuna forma di tutela surrogatoria a chi pretenda semplicemente di non essere riconosciuto come debitore della banca in
l.c.a. Un accertamento negativo del genere rimarrebbe definitivamente privo di tutela, visto che a tal fine non potrebbe giovare la procedura concorsuale in parola.
Ed è implausibile che l'intenzione del legislatore (art. 12 'preleggi') nella formulazione dell'art. 83.3 TUB fosse quella di precludere ogni tutela giurisdizionale ad un soggetto che pretenda soltanto di non essere gravato da un'obbligazione inefficace”.
2.2 La decisione è corretta e va confermata. Le ragioni dell'impugnazione sono, per contro, infondate e non possono essere accolte.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
19 interessi principali”) deve essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità dei contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt-sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta a ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die” per chi ha intrattenuto rapporti con la banca la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
20 In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale e la loro inclusione nella norma significa, logicamente, che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola della improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne debba discendere una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), pur potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo”, per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto del debitore di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione per il fatto che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo
21 differita al momento in cui gli organi della procedura dovessero decidere di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve, quindi, confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente e non potendo trovare legittima cognizione in altra sede – le domande proposte dall'attore volte all'accertamento negativo del credito di nei suoi confronti dipendenti dalla complessiva Controparte_9 operazione in esame, previa dichiarazione di nullità (ovvero di inefficacia, come nella specie ritenuto dal giudice di Treviso) dei contratti da cui tale credito originerebbe.
Va comunque escluso che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attore presupponga un fenomeno compensativo (in buona sostanza il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale, e questo, da un lato perché la compensazione non è stata dichiarata dal
Tribunale, e dall'altro perché “il venire meno” del debito dell'istante è conseguenza della ritenuta inefficacia, non del solo contratto di affidamento, ma in ragione del rilevato collegamento negoziale dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dal B. sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità/inefficacia dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito e la conseguente “liberazione” dall'obbligo di eseguire pagamenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati.
In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma
22 vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che, come quella proposta dall'attore e accolta in primo grado, non hanno la suddetta valenza e sono esclusivamente volte a conseguire un
“quid” ulteriore e diverso che non è nei poteri e nella competenza della procedura concorsuale (nella specie la liquidazione coatta amministrativa della _1
) di riconoscere alla parte istante.
[...]
Per l'effetto, la sentenza impugnata non potrà mai essere utilizzata o interpretata nel senso (e al fine) di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonea a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento/liquid. giud. o della Procedura di l.c.a., e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 T.U.B., escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo.
3.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'eccezione di incompetenza del tribunale di Treviso a favore del tribunale di Vicenza
– quale foro della procedura cui, ex art. 83.3 TUB, spetta la cognizione delle azioni civili derivanti dalla liquidazione – è infondata. Si tratta infatti di un'eccezione di incompetenza solo apparente, perché la devoluzione della lite al foro della procedura postula che la domanda sia ivi conoscibile in quanto idonea a incidere sulla formazione dello stato passivo. L'eccezione dunque si sovrappone sul piano logico- giuridico a quella che viene di seguito esaminata;
e comunque l'azione civile attorea
è preesistente alla liquidazione”.
3.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo va per contro respinto siccome infondato.
23 Alla luce di quanto si è osservato esaminando il secondo motivo, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti Controparte_1 considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della invalidità, e/o inefficacia delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito della banca (peraltro non azionato in questa sede, né, apparentemente, in altre), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attore ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva confermato – con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Treviso per essere (in tesi) competente in via funzionale e inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, T.U.B. – che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Tribunale, non traggono origine, né sono comunque derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, con ciò respingendo la corrispondente eccezione formulata dalla difesa della banca (dapprima in bonis e quindi in l.c.a.: v. comparsa di risposta di tempestivamente Controparte_9 depositata il 22.3.2018, pag. 13). Nello specifico, risulterebbe omessa la corretta valutazione delle domande effettivamente proposte dall'attore, volte a ottenere (tra Con l'altro) l'estinzione del rapporto sociale dallo stesso instaurato con , e quindi da ricondursi nell'alveo applicativo dell' art. 3, comma 2, lett. a), del D.L.gs n. 168/2003, poiché “concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”.
24 4.1 Il giudice si è al riguardo pronunciato in questi termini: “
3. L'eccezione di incompetenza del tribunale di Treviso a favore del tribunale di Venezia-sezione specializzata in materia di impresa è infondata. Infatti, la domanda investe la validità
o meno dell'assistenza finanziaria prestata dalla banca per l'acquisto delle azioni, in termini tali per cui la titolarità delle azioni non rileva né quale espressione di una partecipazione effettiva alle dinamiche dell'impresa bancaria, né quale espressione di un ruolo finanziario del socio in chiave di investimento. L'attore ha prospettato
l'invalidità dell'assistenza finanziaria non in funzione della veste di socio assunta con la sottoscrizione delle azioni, ma in funzione della liberazione dall'obbligo di ripianare
l'esposizione debitoria conseguente all'affidamento bancario. Perciò oggetto del giudizio, avuto riguardo a causa petendi e petitum della domanda, non è la sua partecipazione azionaria, ma l'effettività o meno della pretesa creditoria della banca per effetto dell'apertura di credito funzionale all'acquisto della partecipazione azionaria. Tali essendo causa petendi e petitum della domanda, la relativa cognizione non va devoluta alla sezione in materia di impresa. Infatti la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presuppone che la controversia abbia ad oggetto la partecipazione azionaria, a una duplice condizione alternativa;
che – alla stregua del contenuto della domanda giudiziale – la causa del negozio dedotto in giudizio risieda nell'investimento azionario quale espressione di una funzione propulsiva nell'impresa, ovvero quale espressione di un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società rilevi come investimento. La competenza della sezione specializzata si impone solo quando la controversia sia relativa alla società e alle sue vicende, avuto riguardo sia alle vicende di governo interno, sia alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con i suoi organi o con gli altri soci
(Cass. n. 22340/2020; Cass. 31691/2018; Cass. 28537/2018; Cass. 6882/2018;
Cass. 1826/2018; Cass. n. 8738/2017)”.
4.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo, per contro, è infondato e non può essere accolto.
L'attore ha formulato domande che non interessano direttamente i rapporti tra società e socio, ovvero i diritti sociali, ma ha agito in qualità di cliente nei confronti della banca nella sua qualità di intermediario finanziario lamentando la violazione della normativa di settore, ma senza contestare direttamente i rapporti societari.
Poiché per fondare la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa il petitum sostanziale e la causa petendi devono presentare un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio, che nel caso di specie difettano, il rigetto dell'eccezione nel giudizio di primo grado risulta corretto. Invero,
25 Con la domanda di nullità/inefficacia dell'acquisto delle azioni riveste natura meramente consequenziale delle domande di nullità, annullamento e inefficacia dell'operazione baciata formulate dall'attore per violazione di norme imperative di legge.
In questo senso si è pronunciata la S.C. affrontando un caso sovrapponibile a quello di specie, precisando che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari
e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali)” (Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 8738 del 4.4.2017, Rv. 643658 – 01. In termini, cfr. Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 1826 del 24.1.2018: “Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del
d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario)”; Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 22340 del 15.10.2020: “Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni
26 che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo”).
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa. In particolare, nessuno degli elementi considerati dal giudice in sentenza consentirebbe di ritenere assolto l'onere, gravante sul ex art. 2697 c.c., di provare lo specifico nesso giuridicamente rilevante CP_1 tra ciascuno dei negozi giuridici in parola, né sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, né, tantomeno, sotto il profilo oggettivo. Non sarebbe invero emerso in termini di adeguata certezza probatoria: né che, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento entrambe le parti avevano lo specifico intento e accordo di destinare le somme ottenute unicamente all'acquisto di azioni Con ; né l'esistenza di alcuno specifico vincolo modale in merito all'utilizzo delle disponibilità erogate dalla banca con il finanziamento oggetto di causa, che potevano essere utilizzati liberamente dal cliente.
5.1 Il giudice di primo grado ha ritenuto provato sulla base delle evidenze documentali acquisite in causa e del ragionamento presuntivo, che l'operazione di assistenza finanziaria attuata da attraverso l'affidamento in conto corrente CP_9 funzionale all'acquisto azionario è inefficace perché priva della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare (art. 2358.2 c.c.); che in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo;
che sussiste tra il finanziamento funzionale all'acquisto delle azioni e l'acquisto di queste un collegamento negoziale tale da trasmettere l'inefficacia del primo (il finanziamento) al secondo (l'acquisto dei titoli), sicché
l'attore non ha alcun debito nei confronti della _1
coatta amministrativa in relazione all'apertura di credito, o comunque
[...] all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione, argomentando la decisione nei seguenti termini: “
4. La domanda è fondata. Infatti, Con l'operazione di assistenza finanziaria, attuata dalla attraverso l'affidamento in conto corrente funzionale all'acquisto azionario, è inefficace perché priva della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare (art. 2358.2 c.c.) – circostanza pacifica in causa –, sicchè in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo.
L'accoglimento della domanda sotto questo profilo, sufficiente a fondare la decisione di merito, rende superflua la disamina delle altre questioni di merito prospettate dall'attore ai fini dell'accertamento dell'invalidità dell'operazione negoziale lamentata;
e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui il giudice
27 è libero di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene 'più liquida', salvo comunque l'esame preventivo delle questioni pregiudiziali di rito (Cass. n.
30745/2019).
4.2. Ai sensi dell'art. 2358.1 cc, l'assistenza finanziaria che richiede il rispetto delle condizioni previste dall'articolo dev'essere finalizzata all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni. Si deve infatti trattare di prestito o garanzia per l'acquisto azionario, secondo una dinamica finalistica. L'ipotesi dunque si realizza quando
l'assistenza finanziaria venga fornita proprio al fine di assicurare l'acquisto delle Con azioni, cosicché possa dirsi che è funzionale ad esso. Nel caso in esame la concesse all'attore un affidamento in conto corrente allo scopo di finanziare l'acquisto delle proprie azioni da parte dell'attore stesso;
e questa dinamica è univocamente provata su base documentale e presuntiva, sicchè le allegazioni attoree risultano specificamente riscontrate. L'“estratto al 30.9.14 del conto corrente n. 1184591” Con riporta l'annotazione dell'acquisto di azioni della per la somma di € 500.050,00.
Dal prospetto di liquidazione al 31.12.14 del “conto corrente n. 1184591” risulta testualmente l'annotazione degli interessi passivi relativi al primo trimestre (30.9.14
–31.12.14) con questa scansione: € 47,79 a titolo di interessi entro fido, col tasso dello 0,100 % [36 giorni], decorrenza 30.9.14; € 0,47 a titolo di interessi extra fido, col tasso del 15,500 % [1 giorno], decorrenza 30.9.14. I dati contabili comprovano le allegazioni attoree in merito alla misura del tasso entro fido e dell'affidamento, che evidentemente era stato già concesso alla data del 30.9.14, e dunque in strettissima correlazione temporale con l'acquisto delle azioni (la tipica operazione 'baciata'). La
“domanda di acquisto/sottoscrizione azioni” risulta sottoscritta il 25.9.14, l'addebito del relativo controvalore di € 500.050,00 risulta annotato in conto il 30.9.14, la stessa data in cui risulta già concesso l'affidamento, che per il primo trimestre iniziò a produrre gli interessi passivi nell'irrisoria cifra indicata. Gli interessi per € 0,47 sono invece dovuti alla tobin tax di € 1100,00, il cui addebito causò lo sconfinamento in misura corrispondente. L'“estratto al 31.12.14 del conto corrente n. 1184591” comprova ulteriormente le allegazioni attoree in merito alla replica della Con compravendita azionaria, allorché la , per effetto dell'attività ispettiva, tentò di vanificare gli effetti della prima. Esso riporta infatti: l'annotazione della vendita del
20.11.14, con valuta 19.11.14, per € 499.950,00 (8000 azioni); lo storno e la riannotazione con valuta antergata al 30.9.14; l'annotazione dell'acquisto del
15.12.14 per € 472.425,00 (7558 azioni), con l'addebito della tobin tax per € 944,74; le tre annotazioni dei rispettivi acquisiti del 19.12.14 per le residue 442 azioni;
l'annotazione del 18.12.14 relativa al conferimento a deposito vincolato n.
1184629/57 della somma di € 500.000,00, con rendita fissa del 2,70 %. Il
28 “documento di sintesi n° 1 del contratto di affidamento in conto corrente” del 12.3.15 riporta esplicitamente (e retrospettivamente) le condizioni contrattuali di fatto già praticate dalla fine di settembre '14: un “tasso debitore entro fido” dello 0,100 %, senza alcun onere a titolo di “commissione per l'affidamento”; il che val quanto dire che il contratto di apertura di credito (o comunque di concessione dell'affidamento) non attuò in concreto la sua causa tipica, essendo stata sostanzialmente elisa la remunerazione della banca. Tali condizioni, tipicamente estranee alla logica di mercato dei finanziamenti, concorrono a dimostrare che la funzione dell'affidamento bancario fu piegata alle sole esigenze relative alla cessione azionaria. Esso infatti era mirato a finanziare l'acquisto azionario da parte dell'attore, nella logica complessiva di un'operazione che ricomprendeva altresì il deposito vincolato per € 500.000,00, con una rendita che avrebbe realizzato l'originaria promessa del direttore della filiale.
Vi è dunque la prova documentale della strettissima correlazione temporale tra affidamento e acquisto azionario, della coincidenza dei rispettivi valori pecuniari e della pattuizione di condizioni contrattuali radicalmente estranee alla logica di mercato dei finanziamenti. Ed è pacifico in causa che l'assistenza finanziaria così Con connotata si inserì nella sequenza temporale dell'attività ispettiva a carico della , in vista del necessario rafforzamento dei parametri patrimoniali. La dinamica complessiva fa presumere chiaramente e univocamente che l'apertura di credito, o Con comunque l'affidamento nel conto corrente n. 1184591 fu concesso dalla per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, conformemente al modello finalistico previsto dall'art. 2358.1 c.c.”.
5.2 La decisione è corretta ed esente dalle censure dalla banca appellante. Si tratta invero di osservazioni e valutazioni pienamente aderenti alle risultanze della espletata istruttoria – che evidenziano come la prova del collegamento sia nella specie piena e non diversamente valutabile – e vanno pertanto integralmente confermate, non risultando efficacemente contrastate dalla banca appellante, neppure in questa sede di gravame.
Va invero ribadito che il collegamento negoziale è agevolmente desumibile dalla contestualità dell'ordine di acquisto delle azioni, dell'accensione del conto corrente di appoggio n. 1184591, nonché del portafoglio titoli n. 2297872, che risalgono tutti al
25.9.2014.
Nello specifico, per quanto riguarda l'assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni, la provvista strettamente necessaria allo scopo fu messa a disposizione dalla stessa Con
almeno fin dal 30.9.2014, alle stesse condizioni economiche poi formalizzate in
29 data 12.3.2015, ma entro i limiti dell'importo di € 499.950,00 che, non a caso, coincide con il valore dell'investimento.
Solo in un secondo momento il fido fu aumentato fino all'importo di € 1.050.000,00
(importo del fido poi accordato sempre con il contratto postumo del 12.3.2015), e ciò avvenne quando, il 18.12.2014, fu vincolata a rendita fissa del 2,70% la ulteriore somma di € 500.000,00 mediante il suo conferimento al deposito vincolato n.
1184629/57.
Vi è esatta coincidenza tra l'importo complessivo del finanziamento e l'importo dei due investimenti, uno a rendita fissa e l'altro in azioni, secondo lo schema “50-50
Capitale/Time Deposit” individuato dagli ispettori della come uno dei sistemi CP_7 di collocamento abusivo delle azioni della banca per implementare (quantomeno apparentemente) il patrimonio di vigilanza (quanto alle altre modalità operative per il collocamento delle azioni, la relazione dell'audit dà atto che, a partire dal 2013, il ricorso al capitale finanziato fu sistematico e furono introdotte diverse modalità operative per il collocamento delle azioni: - acquisto con mezzi propri promettendo una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi associata all'eventuale plusvalenza di prezzo dell'azione; eventuali scostamenti rispetto alla remunerazione pattuita erano compensati attraverso stomi di competenze non giustificati;
- acquisto con mezzi propri di Azioni B. per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un Time Deposit a tasso di favore (in linea di massima 4%); dette operazioni furono promosse a partire dal 2013 quando venne la prospettiva di un rendimento significativo dall'azione; - finanziamento baciato con storno competenze/spese e rendimento garantito, le operazioni baciate erano generalmente proposte con durata 6/12 mesi;
- fidi per operazioni K (terminologia riportata nel
Manuale della Scheda Commerciale per Clientela imprese che a pag 14 cita appunto il Totale K, cioè il capitale diretto capitale + soci amministratori): a clienti a cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente l'erogazione era condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione a medio termine (cioè acquisto azioni con le modalità descritte); iniziativa poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati fomiti direttamente dalla
Divisione Mercati;
- riqualificazione impieghi: iniziativa deliberata d'urgenza dal
Comitato Esecutivo del 14.10.14 e successivamente ratificata dal C.d.A il 21.10.14 che prevedeva la predelibera di alcuni affidamenti su clientela con rating compreso da 1 a 5 per il retail e da 1 a 6 per il corporate "al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio per i quali le iniziative della concorrenza sono sempre più pressanti"; in tale occasione veniva proposto l'acquisto di azioni B. applicando un
30 pricing differenziato in base alla percentuale di azioni sottoscritte. Le operazioni erano accompagnate da un compenso ai soci sottoscrittori inizialmente costituito dalla differenza tra dividendo distribuito-costo finanziamento e plusvalenza vendita azioni, successivamente, dopo l'azzeramento dividendi, mediante gli storni o concessione di condizioni agevolate su altri prodotti/servizi (es. time deposit) e in occasione degli aucap mediante compensazione con la cessione di azioni assegnate a fronte dei P.
ED (20% aucap 2013, 25% aucap 2014) o con la liquidazione delle cedole pagate su prestito obbligazionario convertibile (aucap 2013)”).
Nonostante la banca avesse comunicato all'attore di aver rilevato, alla data del
30.9.2014, uno sconfinamento dell'importo di € 501.050,00 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.), il prospetto di liquidazione degli interessi debitori alla stessa data evidenzia invece uno sconfinamento dell'importo di soli € 1.100,00, e questo, all'evidenza, proprio perché il conto era affidato per € 499.950,00 fin dalla sua apertura.
Tale dato sull'importo del fido coincide esattamente con il costo del secondo investimento in azioni, quello replicato dalla banca in data 15.12.2014 per il riacquisto di n.
8.000 azioni proprie dopo che l'acquisto originario dello stesso numero di azioni era stato “cancellato” con un'annotazione contabile di vendita con valuta antergata al 30.9.2014.
Appare evidente come le annotazioni contabili siano state operate dalla banca nel proprio interesse, che era quello di mantenere comunque in vita l'operazione finanziaria, mentre non è possibile riconoscere efficacia sanante all'artificio contabile a tal fine adottato, perché la fittizia vendita e l'immediato riacquisto delle azioni risultano vincolati da collegamento negoziale con l'investimento iniziale (essendo nel complesso volti a sanarlo) e sono quindi destinati a cadere con esso e la precisa coincidenza del costo del secondo investimento con l'importo del fido di fatto accordato all'attore ne è la conferma.
In definitiva, per quanto qui rileva, l'operazione del 30.9.2014 è stata conclusa con l'integrale assistenza finanziaria della banca a favore dell'attore: risulta, infatti, che le azioni acquistate nel settembre 2014 furono vendute il successivo mese di novembre 2014 ed infine riacquistate nella medesima quantità di n.
8.000 all'inizio di dicembre 2014. Vi è altresì la prova documentale della presenza della provvista sul conto corrente n. 1184591 – appositamente aperto, nonostante il già CP_1 disponesse di plurimi conti e conti titoli presso la stessa banca, per “appoggiarvi”
l'apertura di credito funzionale all'acquisto delle azioni – fornita dal prospetto di liquidazione delle competenze al 31.12.2014.
31 Gli interessi passivi del primo trimestre di vigenza di tale rapporto, contrariamente a quanto sostiene la banca, furono liquidati come risulta dal seguente prospetto: interessi debitori 30.9.2014 – 31.12.2014: interessi debitori entro fido: decorrenza: 30.9.2014; numeri: -17.445.142,00; tasso:
0,100%; giorni: 36; importo: – 47,79; interessi debitori fuori fido: decorrenza: 30.9.2014; numeri: - 1.100,00; tasso:
15,50%; giorni: 1; importo: – 0,47; interessi debitori fuori fido: decorrenza: 01.10.2014; numeri: - 60.500,00; tasso:
15,50%; giorni: 55; importo: – 24,86; totale importo interessi: – 73,12
Tali dati contabili da soli dimostrano che il conto corrente era affidato per l'importo €
499.950,00 alla data della sua accensione e che le condizioni economiche applicate a tale finanziamento corrispondono proprio a quelle formalizzate molti mesi dopo nel Con relativo contratto di a.c. (doc. 11 del fasc. di 1° grado p.a. e doc. 1 ), mentre Con differiscono da quelle previste nel contratto di conto corrente (doc. 6 ). Nel dettaglio:
- gli interessi entro fido ammontano a – € 47,79 e sono stati liquidati al simbolico saggio di interesse del 0,100%, quello previsto nel contratto di apertura di credito Con del 12.3.2015, munito di data certa solo il 13.4.2015 (doc. 1 );
- per il solo giorno 30.9.2014 si è registrato un saldo extra-fido per l'importo di
€ 1.100,00. Infatti, alla data del 30.9.2014, il conto presentava un saldo passivo di
€ 501.050,00 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.) in quanto l'affidamento era stato utilizzato per pagare le azioni, ma contestualmente era intervenuto l'addebito della tobin tax;
- dall'importo dello sconfinamento extra-fido di € 1.100,00 si evince che alla stessa data il conto era affidato solamente per € 499.950,00 (che è l'importo dell'investimento in azioni) e che lo sconfinamento fu determinato dalla tobin tax;
- lo scoperto extra fido di € 1.100,00 ha determinato la liquidazione di € 0,47 a titolo di interessi extra fido;
- la tobin tax è stata poi nuovamente addebitata il 15.12.2014 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.) in occasione del secondo acquisto di azioni, a riprova della duplicazione ingiustificata dell'operazione già compiuta il 30.9.2014;
- trova conferma il dato che non fu impartito dal cliente alcun ordine di vendita delle azioni acquistate il 30.9.2014, ragion per cui anche la vendita del 19.11.2014
(peraltro effettuata senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza) fu il frutto di un'iniziativa unilaterale della banca.
32 Vi è, in sintesi, la prova documentale della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, e segnatamente che tutti i negozi oggetto di causa non furono il frutto di un'iniziativa del cliente, bensì della stessa banca: non si rinviene, infatti, una singola movimentazione in conto corrente giustificata da un ordine del correntista;
manca l'ordine di vendita delle azioni acquistate in prima battuta;
non c'è alcuna ragionevole giustificazione alla sequenza: acquisto, vendita, riacquisto delle stesse azioni, né pare ragionevole la concessione di un finanziamento esente da spese e commissioni al tasso di interesse simbolico dello 0,10%; metà del finanziamento, pagato lo 0,10%,
è stato messo a rendita fissa al tasso creditore del 2,70% lordo, secondo una logica palesemente antieconomica per la banca.
Si tratta di negozi funzionalmente collegati tra di loro, all'evidenza predisposti dalla banca allo scopo di soddisfare l'esigenza di rafforzamento dei propri parametri patrimoniali entro la scadenza del 30.9.2014 e che hanno indubbiamente influito sul predetto esercizio contabile ai fini dell'AQR e dello stress test che stava conducendo all'epoca la BCE.
6. Il sesto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specialmente, a quella particolare categoria di società Con cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti per cui è causa. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai
33 limiti quantitativi, aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale non avrebbe condotto alcuna analisi.
6.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, nello specifico _1 affermando: “(omissis)
4.1. Anzitutto, poiché all'epoca dei fatti la _1 aveva la forma sociale di una società cooperativa per azioni, deve potersi
[...] applicare alla fattispecie l'art. 2358 cc, che non rientra nello 'statuto normativo' esplicito delle cooperative. Trattandosi di disposizione prevista per le società per azioni, la sua applicazione alle società cooperative è condizionata a un giudizio di compatibilità (art. 2519.1 cc). E tale giudizio deve fondarsi logicamente sulla ratio della disciplina relativa all'assistenza finanziaria funzionale all'acquisto di azioni. Per comune interpretazione, le condizioni previste dall'art. 2358 cc rispondono sia ad un'esigenza di tutela dell'effettività del patrimonio sociale, a salvaguardia delle ragioni dei creditori, sia ad un'esigenza di controllo circa l'indebito accrescimento della posizione di potere dell'organo amministrativo. Da un canto infatti l'acquisto delle azioni mediante denaro concesso a credito mette a rischio il capitale societario nella misura in cui sia difficile il rientro dell'esposizione debitoria;
d'altro canto
l'organo amministrativo, servendosi del denaro della società, potrebbe in tal modo incidere sulla compagine azionaria per accrescere la propria posizione di potere.
L'esigenza di prevenire tali rischi ricorre logicamente anche nelle cooperative, soprattutto in quelle bancarie, laddove si consideri per esempio l'essenzialità del rapporto tra la garanzia di integrità del capitale sociale e il ruolo della vigilanza prudenziale in merito ai requisiti patrimoniali delle banche. L'adeguatezza e la stabilità patrimoniale sono postulate inoltre dalla previsione della liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza (art. 2545-terdecies cc). E come correttamente rilevato in sede interpretativa, proprio per la specifica connotazione dello scopo mutualistico in campo bancario, nelle banche cooperative è logicamente essenziale il controllo sulla posizione di potere dell'organo amministrativo”.
6.2 La decisione assunta in parte qua è nella sostanza corretta e va confermata. Il relativo motivo di impugnazione è per contro infondato e va pertanto respinto.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in
34 quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”.
Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-
35 octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione _1 CP_7 del 23.12.2016 ha affermato che “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
36 Deve inoltre, e comunque, rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), nella specie, però, non sussistenti.
In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt.
1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è peraltro circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca RA
OP (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva
37 indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6, c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale sottesa al suddetto divieto permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è, infatti, la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altri termini, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Anche per queste, quindi, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo,
l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l'inefficacia colpisce l'operazione negoziale complessiva, che ricomprende l'assistenza finanziaria e l'acquisto in funzione del quale l'assistenza venne prestata. Il risultato perseguito è dunque unitario sul piano economico funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c. Le operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni rientrano nell'ambito degli atti gestori dell'organo amministrativo, che però incontrano in primis il limite della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare. L'organo amministrativo non fa altro che agire alla maniera di un rappresentante senza potere (falsus procurator) sicchè l'atto compiuto in tale qualità è valido ma inefficace”. La deduzione in giudizio di tale inefficacia non integra un'eccezione in senso stretto proponibile dalla sola banca quale soggetto falsamente rappresentato. Come conclusivamente chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte a confutazione del precedente orientamento contrario, si tratta invece di un'eccezione in senso lato, che come tale può essere sollevata dal terzo contraente e rilevata officiosamente dal giudice. Pertanto, quando emerga dagli atti la mancanza di potere rappresentativo in capo al falsus procurator, il giudice deve comunque tenerne conto, anche in difetto di una specifica richiesta di
38 parte. L'inefficacia colpisce l'operazione negoziale complessiva, che ricomprende l'assistenza finanziaria e l'acquisto in funzione del quale l'assistenza venne prestata.
Il risultato perseguito è dunque unitario sul piano economico funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c. Nello specifico, vengono contestati i seguenti vizi: i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice deciso in difetto di una specifica eccezione di parte, da ritenersi necessaria in quanto l'eccepita inefficacia dei contratti sub iudice per asserita violazione ex art. 2358, comma 2, c.c., non avrebbe potuto in alcun modo essere rilevata d'ufficio; ii) erroneità della sentenza non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione all'operazione di cui è causa, e comunque, quand'anche si ritenesse che l'art. 2358 c.c. è integralmente applicabile alla fattispecie, tale violazione sarebbe limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori, trascurandosi il dato che al tempo dell'investimento di cui si tratta, la banca possedeva riserve disponibili in grado di
“coprire”, non solo i presunti acquisti “finanziati” compiuti nello stesso anno, ma addirittura tutti quelli individuati con riferimento a tutti gli altri anni interessati dal fenomeno;
iii) che la pretesa violazione dell'art. 2358 c.c. (a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori, circostanze eccepibili dalla sola società) non comporterebbe comunque la ritenuta inefficacia dei contratti, atteso che la mancanza dell'autorizzazione assembleare si riflette unicamente sui rapporti interni, e trattandosi di mera violazione di regole di comportamento, la conseguenza non può operare sul piano della validità dell'operazione negoziale. In ogni caso, la
Banca ha pacificamente tenuto nel giudizio comportamenti volti a ratificare l'operato in questione;
iv) in ogni caso, l'eventuale vizio di inefficacia per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle (8.000) azioni Con di acquistate dall'attore, che rimarrebbe valido ed efficace quantomeno CP_1 limitatamente alla parte della linea di credito concessa da eccedente l'importo investito in azioni della banca, con conseguente caducazione di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva impugnata, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle statuizioni in parola, ivi compresa la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
7.1 Il motivo è infondato e non può essere accolto.
7.2.1 Quanto al primo profilo di doglianza, non è dato ravvisare alcuna nullità della decisione per difetto di corrispondenza tra il “chiesto” e il “pronunciato”, atteso che i fatti in contestazione sono stati immediatamente allegati dall'attore e parimenti
39 dedotte le ritenute conseguenze in punto di diritto, spettando a quel punto al giudice, nel rispetto del contraddittorio delle parti, individuare quali tra i fatti materiali allegati assumano rilevanza giuridica e quale sia la corretta fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbano essere sussunti, indipendentemente dal “tipo” di diritto indicato dalla parte (Cass. civ., sez. 3, ord., 29 marzo 2022, n. 10049).
Va in ogni caso sottolineato che il aveva sollevato l'eccezione nella memoria CP_1 ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nello specifico deducendo: “Pur aderendo alla tesi della nullità dell'operazione nel suo complesso e, quindi, sia del finanziamento che dell'acquisto delle azioni, oltre che del deposito titoli e del deposito vincolato a rendita fissa, va segnalato che, in dottrina, si è sostenuto anche che l'operazione di assistenza finanziaria compiuta dagli amministratori in difetto dei requisiti previsti dalla legge andrebbe qualificata come atto di gestione compiuto dall'organo amministrativo eccedendo i propri poteri di rappresentanza e gestione. Secondo tale tesi, gli atti eccedenti i limiti imposti dalla legge compiuti dagli amministratori nella posizione del falsus procurator renderebbero inefficaci, sia il finanziamento, che
l'acquisto delle azioni proprie, perché non sarebbero idonei a vincolare la società.
Recentemente la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 11377/2015) ha affermato la rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza, purché risultante agli atti, rendendo così possibile far valere l'inefficacia dell'operazione baciata anche dal cliente finanziato per l'acquisto delle azioni, che è un terzo rispetto alle parti del negozio concluso in difetto di rappresentanza. Si contesta, in ogni caso, tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito riguardo alla lamentata violazione dell'art. 2358 c.c. e si insiste per la declaratoria di nullità di tutti i negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa”.
Dal tenore della difesa appare evidente come l'attore avesse prospettato, sia la nullità dell'operazione baciata (che è in realtà il vizio che secondo la più corretta ricostruzione dogmatica inficia i negozi di cui si tratta nella prospettiva olistica nella quale devono essere riguardati e valutati), ma anche la sua potenziale inefficacia in virtù del difetto dei presupposti di legge, in primis il difetto di autorizzazione assembleare. Il fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo costituito dall'assenza della preventiva autorizzazione assembleare era stato, pertanto, tempestivamente dedotto.
Peraltro, il denunciato contrasto tra la declaratoria di nullità/inefficacia dell'operazione “baciata” e la ratio dell'art. 2358 c.c. in realtà non sussiste, atteso che la sanzione di nullità, o comunque di improduttività degli effetti dell'operazione, non può essere circoscritta al solo finanziamento utilizzato per l'acquisto di azioni
40 proprie, e questo in ragione dell'evidente collegamento negoziale che lega tutti i negozi stipulati per perfezionare l'operazione baciata, in quanto funzionalmente collegati per realizzare l'effetto vietato dalla legge.
7.2.2 Quanto al secondo profilo, va invece sottolineato come la sentenza ribadisca nella sostanza principi ormai consolidati, secondo cui, poiché tutte le condizioni dettate dall'art. 2358 c.c. (nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa) concorrono ad elidere i pericoli insiti nel finanziamento dell'acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere affinché il divieto previsto dal comma 1 possa ritenersi efficacemente superato, sia quelle di forma e di competenza, sia quelle relative ai presupposti, sia, ancora, quelle relative alla pubblicità.
Così stando le cose, incombeva sulla banca ogni relativo onere probatorio in merito alla puntuale ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2358 c.c., prova che però non è stata fornita, risultando semmai pacifico il contrario, e cioè la violazione dell'art. 2358
c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in aperta violazione delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla medesima Con norma;
è invero la stessa a riconoscerlo nella sua “Relazione Finanziaria
Consolidata” al 30 giugno 2015, nella quale “ammesso” che l'assemblea dei soci della banca non aveva mai autorizzato i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non avevano mai redatto la Relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. In sostanza, la banca ha dovuto dare atto che soltanto a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca
RA OP, della Banca d'Italia e della , e quindi solo successivamente CP_7 al perfezionamento degli atti (coevi) oggetto del presente giudizio e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e di finanziamento dei titoli della banca, si era vista costretta, seppur tardivamente, ad iscrivere la riserva indisponibile obbligatoria ai sensi del sesto comma dell'art. 2358 c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
Peraltro, la carenza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione dell'organo amministrativo, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della banca, non può ritenersi affatto irrilevante, essendo normativamente previsto che l'operazione sia deliberata dall'assemblea straordinaria previa valutazione giuridica ed economica dell'operazione presa nel suo insieme, la quale dev'essere illustrata in una Relazione degli amministratori inclusiva, non solo delle condizioni concrete
(prezzo azioni, interesse praticato, valutazione del merito creditizio dell'acquirente),
41 ma anche, più in generale, della convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società.
L'operazione, dunque, dev'essere decisa dall'assemblea straordinaria sulla base di una pianificazione e di una rappresentazione chiara dell'operazione ed è prescritto che il verbale assembleare e la Relazione degli amministratori siano pubblicati nel
Registro delle Imprese. Ciò dimostra che il preminente fine della norma è, come già detto, la tutela del capitale sociale, nell'interesse della società, dei soci e anche dei creditori, che fanno parte di quel più ampio pubblico al quale la pubblicazione nel
Registro delle Imprese rende accessibile la delibera, interesse che è fondamentale anche nelle società cooperative.
Con riferimento, poi, ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2358 c.c., che la banca assume di aver rispettato alla luce delle risultanze dei bilanci 2011/2014, è agevole rilevare come i dati ivi riportati (in particolare, i dati riguardanti gli utili e le riserve distribuibili, le riserve da sovrapprezzo di emissione e il patrimonio netto disponibile indicati nei predetti bilanci) siano del tutto inattendibili. La non rispondenza al vero Con dei dati esposti nei bilanci di , intenzionalmente volti a celare perdite e minusvalenze, costituisce d'altra parte un dato ormai notorio, essendo stato confermato dai successivi accertamenti ispettivi eseguiti, inter alia, dalla Banca
d'Italia e dalla , oltre che dalle conclusioni raggiunte nel processo penale CP_7 svoltosi a carico dei soggetti che all'epoca ricoprivano posizioni direttive apicali nella
(Tribunale Vicenza, sentenza 17.6.2021, n. 348). _1 Con A ciò si aggiunga che la violazione dell'art. 2358 c.c. da parte di costituisce una circostanza pacifica e ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto in varie sedi, tra cui nella propria Relazione Finanziaria Consolidata al 30.6.2015, dalla quale risulta che la stessa aveva operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in aperta violazione dell'art. 2358 c.c. e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti.
A fronte dei predetti inadempimenti, certamente sussistenti, è irrilevante verificare se il pregiudizio che la norma voleva evitare sia o meno riscontrabile nel caso specifico, perché la nullità (o come statuito nella specie, l'improduttività degli effetti dei contratti collegati di riferimento) consegue dalla violazione della norma e prescinde dallo specifico pregiudizio in concreto occorso (cfr. Cass. 15398/2013).
Ad ogni modo, stante il default della è comunque palese _1 pure l'erosione del capitale sociale a tutela del quale è posto l'art. 2358 c.c.
7.2.3 Riguardo, infine, ai due ultimi profili, si osserva come il motivo sia infondato anche laddove sostiene che alla violazione dell'art. 2358 c.c. non possa conseguire
42 l'invalidità dei negozi (di finanziamento e di acquisto delle azioni) e comunque la improduttività totale di ogni effetto.
L'art. 2358 c.c. ha invero natura imperativa e la conseguenza della sua violazione è la invalidità dei negozi realizzati in violazione del divieto posto dalla legge (cfr. Cass.
n. 19024/2005; Cass. n. 25005/2006; Cass. n. 26724/2007; Cass. n. 15398/2013), peraltro giustificabile nel caso di specie anche sulla scorta, oltre che dell'art. 2358
c.c., anche dell'art. 1344 c.c., atteso che un'operazione come quella di cui è causa è stata indubbiamente predisposta dalla banca in frode ai clienti, ma altresì in frode alla legge.
In questo senso va richiamato quanto affermato dalla S.C. nella sentenza S.U. n.
26724/2007, secondo cui: “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non pare dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo”.
In definitiva, una volta affermata l'applicazione della disciplina dell'art. 2358 c.c., si ha l'effetto, discendente dalla imperatività della norma, della invalidità, e comunque della inefficacia, dell'intera operazione, nella quale non vi sono due atti negoziali
(finanziamento e collocamento di azioni) fra loro collegati per volontà dispositiva delle parti, sì che si possa parlare di “collegamento contrattuale” in senso proprio, ma due atti che, poiché di fatto fra loro intenzionalmente legati, sono colpiti dal divieto di legge, in quanto entrambi, nella loro connessione fattuale, lesivi in fatto o in potenza della integrità del capitale sociale.
Da ultimo, quanto all'argomento per cui l'improduttività degli effetti tipici dei negozi di riferimento pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c.
è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento (ossia di un asset rilevato nel bilancio) con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie orami del tutto prive di valore, e che pertanto dal punto di vista della
43 società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla invalidità causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie.
L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_12 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c.
8. L'ottavo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'inefficacia degli acquisti azionari e del finanziamento, ha (in tesi immotivatamente) statuito “che l'attore non ha alcun debito nei confronti della Pt_1
amministrativa in relazione _1 all'apertura di credito o comunque all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione” (sentenza, pag. 17).
8.1 Il motivo è infondato sotto più profili e va quindi respinto.
8.2 Richiamato in via preliminare quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della _1
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata il 26/30.9.2014) non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ha dichiarato l'inefficacia del finanziamento e, per effetto della ritenuta efficacia espansiva esterna per violazione della norma di ordine generale di cui all'art. 2358
c.c., anche quella dell'acquisto dei titoli azionari, con conseguente liberazione dell'attore (acquirente finanziato) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato per l'acquisto azionario assistito, posto che la ritenuta inefficacia ha portata generale, sicché non risultano neppure concepibili effetti residui da ritenersi impregiudicati.
In altri termini, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria, la sanzione di inefficacia si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto
44 delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è peraltro quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del
6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Quanto, poi, alla censura secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto dal successivamente alla CP_1 sottoscrizione dei contratti per cui è causa – e segnatamente il fatto che questi avrebbe, dapprima confermato la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento stipulato con la banca utilizzando la relativa provvista alle condizioni contrattuali pattuite, e quindi, solo dopo, contestato “opportunisticamente” la pretesa nullità dei Con contratti allorquando il prezzo delle azioni oggetto dell'investimento aveva subito una notevole riduzione. (v. atto d'appello, pag. 96 e ss.) – ne va esclusa la fondatezza, facendo riferimento a eventi e comportamenti che non incidono sull'inefficacia ex art. 2358 c.c. dei negozi oggetto di causa e che peraltro si giustificano proprio in ragione della condotta tenuta dalla banca in danno del cliente.
Parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono, infine, tutte le ulteriori deduzioni contenute ai punti 224 – 226 dell'atto d'appello circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dalle Autorità di vigilanza
9. Il nono motivo deduce, infine, che la sentenza dovrebbe essere riformata in punto di spese (v. punto 227: “Dall'accoglimento dei predetti motivi di appello, non potrà che discendere la riforma integrale della Sentenza, incluso il capo relativo alle spese con conseguente integrale condanna dell'attore odierno appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”).
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non contestando a ben vedere l'esistenza di errori (di fatto e di diritto) nella liquidazione delle spese di lite del primo grado (in quella sede peraltro interamente compensate), ma si limita ad auspicare la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado quale effetto della invocata riforma della sentenza appellata.
45 B) L'appello incidentale di . Controparte_1
10. In via di appello incidentale, l'attore contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso che , citata nel giudizio riassunto quale pretesa titolare dei Controparte_2 rapporti controversi, sia integralmente estranea alle ragioni e alle pretese dallo stesso dedotte in giudizio sulla base di quanto previsto dal contratto di cessione e dal secondo atto ricognitivo. Deduce che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che era diventata la titolare del conto deposito titoli del quale CP_2 aveva chiesto venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia, assieme a tutti gli altri rapporti bancari funzionalmente collegati all'operazione “baciata”. Su tale circostanza il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, accogliendo “de plano” la tesi Co di , che ha sostenuto di non essere la cessionaria del credito rinveniente dalla apertura di credito e dal conto corrente sul quale venne regolata, né delle azioni di depositate sul conto titoli n. 2297872, sul presupposto che l'accordo di CP_9 cessione esclude dal perimetro dei rapporti ceduti i crediti classificati come
“sconfinamenti scaduti”, anche se oggetto di contenzioso pregresso.
10.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può, pertanto, essere accolto.
10.2 Deve innanzitutto escludersene l'ammissibilità per difetto di specificità.
Secondo l'appellante sarebbe legittimata passiva rispetto alle domande di CP_2 accertamento di nulla dovere in relazione all'operazione di cui si tratta per il solo fatto di essere all'attualità la titolare del conto deposito titoli.
Ora – in disparte il rilievo che di tale affermazione non è stata fornita alcuna prova e che appare peraltro inverosimile che il conto deposito titoli n. 2297872, appositamente aperto per inserirvi le azioni di acquistate dal CP_14 CP_1 in esecuzione dell'operazione “baciata” di cui si tratta, escluso per contro qualsiasi altro titolo finanziario di proprietà dello stesso, che restava depositato sugli altri conti titoli già aperti a suo nome – non risulta a ben vedere in alcun modo dedotto per quale ragione mai, anche laddove così fosse, dovrebbe essere ritenuta il CP_2 contraddittore necessario in relazione alle domande svolte in causa dall'attore
, ipotizzandosi, quindi, una legittimazione per così dire “a contrario” Controparte_1
(da valle a monte) relativa a un contratto di finanziamento già eseguito e regolato su Co un conto corrente che non risulta comunque transitato a . Co 10.3 In ogni caso – che, va sottolineato, non hai avanzato pretese creditorie in relazione al finanziamento oggetto di causa e che ha sempre affermato CP_8 non sia la cessionaria del relativo credito restitutorio – non può ritenersi titolare dal lato passivo dei rapporti di riferimento, e conseguentemente legittimata passiva in
46 relazione alle domande svolte dall'attore, comprese quelle non esaminate dal primo giudice e rimaste assorbite, ma qui riproposte.
Va al riguardo considerato che il finanziamento di riferimento – sulla base della stessa Con ricostruzione attorea – è risultato strumentale all'acquisto delle 8.000 azioni di poi “caricate” sul predetto conto deposito titoli.
Trovano, per l'effetto, applicazione: l'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 99/2017, Con che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento a “i debiti delle
Banche nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” e l'art. 3.1.4, lett. b), del contratto di cessione, secondo cui: “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno Co trasferiti a : - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
risulta peraltro estranea alle pretese attoree anche sulla base di una Controparte_2 diversa e ulteriore ragione, e segnatamente in quanto il credito contestato – e cioè Con quello che vanterebbe ancora nei confronti del sig. per effetto CP_1 dell'erogazione a favore di questi dell'apertura di credito la cui provvista è stata addebitata dalla banca a fronte della cessione al medesimo di 8.000 proprie azioni – corrispondendo a un'inadempienza del correntista finanziato ha natura di “credito deteriorato” e come tale non è soggetto al “passaggio” ad . CP_2
Va al riguardo menzionato, in primo luogo, l'art. 3 del citato D.L. 99/2017, per cui:
“I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Il testo della disposizione richiama, per un verso, quanto previsto dal primo comma dell'art. 58 T.U.B. in tema di cessione di aziende a banche (…), e per altro verso deroga espressamente alla normativa di cui al citato art. 58 mediante la previsione che la cessione può riguardare anche singole attività o passività ed anche “una quota di ciascuna di esse”.
47 Si tratta quindi di una disciplina del tutto speciale.
Non a caso l'art. 3 del D.L. citato precisa che “Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e art. 90, comma 2, del Testo Unico
Bancario”.
Prevede, ancora, l'art. 3 del citato D.L. che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (e, quindi, non di tutti i debiti afferenti all'azienda ceduta, ovvero il ramo ceduto).
La determinazione dell'effettivo oggetto del contratto di cessione (salvo per ciò che l'art. 3 citato esclude, in ogni caso, dalla cessione suddetta) è stata riservata, pertanto, alla volontà delle parti di tale contratto, cioè da un lato i Commissari liquidatori e dall'altro il soggetto cessionario, cioè Controparte_15
Nella fattispecie, la cessione de qua è stata formalizzata attraverso il contratto di cessione d'azienda sottoscritto il 26.06.2017 da e Parte_6 [...]
_1
Specifica, innanzitutto, il suddetto contratto che la cessione perfezionata dai
Commissari liquidatori con , in attuazione del disposto normativo, ha Controparte_2 avuto ad oggetto non l'azienda bancaria nella sua interezza, ma solo “certe attività, Con passività e rapporti giuridici di e VB, il tutto come dettagliato nel successivo
Articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai sensi del presente Contratto come
l'“Insieme Aggregato”.
Dunque, non tutte le attività e passività riferibili alle banche venete sono state trasferite a , ma solo quelle comprese nel c.d. Insieme Aggregato. Controparte_2
Nel contratto, infatti, un articolo specifico è dedicato a delineare il “Perimetro dell'insieme aggregato” (art. 3 del contratto). In quella sede vengono tracciati i contorni delle “Attività Incluse” e delle “Passività Escluse”, ovverosia si distingue fra quei beni e rapporti giuridici che sono oggetto di cessione a e quelli Controparte_2 che ne vengono esclusi. In particolare, il paragrafo 3.1.4. lett. (a) del medesimo articolo stabilisce che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente
Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'Insieme Aggregato e Co non sono, né potranno essere, acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e CP_1 le Passività Escluse sia di sia di VB”.
Il paragrafo prosegue elencando le “Attività Escluse”. Fra di esse rientrano, in ogni CP_1 caso, “(i) i crediti di e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d.
48 'unlikely to pay') e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. 'past due') e i relativi rapporti contrattuali”.
Il rapporto qui in esame è senz'altro riconducibile al novero dei crediti esclusi dalla cessione, ovverosia i crediti classificati come sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute (cfr. art. 3, paragrafo 3.1.4. lett. (a) del contratto di cessione).
Trattasi, infatti, di una posizione che risultava sconfinata da ben prima del giugno
2017 e che alla data del 31.3.2016 (v. estratto conto del c/c d'appoggio n. 1184591, doc. 21 del fasc. di primo grado di p.a.) presentava un saldo debitore di – 513.622,60.
In definitiva, la posizione del era stata classificata come CP_1
“scaduta/sconfinata” già nel dicembre 2016 ed essa appartiene dunque alle “Attività
Escluse”, non rientrando nel perimetro dell'Insieme Aggregato oggetto di cessione fra e . Parte_6 Controparte_2
Dunque, il rapporto da cui scaturisce il contenzioso è stato inequivocabilmente escluso dalla cessione a . Controparte_2
In questi casi è impossibile una scissione fra rapporto sostanziale e rapporto processuale. Spetta infatti alla Liquidazione difendersi in merito ad un rapporto giuridico di cui è titolare, nell'ambito di contenzioso dal quale sarebbe, in ipotesi,
l'unica pregiudicata.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, la tesi dell'appellante secondo cui il criterio di discrimine tra i contenziosi in cui è subentrata e quelli Controparte_2 in cui non lo è sarebbe un criterio meramente temporale - dovendosi far riferimento alla pendenza o meno del giudizio alla data del 26.06.2017 – è una tesi giuridicamente inaccettabile per contrasto con l'art. 81 c.p.c.: norma la quale non consente di attribuire convenzionalmente ad un soggetto la capacità di stare in giudizio in contenziosi vertenti su rapporti giuridici di cui quel soggetto non sia titolare. Sicchè delle due l'una:
i) o si interpreta l'art. 3.1.2, lett. (b), punto (vii) del contratto di cessione – così come lo ha interpretato il primo giudice – nel senso che il “Contenzioso Pregresso” in cui è subentrata sia quello che presenti i due concorrenti requisiti Controparte_2 dell'essere pendente alla data del 26.6.2017 e dell'avere ad oggetto passività incluse nella cessione. Qui sottolineato che si tratta di interpretazione che – oltre ad essere rispettosa della norma inderogabile di cui all'art. 81 c.p.c., in conformità al criterio ermeneutico della conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. – appare coerente con il dettato complessivo del contratto di cessione de quo: il quale, dopo aver elencato all'art.
3.1.4 lett (b) le “Passività Escluse” dall'Insieme Aggregato ceduto, nell'ultimo capoverso del medesimo art.
3.1.4 precisa che “le situazioni
49 passive attuali e potenziali, anche litigiose” – e, quindi, già controverse in giudizio alla data del 26.6.2017 – ove le stesse “non siano riferite ad Attività Incluse, Passività
Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti … sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività
Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”;
ii) ovvero, se si interpreta la clausola di cui all'art. 3.1.2, lett. (b), punto (vii) nel senso che con la stessa si sia attribuita convenzionalmente ad la Controparte_2 legittimazione passiva in relazione a qualsiasi contenzioso pendente alla data del
26.6.2017, ancorché vertente su rapporti giuridici alla stessa non ceduti, allora la clausola sarebbe insanabilmente nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 81 c.p.c.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con rigetto dell'appello principale
(proposto dalla in l.c.a. nei confronti dell'attore _1 _1
), sia dell'appello incidentale (proposto da nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di , le spese di lite vanno separatamente regolate. Controparte_2
Nello specifico: A) (appellato) risulta vincitore nel rapporto con Controparte_1 [...] in l.c.a. (appellante principale), la quale va pertanto condannata a rimborsare CP_9
a questi le spese di lite (del solo secondo grado non essendo stato proposto appello in relazione alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado); B)
(quale appellante incidentale) risulta invece soccombente nei Controparte_1 confronti di (appellata), e va quindi condannato a rimborsare Controparte_2
a quest'ultima le spese del presente secondo grado;
C) nel rapporto tra CP_9
e non essendoci alcuna domanda contrapposta, ma sostanziale
[...] CP_16 uniformità di posizioni, le spese vanno integralmente compensate. La liquidazione segue in dispositivo, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod.
e int. e ritenuta la causa di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000.
Poiché sia l'impugnazione principale, che quella incidentale, sono integralmente rigettate, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della appellante principale ( e Controparte_17 dell'appellante incidentale ( ) di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale o incidentale) a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
50 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 382/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale proposto da
; _1
b) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da
; Controparte_1
c) conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso;
d) condanna la (appellante principale) a Controparte_17 rimborsare a (appellato) le spese di lite del secondo grado, Controparte_1 che liquida, per compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
e) condanna (appellante incidentale) a rimborsare a Controparte_1 [...]
(appellata) le spese di lite del secondo grado, che liquida, per Controparte_2 compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
f) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale (
[...]
e dell'appellante incidentale ( ) dei Controparte_17 Controparte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
51
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Federico Bressan Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 382/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 17.2.2021, vertente
TRA
(già _1
, C.F. e P.I. con sede legale in Parte_2 P.IVA_1
, Via Battaglione Framarin, n. 18, in persona dei Commissari Liquidatori, dott. Pt_1
, dott. e avv. Giustino Di Cecco, Persona_1 Persona_2 rappresentata e difesa, con poteri disgiunti, dagli avv.ti Manuela Malavasi e Isabella
Melchiori, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in Montebelluna
(TV), Via Palladio n. 34/A, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Roberto Riscica e Gabriele Dozzo, elettivamente domiciliato presso i difensori, in
Treviso (TV), Calmaggiore n. 10, appellato e appellante incidentale/attore in primo grado
E
C.F. con sede legale in Torino, Piazza San Controparte_2 P.IVA_2
Carlo n. 156, in persona del Procuratore Speciale, dott. (giusta procura CP_3 del 14.4.2021 - Rep. n. 6744 e Racc. n. 4736 - Notaio Persona_3
1
[...] di Milano), rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Melchiori, elettivamente domiciliata presso il difensore, in Montebelluna (TV), Via Palladio n. 34/A, appellata/convenuta in riassunzione in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1944/2020, rep. 154/2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso a definizione del procedimento sub R.G. n.
7728/2016, pubblicata il 12 ottobre 2020, notificata in data 18 gennaio 2021; conclusioni di in L.C.A.: _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione: A. in riforma della sentenza n. 1944/2020, rep. 154/2021, pronunciata dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento sub R.G. n. 7728/2016, pubblicata il 12 ottobre 2020, e notificata in data 18 gennaio 2021 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in via preliminare e dirimente: (a) accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, la nullità ex art. 112 c.p.c. della Sentenza n.
1944/2020, rep. 154/2021 pronunciata dal Tribunale di Treviso, nel procedimento sub R.G. n. 7728/2016 pubblicata il 12 ottobre 2020 notificata in data 18 gennaio
2021 e, in totale riforma della sentenza impugnata: (i) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare dell'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 TUB;
(ii) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del
Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e
87 TUB;
(iii) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
(iv) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa;
(v) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti e anche nei precedenti scritti difensivi;
(vi) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e anche nei precedenti scritti difensivi e, comunque, secondo quanto sarà esposto
e provato in corso di giudizio;
(vii) in via istruttoria: a. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
b. ordinare al Sig. l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della Controparte_1 copia in suo possesso, munita della sottoscrizione di _1
del Contratto Quadro deposito titoli n. 2297872. nel merito: (i) in via
[...] pregiudiziale, in rito, dichiarare dell'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree, e conseguentemente dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83
2 TUB; (ii) in subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Treviso a favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 TUB;
(iii) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria volta alla compensazione degli asseriti crediti vantati da controparte con i crediti vantati dalla Banca, spiegata in violazione dell'art. 83, comma 3-bis TUB;
(iv) in ulteriore subordine, in rito, dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Treviso a decidere della presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa;
(v) nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti e anche nei precedenti scritti difensivi;
(vi) in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie/restitutorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti e anche nei precedenti scritti difensivi e, comunque, secondo quanto sarà esposto e provato in corso di giudizio;
(vii) in via istruttoria: c. rigettare le istanze istruttorie avversarie;
d. ordinare al Sig. CP_1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della copia in suo possesso, munita della
[...] sottoscrizione di del Contratto Quadro deposito _1 titoli n. 2297872. B. rigettare integralmente le domande ed eccezioni riproposte ex art. 346 c.p.c. dal sig. ; C. in ogni caso, sulle spese: (a) dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità e comunque rigettare la domanda del sig. tesa ad Controparte_1 ottenere la refusione di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio non avendo controparte appellato il capo della Sentenza relativo alle spese di lite;
(b) con vittoria di competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio”; conclusioni di : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, anche in via incidentale ed in parziale riforma della Sentenza n. 1944/2020 pronunciata dal Tribunale di
Treviso all'esito del procedimento R.G. n. 7728/2016: in via preliminare: accertarsi
e dichiararsi la legittimazione esclusiva a partecipare al presente procedimento di
trattandosi di giudizio contenzioso rientrante nel perimetro Controparte_2 del “contenzioso pregresso” oggetto di cessione a suo favore;
in via preliminare subordinata: accertarsi e dichiararsi la legittimazione a partecipare al presente procedimento di quantomeno quale titolare del rapporto di Controparte_2 deposito titoli n. 2297872 acceso il 25.9.2014 e tuttora in essere. Nel merito in via principale: rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla
[...]
in quanto infondato in fatto e in _1 diritto per tutti i motivi esposti in corso di causa e, per l'effetto, confermarsi la
Sentenza con riguardo a tutti i suoi capi ex adverso impugnati. Nel merito in via
3 subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla _1
in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi
[...] esposti in corso di causa ed accertarsi e dichiararsi la nullità dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in azioni della banca CP_1 finanziariamente assistito da parte della banca stessa per le seguenti ragioni:
1. per violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca;
2. per l'assenza e/o l'illiceità della causa concreta dell'operazione finanziaria descritta in corso di causa. Nel merito in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, rigettarsi integralmente l'appello promosso dalla
[...]
in quanto infondato in fatto e in _1 diritto per tutti i motivi esposti in corso di causa ed accertarsi il dolo della banca ovvero l'errore essenziale in cui è incorso il signor e, per l'effetto, dichiararsi CP_1
l'annullamento dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in CP_1 azioni della banca finanziariamente assistito da parte della banca stessa. In ogni caso: accertarsi la violazione delle regole generali di condotta e degli obblighi informativi attivi e passivi previsti dal TUF e Regolamentari e, per l'effetto, condannarsi la banca al risarcimento del danno a favore del signor , da CP_1 quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia e, comunque, in misura non inferiore all'esposizione apparente rinveniente dal conto corrente n.
1184591 per effetto del compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa, consistente in un investimento del signor in azioni della banca CP_1 finanziariamente assistito da parte della banca stessa. In via istruttoria: ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla parte appellante l'esibizione in giudizio dell'ordine di vendita delle azioni proprie della banca del 19.11.2014 con valuta 30.9.2014. Sempre in via istruttoria: disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che nel
2014, nel 2015 e nella prima metà del 2016 il signor era il direttore Persona_4 della filiale di Valdobbiadene della;
b) Vero che nell'estate _1
2014 il signor manifestava al signor l'intenzione di vendere CP_1 Persona_4 le azioni della in suo possesso;
c) Vero che nell'estate _1
2014 il signor manifestava al signor l'intenzione di CP_1 Persona_4 estinguere in via anticipata i finanziamenti che le imprese della sua famiglia intrattenevano con la proprio utilizzando il ricavato della _1 vendita delle sue azioni;
d) Vero che il signor riferiva al signor Persona_4
4 che le azioni erano invendibili perché non erano liquide;
e) Vero che CP_1 nell'estate 2014 il signor proponeva al signor di compiere Persona_4 CP_1 un'operazione bancaria gratuita di durata annuale che gli avrebbe consentito di ottenere una rendita volta a compensare i costi dei mutui in ammortamento;
f) Vero che l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede veniva presentata semplicemente come una rendita gratuita a favore del signor;
g) Vero che CP_1
l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede era denominata "capitale/time deposit 50-50"; h) Vero che nell'ambito delle operazioni di capitalizzazione e nell'ambito dell'operazione di svuotamento del fondo azioni proprie nel periodo 2014
- 2016 i vertici della segnalavano alle proprie filiali i _1 nominativi dei clienti potenziali acquirenti delle azioni proprie;
i) Vero che tra i clienti segnalati quali potenziali acquirenti delle azioni proprie dalla sede centrale della
alla filiale di Valdobbiadene rientrava anche il signor _1
; j) Vero che alla fine di settembre 2014 il signor d Controparte_1 Persona_4 il signor si recavano presso il negozio del signor “Sanitas Parte_3 CP_1
Maxistore” a Covolo di Pederobba con il documento che le si rammostra (doc. 4); k)
Vero che in occasione della visita del signor del signor Persona_4 Parte_3 presso il negozio del signor quest'ultimo sottoscriveva il documento che le CP_1 si rammostra (doc. 4); l) Vero che il signor aveva facoltà di vincolare a CP_1 rendita fissa del 2,70% nel deposito vincolato n. 1184629/57 tutte le somme messe
a sua disposizione dalla banca sul conto corrente n. 1184591. Si indicano quali testi su tutti i capitoli di prova il signor direttore della filiale di Persona_4
Valdobbiadene all'epoca dei fatti ed il signor , dipendente dell'allora Parte_3 presso la filiale di Valdobbiadene;
per i capitoli di _1 prova j) e k) si indica quale teste anche la NO , dipendente della Testimone_1 presso il negozio Sanitas Maxistore del signor . In ogni caso: CP_4 CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”; conclusioni di Controparte_2
“In via principale: rigettare l'appello incidentale svolto dal sig. in Controparte_1 quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la titolarità in capo ad del Controparte_2 rapporto in contestazione. In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento dell'appello incidentale si aderisce ai motivi d'appello principale formulati dal patrocinio di e si _1 ripropongono le seguenti eccezioni/domande già svolte in primo grado: in via preliminare di rito: dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito a decidere della
5 presente controversia, essendo competente in via esclusiva il Tribunale di Venezia,
Sezione specializzata in materia di Impresa. In via principale di merito: rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate per i motivi esposti in atti. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie, determinare il quantum debeatur secondo quanto esposto in atti”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato il 25.8.20165, conveniva in Controparte_1 giudizio avanti al Tribunale di Treviso la chiedendo _1
l'accoglimento delle seguenti domande, così gradatamente formulate: “Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rejetta: nel merito: Accertarsi e dichiararsi la nullità dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa per le seguenti ragioni:
1. per l'inesistenza e/o la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria per difetto di forma scritta ex art. 23 TUF;
2. per violazione dell'art. 2358 c.c. da parte della banca convenuta;
3. per l'assenza e/o
l'illiceità della causa concreta dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa;
nel merito in via subordinata: accertarsi il dolo della convenuta, ovvero l'errore essenziale in cui è incorso l'attore e, per l'effetto, dichiararsi l'annullamento dei negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa;
nel merito in ogni caso: accertarsi la violazione delle regole generali di condotta e degli obblighi informativi attivi e passivi previsti dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11522/2008
e, per l'effetto, condannarsi la banca convenuta al risarcimento del danno a favore dell'attore, da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa e/o di giustizia
e, comunque, in misura non inferiore all'esposizione apparente rinveniente dal conto corrente n. 1184591 per effetto del compimento dell'operazione finanziaria descritta in parte narrativa e consistente in un investimento dell'attore in azioni della banca convenuta finanziariamente assistito da parte della banca stessa;
in via istruttoria: ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione in giudizio della seguente documentazione, nel caso fosse rimasta inevasa la corrispondente richiesta formulata dall'attore ex art. 119 TUB: 1) Contratto quadro per la negoziazione in strumenti finanziari;
2) Documento di profilazione del cliente per la negoziazione in strumenti finanziari;
3) Contratto di accensione del conto corrente n. 1184591 del 25.9.2014;
6 4) Contratto di accensione del deposito titoli n. 2297872 del 25.9.2014; 5) Ordine di vendita azioni proprie della banca del 19.11.2014 con valuta 30.9.2014; 6) Ordine di acquisto azioni proprie della banca del 15.12.2014; 7) Contratto di accensione del deposito vincolato n. 1184629/57; 8) Ordine di depositare a rendita sul conto n.
1184629/57 l'importo di € 500.000,00 del 18.12.2014. Sempre in via istruttoria: disporsi la prova per testi sui seguenti capitoli di prova: a) Vero che nel 2014, nel
2015 e nella prima metà del 2016 il signor ra il direttore della filiale Persona_4 di Valdobbiadene della banca convenuta;
b) Vero che nell'estate 2014 il signor
manifestava al signor l'intenzione di vendere le azioni della CP_1 Persona_4 banca convenuta in suo possesso;
c) Vero che nell'estate 2014 il signor CP_1 manifestava al signor l'intenzione di estinguere in via anticipata i Persona_4 finanziamenti che le imprese della sua famiglia intrattenevano con la banca convenuta proprio utilizzando il ricavato della vendita delle sue azioni;
d) Vero che il signor riferiva al signor che le azioni erano invendibili Persona_4 CP_1 perché non erano liquide;
e) Vero che nell'estate 2014 il signor Persona_4 proponeva al signor di compiere un'operazione bancaria gratuita di durata CP_1 annuale che gli avrebbe consentito di ottenere una rendita volta a compensare i costi dei mutui in ammortamento;
f) Vero che l'operazione bancaria di cui alla lettera e) che precede veniva presentata semplicemente come una rendita gratuita a favore del signor;
g) Vero che alla fine di settembre 2014 il signor ed CP_1 Persona_4 il signor si recavano presso il negozio del signor “Sanitas Parte_3 CP_1
Maxistore” a Covolo di Pederobba con il documento che le si rammostra (doc.4); h)
Vero che in occasione della visita del signor del signor Persona_4 Parte_3 presso il negozio del signor quest'ultimo sottoscriveva il documento che le CP_1 si rammostra (doc. 4); i) Vero che il signor aveva facoltà di vincolare a CP_1 rendita fissa del 2,70% nel deposito vincolato n. 1184629/57 tutte le somme messe
a sua disposizione dalla banca sul conto corrente n. 1184591. Si indica quale teste il signor , direttore della filiale di Valdobbiadene all'epoca dei fatti, il Persona_4 signor , dipendente della banca convenuta presso la filiale di Parte_3
Valdobbiadene, la NO , dipendente della presso il Testimone_1 CP_4 negozio Sanitas Maxistore del signor , con riserva di indicare altri testi in CP_1 corso di causa”, a fondamento delle quali deduceva (tra l'altro) che:
i) nell'estate del 2014 aveva chiesto alla di poter Pt_1 _1 Con liquidare anticipatamente il pacchetto di azioni della stessa dallo stesso possedute così da poter impiegare il ricavato della vendita per estinguere, sia pure parzialmente, tre prestiti concessi dalla banca a due società riconducibili alla sua
7 famiglia, e segnatamente: a) il mutuo di durata venticinquennale, dell'importo originario di € 600.000,00, concesso alla società “ Controparte_6
; b) il mutuo agevolato della durata di anni 6 e mesi 6, dell'importo originario
[...] di € 214.000,00, concesso alla società “ ; il mutuo Parte_4 della durata di anni 15, dell'importo originario di € 200.000,00, concesso alla medesima società “ ; Parte_4
ii) in quella occasione il direttore della filiale di Valdobbiadene (filiale di riferimento) negava la possibilità di procedere alla vendita così come richiesto, Con spiegando che le azioni in suo possesso non erano liquide, e che pertanto non potevano essere vendute come qualunque altra azione liberamente negoziabile, ma che la banca era tuttavia disponibile ad eseguire una non meglio specificata
“operazione interna” idonea a procuragli la somma necessaria per l'estinzione dei rapporti di mutuo richiesti di estinzione anticipata;
iii) il 25.9.2014 il direttore della predetta filiale di Valdobbiadene e un suo collega si erano recati presso il punto vendita della di CP_4 Parte_4 corrispondente al negozio all'insegna “Sanitas Maxistore” di Covolo di Pederobba, per presentargli la documentazione da firmare al fine di concludere l'operazione interna che gli era stata prospettata. Nello specifico, in detta occasione sottoscriveva la
“Domanda di acquisto/sottoscrizione azioni”, datata 25.9.2014, rivolta al C.d.a. della banca, avente ad oggetto n.
8.000 azioni proprie dell'istituto, autorizzando al contempo l'addebito del controvalore e delle spese sul conto corrente di appoggio n.
1184591 e l'immissione delle azioni nel deposito titoli n. 2297872 appositamente aperti in quella stessa data, rimanendo tuttavia la relativa documentazione nella esclusiva disponibilità della banca, che non gliene faceva tuttavia consegna. Sempre lo stesso giorno (25.9.20214) e nel medesimo contesto veniva raccolto il questionario
MIFID allo scopo (non ostesogli dai funzionari ed emerso solo in seguito all'ispezione
) di adeguare la profilatura MIFID del cliente all'operazione baciata che CP_7 dovevano concludere, facendola tra l'altro apparire come frutto di un'iniziativa spontanea del cliente, anziché della banca, per aggirare la verifica di adeguatezza dell'operazione stessa, che avrebbe avuto funzione bloccante se non fosse stata elusa. Il conto corrente n. 1184591, riservato ai soci della banca che rivestissero la qualità di consumatori, fu contestualmente acceso ed immediatamente assistito da un affidamento dell'importo iniziale di € 499.950,00, che costituiva esattamente il prezzo delle n. 8000 azioni da acquistare. Le condizioni economiche dell'affidamento
(incredibilmente gratuite) erano state accordate solo di fatto, perché sarebbero state consacrate nel relativo contratto di affidamento solo circa sei mesi più tardi;
8 iv) tale ordine di acquisto fu eseguito cinque giorni dopo, e precisamente in data
30.9.2014, mediante l'acquisto di n.
8.000 azioni per un controvalore di €
500.050,00;
v) tale tempistica rispondeva all'esigenza della banca di rafforzare i propri parametri patrimoniali a causa dell'esame della Banca RA OP (BCE) sulla qualità degli attivi, con una prova di stress prospettica delle banche interessate;
Con vi) per tale ragione la gli accordò l'apertura di credito in termini tali da finanziare l'acquisto delle proprie azioni, secondo la tipica correlazione temporale- funzionale che connota le c.d. “operazioni baciate”; Con vii) in seguito all'attività ispettiva della Banca d'Italia emerse che la non aveva dedotto dal patrimonio di vigilanza, per un ammontare cospicuo, il capitale raccolto a fronte di finanziamenti erogati dalla banca stessa ai sottoscrittori delle sue azioni.
Poiché la descritta operazione “baciata” rispecchiava la dinamica censurata in sede Con ispettiva, tentò di vanificarne gli effetti, replicandola però subito dopo negli stessi termini, e così:
a) il 20.11.2014 vendette le azioni intestate al con valuta 19.11.2014, Per_5 Con pur in assenza di un corrispondente ordine di vendita. errò la prima scritturazione contabile, che fu immediatamente stornata e riannotata con valuta antergata al
30.9.2014, data dell'operazione originaria, facendo così sembrare che l'attore non avesse mai posseduto le azioni acquistate il 30.9.2014 su ordine del 25.9.2014; Con b) il 15.12.2014, sempre in assenza di ordine attoreo, le 8000 azioni furono riacquistate: in particolare, il 15.12.2014 furono riacquistate 7558 azioni per la somma di € 472.425,00, con l'addebito della tobin tax per € 944,75; il 19.12.2014 Con fu contabilizzato l'acquisto di altre 442 azioni;
il 18.12.2014 fu vincolata “a rendita fissa del 2,70%”, tramite conferimento al deposito vincolato n. 1184629/57, la somma di € 500.000,00. Conclusivamente, a dicembre 2014 le azioni acquistate dall'attore erano ancora 8000, col pagamento del prezzo di € 499.950,00 attraverso l'affidamento concesso in conto corrente;
inoltre, conformemente alla promessa del direttore di filiale, l'attore poteva percepire i 10.000,00 € a titolo di interessi maturati sul capitale vincolato a rendita fissa;
c) la domanda di finanziamento – di fatto già erogato all'attore il 30.9.2014 – venne “formalizzata” il 27.11.2014 tramite una “richiesta di concessione di fido” in Con conto corrente con scadenza del finanziamento al 31.12.2015. La deliberò
“formalmente” e accordò l'affidamento il 12.3.2015, senza pretendere alcuna garanzia. Si trattava nella sostanza di un finanziamento a titolo gratuito,
9 caratterizzato da un saggio d'interesse entro fido dello 0,100 %, con l'esenzione sia dalla commissione sull'affidamento, sia dalle spese per l'operazione; viii) nell'ottobre del 2015 si avvedeva del reale significato dell'operazione interna Con prospettatagli in origine, avendolo informato circa l'obbligo di ripianare entro la fine dell'anno l'esposizione debitoria derivante dall'affidamento in conto corrente. In particolare: in filiale gli fu consegnato un estratto del conto n. 1184591, che al
22.12.2015 presentava un saldo passivo di € 494.750,81; vi risultava accreditato inoltre l'importo di € 500.000,00, proveniente dal deposito vincolato a rendita fissa del 2,70% n. 1184629/57, con l'aggiunta degli interessi attivi per € 9.990,00. Con Con intimazione scritta dell'11.2.2016 gli intimò di ripianare l'esposizione debitoria per “sconfinamento conto n. 1184591” di € 495.397,61; ix) alla data del 31.3.2016 il saldo passivo del conto n. 1184591 era di €
513.622,60, somma comprensiva di interessi e spese per più di 6.000,00.
2. si costituiva in causa resistendo alla domanda _1 attorea, eccependo (tra l'altro) che:
i) la lite è devoluta per competenza alla cognizione del Tribunale di Venezia,
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, ai sensi dell'art. 3.2, D.L.gs n. 168/2003, Con riguardando negozi aventi ad oggetto partecipazione sociali della;
ii) non vi è alcun collegamento tra l'erogazione del finanziamento e l'acquisto azionario perché: il finanziamento fu concesso il 12.3.2015, e cioè sei mesi dopo il primo acquisto azionario del 25.9.2014; il finanziamento, non vincolato all'acquisto Con di azioni della venne erogato per la somma di € 1.050.000,00, molto superiore dunque al controvalore delle azioni acquistate, pari a circa € 500.000,00;
iii) è infondata l'allegazione attorea secondo cui fu messa a disposizione la somma necessaria per l'acquisto fin dal 30.9.2014; iv) il rapporto di conto corrente n. 1184591 non fu assistito da alcun affidamento fin dalla sua costituzione;
Con v) l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, qual era la all'epoca dei fatti e comunque la sua applicazione non comporterebbe la nullità dell'operazione negoziale;
vi) anche ipotizzando la nullità del finanziamento, non per questo verrebbe travolto l'acquisto azionario;
Con vii) in ogni caso, alla luce dei bilanci della relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, risulta che il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili (ex art. 2358.6
c.c.) fu ampiamente rispettato.
10 3. Con D.L. n. 99/2017 veniva disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca convenuta e ne è seguita l'interruzione del giudizio.
4. L'attore ha riassunto il processo nei confronti, sia di
[...]
amministrativa, sia di sul _1 Controparte_2 presupposto che la controversia era insorta prima della cessione a dell'insieme CP_2 aggregato di attività, passività e rapporti giuridici, donde la successione di quest'ultima nella posizione sostanziale dedotta in giudizio ai sensi dell'art. 3.1, lett.
c), del d.l. n. 99/2017, il che giustifica la proposizione della domanda in via alternativa nei confronti delle due convenute in riassunzione.
5. Si sono costituite in causa, sia sia CP_8 Controparte_2 rispettivamente eccependo:
A) CP_8
- che le domande sono improcedibili ai sensi dell'art. 83.3, D.L.gs n. 385/1993
(TUB);
- che la competenza a conoscerne spetta inderogabilmente al Tribunale di
Vicenza quale giudice del luogo in cui la banca ha la sede legale (foro della procedura ex art. 83.3 TUB);
- in subordine, che la competenza spetta al Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa ai sensi dell'art.
3.2 e 3.3, del D.L.gs n. 168/2003, trattandosi di giudizio inerente a rapporti societari e riguardante un negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali;
- che le domande sono comunque infondate nel merito;
B) Controparte_2
- che secondo la clausola prevista dall'art.
3.1.4. del contratto di cessione d'azienda stipulato il 26.6.17 tra la cedente e la cessionaria CP_8 [...]
la situazione sostanziale dedotta in giudizio dall'attore rientra tra le Controparte_2 attività escluse dall'oggetto della cessione, sicchè è stata ingiustificatamente CP_2 citata in giudizio, mancando di legittimazione sostanziale sul piano passivo. A tale deduzione l'attore ha replicato sostenendo che secondo la clausola ex art. 3.1.2., lett.
b), (vii) del contratto, il presente procedimento era pendente alla data della cessione, sicché la situazione sostanziale doveva ritenersi inclusa nel suo oggetto, aggiungendo che tale criterio deve prevalere rispetto a quello riguardante il contenuto della situazione sostanziale (“sconfinamento scaduto”), perché solo all'esito del giudizio si può sapere se effettivamente sussista un'esposizione debitoria corrispondente allo
“sconfinamento scaduto”.
11 6. Depositate le memorie integrative ed istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., senza procedere ad ulteriore attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione e quindi decisa con la sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. qui impugnata, con la quale il giudice ha ritenuto:
a) sussistente la propria competenza e per contro infondate le eccezioni di incompetenza funzionale dedotte dalla difesa della banca (punti 3. e 3.1 della sentenza);
b) che oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento negativo del credito Con vantato dalla banca in corrispondenza dell'acquisto delle azioni di cui si tratta, sicchè, in base alla stessa prospettazione attorea, la domanda non è improcedibile, perché l'art. 83 T.U.B., correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a. (punto 3.2 della sentenza);
c) fondata la domanda di accertamento negativo del credito della banca, atteso Con che l'operazione di assistenza finanziaria attuata dalla attraverso l'affidamento in conto corrente funzionale all'acquisto azionario è inefficace perché priva della necessaria, preventiva, autorizzazione assembleare (art. 2358.2 cc), circostanza pacifica in causa, sicchè in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo.
Considerato che il risultato perseguito è unitario sul piano economico-funzionale, come emerge dalla previsione normativa dell'art. 2358.1, l'inefficacia deve ritenersi colpire l'operazione negoziale nel suo complesso, ricomprendente l'assistenza finanziaria e l'acquisto azionario in funzione del quale l'assistenza venne prestata
(punto 4., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 della sentenza);
d) insussistente la legittimazione passiva di , posto che detta Controparte_2 banca non è titolare, dal lato passivo, della situazione sostanziale dedotta in giudizio, Con perché al riguardo deve escludersi la sua successione nella posizione della .
Secondo la clausola ex art. 3.1.4., lett. a), (i) del contratto di cessione d'azienda, Con rientrano tra le 'attività escluse' i crediti di che alla data di esecuzione contrattuale fossero classificati, o classificabili, come 'esposizioni scadute' in base ai principi contabili. Ciò che rileva dunque è la classificazione (effettiva o potenziale) del credito a quella data e secondo i principi contabili, a prescindere dalla qualificazione giudiziaria che postula la definizione del giudizio (punto 5. della sentenza);
e) integralmente compensabili tra le parti le spese di lite, sul presupposto che, nonostante siano intervenute alcune pronunce della giurisprudenza di merito in materia, si tratta di questione ancora nuova ai sensi dell'art. 92.2 c.p.c. (punto 6.),
12 e ha quindi così statuito: “dichiara che l'attore non ha alcun debito nei confronti della
in relazione _1 all'apertura di credito, o comunque all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione;
compensa le spese di lite”.
7. Ha proposto appello la censurando la Parte_5 sentenza: i) in via preliminare, sotto il profilo della violazione dell'art. 112 c.p.c.; ii) in rito, con riguardo alla inammissibilità e improcedibilità delle domande attoree nei confronti di e comunque alla incompetenza del Tribunale di Treviso e alla CP_8 violazione delle norme sul rito applicabile (sub §§ IV.B, IV.C); iii) sempre in rito, con riguardo alla ritenuta infondatezza dell'eccepita incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (sub § VI); iv) nel merito
(sub §§ VI.E, IV.F, IV.G, IV.H); v) in punto di spese (sub § IV.I). Nello specifico ha dedotto:
i) con il primo motivo, che la sentenza è nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto l'attore, né nell'atto di riassunzione, né nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., né, infine, in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe mai formulato una domanda che fosse tesa all'accertamento e alla declaratoria di “nulla Con dovere” alla;
ii) con il secondo motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande attoree in contrasto con quano previsto dall'art. 83, comma 3, T.U.B.;
iii) con il terzo motivo, che la sentenza è errata, ex artt. 83 e 87 T.U.B., nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di Vicenza;
iv) con il quarto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia d'Impresa;
v) con il quinto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto assolto – con motivazione in ogni caso inadeguata – l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla sussistenza di un collegamento negoziale rilevante tra i contratti per cui è causa;
vi) con il sesto motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha ritenuto l'art. 2358 c.c. applicabile alla vicenda oggetto di causa;
vii) con il settimo motivo, che la sentenza è nulla, oltreché errata, nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia dei contratti per violazione dell'art. 2358, comma secondo,
c.c., così trascurando: l'irrilevanza della violazione dell'art. 2358, secondo comma,
13 c.c.; l'infondatezza della tesi per cui la violazione dell'art. 2358 c.c. determina l'inefficacia dei negozi collegati;
il rilievo che la violazione dell'art. 2358 c.c. non comporta l'inefficacia dell'acquisto delle azioni;
viii) con l'ottavo motivo, che la sentenza è errata nella parte in cui ha dichiarato che nulla è dovuto in base ai contratti di finanziamento;
ix) con il nono motivo, che la sentenza va riformata in punto di spese.
8. L'attore, , si è costituito nel giudizio d'appello prendendo Controparte_1 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e chiedendone il rigetto. Ha altresì proposto appello incidentale in relazione alla parte in cui ha escluso la legittimazione passiva di . Controparte_2
9. si è costituita a propria volta chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_2 incidentale proposto dal e, per l'effetto, la conferma della sentenza nella CP_1 parte in cui ha escluso la sua legittimazione a partecipare al presente giudizio.
10. Fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.11.2023, le parti costituite hanno concluso come sopra e la Corte ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge concessi per il deposito degli scritti conclusivi, poi effettivamente depositati da entrambe le parti, e l'ha quindi decisa come di seguito esposto, assorbita ogni diversa considerazione.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Controparte_9
1. Il primo motivo denuncia il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice statuito extra petita su domande in realtà mai veramente formulate dall'attore, il quale, né nell'atto di riassunzione, né nella memoria ex art. 183, co. 6,
n. 1 c.p.c., né infine in sede di precisazione delle conclusioni, avrebbe mai proposto Con una domanda tesa all'accertamento e alla declaratoria di “nulla dovere” a , avendo in realtà ad oggetto tutte le domande formalmente proposte l'accertamento di un credito restitutorio/risarcitorio nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa da compensare con i debiti derivanti dal contratto di finanziamento, ma non anche la semplice la liberazione dal debito sul medesimo gravante.
1.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Va premesso che nel ricorso in riassunzione l'attore ha precisato che “la presente controversia non ha ad oggetto debiti della ' nei Controparte_10 confronti della parte attrice”; nella memoria di emendamento (art. 183.6, n. 1,
c.p.c.), destinata alla cristallizzazione del thema decidendum, l'attore ha ribadito che
“nel presente giudizio nessuna pretesa creditoria è stata avanzata nei confronti delle
14 controparti, bensì si è richiesto l'accertamento negativo di un credito”. Pertanto, oggetto del giudizio è esclusivamente l'accertamento circa l'inesistenza del credito vantato dalla banca in ragione dell'affidamento accordato a nel conto CP_1 corrente n. 1184591. Che si tratti solo di domanda di accertamento negativo emerge anche dall'illustrazione del contenuto della pretesa risarcitoria inclusa nelle conclusioni. Infatti, nelle relative conclusioni l'attore ha dedotto che la quantificazione del danno coincide con la “misura pari all'esposizione debitoria apparente rinveniente dal conto corrente n. 1184591”; il che vale quanto dire, logicamente, che
l'accertamento di non dovere nulla alla banca in ragione dell'assistenza finanziaria funzionale all'acquisto delle azioni coincide col soddisfacimento del pregiudizio lamentato. Sicchè, in base alla stessa prospettazione attorea, la domanda risarcitoria viene fatta coincidere con la domanda di accertamento negativo del credito della banca. La domanda non è improcedibile perché l'art. 83 TUB, correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a.”.
1.2 La decisione – fondata in parte qua sull'interpretazione e sulla valutazione della effettiva volontà della parte attrice così come desumibile dal complesso degli atti – è corretta e va confermata e il motivo corrispondentemente respinto siccome fondato su una lettura formalistica e non sostanzialistica delle domande attoree.
E' al riguardo opportuno ricordare che l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Spetta, infatti, al giudice del merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi, che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi.
Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
Le modalità con cui l'interpretazione deve essere compiuta non sono disciplinate da alcuna norma, tuttavia, al silenzio del legislatore, ha sopperito la giurisprudenza con la formulazione di alcuni canoni interpretativi.
In particolare, il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda
15 (Cass., 14 novembre 2023, n. 31630; Cass., 21 maggio 2019, n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013, n. 27940; Cass., 28 agosto 2009, n. 18783; Cass., 17 settembre
2007, n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n.
27).
È stata data rilevanza, inoltre, allo stesso comportamento processuale tenuto, sia dalla parte attrice, che dal convenuto, in considerazione del fatto che dal comportamento delle parti il giudice può ricavare elementi che consentano di individuare le finalità della domanda (o dell'eccezione) proposta ed esplicitare l'interna volontà della parte. (Cass., 24 luglio 1981, n. 4779).
La Suprema Corte afferma ancora che “nell'esercizio del potere d'interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta” (ex multis, Cass., 18 marzo 2014, n. 6226; Cass., 20 giugno
2011, n. 13459; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908). La giurisprudenza di legittimità ha invero evidenziato che il giudice può incorrere nel vizio di omessa decisione, ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale;
ovvero nel vizio di ultra o extrapetizione, ove arrivi a sostituire d'ufficio domande non esperite a quelle normalmente proposte, abusando del potere interpretativo. L'interpretazione, infatti, non può spingersi tanto sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26733; Cass., 12 aprile 2006 n. 8519; Cass., 28 luglio 2005, n. 15802).
Ora, l'attore, nella prima memoria integrativa ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., depositata il 16.11.2018, nell'esaminare e contrastare le eccezioni di incompetenza e improcedibilità sollevate dalla difesa di ha affermato in termini chiari CP_8
e non fraintendibili che “Nel presente giudizio nessuna pretesa creditoria è stata avanzata nei confronti delle controparti, bensì si è richiesto l'accertamento negativo di un credito” (pag. 3), e ha quindi ulteriormente precisato di non intendere esercitare
16 alcuna reale domanda di credito, ma solo ottenere l'accertamento dell'insussistenza di partite debitorie a proprio carico e a favore della banca in relazione ai fatti di cui si tratta, puntualizzando che “Anche la giurisprudenza citata da controparte depone nello stesso senso, e cioè che l'improponibilità, improcedibilità, della domanda e la correlativa vis attractiva del Foro del fallimento operano unicamente quando si intenda far valere un credito nei confronti della procedura di l.c.a. Nel caso di accertamento negativo di un credito, come quello che ci occupa, tali istituti non possono trovare applicazione. Infatti, le azioni demolitorie di nullità ed annullamento promosse dall'attore, se accolte, non modificherebbero la consistenza dell'attivo della procedura, poiché il preteso credito della non sarebbe mai entrato a farvi CP_11 parte. Nemmeno la domanda di risarcimento del danno, essendo circoscritta entro i limiti dell'importo del credito asseritamente vantato da controparte, alla stregua di un risarcimento in forma specifica o di una manleva, concreta alcuna pretesa creditoria nei confronti della procedura. Si deve anche tenere presente che si versa in ipotesi compensazione impropria, in quanto sia il preteso credito che il
contro
- credito risarcitorio dell'attore traggono origine dai medesimi rapporti bancari.
Trattandosi di compensazione impropria, non si può nemmeno qualificare come tardiva la relativa domanda, essendo la medesima rilevabile d'ufficio dal Giudice
(Cass. n. 18452/2014). La compensazione impropria “rende inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare e avere, al quale il Giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale (cfr. Cass. n.
8971/2011; Cass. n. 16800/2015; Cass. n. 14688/2012)” (Cass. n. 7474/2017).
Infine, si consideri che non sarebbe nemmeno vagliabile una domanda di Con accertamento negativo del credito in sede di formazione dello stato passivo della , poiché l'accertamento dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto il diritto di partecipare al concorso per un proprio credito. Anche la domanda restitutoria/risarcitoria deve essere letta e valutata in tale prospettiva di negazione di un debito verso la banca in relazione all'operazione finanziaria di riferimento” (pag.
5 – 6).
Così stando le cose, la valutazione fatta dal primo giudice appare correttamente svolta nello stretto ambito dei poteri di interpretazione e qualificazione della domanda spettanti al giudice del merito – come detto non condizionati dalle espressioni adoperate dalla parte, ma da esercitarsi sulla base del contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile, non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla
17 natura delle vicende rappresentate dalla parte, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto – alla luce del contenuto delle precisazioni fornite dall'attore in ordine all'effettivo contenuto della propria pretesa, che era (ed è) indubbiamente quella di liberarsi in via definitiva dall'obbligo di pagamento del credito vantato dalla banca (e cioè da dichiaratasene esclusiva titolare) con lettera in Controparte_9 data 11.2.2016, comunicante lo sconfinamento del conto d'appoggio n. 1184591 per l'importo di € 495.397,61, con contestuale invito al rientro. Invero, questa, e non altra, è all'evidenza sempre stata la pretesa sostanziale azionata in causa dall'attore a prescindere dagli strumenti giuridici utili al raggiungimento di tale obbiettivo.
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibili e procedibili le domande attoree sulla base delle errate valutazioni censurate con il primo motivo, in contrasto con la previsione di cui all'art. 83 T.U.B. e comunque dell'art. 100 c.p.c.: risulterebbe nello specifico trascurato: a) che l'effetto “liberatorio” non può essere la conseguenza di una pronuncia adottata in sede diversa da quella concorsuale, perché ciò è impedito dall'art. 83, comma 3,
T.U.B.; b) che la procedibilità delle domande avanzate dal sarebbe CP_1 sostenibile solo se le stesse si fossero limitate alla mera caducazione dei contratti asseritamente collegati, ma in tal caso le domande non avrebbero prodotto alcun effetto utile per il cliente e sarebbero pertanto inammissibili per violazione dell'art. 100 c.p.c.
2.1 Il giudice si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “La domanda non è improcedibile perché l'art. 83 TUB, correttamente interpretato, non pone alcun limite alla cognizione del giudice ordinario in merito alle domande di accertamento negativo di un credito verso la banca in l.c.a. Come giustamente osservato dalla Suprema
Corte (Cass. n. 17557/2002), è implausibile sul piano sistematico un'immunità assoluta della l.c.a. da ogni azione che non si innesti in procedimenti propri del rito concorsuale. Infatti, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione va letta valorizzando a tal fine il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto.
Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno
'ordinate' secondo la logica concorsuale, e la loro inclusione nella norma significa logicamente che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie. Sicché la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – così valorizzando la connessione tra parole
18 quale criterio interpretativo ex art. 12.1 'preleggi' – porta a concludere che la regola dell'improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo. E tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti. Possono essere azioni condannatorie pure o azioni di accertamento funzionali all'insinuazione di un credito (ad es. restitutorio o risarcitorio), come tali idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo. Ma non hanno certo questa attitudine le azioni di accertamento dirette soltanto a paralizzare la pretesa creditoria della l.c.a., come accade nella fattispecie in esame. Nella quale
l'interesse ad agire in accertamento negativo deriva dall'intimazione della banca a ripianare l'esposizione debitoria conseguente all'affidamento; e tale interesse
'sostiene' la domanda di accertamento che quanto preteso dalla banca a tale titolo non è dovuto. Tale scelta esegetica, talora adottata dalla giurisprudenza di merito, è coerente con la ratio dell'improcedibilità delle azioni direttamente o indirettamente condannatorie, cioè la garanzia della par condicio creditorum. Ed è l'unica rispettosa dei valori costituzionali evocati nei rigorosi rilievi dottrinali sul requisito della fungibilità dei mezzi di tutela – secondo cui la limitazione del diritto di azione (art. 24
Cost.) è possibile nella sola misura in cui sia controbilanciata da una forma di tutela omologa sul piano economico-funzionale (ad es. domanda condannatoria e insinuazione allo stato passivo) –. In un sistema che protegga a livello costituzionale il diritto di azione, la compressione di esso è possibile solo in presenza di rimedi surrogatori idonei ad assicurare un risultato equivalente. Ma l'accertamento del passivo in sede concorsuale non fornisce alcuna forma di tutela surrogatoria a chi pretenda semplicemente di non essere riconosciuto come debitore della banca in
l.c.a. Un accertamento negativo del genere rimarrebbe definitivamente privo di tutela, visto che a tal fine non potrebbe giovare la procedura concorsuale in parola.
Ed è implausibile che l'intenzione del legislatore (art. 12 'preleggi') nella formulazione dell'art. 83.3 TUB fosse quella di precludere ogni tutela giurisdizionale ad un soggetto che pretenda soltanto di non essere gravato da un'obbligazione inefficace”.
2.2 La decisione è corretta e va confermata. Le ragioni dell'impugnazione sono, per contro, infondate e non possono essere accolte.
L'art. 83, co. 3, del T.U.B. (secondo cui: “Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli
19 interessi principali”) deve essere interpretato conformemente al disposto dell'art. 52 della legge fallimentare, ossia nel senso che solo le pretese creditorie, o restitutorie, esercitate in giudizio divengono improcedibili a seguito dell'apertura della procedura concorsuale. Non divengono viceversa improcedibili le domande di mero accertamento della nullità dei contratti, o le domande di annullamento degli stessi, con cui non si faccia contestualmente valere un diritto alla restituzione di somme di denaro, ovvero al risarcimento del danno (c.d. azioni “debt-sensitive”), da esercitarsi
– queste sì – solo in sede concorsuale.
Sarebbe d'altra parte incoerente sostenere che, mentre le azioni derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa sarebbero comunque esercitabili (dagli organi della Liquidazione), per quanto davanti al Tribunale ordinario (v. l'ultima parte del richiamato terzo comma dell'art. 83), le azioni che non riguardano il passivo dell'impresa bancaria insolvente, né comunque derivano dalla procedura concorsuale, non potrebbero essere a loro volta liberamente esercitate davanti all'autorità giudiziaria e, se esercitate precedentemente alla dichiarazione di insolvenza, diverrebbero inevitabilmente improcedibili.
Tale assunto, sul quale insiste la banca appellante, sostanziandosi in una sorta di immunità giudiziaria, si pone, d'altra parte, in evidente contrasto con l'art. 3 e con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Invero, da un lato, la banca insolvente, sottratta a ogni azione civile, verrebbe trattata, senza alcuna giustificazione, in modo diverso dalle altre imprese sottoposte a fallimento, o a liquidazione coatta amministrativa;
dall'altro, e per contro, resterebbe preclusa “sine die” per chi ha intrattenuto rapporti con la banca la tutela giurisdizionale dei propri diritti, atteso che la verificazione dello stato passivo ha esclusivamente ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa insolvente e non anche l'accertamento dei crediti dell'impresa già in bonis nei confronti dei terzi (o, per l'appunto, l'accertamento negativo di tali crediti), né, tantomeno, l'accertamento di invalidità negoziali. Il Testo Unico bancario non prevede, infatti, la possibilità di esaminare, in sede amministrativa, domande diverse dalle pretese creditorie o restitutorie nei confronti della banca insolvente, disciplinando esclusivamente, nell'art. 86, la verifica dello stato passivo (in cui “i creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono presentare o inviare i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi” e possono domandare “il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti”), e nell'art. 87, l'eventuale giudizio di opposizione.
20 In altri termini, la locuzione normativa secondo cui contro la banca in liquidazione non può essere promossa, né proseguita, alcuna azione, va letta valorizzando il richiamo a quanto disposto dagli artt. 87, 88, 89 e 92.3, rispettivamente relativi alle opposizioni allo stato passivo, all'esecutività delle sentenze, alle insinuazioni tardive dei crediti e alle opposizioni al piano di riparto. Sono tutti richiami normativi accomunati dall'inerenza a pretese creditorie che vanno “ordinate” secondo la logica concorsuale e la loro inclusione nella norma significa, logicamente, che la disciplina dell'improcedibilità coinvolge esclusivamente pretese creditorie, sicchè la lettura combinata della locuzione (apparentemente preclusiva di ogni azione) e dei richiami normativi – valorizzandosi la connessione tra le parole quale criterio interpretativo ex art. 12.1 delle preleggi – porta a concludere che la regola della improcedibilità è posta e illustrata in funzione delle sole azioni idonee ad incidere sulla formazione dello stato passivo, e tali sono solamente quelle inerenti alla deduzione in giudizio di crediti.
La conseguenza dell'accoglimento della tesi sostenuta dalla difesa della l.c.a. sarebbe d'altra parte, nella sostanza, incongrua, in quanto colui che ha interesse all'accertamento dell'invalidità di un negozio giuridico senza che da tale accertamento ne debba discendere una pretesa restitutoria o risarcitoria non potrebbe esercitare il proprio diritto, ovvero dovrebbe attendere (magari per anni) che la banca in l.c.a. (o l'eventuale cessionario del credito) si determini a richiedergli il pagamento (del finanziamento illecito in quanto collegato all'acquisto azionario effettuato in violazione dell'art. 2358 c.c.), pur potendo avere un interesse attuale e concreto ad ottenere in via immediata una statuizione che rimuova in via definitiva lo stato di incertezza derivante dalla (per quanto solo apparente) esistenza del debito, interesse da ritenersi certamente meritevole di tutela: si pensi, ad es., a un'impresa costretta a mantenere l'annotazione al passivo della posta debitoria e che necessiti pertanto di
“ripulire” il proprio bilancio in termini coerenti con l'effettiva realtà economica e giuridica, ovvero, più in generale, a un qualsiasi soggetto che necessiti di un finanziamento e si trovi tuttavia nell'impossibilità di ottenerlo risultando a suo carico l'esistenza di un previo finanziamento (nella specie, ingente) da ritenersi invece inesistente, siccome, appunto “nullo”, per violazione della richiamata disposizione societaria.
In tale prospettiva non può ritenersi condivisibile l'affermazione secondo cui la generalizzata improcedibilità di qualsiasi domanda verso la l.c.a. della banca non comporterebbe un'illegittima compressione del diritto del debitore di agire in giudizio a tutela dei propri diritti sancito dall'art. 24 della Costituzione per il fatto che la possibilità di far accertare l'inesistenza di debiti a carico dell'interessato sarebbe solo
21 differita al momento in cui gli organi della procedura dovessero decidere di far valere nei suoi confronti il credito risultante dalle scritture contabili della banca assoggettata a liquidazione coatta amministrativa. Così ritenendo, infatti, si finisce inevitabilmente col lasciare il (solo apparente) debitore in una (per lui diversamente irrisolvibile) situazione di incertezza, non solo potenzialmente, ma anche concretamente, pregiudizievole per i suoi interessi.
Deve, quindi, confermarsi la statuizione per cui sono procedibili – non incidendo sullo stato passivo della banca insolvente e non potendo trovare legittima cognizione in altra sede – le domande proposte dall'attore volte all'accertamento negativo del credito di nei suoi confronti dipendenti dalla complessiva Controparte_9 operazione in esame, previa dichiarazione di nullità (ovvero di inefficacia, come nella specie ritenuto dal giudice di Treviso) dei contratti da cui tale credito originerebbe.
Va comunque escluso che nel caso di specie l'accertamento negativo richiesto dall'attore presupponga un fenomeno compensativo (in buona sostanza il credito restitutorio ex art. 2033 c.c. del cliente andrebbe a compensare il debito dello stesso nei confronti della banca) che attrarrebbe la fattispecie alla cognizione del tribunale concorsuale, e questo, da un lato perché la compensazione non è stata dichiarata dal
Tribunale, e dall'altro perché “il venire meno” del debito dell'istante è conseguenza della ritenuta inefficacia, non del solo contratto di affidamento, ma in ragione del rilevato collegamento negoziale dell'intera operazione. In altri termini, una volta travolto l'acquisto dei titoli, il finanziamento deve considerarsi come mai utilizzato, con la conseguenza che: i) non è sorta un'obbligazione restitutoria in capo al cliente;
ii) le azioni apparentemente acquistate dal B. sono rimaste nella titolarità della banca, sicché solo in senso atecnico si potrebbe discorrere di compensazione, per indicare che sono contabilmente elise tutte le reciproche obbligazioni dell'unitaria operazione di cui viene accertata la nullità.
Così stando le cose, non può negarsi l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore, la cui domanda di accertamento della nullità/inefficacia dell'operazione non rimane priva “di effetto utile”, ma comporta l'accertamento negativo del debito e la conseguente “liberazione” dall'obbligo di eseguire pagamenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati.
In definitiva, può dunque ribadirsi il principio che l'improponibilità, o la improseguibilità, delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, che “incidono”, cioè, sull'accertamento del “passivo” anche qualora dette domande siano costitutive, o di accertamento, ma
22 vengano invocate quali presupposto del credito risarcitorio, o restitutorio, da far valere verso la Procedura, non potendosi in tali casi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso. Rimangono, per contro, escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo quelle domande che, come quella proposta dall'attore e accolta in primo grado, non hanno la suddetta valenza e sono esclusivamente volte a conseguire un
“quid” ulteriore e diverso che non è nei poteri e nella competenza della procedura concorsuale (nella specie la liquidazione coatta amministrativa della _1
) di riconoscere alla parte istante.
[...]
Per l'effetto, la sentenza impugnata non potrà mai essere utilizzata o interpretata nel senso (e al fine) di far insorgere una passività in capo alla banca, e questo proprio in quanto “ontologicamente” inidonea a tale fine, dovendo ribadirsi che la regola del concorso non può trovare applicazione quando la domanda abbia finalità estranee alla partecipazione al concorso stesso, o quando non sia strumentale all'ammissione al passivo del credito che ne discende, ma sia volta ad ottenere (solo, o anche) ulteriori declaratorie o adempimenti che esorbitano dai poteri, e/o dalla competenza, del Fallimento/liquid. giud. o della Procedura di l.c.a., e che la parte non può in alcun modo ottenere dalla Procedura stessa, tra cui, in primis – come nella specie – le domande finalizzate a provocare la liberazione della parte dagli obblighi contrattuali verso la banca in l.c.a., posto che la relativa declaratoria non può essere ottenuta nell'ambito concorsuale.
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo del Tribunale di Vicenza, ex artt. 83 e 87 T.U.B., escludendo la violazione delle norme di rito applicabili al procedimento di formazione dello stato passivo.
3.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini:
“L'eccezione di incompetenza del tribunale di Treviso a favore del tribunale di Vicenza
– quale foro della procedura cui, ex art. 83.3 TUB, spetta la cognizione delle azioni civili derivanti dalla liquidazione – è infondata. Si tratta infatti di un'eccezione di incompetenza solo apparente, perché la devoluzione della lite al foro della procedura postula che la domanda sia ivi conoscibile in quanto idonea a incidere sulla formazione dello stato passivo. L'eccezione dunque si sovrappone sul piano logico- giuridico a quella che viene di seguito esaminata;
e comunque l'azione civile attorea
è preesistente alla liquidazione”.
3.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo va per contro respinto siccome infondato.
23 Alla luce di quanto si è osservato esaminando il secondo motivo, l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Treviso in favore del Tribunale di Vicenza quale giudice del concorso deve ritenersi infondata, non trovando applicazione l'art. 83, co. 3, T.U.B., secondo cui “Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”.
La domanda proposta da in questa sede non si può infatti Controparte_1 considerare come azione “derivante dalla liquidazione”, atteso che il presunto diritto di credito di cui è stato chiesto l'accertamento negativo si trovava già nel patrimonio della banca in bonis e che la domanda di accertamento della invalidità, e/o inefficacia delle operazioni contestate, e di conseguente accertamento negativo del corrispondente credito della banca (peraltro non azionato in questa sede, né, apparentemente, in altre), non è idonea ad incidere sulla formazione dello stato passivo, con la conseguenza che la norma citata non è applicabile alla fattispecie.
Con l'ulteriore considerazione che l'eventuale azione della banca in l.c.a. per ottenere il pagamento del credito di cui l'attore ha negato l'esistenza sarebbe devoluta alla competenza del tribunale ordinario, e non già a quello del concorso.
Va in definitiva confermato – con riguardo all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Treviso per essere (in tesi) competente in via funzionale e inderogabile il Tribunale di Vicenza quale giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83, comma 3, ultima parte, T.U.B. – che le domande ritenute proseguibili, e quindi esaminate nel merito dal Tribunale, non traggono origine, né sono comunque derivanti, dalla liquidazione coatta amministrativa della banca, sicché non può trovare per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.
4. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Treviso in luogo di quella del Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, con ciò respingendo la corrispondente eccezione formulata dalla difesa della banca (dapprima in bonis e quindi in l.c.a.: v. comparsa di risposta di tempestivamente Controparte_9 depositata il 22.3.2018, pag. 13). Nello specifico, risulterebbe omessa la corretta valutazione delle domande effettivamente proposte dall'attore, volte a ottenere (tra Con l'altro) l'estinzione del rapporto sociale dallo stesso instaurato con , e quindi da ricondursi nell'alveo applicativo dell' art. 3, comma 2, lett. a), del D.L.gs n. 168/2003, poiché “concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario”.
24 4.1 Il giudice si è al riguardo pronunciato in questi termini: “
3. L'eccezione di incompetenza del tribunale di Treviso a favore del tribunale di Venezia-sezione specializzata in materia di impresa è infondata. Infatti, la domanda investe la validità
o meno dell'assistenza finanziaria prestata dalla banca per l'acquisto delle azioni, in termini tali per cui la titolarità delle azioni non rileva né quale espressione di una partecipazione effettiva alle dinamiche dell'impresa bancaria, né quale espressione di un ruolo finanziario del socio in chiave di investimento. L'attore ha prospettato
l'invalidità dell'assistenza finanziaria non in funzione della veste di socio assunta con la sottoscrizione delle azioni, ma in funzione della liberazione dall'obbligo di ripianare
l'esposizione debitoria conseguente all'affidamento bancario. Perciò oggetto del giudizio, avuto riguardo a causa petendi e petitum della domanda, non è la sua partecipazione azionaria, ma l'effettività o meno della pretesa creditoria della banca per effetto dell'apertura di credito funzionale all'acquisto della partecipazione azionaria. Tali essendo causa petendi e petitum della domanda, la relativa cognizione non va devoluta alla sezione in materia di impresa. Infatti la competenza della sezione specializzata in materia di impresa presuppone che la controversia abbia ad oggetto la partecipazione azionaria, a una duplice condizione alternativa;
che – alla stregua del contenuto della domanda giudiziale – la causa del negozio dedotto in giudizio risieda nell'investimento azionario quale espressione di una funzione propulsiva nell'impresa, ovvero quale espressione di un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società rilevi come investimento. La competenza della sezione specializzata si impone solo quando la controversia sia relativa alla società e alle sue vicende, avuto riguardo sia alle vicende di governo interno, sia alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con i suoi organi o con gli altri soci
(Cass. n. 22340/2020; Cass. 31691/2018; Cass. 28537/2018; Cass. 6882/2018;
Cass. 1826/2018; Cass. n. 8738/2017)”.
4.2 La decisione è corretta e va confermata. Il motivo, per contro, è infondato e non può essere accolto.
L'attore ha formulato domande che non interessano direttamente i rapporti tra società e socio, ovvero i diritti sociali, ma ha agito in qualità di cliente nei confronti della banca nella sua qualità di intermediario finanziario lamentando la violazione della normativa di settore, ma senza contestare direttamente i rapporti societari.
Poiché per fondare la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa il petitum sostanziale e la causa petendi devono presentare un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie e allo status di socio, che nel caso di specie difettano, il rigetto dell'eccezione nel giudizio di primo grado risulta corretto. Invero,
25 Con la domanda di nullità/inefficacia dell'acquisto delle azioni riveste natura meramente consequenziale delle domande di nullità, annullamento e inefficacia dell'operazione baciata formulate dall'attore per violazione di norme imperative di legge.
In questo senso si è pronunciata la S.C. affrontando un caso sovrapponibile a quello di specie, precisando che “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.L.gs n. 168 del 2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. n. 1 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari
e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del “petitum” sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della “causa petendi”, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui "causa petendi" andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali)” (Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 8738 del 4.4.2017, Rv. 643658 – 01. In termini, cfr. Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 1826 del 24.1.2018: “Appartiene alla competenza del Tribunale ordinario, ed esula dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa, perché non ha natura di controversia societaria, la lite relativa all'acquisto di azioni dello stesso intermediario finanziario, nella quale il compratore lamenti, ai sensi del
d.lgs. n. 58 del 1998, il mancato rispetto delle norme legali che disciplinano i servizi di investimento, perché la competenza si determina in considerazione della domanda giudiziale, individuando la causa negoziale, come oggettivata nel negozio e prospettata nell'atto di citazione introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, in relazione a domanda diretta a conseguire la dichiarazione di nullità del contratto di acquisto di azioni per violazione delle norme che disciplinano i servizi di investimento, sebbene, in conseguenza di esso, l'attore fosse divenuto socio dell'intermediario finanziario)”; Cass., sez. 6 - 1, ordinanza n. 22340 del 15.10.2020: “Esula dalla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni di una società nell'ambito di un contratto di investimento finanziario, nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni
26 che regolano la prestazione di servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte dell'intermediario delle norme di comportamento poste in capo al medesimo”).
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, con motivazione in ogni caso non adeguata, assolto l'onere della prova gravante sull'attore in relazione alla presunta sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti oggetto di causa. In particolare, nessuno degli elementi considerati dal giudice in sentenza consentirebbe di ritenere assolto l'onere, gravante sul ex art. 2697 c.c., di provare lo specifico nesso giuridicamente rilevante CP_1 tra ciascuno dei negozi giuridici in parola, né sotto il profilo soggettivo della comune volontà delle parti, né, tantomeno, sotto il profilo oggettivo. Non sarebbe invero emerso in termini di adeguata certezza probatoria: né che, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento entrambe le parti avevano lo specifico intento e accordo di destinare le somme ottenute unicamente all'acquisto di azioni Con ; né l'esistenza di alcuno specifico vincolo modale in merito all'utilizzo delle disponibilità erogate dalla banca con il finanziamento oggetto di causa, che potevano essere utilizzati liberamente dal cliente.
5.1 Il giudice di primo grado ha ritenuto provato sulla base delle evidenze documentali acquisite in causa e del ragionamento presuntivo, che l'operazione di assistenza finanziaria attuata da attraverso l'affidamento in conto corrente CP_9 funzionale all'acquisto azionario è inefficace perché priva della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare (art. 2358.2 c.c.); che in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo;
che sussiste tra il finanziamento funzionale all'acquisto delle azioni e l'acquisto di queste un collegamento negoziale tale da trasmettere l'inefficacia del primo (il finanziamento) al secondo (l'acquisto dei titoli), sicché
l'attore non ha alcun debito nei confronti della _1
coatta amministrativa in relazione all'apertura di credito, o comunque
[...] all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione, argomentando la decisione nei seguenti termini: “
4. La domanda è fondata. Infatti, Con l'operazione di assistenza finanziaria, attuata dalla attraverso l'affidamento in conto corrente funzionale all'acquisto azionario, è inefficace perché priva della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare (art. 2358.2 c.c.) – circostanza pacifica in causa –, sicchè in relazione ad essa non sussiste alcun debito attoreo.
L'accoglimento della domanda sotto questo profilo, sufficiente a fondare la decisione di merito, rende superflua la disamina delle altre questioni di merito prospettate dall'attore ai fini dell'accertamento dell'invalidità dell'operazione negoziale lamentata;
e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida, per cui il giudice
27 è libero di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene 'più liquida', salvo comunque l'esame preventivo delle questioni pregiudiziali di rito (Cass. n.
30745/2019).
4.2. Ai sensi dell'art. 2358.1 cc, l'assistenza finanziaria che richiede il rispetto delle condizioni previste dall'articolo dev'essere finalizzata all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni. Si deve infatti trattare di prestito o garanzia per l'acquisto azionario, secondo una dinamica finalistica. L'ipotesi dunque si realizza quando
l'assistenza finanziaria venga fornita proprio al fine di assicurare l'acquisto delle Con azioni, cosicché possa dirsi che è funzionale ad esso. Nel caso in esame la concesse all'attore un affidamento in conto corrente allo scopo di finanziare l'acquisto delle proprie azioni da parte dell'attore stesso;
e questa dinamica è univocamente provata su base documentale e presuntiva, sicchè le allegazioni attoree risultano specificamente riscontrate. L'“estratto al 30.9.14 del conto corrente n. 1184591” Con riporta l'annotazione dell'acquisto di azioni della per la somma di € 500.050,00.
Dal prospetto di liquidazione al 31.12.14 del “conto corrente n. 1184591” risulta testualmente l'annotazione degli interessi passivi relativi al primo trimestre (30.9.14
–31.12.14) con questa scansione: € 47,79 a titolo di interessi entro fido, col tasso dello 0,100 % [36 giorni], decorrenza 30.9.14; € 0,47 a titolo di interessi extra fido, col tasso del 15,500 % [1 giorno], decorrenza 30.9.14. I dati contabili comprovano le allegazioni attoree in merito alla misura del tasso entro fido e dell'affidamento, che evidentemente era stato già concesso alla data del 30.9.14, e dunque in strettissima correlazione temporale con l'acquisto delle azioni (la tipica operazione 'baciata'). La
“domanda di acquisto/sottoscrizione azioni” risulta sottoscritta il 25.9.14, l'addebito del relativo controvalore di € 500.050,00 risulta annotato in conto il 30.9.14, la stessa data in cui risulta già concesso l'affidamento, che per il primo trimestre iniziò a produrre gli interessi passivi nell'irrisoria cifra indicata. Gli interessi per € 0,47 sono invece dovuti alla tobin tax di € 1100,00, il cui addebito causò lo sconfinamento in misura corrispondente. L'“estratto al 31.12.14 del conto corrente n. 1184591” comprova ulteriormente le allegazioni attoree in merito alla replica della Con compravendita azionaria, allorché la , per effetto dell'attività ispettiva, tentò di vanificare gli effetti della prima. Esso riporta infatti: l'annotazione della vendita del
20.11.14, con valuta 19.11.14, per € 499.950,00 (8000 azioni); lo storno e la riannotazione con valuta antergata al 30.9.14; l'annotazione dell'acquisto del
15.12.14 per € 472.425,00 (7558 azioni), con l'addebito della tobin tax per € 944,74; le tre annotazioni dei rispettivi acquisiti del 19.12.14 per le residue 442 azioni;
l'annotazione del 18.12.14 relativa al conferimento a deposito vincolato n.
1184629/57 della somma di € 500.000,00, con rendita fissa del 2,70 %. Il
28 “documento di sintesi n° 1 del contratto di affidamento in conto corrente” del 12.3.15 riporta esplicitamente (e retrospettivamente) le condizioni contrattuali di fatto già praticate dalla fine di settembre '14: un “tasso debitore entro fido” dello 0,100 %, senza alcun onere a titolo di “commissione per l'affidamento”; il che val quanto dire che il contratto di apertura di credito (o comunque di concessione dell'affidamento) non attuò in concreto la sua causa tipica, essendo stata sostanzialmente elisa la remunerazione della banca. Tali condizioni, tipicamente estranee alla logica di mercato dei finanziamenti, concorrono a dimostrare che la funzione dell'affidamento bancario fu piegata alle sole esigenze relative alla cessione azionaria. Esso infatti era mirato a finanziare l'acquisto azionario da parte dell'attore, nella logica complessiva di un'operazione che ricomprendeva altresì il deposito vincolato per € 500.000,00, con una rendita che avrebbe realizzato l'originaria promessa del direttore della filiale.
Vi è dunque la prova documentale della strettissima correlazione temporale tra affidamento e acquisto azionario, della coincidenza dei rispettivi valori pecuniari e della pattuizione di condizioni contrattuali radicalmente estranee alla logica di mercato dei finanziamenti. Ed è pacifico in causa che l'assistenza finanziaria così Con connotata si inserì nella sequenza temporale dell'attività ispettiva a carico della , in vista del necessario rafforzamento dei parametri patrimoniali. La dinamica complessiva fa presumere chiaramente e univocamente che l'apertura di credito, o Con comunque l'affidamento nel conto corrente n. 1184591 fu concesso dalla per
l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, conformemente al modello finalistico previsto dall'art. 2358.1 c.c.”.
5.2 La decisione è corretta ed esente dalle censure dalla banca appellante. Si tratta invero di osservazioni e valutazioni pienamente aderenti alle risultanze della espletata istruttoria – che evidenziano come la prova del collegamento sia nella specie piena e non diversamente valutabile – e vanno pertanto integralmente confermate, non risultando efficacemente contrastate dalla banca appellante, neppure in questa sede di gravame.
Va invero ribadito che il collegamento negoziale è agevolmente desumibile dalla contestualità dell'ordine di acquisto delle azioni, dell'accensione del conto corrente di appoggio n. 1184591, nonché del portafoglio titoli n. 2297872, che risalgono tutti al
25.9.2014.
Nello specifico, per quanto riguarda l'assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni, la provvista strettamente necessaria allo scopo fu messa a disposizione dalla stessa Con
almeno fin dal 30.9.2014, alle stesse condizioni economiche poi formalizzate in
29 data 12.3.2015, ma entro i limiti dell'importo di € 499.950,00 che, non a caso, coincide con il valore dell'investimento.
Solo in un secondo momento il fido fu aumentato fino all'importo di € 1.050.000,00
(importo del fido poi accordato sempre con il contratto postumo del 12.3.2015), e ciò avvenne quando, il 18.12.2014, fu vincolata a rendita fissa del 2,70% la ulteriore somma di € 500.000,00 mediante il suo conferimento al deposito vincolato n.
1184629/57.
Vi è esatta coincidenza tra l'importo complessivo del finanziamento e l'importo dei due investimenti, uno a rendita fissa e l'altro in azioni, secondo lo schema “50-50
Capitale/Time Deposit” individuato dagli ispettori della come uno dei sistemi CP_7 di collocamento abusivo delle azioni della banca per implementare (quantomeno apparentemente) il patrimonio di vigilanza (quanto alle altre modalità operative per il collocamento delle azioni, la relazione dell'audit dà atto che, a partire dal 2013, il ricorso al capitale finanziato fu sistematico e furono introdotte diverse modalità operative per il collocamento delle azioni: - acquisto con mezzi propri promettendo una remunerazione proveniente dal pagamento dei dividendi associata all'eventuale plusvalenza di prezzo dell'azione; eventuali scostamenti rispetto alla remunerazione pattuita erano compensati attraverso stomi di competenze non giustificati;
- acquisto con mezzi propri di Azioni B. per circa il 50% dell'importo disponibile e sottoscrizione per la parte rimanente di un Time Deposit a tasso di favore (in linea di massima 4%); dette operazioni furono promosse a partire dal 2013 quando venne la prospettiva di un rendimento significativo dall'azione; - finanziamento baciato con storno competenze/spese e rendimento garantito, le operazioni baciate erano generalmente proposte con durata 6/12 mesi;
- fidi per operazioni K (terminologia riportata nel
Manuale della Scheda Commerciale per Clientela imprese che a pag 14 cita appunto il Totale K, cioè il capitale diretto capitale + soci amministratori): a clienti a cui era proposto un affidamento per ragioni proprie del cliente l'erogazione era condizionata alla sottoscrizione di almeno il 10% dell'operazione a medio termine (cioè acquisto azioni con le modalità descritte); iniziativa poi estesa anche alle posizioni con fidi a revoca da revisionare su clienti individuati in tabulati fomiti direttamente dalla
Divisione Mercati;
- riqualificazione impieghi: iniziativa deliberata d'urgenza dal
Comitato Esecutivo del 14.10.14 e successivamente ratificata dal C.d.A il 21.10.14 che prevedeva la predelibera di alcuni affidamenti su clientela con rating compreso da 1 a 5 per il retail e da 1 a 6 per il corporate "al fine di sostenere i clienti di elevato standing creditizio per i quali le iniziative della concorrenza sono sempre più pressanti"; in tale occasione veniva proposto l'acquisto di azioni B. applicando un
30 pricing differenziato in base alla percentuale di azioni sottoscritte. Le operazioni erano accompagnate da un compenso ai soci sottoscrittori inizialmente costituito dalla differenza tra dividendo distribuito-costo finanziamento e plusvalenza vendita azioni, successivamente, dopo l'azzeramento dividendi, mediante gli storni o concessione di condizioni agevolate su altri prodotti/servizi (es. time deposit) e in occasione degli aucap mediante compensazione con la cessione di azioni assegnate a fronte dei P.
ED (20% aucap 2013, 25% aucap 2014) o con la liquidazione delle cedole pagate su prestito obbligazionario convertibile (aucap 2013)”).
Nonostante la banca avesse comunicato all'attore di aver rilevato, alla data del
30.9.2014, uno sconfinamento dell'importo di € 501.050,00 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.), il prospetto di liquidazione degli interessi debitori alla stessa data evidenzia invece uno sconfinamento dell'importo di soli € 1.100,00, e questo, all'evidenza, proprio perché il conto era affidato per € 499.950,00 fin dalla sua apertura.
Tale dato sull'importo del fido coincide esattamente con il costo del secondo investimento in azioni, quello replicato dalla banca in data 15.12.2014 per il riacquisto di n.
8.000 azioni proprie dopo che l'acquisto originario dello stesso numero di azioni era stato “cancellato” con un'annotazione contabile di vendita con valuta antergata al 30.9.2014.
Appare evidente come le annotazioni contabili siano state operate dalla banca nel proprio interesse, che era quello di mantenere comunque in vita l'operazione finanziaria, mentre non è possibile riconoscere efficacia sanante all'artificio contabile a tal fine adottato, perché la fittizia vendita e l'immediato riacquisto delle azioni risultano vincolati da collegamento negoziale con l'investimento iniziale (essendo nel complesso volti a sanarlo) e sono quindi destinati a cadere con esso e la precisa coincidenza del costo del secondo investimento con l'importo del fido di fatto accordato all'attore ne è la conferma.
In definitiva, per quanto qui rileva, l'operazione del 30.9.2014 è stata conclusa con l'integrale assistenza finanziaria della banca a favore dell'attore: risulta, infatti, che le azioni acquistate nel settembre 2014 furono vendute il successivo mese di novembre 2014 ed infine riacquistate nella medesima quantità di n.
8.000 all'inizio di dicembre 2014. Vi è altresì la prova documentale della presenza della provvista sul conto corrente n. 1184591 – appositamente aperto, nonostante il già CP_1 disponesse di plurimi conti e conti titoli presso la stessa banca, per “appoggiarvi”
l'apertura di credito funzionale all'acquisto delle azioni – fornita dal prospetto di liquidazione delle competenze al 31.12.2014.
31 Gli interessi passivi del primo trimestre di vigenza di tale rapporto, contrariamente a quanto sostiene la banca, furono liquidati come risulta dal seguente prospetto: interessi debitori 30.9.2014 – 31.12.2014: interessi debitori entro fido: decorrenza: 30.9.2014; numeri: -17.445.142,00; tasso:
0,100%; giorni: 36; importo: – 47,79; interessi debitori fuori fido: decorrenza: 30.9.2014; numeri: - 1.100,00; tasso:
15,50%; giorni: 1; importo: – 0,47; interessi debitori fuori fido: decorrenza: 01.10.2014; numeri: - 60.500,00; tasso:
15,50%; giorni: 55; importo: – 24,86; totale importo interessi: – 73,12
Tali dati contabili da soli dimostrano che il conto corrente era affidato per l'importo €
499.950,00 alla data della sua accensione e che le condizioni economiche applicate a tale finanziamento corrispondono proprio a quelle formalizzate molti mesi dopo nel Con relativo contratto di a.c. (doc. 11 del fasc. di 1° grado p.a. e doc. 1 ), mentre Con differiscono da quelle previste nel contratto di conto corrente (doc. 6 ). Nel dettaglio:
- gli interessi entro fido ammontano a – € 47,79 e sono stati liquidati al simbolico saggio di interesse del 0,100%, quello previsto nel contratto di apertura di credito Con del 12.3.2015, munito di data certa solo il 13.4.2015 (doc. 1 );
- per il solo giorno 30.9.2014 si è registrato un saldo extra-fido per l'importo di
€ 1.100,00. Infatti, alla data del 30.9.2014, il conto presentava un saldo passivo di
€ 501.050,00 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.) in quanto l'affidamento era stato utilizzato per pagare le azioni, ma contestualmente era intervenuto l'addebito della tobin tax;
- dall'importo dello sconfinamento extra-fido di € 1.100,00 si evince che alla stessa data il conto era affidato solamente per € 499.950,00 (che è l'importo dell'investimento in azioni) e che lo sconfinamento fu determinato dalla tobin tax;
- lo scoperto extra fido di € 1.100,00 ha determinato la liquidazione di € 0,47 a titolo di interessi extra fido;
- la tobin tax è stata poi nuovamente addebitata il 15.12.2014 (doc. 5 del fasc. di 1° grado di p.a.) in occasione del secondo acquisto di azioni, a riprova della duplicazione ingiustificata dell'operazione già compiuta il 30.9.2014;
- trova conferma il dato che non fu impartito dal cliente alcun ordine di vendita delle azioni acquistate il 30.9.2014, ragion per cui anche la vendita del 19.11.2014
(peraltro effettuata senza la necessaria autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza) fu il frutto di un'iniziativa unilaterale della banca.
32 Vi è, in sintesi, la prova documentale della ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, e segnatamente che tutti i negozi oggetto di causa non furono il frutto di un'iniziativa del cliente, bensì della stessa banca: non si rinviene, infatti, una singola movimentazione in conto corrente giustificata da un ordine del correntista;
manca l'ordine di vendita delle azioni acquistate in prima battuta;
non c'è alcuna ragionevole giustificazione alla sequenza: acquisto, vendita, riacquisto delle stesse azioni, né pare ragionevole la concessione di un finanziamento esente da spese e commissioni al tasso di interesse simbolico dello 0,10%; metà del finanziamento, pagato lo 0,10%,
è stato messo a rendita fissa al tasso creditore del 2,70% lordo, secondo una logica palesemente antieconomica per la banca.
Si tratta di negozi funzionalmente collegati tra di loro, all'evidenza predisposti dalla banca allo scopo di soddisfare l'esigenza di rafforzamento dei propri parametri patrimoniali entro la scadenza del 30.9.2014 e che hanno indubbiamente influito sul predetto esercizio contabile ai fini dell'AQR e dello stress test che stava conducendo all'epoca la BCE.
6. Il sesto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 2358 c.c., dettato in tema di società per azioni, sia applicabile anche alle società cooperative e, specialmente, a quella particolare categoria di società Con cooperative costituita dalle banche popolari, quale era la all'epoca dei fatti per cui è causa. Si sostiene, nello specifico, che non sarebbe stato adeguatamente considerato e valutato: i) che l'art. 2358 c.c. non è applicabile alle società cooperative, e in particolare alle banche popolari, perché non rientra tra le norme dettate in materia di società per azioni richiamate dalla disciplina in materia di società cooperative;
inoltre in quanto detta disposizione non supera il vaglio di compatibilità
“tipologica”, sotto il profilo: a) della finalità mutualistica delle società cooperative, non compatibile con una disciplina che, invece, precluda l'adozione di meccanismi di incentivo all'acquisto di azioni da parte di nuovi soci;
b) della razionalità complessiva del sistema normativo, che nelle società cooperative, a differenza di quanto previsto per le società per azioni, consente l'attribuzione diretta agli amministratori delle società di competenze proprie in materia di operazioni sul capitale sociale senza necessità di autorizzazione assembleari (laddove l'art. 2358 c.c. postula una competenza esclusiva e diretta dell'assemblea ad autorizzare operazioni di financial assistance); ii) che anche laddove si ravvisassero profili di compatibilità tipologica tra l'art. 2358 c.c. e la disciplina delle operazioni sul capitale nelle società cooperative, le uniche porzioni “compatibili” della prima disposizione sarebbero quelle relative ai
33 limiti quantitativi, aspetto, questo, sul quale, tuttavia, il Tribunale non avrebbe condotto alcuna analisi.
6.1 Il giudice di primo grado si è al riguardo pronunciato in senso favorevole all'applicazione dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative, e quindi alle banche popolari, qual era la all'epoca dei fatti, nello specifico _1 affermando: “(omissis)
4.1. Anzitutto, poiché all'epoca dei fatti la _1 aveva la forma sociale di una società cooperativa per azioni, deve potersi
[...] applicare alla fattispecie l'art. 2358 cc, che non rientra nello 'statuto normativo' esplicito delle cooperative. Trattandosi di disposizione prevista per le società per azioni, la sua applicazione alle società cooperative è condizionata a un giudizio di compatibilità (art. 2519.1 cc). E tale giudizio deve fondarsi logicamente sulla ratio della disciplina relativa all'assistenza finanziaria funzionale all'acquisto di azioni. Per comune interpretazione, le condizioni previste dall'art. 2358 cc rispondono sia ad un'esigenza di tutela dell'effettività del patrimonio sociale, a salvaguardia delle ragioni dei creditori, sia ad un'esigenza di controllo circa l'indebito accrescimento della posizione di potere dell'organo amministrativo. Da un canto infatti l'acquisto delle azioni mediante denaro concesso a credito mette a rischio il capitale societario nella misura in cui sia difficile il rientro dell'esposizione debitoria;
d'altro canto
l'organo amministrativo, servendosi del denaro della società, potrebbe in tal modo incidere sulla compagine azionaria per accrescere la propria posizione di potere.
L'esigenza di prevenire tali rischi ricorre logicamente anche nelle cooperative, soprattutto in quelle bancarie, laddove si consideri per esempio l'essenzialità del rapporto tra la garanzia di integrità del capitale sociale e il ruolo della vigilanza prudenziale in merito ai requisiti patrimoniali delle banche. L'adeguatezza e la stabilità patrimoniale sono postulate inoltre dalla previsione della liquidazione coatta amministrativa in caso di insolvenza (art. 2545-terdecies cc). E come correttamente rilevato in sede interpretativa, proprio per la specifica connotazione dello scopo mutualistico in campo bancario, nelle banche cooperative è logicamente essenziale il controllo sulla posizione di potere dell'organo amministrativo”.
6.2 La decisione assunta in parte qua è nella sostanza corretta e va confermata. Il relativo motivo di impugnazione è per contro infondato e va pertanto respinto.
Depone invero nel senso dell'applicazione dell'art. 2358 c.c. anche alle società cooperative, e alle banche popolari in particolare (qual era l'odierna appellante, che all'epoca dei fatti rivestiva tale forma societaria), innanzitutto il dato letterale, e segnatamente il richiamo “aperto” dell'art. 2519 c.c., il quale, stabilendo che “Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in
34 quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni”, induce a ritenere che l'art. 2358 c.c. debba trovare diretta applicazione anche nei riguardi delle società cooperative in quanto non in contrasto con la natura e le finalità delle medesime. Non si ritrova, infatti, nella norma in esame, volta a tutelare il capitale sociale nell'interesse della società, oltre che dei soci e dei creditori, alcuna specifica ragione di incompatibilità con la natura e la finalità delle società cooperative.
A favore dell'applicabilità dell'art. 2358 c.c. a quella particolare categoria di società cooperative costituita dalle banche popolari opera inoltre (come correttamente osservato dal Tribunale) la disciplina del TUB.
Nello specifico, prima della riforma operata al diritto societario dal T.U.B. vi era una norma (l'art. 9 del D.L.gs. 10 febbraio 1948, n. 105) contenente disposizioni sull'ordinamento delle banche popolari, che in deroga al divieto vigente per le società per azioni di prestare assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie, consentiva espressamente alle banche popolari (e solo ad esse) di “accordare anticipazioni ai soci sulle proprie azioni entro i limiti stabiliti caso per caso dall'organo cui per legge
è demandata la vigilanza sulle aziende di credito, limiti che non potranno in ogni caso eccedere il 40% delle riserve legali”.
Ebbene, l'art. 161 T.U.B. ha soppresso tale deroga (norma speciale), sicché la regola generale che impone il divieto di cd. assistenza finanziaria deve ritenersi ora senza margini di dubbio operante senza limiti differenziali anche per le cooperative, e tra esse anche alle banche popolari.
Va poi richiamato l'art. 150-bis, comma 2, del T.U.B., che elenca quali norme dettate dal codice civile non si applicano alle banche popolari, tra cui l'art. 2349, comma 2,
c.c., dettato in tema di società per azioni.
Ora, appare evidente che qualora il legislatore avesse inteso escludere l'applicazione alle banche popolari costituite in forma di società cooperative anche dell'art. 2358
c.c. lo avrebbe previsto esplicitamente. Il fatto, invece, che l'elenco inizi con un articolo antecedente l'art. 2358 e continui con articoli ad esso susseguenti, senza includere la norma in esame [“Art. 150-bis Disposizioni in tema di banche cooperative.
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma,
2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma,
2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma,
((2534, 2535, secondo comma, primo periodo,)) 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma,
2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-
35 octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545- quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies”], conferma indirettamente l'applicabilità di essa alle banche popolari.
A ciò si aggiunga che l'attuale formulazione dell'art. 2358 c.c. è il risultato dell'intervento operato dal D.L.gs n. 142/2008, attuativo della direttiva comunitaria
2006/68/CE, che ha attenuato il divieto di operazioni di concessione di prestiti o di garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, aprendo un'esenzione dal divieto purché vengano rispettate specifiche condizioni ed effettuati gli adempimenti previsti dalla norma. Il descritto intervento di modifica del 2008 ha ulteriormente privato di capacità di convincimento la tesi dell'incompatibilità della norma de quo alle cooperative, che si fondava per lo più sull'inadeguatezza per le società cooperative del carattere ineludibile del divieto.
La compatibilità della disciplina dettata dall'art. 2358 c.c. con la normativa delle banche popolari è stata riconosciuta, e ripetutamente affermata, dalla giurisprudenza di merito in vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio (cfr. Tribunale
Venezia, sentenza n. 175/2022 del 7.2.2022; Tribunale Venezia, sentenza n.
2430/2021 del 28.12.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1786/2021 del
20.9.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 541/2021 del 6.5.2021; Tribunale
Venezia, sentenza n. 797/2021 del 3.5.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 1359/21 del 2.7.2021; Tribunale Venezia, sentenza n. 834/2021 del 5.5.2021; Corte d'Appello
Venezia, sentenza n. 505/2023 del 6.3.2023), nonché, proprio con riferimento alla posizione della , dalla , che nella propria relazione _1 CP_7 del 23.12.2016 ha affermato che “Le operazioni di finanziamento correlate alla sottoscrizione/acquisto di azioni proprie sono espressamente vietate dall'ordinamento se non poste in essere in osservanza delle condizioni stabilite dall'art. 2358 del cod. civ. (omissis) Quanto all'applicabilità di tale disposizione alle società cooperative, è sufficiente rilevare che l'art. 2519 c.c. prevede che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni
e che in giurisprudenza e dottrina non si rinvengono convincenti argomenti volti a far ritenere che il divieto in questioni non si applichi alle predette società cooperative.
Del resto, la stessa scelta di fondo del legislatore in materia di banche cooperative, quale risulta dall'art. 150-bis del D.L.gs 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario) è nel senso di una loro assimilazione alle società per azioni in misura anche maggiore rispetto a quella che può aversi per società cooperative di diritto comune in forza del rinvio operato dall'art. 2519 c.c.”.
36 Deve inoltre, e comunque, rilevarsi che il divieto di cui all'art. 2358 c.c. nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi, al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa [“La società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo. Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante
i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese”] avrebbe potuto essere superato solo se fossero state rispettate specifiche condizioni (regole procedimentali e pubblicitarie e limiti patrimoniali), nella specie, però, non sussistenti.
In disparte la notazione che l'onere della prova circa il rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 2358 c.c. grava sulla banca e non già sull'acquirente (cfr. artt.
1218 e 2697 c.c.).
La violazione dell'art. 2358 c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in violazione dell'art. 2358 c.c., e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla norma, è peraltro circostanza ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto nella sua Relazione Finanziaria
Consolidata al 30 giugno 2015, nella quale risulta nella sostanza riconosciuto che in violazione della previsione dell'art. 2358 c.c. l'assemblea dei soci della banca non ebbe mai ad autorizzare i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non provvidero mai a redigere la relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. La banca, quindi, ha riconosciuto che solo a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca RA
OP (e pertanto successivamente al perfezionamento della transazione di cui è causa) e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e finanziamento dei titoli della banca, si è vista costretta, seppur tardivamente, all'iscrizione della riserva
37 indisponibile obbligatoria ai sensi dell'art. 2358, comma 6, c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
In definitiva, non vi sono ragioni di incompatibilità tra le disposizioni dell'art. 2358
c.c. e la struttura cooperativa della banca, ed anzi l'esigenza di salvaguardia del patrimonio sociale sottesa al suddetto divieto permane immutata anche con riferimento alle cooperative. Anche per questa tipologia di società vi è, infatti, la necessità di assicurare, a tutela dei terzi creditori, l'effettiva consistenza del capitale, il cui accrescimento, mediante il collocamento di nuove azioni, rimane solo fittizio se le azioni stesse sono sottoscritte con il denaro messo a disposizione dalla stessa cooperativa. In altri termini, la disciplina che assicura la tutela del capitale sociale non è incompatibile con la struttura di tali società, che nel perseguire il proprio scopo mutualistico, svolgono la loro attività secondo criteri di economicità e razionalità.
Anche per queste, quindi, il divieto di assistenza finanziaria per l'acquisto di azioni proprie stabilito dall'art. 2358 c.c., in quanto diretto alla tutela dell'effettività del patrimonio sociale, ha carattere assoluto e va inteso in senso ampio, di talché è vietata qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, avvenga essa prima, o dopo,
l'acquisto, qualora assuma rilevanza il nesso strumentale tra il prestito o la garanzia e l'acquisto di azioni proprie, funzionale al raggiungimento da parte della società dello scopo vietato.
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che l'inefficacia colpisce l'operazione negoziale complessiva, che ricomprende l'assistenza finanziaria e l'acquisto in funzione del quale l'assistenza venne prestata. Il risultato perseguito è dunque unitario sul piano economico funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c. Le operazioni di assistenza finanziaria per l'acquisto delle azioni rientrano nell'ambito degli atti gestori dell'organo amministrativo, che però incontrano in primis il limite della necessaria, preventiva autorizzazione assembleare. L'organo amministrativo non fa altro che agire alla maniera di un rappresentante senza potere (falsus procurator) sicchè l'atto compiuto in tale qualità è valido ma inefficace”. La deduzione in giudizio di tale inefficacia non integra un'eccezione in senso stretto proponibile dalla sola banca quale soggetto falsamente rappresentato. Come conclusivamente chiarito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte a confutazione del precedente orientamento contrario, si tratta invece di un'eccezione in senso lato, che come tale può essere sollevata dal terzo contraente e rilevata officiosamente dal giudice. Pertanto, quando emerga dagli atti la mancanza di potere rappresentativo in capo al falsus procurator, il giudice deve comunque tenerne conto, anche in difetto di una specifica richiesta di
38 parte. L'inefficacia colpisce l'operazione negoziale complessiva, che ricomprende l'assistenza finanziaria e l'acquisto in funzione del quale l'assistenza venne prestata.
Il risultato perseguito è dunque unitario sul piano economico funzionale, come emerge dalla previsione normativa ex art. 2358.1 c.c. Nello specifico, vengono contestati i seguenti vizi: i) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice deciso in difetto di una specifica eccezione di parte, da ritenersi necessaria in quanto l'eccepita inefficacia dei contratti sub iudice per asserita violazione ex art. 2358, comma 2, c.c., non avrebbe potuto in alcun modo essere rilevata d'ufficio; ii) erroneità della sentenza non sussistendo alcuna violazione dell'art. 2358 c.c. in relazione all'operazione di cui è causa, e comunque, quand'anche si ritenesse che l'art. 2358 c.c. è integralmente applicabile alla fattispecie, tale violazione sarebbe limitata alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori, trascurandosi il dato che al tempo dell'investimento di cui si tratta, la banca possedeva riserve disponibili in grado di
“coprire”, non solo i presunti acquisti “finanziati” compiuti nello stesso anno, ma addirittura tutti quelli individuati con riferimento a tutti gli altri anni interessati dal fenomeno;
iii) che la pretesa violazione dell'art. 2358 c.c. (a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, sia dovuta alla sola mancanza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione degli amministratori, circostanze eccepibili dalla sola società) non comporterebbe comunque la ritenuta inefficacia dei contratti, atteso che la mancanza dell'autorizzazione assembleare si riflette unicamente sui rapporti interni, e trattandosi di mera violazione di regole di comportamento, la conseguenza non può operare sul piano della validità dell'operazione negoziale. In ogni caso, la
Banca ha pacificamente tenuto nel giudizio comportamenti volti a ratificare l'operato in questione;
iv) in ogni caso, l'eventuale vizio di inefficacia per violazione dell'art. 2358 c.c. non potrebbe estendersi anche al contratto di acquisto delle (8.000) azioni Con di acquistate dall'attore, che rimarrebbe valido ed efficace quantomeno CP_1 limitatamente alla parte della linea di credito concessa da eccedente l'importo investito in azioni della banca, con conseguente caducazione di tutti gli ulteriori capi della sentenza definitiva impugnata, connessi, dipendenti e/o consequenziali alle statuizioni in parola, ivi compresa la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
7.1 Il motivo è infondato e non può essere accolto.
7.2.1 Quanto al primo profilo di doglianza, non è dato ravvisare alcuna nullità della decisione per difetto di corrispondenza tra il “chiesto” e il “pronunciato”, atteso che i fatti in contestazione sono stati immediatamente allegati dall'attore e parimenti
39 dedotte le ritenute conseguenze in punto di diritto, spettando a quel punto al giudice, nel rispetto del contraddittorio delle parti, individuare quali tra i fatti materiali allegati assumano rilevanza giuridica e quale sia la corretta fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbano essere sussunti, indipendentemente dal “tipo” di diritto indicato dalla parte (Cass. civ., sez. 3, ord., 29 marzo 2022, n. 10049).
Va in ogni caso sottolineato che il aveva sollevato l'eccezione nella memoria CP_1 ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nello specifico deducendo: “Pur aderendo alla tesi della nullità dell'operazione nel suo complesso e, quindi, sia del finanziamento che dell'acquisto delle azioni, oltre che del deposito titoli e del deposito vincolato a rendita fissa, va segnalato che, in dottrina, si è sostenuto anche che l'operazione di assistenza finanziaria compiuta dagli amministratori in difetto dei requisiti previsti dalla legge andrebbe qualificata come atto di gestione compiuto dall'organo amministrativo eccedendo i propri poteri di rappresentanza e gestione. Secondo tale tesi, gli atti eccedenti i limiti imposti dalla legge compiuti dagli amministratori nella posizione del falsus procurator renderebbero inefficaci, sia il finanziamento, che
l'acquisto delle azioni proprie, perché non sarebbero idonei a vincolare la società.
Recentemente la giurisprudenza (Cass. SS.UU. n. 11377/2015) ha affermato la rilevabilità d'ufficio del difetto di rappresentanza, purché risultante agli atti, rendendo così possibile far valere l'inefficacia dell'operazione baciata anche dal cliente finanziato per l'acquisto delle azioni, che è un terzo rispetto alle parti del negozio concluso in difetto di rappresentanza. Si contesta, in ogni caso, tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito riguardo alla lamentata violazione dell'art. 2358 c.c. e si insiste per la declaratoria di nullità di tutti i negozi funzionalmente collegati per il compimento dell'operazione finanziaria per cui è causa”.
Dal tenore della difesa appare evidente come l'attore avesse prospettato, sia la nullità dell'operazione baciata (che è in realtà il vizio che secondo la più corretta ricostruzione dogmatica inficia i negozi di cui si tratta nella prospettiva olistica nella quale devono essere riguardati e valutati), ma anche la sua potenziale inefficacia in virtù del difetto dei presupposti di legge, in primis il difetto di autorizzazione assembleare. Il fatto estintivo, modificativo e/o impeditivo costituito dall'assenza della preventiva autorizzazione assembleare era stato, pertanto, tempestivamente dedotto.
Peraltro, il denunciato contrasto tra la declaratoria di nullità/inefficacia dell'operazione “baciata” e la ratio dell'art. 2358 c.c. in realtà non sussiste, atteso che la sanzione di nullità, o comunque di improduttività degli effetti dell'operazione, non può essere circoscritta al solo finanziamento utilizzato per l'acquisto di azioni
40 proprie, e questo in ragione dell'evidente collegamento negoziale che lega tutti i negozi stipulati per perfezionare l'operazione baciata, in quanto funzionalmente collegati per realizzare l'effetto vietato dalla legge.
7.2.2 Quanto al secondo profilo, va invece sottolineato come la sentenza ribadisca nella sostanza principi ormai consolidati, secondo cui, poiché tutte le condizioni dettate dall'art. 2358 c.c. (nella versione vigente a partire dal 2008, e quindi al momento dell'esecuzione dell'operazione oggetto di causa) concorrono ad elidere i pericoli insiti nel finanziamento dell'acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere affinché il divieto previsto dal comma 1 possa ritenersi efficacemente superato, sia quelle di forma e di competenza, sia quelle relative ai presupposti, sia, ancora, quelle relative alla pubblicità.
Così stando le cose, incombeva sulla banca ogni relativo onere probatorio in merito alla puntuale ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 2358 c.c., prova che però non è stata fornita, risultando semmai pacifico il contrario, e cioè la violazione dell'art. 2358
c.c. per avere la banca operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in aperta violazione delle condizioni e degli adempimenti previsti dalla medesima Con norma;
è invero la stessa a riconoscerlo nella sua “Relazione Finanziaria
Consolidata” al 30 giugno 2015, nella quale “ammesso” che l'assemblea dei soci della banca non aveva mai autorizzato i finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni proprie dell'istituto e che gli amministratori non avevano mai redatto la Relazione prescritta dal terzo comma della medesima disposizione. In sostanza, la banca ha dovuto dare atto che soltanto a seguito degli accertamenti ispettivi della Banca
RA OP, della Banca d'Italia e della , e quindi solo successivamente CP_7 al perfezionamento degli atti (coevi) oggetto del presente giudizio e delle gravi censure in merito alle operazioni di acquisto e di finanziamento dei titoli della banca, si era vista costretta, seppur tardivamente, ad iscrivere la riserva indisponibile obbligatoria ai sensi del sesto comma dell'art. 2358 c.c., inserita per la prima volta nella semestrale al 30 giugno 2015 e mai appostata nei bilanci precedenti.
Peraltro, la carenza dell'autorizzazione assembleare e della previa relazione dell'organo amministrativo, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della banca, non può ritenersi affatto irrilevante, essendo normativamente previsto che l'operazione sia deliberata dall'assemblea straordinaria previa valutazione giuridica ed economica dell'operazione presa nel suo insieme, la quale dev'essere illustrata in una Relazione degli amministratori inclusiva, non solo delle condizioni concrete
(prezzo azioni, interesse praticato, valutazione del merito creditizio dell'acquirente),
41 ma anche, più in generale, della convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che essa comporta per la solvibilità e la liquidità della società.
L'operazione, dunque, dev'essere decisa dall'assemblea straordinaria sulla base di una pianificazione e di una rappresentazione chiara dell'operazione ed è prescritto che il verbale assembleare e la Relazione degli amministratori siano pubblicati nel
Registro delle Imprese. Ciò dimostra che il preminente fine della norma è, come già detto, la tutela del capitale sociale, nell'interesse della società, dei soci e anche dei creditori, che fanno parte di quel più ampio pubblico al quale la pubblicazione nel
Registro delle Imprese rende accessibile la delibera, interesse che è fondamentale anche nelle società cooperative.
Con riferimento, poi, ai limiti quantitativi previsti dall'art. 2358 c.c., che la banca assume di aver rispettato alla luce delle risultanze dei bilanci 2011/2014, è agevole rilevare come i dati ivi riportati (in particolare, i dati riguardanti gli utili e le riserve distribuibili, le riserve da sovrapprezzo di emissione e il patrimonio netto disponibile indicati nei predetti bilanci) siano del tutto inattendibili. La non rispondenza al vero Con dei dati esposti nei bilanci di , intenzionalmente volti a celare perdite e minusvalenze, costituisce d'altra parte un dato ormai notorio, essendo stato confermato dai successivi accertamenti ispettivi eseguiti, inter alia, dalla Banca
d'Italia e dalla , oltre che dalle conclusioni raggiunte nel processo penale CP_7 svoltosi a carico dei soggetti che all'epoca ricoprivano posizioni direttive apicali nella
(Tribunale Vicenza, sentenza 17.6.2021, n. 348). _1 Con A ciò si aggiunga che la violazione dell'art. 2358 c.c. da parte di costituisce una circostanza pacifica e ammessa dalla stessa banca, che ne ha dato atto in varie sedi, tra cui nella propria Relazione Finanziaria Consolidata al 30.6.2015, dalla quale risulta che la stessa aveva operato l'assistenza finanziaria all'acquisto delle proprie azioni in aperta violazione dell'art. 2358 c.c. e senza il rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti.
A fronte dei predetti inadempimenti, certamente sussistenti, è irrilevante verificare se il pregiudizio che la norma voleva evitare sia o meno riscontrabile nel caso specifico, perché la nullità (o come statuito nella specie, l'improduttività degli effetti dei contratti collegati di riferimento) consegue dalla violazione della norma e prescinde dallo specifico pregiudizio in concreto occorso (cfr. Cass. 15398/2013).
Ad ogni modo, stante il default della è comunque palese _1 pure l'erosione del capitale sociale a tutela del quale è posto l'art. 2358 c.c.
7.2.3 Riguardo, infine, ai due ultimi profili, si osserva come il motivo sia infondato anche laddove sostiene che alla violazione dell'art. 2358 c.c. non possa conseguire
42 l'invalidità dei negozi (di finanziamento e di acquisto delle azioni) e comunque la improduttività totale di ogni effetto.
L'art. 2358 c.c. ha invero natura imperativa e la conseguenza della sua violazione è la invalidità dei negozi realizzati in violazione del divieto posto dalla legge (cfr. Cass.
n. 19024/2005; Cass. n. 25005/2006; Cass. n. 26724/2007; Cass. n. 15398/2013), peraltro giustificabile nel caso di specie anche sulla scorta, oltre che dell'art. 2358
c.c., anche dell'art. 1344 c.c., atteso che un'operazione come quella di cui è causa è stata indubbiamente predisposta dalla banca in frode ai clienti, ma altresì in frode alla legge.
In questo senso va richiamato quanto affermato dalla S.C. nella sentenza S.U. n.
26724/2007, secondo cui: “l'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, è in effetti più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo, dovendosi ricomprendere anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto, per cui ove il contratto venga stipulato, nonostante il divieto imposto dalla legge, è la stessa sua esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non pare dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni ancora più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo”.
In definitiva, una volta affermata l'applicazione della disciplina dell'art. 2358 c.c., si ha l'effetto, discendente dalla imperatività della norma, della invalidità, e comunque della inefficacia, dell'intera operazione, nella quale non vi sono due atti negoziali
(finanziamento e collocamento di azioni) fra loro collegati per volontà dispositiva delle parti, sì che si possa parlare di “collegamento contrattuale” in senso proprio, ma due atti che, poiché di fatto fra loro intenzionalmente legati, sono colpiti dal divieto di legge, in quanto entrambi, nella loro connessione fattuale, lesivi in fatto o in potenza della integrità del capitale sociale.
Da ultimo, quanto all'argomento per cui l'improduttività degli effetti tipici dei negozi di riferimento pregiudicherebbe quello stesso patrimonio sociale che l'art. 2358 c.c.
è diretto a proteggere, perché determinerebbe l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento (ossia di un asset rilevato nel bilancio) con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto al momento dell'acquisto delle azioni, ricevendo invece la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie orami del tutto prive di valore, e che pertanto dal punto di vista della
43 società non hanno alcun valore intrinseco, fermo quanto già precisato circa l'assenza di un fenomeno compensativo, si osserva che il pregiudizio non consegue alla invalidità causata della violazione del divieto in esame, bensì dal finanziamento che la banca ebbe a concedere per la sottoscrizione o l'acquisto di azioni proprie.
L'argomento dell'appellante contiene, pertanto, un'inversione logica, laddove vorrebbe escludere la nullità perché pregiudizievole, trascurando che essa rappresenta la sanzione di una condotta illegittima.
Nel caso di specie è certo che l'assemblea dei soci di non ebbe mai ad CP_12 autorizzare concessioni di credito finalizzate all'acquisto di azioni della stessa banca e che nulla gli amministratori ebbero a illustrare a questo proposito all'assemblea.
Vi è dunque stata, da parte degli amministratori della banca, violazione dell'art. 2358
c.c.
8. L'ottavo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo aver dichiarato l'inefficacia degli acquisti azionari e del finanziamento, ha (in tesi immotivatamente) statuito “che l'attore non ha alcun debito nei confronti della Pt_1
amministrativa in relazione _1 all'apertura di credito o comunque all'affidamento nel conto corrente n. 1184591 descritto in motivazione” (sentenza, pag. 17).
8.1 Il motivo è infondato sotto più profili e va quindi respinto.
8.2 Richiamato in via preliminare quanto si è detto in merito al fatto che solo nella relazione finanziaria consolidata al 30.6.2015 gli amministratori della _1
avevano provveduto ad iscrivere al patrimonio netto le riserve indisponibili
[...] ex art. 2358, comma 6, c.c., risulta evidente che al momento dell'operazione di cui si tratta (realizzata il 26/30.9.2014) non era stata attuata alcuna formalità necessaria per il legittimo compimento dell'operazione di assistenza finanziaria.
Per l'effetto, i contratti collegati oggetto di causa, per quanto si è detto, integrano un'operazione ex lege vietata, donde la correttezza della sentenza impugnata che ha dichiarato l'inefficacia del finanziamento e, per effetto della ritenuta efficacia espansiva esterna per violazione della norma di ordine generale di cui all'art. 2358
c.c., anche quella dell'acquisto dei titoli azionari, con conseguente liberazione dell'attore (acquirente finanziato) dagli obblighi che non siano stati ancora adempiuti discendenti dal contratto di finanziamento oggetto di lite utilizzato per l'acquisto azionario assistito, posto che la ritenuta inefficacia ha portata generale, sicché non risultano neppure concepibili effetti residui da ritenersi impregiudicati.
In altri termini, proprio perché riferita all'intera operazione di assistenza finanziaria, la sanzione di inefficacia si propaga necessariamente anche al contratto di acquisto
44 delle azioni. Nell'operazione restano, cioè, avvinti entrambi gli atti di finanziamento e di cessione delle azioni, giacché evidente ne è la connessione funzionale, essendo entrambi tesi al perseguimento dell'unico risultato economico integrato dall'acquisto della partecipazione.
Il rischio tutelato è peraltro quello della non effettività del conferimento dei nuovi soci e del conseguente aumento del capitale societario, con le già considerate ricadute sul patrimonio netto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per cui non è sostenibile che la violazione del divieto possa infine portare alla invalidazione del solo contratto di finanziamento e non anche di quello relativo all'acquisto delle azioni (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 28148 del
6.10.2023, Rv. 669287 - 01)
Quanto, poi, alla censura secondo cui la sentenza non avrebbe tenuto in considerazione il comportamento tenuto dal successivamente alla CP_1 sottoscrizione dei contratti per cui è causa – e segnatamente il fatto che questi avrebbe, dapprima confermato la validità e l'efficacia del contratto di finanziamento stipulato con la banca utilizzando la relativa provvista alle condizioni contrattuali pattuite, e quindi, solo dopo, contestato “opportunisticamente” la pretesa nullità dei Con contratti allorquando il prezzo delle azioni oggetto dell'investimento aveva subito una notevole riduzione. (v. atto d'appello, pag. 96 e ss.) – ne va esclusa la fondatezza, facendo riferimento a eventi e comportamenti che non incidono sull'inefficacia ex art. 2358 c.c. dei negozi oggetto di causa e che peraltro si giustificano proprio in ragione della condotta tenuta dalla banca in danno del cliente.
Parimenti irrilevanti, oltre che non corrette, sono, infine, tutte le ulteriori deduzioni contenute ai punti 224 – 226 dell'atto d'appello circa l'assenza di colpa della banca per la perdita di valore delle sue azioni, bastando al riguardo richiamare le risultanze contrarie degli accertamenti svolti dalle Autorità di vigilanza
9. Il nono motivo deduce, infine, che la sentenza dovrebbe essere riformata in punto di spese (v. punto 227: “Dall'accoglimento dei predetti motivi di appello, non potrà che discendere la riforma integrale della Sentenza, incluso il capo relativo alle spese con conseguente integrale condanna dell'attore odierno appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”).
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non contestando a ben vedere l'esistenza di errori (di fatto e di diritto) nella liquidazione delle spese di lite del primo grado (in quella sede peraltro interamente compensate), ma si limita ad auspicare la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado quale effetto della invocata riforma della sentenza appellata.
45 B) L'appello incidentale di . Controparte_1
10. In via di appello incidentale, l'attore contesta la sentenza nella parte in cui ha escluso che , citata nel giudizio riassunto quale pretesa titolare dei Controparte_2 rapporti controversi, sia integralmente estranea alle ragioni e alle pretese dallo stesso dedotte in giudizio sulla base di quanto previsto dal contratto di cessione e dal secondo atto ricognitivo. Deduce che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che era diventata la titolare del conto deposito titoli del quale CP_2 aveva chiesto venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l'inefficacia, assieme a tutti gli altri rapporti bancari funzionalmente collegati all'operazione “baciata”. Su tale circostanza il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi, accogliendo “de plano” la tesi Co di , che ha sostenuto di non essere la cessionaria del credito rinveniente dalla apertura di credito e dal conto corrente sul quale venne regolata, né delle azioni di depositate sul conto titoli n. 2297872, sul presupposto che l'accordo di CP_9 cessione esclude dal perimetro dei rapporti ceduti i crediti classificati come
“sconfinamenti scaduti”, anche se oggetto di contenzioso pregresso.
10.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può, pertanto, essere accolto.
10.2 Deve innanzitutto escludersene l'ammissibilità per difetto di specificità.
Secondo l'appellante sarebbe legittimata passiva rispetto alle domande di CP_2 accertamento di nulla dovere in relazione all'operazione di cui si tratta per il solo fatto di essere all'attualità la titolare del conto deposito titoli.
Ora – in disparte il rilievo che di tale affermazione non è stata fornita alcuna prova e che appare peraltro inverosimile che il conto deposito titoli n. 2297872, appositamente aperto per inserirvi le azioni di acquistate dal CP_14 CP_1 in esecuzione dell'operazione “baciata” di cui si tratta, escluso per contro qualsiasi altro titolo finanziario di proprietà dello stesso, che restava depositato sugli altri conti titoli già aperti a suo nome – non risulta a ben vedere in alcun modo dedotto per quale ragione mai, anche laddove così fosse, dovrebbe essere ritenuta il CP_2 contraddittore necessario in relazione alle domande svolte in causa dall'attore
, ipotizzandosi, quindi, una legittimazione per così dire “a contrario” Controparte_1
(da valle a monte) relativa a un contratto di finanziamento già eseguito e regolato su Co un conto corrente che non risulta comunque transitato a . Co 10.3 In ogni caso – che, va sottolineato, non hai avanzato pretese creditorie in relazione al finanziamento oggetto di causa e che ha sempre affermato CP_8 non sia la cessionaria del relativo credito restitutorio – non può ritenersi titolare dal lato passivo dei rapporti di riferimento, e conseguentemente legittimata passiva in
46 relazione alle domande svolte dall'attore, comprese quelle non esaminate dal primo giudice e rimaste assorbite, ma qui riproposte.
Va al riguardo considerato che il finanziamento di riferimento – sulla base della stessa Con ricostruzione attorea – è risultato strumentale all'acquisto delle 8.000 azioni di poi “caricate” sul predetto conto deposito titoli.
Trovano, per l'effetto, applicazione: l'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 99/2017, Con che espressamente esclude dal perimetro del trasferimento a “i debiti delle
Banche nei confronti dei propri azionisti e/o obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate” e l'art. 3.1.4, lett. b), del contratto di cessione, secondo cui: “A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono
Passività Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno Co trasferiti a : - (iv) i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni
o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”.
risulta peraltro estranea alle pretese attoree anche sulla base di una Controparte_2 diversa e ulteriore ragione, e segnatamente in quanto il credito contestato – e cioè Con quello che vanterebbe ancora nei confronti del sig. per effetto CP_1 dell'erogazione a favore di questi dell'apertura di credito la cui provvista è stata addebitata dalla banca a fronte della cessione al medesimo di 8.000 proprie azioni – corrispondendo a un'inadempienza del correntista finanziato ha natura di “credito deteriorato” e come tale non è soggetto al “passaggio” ad . CP_2
Va al riguardo menzionato, in primo luogo, l'art. 3 del citato D.L. 99/2017, per cui:
“I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”.
Il testo della disposizione richiama, per un verso, quanto previsto dal primo comma dell'art. 58 T.U.B. in tema di cessione di aziende a banche (…), e per altro verso deroga espressamente alla normativa di cui al citato art. 58 mediante la previsione che la cessione può riguardare anche singole attività o passività ed anche “una quota di ciascuna di esse”.
47 Si tratta quindi di una disciplina del tutto speciale.
Non a caso l'art. 3 del D.L. citato precisa che “Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e art. 90, comma 2, del Testo Unico
Bancario”.
Prevede, ancora, l'art. 3 del citato D.L. che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1” (e, quindi, non di tutti i debiti afferenti all'azienda ceduta, ovvero il ramo ceduto).
La determinazione dell'effettivo oggetto del contratto di cessione (salvo per ciò che l'art. 3 citato esclude, in ogni caso, dalla cessione suddetta) è stata riservata, pertanto, alla volontà delle parti di tale contratto, cioè da un lato i Commissari liquidatori e dall'altro il soggetto cessionario, cioè Controparte_15
Nella fattispecie, la cessione de qua è stata formalizzata attraverso il contratto di cessione d'azienda sottoscritto il 26.06.2017 da e Parte_6 [...]
_1
Specifica, innanzitutto, il suddetto contratto che la cessione perfezionata dai
Commissari liquidatori con , in attuazione del disposto normativo, ha Controparte_2 avuto ad oggetto non l'azienda bancaria nella sua interezza, ma solo “certe attività, Con passività e rapporti giuridici di e VB, il tutto come dettagliato nel successivo
Articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai sensi del presente Contratto come
l'“Insieme Aggregato”.
Dunque, non tutte le attività e passività riferibili alle banche venete sono state trasferite a , ma solo quelle comprese nel c.d. Insieme Aggregato. Controparte_2
Nel contratto, infatti, un articolo specifico è dedicato a delineare il “Perimetro dell'insieme aggregato” (art. 3 del contratto). In quella sede vengono tracciati i contorni delle “Attività Incluse” e delle “Passività Escluse”, ovverosia si distingue fra quei beni e rapporti giuridici che sono oggetto di cessione a e quelli Controparte_2 che ne vengono esclusi. In particolare, il paragrafo 3.1.4. lett. (a) del medesimo articolo stabilisce che “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente
Contratto e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'Insieme Aggregato e Co non sono, né potranno essere, acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e CP_1 le Passività Escluse sia di sia di VB”.
Il paragrafo prosegue elencando le “Attività Escluse”. Fra di esse rientrano, in ogni CP_1 caso, “(i) i crediti di e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come 'sofferenze', come 'inadempienze probabili' (c.d.
48 'unlikely to pay') e/o come 'esposizioni scadute' (c.d. 'past due') e i relativi rapporti contrattuali”.
Il rapporto qui in esame è senz'altro riconducibile al novero dei crediti esclusi dalla cessione, ovverosia i crediti classificati come sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute (cfr. art. 3, paragrafo 3.1.4. lett. (a) del contratto di cessione).
Trattasi, infatti, di una posizione che risultava sconfinata da ben prima del giugno
2017 e che alla data del 31.3.2016 (v. estratto conto del c/c d'appoggio n. 1184591, doc. 21 del fasc. di primo grado di p.a.) presentava un saldo debitore di – 513.622,60.
In definitiva, la posizione del era stata classificata come CP_1
“scaduta/sconfinata” già nel dicembre 2016 ed essa appartiene dunque alle “Attività
Escluse”, non rientrando nel perimetro dell'Insieme Aggregato oggetto di cessione fra e . Parte_6 Controparte_2
Dunque, il rapporto da cui scaturisce il contenzioso è stato inequivocabilmente escluso dalla cessione a . Controparte_2
In questi casi è impossibile una scissione fra rapporto sostanziale e rapporto processuale. Spetta infatti alla Liquidazione difendersi in merito ad un rapporto giuridico di cui è titolare, nell'ambito di contenzioso dal quale sarebbe, in ipotesi,
l'unica pregiudicata.
Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, la tesi dell'appellante secondo cui il criterio di discrimine tra i contenziosi in cui è subentrata e quelli Controparte_2 in cui non lo è sarebbe un criterio meramente temporale - dovendosi far riferimento alla pendenza o meno del giudizio alla data del 26.06.2017 – è una tesi giuridicamente inaccettabile per contrasto con l'art. 81 c.p.c.: norma la quale non consente di attribuire convenzionalmente ad un soggetto la capacità di stare in giudizio in contenziosi vertenti su rapporti giuridici di cui quel soggetto non sia titolare. Sicchè delle due l'una:
i) o si interpreta l'art. 3.1.2, lett. (b), punto (vii) del contratto di cessione – così come lo ha interpretato il primo giudice – nel senso che il “Contenzioso Pregresso” in cui è subentrata sia quello che presenti i due concorrenti requisiti Controparte_2 dell'essere pendente alla data del 26.6.2017 e dell'avere ad oggetto passività incluse nella cessione. Qui sottolineato che si tratta di interpretazione che – oltre ad essere rispettosa della norma inderogabile di cui all'art. 81 c.p.c., in conformità al criterio ermeneutico della conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. – appare coerente con il dettato complessivo del contratto di cessione de quo: il quale, dopo aver elencato all'art.
3.1.4 lett (b) le “Passività Escluse” dall'Insieme Aggregato ceduto, nell'ultimo capoverso del medesimo art.
3.1.4 precisa che “le situazioni
49 passive attuali e potenziali, anche litigiose” – e, quindi, già controverse in giudizio alla data del 26.6.2017 – ove le stesse “non siano riferite ad Attività Incluse, Passività
Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti … sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività
Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”;
ii) ovvero, se si interpreta la clausola di cui all'art. 3.1.2, lett. (b), punto (vii) nel senso che con la stessa si sia attribuita convenzionalmente ad la Controparte_2 legittimazione passiva in relazione a qualsiasi contenzioso pendente alla data del
26.6.2017, ancorché vertente su rapporti giuridici alla stessa non ceduti, allora la clausola sarebbe insanabilmente nulla per violazione della norma imperativa di cui all'art. 81 c.p.c.
III
Le spese di lite.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, con rigetto dell'appello principale
(proposto dalla in l.c.a. nei confronti dell'attore _1 _1
), sia dell'appello incidentale (proposto da nei Controparte_1 Controparte_1 confronti di , le spese di lite vanno separatamente regolate. Controparte_2
Nello specifico: A) (appellato) risulta vincitore nel rapporto con Controparte_1 [...] in l.c.a. (appellante principale), la quale va pertanto condannata a rimborsare CP_9
a questi le spese di lite (del solo secondo grado non essendo stato proposto appello in relazione alla statuizione di compensazione delle spese del primo grado); B)
(quale appellante incidentale) risulta invece soccombente nei Controparte_1 confronti di (appellata), e va quindi condannato a rimborsare Controparte_2
a quest'ultima le spese del presente secondo grado;
C) nel rapporto tra CP_9
e non essendoci alcuna domanda contrapposta, ma sostanziale
[...] CP_16 uniformità di posizioni, le spese vanno integralmente compensate. La liquidazione segue in dispositivo, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod.
e int. e ritenuta la causa di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000.
Poiché sia l'impugnazione principale, che quella incidentale, sono integralmente rigettate, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della appellante principale ( e Controparte_17 dell'appellante incidentale ( ) di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale o incidentale) a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
50 la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 382/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello principale proposto da
; _1
b) rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da
; Controparte_1
c) conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Treviso;
d) condanna la (appellante principale) a Controparte_17 rimborsare a (appellato) le spese di lite del secondo grado, Controparte_1 che liquida, per compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
e) condanna (appellante incidentale) a rimborsare a Controparte_1 [...]
(appellata) le spese di lite del secondo grado, che liquida, per Controparte_2 compensi, in € 14.239,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
f) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale (
[...]
e dell'appellante incidentale ( ) dei Controparte_17 Controparte_1 presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (rispettivamente principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott.ssa Caterina Passarelli
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