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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 598/2022 R.G.A.C.C., cui è stata riunita la causa n. 759/2022, trattenuta in decisione all'odierna udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cigliano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Caravello, giusta procura in calce alla comparsa depositata il 13.5.2022
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nella sentenza del tribunale di Viterbo n. 936/2021, R.G. n. 683/2018, pubblicata il 27.7.2021, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole da al fine di sentire dichiarare nullo il precetto in quanto fondato su CP_4
un titolo esecutivo parzialmente nullo ovvero il contratto di mutuo del 15.9.2011, per usurarietà del tasso di interesse, dichiarando che nulla era dovuto dalla predetta e dal fideiussore condannare la alla restituzione di quanto versato a Parte_2 CP_4
titolo di interessi, eventualmente ponendolo in compensazione con quanto ancora dovuto per la restituzione del solo capitale;
oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'eccesso di garanzia versato;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Deduceva, per ciò che ancora rileva, che:
- in data 15.9.2011 stipulava contratto di mutuo fondiario n. 0367067525729 con Cassa di Risparmio di con vincolo di utilizzo per la creazione di un Controparte_5
impianto fotovoltaico, in cui interveniva come fideiussore e Parte_2 usufruttuario dell'immobile concesso in garanzia ipotecaria;
- in data 9.2.2018 riceveva l'atto di precetto per la somma di € 101. 155,62 a titolo di rate scadute e non pagate, comprensive di interessi di mora, relative al contratto di mutuo;
- il contratto in questione risultava nullo perché era usurario ab origine (per le ragioni spiegate nell'atto di opposizione);
- il contratto era inoltre viziato da un eccesso di garanzia, in quanto, a fronte della somma erogata di € 250.000,00, era stata concessa una garanzia ipotecaria di €
500.000,00, una garanzia di ulteriori € 150.000,00 da parte di Parte_3
e una garanzia personale fideiussoria da parte di tre soggetti.
Si costituiva in giudizio sostenendo che: Controparte_1
- il finanziamento fondiario di € 250.000,00 con ammortamento in 180 mesi, prevedeva un tasso di interesse nominale annuo 6,49%, un TAEG 7,01% e un tasso di mora del
4,25%;
- al momento della stipula, dunque, i tassi previsti risultavano tutti al di sotto della soglia di usura, all'epoca determinata in base alla L. 108/96, che, per i mutui a tasso variabile, come quello in esame, era del 7,987%;
pagina 2 di 12 - destituita di fondamento era la sommatoria effettuata dalla controparte, nonché
l'asserito eccesso di garanzia prospettato;
- ogni ipotesi di eventuale eccesso di cautela doveva essere rapportato alle garanzie acquisite giudizialmente e non già a quelle volontariamente concesse dal cliente della banca e da altri suoi fideiussori;
- infine, la richiesta risarcitoria era generica e infondata.
Chiedeva quindi di respingere le domande svolte dall'opponente.
***
Ciò detto, il tribunale, espletata c.t.u. contabile, rigettava l'opposizione; dichiarava efficace il precetto e condannava parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
così motivando: CP_1
‹‹… Risulta dalla documentazione in atti che in data 15.09.2011 le parti stipulavano un contratto di mutuo fondiario rep 88699 racc. 36325, nel quale veniva pattuito un tasso di interesse variabile determinato in misura nominale annua dato dalla somma di una quota fissa del 4,95% ed una quota variabile pari al tasso lettera
Euribor a tre mesi (base 360) pari a 1,54% alla data di stipula del contratto. Il tasso di mora era quello pro- tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissata dalla banca centrale europea, pari al 2,25 annuo alla data di stipula del contratto, maggiorato di 2,00 punti percentuali.
Dall'analisi svolta dal CTU è emerso che il TAEG calcolato senza tenere conto della commissione di estinzione anticipata, è pari al 7,040%, inferiore alla soglia dei tassi di interesse usurari ai sensi della L.108/1996, contenuti nel Decreto Ministeriale per il periodo ottobre dicembre 2011, pari al 7,9875%%. Emerge invece che i tassi di interesse corrispettivi risultano al di sopra del tasso soglia vigente nel caso di inclusione dei costi per l'estinzione anticipata, ovvero, del 8,04%.
Tuttavia, occorre evidenziare che già nelle istruzioni della Banca d'IT del 12 Agosto 2009 applicabili al caso in esame, le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, sono da ritenersi meramente eventuali, e, quindi sono da escludere nel calcolo del TEG della pratica. Infatti, le istruzioni della
Banca d'IT per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 108/96, escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. Ciò in quanto, la penale di estinzione in caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della sola conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla disponibilità della parte mutuataria. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solo nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito (Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib
Treviso 2.01.2018; Trib Trapani 24.06.2020).
Giova ricordare ed evidenziare che il problema inerente la sommatoria dell' interesse corrispettivo e penale per l'estinzione anticipata è legata al fatto che quest'ultima viene calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed
è finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative che si escludono l'una con l'altra (ex multis Cass. SS.UU. n. 16303/2018;
pagina 3 di 12 Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; Trib. Torino 10.1.2019; Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Grosseto
21.6.2018; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Trani 19.6.2017).
Ne discende che ai fini della determinazione del TAEG e del tasso di interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto non è possibile tener conto anche del costo della penale per estinzione anticipata.
Per ciò che concerne l'analisi dei tassi moratori, occorre premettere che con un recente arresto la Suprema
Corte ha affermato che la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico - giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Ebbene, la verifica dei tassi di mora effettuata dal CTU mediante il confronto tra il tasso di mora pattuito e i tassi soglia ai sensi della L.108/1996, ha evidenziato il rispetto del tasso soglia vigente.
Per quanto riguarda gli interessi moratori, inoltre, con un recente arresto la Suprema Corte ha chiarito l'applicabilità della normativa antiusura anche a tale tipologia di interessi (Cass. SU, sent. N. 19597 del
18.9.2020).
La Corte di legittimità evidenzia innanzitutto la differenza esistente fra interessi corrispettivi, costituenti la remunerazione per il godimento del denaro e quelli moratori, che rappresentano invece il danno per l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1224. c.c.. Tuttavia, entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Inoltre sia la previsione letterale della legge 108/96 che fa riferimento alle somma date a qualsiasi titolo, sia la finalità della norma, che non è quella di calmierare i tassi ma di tutelare i clienti a fronte di comportamenti iniqui delle banche, impongono l'applicazione anche agli interessi usurari della normativa antiusura.
Ai fini della determinazione del tasso di riferimento, la Corte evidenzia che i decreti ministeriali non contengono la rilevazione del tasso moratorio, facendo riferimento esclusivamente a quelli corrispettivi. La ratio di tale scelta
è di garantire la tutela del cliente evitando un eccessivo innalzamento dei tassi, essendo essi previsti per l'ipotesi di andamento anomalo del rapporto. Per la medesima ragione, al fine di consentire il confronto fra entità omogenee la Banca d'IT ha svolto un'indagine secondo cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Gli esiti di tale indagine sono riportati nei decreti ministeriali. Pertanto la stessa Banca d'IT nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, applica il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, mentre il tasso soglia viene poi determinato sulla base di tale importo.
La Corte ha evidenziato la validità di tali rilevazioni costituenti “un parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio”, la cui significatività non può pertanto essere disconosciuta.
Anche la domanda di risarcimento del danno per eccesso di garanzia deve essere respinta in quanto formulata genericamente. Invero non è stata dedotta la lesione della libertà di autodeterminazione e scelta della parte, né
è stato precisato il danno sofferto.
In definitiva, dunque, le domande non possono trovare accoglimento con il conseguente rigetto dell'opposizione. pagina 4 di 12 Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte attrice››.
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Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale ha iscritto la causa a Parte_1
ruolo due volte, con conseguente duplicazione dei giudizi, chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., di riformare la sentenza dichiarando l'insussistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata, preannunciata con il precetto.
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È intervenuta in giudizio, il 13.5.2022, in persona della mandataria Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito vantato dalla Banca, chiedendo alla Corte, previo CP_3 rigetto dell'istanza di inibitoria, di respingere l'appello.
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All'udienza del 9.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1
disposto la riunione del giudizio R.G. n. 759/2022 al giudizio R.G. n. 598/2022; ha CP_2 eccepito l'improcedibilità dell'appello perché iscritto tardivamente.
All'esito, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 27/28.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 27.3.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Con nota in data 24.3.2025, l'appellante ha chiesto alla Corte di revocare il provvedimento con cui era stato disposto il rito ex art. 281 sexies c.p.c. e di disporre la trattazione ordinaria ex art. 190 c.p.c., in considerazione del fatto che in data 19.3.2025, nel giudizio di espropriazione immobiliare promosso da , il tribunale di Viterbo aveva disposto la CP_2
sospensione della procedura esecutiva in accoglimento del primo motivo in ordine al difetto di legittimazione passiva della suddetta (come da atti allegati). CP_2
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All'odierna udienza, disattesa l'istanza di mutamento del rito, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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pagina 5 di 12 Va premesso, in via generale, che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito (Cass. ord.
4.9.2019 n. 22094).
La Corte, con decreto del 27/28.2.2025, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'odierna udienza del 27.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella quale le parti stesse hanno la possibilità di svolgere ulteriori argomenti, anche in replica, in sede di discussione orale.
Nella specie, tra l'altro, l'appellante ha esposto, nella nota citata, le argomentazioni relative ai fatti sopravvenuti, allegando anche i relativi atti, e ha avuto modo di procedere alla discussione orale, di talché non ricorrono i motivi per disporre il mutamento del rito.
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Preliminarmente, si rileva che la copia dell'atto di opposizione a precetto, in formato cartaceo,
è priva degli allegati.
La causa, tuttavia, alla luce del contenuto dei motivi di appello, della ulteriore documentazione presente nel fascicolo e delle argomentazioni che saranno di seguito esposte, può comunque essere decisa.
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Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
L'art. 348 c.p.c. prevede che l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini e, cioè, secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, come previsto dall'art. 347 c.p.c. (vale a dire, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione).
L'atto di citazione in appello iscritto al R.G. n. 598/2022 è stato notificato a mezzo pec all'appellata il 27.1.2022 e l'appellante si è costituita in giudizio in data 3.2.2022, quindi nel rispetto del suddetto termine.
Pertanto, a nulla rileva che la parte abbia nuovamente iscritto la causa a ruolo l'11.2.2022, quindi oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, nel procedimento riunito che ha assunto il numero di R.G. 759/2022, poiché trattasi di mera duplicazione dell'iscrizione a ruolo dello stesso atto di appello.
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Prima di procedere all'esame del merito, occorre valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento della cessionaria anche alla luce dei fatti nuovi dedotti dall'appellante.
pagina 6 di 12 rappresentata come sopra, infatti, si è costituita nel presente giudizio di Controparte_2
appello nella qualità di cessionaria dei crediti di ed è dunque intervenuta Controparte_1
quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumendo la stessa posizione del suo dante causa (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
Ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Ciò detto, , rappresentata da , ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale CP_2 CP_3 da cui risulta che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, si è resa cessionaria dei crediti di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi Controparte_1
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 e il 30.6.2020, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
Risulta dalla Gazzetta Ufficiale che i crediti ceduti sono individuati nel contratto di cessione come risultanti da apposita lista, in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente, lista pubblicata sul sito internet di . Controparte_1
ha altresì depositato la lista dei crediti ceduti, in cui, alla pag. 449, è indicato il codice CP_2
identificativo del credito in questione, che corrisponde al numero del contratto di mutuo
(67525729).
pagina 7 di 12 Ha allegato inoltre la procura speciale conferita a dall'amministratore unico Controparte_3
di con riferimento a molteplici attività, analiticamente ivi elencate, tra cui quelle di CP_2
natura giudiziale.
Ha allegato, ancora, la procura conferita dall'amministratore delegato di ai CP_3 procuratori speciali, tra cui e la procura alle liti conferita da quest'ultima al Controparte_6
difensore.
Afferma la Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021,
n. 10200); pertanto, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Nel presente giudizio nessuna contestazione specifica è stata mossa in ordine all'esistenza del contratto di cessione e all'inclusione del credito e nessuna incertezza, alla luce della documentazione versata in atti, residua al riguardo.
Ne discende che l'intervento di è legittimo, a nulla rilevando il provvedimento con CP_2
cui, in diverso giudizio, il tribunale di Viterbo, in data 19.3.2025, ha ritenuto non provata la titolarità della pretesa economica azionata e la sussistenza di titolo valido e ha sospeso la procedura.
Comunque, poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un Controparte_1
esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n.
6031 dell'11.5.2000), la sentenza sarà emessa anche nei suoi confronti.
pagina 8 di 12 ***
Ciò detto, il primo motivo denuncia “NULLITA' E ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIUSURA”.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado,
l'incidenza della clausola di estinzione anticipata andrebbe valutata anche in scenari ipotetici ma “verosimili”; nel caso di specie, l'incidenza della suddetta clausola si collocava in uno scenario verosimile, considerato che erano passati diversi anni dalla stipulazione del mutuo avvenuta nel 2011 e che il capitale finanziato era pari a € 250.000,00; pertanto, se il tribunale avesse fatto corretta applicazione della normativa antitrust di cui alla Legge n. 108/96 e dei principi suesposti, avrebbe concluso per l'inclusione dei costi per l'estinzione anticipata ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi, poiché, come evidenziato dal
CTU, i tassi di interesse, nel caso di inclusione di tali costi, risultavano al di sopra del tasso soglia vigente (8,04 %).
***
Il motivo è infondato.
Il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti (all. 2 fascicolo di primo grado di ) Controparte_1
prevedeva (art. 7), nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione, la corresponsione all'istituto mutuante di un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito, nella misura dell'1%.
Si tratta, all'evidenza, di un corrispettivo correlato alla facoltà di recesso in corso di esecuzione del contratto, secondo la previsione dell'art. 1373 c.c.; cosicché alla facoltà di terminare unilateralmente il contratto in via anticipata rispetto alla scadenza corrisponde un costo che il mutuatario deve sostenere (eventualmente) non già per l'accesso al credito, ma per l'utilità derivante dalla soluzione anticipata del rapporto, cui corrisponde, per la parte mutuante, una perdita economica costituita dal mancato introito degli interessi corrispettivi pattuiti e previsti nella programmazione economica dell'ente sino alla conclusione naturale del contratto.
È, dunque, un compenso che corrisponde alla rinuncia, da parte del creditore, agli interessi corrispettivi ancora non maturati, in un contesto di riequilibrio del sinallagma altrimenti alterato dall'esercizio del diritto potestativo di recesso attribuito al mutuatario.
Ora, secondo il principio di simmetria, non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni
(cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., n. 16303/2018).
pagina 9 di 12 Come statuito dalla Suprema Corte, la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si
è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n. 7352/2022; cfr., tra le tante, Cass. n. 18497/2024; Cass. n.
7384/2025).
L'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per la determinazione del T.E.G., deriva, quindi, per un verso, dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee e, per altro verso, dalla diversità di funzioni e presupposti della prima rispetto ai secondi, non potendosi far dipendere la natura usuraria del finanziamento dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario.
A ciò deve aggiungersi che, nella fattispecie in esame, la commissione per l'estinzione anticipata non è stata di fatto applicata sul contratto, sicché risulta inconferente l'assunto che l'incidenza di detta clausola andrebbe valutata anche in scenari ipotetici ma “verosimili”.
***
Il secondo motivo denuncia “NULLITA' E ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso di esaminare la domanda con cui la aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo perché viziato da eccesso Parte_1 di garanzia, in quanto, a fronte della somma erogata di € 250.000,00, era stata concessa una garanzia ipotecaria di € 500.000,00, una garanzia di ulteriori € 150.000,00 da parte di e una garanzia personale fideiussoria da parte di tre soggetti;
Parte_3 chiede, quindi, alla Corte “una pronuncia di accoglimento o di rigetto”.
***
Il motivo è infondato.
L'opponente, nel giudizio di primo grado, non ha chiesto, in nessuno dei propri atti difensivi, di dichiarare la nullità del contratto per eccesso di garanzia, ma si è limitata ad affermare genericamente che il contratto di mutuo era viziato da eccesso di garanzia, ancorando tale pagina 10 di 12 asserito abuso del diritto alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96, comma 2, c.p.c. (pag.
6 atto di citazione in opposizione a precetto).
Nelle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, richiamate anche nella propria comparsa conclusionale, l'odierna appellante ha chiesto solamente il risarcimento dei danni subiti a causa e in conseguenza dell'eccesso di garanzia.
Nessuna diversa allegazione è dato rinvenire nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che consente di precisare le domande e che cristallizza il thema decidendum.
In sostanza, la non ha mai dedotto che la violazione dei canoni di prudenza, Parte_1 diligenza, correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito determinerebbe la nullità del contratto anziché, appunto, un mero obbligo risarcitorio, né ha indicato quali sarebbero i relativi fatti costitutivi, di talché non è dato nemmeno procedere a rilievo d'ufficio.
Infatti, sebbene la nullità sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (cfr. Cass. n. 28983 del 18/10/2023; cfr. anche Cass. n. 20713 del 17/07/2023).
Ne discende che il tribunale non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, né sussistono i presupposti per procedere a rilievo d'ufficio.
Per il resto, come si è visto, il giudice ha respinto la domanda risarcitoria “in quanto formulata genericamente. Invero non è stata dedotta la lesione della libertà di autodeterminazione e scelta della parte, né
è stato precisato il danno sofferto.”
Tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante e su di essa si è dunque formato il giudicato interno.
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Per i motivi sin qui esposti, l'appello deve essere rigettato.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in base allo scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, valori medi, in favore della intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n.
27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
pagina 11 di 12 Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata , stante la Controparte_1
contumacia della stessa.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 936/2021, R.G. n. 683/2018, pubblicata il 27.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria delle spese del presente grado Controparte_3 di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di Controparte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 598/2022 R.G.A.C.C., cui è stata riunita la causa n. 759/2022, trattenuta in decisione all'odierna udienza del 27.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco Cigliano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHÉ
c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
c.f.
[...] P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Caravello, giusta procura in calce alla comparsa depositata il 13.5.2022
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Come ricostruito nella sentenza del tribunale di Viterbo n. 936/2021, R.G. n. 683/2018, pubblicata il 27.7.2021, proponeva opposizione avverso il precetto Parte_1
notificatole da al fine di sentire dichiarare nullo il precetto in quanto fondato su CP_4
un titolo esecutivo parzialmente nullo ovvero il contratto di mutuo del 15.9.2011, per usurarietà del tasso di interesse, dichiarando che nulla era dovuto dalla predetta e dal fideiussore condannare la alla restituzione di quanto versato a Parte_2 CP_4
titolo di interessi, eventualmente ponendolo in compensazione con quanto ancora dovuto per la restituzione del solo capitale;
oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'eccesso di garanzia versato;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Deduceva, per ciò che ancora rileva, che:
- in data 15.9.2011 stipulava contratto di mutuo fondiario n. 0367067525729 con Cassa di Risparmio di con vincolo di utilizzo per la creazione di un Controparte_5
impianto fotovoltaico, in cui interveniva come fideiussore e Parte_2 usufruttuario dell'immobile concesso in garanzia ipotecaria;
- in data 9.2.2018 riceveva l'atto di precetto per la somma di € 101. 155,62 a titolo di rate scadute e non pagate, comprensive di interessi di mora, relative al contratto di mutuo;
- il contratto in questione risultava nullo perché era usurario ab origine (per le ragioni spiegate nell'atto di opposizione);
- il contratto era inoltre viziato da un eccesso di garanzia, in quanto, a fronte della somma erogata di € 250.000,00, era stata concessa una garanzia ipotecaria di €
500.000,00, una garanzia di ulteriori € 150.000,00 da parte di Parte_3
e una garanzia personale fideiussoria da parte di tre soggetti.
Si costituiva in giudizio sostenendo che: Controparte_1
- il finanziamento fondiario di € 250.000,00 con ammortamento in 180 mesi, prevedeva un tasso di interesse nominale annuo 6,49%, un TAEG 7,01% e un tasso di mora del
4,25%;
- al momento della stipula, dunque, i tassi previsti risultavano tutti al di sotto della soglia di usura, all'epoca determinata in base alla L. 108/96, che, per i mutui a tasso variabile, come quello in esame, era del 7,987%;
pagina 2 di 12 - destituita di fondamento era la sommatoria effettuata dalla controparte, nonché
l'asserito eccesso di garanzia prospettato;
- ogni ipotesi di eventuale eccesso di cautela doveva essere rapportato alle garanzie acquisite giudizialmente e non già a quelle volontariamente concesse dal cliente della banca e da altri suoi fideiussori;
- infine, la richiesta risarcitoria era generica e infondata.
Chiedeva quindi di respingere le domande svolte dall'opponente.
***
Ciò detto, il tribunale, espletata c.t.u. contabile, rigettava l'opposizione; dichiarava efficace il precetto e condannava parte opponente a rifondere le spese di lite in favore di
[...]
così motivando: CP_1
‹‹… Risulta dalla documentazione in atti che in data 15.09.2011 le parti stipulavano un contratto di mutuo fondiario rep 88699 racc. 36325, nel quale veniva pattuito un tasso di interesse variabile determinato in misura nominale annua dato dalla somma di una quota fissa del 4,95% ed una quota variabile pari al tasso lettera
Euribor a tre mesi (base 360) pari a 1,54% alla data di stipula del contratto. Il tasso di mora era quello pro- tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissata dalla banca centrale europea, pari al 2,25 annuo alla data di stipula del contratto, maggiorato di 2,00 punti percentuali.
Dall'analisi svolta dal CTU è emerso che il TAEG calcolato senza tenere conto della commissione di estinzione anticipata, è pari al 7,040%, inferiore alla soglia dei tassi di interesse usurari ai sensi della L.108/1996, contenuti nel Decreto Ministeriale per il periodo ottobre dicembre 2011, pari al 7,9875%%. Emerge invece che i tassi di interesse corrispettivi risultano al di sopra del tasso soglia vigente nel caso di inclusione dei costi per l'estinzione anticipata, ovvero, del 8,04%.
Tuttavia, occorre evidenziare che già nelle istruzioni della Banca d'IT del 12 Agosto 2009 applicabili al caso in esame, le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, sono da ritenersi meramente eventuali, e, quindi sono da escludere nel calcolo del TEG della pratica. Infatti, le istruzioni della
Banca d'IT per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge 108/96, escludono espressamente dal calcolo del TEG le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto poiché, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali. Ciò in quanto, la penale di estinzione in caso di recesso anticipato, costituisce un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della sola conclusione del contratto, ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi alla disponibilità della parte mutuataria. Essa, pertanto, non è direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solo nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento pattuito (Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib
Treviso 2.01.2018; Trib Trapani 24.06.2020).
Giova ricordare ed evidenziare che il problema inerente la sommatoria dell' interesse corrispettivo e penale per l'estinzione anticipata è legata al fatto che quest'ultima viene calcolata sul capitale residuo del finanziamento ed
è finalizzata ad interrompere il pagamento degli interessi corrispettivi, per cui appare illogico prevedere la sommatoria di due voci alternative che si escludono l'una con l'altra (ex multis Cass. SS.UU. n. 16303/2018;
pagina 3 di 12 Cass. n. 12965/2016; Cass. n. 22270/2016; Trib. Torino 10.1.2019; Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Grosseto
21.6.2018; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018; Trib. Agrigento 31.10.2017; Trib. Trani 19.6.2017).
Ne discende che ai fini della determinazione del TAEG e del tasso di interesse rilevante ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto non è possibile tener conto anche del costo della penale per estinzione anticipata.
Per ciò che concerne l'analisi dei tassi moratori, occorre premettere che con un recente arresto la Suprema
Corte ha affermato che la disciplina antiusura intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico - giuridico da quello del termine a quello della condizione e anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura.
Ebbene, la verifica dei tassi di mora effettuata dal CTU mediante il confronto tra il tasso di mora pattuito e i tassi soglia ai sensi della L.108/1996, ha evidenziato il rispetto del tasso soglia vigente.
Per quanto riguarda gli interessi moratori, inoltre, con un recente arresto la Suprema Corte ha chiarito l'applicabilità della normativa antiusura anche a tale tipologia di interessi (Cass. SU, sent. N. 19597 del
18.9.2020).
La Corte di legittimità evidenzia innanzitutto la differenza esistente fra interessi corrispettivi, costituenti la remunerazione per il godimento del denaro e quelli moratori, che rappresentano invece il danno per l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria ai sensi dell'art. 1224. c.c.. Tuttavia, entrambi gli interessi costituiscono la remunerazione di un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente. Inoltre sia la previsione letterale della legge 108/96 che fa riferimento alle somma date a qualsiasi titolo, sia la finalità della norma, che non è quella di calmierare i tassi ma di tutelare i clienti a fronte di comportamenti iniqui delle banche, impongono l'applicazione anche agli interessi usurari della normativa antiusura.
Ai fini della determinazione del tasso di riferimento, la Corte evidenzia che i decreti ministeriali non contengono la rilevazione del tasso moratorio, facendo riferimento esclusivamente a quelli corrispettivi. La ratio di tale scelta
è di garantire la tutela del cliente evitando un eccessivo innalzamento dei tassi, essendo essi previsti per l'ipotesi di andamento anomalo del rapporto. Per la medesima ragione, al fine di consentire il confronto fra entità omogenee la Banca d'IT ha svolto un'indagine secondo cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. Gli esiti di tale indagine sono riportati nei decreti ministeriali. Pertanto la stessa Banca d'IT nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, applica il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, mentre il tasso soglia viene poi determinato sulla base di tale importo.
La Corte ha evidenziato la validità di tali rilevazioni costituenti “un parametro privilegiato di comparazione, che permette di accedere a valutazioni quanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio”, la cui significatività non può pertanto essere disconosciuta.
Anche la domanda di risarcimento del danno per eccesso di garanzia deve essere respinta in quanto formulata genericamente. Invero non è stata dedotta la lesione della libertà di autodeterminazione e scelta della parte, né
è stato precisato il danno sofferto.
In definitiva, dunque, le domande non possono trovare accoglimento con il conseguente rigetto dell'opposizione. pagina 4 di 12 Le spese di lite, liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte attrice››.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale ha iscritto la causa a Parte_1
ruolo due volte, con conseguente duplicazione dei giudizi, chiedendo alla Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., di riformare la sentenza dichiarando l'insussistenza del diritto della Banca a procedere ad esecuzione forzata, preannunciata con il precetto.
***
È intervenuta in giudizio, il 13.5.2022, in persona della mandataria Controparte_2 [...]
quale cessionaria del credito vantato dalla Banca, chiedendo alla Corte, previo CP_3 rigetto dell'istanza di inibitoria, di respingere l'appello.
***
All'udienza del 9.6.2022, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ha Controparte_1
disposto la riunione del giudizio R.G. n. 759/2022 al giudizio R.G. n. 598/2022; ha CP_2 eccepito l'improcedibilità dell'appello perché iscritto tardivamente.
All'esito, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio di ufficio, con decreto del 27/28.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 27.3.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Con nota in data 24.3.2025, l'appellante ha chiesto alla Corte di revocare il provvedimento con cui era stato disposto il rito ex art. 281 sexies c.p.c. e di disporre la trattazione ordinaria ex art. 190 c.p.c., in considerazione del fatto che in data 19.3.2025, nel giudizio di espropriazione immobiliare promosso da , il tribunale di Viterbo aveva disposto la CP_2
sospensione della procedura esecutiva in accoglimento del primo motivo in ordine al difetto di legittimazione passiva della suddetta (come da atti allegati). CP_2
***
All'odierna udienza, disattesa l'istanza di mutamento del rito, i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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pagina 5 di 12 Va premesso, in via generale, che la scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito (Cass. ord.
4.9.2019 n. 22094).
La Corte, con decreto del 27/28.2.2025, ha comunicato alle parti la scelta di definire la causa all'odierna udienza del 27.3.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella quale le parti stesse hanno la possibilità di svolgere ulteriori argomenti, anche in replica, in sede di discussione orale.
Nella specie, tra l'altro, l'appellante ha esposto, nella nota citata, le argomentazioni relative ai fatti sopravvenuti, allegando anche i relativi atti, e ha avuto modo di procedere alla discussione orale, di talché non ricorrono i motivi per disporre il mutamento del rito.
***
Preliminarmente, si rileva che la copia dell'atto di opposizione a precetto, in formato cartaceo,
è priva degli allegati.
La causa, tuttavia, alla luce del contenuto dei motivi di appello, della ulteriore documentazione presente nel fascicolo e delle argomentazioni che saranno di seguito esposte, può comunque essere decisa.
***
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità dell'appello.
L'art. 348 c.p.c. prevede che l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini e, cioè, secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, come previsto dall'art. 347 c.p.c. (vale a dire, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione della citazione).
L'atto di citazione in appello iscritto al R.G. n. 598/2022 è stato notificato a mezzo pec all'appellata il 27.1.2022 e l'appellante si è costituita in giudizio in data 3.2.2022, quindi nel rispetto del suddetto termine.
Pertanto, a nulla rileva che la parte abbia nuovamente iscritto la causa a ruolo l'11.2.2022, quindi oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, nel procedimento riunito che ha assunto il numero di R.G. 759/2022, poiché trattasi di mera duplicazione dell'iscrizione a ruolo dello stesso atto di appello.
***
Prima di procedere all'esame del merito, occorre valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento della cessionaria anche alla luce dei fatti nuovi dedotti dall'appellante.
pagina 6 di 12 rappresentata come sopra, infatti, si è costituita nel presente giudizio di Controparte_2
appello nella qualità di cessionaria dei crediti di ed è dunque intervenuta Controparte_1
quale successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c., assumendo la stessa posizione del suo dante causa (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
Ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
Ciò detto, , rappresentata da , ha allegato copia della Gazzetta Ufficiale CP_2 CP_3 da cui risulta che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, si è resa cessionaria dei crediti di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi Controparte_1
debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1°.
1.1950 e il 30.6.2020, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza.
Risulta dalla Gazzetta Ufficiale che i crediti ceduti sono individuati nel contratto di cessione come risultanti da apposita lista, in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla cedente, lista pubblicata sul sito internet di . Controparte_1
ha altresì depositato la lista dei crediti ceduti, in cui, alla pag. 449, è indicato il codice CP_2
identificativo del credito in questione, che corrisponde al numero del contratto di mutuo
(67525729).
pagina 7 di 12 Ha allegato inoltre la procura speciale conferita a dall'amministratore unico Controparte_3
di con riferimento a molteplici attività, analiticamente ivi elencate, tra cui quelle di CP_2
natura giudiziale.
Ha allegato, ancora, la procura conferita dall'amministratore delegato di ai CP_3 procuratori speciali, tra cui e la procura alle liti conferita da quest'ultima al Controparte_6
difensore.
Afferma la Suprema Corte (Cass. n. 4277 del 10/02/2023) che l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021,
n. 10200); pertanto, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Nel presente giudizio nessuna contestazione specifica è stata mossa in ordine all'esistenza del contratto di cessione e all'inclusione del credito e nessuna incertezza, alla luce della documentazione versata in atti, residua al riguardo.
Ne discende che l'intervento di è legittimo, a nulla rilevando il provvedimento con CP_2
cui, in diverso giudizio, il tribunale di Viterbo, in data 19.3.2025, ha ritenuto non provata la titolarità della pretesa economica azionata e la sussistenza di titolo valido e ha sospeso la procedura.
Comunque, poiché la cedente non è stata estromessa e, in assenza di un Controparte_1
esplicito consenso di tutte le parti, non può essere estromessa (cfr., in questi termini, Cass. n.
6031 dell'11.5.2000), la sentenza sarà emessa anche nei suoi confronti.
pagina 8 di 12 ***
Ciò detto, il primo motivo denuncia “NULLITA' E ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIUSURA”.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado,
l'incidenza della clausola di estinzione anticipata andrebbe valutata anche in scenari ipotetici ma “verosimili”; nel caso di specie, l'incidenza della suddetta clausola si collocava in uno scenario verosimile, considerato che erano passati diversi anni dalla stipulazione del mutuo avvenuta nel 2011 e che il capitale finanziato era pari a € 250.000,00; pertanto, se il tribunale avesse fatto corretta applicazione della normativa antitrust di cui alla Legge n. 108/96 e dei principi suesposti, avrebbe concluso per l'inclusione dei costi per l'estinzione anticipata ai fini della valutazione dell'usurarietà degli interessi corrispettivi, poiché, come evidenziato dal
CTU, i tassi di interesse, nel caso di inclusione di tali costi, risultavano al di sopra del tasso soglia vigente (8,04 %).
***
Il motivo è infondato.
Il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti (all. 2 fascicolo di primo grado di ) Controparte_1
prevedeva (art. 7), nel caso di estinzione anticipata totale o parziale del mutuo o di risoluzione, la corresponsione all'istituto mutuante di un compenso percentuale sul capitale anticipatamente restituito, nella misura dell'1%.
Si tratta, all'evidenza, di un corrispettivo correlato alla facoltà di recesso in corso di esecuzione del contratto, secondo la previsione dell'art. 1373 c.c.; cosicché alla facoltà di terminare unilateralmente il contratto in via anticipata rispetto alla scadenza corrisponde un costo che il mutuatario deve sostenere (eventualmente) non già per l'accesso al credito, ma per l'utilità derivante dalla soluzione anticipata del rapporto, cui corrisponde, per la parte mutuante, una perdita economica costituita dal mancato introito degli interessi corrispettivi pattuiti e previsti nella programmazione economica dell'ente sino alla conclusione naturale del contratto.
È, dunque, un compenso che corrisponde alla rinuncia, da parte del creditore, agli interessi corrispettivi ancora non maturati, in un contesto di riequilibrio del sinallagma altrimenti alterato dall'esercizio del diritto potestativo di recesso attribuito al mutuatario.
Ora, secondo il principio di simmetria, non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni
(cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., n. 16303/2018).
pagina 9 di 12 Come statuito dalla Suprema Corte, la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si
è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n. 7352/2022; cfr., tra le tante, Cass. n. 18497/2024; Cass. n.
7384/2025).
L'impossibilità di sommare la commissione di estinzione anticipata con gli interessi corrispettivi e le spese collegate all'erogazione del finanziamento, rilevanti per la determinazione del T.E.G., deriva, quindi, per un verso, dalla logica esigenza di comparare grandezze omogenee e, per altro verso, dalla diversità di funzioni e presupposti della prima rispetto ai secondi, non potendosi far dipendere la natura usuraria del finanziamento dalla condotta tenuta ex post dal mutuatario.
A ciò deve aggiungersi che, nella fattispecie in esame, la commissione per l'estinzione anticipata non è stata di fatto applicata sul contratto, sicché risulta inconferente l'assunto che l'incidenza di detta clausola andrebbe valutata anche in scenari ipotetici ma “verosimili”.
***
Il secondo motivo denuncia “NULLITA' E ILLEGITTIMITA' DELLA SENTENZA APPELLATA PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA”.
Lamenta l'appellante che il tribunale avrebbe omesso di esaminare la domanda con cui la aveva chiesto dichiararsi la nullità del contratto di mutuo perché viziato da eccesso Parte_1 di garanzia, in quanto, a fronte della somma erogata di € 250.000,00, era stata concessa una garanzia ipotecaria di € 500.000,00, una garanzia di ulteriori € 150.000,00 da parte di e una garanzia personale fideiussoria da parte di tre soggetti;
Parte_3 chiede, quindi, alla Corte “una pronuncia di accoglimento o di rigetto”.
***
Il motivo è infondato.
L'opponente, nel giudizio di primo grado, non ha chiesto, in nessuno dei propri atti difensivi, di dichiarare la nullità del contratto per eccesso di garanzia, ma si è limitata ad affermare genericamente che il contratto di mutuo era viziato da eccesso di garanzia, ancorando tale pagina 10 di 12 asserito abuso del diritto alla richiesta di risarcimento danni ex art. 96, comma 2, c.p.c. (pag.
6 atto di citazione in opposizione a precetto).
Nelle conclusioni riportate nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, richiamate anche nella propria comparsa conclusionale, l'odierna appellante ha chiesto solamente il risarcimento dei danni subiti a causa e in conseguenza dell'eccesso di garanzia.
Nessuna diversa allegazione è dato rinvenire nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., che consente di precisare le domande e che cristallizza il thema decidendum.
In sostanza, la non ha mai dedotto che la violazione dei canoni di prudenza, Parte_1 diligenza, correttezza e buona fede da parte dell'istituto di credito determinerebbe la nullità del contratto anziché, appunto, un mero obbligo risarcitorio, né ha indicato quali sarebbero i relativi fatti costitutivi, di talché non è dato nemmeno procedere a rilievo d'ufficio.
Infatti, sebbene la nullità sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi (cfr. Cass. n. 28983 del 18/10/2023; cfr. anche Cass. n. 20713 del 17/07/2023).
Ne discende che il tribunale non è incorso nel vizio di omessa pronuncia, né sussistono i presupposti per procedere a rilievo d'ufficio.
Per il resto, come si è visto, il giudice ha respinto la domanda risarcitoria “in quanto formulata genericamente. Invero non è stata dedotta la lesione della libertà di autodeterminazione e scelta della parte, né
è stato precisato il danno sofferto.”
Tale statuizione non è stata in alcun modo censurata dall'appellante e su di essa si è dunque formato il giudicato interno.
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Per i motivi sin qui esposti, l'appello deve essere rigettato.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in base allo scaglione da € 52.001,00 a
€ 260.000,00, valori medi, in favore della intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n.
27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
pagina 11 di 12 Nulla va disposto per le spese nei confronti dell'appellata , stante la Controparte_1
contumacia della stessa.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Viterbo n. 936/2021, R.G. n. 683/2018, pubblicata il 27.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_2
rappresentata dalla mandataria delle spese del presente grado Controparte_3 di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) nulla per spese nei confronti di Controparte_1
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 27.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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