Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2769
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione dell'avviso di liquidazione

    La Corte ritiene che la questione del vizio di motivazione sia assorbita dalla fondatezza del motivo relativo alla natura dell'atto di revoca.

  • Accolto
    Illegittimità dell'assoggettamento all'imposta catastale proporzionale

    La Corte accoglie la prospettazione del ricorrente, ritenendo che l'atto di revoca non determina alcun ritrasferimento del bene con efficacia novativa, ma pone solo nel nulla il verbale di constatazione di inadempimento. La revoca ha prodotto il mero ripristino del contratto di vendita, già assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale. Pertanto, va esclusa la natura novativa della revoca e la conseguente applicazione dell'imposta proporzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2769
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2769
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo