CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2769/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18855/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T004120000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T004120000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione di sanzioni n. 221T004120000P001, notificato in data 24.09.2024 e contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 2.746,96 a titolo di imposta ipotecaria in misura fissa di € 200,00 e, a titolo di imposta catastale, proporzionale dell'1% per
€ 2.538,21 sull'atto di revoca agli effetti del verbale di attestazione di inadempimento del negozio di compravendita di terreno agricolo ex art. 1523 c.c. attuato attraverso detto ricorrente.
A sostegno del ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione dell'avviso in quanto non contenente le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della pretesa;
la illegittimità dell'assoggettamento all'imposta catastale proporzionale dell'1% sull'atto di revoca degli effetti del Verbale di inadempimento, in forza dell'art. 2, comma
4 bis del D.L. n. 194/2009 perché, secondo l'Agenzia, la revoca avrebbe determinato effetti novativi e quindi un nuovo negozio di vendita con riservato dominio con trasferimento di ricchezza, assoggettabile all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa di € 200,00 e all'imposta catastale all'1%. La pretesa impositiva doveva ritenersi errata per assenza del relativo presupposto e meritava di essere censurata in quanto priva di fondamento e in aperto contrasto con la natura e gli effetti della revoca, sulla quale il notaio aveva correttamente liquidato l'imposta di registro in misura fissa di € 200,00. Con la predetta revoca non si era verificato alcun effetto novativo bensì meramente ripristinatorio, limitandosi l'atto a revocare gli effetti dell'attestazione di inadempimento per il ritorno in bonis dell'assegnatario, quale evento la cui condizione era per di più già espressamente stabilita nelle procedure di vendita con riservato dominio attuate dall'Istituto, richiamate nella vendita e nel verbale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha chiesto il rigetto del ricorso controdeducendo che la fattispecie in esame aveva natura peculiare in quanto revoca degli effetti dell'inadempimento, con conseguente valore contrattuale e novativa dell'originario accordo.
Del resto, la tassazione era avvenuta nella misura che la stessa parte acquirente aveva richiesto nell'atto tassato (REVOCA VERBALE INADEMPIMENTO), in particolare al già enunciato (in estratto) art. 2.
La revoca era prima di tutto un contratto, ossia un negozio bilaterale che, per produrre effetti, doveva essere voluto da entrambe le parti, assolvendo alla funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per comune volontà delle parti, tassabile in misura fissa per esplicita previsione, nel caso di “ritrattazione” della volontà delle parti“.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative alla luce delle controdeduzioni dell'Ufficio.
All'odierna udienza, presenti le parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, il ricorrente ha richiamato altresì la giurisprudenza di merito depositata in atti e il giudice monocratico si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione dirimente ed assorbente degli altri motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, riguarda la natura dell'atto di revoca dell'inadempimento che, pur dovendosi ritenere "contrattuale", come controdedotto dall'ufficio, non determina alcun "ritrasferimento" del bene con efficacia novativa, ponendo solo nel nulla il verbale di constatazione di inadempimento che, in vitù dell'originario accordo, aveva efficacia risolutiva del contratto di compravendita immobiliare. Deve dunque accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che ha evidenziato come nel caso di specie non vi è alcun "ri"trasferimento, bensì un mero atto di revoca degli effetti del verbale di attestazione di inadempimento che, pacificamente, già sconta l'imposta catastale in misura fissa di € 200,00.
La revoca ha prodotto il mero rispristino del contratto di vendita (già assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale), tanto è vero che l'assegnatario prosegue con il piano di ammortamento all'epoca concesso al netto delle rate già versate precedentemente all'attestazione di inadempimento e (b) è sempre rimasto nella disponibilità del fondo.
Va esclusa dunque la natura novativa della revoca con la conseguenza in termini di non applicazione della imposta in misura proporzionale.
Alla soccombenza dell'Ufficio consegue la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessive euro 300,00 oltre IVA, CPA e rimb.forf. come per legge.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAESANO MARIA LAURA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18855/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T004120000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2022
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 221T004120000P001 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate l'avviso di liquidazione dell'imposta con irrogazione di sanzioni n. 221T004120000P001, notificato in data 24.09.2024 e contenente la richiesta di pagamento dell'importo complessivo di € 2.746,96 a titolo di imposta ipotecaria in misura fissa di € 200,00 e, a titolo di imposta catastale, proporzionale dell'1% per
€ 2.538,21 sull'atto di revoca agli effetti del verbale di attestazione di inadempimento del negozio di compravendita di terreno agricolo ex art. 1523 c.c. attuato attraverso detto ricorrente.
A sostegno del ricorso, ha dedotto il vizio di motivazione dell'avviso in quanto non contenente le ragioni di fatto e diritto poste a fondamento della pretesa;
la illegittimità dell'assoggettamento all'imposta catastale proporzionale dell'1% sull'atto di revoca degli effetti del Verbale di inadempimento, in forza dell'art. 2, comma
4 bis del D.L. n. 194/2009 perché, secondo l'Agenzia, la revoca avrebbe determinato effetti novativi e quindi un nuovo negozio di vendita con riservato dominio con trasferimento di ricchezza, assoggettabile all'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa di € 200,00 e all'imposta catastale all'1%. La pretesa impositiva doveva ritenersi errata per assenza del relativo presupposto e meritava di essere censurata in quanto priva di fondamento e in aperto contrasto con la natura e gli effetti della revoca, sulla quale il notaio aveva correttamente liquidato l'imposta di registro in misura fissa di € 200,00. Con la predetta revoca non si era verificato alcun effetto novativo bensì meramente ripristinatorio, limitandosi l'atto a revocare gli effetti dell'attestazione di inadempimento per il ritorno in bonis dell'assegnatario, quale evento la cui condizione era per di più già espressamente stabilita nelle procedure di vendita con riservato dominio attuate dall'Istituto, richiamate nella vendita e nel verbale.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha chiesto il rigetto del ricorso controdeducendo che la fattispecie in esame aveva natura peculiare in quanto revoca degli effetti dell'inadempimento, con conseguente valore contrattuale e novativa dell'originario accordo.
Del resto, la tassazione era avvenuta nella misura che la stessa parte acquirente aveva richiesto nell'atto tassato (REVOCA VERBALE INADEMPIMENTO), in particolare al già enunciato (in estratto) art. 2.
La revoca era prima di tutto un contratto, ossia un negozio bilaterale che, per produrre effetti, doveva essere voluto da entrambe le parti, assolvendo alla funzione di ritrattazione bilaterale di un negozio per comune volontà delle parti, tassabile in misura fissa per esplicita previsione, nel caso di “ritrattazione” della volontà delle parti“.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative alla luce delle controdeduzioni dell'Ufficio.
All'odierna udienza, presenti le parti che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, il ricorrente ha richiamato altresì la giurisprudenza di merito depositata in atti e il giudice monocratico si è riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione dirimente ed assorbente degli altri motivi di impugnazione articolati dal ricorrente, riguarda la natura dell'atto di revoca dell'inadempimento che, pur dovendosi ritenere "contrattuale", come controdedotto dall'ufficio, non determina alcun "ritrasferimento" del bene con efficacia novativa, ponendo solo nel nulla il verbale di constatazione di inadempimento che, in vitù dell'originario accordo, aveva efficacia risolutiva del contratto di compravendita immobiliare. Deve dunque accogliersi la prospettazione di parte ricorrente che ha evidenziato come nel caso di specie non vi è alcun "ri"trasferimento, bensì un mero atto di revoca degli effetti del verbale di attestazione di inadempimento che, pacificamente, già sconta l'imposta catastale in misura fissa di € 200,00.
La revoca ha prodotto il mero rispristino del contratto di vendita (già assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale), tanto è vero che l'assegnatario prosegue con il piano di ammortamento all'epoca concesso al netto delle rate già versate precedentemente all'attestazione di inadempimento e (b) è sempre rimasto nella disponibilità del fondo.
Va esclusa dunque la natura novativa della revoca con la conseguenza in termini di non applicazione della imposta in misura proporzionale.
Alla soccombenza dell'Ufficio consegue la condanna alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, liquidate in complessive euro 300,00 oltre IVA, CPA e rimb.forf. come per legge.
Così deciso in Roma, 10 febbraio 2026
La giudice mon.Maria Laura Paesano