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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE Presidente
Alberto BINETTI Consigliere
Paolo RIZZI Consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1723 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 13 gennaio 2025 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(P. Iva: ), nella sua qualità di cessionaria dei Parte_1 P.IVA_1 crediti della , rappresentata dalla E_
, elett.te domiciliata in Baria, alla via Sparano n. 73, Controparte_2
presso lo studio del Prof. Avv. Fabrizio Panza che la rappresenta e difende come da procura allegata dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), elett.te domiciliato in Valenzano CP_3 CodiceFiscale_1
alla via Kennedy n. 2, presso lo studio degli avv.ti Angela Cascarano e Felice Mastrangelo che lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata ex art.83 cpc dell'atto di costituzione in appello;
(C.F.: ) elett.te Parte_2 CodiceFiscale_2 domiciliata in Palo del Colle (BA), alla via XXIV Maggio n. 51, presso lo studio dell'avv.
1 Domenico Livio Albanese che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato alla comparsa di costituzione in giudizio;
APPELLATI
oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art.2901 c.c.
Conclusioni
All'udienza del 13 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La in qualità di cessionaria dei crediti della Parte_1 Controparte_4
agì al fine di conseguire l'accoglimento della domanda proposta ai sensi dell'art.
[...]
2901 c.c. avverso atto di compravendita per NO , rep.N. 45011 racc. Persona_1
9433 stipulato tra (alienante) e (acquirente) in data CP_3 Parte_2
CP_ 7.01.2014, avente ad oggetto l'immobile sito in alla Via Marconi n.25.
A sostegno della domanda, l'attrice dedusse che: in data 21.1.2011, Parte_3
, , e
[...] Parte_4 CP_3 Parte_5 Parte_6 [...]
avevano sottoscritto fideiussioni omnibus fino alla Controparte_5 concorrenza di €.300.000,00 ciascuna a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta da anche futura, ei confronti della Parte_7 [...]
in data 18.12.2012 la sottoscrisse contratto di Controparte_4 Parte_7 finanziamento per l'importo di €.90.000,00 a tasso variabile;
successivamente, in data
1.10.2014 il Tribunale di Bari dichiarò il fallimento della Parte_8
, debitrice principale e, pertanto, la Banca provvide al deposito di istanza ex
[...]
art. 93 l-f. con cui richiese e ottenne di essere ammessa al passivo del fallimento della società per l'importo di €.93.683,37; in data 4.12.2017 la comunicò la risoluzione CP_4
del contratto e chiese la immediata restituzione di quanto dovuto;
venne promossa la procedura monitoria a fronte del persistente inadempimento della debitrice principale mentre i garanti vennero diffidati al versamento del debito della società; in data 5.2.2018 il Tribunale di Bari ingiunse a , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e di pagare, senza indugio, la Controparte_5 somma di €.116.453,30 in favore di il provvedimento Controparte_4
monitorio non fu opposto, sicché divenne definitivo;
nell'ambito delle iniziative assunte dalla e volte al recupero dei crediti, emerse che sin dall'epoca di CP_4 CP_3
2 assunzione della garanzia fideiussoria, il 7.1.2014 aveva venduto a Parte_2
l'immobile sito in alla Via Marconi n.25 al prezzo di compravendita di
[...] CP_4
euro 103.000,00.
l'attrice lamentò l'incisione della garanzia del proprio credito, poiché il fideiussore aveva alienato l'unico cespite immobiliare presente nel proprio patrimonio, in tal modo rendendosi impossidente successivamente al sorgere del credito.
Con autonome comparse, si costituirono , CP_3 Controparte_6 eccependo il primo l'inammissibilità della domanda perché diretta ad attingere una vendita collegata all'estinzione di un debito scaduto, mentre la terza acquirente dichiarò CP_ di non conoscere lo e che l'acquisto dell'immobile fu determinato dal fatto che era ubicato sullo stesso pianerottolo e confinante con l'appartamento in cui era residente, difettando così il consilium fraudis.
La causa venne istruita con l'assunzione di solo teste.
Con sentenza n. 599/2019 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il 19.10.2021, il
Tribunale di Bari ha rigettato la domanda e condannato l'attrice al pagamento delle spese
CP_ di lite in favore della e compensato quelle tra l'attrice e lo . Pt_2
In particolare, il Tribunale, ritenuto provato il credito della società, ha ravvisato in dipendenza del compimento dell'atto dispositivo oggetto di domanda una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, che aveva comportato una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così integrato l'eventus damni.
Non ha, però, ravvisato la sussistenza della prova adeguata della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo acquirente che, invece, aveva dimostrato di essere residente
CP_ in Via Marconi 25 e di aver acquistato l'immobile dello per procedere all'unificazione delle due unità immobiliari. Inoltre, è risultato provato anche l'effettivo pagamento del corrispettivo convenuto, in gran parte destinato all'estinzione del mutuo
3 gravante sull'immobile, la cui congruità è stata affermata da una relazione tecnica non contrastata da elementi di segno contrario.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la sollecitando le Parte_1 seguenti conclusioni: “sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, per le ragioni sopra illustrate, a norma degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
“nel merito, in accoglimento del motivo di appello formulato e ritenuta la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e per erronea interpretazione e valutazione delle prove documentali annullare e riformare l'impugnata sentenza;
“in via principale e nel merito, pronunciare sentenza costitutiva che pronunci
l'inefficacia nei confronti ed in favore dell'attore – appellante, ai sensi dell'art. 2901 c.c. delle disposizioni negoziali anzidette, revocandole ad ogni effetto di legge ed ordinando al Con-servatore dei R.R.T.T. le consequenziali annotazioni della pronuncia, con tutte le conseguenze di legge, per le motivazioni spiegate sopra”;
“per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado accertare e dichiarare
l'ammissibilità e/o fondatezza della domanda revocatoria instaurata dalla parte attrice
– appellante in presenza dei requisiti e dei presupposti, con tutte le conseguenze di legge, per le motivazioni illustrate sopra;
“condannare gli appellati al pagamento delle spese e degli onorari di causa relativi al doppio grado di giudizio, con diritto alla ripetizione di quanto già eventualmente versato nelle more ai difensori della appellata senza Parte_2 acquiescenza alla decisione impugnata”.
Si sono costituti nel giudizio di gravame e , CP_3 Parte_2
chiedendo il rigetto dell'impugnazione con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Con un unico motivo, l'appellante società ha lamentato il fatto che il giudice di primo grado ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del consilium fraudis in capo CP_ all'acquirente del bene alienato dallo , che, al contrario, sarebbe emerso dagli atti prodotti e dall'istruttoria espletata.
A sostegno della doglianza esposta, l'appellante ha invocato un precedente di questa
Corte (sentenza che ha definito il giudizio n. 569/2017 r.g.) nel quale era stata riformata la decisione di rigetto della domanda revocatoria avanzata in prime cure sul presupposto del mancato assolvimento dell'onere della prova del consilium fraudis da parte dei terzi acquirenti. La riforma si fondava sull'applicazione del principio secondo il quale anche attraverso semplici presunzioni si possa ottenere la dimostrazione dell'esistenza di uno
4 stato di fatto idoneo, di per sé, a rivelare ad un soggetto di normale prudenza e avvedutezza la presenza di una situazione di dissesto del venditore: nello specifico da ravvisarsi nella contestualità dell'alienazione nella medesima data di due cespiti immobiliari a mezzo del medesimo notaio rogante - scelta che per prassi viene operata dall'acquirente – nonché dalla “strana destinazione” delle somme ricavate dalle vendite.
Tanto perché “in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi in re ipsa l'esistenza e la consapevolezza, sua e dei terzi acquirenti, del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana”(cass. sez. III
n.18034/2013)”.
La censura è, poi, corroborata dalle risultanze dell'unica prova istruttoria espletata con l'escussione del teste che avrebbe evidenziato elementi non valutati Tes_1
correttamente dal Tribunale: in particolare, il testimone non avrebbe confermato
CP_ l'amicizia tra lo e la senza però meglio precisare gli elementi sulla scorta dei Pt_2 quali ha effettuato l'affermazione e, soprattutto, senza fornire elementi da cui escludere l'esistenza del fatto;
inoltre, la prova del consilium fraudis sarebbe da ravvisarsi nel contrasto tra le dichiarazioni del teste che ha affermato “se non ricordo male la sig.ra non era neppure condomina” e la circostanza di senso opposto che nell'atto di Pt_2 compravendita sia stato indicato che sull'immobile oggetto d'acquisto da parte della Pt_2
vi sia servitù passiva di scolo di acqua piovana a favore del terrazzo adiacente, di proprietà dell' Secondo l'appellante, l'elemento sarebbe stato ulteriormente avvalorato Tes_1
dalla sentenza nella parte in cui il Tribunale dava atto che la , già residente in [...]
Marconi, aveva proceduto all'acquisto dell'immobile per ampliare la sua proprietà trattandosi di appartamento adiacente a quello in cui viveva. La era già condomina Pt_2 di quel fabbricato come si evince dalla lettura dell'atto dispositivo del 10.01.2014 (in cui l'acquirente ha dichiarato di essere residente a[...]). Pt_2
Perciò, conclude la società creditrice, Il Tribunale di Bari avrebbe effettuato una erronea valutazione del materiale istruttorio atteso che l'unico elemento su cui il giudice ha basto
5 il suo convincimento è costituito dalla deposizione del teste che ha recepito Tes_1
senza apprezzamento critico.
Nel merito, l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
Il Tribunale ha correttamente disatteso la domanda per inesistenza dei requisiti di cui all'art.2901 c.c., per totale assenza di prova della ricorrenza del consilium fraudis in capo al terzo acquirente, ignaro dello stato di decozione in cui versava la CP_5 Parte_8
, di cui era socio e fideiussore, nonché del fatto che, in relazione
[...] CP_3 alle condizioni patrimoniali del venditore, l'alienazione avrebbe compromesso la garanzia dei creditori.
Osserva questa Corte che “in tema di revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore (Cfr. Cass.17327/11, richiamata nella sentenza ora impugnata).
Con riferimento a tale requisito, il primo giudice ha chiaramente statuito che “… Difetta, invece, in tal caso, e ciò impedisce l'accoglimento dell'azione revocatoria, la prova della conoscenza di tale pregiudizio da parte dell'acquirente …”. La prova dell'esistenza del requisito soggettivo in capo al terzo acquirente doveva essere (e non lo è stata) fornita in giudizio dall'attrice, odierna appellante, trattandosi di un requisito dell'azione e, quindi, di un fatto costitutivo della stessa;
trattandosi di uno stato soggettivo: “…tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato” (Cass. civile sez. I,
21/09/2001, n.11916).
Nel caso di specie, difettano anche gli elementi suscettibili di essere offerti dal ricorso alle presunzioni, poiché non emersa alcuna relazione -di amicizia, di parentela, di lavoro o di qualsiasi altro genere- che possa indurre a credere che la fosse a conoscenza, Pt_2 ancorchè in termini generici, dell'esistenza di una pesante debitoria che gravata la società CP_ di cui lo era socio e garante e che pure il patrimonio dello stesso non fosse in grado di garantire al creditore di conseguire il pagamento o di assicurarselo, facendo leva proprio sulla garanzia offerta da tale patrimonio. E quindi che con l'alienazione il
6 venditore abbia svuotato il proprio patrimonio di un cespite necessario alla garanzia del credito.
Né alcuna rilevanza può assumere la mera scelta di vendita del bene -che finirebbe per rendere revocabile qualsiasi atto dispositivo- che non risulta affatto essere accompagnata da circostanze sospette, quali quelle invocate nel precedente del tutto a sproposito CP_ richiamato dall'appellante. Infatti, nel caso di specie, lo risulta avere ceduto un solo immobile e non una pluralità nello stesso intorno temporale e comunque alla , che Pt_2 forse solo conosceva perché proprietaria dell'abitazione a confine, ciò che la rendeva genuinamente interessata all'acquisto, per aumentare la dimensione del proprio alloggio, per altro ad un prezzo di cui deve ritenersi la congruità, difettando elementi di segno contrario.
La sentenza App. Bari n.569/17, giova rimarcarlo, attiene alla vendita in blocco di beni, anteriore al sorgere del credito. Si legge nell'appello che: “[…] nel caso di vendita in blocco del patrimonio della debitrice, i due presupposti della scientia fraudis e del consilium fraudis devono ritenersi in re ipsa, in quanto vi erano stati tre diversi acquirenti.”. In detta sentenza la prova della esistenza del consilium fraudis è data dal fatto che i molteplici atti di acquisto in blocco dei beni erano stati redatti dal Notaio dell'alienante (cfr. pag.21 appello); al contrario, nel caso che ci occupa, il Notaio è stato scelto dall'acquirente, come prassi per la vendita di immobili tra privati.
Anche Cass.28423/21 non attiene al caso di specie ed afferisce la dimostrazione del consilium fraudis senza prova della collusione tra le parti, in quanto: “…è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (in senso conforme Cass.16825/13).
CP_ Si è visto, però, che la non avrebbe potuto sapere delle vicende dello e delle Pt_2
sue difficoltà economiche.
Alzi, è la convenuta a offrire, appunto, elementi indiziari di segno contrario, avendo dimostrato documentalmente di essere già residente in [...] (atto di acquisto
7 in atti) e di aver acquistato l'altro immobile per procedere all'unificazione delle due unità immobiliari e quindi all'ampliamento della propria abitazione (vedasi pratica catastale).
Ulteriore riprova ulteriore della inesistenza dell'elemento psicologico in capo alla acquirente si evince dalla completa estraneità degli appellati.
La ha documentato di aver acquistato l'immobile al primo piano di Via Marconi Pt_2
n.25 in data 20.12.2010 (cfr. pag.9 atto di vendita 07.01.2014) ed avendo CP_3
abitato in detta via sino al 04.03.2010, le parti non avevano avuto contatti diretti né si conoscevano prima dell'acquisto dell'immobile per cui è causa.
Trattandosi di atto a titolo oneroso, è stato dimostrato l'effettivo pagamento della somma pattuita, in gran parte destinata all'estinzione del mutuo gravante sull'immobile come sovente avviene allorché si acquisti un bene concesso in garanzia per l'ottenimento di un prestito. Senza che, per altro, la decisione di disporre di un immobile acquistato con l'accensione dell'ipoteca prima dell'estinzione del correlato prestito costituisca operazione di per sé sospetta, se non accompagnata da elementi di contorno idonei a contrassegnarla come tale. Che, come si è visto in precedenza, difettano.
Vi è, poi, la cennata relazione tecnica la congruità del prezzo concordato, non confutata da prove di segno diverso.
***
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi assumendo quale valore della lite quello del credito vantato dall'attore (cfr. Cass. 2020/n. 3697).
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3668/2021 del Tribunale di Bari del 19 ottobre 2021, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_3
e che liquida, per ciascuna parte, in € 8.470,00
[...] Parte_2
8 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CP_ CPA come per legge, da distrarsi, quanto allo , in favore del procuratore antistatario;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello, addì 11 giugno 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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