TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IN BE giusta procura in calce all'atto di citazione presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata
-ATTRICE-
CONTRO
IL , in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Dott. nato ad [...] [...], rappresentato e difeso, per procura Controparte_2 CP_1
in calce al presente atto, dagli avv. Antonio Insalaco e Alfonsa Gueli, autorizzati con determinazione sindacale n. 29 del 25/03/2021
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità del in ordine al sinistro occorsole il 14.07.2018 allorquando nel camminare Controparte_1
sul marciapiedi della via Mazzini di nei pressi dei civici 3 e 5 “a causa di un CP_1 improvviso avvallamento del marciapiede e del fondo stradale, in quel punto sconnesso, cadeva rovinosamente a terra” riportando gravi danni alla salute quali la frattura del malleolo mediale destro e altri specificati nella documentazione medica prodotta. Indi, assunta la CP_ responsabilità dell' convenuto, sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c., ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 13.158,14 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda risarcitoria Controparte_1 dell'attrice a tal uopo allegando che il tratto del marciapiede in cui è avvenuta la caduta dell'attrice non costituisce insidia o trabocchetto per la sua naturale conformazione in lieve discesa e per la sua notevole dimensione in lunghezza nonché per la visibilità della sconnessione della pavimentazione evidenziandone altresì la documentata vicinanza all'abitazione dell'attrice. Indi, assunta la ricorrenza del caso fortuito integrato dal comportamento della danneggiata, che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare la caduta considerata la situazione dei luoghi e la piena visibilità degli stessi essendo accaduto il sinistro nelle ore antimeridiane, ha conseguentemente contestato l'allegata – da controparte
– sussistenza della responsabilità del sia ex art.2051 Codice Civile sia ex art.2043 CP_1 cod civ.- In subordine ha instato per l'accertamento del concorso di colpa in capo all'attrice per la verificazione dell'evento, nella misura percentuale accertata in giudizio.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali, all'esito del deposito della relazione di C.T.U. è stata quindi assunta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione ex art. 190
c.p.c., nella formulazione ratio temporis applicabile, senza la concessione dei termini per il deposito delle comparse delle memorie di replica.
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attrice è fondata e pertanto va accolta nella diversa inferiore misura accertata in giudizio per quanto di seguito osservato.
Dall'escussione, all'udienza del 18 maggio 2023, della teste è emerso il Tes_1 riscontro dell'allegazione fattuale dell'attrice. La testimone ha infatti dichiarato che “ una mattina del mese di luglio era prima di mezzogiorno, non ricordo l'anno né il giorno esatto, ho assistito alla caduta della sig.ra nella via Mazzini. Ricordo di avere incrociato la Pt_1
sig.ra mentre entrambe camminavamo sul marciapiedi di detta via provenendo da Pt_1 direzioni diverse, mentre eravamo ferme a scambiare delle chiacchere ricordo che la sig.ra
nel muovere i piedi ha messo il piede nell'avvallamento del marciapiede che Pt_1 presentava anche della mattonelle distaccate ed è caduta. Detto avvallamento con mattonelle traballanti si trova nel tratto tra la scala del barbiere e uno studio professionale subito dopo il quale c'è la Chiesa del Sacro cuore.” Confermando altresì che “ dopo la caduta la sig.ra lamentava un forte dolore al piede destro per cui non riusciva a stare in piedi, tanto è vero Part che la sig.ra del lì vicino in soccorso portò alla sig.ra una sedia ed un bicchiere Pt_1
d'acqua” e che “ lo stato di dissesto del tratto di marciapiede in questione non era segnalato in alcun modo, nè con transenne né con cartelli o segnali di pericolo, ed è ancora sussistente”.
Lo stato di dissesto del tratto del marciapiede in cui è avvenuto il sinistro peraltro è stato riconosciuto dal che ha financo riversato in atti, in allegato alla Controparte_1 relazione di sopralluogo prodotta con l'atto di citazione, la relativa fotografia, che documenta l'avvallamento del marciapiede e la sconnessione della pavimentazione, anche se al diverso fine di documentarne la visibilità e quindi l'allegata insussistenza dell'insidia.
Le riportate dichiarazioni testimoniali in uno all'obiettivo stato di dissesto del tombino riscontrano pertanto l'eziologia allegata dall'attrice.
Ciò accertato in punto di fatto, deve ritenersi configurabile nei confronti della P.A la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danni subiti, come nel caso che ci occupa, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai invalso, in luogo della precedente ricostruzione, con titolo di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., di favore per la P.A. e di riflesso implicante un trattamento deteriore per gli utenti danneggiati.
L'applicazione, infatti, dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si basa su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. (Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 16034 del
7 giugno 2023). Il custode, dal canto suo, ha l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, indipendentemente dalla sua diligenza. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.- La responsabilità sancita dall'art. 2051 del codice civile ha carattere oggettivo e non presunto. In altre parole, “..il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità…” (cfr. Cass., numero 456 del 2021). Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al rapporto causale tra la res e l'evento dannoso mentre il convenuto non ha assolto all'onere della prova liberatoria del caso CP_1
fortuito. Invero, l'asserita disattenzione del pedone non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non è sufficiente per ritenersi integrato il caso fortuito che il comportamento del danneggiato sia stato negligente o imprudente dovendo il custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento.
«Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà -eventualmente- assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o
2° co. c.c., ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento». ( Cass. Or. N. 36901 del 16.12.2022). Orbene, nel caso che ci occupa, deve ritenersi che la visibilità dello stato di dissesto del tratto del marciapiede, essendo avvenuto il fatto nella tarda mattinata, rilevi ai fini della configurabilità del concorso colposo dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 comma
1, c.c., nella misura del 50% e della conseguente riduzione del risarcimento del danno.
Tanto accertato in ordine all'an, in punto di quantum va rilevato che il CTU ha concluso che i postumi stabilizzati - ovvero gli “Esiti di pregressa frattura del malleolo tibiale destro trattata chirurgicamente, a lieve incidenza funzionale” - ritenuti causalmente correlati all'evento traumatico, danno luogo alla percentuale di danno biologico del 4%, e che debba essere riconosciuto un periodo di “Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 37 (trentasette) corrispondenti alla durata dei ricoveri ospedalieri, un periodo di Inabilità Temporanea
Relativa di giorni 33 (trentatrè) al 75%, ovvero fino alla rimozione della valva gessata, di giorni 20 (venti) al 50%, relativi alle sedute di FKT eseguite e di giorni 15 (quindici) al 25%.
Ritiene questo giudice di recepire integralmente il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott.ssa all'esito di un'indagine ampia ed esaustiva ed immune Persona_1
da vizi logici, e peraltro non contestata da alcuna delle parti in causa.
Ciò premesso, per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano 2025-2026, che integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32373 del 21 novembre
2023). Secondo le tabelle menzionate, nel caso di specie la percentuale del 4% di danno biologico permanente è pari ad € 3.556,87 ( valore del punto base del danno permanente: €
963,40) l'ammontare del danno biologico temporaneo, considerato il valore del punto base di
ITP pari ad € 115,00 è pari ad € 4.241,60 ( € 2.078,66 per l'ITT, € 1.390,46 per l'ITP al
75%, € 561,80 per l'ITP al 50%, € 210,68 per l'ITP al 25%), il danno morale nella misura percentuale del 33.33 è pari all'importo di € 2.599,23, per un importo complessivo di €
10.397,70 che va riconosciuto nella misura di 1/2 ovvero nell'importo di € 5.198,85 in ragione della accertato concorrente apporto causale dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo.
Detta somma di € 5.198,85 calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo. (Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 2051 del cod. civ., del CP_1
in ordine all'accadimento del sinistro per cui è stato introdotto il presente giudizio
[...]
e per l'effetto - condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
5.198,856 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale -, somma sulla quale previa devalutazione alla data del sinistro vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi come da parte motiva.
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Controparte_1 liquida nella somma di € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
- Pone definitivamente a carico del , il compenso, già liquidato, con Controparte_1
separato decreto al C.T.U.-
Così deciso in Agrigento il 29 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Domenica Spanò, in funzione di giudice unico, ha emesso e pubblicato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
IN BE giusta procura in calce all'atto di citazione presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata
-ATTRICE-
CONTRO
IL , in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
Dott. nato ad [...] [...], rappresentato e difeso, per procura Controparte_2 CP_1
in calce al presente atto, dagli avv. Antonio Insalaco e Alfonsa Gueli, autorizzati con determinazione sindacale n. 29 del 25/03/2021
- CONVENUTO -
OGGETTO: risarcimento danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART. 132 C.P.C.-
L'attrice ha introdotto il presente giudizio per chiedere l'accertamento della responsabilità del in ordine al sinistro occorsole il 14.07.2018 allorquando nel camminare Controparte_1
sul marciapiedi della via Mazzini di nei pressi dei civici 3 e 5 “a causa di un CP_1 improvviso avvallamento del marciapiede e del fondo stradale, in quel punto sconnesso, cadeva rovinosamente a terra” riportando gravi danni alla salute quali la frattura del malleolo mediale destro e altri specificati nella documentazione medica prodotta. Indi, assunta la CP_ responsabilità dell' convenuto, sia ai sensi dell'art. 2051 che dell'art. 2043 c.c., ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 13.158,14 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.
Il nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda risarcitoria Controparte_1 dell'attrice a tal uopo allegando che il tratto del marciapiede in cui è avvenuta la caduta dell'attrice non costituisce insidia o trabocchetto per la sua naturale conformazione in lieve discesa e per la sua notevole dimensione in lunghezza nonché per la visibilità della sconnessione della pavimentazione evidenziandone altresì la documentata vicinanza all'abitazione dell'attrice. Indi, assunta la ricorrenza del caso fortuito integrato dal comportamento della danneggiata, che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare la caduta considerata la situazione dei luoghi e la piena visibilità degli stessi essendo accaduto il sinistro nelle ore antimeridiane, ha conseguentemente contestato l'allegata – da controparte
– sussistenza della responsabilità del sia ex art.2051 Codice Civile sia ex art.2043 CP_1 cod civ.- In subordine ha instato per l'accertamento del concorso di colpa in capo all'attrice per la verificazione dell'evento, nella misura percentuale accertata in giudizio.
La causa, istruita con l'assunzione di prove testimoniali, all'esito del deposito della relazione di C.T.U. è stata quindi assunta, previa precisazione delle conclusioni, in decisione ex art. 190
c.p.c., nella formulazione ratio temporis applicabile, senza la concessione dei termini per il deposito delle comparse delle memorie di replica.
Orbene, la domanda risarcitoria dell'attrice è fondata e pertanto va accolta nella diversa inferiore misura accertata in giudizio per quanto di seguito osservato.
Dall'escussione, all'udienza del 18 maggio 2023, della teste è emerso il Tes_1 riscontro dell'allegazione fattuale dell'attrice. La testimone ha infatti dichiarato che “ una mattina del mese di luglio era prima di mezzogiorno, non ricordo l'anno né il giorno esatto, ho assistito alla caduta della sig.ra nella via Mazzini. Ricordo di avere incrociato la Pt_1
sig.ra mentre entrambe camminavamo sul marciapiedi di detta via provenendo da Pt_1 direzioni diverse, mentre eravamo ferme a scambiare delle chiacchere ricordo che la sig.ra
nel muovere i piedi ha messo il piede nell'avvallamento del marciapiede che Pt_1 presentava anche della mattonelle distaccate ed è caduta. Detto avvallamento con mattonelle traballanti si trova nel tratto tra la scala del barbiere e uno studio professionale subito dopo il quale c'è la Chiesa del Sacro cuore.” Confermando altresì che “ dopo la caduta la sig.ra lamentava un forte dolore al piede destro per cui non riusciva a stare in piedi, tanto è vero Part che la sig.ra del lì vicino in soccorso portò alla sig.ra una sedia ed un bicchiere Pt_1
d'acqua” e che “ lo stato di dissesto del tratto di marciapiede in questione non era segnalato in alcun modo, nè con transenne né con cartelli o segnali di pericolo, ed è ancora sussistente”.
Lo stato di dissesto del tratto del marciapiede in cui è avvenuto il sinistro peraltro è stato riconosciuto dal che ha financo riversato in atti, in allegato alla Controparte_1 relazione di sopralluogo prodotta con l'atto di citazione, la relativa fotografia, che documenta l'avvallamento del marciapiede e la sconnessione della pavimentazione, anche se al diverso fine di documentarne la visibilità e quindi l'allegata insussistenza dell'insidia.
Le riportate dichiarazioni testimoniali in uno all'obiettivo stato di dissesto del tombino riscontrano pertanto l'eziologia allegata dall'attrice.
Ciò accertato in punto di fatto, deve ritenersi configurabile nei confronti della P.A la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c., relativamente ai danni subiti, come nel caso che ci occupa, a seguito dell'utilizzo di strade pubbliche, conformemente all'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai invalso, in luogo della precedente ricostruzione, con titolo di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., di favore per la P.A. e di riflesso implicante un trattamento deteriore per gli utenti danneggiati.
L'applicazione, infatti, dell'art. 2051 c.c. si presta ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco, in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. si basa su un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. (Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 16034 del
7 giugno 2023). Il custode, dal canto suo, ha l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, indipendentemente dalla sua diligenza. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.- La responsabilità sancita dall'art. 2051 del codice civile ha carattere oggettivo e non presunto. In altre parole, “..il danneggiato deve limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova cd. liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta imprevedibilità ed eccezionalità…” (cfr. Cass., numero 456 del 2021). Nel caso di specie, l'attrice ha assolto all'onere della prova sulla stessa incombente in ordine al rapporto causale tra la res e l'evento dannoso mentre il convenuto non ha assolto all'onere della prova liberatoria del caso CP_1
fortuito. Invero, l'asserita disattenzione del pedone non è astrattamente ascrivibile al novero dell'imprevedibile, non è sufficiente per ritenersi integrato il caso fortuito che il comportamento del danneggiato sia stato negligente o imprudente dovendo il custode dimostrare l'esclusione di qualunque collegamento tra il modo di essere della cosa e l'evento.
«Ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, la condotta colposa della vittima può valere a integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. soltanto se presenti caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno;
in difetto, tale condotta potrà -eventualmente- assumere rilevanza ai sensi dell'art. 1227, 1° o
2° co. c.c., ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento». ( Cass. Or. N. 36901 del 16.12.2022). Orbene, nel caso che ci occupa, deve ritenersi che la visibilità dello stato di dissesto del tratto del marciapiede, essendo avvenuto il fatto nella tarda mattinata, rilevi ai fini della configurabilità del concorso colposo dell'attrice, ai sensi dell'art. 1227 comma
1, c.c., nella misura del 50% e della conseguente riduzione del risarcimento del danno.
Tanto accertato in ordine all'an, in punto di quantum va rilevato che il CTU ha concluso che i postumi stabilizzati - ovvero gli “Esiti di pregressa frattura del malleolo tibiale destro trattata chirurgicamente, a lieve incidenza funzionale” - ritenuti causalmente correlati all'evento traumatico, danno luogo alla percentuale di danno biologico del 4%, e che debba essere riconosciuto un periodo di “Inabilità Temporanea Assoluta di giorni 37 (trentasette) corrispondenti alla durata dei ricoveri ospedalieri, un periodo di Inabilità Temporanea
Relativa di giorni 33 (trentatrè) al 75%, ovvero fino alla rimozione della valva gessata, di giorni 20 (venti) al 50%, relativi alle sedute di FKT eseguite e di giorni 15 (quindici) al 25%.
Ritiene questo giudice di recepire integralmente il contenuto e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., dott.ssa all'esito di un'indagine ampia ed esaustiva ed immune Persona_1
da vizi logici, e peraltro non contestata da alcuna delle parti in causa.
Ciò premesso, per la liquidazione del danno non patrimoniale si fa riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano 2025-2026, che integrano il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale. (Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 32373 del 21 novembre
2023). Secondo le tabelle menzionate, nel caso di specie la percentuale del 4% di danno biologico permanente è pari ad € 3.556,87 ( valore del punto base del danno permanente: €
963,40) l'ammontare del danno biologico temporaneo, considerato il valore del punto base di
ITP pari ad € 115,00 è pari ad € 4.241,60 ( € 2.078,66 per l'ITT, € 1.390,46 per l'ITP al
75%, € 561,80 per l'ITP al 50%, € 210,68 per l'ITP al 25%), il danno morale nella misura percentuale del 33.33 è pari all'importo di € 2.599,23, per un importo complessivo di €
10.397,70 che va riconosciuto nella misura di 1/2 ovvero nell'importo di € 5.198,85 in ragione della accertato concorrente apporto causale dell'attrice nella causazione dell'evento lesivo.
Detta somma di € 5.198,85 calcolata all'attualità, trattandosi di debito di valore, va devalutata alla data del sinistro e sulla somma devalutata va calcolata anno per anno la rivalutazione secondo l'indice istat e sulla somma annualmente rivalutata applicati gli interessi al tasso legale, dal dì del fatto alla data della sentenza e sulla somma ottenuta dal dì successivo al deposito della sentenza applicati gli interessi legali fino al saldo. (Cass. S.U. sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la responsabilità concorrente, ai sensi dell'art. 2051 del cod. civ., del CP_1
in ordine all'accadimento del sinistro per cui è stato introdotto il presente giudizio
[...]
e per l'effetto - condanna il al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1
5.198,856 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale – biologico e morale -, somma sulla quale previa devalutazione alla data del sinistro vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi come da parte motiva.
- Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice che Controparte_1 liquida nella somma di € 2.540,00 oltre il rimborso forfettario per spese generali ed accessori come per legge.
- Pone definitivamente a carico del , il compenso, già liquidato, con Controparte_1
separato decreto al C.T.U.-
Così deciso in Agrigento il 29 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Domenica Spanò