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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2648/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14675/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TJQ01343260376 IPOTECARIE E CATASTALI-
ALTRO 2024
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TJQ01343260376 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugna avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni n. TJQ/01343260376 emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma I, per la dichiarazione di successione di
Nominativo_2, codice fiscale CF_Nominativo_2 , deceduto il Data_1 presentata presso la DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA il 04/05/2024 e identificata dal volume 88888 n. 20164. Rappresenta che a seguito di due successioni conseguenti alla morte di Nominativo_3, madre del ricorrente e di Nominativo_2, fratello del ricorrente, uno dei pagamenti relativi all'apertura della successione, effettuato con parametri il 9 novembre 2023 del tutto analoghi a quello effettuato precedentemente nel recente passato, erroneamente, per causa non imputabile al ricorrente, è stato rifiutato dall'istituto bancario ed è stato negato il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.
Il ricorrente, premettendo di limitare l'impugnativa alla sola parte dell'avviso relativa alla irrogazione delle sanzioni, con esclusione di quella inerente alla liquidazione dell'imposta, sostiene di aver indicato, correttamente, nella dichiarazione di successione un conto corrente facente parte della successione ai fini del pagamento della relativa imposta. Chiede l'annullamento dell'atto in oggetto, limitatamente alla parte di irrogazione della sanzione;
nelle more del giudizio, la sospensione dell'atto impugnato, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione le somme sul conto corrente bancario bloccato, che costituiscono garanzia del massimo grado.
L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma I, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, posto che l'irrigazione delle sanzioni consegue al ritardato di pagamento dell'imposta non imputabile all'ufficio finanziario, ma all'istituto bancario, che aveva rifiutato l'accredito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in seduta monocratica letti gli atti del giudizio ritiene il ricorso meritevole di essere accolto per le motivazioni di seguito esplicitate.
Si specifica che l'impugnazione è limitata alla sola parte relativa all'irrogazione delle sanzioni, con conseguente definitività dell'imposta liquidata.
Per quanto concerne il merito, dalla lettura degli atti depositati si evince che il ricorrente ha puntualmente ottemperato ai suoi obblighi, oltre che di deposito della dichiarazione di successione, anche di pagamento della relativa imposta presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, convenzionato con l'Agenzia, che per un mero errore tecnico ha contabilizzato in ritardo il pagamento. Ne segue che l'irrogazione di sanzioni per il ritardo del pagamento, da attribuirsi al rifiuto della banca di procedere al pagamento dell'imposta mediante addebito sul conto corrente indicato nella dichiarazione di successione, non è imputabile all'operato del contribuente, che ha adempiuto ai suoi obblighi. Inoltre, risulta che il ricorrente tempestivamente ha segnalato con pec all'Amministrazione l'avvenuto blocco.
Pertanto, questa Corte ritiene che al ricorrente non possa essere addebitato tout court il ritardato adempimento dell'obbligazione del pagamento dell'imposta e conseguentemente l'applicazione delle relative sanzioni, senza aver comprovato che il ritardato pagamento sia dovuto a sua negligenza o colpa. In tal senso parte resistente non ha provato nulla. Si è limitata semplicemente ad applicare quanto previsto per norma senza entrare nel merito della vicenda che ha visto attore un contribuente che sin dall'inizio ha manifestato la precisa volontà di adempiere alle proprie obbligazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso condanna gli uffici al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre CUT e oneri di legge, se dovuti.
Così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
IA BE RO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14675/2024 depositato il 20/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TJQ01343260376 IPOTECARIE E CATASTALI-
ALTRO 2024
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TJQ01343260376 BOLLO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 impugna avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni n. TJQ/01343260376 emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma I, per la dichiarazione di successione di
Nominativo_2, codice fiscale CF_Nominativo_2 , deceduto il Data_1 presentata presso la DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA il 04/05/2024 e identificata dal volume 88888 n. 20164. Rappresenta che a seguito di due successioni conseguenti alla morte di Nominativo_3, madre del ricorrente e di Nominativo_2, fratello del ricorrente, uno dei pagamenti relativi all'apertura della successione, effettuato con parametri il 9 novembre 2023 del tutto analoghi a quello effettuato precedentemente nel recente passato, erroneamente, per causa non imputabile al ricorrente, è stato rifiutato dall'istituto bancario ed è stato negato il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione.
Il ricorrente, premettendo di limitare l'impugnativa alla sola parte dell'avviso relativa alla irrogazione delle sanzioni, con esclusione di quella inerente alla liquidazione dell'imposta, sostiene di aver indicato, correttamente, nella dichiarazione di successione un conto corrente facente parte della successione ai fini del pagamento della relativa imposta. Chiede l'annullamento dell'atto in oggetto, limitatamente alla parte di irrogazione della sanzione;
nelle more del giudizio, la sospensione dell'atto impugnato, in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha a disposizione le somme sul conto corrente bancario bloccato, che costituiscono garanzia del massimo grado.
L'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale Roma I, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, posto che l'irrigazione delle sanzioni consegue al ritardato di pagamento dell'imposta non imputabile all'ufficio finanziario, ma all'istituto bancario, che aveva rifiutato l'accredito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Roma, in seduta monocratica letti gli atti del giudizio ritiene il ricorso meritevole di essere accolto per le motivazioni di seguito esplicitate.
Si specifica che l'impugnazione è limitata alla sola parte relativa all'irrogazione delle sanzioni, con conseguente definitività dell'imposta liquidata.
Per quanto concerne il merito, dalla lettura degli atti depositati si evince che il ricorrente ha puntualmente ottemperato ai suoi obblighi, oltre che di deposito della dichiarazione di successione, anche di pagamento della relativa imposta presso l'Istituto bancario Intesa Sanpaolo, convenzionato con l'Agenzia, che per un mero errore tecnico ha contabilizzato in ritardo il pagamento. Ne segue che l'irrogazione di sanzioni per il ritardo del pagamento, da attribuirsi al rifiuto della banca di procedere al pagamento dell'imposta mediante addebito sul conto corrente indicato nella dichiarazione di successione, non è imputabile all'operato del contribuente, che ha adempiuto ai suoi obblighi. Inoltre, risulta che il ricorrente tempestivamente ha segnalato con pec all'Amministrazione l'avvenuto blocco.
Pertanto, questa Corte ritiene che al ricorrente non possa essere addebitato tout court il ritardato adempimento dell'obbligazione del pagamento dell'imposta e conseguentemente l'applicazione delle relative sanzioni, senza aver comprovato che il ritardato pagamento sia dovuto a sua negligenza o colpa. In tal senso parte resistente non ha provato nulla. Si è limitata semplicemente ad applicare quanto previsto per norma senza entrare nel merito della vicenda che ha visto attore un contribuente che sin dall'inizio ha manifestato la precisa volontà di adempiere alle proprie obbligazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
accoglie il ricorso condanna gli uffici al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in euro 250,00 oltre CUT e oneri di legge, se dovuti.
Così deciso all'udienza del 27/01/2026
Il Giudice
IA BE RO