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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 7419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7419 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 10998/2019 R.Gen.Aff.Cont. Cron._________ Rep. _________ Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10998/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/07/2025
TRA
n liquidazione c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore e Amministratore Giudiziario giusta provvedimento di nomina del Tribunale di Napoli Ufficio GIP Sez.VIII del 25/06/2021, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto su foglio separato, dall'Avvocato Massimiliano di Flora, c.f. , con lo C.F._1 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vincenzo Scala n. 28
- OPPONENTE
E
Controparte_1
costituitosi per mezzo del funzionario incaricato, con sede in Napoli
[...] alla Via Vespucci 174
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2019 la , ha proposto opposizione, ex Parte_1 artt. 22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n.
24634 del 11/03/2019 notificata il 15/03/2019 emessa dall'
[...]
fa seguito all'atto di contestazione e sequestro Controparte_1 amministrativo ex art. 13 L. 689/81 del 29/03/2014 della Guardia di Finanza di
Nola deducendo che la Società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione e sequestro amministrativo, ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta in data 20/06/2014, mediante il modello “F24 accise”
(allegato all'atto di contestazione e sequestro amministrativo) e del quale si allega la quietanza (allegato n.3), la somma di euro 1.333,33.
Con decreto del 20/05/2019 veniva fissata l'udienza del 04/11/2019 per la comparizione delle parti e l' si è costituita con Controparte_1 memoria del 25/10/2019, depositando la documentazione richiesta e chiedendo il rigetto del ricorso atteso che il pagamento effettuato da parte attrice era relativo ad altro verbale di accertamento del 21/01/2018 elevato sempre dalla
Guardia di Finanza di Nola cui seguiva la ordinanza ingiunzione n.73712 del
27/09/2018 per € 4.000 cui veniva decurtato l'importo di € 1.333,33 già versato in data 20/06/2014 .
La causa veniva rinviata per la discussione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria e alla udienza del 24 Luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca avente prot. n. 24634 del 11/03/2019, emessa da CP_2 [...] sede di Controparte_3
Napoli, notificata alla ricorrente il 15/03/2019.
La violazione contestata è quella dell'art. 110 comma 9 lettera c) ed è stata emessa sulla base del verbale di contestazione e sequestro del 29/03/2014 redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Nola - a seguito di controlli effettuati presso il in Visciano (NA), ove fu Parte_2 riscontrata la presenza di un apparecchio denominato “Rosa del Texas”, non in regola con la normativa vigente.
Parte ricorrente ha dedotto un unico motivo di opposizione: l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione in data 20/06/2014.
Parte resistente, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e
- 2 - documentalmente provato, che il pagamento effettuato da parte ricorrente era relativo ad altro verbale di accertamento del 21/01/2018, elevato alla società ricorrente sempre dalla Guardia di Finanza di Nola, cui seguiva la ordinanza ingiunzione n.73712 del 27/09/2018 per € 4.000, cui veniva appunto decurtato l'importo di € 1.333,33 già versato in data 20/06/2014 .
A fronte di tali risultanze probatorie nel corso dell'intero giudizio parte ricorrente nulla ha dedotto o eccepito, limitandosi unicamente alla prima udienza del 04/11/2019 a “contestare l'avverso dedotto”, utilizzando, quindi, una mera formula di stile, senza nulla dedurre in ordine alla documentazione depositata dalla resistente.
L'opposizione, pertanto, risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Non deve infine provvedersi alla regolamentazione delle spese processuali.
Infatti, poiché la resistente non si è costituita a mezzo di un avvocato, non può ottenere la condanna di parte opponente, che sia rimasta soccombente, al pagamento dei compensi professionali ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. Nel caso di specie, non risultano in alcun modo provati i singoli esborsi, in assenza di qualsiasi documentazione al riguardo.
P. Q. M.
Il Tribunale decima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
b) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Napoli 25 Luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rosaria Spina
- 3 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Decima Sezione Civile, in persona del Giudice
Onorario, dott.ssa Maria Rosaria Spina, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10998/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/07/2025
TRA
n liquidazione c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore e Amministratore Giudiziario giusta provvedimento di nomina del Tribunale di Napoli Ufficio GIP Sez.VIII del 25/06/2021, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto su foglio separato, dall'Avvocato Massimiliano di Flora, c.f. , con lo C.F._1 stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vincenzo Scala n. 28
- OPPONENTE
E
Controparte_1
costituitosi per mezzo del funzionario incaricato, con sede in Napoli
[...] alla Via Vespucci 174
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/04/2019 la , ha proposto opposizione, ex Parte_1 artt. 22 e ss. L. n. 689/81, avverso l'ordinanza-ingiunzione e confisca prot. n.
24634 del 11/03/2019 notificata il 15/03/2019 emessa dall'
[...]
fa seguito all'atto di contestazione e sequestro Controparte_1 amministrativo ex art. 13 L. 689/81 del 29/03/2014 della Guardia di Finanza di
Nola deducendo che la Società, a seguito della notifica dell'atto di contestazione e sequestro amministrativo, ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta in data 20/06/2014, mediante il modello “F24 accise”
(allegato all'atto di contestazione e sequestro amministrativo) e del quale si allega la quietanza (allegato n.3), la somma di euro 1.333,33.
Con decreto del 20/05/2019 veniva fissata l'udienza del 04/11/2019 per la comparizione delle parti e l' si è costituita con Controparte_1 memoria del 25/10/2019, depositando la documentazione richiesta e chiedendo il rigetto del ricorso atteso che il pagamento effettuato da parte attrice era relativo ad altro verbale di accertamento del 21/01/2018 elevato sempre dalla
Guardia di Finanza di Nola cui seguiva la ordinanza ingiunzione n.73712 del
27/09/2018 per € 4.000 cui veniva decurtato l'importo di € 1.333,33 già versato in data 20/06/2014 .
La causa veniva rinviata per la discussione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria e alla udienza del 24 Luglio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca avente prot. n. 24634 del 11/03/2019, emessa da CP_2 [...] sede di Controparte_3
Napoli, notificata alla ricorrente il 15/03/2019.
La violazione contestata è quella dell'art. 110 comma 9 lettera c) ed è stata emessa sulla base del verbale di contestazione e sequestro del 29/03/2014 redatto dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Nola - a seguito di controlli effettuati presso il in Visciano (NA), ove fu Parte_2 riscontrata la presenza di un apparecchio denominato “Rosa del Texas”, non in regola con la normativa vigente.
Parte ricorrente ha dedotto un unico motivo di opposizione: l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione in data 20/06/2014.
Parte resistente, tuttavia, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e
- 2 - documentalmente provato, che il pagamento effettuato da parte ricorrente era relativo ad altro verbale di accertamento del 21/01/2018, elevato alla società ricorrente sempre dalla Guardia di Finanza di Nola, cui seguiva la ordinanza ingiunzione n.73712 del 27/09/2018 per € 4.000, cui veniva appunto decurtato l'importo di € 1.333,33 già versato in data 20/06/2014 .
A fronte di tali risultanze probatorie nel corso dell'intero giudizio parte ricorrente nulla ha dedotto o eccepito, limitandosi unicamente alla prima udienza del 04/11/2019 a “contestare l'avverso dedotto”, utilizzando, quindi, una mera formula di stile, senza nulla dedurre in ordine alla documentazione depositata dalla resistente.
L'opposizione, pertanto, risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
Non deve infine provvedersi alla regolamentazione delle spese processuali.
Infatti, poiché la resistente non si è costituita a mezzo di un avvocato, non può ottenere la condanna di parte opponente, che sia rimasta soccombente, al pagamento dei compensi professionali ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste. Nel caso di specie, non risultano in alcun modo provati i singoli esborsi, in assenza di qualsiasi documentazione al riguardo.
P. Q. M.
Il Tribunale decima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
b) nulla dispone quanto alle spese processuali.
Napoli 25 Luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rosaria Spina
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