Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 10530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10530 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06602/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2023, proposto da PA TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Luca Savio De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI Catalani, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. n. 0043894 del 16 febbraio 2023, di AGCOM, recante “ Applicazione del paragrafo 2 dell'Accordo sindacale del 6 aprile 2022. lstanza di accesso agli atti ex art. 22 1 n. 241/90 ”, notificata al ricorrente via pec nella medesima data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale lesivo della posizione del ricorrente;
e per l'accertamento:
- del diritto del ricorrente di vedersi riconoscere in funzione perequativa i livelli stipendiali incrementali di cui al paragrafo 2, comma 4, dell'Accordo sindacale del 6.04.2022, ratificato dall'Autorità con delibera n. 140/22/CONS, che recita “ Al personale non dirigenziale in servizio, entrato nei ruoli a partire dal 1° gennaio 2011, con decorrenza 1° gennaio 2022 sono riconosciuti 2 livelli stipendiali incrementali e, previa verifica della disponibilità di bilancio, il riconoscimento di un ulteriore livello con decorrenza 1°gennaio 2026 ”.
e per la conseguente condanna
- dell'AGCOM al pagamento delle differenze retributive e contributive come sopra determinate, oltre interessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata il 2 maggio 2025 e notificata in pari data alle altre parti, con la quale parte ricorrente comunica di voler rinunciare al ricorso;
Visto l’articolo 84 cod. proc. amm., il quale prevede quanto segue:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
(...)
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”;
Ritenuto, in assenza di opposizione delle altre parti, di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo e di dover compensare le spese di lite, in ragione della natura in rito della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod.proc.amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Marianna Scali, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marianna Scali | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO