Sentenza 11 aprile 2025
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- 1. Avviso Di Accertamento Per Contributi Previdenziali Non VersatiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 luglio 2025
Hai ricevuto un avviso di accertamento per contributi previdenziali non versati? Ti contestano omissioni nei versamenti INPS come titolare di partita IVA, datore di lavoro o ex imprenditore? Ti stai chiedendo cosa fare, cosa rischi e come difenderti legalmente da queste richieste? L'avviso di accertamento per contributi previdenziali è un atto con cui l'ente (di solito l'INPS o l'Agenzia delle Entrate-Riscossione) ti chiede di pagare i contributi non versati in un determinato periodo, spesso accompagnato da sanzioni e interessi elevati. In quali casi ricevi un avviso per contributi non versati? – Sei un artigiano, commerciante o professionista con partita IVA e non hai versato i …
Leggi di più… - 2. Avviso Di Addebito Inps Nullo: Come Dimostrare TuttoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 luglio 2025
Hai ricevuto un avviso di addebito INPS con richiesta di pagamento per contributi non versati e ti stai chiedendo se sia davvero valido? Ti parlano di somme da pagare immediatamente, ma non ti è mai arrivato alcun avviso precedente? O magari ritieni che l'importo sia sbagliato? Non tutti gli avvisi di addebito INPS sono legittimi. Alcuni possono essere nulli per vizi formali o sostanziali, e tu hai il diritto di difenderti. Ma per farlo serve capire quando l'atto è invalido e come dimostrarlo nel modo giusto. Cos'è un avviso di addebito INPS? È l'atto con cui l'INPS chiede il pagamento di contributi previdenziali ritenuti non versati, emesso ai sensi dell'art. 30 del D.L. 78/2010. Ha …
Leggi di più… - 3. Cosa Succede Se Non Pago L’Avviso Di Addebito InpsGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 agosto 2025
Hai ricevuto un avviso di addebito dall'INPS e non sai cosa accade se non lo paghi? L'avviso di addebito è lo strumento con cui l'INPS richiede il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali non versati. Ha valore di titolo esecutivo immediato: questo significa che, in caso di mancato pagamento, l'INPS può attivare direttamente le procedure di riscossione senza dover passare dal giudice. Cosa succede se non paghi l'avviso di addebito INPS – Trascorsi i termini indicati, l'avviso viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero forzato – Possono partire pignoramenti su conto corrente, stipendio, pensione o altri crediti – L'ente può iscrivere ipoteca sugli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/04/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3052/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3052/2019 del R.G.A.C., trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e vertente
TRA
, cf. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avv.ti Luca Giovarruscio, Stefano Santorelli e Luca De Liberis ed ex lege domiciliato presso i rispettivi domicili digitali, giusta procura in atti
-opponente-
E
cf. Controparte_1
– , in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore
- opposta contumace -
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI: la parte opponente concludeva come da verbale di udienza del 20.12.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso la cartella esattoriale n.
05720130027853545, per l'importo di euro 29.943,70, emessa da CP_3
su ruolo emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di
[...] CP_2
a seguito dell'ordinanza ingiunzione n. 142/2012.
Il Controparte_4
è rimasto contumace.
[...]
All'udienza successiva del 20.12.2022 sono state precisate le conclusioni;
quindi la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 10.4.2025.
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Preliminarmente in rito deve essere revocata l'ordinanza del 20.12.2022 nella parte in cui assegna i termini ex art. 429 comma 2 cpc in quanto con precedente ordinanza del 19.12.2019 era stato disposto il mutamento di rito ex art. 427 cpc.
Sempre in rito deve darsi atto che l'ente esattore, nel caso in esame CP_3
non è litisconsorte necessario nel presente giudizio.
[...]
Deve trovare applicazione infatti il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs.
n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria” ( cfr. Cass. civ.
16425/19).
1. L'opposizione è inammissibile.
Nel merito l'opponente ha esposto di essere stato Presidente del Consiglio di
Amministrazione della ICG S.r.l. dal 15 Novembre 2006 al 30 Settembre
2008, data in cui ha cessato ogni carica. Già con delibera del 20 Novembre
2006, il Consiglio di Amministrazione aveva conferito all'Amministratore
Delegato, pieni poteri gestionali, inclusi quelli relativi al Parte_2
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personale (assunzione operai, impiegati) inclusi gli atti necessari presso gli enti di previdenza e sicurezza sociale. In seguito, dal 1° Ottobre 2008, la
è divenuta Amministratore Unico della società. Parte_2
L'accertamento ispettivo condotto dalla DPL di presso la sede operativa CP_2 della ICG S.r.l. ha riguardato l'impiego irregolare di personale subordinato nel periodo compreso tra il 1° Settembre 2008 e il 12 Febbraio 2009.
L'opponente ha eccepito che, alla data dell'ispezione, egli non ricopriva più alcuna carica e che nel periodo precedente aveva formalmente e sostanzialmente delegato ogni potere gestionale, in particolare quelli relativi all'amministrazione del personale, all'amministratore delegato e successivamente amministratore unico Ha altresì sostenuto che il Parte_2
verbale ispettivo non conteneva elementi oggettivi idonei a fondare una responsabilità diretta, né risultava che egli avesse avuto poteri o funzioni operative nelle materie oggetto dell'illecito.
Ha quindi dedotto l'insussistenza della legittimazione passiva, il difetto di motivazione e la nullità dell'ordinanza ingiunzione e, in via derivata, della cartella esattoriale. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento degli atti impugnati con condanna del alle spese. CP_1
L'ordinanza ingiunzione n. 142/2012 è stata emessa in conseguenza del verbale ispettivo effettuato in data 6 Marzo 2009 dalla DPL di presso la CP_2 sede operativa della ICG S.r.l., avente ad oggetto l'impiego di lavoratori subordinati non regolarmente assunti, nel periodo compreso tra il 1°
Settembre 2008 e il 12 Febbraio 2009. Tali violazioni sono state attribuite all'opponente, sulla base della sua qualità di Presidente del CdA.
2. Sull'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. e sulla legittimazione passiva
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Deve affermarsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., in quanto avente ad oggetto la contestazione della legittimità del titolo esecutivo posto a fondamento della cartella esattoriale.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità,
l'opposizione all'esecuzione può essere proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione medesima, laddove si deduca un vizio genetico del titolo, cioè una carenza originaria dei presupposti che legittimano la sua formazione e la sua idoneità a fondare l'esecuzione forzata (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
23459/2011; Cass. civ., sez. lav., n. 15149/2005; Cass. SS.UU. n. 1162/2000;
Cass. SS.UU. n. 562/2000; Cass. SS.UU. n. 491/2000). Cionondimeno il rimedio ex art. 615 cpc spiegato può essere utilizzato solo per vizi della cartella e\o del titolo sopravvenuti alla iscrizione e ruolo del titolo.
“In relazione ad una cartella esattoriale notificata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione nelle forme previste dalla legge n. 689 del 1981 solo per le sanzioni per cui sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
quando, invece, tali atti siano stati notificati, la notificazione della cartella esattoriale può dare adito all'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. (sulla cui ammissibilità non incide l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, inapplicabile al di fuori della materia tributaria), in relazione ai fatti estintivi asseritamente sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e all'opposizione agli atti esecutivi, in caso di deduzione di vizi di regolarità formale della cartella esattoriale” (cfr.
Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000 (Rv. 539393 - 01)
Nel caso di specie, l'opponente ha dedotto che la cartella di pagamento sarebbe viziata in quanto fondata su un titolo esecutivo affetto da evidente carenza di legittimazione passiva, che, come tale, andava denunciata con il
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rimedio ex art. 22 legge 689/81 e non con il presente giudizio circoscritto all'ipotesi di vizi sopravvenuti alla inopponibilità della ordinanza ingiunzione per scadenza dei termini ex art. 6 d.lg 150/11.
Segue la declaratoria di irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione promossa da;
Parte_1
- dichiara la irripetibilità delle spese di lite.
Il Giudice
Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'esito della discussione tenuta all'udienza del 10.04.2025
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