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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/06/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
rilevato che il P.M. in sede ha apposto il proprio visto in data 7.11.2024, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2296/2023 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Minardi, giusta procura in atti
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scibilia, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti
- resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede - All'udienza cartolare del 25.10.2024, il giudice delegato, sulla base delle memorie depositate dalle parti nei termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.07.2023, chiedeva all'intestato Tribunale la Parte_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto a IT (RG) il
4/7/2015 con , rappresentando che dall'unione era nato il figlio (6/8/2016) e che il CP_1 Per_1
Tribunale di Ragusa, con decreto del 9/6/2021, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, comparsi avanti al Presidente il 26/05/2021.
In particolare, la ricorrente esponeva che non si era preso cura del figlio, sia durante CP_1 il matrimonio che dopo la separazione, e che non aveva versato il contributo al mantenimento dello stesso, concordato in sede di separazione (€ 200,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie), in quanto disoccupato (aveva svolto solo lavori saltuari), privo di un mezzo di trasporto e frequentatore abituale di soggetti dediti all'uso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, nonché al gioco d'azzardo.
pagina 1 di 7 Deduceva, inoltre, la ricorrente, il disinteresse della famiglia di origine del resistente nei confronti del nipote e che il resistente era solito allontanarsi dalla città di IT per diverse settimane, senza dare notizie di sé e senza informare il figlio, ingenerando nel bambino ansia e nervosismo, ed inoltre, che era stato condannato, con sentenza del 13/10/2022, dal Tribunale di Ragusa, alla pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile
( , liquidati nella somma di € 1.500,00, per il reato previsto dall'art. 660 c.p.. Parte_1
Per tali motivi, unitamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la chiedeva disporsi l'affido esclusivo del figlio a se medesima, la regolamentazione dei modi e Pt_1 tempi di frequentazione del figlio da parte del padre, l'obbligo a carico del di versare alla CP_1 ricorrente la somma di € 200,00 al mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, nonché l'ulteriore somma di € 200,00 al mese, a titolo di rimborso del mutuo contratto dalla ricorrente in nome e per conto del resistente, già previsto nell'accordo di separazione e con scadenza gennaio
2027.
Con comparsa di risposta del 14/11/2023, si costituiva in giudizio , il quale, pur non CP_1 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava la richiesta di affidamento esclusivo del figlio, avanzata dalla ricorrente, deducendo che il mancato rispetto dei tempi di frequentazione del figlio era stato determinato dagli ostacoli frapposti dalla madre e, da ultimo, dal trasferimento di quest'ultima e del minore a Malta, unitamente al nuovo compagno della Pt_1
Nell'opporsi alla domanda di affidamento esclusivo, allegava di essersi sempre interessato al figlio, ma che il trasferimento a Malta del minore aveva inciso notevolmente sui tempi di frequentazione dello stesso, anche per i colloqui telefonici (poiché la madre ne aveva bloccato l'utenza)
e, recatosi a Malta per vedere , lo aveva visto solo per due ore, alla presenza della madre, la Per_1 quale gli aveva impedito di vederlo più a lungo e, inoltre, non lo rendeva partecipe del rendimento scolastico del figlio, né delle altre scelte da lei effettuate per il minore.
Per il resto, il contestava le avverse affermazioni sul proprio conto, sostenendone CP_1
l'infondatezza, e precisava di avere dato il proprio consenso, nel primario interesse del figlio, al trasferimento dello stesso a Malta, nonché alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico universale da parte della nonostante la propria situazione di precarietà lavorativa. Pt_1
In conclusione, il resistente chiedeva che l'adito Tribunale, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con confermasse l'affido condiviso di Parte_1 Per_1 ad entrambi i genitori e le ulteriori condizioni statuite in sede di separazione consensuale.
Vanamente esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, comparse personalmente innanzi al giudice delegato all'udienza del 16/11/2023, con ordinanza del 21.11.2023, il giudice delegato invitava il Pubblico Ministero in sede a riferire l'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi alle violenze allegate dalla ricorrente ad opera del coniuge Parte_1 CP_1 trasmettendo i relativi atti non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p.; in tale contesto, il P.M. trasmetteva, anzitutto, sentenza emessa dal G.U.P. presso questo Tribunale in data 15.7-13.10.2022, di condanna di per il reato di cui all'art. 660 c.p., ai danni di (la sentenza CP_1 Parte_1 accerta la messa in opera, da parte del nei mesi di luglio ed agosto 2020, di “condotte moleste” ai CP_1 danni di , in quanto “il per biasimevole motivo, indirizzava numerosi messaggi, Parte_1 CP_1 non già minacciosi, ma ingiuriosi alla , transitava a velocità sostenuta nei pressi Pt_1 dell'abitazione e la pedinava in due occasioni (episodi del 29/07/2020 e del 19/08/2020)”).
pagina 2 di 7 Il P.M. in sede trasmetteva altresì gli atti di indagine relativi ai fatti per i quali la aveva Pt_1 sporto querela in data 23.12.2022, configurati in termini di atti persecutori tramite messaggi whatsapp, offese e minacce (art. 612-bis c.p.), oltre che in termini di reato ex art. 570-bis c.p., per il ripetuto omesso contributo al mantenimento del figlio: condotte tutte, per le quali il Pubblico Ministero ha ritenuto di chiedere l'archiviazione, sebbene, astraendo dal profilo penalistico, esse siano comunque ampiamente significative di un'accesa conflittualità tra i coniugi, di sicuro pregiudizio per il benessere psicofisico del figlio minore.
Con ordinanza in data 11.1.2024, il giudice delegato disponeva l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, incaricando i Servizi Sociali di IT della gestione degli incontri tra Per_1 [...]
ed il figlio , disponendo che detti incontri avvenissero, con cadenza bisettimanale, per la CP_1 Per_1 durata ciascuno di un'ora, presso i Servizi Sociali stessi, con spese di viaggio relative al figlio a carico del padre e con mandato ai Servizi Sociali di relazionare al Giudice circa l'andamento degli incontri padre-figlio entro il 10.4.2024; inoltre, disponeva che padre e figlio si sentissero telefonicamente o tramite videochiamata tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì, salvo diverso accordo), in una fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 20.00.
L'assegno di mantenimento del figlio, posto a carico del padre, veniva confermato, come in separazione, nella misura di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Giudice disponeva ancora C.T.U. di natura psicologica, nominando allo scopo la dott.ssa
, al fine di analizzare e descrivere le condizioni psicologiche di entrambi i genitori, Persona_2 verificarne le capacità genitoriali e fornire elementi utili ad individuare il regime di affidamento idoneo e i modi e tempi di frequentazione del genitore non collocatario.
L'elaborato peritale veniva depositato il 31 maggio 2024 e i Servizi Sociali versavano in atti la propria relazione il 7/6/2024, per cui, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
§§§§
Ciò posto in fatto, in primo luogo si rileva la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, contratto a IT il 4/7/2015 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune predetto al n. 44, parte II, serie A, ufficio 1 dell'anno
2015, atteso che le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza, oltre che nei propri scritti difensivi, e la documentazione prodotta evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, alla data di proposizione del ricorso introduttivo (20/07/2023), senz'altro decorso il periodo normativamente previsto a far data dalla comparizione delle parti avanti al
Presidente del Tribunale (26/05/2021) nel giudizio di separazione consensuale, senza che vi sia stata tra i coniugi, in quanto non eccepita da parte convenuta, alcuna interruzione della separazione stessa.
I coniugi, inoltre, hanno dichiarato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va, pertanto, accolta.
Va dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente volta a porre a carico di CP_1
l'obbligo di versarle la somma di € 200,00 al mese “per il pagamento del mutuo che la stessa ha assunto in nome e per conto dello stesso nel gennaio 2017 e con scadenza gennaio 2027”, in quanto soggetta a rito (ordinario) diverso da quello di divorzio (artt. 473-bis.12 e ss., nonchè 473-bis.47 e ss.
c.p.c.).
pagina 3 di 7 Per quanto riguarda il regime di affidamento del figlio minore, gli elementi di fatto sopra indicati (massima conflittualità tra le parti;
contegno verbalmente aggressivo ed offensivo tenuto dal ai danni della sfociato nella sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 660 CP_1 Pt_1
c.p.; disturbo di tipo psichiatrico del per cui egli è stato sottoposto ad apposita terapia CP_1 neuropsichiatrica, alla quale tuttavia non sempre ha prestato aderenza, secondo quanto si evince dalla sentenza penale predetta) hanno legittimamente fondato, in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, la scelta dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, scelta che, all'esito della Per_1 compiuta istruttoria, va confermata.
Ed infatti, la c.t.u., in merito alla capacità genitoriale ed al profilo psicologico del ha CP_1 accertato: “… dai colloqui effettuati, dalle osservazioni comportamentali e dal test somministrato al signor si esclude la presenza di condizioni psicopatologiche gravi orientate in senso psicotico;
il CP_1 soggetto presenta caratteristiche che favoriscono l'attività lavorativa, quali: coscienziosità, senso di responsabilità, predilezione per l'ordine e perfezionismo;
tuttavia, emergono: instabilità emotiva, pensiero rigido associato a scarse capacità inibitorie e limitato controllo di sé in alcuni contesti e circostanze. Presenta, inoltre, segni di un disturbo paranoideo di personalità, potenzialmente associato
a manifestazioni di acting out1 come meccanismo di compensazione di una sintomatologia orientata in senso depressivo, con note di insicurezza ed inadeguatezza, mascherate da un vissuto denso di rabbia ed ostilità nei confronti dell'ambiente circostante, associate a tratti di immaturità emotiva, condotte improntate alla permalosità, sospettosità ed ostinazione, relazionate a condizioni di stress e tensioni.
Allo stesso tempo, mostra desiderio di svolgere il suo ruolo paterno. Le competenze genitoriali risultano parzialmente adeguate, precarie allo stato attuale e necessitano, pertanto, di essere migliorate e implementate;
la stabilità nelle relazioni, nei comportamenti e negli atteggiamenti verso il figlio potrebbe essere influenzata da una prospettiva disfunzionale dovuta al rapporto conflittuale con
l'ex partner e dalla presenza del suo disturbo orientato in senso paranoideo. Ciò sta impedendo al signor di svolgere appieno il suo ruolo paterno poiché il legame di attaccamento con il bambino CP_1 non è stato totalmente instaurato.
Dalle osservazioni e dai colloqui si evidenzia uno stile di parenting parzialmente adeguato, caratterizzato da uno stile energico nella focalizzazione attentiva verso l'interazione con il figlio, ma allo stato attuale, poco strutturato, immaturo e instabile, caratterizzato da una modalità esperienziale di tipo emotivo nel modo di comprendere la realtà ed infine da una regolazione del comportamento potenzialmente caratterizzata da strategia di risoluzione del conflitto ferma e basata sulle regole. Ciò sta ad indicare che le capacità genitoriali del signor possono consolidarsi e diventare CP_1 abbastanza adeguate, ma richiedono un processo di sviluppo e supporto per essere pienamente implementate.
Le interazioni e le mediazioni con l'altro genitore durante le operazioni peritali sembrano ancora molto compromesse, disfunzionali e cariche di tensione, a causa dell'alta conflittualità ed incomprensione con la ex-coniuge. Questa situazione pregressa e attuale sta influenzando negativamente il legame e l'interazione con il figlio, ostacolandolo e spesso impedendone la realizzazione. La litigiosità tra gli ex-coniugi è causata da esperienze personali diverse, caratteri 1 “ovvero un comportamento impulsivo o distruttivo che una persona adotta come modo per esprimere o gestire conflitti emotivi o problemi interiori. Questo può manifestarsi attraverso azioni come rabbia incontrollata e comportamenti antisociali”. pagina 4 di 7 incompatibili e differenze socioculturali, portando a una situazione di contrasto costante che, se non contenuta, rischia di compromettere in modo significativo il benessere del minore”.
In particolare, nel DE sono emersi rabbia, odio e risentimento, essendo egli convinto di essere stato tradito dalla ex coniuge;
il c.t.u. ha riscontrato che il DE “ha una personalità complessa, un temperamento sanguigno, con inclinazione ad un comportamento aggressivo”.
Per contro, con riguardo alla madre, la c.t.u. ha riscontrato, anche sulla base dei test psicologici somministratile, che “le competenze genitoriali della sono adeguate, atteso che la stessa Pt_1 appare incentrata sui bisogni del figlio, attenta, motivata ed orientata all'accudimento del proprio figlio, riesce meglio a sintonizzarsi e a percepire i bisogni emotivi, affettivi ed anche pratici del minore”; ancora: “Le sue competenze genitoriali sono abbastanza stabili e flessibili, tuttavia, l'approccio nella modalità esperienziale e relazionale, nei comportamenti e negli atteggiamenti può essere, a volte, il frutto di una prospettiva ansiogena e di conseguenza meno funzionale. Ciò sta ad indicare che le capacità genitoriali della signora sono stabili e adeguate nella focalizzazione Pt_1 dell'attenzione verso il figlio, ma meno funzionali nella modalità esperienziale, in quanto tendenti ad un approccio emotivo ed ansioso, probabilmente tale approccio è relazionato, condizionato ed alterato dalle situazioni di tensioni e paure vissute con l'ex-coniuge”. Posta l'idoneità genitoriale della madre, l'attuale stato di fatto con riguardo al padre, come sopra tratteggiato, induce questo Collegio a ritenere che l'affidamento del minore anche al padre Per_1 sarebbe pregiudizievole per il benessere psicofisico del minore stesso.
All'affido esclusivo alla madre consegue il collocamento del minore presso la stessa madre.
Quanto al rapporto di frequentazione padre-figlio, dagli accertamenti peritali e dalla relazione dei Servizi Sociali di IT del 10.6.2024 è emerso il rifiuto del minore di avere contatti con Per_1 il padre e di incontrarlo.
Secondo la c.t.u., in merito al minore , “dall'interpretazione e valutazione dei test carta Per_1
e matita, dai colloqui e dalle osservazioni comportamentali, si registrano una serie di sentimenti, tra cui insicurezza, paura, incapacità di decision making e bassa autostima;
si osserva, inoltre, la presenza di un temperamento malinconico, sfiduciato, incline all'introversione e note di ansia nei confronti dell'ambiente esterno percepito come insicuro e fonte di timore e apprensione. Questi sentimenti sono associati a un senso di disagio e timore, oltre a difficoltà nel sentirsi compreso dagli altri e nello stabilire relazioni sociali;
si registra infine una tendenza all'evitamento come meccanismo di difesa che si attiva nelle situazioni stressanti ed in condizione di forti tensioni e preoccupazioni.
Infine, dai risultati ottenuti attraverso test, colloqui, interazioni e osservazioni comportamentali, emergono chiaramente le difficoltà di nel riconoscere suo padre come una Per_1 figura di attaccamento significativa”. Ancora, “l'interazione tra padre e figlio è caratterizzata da una certa distanza emotiva da parte del bambino, che mostra resistenza nel salutare il padre e nel permettere contatti fisici. Il padre, a sua volta, si presenta con un atteggiamento rigido e un approccio poco empatico, comunicando con una tonalità che induce paura anziché ispirare fiducia”.
Inoltre, con comunicazione del 10/06/2024, i Servizi Sociali del Comune di IT hanno rappresentato che, avendo concordato con le parti incontri da remoto del padre con il figlio, in presenza di operatori sociali, in data 14/05/2024, data fissata per il primo incontro, la aveva inviato un Pt_1 sms al cellulare di servizio dell'Ufficio predetto, per comunicare che il figlio non voleva effettuare la videochiamata con il padre e di non essere riuscita a convincerlo. Il aveva reagito negativamente, CP_1
pagina 5 di 7 “strappando con fare aggressivo il cellulare all'operatore, per insultare la pesantemente con Pt_1 toni alquanto accesi” e, invitato a calmarsi, aveva minacciato di denunciare alle FF.OO. gli operatori del S.S., utilizzando toni irrispettosi e lasciando l'ufficio stesso.
Alla luce dei superiori rilievi, deve stabilirsi che gli incontri tra padre e figlio avvengano, per i primi nove mesi, con videochiamate di un'ora, ogni due settimane, presso i Servizi Sociali del Comune di IT, in una fascia oraria compresa tra le ore 19.00 alle ore 20.00, e successivamente, tenendo prioritariamente conto della volontà del minore e del suo benessere, in presenza, con la stessa cadenza, con spese di viaggio relative al figlio a carico del padre.
Tuttavia, poiché la crisi della relazione padre-figlio risulta indotta, in ultima analisi, dalle disfunzioni psicologiche/psichiatriche e comportamentali del DE (disturbo paranoideo della personalità, impulsività e aggressività, oltre che precaria capacità genitoriale), che hanno portato al blocco emotivo del figlio nei confronti del padre, causando nel bambino sentimenti di paura e di sfiducia, ritiene il Collegio, nel superiore interesse del minore, che la ripresa dei rapporti tra il DE ed il figlio , secondo le modalità sopra descritte, vada condizionata all'assolvimento, da parte del Per_1
della prescrizione di avvalersi di un ausilio psicologico e terapeutico. CP_1
Si ritiene, in particolare, che, in tanto i rapporti padre-figlio potranno riprendere, in quanto il comprovi di avere intrapreso e seguito un percorso psicologico-psicoterapico e/o un trattamento CP_1 farmacologico integrato, per affrontare le sue criticità personali e genitoriali.
Nello specifico, “il padre dovrà intraprendere un percorso psicoterapico costante con una figura specialistica, integrato eventualmente alla terapia farmacologica”, “con cadenza settimanale presso le strutture del settore pubblico (Servizio di Psicologia o Consultorio Familiare del Servizio
Sanitario territoriale - ASP di IT) o settore privato”, “per sciogliere tutti i nodi relativi alle pregresse vicende di coppia e alla complessa situazione attuale al fine di migliorare la gestione delle emozioni negative, ridurre i pensieri paranoici, sviluppare una maggiore capacità nel controllo delle risposte impulsive e soprattutto migliorare e potenziare le proprie competenze genitoriali”.
Ne deriva che gli incontri padre-figlio – prima con videochiamate e, poi, in presenza, presso i
Servizi Sociali di IT, secondo i tempi e modi di cui sopra – non potranno essere attuati se il CP_1 non dimostri comunque di avere usufruito – mediante certificazione rilasciata allo scopo e da esibire ai
Servizi Sociali di IT, incaricati della gestione degli incontri padre-figlio – di un adeguato supporto psicologico, eventualmente integrato da terapia farmacologica, da attivarsi presso la locale ASP o di essersi rivolto ad uno psicologo di sua scelta, al fine di ricevere idoneo sostegno alla sua persona ed alla sua capacità genitoriale.
E' poi opportuno raccomandare alla di intraprendere un percorso di sostegno Pt_1 psicologico/psicoterapico individuale, con cadenza settimanale/quindicinale presso strutture del settore pubblico o privato del luogo del domicilio, un percorso che la aiuti “a gestire meglio l'ansia, il suo eccessivo senso di protezione nei confronti del figlio, per essere più flessibile anche nel dare maggiore fiducia al signor . CP_1
In linea con le condivisibili valutazioni del c.t.u., alla va raccomandato altresì di Pt_1 attivare un percorso di sostegno psicologico/psicoterapico individuale per il piccolo , con Per_1 cadenza settimanale/quindicinale, presso strutture del settore pubblico o privato del luogo del domicilio.
In punto di contributo del padre al mantenimento del figlio , le parti ne hanno di fatto Per_1 concordato la misura mensile (da reputarsi congrua) di € 200,00, che il è tenuto a versare alla CP_1
pagina 6 di 7 entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici Pt_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
alla in quanto Pt_1 affidataria esclusiva del figlio, spetta per legge l'assegno unico universale per intero, erogato per il figlio stesso.
Data la natura della controversia e considerato l'accordo delle parti sulla misura dell'assegno per il figlio, si giustifica l'integrale compensazione tra le stesse parti delle spese processuali;
in particolare, quanto alle spese di c.t.u., siccome liquidate con decreto in data 17.6.2024 e poste interamente a carico dello Stato, per essere una delle parti ( ) ammessa al patrocinio a spese CP_1 dello Stato, la stabilita compensazione comporta che la parte non ammessa ( va Parte_1 condannata al pagamento del 50% di dette spese di c.t.u. in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta la n. 2296/2023 R.G.,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Pt_1
con rito concordatario, a IT (RG) il 4/7/2015, trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, n. 44, parte II, Serie A, Ufficio 1, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto.
AFFIDA in via esclusiva il minore alla madre. Per_1
DISPONE che, a mezzo dei Servizi Sociali di IT, si svolgano gli incontri padre-figlio, secondo i tempi e modi indicati in motivazione (pag. 5), disponendo tuttavia che tali incontri non possano essere attuati se il non dimostri comunque di avere usufruito – mediante certificazione rilasciata allo CP_1 scopo e da esibire ai Servizi Sociali di IT, incaricati della gestione degli incontri padre-figlio – di un adeguato supporto psicologico, eventualmente integrato da terapia farmacologica, da attivarsi presso la locale ASP o di essersi rivolto ad uno psicologo di sua scelta, al fine di ricevere idoneo sostegno alla sua persona ed alla sua capacità genitoriale.
RACCOMANDA a di intraprendere un percorso di sostegno Parte_1 psicologico/psicoterapico individuale, con cadenza settimanale/quindicinale presso strutture del settore pubblico o privato del luogo del domicilio, per le finalità indicate in motivazione, nonché un percorso di sostegno psicologico/psicoterapico individuale per il figlio , con cadenza Per_1 settimanale/quindicinale, presso strutture del settore pubblico o privato del luogo del domicilio.
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno cinque di ogni CP_1 Parte_1 mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , la somma di € 200,00, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da considerarsi al netto dell'assegno unico universale, per legge spettante per intero alla madre, affidataria esclusiva, oltre al 50% delle spese straordinarie per il figlio.
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda.
COMPENSA interamente tra le parti le spese processuali.
CONDANNA al pagamento, in favore dello Stato, del 50% delle spese di c.t.u., Parte_1 siccome liquidate con decreto in data 17.6.2024.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 13 giugno 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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