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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 301/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/02/2023 al n. 301/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Raffaello Parte_1 C.F._1
Giorgetti e Gabriele Zampagni, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , con il CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio degli Avv.ti Roberto Piccolo e Andrea Cuccuini, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 796/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
12/07/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10/04/2025 comunicata in data 14/04/2025, all'esito dell'udienza dell'1.04.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di EN contrariis reiectis:
1) IN VIA ISTRUTTORIA ammettersi, a fronte della assoluta necessità, per le ragioni dedotte, tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente rigettati. 2)
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale o parziale della sentenza n° 796/2022 resa inter partes dal Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Unico Dott. Fabrizio
Pieschi R.G. n 2230/2019, pubblicata il 12.7.2022, non notificata, respingere la domanda attrice avanzata in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario, per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata: “integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata;
Con vittoria di compensi e spese”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di EN , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 796/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato a corrispondere l'importo di € 8.000,00 in favore di Parte_1
, di € 1.000,00 in favore di nonché di ulteriori € Controparte_3 Controparte_1
1.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno alla Controparte_2 reputazione. In particolare, il primo giudice, aveva affermato la responsabilità del all'epoca consigliere di opposizione, per avere letto, nel 2013 in occasione di un Pt_1 consiglio comunale, un'interrogazione comunale rivolta al Sindaco di Cortona con cui riferiva di aver ricevuto una denuncia da parte di soggetti terzi, operanti nel settore edilizio, contenente gravi accuse di corruzione attribuibili alla la quale CP_2 all'epoca, oltre a svolgere la professione di architetto in associazione professionale con gli altri due attori, entrambi geometri, ricopriva l'incarico di vice sindaco. Il Tribunale rilevava innanzitutto l'esistenza di un pregresso procedimento penale a carico del Pt_1 definito in primo grado con la sentenza n. 903/2015 con cui il Tribunale di Arezzo aveva riconosciuto lo stesso colpevole del reato di ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone, così riqualificata l'originaria imputazione a lui ascritta, e lo aveva condannato alla pena di € 800,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Avverso la suddetta pronuncia aveva proposto gravame l'imputato e la Corte di Appello di EN, con sentenza n. 5175/2017, aveva assolto il Pt_1 dall'imputazione di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell'intervenuta abrogazione di cui al d.lgs. n. 7 del 15/01/2016)
e, per l'effetto, aveva revocato le statuizioni civili.
Fatta tale premessa, il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità del itenendo sussistente l'illecito civile ex art. 2043 c.c., sotto il profilo oggettivo e Pt_1 soggettivo, considerata ricorrente la fattispecie dell'ingiuria e irrilevante, ai fini della configurazione della condotta illecita, sia la mancata menzione, nel testo dell'interrogazione, dei nomi dei soggetti accusati, sia l'utilizzo del modo condizionale, poiché il richiamo ad una “precedente interrogazione” effettuata nei confronti del medesimo membro del consiglio comunale e la sua appartenenza ad un “studio tecnico del territorio” erano tutti elementi che avevano reso comunque riconoscibile la CP_2 dalla maggioranza dei presenti, in quanto la stessa era l'unico professionista “tecnico” operante sul territorio dell'assise comunale di Cortona, che aveva già ricevuto una precedente interrogazione. Aggiungeva il primo giudice che, nella fattispecie, non poteva neppure ritenersi sussistente la scriminante del c.d. diritto di critica in quanto l'interrogazione comunale posta in essere dal convenuto non aveva ad oggetto fatti di pubblico interesse con riferimento all'attività di controllo politico, bensì fatti (peraltro non accertati) riferibili alla sfera privata e professionale della di altri soggetti CP_2 estranei all'ambiente politico. Il primo giudice condannava infine il lla refusione Pt_1 delle spese di lite, nonché al pagamento in favore della della Controparte_4 somma di € 300,00.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) mancata adeguata istruzione della causa di primo grado e, conseguentemente, errore del primo giudice per aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla sentenza penale di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Arezzo, travolta in sede di appello per intervenuta abolitio criminis, con conseguente venir meno anche delle statuizioni civili;
2) errore per aver ritenuto sussistente la fattispecie dell'ingiuria e, per l'effetto, accolto le domande risarcitorie attoree in violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., senza tener conto dell'onere della prova gravante sulla parte attrice;
3) errore per aver ritenuto riconoscibile l'identità dei soggetti accusati dal nel Pt_1 contesto della propria interrogazione consiliare rivolta al sindaco;
4) errore per aver ritenuto offensiva per gli appellati la condotta posta in essere dal che nel corpo della sua interrogazione aveva utilizzato sempre il condizionale, Pt_1 affrontando una tematica di indubbio interesse pubblico;
5) errore per aver escluso la scriminante dell'esercizio del diritto di critica;
6) erronea quantificazione dei danni ed erronea applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati contestando le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di cui chiedevano la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10/04/2025, comunicata in data 14/04/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è in questa sede controversa, non essendo stata attinta da nessun motivo di gravame, la ricostruzione del fatto storico oggetto del presente giudizio.
In particolare, non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, all'epoca dei fatti, ovvero nel 2013, ricopriva l'incarico di vice sindaco con delega Controparte_3 come assessore allo sport, alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune di
Cortona e che, al contempo, esercitava la professione di architetto nell'ambito dello studio professionale “Studio MRM Associati”, in cui era associata con i geometri CP_2
e . Risulta inoltre pacifico che tale studio associato aveva
[...] Controparte_1 ricevuto un incarico professionale di progettazione e direzione di lavori di opere edili da parte della società cooperativa Opes Edificatrice e che l'esecuzione dei lavori era stata inizialmente affidata all'impresa individuale di cui era titolare . Non Controparte_5
è controverso che quest'ultimo, insieme alla moglie , in data 4.03.2013 si Parte_2 rivolgeva a quale consigliere comunale di opposizione, denunciandogli Parte_1 alcuni episodi di asserita corruzione riferibili allo Studio MRM Associati.
A seguito di tale incontro, il redigeva un'interrogazione consiliare indirizzata Pt_1 all'allora sindaco di Cortona, avente ad oggetto i fatti che gli erano stati iferiti dal
[...]
, dandone pubblica lettura in occasione del consiglio comunale tenutosi in data CP_5 08.03.2013. Altrettanto pacifico e risultante dagli atti è che, successivamente a detto episodio, in data 11.03.2013, e la moglie presentavano alla Guardia Controparte_5 di Finanza un esposto avente ad oggetto gli stessi fatti denunciati al a seguito Pt_1 del quale, circa due mesi dopo la diffusione dell'interrogazione del la polizia Pt_1 giudiziaria eseguiva una perquisizione nello studio tecnico degli odierni appellati. Non è controverso tra le parti che il relativo procedimento penale si concludeva con una archiviazione.
E' quindi documentato in atti che in relazione a detti fatti la porgeva querela CP_2 nei confronti del veniva instaurato nei confronti di quest'ultimo un procedimento Pt_1 penale conclusosi in primo grado con una pronuncia di condanna per il reato di ingiuria aggravata, nonché in secondo grado con una pronuncia di assoluzione a seguito della intervenuta depenalizzazione di tale reato.
Risulta peraltro ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione incidentale sul punto, la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante asseritamente subito dagli appellati, ritenendo non provato il collegamento tra la diminuzione degli incassi annuali dei professionisti e la condotta tenuta dal Del pari coperta da giudicato è da ritenere la statuizione Pt_1 con cui il Tribunale ha escluso l'applicazione, all'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi,in quanto non espressamente richiesti in primo grado dagli attori.
Ciò posto, la controversia si incentra sulla valutazione della illiceità della condotta posta in essere dal nonché sulla sussistenza e sulla relativa quantificazione dei danni Pt_1 alla reputazione subiti dagli odierni appellati.
2.Il primo motivo di appello: la mancata ammissione dei mezzi istruttori – Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato l'errore del giudice di prime cure consistente nel non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalle parti e nell'aver fondato la propria decisione sulla sentenza penale di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Arezzo. In proposito l'appellante affermava che l'essersi il primo giudice rifatto esclusivamente alla sentenza penale di primo grado, travolta dalla pronuncia della Corte di Appello con cui era stata dichiarata l'intervenuta estinzione del reato, si poneva “in palese contraddizione del dictum dalla Suprema Corte (SS. UU: Pen. del
29/09/2016 n° 46688) che precisa come con la caducazione del reato si travolge non solo la sentenza di primo grado, ma le statuizioni civili e tutto il processo, al contrario di quanto accade nel caso di prescrizione”. L'appellante ha lamentato, in sostanza, che il giudice di primo grado abbia accertato la responsabilità del ulla base della decisione penale di primo grado, sollevando in Pt_1 tal modo gli attori dall'onere, su di essi gravante, di provare la sussistenza dell'ingiuria, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Sottolinea infatti che il giudice civile era tenuto ad accertare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di ingiuria in via assolutamente autonoma rispetto alla precedente sentenza penale di primo grado, la quale era stata travolta in sede di appello.
Il motivo di appello in esame è infondato per come di seguito specificato.
Nel caso di specie, all'esito del giudizio penale instaurato a carico del il Tribunale Pt_1 di Arezzo ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ingiuria aggravato dalla presenza di più persone. Interposto gravame da parte dell'imputato, la Corte di
Appello di EN, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs.
7/2016, ha quindi dichiarato che il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Tale pronuncia di assoluzione, alla quale è conseguita la revoca delle statuizioni civili, non ha tuttavia avuto quale ulteriore, implicito, effetto anche l'eliminazione della illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale (cfr. sul punto,
Cass. n. Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023). In proposito la giurisprudenza penale di legittimità, invocata dall'appellante per sottolineare l'intervenuta revoca delle statuizioni civili contenute nella pronuncia penale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46688 del 2016) riconosce al giudice civile il potere di accertare, con pienezza di cognizione, l'illiceità del fatto (in precedenza costituente reato).
Fatta tale premessa, va evidenziato come non corrisponda al vero che il Tribunale si sia limitato a fondare la propria decisione richiamando le motivazioni della sentenza penale di condanna in primo grado, avendo al contrario proceduto in sede civile ad una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie al fine di provvedere sulla domanda risarcitoria.
La ricostruzione del fatto storico posto alla base della valutazione in diritto è infatti stata correttamente effettuata dal Tribunale sia in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e della relevatio ab onere probandi che ne consegue
(ponendosi alla base della decisione la circostanza non contestata relativa alla proposizione dell'interrogazione consiliare letta dal davanti all'assemblea Pt_1 comunale), sia valutando la documentazione prodotta dalle parti, ovvero da una parte la copia dell'interrogazione consiliare del le trascrizioni di alcuni degli interventi Pt_1 registrati nella medesima seduta consiliare, dall'altra tenendo conto degli atti del processo penale celebrato davanti al Tribunale di Arezzo e ritualmente prodotti dalle parti.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la circostanza che egli
(ovvero il giudice civile, n.d.r.) abbia tratto il proprio giudizio dal contenuto delle denunce querele e, in generale, dalle risultanze del processo penale, non rende illegittimo il giudizio medesimo, giacché il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche” (cfr. ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018,
n.25067; Cass. 31/01/2024, n. 2897). Compete dunque al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. n° 15296/2024).
Ritenuto pertanto infondata la parte del motivo di appello in cui si sostiene che la sentenza impugnata non si basi su una sua autonoma valutazione probatoria, deve aggiungersi che le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate dall'appellante nel presente giudizio, devono comunque essere ritenute inammissibili.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado. A tal riguardo, l'appellante seppur formalmente formulando uno specifico motivo di gravame avverso il mancato espletamento delle prove per testi, nel contesto dello stesso si è limitato a riproporre tali istanze, omettendo di indicare nella sostanza le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né tantomeno ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Per completezza, si osserva che le istanze in questa sede reiterate (prove per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. di parte del , sono Pt_1 effettivamente da ritenere in parte non ammissibili, in parte non rilevanti ai fini del decidere, per come statuito dal Tribunale. I capitoli di prova per testi, contrassegnati con i numeri fino a 17 contengono infatti la narrazioni di fatti o irrilevanti ai fini del decidere, ovvero non contestati o comunque chiaramente risultanti dai documenti prodotti dalle parti e non oggetto di controversia;
gli altri sono inerenti a circostanze valutative.
Il motivo di appello non merita dunque accoglimento.
3.Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello: la condotta illecita del
– I motivi di gravame dal secondo al quinto possono essere trattati Pt_1 congiuntamente in quanto tutti inerenti questioni strettamente connesse, relative alla valutazione di illiceità della condotta posta in essere dal esaminate dal punto di Pt_1 vista del mancato rispetto del principio dell'onere della prova gravante sulle parti attrici
(secondo motivo), nonché con riferimento alla non riconoscibilità dell'identità dei soggetti accusati dal nella sua interrogazione (terzo motivo), alla mancanza di Pt_1 offensività di quanto riferito dal con modalità 'al condizionale' e comunque Pt_1 affrontando un aspetto di rilievo pubblico (quarto motivo) ed infine alla ricorrenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (quinto motivo).
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: “Va infatti riconosciuta la configurabilità dell'ingiuria. Ciò in quanto, seppur considerata attività dovuta quella ispettiva e di vigilanza del Consigliere Comunale, in quanto concernente la tutela della “cosa pubblica”, a tutti cara, è pur vero che la stessa attività deve sottostare a criteri e limiti ad essa collegati e connaturati. Il primo, insindacabile, è la necessità di “interrogare” il
Consiglio Comunale limitatamente a fatti che concernano l'interesse pubblico, pur se essi implichino il coinvolgimento di altre persone, non rientranti nell' assise comunale.
Nella fattispecie de quo, l'interrogazione comunale posta dal convenuto aveva ad oggetto fatti riferibili personalmente ad una persona ed al suo Studio Tecnico (MRM
Associati, composto dagli odierni attori) in merito ad un contratto di appalto tra privati, di cui il ra venuto a conoscenza per mezzo di una sorta di “esposto denuncia” Pt_1 da lui ricevuto in qualità di Consigliere Comunale ad opera del terzo appaltatore. Appare chiaro che l'appalto tra privati non rientri tra le possibili attività soggette all' esercizio del diritto di critica così come invocato dal convenuto. La Corte di Cassazione (ex multis Ord. n. 11767, III, del 12.04.2022) ha chiarito in merito che: “il legittimo esercizio del diritto di critica anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse”. Non appare ricorrere, quindi, nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del legittimo esercizio di critica, così come non si ravvisa l'esistenza di un pubblico interesse ma bensì il superamento dei limiti che consentono di ritenere il fatto de quo rientrante nella fattispecie penale dell'ingiuria poiché riguardante la sfera privata e professionale dell'Arch. nel CP_2 caso di specie presente in aula, e del suo Studio tecnico. Infatti, veniva richiesto in pubblica piazza, quale può essere chiaramente essere considerata un' adunanza comunale, un chiarimento in riferimento ad episodi gravi di corruzione attribuiti (ma assolutamente non accertati) alla d al suo socio di studio, geom. CP_2 CP_1
Soggetto quest'ultimo, tra l'altro, il quale non rivestiva alcuna carica politica. Nulla aveva a che fare con l'attività politica della il lavoro commissionato al suo CP_2
Studio tecnico da parte di una società privata e le relative, del tutto ipotetiche, doglianze nei suoi confronti quale tecnico incaricato di un lavoro. Vanno disattese anche le eccezioni riguardanti l'irriconoscibilità degli attori e l'uso del modo condizionale. Come in realtà fatto presente proprio da parte convenuta la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che “l'offesa alla altrui reputazione necessaria ad integrare
l'illecito diffamatorio presuppone necessariamente l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato, sulla base di elementi che, ancorchè non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere l'offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto” (Cass. III, n° 21424 del 10.10.2014). Non è sufficiente la mancata menzione dei nomi degli accusati in Consiglio Comunale o il semplice parlare al modo condizionale, se le associazioni ed i riferimenti convergono su figure specifiche, quali nel caso de quo lo “…studio tecnico del territorio, studio dove fa parte un politico, in carica in questo consiglio comunale, già chiamato in causa in altra interrogazione…”(doc. 2 attori). Il richiamo ad una precedente interrogazione avvenuta nei confronti dell'Arch. rendeva, e ha reso del resto, riconoscibile dalla CP_2 maggioranza dei presenti la persona del Vice-Sindaco G. E' versata in atti la successiva ridondanza pubblica ricevuta dalla interrogazione comunale, in quanto lo stesso partito politico di appartenenza della doc.13) dopo qualche giorno dall'accaduto, ha CP_2 protocollato una nota con cui ha chiesto chiarimenti e documentazioni alla Vice Sindaco, comprovanti la sua completa estraneità ai fatti per cui è causa. Ciò, a dimostrazione della non necessarietà dell'indicazione nominativa del soggetto accusato: chi seguiva le vicende politico-amministrative del tempo non vi era alcuna difficoltà ad associare eventi e persone - come del resto è del tutto probabile, in un paese di poco più di 20.000 abitanti. Tali considerazioni impongono di ritenere realizzata la fattispecie dell'ingiuria, ut supra. Infatti non può porsi in dubbio che la condotta così accertata integri soggettivamente ed oggettivamente la fattispecie del (già) reato in discorso (come in precedenza penalmente sanzionata dall'art. 594 c. p.: tale norma puniva infatti chiunque offendeva l'onore o il decoro di una persona presente). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche. Affinché tale bene giuridico possa considerarsi leso, l'agente deve porre in essere una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale.
A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 7/2016, il relativo reato è stato invero depenalizzato, con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile
(a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 7/16, l'autore dell'ingiuria soggiace ad una sanzione pecuniaria civile: "da Euro cento a Euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"). Ciò precisato, la risarcibilità del danno morale da ingiuria non è oggi esclusa dalla predetta depenalizzazione, in quanto l'art. 3 del D.Lgs. n. 7/16 prevede ancora espressamente il risarcimento del danno: “i fatti previsti dall'articolo seguente (cfr. l'art. 4 citato) se dolosi, come nella specie, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”.
l motivi di appello in esame non sono fondati e la statuizione di primo grado sul punto merita integrale conferma.
Con riferimento alla doglianza relativa al mancato rispetto dell'onere della prova, si rammenta come non sia oggetto di contestazione la verificazione dell'evento storico posto alla base della pretesa risarcitoria, ovvero il fatto che nella seduta del consiglio comunale di Cortona dell'8.03.2013, l'allora consigliere di opposizione , Parte_1 aveva dato lettura di una interrogazione a sua firma, in cui riferiva di aver ricevuto 'una denuncia verbale ed un esposto scritto' da parte di un cittadino, avente il ruolo di imprenditore operante nel settore dell'edilizia e di aver preso atto che in tale esposto venivano riportati “fatti a dir poco gravissimi, che avrebbero a che fare con uno studio tecnico del territorio, studio dove fa parte un politico, in carica in questo consiglio comunale, già chiamato in causa in altra interrogazione. Nell'atto si riporta che il Sig.
(omissis)… ha ricevuto un incarico per un lavoro edile nella zona del cortonese, lavoro di corposa entità economica, con lo stesso che avrebbe ricevuto pressioni notevoli al fine di versare denaro in contanti ad un canale vicino allo studio tecnico”.
Nell'interrogazione si rilevava altresì che “l'artigiano (omissis), lavorando poche giornate nel cantiere, avrebbe dovuto emettere fattura per le giornate svolte, ma non
è stato così, infatti al dir suo, la cifra della fattura doveva essere aumentata mensilmente, fattura emessa alla società proprietaria del complesso edilizio, fattura emessa alla società proprietaria del complesso edilizio, per poi rendere i contanti al canale indicato (omissis)… Anche nella documentazione di richiesta SCIA, presentata all'ufficio tecnico del Comune di Cortona, il Sig. (omissi) asserisce che vi è sempre inserito il nome della sua azienda (omissis)… pur non lavorando da mesi in quel cantiere.
Il tutto si evince anche da un controllo effettuato dal sottoscritto, infatti nella richiesta di variante SCIA presentata in data 28 febbraio 2013, risulta sempre come ditta esecutrice dei lavori la ditta esponente […]”(cfr. doc. 2 atto di citazione in primo grado).
Ciò posto, emerge dal tenore letterale dell'interrogazione stessa un evidente carattere lesivo della reputazione e dell'onore dei soggetti accusati.
Si legge infatti nell'interrogazione – che si premette essere presentata “a tutela della legalità”, nella speranza che la persona destinataria “abbia la dignità di replicare” - quanto segue: “considerato che la corruzione in Italia è una piaga dilagante, tanto da essere considerato un male assoluto per la nostra economia, reato ancor più grave se lo stesso viene commesso da un pubblico ufficiale.
Considerato che
, un politico, un uomo
o donna, dovrebbe dare il buono esempio, impegnandosi sempre in favore della legalità, trasparenza, efficacia, efficienza, stando lontando da qualsiasi “intrigo” diretto e/o indiretto. Un politico, con carica istituzionale, non dovrebbe svolgere attività lavorativa come tecnico nel comune dove svolge la funzione pubblica, in modo da evitare ogni qualsiasi malinteso e/o conflitto di interesse”.
In sostanza, come condivisibilmente rilevato nella sentenza impugnata il a, sia Pt_1 pure con un giro di parole, inteso alludere al possibile coinvolgimento della n CP_2 fatti di corruzione, con valenza offensiva dell'onore e del decoro della destinataria.
Venendo al terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di offensività del contenuto dell'interrogazione per non essere riconoscibili i soggetti accusati, si osserva quanto segue. Il richiamo ad un politico che lavorava in uno studio tecnico della zona (corrispondente ad un piccolo comune quale quelo di Cortona), nei cui confronti era già stata presentata in precedenza altra interrogazione comunale e che aveva presentato una richiesta di variante SCIA in data 28.02.2013, ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, reso riconoscibile il soggetto accusato dalla maggioranza dei presenti alla seduta comunale, ambiente in cui la d il suo studio erano ben conosciuti. CP_2
L'accorgimento utilizzato dal di riferirsi ad un membro del Consiglio comunale Pt_1 anziché della Giunta comunale (quale era la , non ha impedito affatto ai CP_2 presenti (nonché alla stessa interessata, che presenziava alla seduta) di individuare chi fosse il reale soggetto accusato. La riconoscibilità del destinatario delle accuse è stata infatti confermata anche dai testimoni escussi nel processo penale, le cui deposizioni sono state ritualmente prodotte nel giudizio civile dallo stesso con le memorie Pt_1 istruttorie.
In particolare, il teste in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva che gli Testimone_1 sembrava sicuro che il stesse parlando dell'Arch. in quanto lo stesso Pt_1 CP_2 aveva fatto riferimento ad una persona che aveva uno studio tecnico sul territorio e di studi tecnici ve ne erano soltanto due o tre.
Del pari , la quale all'epoca dei fatti era assessore, sentita come Testimone_2 testimone, confermava che risultava evidente a chi si stesse riferendo il Pt_1 spiegando quanto segue: “avevo dedotto che si riferiva all'architetto io CP_2 personalmente l'avevo dedotto, conoscendo gli altri membri, le altre persone, quindi sapendo gli altri il lavoro che facevano, soprattutto il geometra l'aveva detto, Tes_3
l'ingegnere l'aveva detto, io sapevo che facevano lavori esterni all'edilizia, si Tes_4 occupano di strade”. Ed ancora, “[…] i tecnici (sul territorio, n.d.s.) erano quattro, due dei quali hanno detto “io non sono, io non sono” e l'altro io sapevo che non faceva quel lavoro lì”. Veniva sentito come testimone anche l'Ing. all'epoca dei Testimone_5 fatti consigliere di maggioranza, che confermava che i tecnici del territorio a cui poteva riferirsi l'interrogazione erano due, ovvero la e tale in quanto il CP_2 Tes_3 stesso e il sebbeno fossero anch'essi tecnici, non erano titolari di uno Tes_4 Per_1 studio. Ha aggiunto poi che il durante il consiglio comunale, aveva rassicurato il Pt_1 dicendo allo stesso “comunque stai tranquillo” nel senso che le accuse non erano Tes_3 rivolte a lui. Il teste ha quindi concluso che “per esclusione uno poteva immaginare che
a questo punto poteva essere riferito all'architetto . (cfr. doc. 11 memoria n. CP_2
3 di . Pt_1 Il teste Geom. , collega di dichiarava, con riferimento Testimone_6 Controparte_2 all'interrogazione comunale del 2013, di aver sentito un proprio collega, tale
[...] che gli aveva riferito “che era successo un problema nel Consiglio Comunale Tes_7 dove era stato accusato l'Architetto e che dopo circa un paio di mesi “uscì un CP_2
Giornale che c'era stato un Blitz della Finanza nello studio”.
Infine, il teste all'epoca dei fatti Dirigente della Cortona Turismo Sport Testimone_8
e Servizi Sociali di Cortona, dichiarava anch'esso di aver avuto l'impressione che il Pt_1 si stesse riferendo all'Arch. e al suo studio tecnico (cfr. doc. 12 memoria CP_2 istruttoria n. 3 di . Pt_1
In definitiva, risulta provato documentalmente, oltre ad essere stato confermato dai testimoni escussi in sede penale, che la ra l'unico politico e tecnico nei cui CP_2 confronti il veva già presentato un'interrogazione comunale e che la stessa, in Pt_1 data 28.02.2013, aveva presentato una richiesta di variante SCIA.
Né in senso contrario appare rilevante l'intervento del sindaco che all'esito dell'interrogazione aveva replicato di non essere in grado di rispondere alle domande del essendoci in consiglio più persone rispondenti 'all'identikit' tracciato: con Pt_1
l'interrogazione il hiedeva infatti al primo cittadino di sapere 'se aveva ricevuto Pt_1 lamentele da parte di imprenditoririvolte al politico presente in questo consiglio comunale…', nonché 'la convocazione della commissione consiliare urbanistica in modo da valutare la pratica del complesso, la richiesta di variante e la regolarità della documentazione…' E' evidente che la necessità di rispondere formalmente all'interrogazione rendeva quantomeno opportuno che il primo cittadino invitasse preliminarmente il d esplicitare il nominativo del destinatario delle sue accuse, Pt_1 ancorchè, come detto, la convergenza della titolarità di uno studio tecnico nel comune di Cortona, la carica pubblica in ambito comunale, l'essere stata oggetto di una precedente interrogazione sempre da parte dello stesso l'aver presentato una Pt_1
SCIA per una individuata pratica edilizia, rendevano, nell'ambiente dell'assemblea consiliare, il nominativo della nivocamente identificabile. CP_2
Dunque, nonostante l'omessa indicazione esplicita del nominativo della CP_2 emerge chiaramente la riconoscibilità della stessa quale destinataria dell'interrogazione letta dal che in sede di esame reso nel dibattimento penale ha ammesso essere Pt_1 proprio lei la destinataria delle sue accuse) e dello studio tecnico presso cui lavorava.
Con riferimento all'altro aspetto trattato – venendo così ad affrontare il quarto motivo di gravame - ovvero la mancanza di offensività derivante dall'uso del 'modo condizionale', si osserva quanto segue. Con gli allusivi accostamenti della professionista che ricopriva anche un incarico pubblico comunale, con fatti di corruzione, il discorso in oggetto era certamente idoneo a portare gli ascoltatori a presumere un comportamento colpevole o comunque disdicevole del soggetto politico oggetto dell'interrogazione. In tal senso, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. III
29.10.2019 n. 27592), il giudizio sulla continenza verbale, fondamentale ai fini della valutazione della offensività delle espressioni usate, riguarda non solo il linguaggio utilizzato, ma anche il significato sottinteso alle parole dette (o non dette), suggerito attraverso espedienti stilistici e/o accostamenti suggestionanti di fatti, così che l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengono usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono le notizie e alle vere e proprie insinuazioni;
d'altro canto, uno scritto allusivo o insinuante, anche a prescindere dalla verità dei fatti, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito.
Ebbene, nel caso di specie appare con tutta evidenza come con le dichiarazioni rese si voglia, in modo allusivo e insinuante, portare l'uditorio dell'assemblea comunale a mettere in correlazione l'attività professionale della del suo studio con atti CP_2 corruttivi correlati all'incarico pubblico da questa ricoperto.
Venendo infine ad esaminare la ricorrenza dell'esimente del c.d. diritto di critica – così affrontando il quinto motivo di appello in seno al quale verrà esaminata anche la contigua parte del quarto motivo inerente l'interesse pubblico alla notizia propalata – si osserva quanto segue.
E' ben noto che il diritto di critica costituisce - insieme al differente diritto di cronaca - esplicitazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che va bilanciata con il diritto, di pari livello, all'onore, alla reputazione anche professionale e al decoro. Se è pur vero che la critica è l'attività volta ad esprimere giudizi e a manifestare opinioni sui fatti accaduti o sull'operato di altre persone coinvolte, esercitandosi necessariamente attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di detti fatti e/o comportamenti, ciò non esclude che anche quest'ultima trovi un limite nel rispetto della dignità altrui, non potendo trasmodare in gratuiti attacchi distruttivi dell'onore e della reputazione di altri soggetti. In virtù di tale necessario bilanciamento, è ius receptum che in tema di azione di risarcimento dei danni da lesione dell'onore e del decoro, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica (che rispetto al diritto di cronaca consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo), sono: l'interesse pubblico della notizia, la correttezza formale dell'esposizione dei fatti e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, che può tollerare soltanto inesattezze irrilevanti o riferite a particolari di scarso rilievo (cfr. per tutte Cass. civ. III, 20140/2005); se uno solo di questi requisiti mancasse, la causa di giustificazione non opererebbe. La Suprema Corte ha anche più di recente avuto modo di specificare in proposito come l'esercizio del diritto di critica richieda 'a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale
e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione' (cfr. Cass. n° 38215/2021; Cass. Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018, in linea con una costante giurisprudenza).
La giurisprudenza dunque ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica in primo luogo nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (cfr. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del
2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del
2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).
Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui.
Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015;
n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Tale aspetto è strettamente correlato al limite della c.d. continenza sostanziale che esige che quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (cfr.
Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).
Ciò premesso, nel caso in esame non è dato ravvisare in primo luogo la verità dei fatti riportati nell'interrogazione, nella misura in cui il si era limitato a proporre, Pt_1 dandoli già per assodati, i contenuti di quella che era una denuncia a lui presentata da due privati cittadini – peraltro a tale momento ancora non depositata presso gli organi inquirenti - relativamente a circostanze penalmente rilevanti, attribuite alla CP_2 ancora dunque tutte da verificare nelle opportune sedi. La mancanza di qualsiasi accertamento e riscontro oggettivo da parte del prima di rendere i fatti a lui Pt_1 denunciati da terzi oggetto di una pubblica interrogazione, è tale da escluderne la verità anche dal punto di vista putativo, atteso che a tale momento l'appellante si era limitato a riportare quanto riferitogli senza sottoporlo a nessun vaglio, né verifica. Se è vero, come osserva parte appellante, che non poteva farsi carico al di effettuare gli Pt_1 accertamenti conseguenti ad una grave denuncia fatta da un cittadino, quello che era invece sicuramente da lui esigibile era la prudenza nel riferire pubblicamente e soprattutto nell'attribuire accuse, solo con riferimento a fatti di cui avesse acquisito la certezza.
A ciò fanno da contrappunto gli accostamenti tra le condotte attribuite alla CP_2 gravi fatti corruttivi, con conseguente giudizio di scorrettezza dello svolgimento da parte di quest'ultima della propria attività professionale nello stesso luogo in cui ricopriva anche la carica politica e conseguente insinuante messa in dubbio della sua onorabilità.
In tal senso devono ritenersi superati i limiti della continenza, risolvendosi le espressioni utilizzate dal in un attacco personale, finalizzato ad aggredire la sfera morale Pt_1 della professionista, prescindendo dalla verità dei fatti storici. La Cassazione ha infatti in proposito ritenuto come trascenda i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (cfr. Cass. 22 marzo
2013, n. 7274).
Sotto il profilo della pertinenza, la giurisprudenza di legittimità ha invece osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Se nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito, viene definito quale continenza materiale e va parametrato all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, (cfr. Cass. n° 3627/2025), nell'ambito del diritto di critica politica e dunque nello svolgimento delle relazioni politiche degli organi di governo del territorio, si parla invece più propriamente di interesse meritevole di tutela, che deve essere alla base della critica e riguardare le attività dei suoi organi e dei suoi membri. A tale proposito, nel caso di specie, i fatti posti alla base dell'interrogazione non avevano a che fare con l'attività politica della e dunque con il suo ruolo istituzionale, bensì riguardavano un lavoro edile CP_2 commissionato al suo studio tecnico da parte di una società privata. Di conseguenza non trattavasi comunque di questione inerente la funzione di controllo dell'attività politica propria dello strumento dell'interrogazione. Né alcun interesse meritevole di tutela può essere tratto dalle gravi accuse di fatti anche penalmente rilevanti mosse alla atteso che si trattava di circostanze inerenti un esposto non ancora depositato CP_2 alle competenti autorità e che dunque non era stato sottoposto ad alcun vaglio e/o alcuna verifica nelle opportune sedi, non avendo ancora dato luogo neppure ad un procedimento penale pendente nei confronti della vice sindaco.
Alla luce di detti principi, deve dunque ritenersi non sussistente la scriminante del diritto di critica, mancando tutti i requisiti in tal senso richiesti dalla giurisrpudenza.
I motivi di appello in esame devono dunque essere ritenuti tutti infondati, essendo il contenuto dell'interrogazione consiliare, letta pubblicamente dal tale da Pt_1 trascendere il diritto di legittima critica politica e idonea a produrre discredito in capo alla d ai membri dei suo studio professionale. CP_2
4. Il sesto motivo di appello: la quantificazione del danno e la sanzione amministrativa pecuniaria – Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta mancata prova dei danni e la non adeguatezza della quantificazione degli stessi effettuata dal primo giudice in favore degli appellati, nonché l'erronea applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, l'appellante ritiene l'importo liquidato dal giudice di primo grado assolutamente incongruo ed eccessivo sia in relazione alla che ai suoi colleghi di studio, sostenendo, in estrema sintesi, CP_2 che il nella propria interrogazione comunale non ha mai fatto riferimento agli Pt_1 odierni appellati e che, in ogni caso, i SI non erano presenti al CP_2 CP_1 consiglio comunale e quindi non potevano ritenersi persone offese, tanto da non aver proposto querela come aveva invece fatto la sola CP_2
Anche tali censure non colgono nel segno.
E' consolidato in giurisprudenza il principio, a cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di responsabilità civile, il danno all'onore e/o al decoro di cui si invoca il risarcimento come conseguenza di frasi offensive, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.
A tale proposito la Suprema Corte è unanime nell'affermare che in tema di risarcimento del danno causato da ingiurie (così come per la diffamazione) la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale (cfr. per tutte Cass. 9799/19).
Nel caso di specie, ancorchè il primo giudice sia passato a quantificare il danno senza preliminarmente esaminare l'an dello stesso, dal complessivo tenore degli atti, anche richiamati in sentenza, si evince chiaramente come il contenuto dell'interrogazione era tale da insinuare il dubbio circa il coinvolgimento dell'arch. dei membri del CP_2 suo studio in gravi fatti di corruzione, così producendo una lesione dell'onore dei professionisti, riconoscibili nel ristretto e specifico ambiente cui l'interrogazione era rivolta. La sussistenza nel caso di specie di una lesione di valori della persona costituzionalmente rilevanti, suscettibile di risarcimento, deriva dal contenuto dell'interrogazione relativo a gravi fatti tali da compromettere l'onorabilità dei professionisti ed in particolare della el contesto sociale e professionale di un CP_2 piccolo comune in cui gli stessi si trovavano ad operare. A conferma di ciò si evidenzia
– come anche sottolineato nella sentenza impugnata – che pochi giorni dopo il fatto, lo stesso partito cui apparteneva la le chiedeva chiarimenti circa il suo effettivo CP_2 coinvolgimento nei fatti narrati, con ciò comprovandosi la lesione dell'onore nell'ambiente in cui i professionisti in questione svolgevano le loro attività.
Con riferimento alla parte del motivo di appello inerente il quantum dei danni risarciti il
Tribunale ha così argomentato: “anche in considerazione del fatto che l'ingiuria si è effettivamente consumata alla presenza di più persone (Consiglio Comunale aperto al pubblico) e tenendo presente che non sembra essersi più verificato - ritiene congrua una liquidazione del danno nella misura complessiva di € 10.000,00, da dividere come segue: € 8.000,00 in favore di , € 1.000,00 nei confronti di Controparte_3 CP_1
, € 1.000,00 in favore di Importo da intendersi già
[...] Controparte_2 equitativamente rivalutato. Non sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale, in quanto non espressamente richiesti”.
Tanto premesso, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n 9339 del 04/04/2019),
e ciò a maggior ragione con riferimento all'ambito già coperto dall'abrogato art. 594 cod. pen., posto che rispetto all'ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall'esame delle componenti specificamente reddituali inerenti la persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare” (cfr. Cass. n.
34621 del 2023; Cass. n. 13153 del 25/05/2017).
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli appellati va dunque necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico.
Pertanto, la sua determinazione monetaria si attua attraverso un giudizio equitativo basato su una serie di criteri (gravità del fatto, entità dell'offesa arrecata, luogo in cui
è avvenuta, età e attività del soggetto leso, sensibilità dell'avente diritto ecc.) necessariamente influenzati dalla natura del danno non patrimoniale.
Indipendentemente dalla adesione ad una delle tre linee di pensiero sulla natura di tale danno (afflittiva-sanzionatoria, che attribuisce alla riparazione del danno morale da reato natura di pena privata, risarcitoria, simile a quella del danno patrimoniale e satisfattiva volta ad alleviare le sofferenze patite con una somma di denaro), la giurisprudenza ha enucleato una serie di parametri ai quali il giudice di merito deve attenersi nella valutazione discrezionale del detto danno.
Il criterio preferibile per addivenire ad una corretta determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di un fatto illecito è quello della gravità del fatto. In tal senso, l'importo da liquidare a titolo di danno morale è direttamente proporzionale alla gravità dell'evento lesivo. Il profilo della gravità viene, poi definito in concreto facendo riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito (intensità del dolo o gravità della colpa), alle modalità concrete della condotta dell'agente, oltre che alle circostanti aggravanti e a tutti quegli altri elementi rilevanti secondo la tesi sanzionatoria del danno morale. Non viene in rilievo, invece, l'entità dell'apporto causale della condotta del danneggiante nella determinazione dell' evento, che deve essere invece considerata ai soli fini dell'applicazione della regola risarcitoria contenuta all'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15103). Altro parametro da prendere in considerazione è quello della intensità delle sofferenze subite dalla vittima dell'illecito e ciò sulla base del principio intuitivo secondo cui esiste una proporzionalità necessaria tra l'intensità del patema d'animo e la misura della liquidazione del danno morale (cfr. Cass., 2 luglio 1997, n. 5944). Poichè sotto il profilo probatorio tale accertamento risulta non agevole trattandosi di aspetti meramente soggettivi, la giurisprudenza ammette il riferimento al criterio della sofferenza dell'uomo medio, oppure al livello morale ed intellettuale della vittima. In altri casi la giurisprudenza ha ritenuto opportuno fare riferimento anche alle condizioni sociali e personali del danneggiato, alla cultura, alla professione esercitata, alla posizione sociale e ciò al fine di meglio determinare la gravità dell'illecito penale e, conseguentemente, quantificare concretamente il danno (cfr. Cassazione civile , sez. III, 02 luglio 1997, n. 5944).
Tanto premesso, nel caso di specie, in applicazione dei suddetti principi, si ritiene congrua la valutazione equitativa operata dal giudice di primo grado considerato il contesto in cui è avvenuta l'ingiuria (ovvero il consiglio comunale aperto al pubblico), la carica politica ricoperta all'epoca dei fatti dalla nonché il clamore mediatico CP_2 suscitato da tale vicenda, la risonanza del fatto nel ristretto ambito in cui la CP_2 ed i suoi collaboratori svolgevano la loro professione, l'intensità dell'elemento soggettivo che ha accompagnato la pubblica divulgazione del contenuto delle dette accuse da parte del Pt_1
L'appellante ha infine contestato l'irrogazione anche della sanzione civile ed il relativo quantum, sulla cui quantificazione non sarebbe stata data alcuna motivazione.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: 'È invece dovuto l'ulteriore importo di € 300,00
a titolo di sanzione pecuniaria da versarsi a favore della Cassa delle Ammende, ex art.
4 D.Lgs. n. 7 del 2016, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 7 del 2016'.
Se è dunque vero che l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria non è stata accompagnata da alcuna motivazione, deve purtuttavia ritenersi che della stessa sussistano tutti i presupposti.
L'art. 3 D.L.vo cit. prevede che “I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”. Nel successivo art. 4 sono quindi elencate le fattispecie per le quali la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria civile da euro 100 ad euro 8.000 e, specificamente, per quanto in questa sede di interesse: “a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. E' quindi precisato come in tale caso “se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno
o ad entrambi gli offensori” e ancora: “Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. La sanzione è aumentata fino ad euro
12.000 se l'offesa sia consistita nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.
Dunque la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria obbligatoria inserita nel processo civile e prevista come di necessaria applicazione in favore dello Stato, che con la medesima norma ha 'rinunciato' alla punizione penale della medesima fattispecie.
A seguito dell'abrogazione del reato il legislatore ha infatti optato per lo spostamento del piano sanzionatorio pecuniario davanti al medesimo giudice competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno. Trattandosi di sanzione obbligatoria ogni qual volta venga accertata la fattispecie prevista dalla norma, deve ritenersi sussistente l'interesse della parte danneggiata all'irrogazione nei confronti del soggetto resosi autore delle ingiurie nei suoi confronti anche di una sanzione pecuniaria in favore dello
Stato, proprio per la funzione svolta dalla sanzione, non riparatoria, ma punitiva dell'autore dell'illecito.
Dunque con riferimento all'an della sanzione, la parte del motivo di appello deve ritenersi infondata, stante la sussistenza dell'illecito, per come sopra specificato e l'obbligatorietà della sua applicazione.
Con riferimento al quantum, anch'esso oggetto di contestazione, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 5 D.L.vo 7/2016 e, in particolare, del carattere lesivo dell'onore delle accuse riferite alle parti appellate, del contesto pubblico in cui sono state diffuse, considerata altresì l'assenza di opere e/o condotte volte ad eliminare e/o attenuare le conseguenze dannose delle offese, si ritiene congrua l'applicazione nei confronti del della sanzione pecuniaria civile di euro 300 (vicino al minimo Pt_1 previsto) da corrispondersi in favore della Cassa delle Ammende.
5.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della integrale soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del quantum appellatum (ricompreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare per la fase di studio €
1.134,00, per la fase introduttiva € 921,00, per la fase decisoria € 1.911,00, per un totale di euro 3.966,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15 % per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 20.06.2025 dalla Corte di Appello di EN su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 15/02/2023 al n. 301/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Raffaello Parte_1 C.F._1
Giorgetti e Gabriele Zampagni, elettivamente domiciliato come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. , con il CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4 patrocinio degli Avv.ti Roberto Piccolo e Andrea Cuccuini, elettivamente domiciliati come da procura in atti;
-PARTI APPELLATE- avverso la sentenza n. 796/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
12/07/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 10/04/2025 comunicata in data 14/04/2025, all'esito dell'udienza dell'1.04.2025 celebrata cartolarmente, sulle seguenti conclusioni: Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di EN contrariis reiectis:
1) IN VIA ISTRUTTORIA ammettersi, a fronte della assoluta necessità, per le ragioni dedotte, tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado ed immotivatamente rigettati. 2)
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale o parziale della sentenza n° 796/2022 resa inter partes dal Tribunale di Arezzo in persona del Giudice Unico Dott. Fabrizio
Pieschi R.G. n 2230/2019, pubblicata il 12.7.2022, non notificata, respingere la domanda attrice avanzata in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario, per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata: “integrale rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata;
Con vittoria di compensi e spese”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva davanti alla Corte Parte_1 di Appello di EN , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 proponendo appello avverso la sentenza n. 796/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato a corrispondere l'importo di € 8.000,00 in favore di Parte_1
, di € 1.000,00 in favore di nonché di ulteriori € Controparte_3 Controparte_1
1.000,00 in favore di a titolo di risarcimento del danno alla Controparte_2 reputazione. In particolare, il primo giudice, aveva affermato la responsabilità del all'epoca consigliere di opposizione, per avere letto, nel 2013 in occasione di un Pt_1 consiglio comunale, un'interrogazione comunale rivolta al Sindaco di Cortona con cui riferiva di aver ricevuto una denuncia da parte di soggetti terzi, operanti nel settore edilizio, contenente gravi accuse di corruzione attribuibili alla la quale CP_2 all'epoca, oltre a svolgere la professione di architetto in associazione professionale con gli altri due attori, entrambi geometri, ricopriva l'incarico di vice sindaco. Il Tribunale rilevava innanzitutto l'esistenza di un pregresso procedimento penale a carico del Pt_1 definito in primo grado con la sentenza n. 903/2015 con cui il Tribunale di Arezzo aveva riconosciuto lo stesso colpevole del reato di ingiuria, aggravata dalla presenza di più persone, così riqualificata l'originaria imputazione a lui ascritta, e lo aveva condannato alla pena di € 800,00 di multa oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite. Avverso la suddetta pronuncia aveva proposto gravame l'imputato e la Corte di Appello di EN, con sentenza n. 5175/2017, aveva assolto il Pt_1 dall'imputazione di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato (in forza dell'intervenuta abrogazione di cui al d.lgs. n. 7 del 15/01/2016)
e, per l'effetto, aveva revocato le statuizioni civili.
Fatta tale premessa, il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità del itenendo sussistente l'illecito civile ex art. 2043 c.c., sotto il profilo oggettivo e Pt_1 soggettivo, considerata ricorrente la fattispecie dell'ingiuria e irrilevante, ai fini della configurazione della condotta illecita, sia la mancata menzione, nel testo dell'interrogazione, dei nomi dei soggetti accusati, sia l'utilizzo del modo condizionale, poiché il richiamo ad una “precedente interrogazione” effettuata nei confronti del medesimo membro del consiglio comunale e la sua appartenenza ad un “studio tecnico del territorio” erano tutti elementi che avevano reso comunque riconoscibile la CP_2 dalla maggioranza dei presenti, in quanto la stessa era l'unico professionista “tecnico” operante sul territorio dell'assise comunale di Cortona, che aveva già ricevuto una precedente interrogazione. Aggiungeva il primo giudice che, nella fattispecie, non poteva neppure ritenersi sussistente la scriminante del c.d. diritto di critica in quanto l'interrogazione comunale posta in essere dal convenuto non aveva ad oggetto fatti di pubblico interesse con riferimento all'attività di controllo politico, bensì fatti (peraltro non accertati) riferibili alla sfera privata e professionale della di altri soggetti CP_2 estranei all'ambiente politico. Il primo giudice condannava infine il lla refusione Pt_1 delle spese di lite, nonché al pagamento in favore della della Controparte_4 somma di € 300,00.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) mancata adeguata istruzione della causa di primo grado e, conseguentemente, errore del primo giudice per aver fondato la propria decisione esclusivamente sulla sentenza penale di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Arezzo, travolta in sede di appello per intervenuta abolitio criminis, con conseguente venir meno anche delle statuizioni civili;
2) errore per aver ritenuto sussistente la fattispecie dell'ingiuria e, per l'effetto, accolto le domande risarcitorie attoree in violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., senza tener conto dell'onere della prova gravante sulla parte attrice;
3) errore per aver ritenuto riconoscibile l'identità dei soggetti accusati dal nel Pt_1 contesto della propria interrogazione consiliare rivolta al sindaco;
4) errore per aver ritenuto offensiva per gli appellati la condotta posta in essere dal che nel corpo della sua interrogazione aveva utilizzato sempre il condizionale, Pt_1 affrontando una tematica di indubbio interesse pubblico;
5) errore per aver escluso la scriminante dell'esercizio del diritto di critica;
6) erronea quantificazione dei danni ed erronea applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli appellati contestando le censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di cui chiedevano la conferma.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 10/04/2025, comunicata in data 14/04/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso degli assegnati termini ex art. 190 c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione - Non è in questa sede controversa, non essendo stata attinta da nessun motivo di gravame, la ricostruzione del fatto storico oggetto del presente giudizio.
In particolare, non è contestato e risulta dalla documentazione in atti che, all'epoca dei fatti, ovvero nel 2013, ricopriva l'incarico di vice sindaco con delega Controparte_3 come assessore allo sport, alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune di
Cortona e che, al contempo, esercitava la professione di architetto nell'ambito dello studio professionale “Studio MRM Associati”, in cui era associata con i geometri CP_2
e . Risulta inoltre pacifico che tale studio associato aveva
[...] Controparte_1 ricevuto un incarico professionale di progettazione e direzione di lavori di opere edili da parte della società cooperativa Opes Edificatrice e che l'esecuzione dei lavori era stata inizialmente affidata all'impresa individuale di cui era titolare . Non Controparte_5
è controverso che quest'ultimo, insieme alla moglie , in data 4.03.2013 si Parte_2 rivolgeva a quale consigliere comunale di opposizione, denunciandogli Parte_1 alcuni episodi di asserita corruzione riferibili allo Studio MRM Associati.
A seguito di tale incontro, il redigeva un'interrogazione consiliare indirizzata Pt_1 all'allora sindaco di Cortona, avente ad oggetto i fatti che gli erano stati iferiti dal
[...]
, dandone pubblica lettura in occasione del consiglio comunale tenutosi in data CP_5 08.03.2013. Altrettanto pacifico e risultante dagli atti è che, successivamente a detto episodio, in data 11.03.2013, e la moglie presentavano alla Guardia Controparte_5 di Finanza un esposto avente ad oggetto gli stessi fatti denunciati al a seguito Pt_1 del quale, circa due mesi dopo la diffusione dell'interrogazione del la polizia Pt_1 giudiziaria eseguiva una perquisizione nello studio tecnico degli odierni appellati. Non è controverso tra le parti che il relativo procedimento penale si concludeva con una archiviazione.
E' quindi documentato in atti che in relazione a detti fatti la porgeva querela CP_2 nei confronti del veniva instaurato nei confronti di quest'ultimo un procedimento Pt_1 penale conclusosi in primo grado con una pronuncia di condanna per il reato di ingiuria aggravata, nonché in secondo grado con una pronuncia di assoluzione a seguito della intervenuta depenalizzazione di tale reato.
Risulta peraltro ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione incidentale sul punto, la statuizione con la quale il giudice di primo grado ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale da lucro cessante asseritamente subito dagli appellati, ritenendo non provato il collegamento tra la diminuzione degli incassi annuali dei professionisti e la condotta tenuta dal Del pari coperta da giudicato è da ritenere la statuizione Pt_1 con cui il Tribunale ha escluso l'applicazione, all'importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, degli interessi compensativi,in quanto non espressamente richiesti in primo grado dagli attori.
Ciò posto, la controversia si incentra sulla valutazione della illiceità della condotta posta in essere dal nonché sulla sussistenza e sulla relativa quantificazione dei danni Pt_1 alla reputazione subiti dagli odierni appellati.
2.Il primo motivo di appello: la mancata ammissione dei mezzi istruttori – Con il primo motivo di appello l'appellante ha censurato l'errore del giudice di prime cure consistente nel non aver ammesso le istanze istruttorie formulate dalle parti e nell'aver fondato la propria decisione sulla sentenza penale di condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Arezzo. In proposito l'appellante affermava che l'essersi il primo giudice rifatto esclusivamente alla sentenza penale di primo grado, travolta dalla pronuncia della Corte di Appello con cui era stata dichiarata l'intervenuta estinzione del reato, si poneva “in palese contraddizione del dictum dalla Suprema Corte (SS. UU: Pen. del
29/09/2016 n° 46688) che precisa come con la caducazione del reato si travolge non solo la sentenza di primo grado, ma le statuizioni civili e tutto il processo, al contrario di quanto accade nel caso di prescrizione”. L'appellante ha lamentato, in sostanza, che il giudice di primo grado abbia accertato la responsabilità del ulla base della decisione penale di primo grado, sollevando in Pt_1 tal modo gli attori dall'onere, su di essi gravante, di provare la sussistenza dell'ingiuria, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Sottolinea infatti che il giudice civile era tenuto ad accertare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di ingiuria in via assolutamente autonoma rispetto alla precedente sentenza penale di primo grado, la quale era stata travolta in sede di appello.
Il motivo di appello in esame è infondato per come di seguito specificato.
Nel caso di specie, all'esito del giudizio penale instaurato a carico del il Tribunale Pt_1 di Arezzo ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il delitto di ingiuria aggravato dalla presenza di più persone. Interposto gravame da parte dell'imputato, la Corte di
Appello di EN, a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs.
7/2016, ha quindi dichiarato che il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Tale pronuncia di assoluzione, alla quale è conseguita la revoca delle statuizioni civili, non ha tuttavia avuto quale ulteriore, implicito, effetto anche l'eliminazione della illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale (cfr. sul punto,
Cass. n. Ordinanza n. 34621 del 12/12/2023). In proposito la giurisprudenza penale di legittimità, invocata dall'appellante per sottolineare l'intervenuta revoca delle statuizioni civili contenute nella pronuncia penale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 46688 del 2016) riconosce al giudice civile il potere di accertare, con pienezza di cognizione, l'illiceità del fatto (in precedenza costituente reato).
Fatta tale premessa, va evidenziato come non corrisponda al vero che il Tribunale si sia limitato a fondare la propria decisione richiamando le motivazioni della sentenza penale di condanna in primo grado, avendo al contrario proceduto in sede civile ad una autonoma valutazione delle risultanze istruttorie al fine di provvedere sulla domanda risarcitoria.
La ricostruzione del fatto storico posto alla base della valutazione in diritto è infatti stata correttamente effettuata dal Tribunale sia in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e della relevatio ab onere probandi che ne consegue
(ponendosi alla base della decisione la circostanza non contestata relativa alla proposizione dell'interrogazione consiliare letta dal davanti all'assemblea Pt_1 comunale), sia valutando la documentazione prodotta dalle parti, ovvero da una parte la copia dell'interrogazione consiliare del le trascrizioni di alcuni degli interventi Pt_1 registrati nella medesima seduta consiliare, dall'altra tenendo conto degli atti del processo penale celebrato davanti al Tribunale di Arezzo e ritualmente prodotti dalle parti.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la circostanza che egli
(ovvero il giudice civile, n.d.r.) abbia tratto il proprio giudizio dal contenuto delle denunce querele e, in generale, dalle risultanze del processo penale, non rende illegittimo il giudizio medesimo, giacché il giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, può attribuire inferenza probatoria a qualsiasi elemento istruttorio ritualmente assunto nel processo e dunque anche alle prove assunte e agli atti contenuti nel giudizio penale, che entrano in quello civile come prove precostituite atipiche” (cfr. ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018,
n.25067; Cass. 31/01/2024, n. 2897). Compete dunque al giudice civile, nell'esercizio del potere discrezionale di libero apprezzamento, procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, ove ritualmente introdotti dalle parti, quali prove precostituite atipiche, senza che si determini una violazione del principio dispositivo, né in senso sostanziale, restando devoluta alle parti la disponibilità dell'oggetto del processo, né in senso formale, rimanendo ad esse riservata la disponibilità delle prove (cfr. Cass. n° 15296/2024).
Ritenuto pertanto infondata la parte del motivo di appello in cui si sostiene che la sentenza impugnata non si basi su una sua autonoma valutazione probatoria, deve aggiungersi che le istanze istruttorie non ammesse in primo grado e reiterate dall'appellante nel presente giudizio, devono comunque essere ritenute inammissibili.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr. ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado. A tal riguardo, l'appellante seppur formalmente formulando uno specifico motivo di gravame avverso il mancato espletamento delle prove per testi, nel contesto dello stesso si è limitato a riproporre tali istanze, omettendo di indicare nella sostanza le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né tantomeno ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi avrebbe potuto condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Per completezza, si osserva che le istanze in questa sede reiterate (prove per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. di parte del , sono Pt_1 effettivamente da ritenere in parte non ammissibili, in parte non rilevanti ai fini del decidere, per come statuito dal Tribunale. I capitoli di prova per testi, contrassegnati con i numeri fino a 17 contengono infatti la narrazioni di fatti o irrilevanti ai fini del decidere, ovvero non contestati o comunque chiaramente risultanti dai documenti prodotti dalle parti e non oggetto di controversia;
gli altri sono inerenti a circostanze valutative.
Il motivo di appello non merita dunque accoglimento.
3.Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello: la condotta illecita del
– I motivi di gravame dal secondo al quinto possono essere trattati Pt_1 congiuntamente in quanto tutti inerenti questioni strettamente connesse, relative alla valutazione di illiceità della condotta posta in essere dal esaminate dal punto di Pt_1 vista del mancato rispetto del principio dell'onere della prova gravante sulle parti attrici
(secondo motivo), nonché con riferimento alla non riconoscibilità dell'identità dei soggetti accusati dal nella sua interrogazione (terzo motivo), alla mancanza di Pt_1 offensività di quanto riferito dal con modalità 'al condizionale' e comunque Pt_1 affrontando un aspetto di rilievo pubblico (quarto motivo) ed infine alla ricorrenza della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (quinto motivo).
Il Tribunale sul punto ha così argomentato: “Va infatti riconosciuta la configurabilità dell'ingiuria. Ciò in quanto, seppur considerata attività dovuta quella ispettiva e di vigilanza del Consigliere Comunale, in quanto concernente la tutela della “cosa pubblica”, a tutti cara, è pur vero che la stessa attività deve sottostare a criteri e limiti ad essa collegati e connaturati. Il primo, insindacabile, è la necessità di “interrogare” il
Consiglio Comunale limitatamente a fatti che concernano l'interesse pubblico, pur se essi implichino il coinvolgimento di altre persone, non rientranti nell' assise comunale.
Nella fattispecie de quo, l'interrogazione comunale posta dal convenuto aveva ad oggetto fatti riferibili personalmente ad una persona ed al suo Studio Tecnico (MRM
Associati, composto dagli odierni attori) in merito ad un contratto di appalto tra privati, di cui il ra venuto a conoscenza per mezzo di una sorta di “esposto denuncia” Pt_1 da lui ricevuto in qualità di Consigliere Comunale ad opera del terzo appaltatore. Appare chiaro che l'appalto tra privati non rientri tra le possibili attività soggette all' esercizio del diritto di critica così come invocato dal convenuto. La Corte di Cassazione (ex multis Ord. n. 11767, III, del 12.04.2022) ha chiarito in merito che: “il legittimo esercizio del diritto di critica anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse”. Non appare ricorrere, quindi, nella fattispecie la scriminante dell'esercizio del legittimo esercizio di critica, così come non si ravvisa l'esistenza di un pubblico interesse ma bensì il superamento dei limiti che consentono di ritenere il fatto de quo rientrante nella fattispecie penale dell'ingiuria poiché riguardante la sfera privata e professionale dell'Arch. nel CP_2 caso di specie presente in aula, e del suo Studio tecnico. Infatti, veniva richiesto in pubblica piazza, quale può essere chiaramente essere considerata un' adunanza comunale, un chiarimento in riferimento ad episodi gravi di corruzione attribuiti (ma assolutamente non accertati) alla d al suo socio di studio, geom. CP_2 CP_1
Soggetto quest'ultimo, tra l'altro, il quale non rivestiva alcuna carica politica. Nulla aveva a che fare con l'attività politica della il lavoro commissionato al suo CP_2
Studio tecnico da parte di una società privata e le relative, del tutto ipotetiche, doglianze nei suoi confronti quale tecnico incaricato di un lavoro. Vanno disattese anche le eccezioni riguardanti l'irriconoscibilità degli attori e l'uso del modo condizionale. Come in realtà fatto presente proprio da parte convenuta la Corte di Cassazione in più occasioni ha precisato che “l'offesa alla altrui reputazione necessaria ad integrare
l'illecito diffamatorio presuppone necessariamente l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato, sulla base di elementi che, ancorchè non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere l'offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto” (Cass. III, n° 21424 del 10.10.2014). Non è sufficiente la mancata menzione dei nomi degli accusati in Consiglio Comunale o il semplice parlare al modo condizionale, se le associazioni ed i riferimenti convergono su figure specifiche, quali nel caso de quo lo “…studio tecnico del territorio, studio dove fa parte un politico, in carica in questo consiglio comunale, già chiamato in causa in altra interrogazione…”(doc. 2 attori). Il richiamo ad una precedente interrogazione avvenuta nei confronti dell'Arch. rendeva, e ha reso del resto, riconoscibile dalla CP_2 maggioranza dei presenti la persona del Vice-Sindaco G. E' versata in atti la successiva ridondanza pubblica ricevuta dalla interrogazione comunale, in quanto lo stesso partito politico di appartenenza della doc.13) dopo qualche giorno dall'accaduto, ha CP_2 protocollato una nota con cui ha chiesto chiarimenti e documentazioni alla Vice Sindaco, comprovanti la sua completa estraneità ai fatti per cui è causa. Ciò, a dimostrazione della non necessarietà dell'indicazione nominativa del soggetto accusato: chi seguiva le vicende politico-amministrative del tempo non vi era alcuna difficoltà ad associare eventi e persone - come del resto è del tutto probabile, in un paese di poco più di 20.000 abitanti. Tali considerazioni impongono di ritenere realizzata la fattispecie dell'ingiuria, ut supra. Infatti non può porsi in dubbio che la condotta così accertata integri soggettivamente ed oggettivamente la fattispecie del (già) reato in discorso (come in precedenza penalmente sanzionata dall'art. 594 c. p.: tale norma puniva infatti chiunque offendeva l'onore o il decoro di una persona presente). Il concetto di onore, quale bene giuridico tutelato dalla legge, assume la connotazione del c.d. onore in senso soggettivo, e cioè dall'apprezzamento che l'individuo fa delle proprie doti morali, intellettuali e fisiche. Affinché tale bene giuridico possa considerarsi leso, l'agente deve porre in essere una condotta idonea ad offendere il sentimento che il soggetto passivo ha del proprio valore sociale.
A seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 7/2016, il relativo reato è stato invero depenalizzato, con contestuale introduzione di una sanzione pecuniaria sul piano civile
(a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 7/16, l'autore dell'ingiuria soggiace ad una sanzione pecuniaria civile: "da Euro cento a Euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa"). Ciò precisato, la risarcibilità del danno morale da ingiuria non è oggi esclusa dalla predetta depenalizzazione, in quanto l'art. 3 del D.Lgs. n. 7/16 prevede ancora espressamente il risarcimento del danno: “i fatti previsti dall'articolo seguente (cfr. l'art. 4 citato) se dolosi, come nella specie, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”.
l motivi di appello in esame non sono fondati e la statuizione di primo grado sul punto merita integrale conferma.
Con riferimento alla doglianza relativa al mancato rispetto dell'onere della prova, si rammenta come non sia oggetto di contestazione la verificazione dell'evento storico posto alla base della pretesa risarcitoria, ovvero il fatto che nella seduta del consiglio comunale di Cortona dell'8.03.2013, l'allora consigliere di opposizione , Parte_1 aveva dato lettura di una interrogazione a sua firma, in cui riferiva di aver ricevuto 'una denuncia verbale ed un esposto scritto' da parte di un cittadino, avente il ruolo di imprenditore operante nel settore dell'edilizia e di aver preso atto che in tale esposto venivano riportati “fatti a dir poco gravissimi, che avrebbero a che fare con uno studio tecnico del territorio, studio dove fa parte un politico, in carica in questo consiglio comunale, già chiamato in causa in altra interrogazione. Nell'atto si riporta che il Sig.
(omissis)… ha ricevuto un incarico per un lavoro edile nella zona del cortonese, lavoro di corposa entità economica, con lo stesso che avrebbe ricevuto pressioni notevoli al fine di versare denaro in contanti ad un canale vicino allo studio tecnico”.
Nell'interrogazione si rilevava altresì che “l'artigiano (omissis), lavorando poche giornate nel cantiere, avrebbe dovuto emettere fattura per le giornate svolte, ma non
è stato così, infatti al dir suo, la cifra della fattura doveva essere aumentata mensilmente, fattura emessa alla società proprietaria del complesso edilizio, fattura emessa alla società proprietaria del complesso edilizio, per poi rendere i contanti al canale indicato (omissis)… Anche nella documentazione di richiesta SCIA, presentata all'ufficio tecnico del Comune di Cortona, il Sig. (omissi) asserisce che vi è sempre inserito il nome della sua azienda (omissis)… pur non lavorando da mesi in quel cantiere.
Il tutto si evince anche da un controllo effettuato dal sottoscritto, infatti nella richiesta di variante SCIA presentata in data 28 febbraio 2013, risulta sempre come ditta esecutrice dei lavori la ditta esponente […]”(cfr. doc. 2 atto di citazione in primo grado).
Ciò posto, emerge dal tenore letterale dell'interrogazione stessa un evidente carattere lesivo della reputazione e dell'onore dei soggetti accusati.
Si legge infatti nell'interrogazione – che si premette essere presentata “a tutela della legalità”, nella speranza che la persona destinataria “abbia la dignità di replicare” - quanto segue: “considerato che la corruzione in Italia è una piaga dilagante, tanto da essere considerato un male assoluto per la nostra economia, reato ancor più grave se lo stesso viene commesso da un pubblico ufficiale.
Considerato che
, un politico, un uomo
o donna, dovrebbe dare il buono esempio, impegnandosi sempre in favore della legalità, trasparenza, efficacia, efficienza, stando lontando da qualsiasi “intrigo” diretto e/o indiretto. Un politico, con carica istituzionale, non dovrebbe svolgere attività lavorativa come tecnico nel comune dove svolge la funzione pubblica, in modo da evitare ogni qualsiasi malinteso e/o conflitto di interesse”.
In sostanza, come condivisibilmente rilevato nella sentenza impugnata il a, sia Pt_1 pure con un giro di parole, inteso alludere al possibile coinvolgimento della n CP_2 fatti di corruzione, con valenza offensiva dell'onore e del decoro della destinataria.
Venendo al terzo motivo, con il quale si lamenta la mancanza di offensività del contenuto dell'interrogazione per non essere riconoscibili i soggetti accusati, si osserva quanto segue. Il richiamo ad un politico che lavorava in uno studio tecnico della zona (corrispondente ad un piccolo comune quale quelo di Cortona), nei cui confronti era già stata presentata in precedenza altra interrogazione comunale e che aveva presentato una richiesta di variante SCIA in data 28.02.2013, ha, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, reso riconoscibile il soggetto accusato dalla maggioranza dei presenti alla seduta comunale, ambiente in cui la d il suo studio erano ben conosciuti. CP_2
L'accorgimento utilizzato dal di riferirsi ad un membro del Consiglio comunale Pt_1 anziché della Giunta comunale (quale era la , non ha impedito affatto ai CP_2 presenti (nonché alla stessa interessata, che presenziava alla seduta) di individuare chi fosse il reale soggetto accusato. La riconoscibilità del destinatario delle accuse è stata infatti confermata anche dai testimoni escussi nel processo penale, le cui deposizioni sono state ritualmente prodotte nel giudizio civile dallo stesso con le memorie Pt_1 istruttorie.
In particolare, il teste in sede di dichiarazioni testimoniali, riferiva che gli Testimone_1 sembrava sicuro che il stesse parlando dell'Arch. in quanto lo stesso Pt_1 CP_2 aveva fatto riferimento ad una persona che aveva uno studio tecnico sul territorio e di studi tecnici ve ne erano soltanto due o tre.
Del pari , la quale all'epoca dei fatti era assessore, sentita come Testimone_2 testimone, confermava che risultava evidente a chi si stesse riferendo il Pt_1 spiegando quanto segue: “avevo dedotto che si riferiva all'architetto io CP_2 personalmente l'avevo dedotto, conoscendo gli altri membri, le altre persone, quindi sapendo gli altri il lavoro che facevano, soprattutto il geometra l'aveva detto, Tes_3
l'ingegnere l'aveva detto, io sapevo che facevano lavori esterni all'edilizia, si Tes_4 occupano di strade”. Ed ancora, “[…] i tecnici (sul territorio, n.d.s.) erano quattro, due dei quali hanno detto “io non sono, io non sono” e l'altro io sapevo che non faceva quel lavoro lì”. Veniva sentito come testimone anche l'Ing. all'epoca dei Testimone_5 fatti consigliere di maggioranza, che confermava che i tecnici del territorio a cui poteva riferirsi l'interrogazione erano due, ovvero la e tale in quanto il CP_2 Tes_3 stesso e il sebbeno fossero anch'essi tecnici, non erano titolari di uno Tes_4 Per_1 studio. Ha aggiunto poi che il durante il consiglio comunale, aveva rassicurato il Pt_1 dicendo allo stesso “comunque stai tranquillo” nel senso che le accuse non erano Tes_3 rivolte a lui. Il teste ha quindi concluso che “per esclusione uno poteva immaginare che
a questo punto poteva essere riferito all'architetto . (cfr. doc. 11 memoria n. CP_2
3 di . Pt_1 Il teste Geom. , collega di dichiarava, con riferimento Testimone_6 Controparte_2 all'interrogazione comunale del 2013, di aver sentito un proprio collega, tale
[...] che gli aveva riferito “che era successo un problema nel Consiglio Comunale Tes_7 dove era stato accusato l'Architetto e che dopo circa un paio di mesi “uscì un CP_2
Giornale che c'era stato un Blitz della Finanza nello studio”.
Infine, il teste all'epoca dei fatti Dirigente della Cortona Turismo Sport Testimone_8
e Servizi Sociali di Cortona, dichiarava anch'esso di aver avuto l'impressione che il Pt_1 si stesse riferendo all'Arch. e al suo studio tecnico (cfr. doc. 12 memoria CP_2 istruttoria n. 3 di . Pt_1
In definitiva, risulta provato documentalmente, oltre ad essere stato confermato dai testimoni escussi in sede penale, che la ra l'unico politico e tecnico nei cui CP_2 confronti il veva già presentato un'interrogazione comunale e che la stessa, in Pt_1 data 28.02.2013, aveva presentato una richiesta di variante SCIA.
Né in senso contrario appare rilevante l'intervento del sindaco che all'esito dell'interrogazione aveva replicato di non essere in grado di rispondere alle domande del essendoci in consiglio più persone rispondenti 'all'identikit' tracciato: con Pt_1
l'interrogazione il hiedeva infatti al primo cittadino di sapere 'se aveva ricevuto Pt_1 lamentele da parte di imprenditoririvolte al politico presente in questo consiglio comunale…', nonché 'la convocazione della commissione consiliare urbanistica in modo da valutare la pratica del complesso, la richiesta di variante e la regolarità della documentazione…' E' evidente che la necessità di rispondere formalmente all'interrogazione rendeva quantomeno opportuno che il primo cittadino invitasse preliminarmente il d esplicitare il nominativo del destinatario delle sue accuse, Pt_1 ancorchè, come detto, la convergenza della titolarità di uno studio tecnico nel comune di Cortona, la carica pubblica in ambito comunale, l'essere stata oggetto di una precedente interrogazione sempre da parte dello stesso l'aver presentato una Pt_1
SCIA per una individuata pratica edilizia, rendevano, nell'ambiente dell'assemblea consiliare, il nominativo della nivocamente identificabile. CP_2
Dunque, nonostante l'omessa indicazione esplicita del nominativo della CP_2 emerge chiaramente la riconoscibilità della stessa quale destinataria dell'interrogazione letta dal che in sede di esame reso nel dibattimento penale ha ammesso essere Pt_1 proprio lei la destinataria delle sue accuse) e dello studio tecnico presso cui lavorava.
Con riferimento all'altro aspetto trattato – venendo così ad affrontare il quarto motivo di gravame - ovvero la mancanza di offensività derivante dall'uso del 'modo condizionale', si osserva quanto segue. Con gli allusivi accostamenti della professionista che ricopriva anche un incarico pubblico comunale, con fatti di corruzione, il discorso in oggetto era certamente idoneo a portare gli ascoltatori a presumere un comportamento colpevole o comunque disdicevole del soggetto politico oggetto dell'interrogazione. In tal senso, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sez. III
29.10.2019 n. 27592), il giudizio sulla continenza verbale, fondamentale ai fini della valutazione della offensività delle espressioni usate, riguarda non solo il linguaggio utilizzato, ma anche il significato sottinteso alle parole dette (o non dette), suggerito attraverso espedienti stilistici e/o accostamenti suggestionanti di fatti, così che l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengono usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono le notizie e alle vere e proprie insinuazioni;
d'altro canto, uno scritto allusivo o insinuante, anche a prescindere dalla verità dei fatti, può riuscire in concreto molto più pernicioso per l'onore altrui rispetto ad uno scritto vituperoso, giacché mentre questo sollecita il riso, quello suscita il dubbio, che molto più del primo corrode la reputazione di chi ne sia investito.
Ebbene, nel caso di specie appare con tutta evidenza come con le dichiarazioni rese si voglia, in modo allusivo e insinuante, portare l'uditorio dell'assemblea comunale a mettere in correlazione l'attività professionale della del suo studio con atti CP_2 corruttivi correlati all'incarico pubblico da questa ricoperto.
Venendo infine ad esaminare la ricorrenza dell'esimente del c.d. diritto di critica – così affrontando il quinto motivo di appello in seno al quale verrà esaminata anche la contigua parte del quarto motivo inerente l'interesse pubblico alla notizia propalata – si osserva quanto segue.
E' ben noto che il diritto di critica costituisce - insieme al differente diritto di cronaca - esplicitazione della più ampia libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), che va bilanciata con il diritto, di pari livello, all'onore, alla reputazione anche professionale e al decoro. Se è pur vero che la critica è l'attività volta ad esprimere giudizi e a manifestare opinioni sui fatti accaduti o sull'operato di altre persone coinvolte, esercitandosi necessariamente attraverso la esternazione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, per sua natura, è frutto di un'interpretazione soggettiva e personale di detti fatti e/o comportamenti, ciò non esclude che anche quest'ultima trovi un limite nel rispetto della dignità altrui, non potendo trasmodare in gratuiti attacchi distruttivi dell'onore e della reputazione di altri soggetti. In virtù di tale necessario bilanciamento, è ius receptum che in tema di azione di risarcimento dei danni da lesione dell'onore e del decoro, presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica (che rispetto al diritto di cronaca consente l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo), sono: l'interesse pubblico della notizia, la correttezza formale dell'esposizione dei fatti e la corrispondenza tra la narrazione e i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, che può tollerare soltanto inesattezze irrilevanti o riferite a particolari di scarso rilievo (cfr. per tutte Cass. civ. III, 20140/2005); se uno solo di questi requisiti mancasse, la causa di giustificazione non opererebbe. La Suprema Corte ha anche più di recente avuto modo di specificare in proposito come l'esercizio del diritto di critica richieda 'a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale
e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione' (cfr. Cass. n° 38215/2021; Cass. Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018, in linea con una costante giurisprudenza).
La giurisprudenza dunque ha individuato i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica in primo luogo nella continenza formale e sostanziale, legati rispettivamente alla correttezza e misura del linguaggio adoperato e alla veridicità dei fatti, intesa in senso non assoluto ma soggettivo, nonché nel requisito di pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole di tutela in confronto con il bene suscettibile di lesione (cfr. Cass. n. 21362 del 2013; n. 29008 del 2008; n. 23798 del
2007; n. 11220 del 2004; più recentemente, Cass. n. 5523 del 2016; n. 19092 del
2018; n. 14527 del 2018; n. 18176 del 2018).
Sul versante della continenza formale si è specificato che l'esposizione della critica deve avvenire nel rispetto dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui.
Possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato (cfr. Cass. n. 12420 del 2008; n. 1434 del 2015;
n. 12522 del 2016). L'offesa è "gratuita" quando non sia in alcun modo collegata e funzionale allo scopo per cui la critica è mossa. Tale aspetto è strettamente correlato al limite della c.d. continenza sostanziale che esige che quando la critica consista in un giudizio su fatti o condotte ascritti alla persona criticata, questi fatti siano veri, anche solo putativamente, e cioè sulla base di un'incolpevole convinzione del dichiarante (cfr.
Cass. n. 7847 del 2011; n. 25420 del 2017; n. 38215 del 2021).
Ciò premesso, nel caso in esame non è dato ravvisare in primo luogo la verità dei fatti riportati nell'interrogazione, nella misura in cui il si era limitato a proporre, Pt_1 dandoli già per assodati, i contenuti di quella che era una denuncia a lui presentata da due privati cittadini – peraltro a tale momento ancora non depositata presso gli organi inquirenti - relativamente a circostanze penalmente rilevanti, attribuite alla CP_2 ancora dunque tutte da verificare nelle opportune sedi. La mancanza di qualsiasi accertamento e riscontro oggettivo da parte del prima di rendere i fatti a lui Pt_1 denunciati da terzi oggetto di una pubblica interrogazione, è tale da escluderne la verità anche dal punto di vista putativo, atteso che a tale momento l'appellante si era limitato a riportare quanto riferitogli senza sottoporlo a nessun vaglio, né verifica. Se è vero, come osserva parte appellante, che non poteva farsi carico al di effettuare gli Pt_1 accertamenti conseguenti ad una grave denuncia fatta da un cittadino, quello che era invece sicuramente da lui esigibile era la prudenza nel riferire pubblicamente e soprattutto nell'attribuire accuse, solo con riferimento a fatti di cui avesse acquisito la certezza.
A ciò fanno da contrappunto gli accostamenti tra le condotte attribuite alla CP_2 gravi fatti corruttivi, con conseguente giudizio di scorrettezza dello svolgimento da parte di quest'ultima della propria attività professionale nello stesso luogo in cui ricopriva anche la carica politica e conseguente insinuante messa in dubbio della sua onorabilità.
In tal senso devono ritenersi superati i limiti della continenza, risolvendosi le espressioni utilizzate dal in un attacco personale, finalizzato ad aggredire la sfera morale Pt_1 della professionista, prescindendo dalla verità dei fatti storici. La Cassazione ha infatti in proposito ritenuto come trascenda i limiti del diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o comunque di condotte infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario (cfr. Cass. 22 marzo
2013, n. 7274).
Sotto il profilo della pertinenza, la giurisprudenza di legittimità ha invece osservato che la critica deve rispondere ad un interesse meritevole di tutela. Se nell'ambito del diritto di cronaca tale requisito, viene definito quale continenza materiale e va parametrato all'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione, (cfr. Cass. n° 3627/2025), nell'ambito del diritto di critica politica e dunque nello svolgimento delle relazioni politiche degli organi di governo del territorio, si parla invece più propriamente di interesse meritevole di tutela, che deve essere alla base della critica e riguardare le attività dei suoi organi e dei suoi membri. A tale proposito, nel caso di specie, i fatti posti alla base dell'interrogazione non avevano a che fare con l'attività politica della e dunque con il suo ruolo istituzionale, bensì riguardavano un lavoro edile CP_2 commissionato al suo studio tecnico da parte di una società privata. Di conseguenza non trattavasi comunque di questione inerente la funzione di controllo dell'attività politica propria dello strumento dell'interrogazione. Né alcun interesse meritevole di tutela può essere tratto dalle gravi accuse di fatti anche penalmente rilevanti mosse alla atteso che si trattava di circostanze inerenti un esposto non ancora depositato CP_2 alle competenti autorità e che dunque non era stato sottoposto ad alcun vaglio e/o alcuna verifica nelle opportune sedi, non avendo ancora dato luogo neppure ad un procedimento penale pendente nei confronti della vice sindaco.
Alla luce di detti principi, deve dunque ritenersi non sussistente la scriminante del diritto di critica, mancando tutti i requisiti in tal senso richiesti dalla giurisrpudenza.
I motivi di appello in esame devono dunque essere ritenuti tutti infondati, essendo il contenuto dell'interrogazione consiliare, letta pubblicamente dal tale da Pt_1 trascendere il diritto di legittima critica politica e idonea a produrre discredito in capo alla d ai membri dei suo studio professionale. CP_2
4. Il sesto motivo di appello: la quantificazione del danno e la sanzione amministrativa pecuniaria – Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta mancata prova dei danni e la non adeguatezza della quantificazione degli stessi effettuata dal primo giudice in favore degli appellati, nonché l'erronea applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. In particolare, l'appellante ritiene l'importo liquidato dal giudice di primo grado assolutamente incongruo ed eccessivo sia in relazione alla che ai suoi colleghi di studio, sostenendo, in estrema sintesi, CP_2 che il nella propria interrogazione comunale non ha mai fatto riferimento agli Pt_1 odierni appellati e che, in ogni caso, i SI non erano presenti al CP_2 CP_1 consiglio comunale e quindi non potevano ritenersi persone offese, tanto da non aver proposto querela come aveva invece fatto la sola CP_2
Anche tali censure non colgono nel segno.
E' consolidato in giurisprudenza il principio, a cui si intende dare seguito, secondo il quale, in tema di responsabilità civile, il danno all'onore e/o al decoro di cui si invoca il risarcimento come conseguenza di frasi offensive, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione.
A tale proposito la Suprema Corte è unanime nell'affermare che in tema di risarcimento del danno causato da ingiurie (così come per la diffamazione) la prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo come idonei parametri di riferimento la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale (cfr. per tutte Cass. 9799/19).
Nel caso di specie, ancorchè il primo giudice sia passato a quantificare il danno senza preliminarmente esaminare l'an dello stesso, dal complessivo tenore degli atti, anche richiamati in sentenza, si evince chiaramente come il contenuto dell'interrogazione era tale da insinuare il dubbio circa il coinvolgimento dell'arch. dei membri del CP_2 suo studio in gravi fatti di corruzione, così producendo una lesione dell'onore dei professionisti, riconoscibili nel ristretto e specifico ambiente cui l'interrogazione era rivolta. La sussistenza nel caso di specie di una lesione di valori della persona costituzionalmente rilevanti, suscettibile di risarcimento, deriva dal contenuto dell'interrogazione relativo a gravi fatti tali da compromettere l'onorabilità dei professionisti ed in particolare della el contesto sociale e professionale di un CP_2 piccolo comune in cui gli stessi si trovavano ad operare. A conferma di ciò si evidenzia
– come anche sottolineato nella sentenza impugnata – che pochi giorni dopo il fatto, lo stesso partito cui apparteneva la le chiedeva chiarimenti circa il suo effettivo CP_2 coinvolgimento nei fatti narrati, con ciò comprovandosi la lesione dell'onore nell'ambiente in cui i professionisti in questione svolgevano le loro attività.
Con riferimento alla parte del motivo di appello inerente il quantum dei danni risarciti il
Tribunale ha così argomentato: “anche in considerazione del fatto che l'ingiuria si è effettivamente consumata alla presenza di più persone (Consiglio Comunale aperto al pubblico) e tenendo presente che non sembra essersi più verificato - ritiene congrua una liquidazione del danno nella misura complessiva di € 10.000,00, da dividere come segue: € 8.000,00 in favore di , € 1.000,00 nei confronti di Controparte_3 CP_1
, € 1.000,00 in favore di Importo da intendersi già
[...] Controparte_2 equitativamente rivalutato. Non sono dovuti gli interessi compensativi in misura legale, in quanto non espressamente richiesti”.
Tanto premesso, il primo giudice ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “qualora esistano degli elementi di prova del danno, che tuttavia non possa essere provato nel suo preciso ammontare, il giudice è tenuto ad effettuarne la valutazione equitativa, alla stregua degli artt. 2056 e 1226 cod. civ. (Cass. n 9339 del 04/04/2019),
e ciò a maggior ragione con riferimento all'ambito già coperto dall'abrogato art. 594 cod. pen., posto che rispetto all'ingiuria la liquidazione del danno civile assume una preminente connotazione equitativa, in quanto sganciata dall'esame delle componenti specificamente reddituali inerenti la persona lesa, nondimeno con doverosa espressa enunciazione, da parte del giudice, dei parametri che ha inteso applicare” (cfr. Cass. n.
34621 del 2023; Cass. n. 13153 del 25/05/2017).
La liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli appellati va dunque necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali è insito nella natura del danno e nella funzione del risarcimento, realizzato mediante la dazione di una somma di denaro compensativa di un pregiudizio di tipo non economico.
Pertanto, la sua determinazione monetaria si attua attraverso un giudizio equitativo basato su una serie di criteri (gravità del fatto, entità dell'offesa arrecata, luogo in cui
è avvenuta, età e attività del soggetto leso, sensibilità dell'avente diritto ecc.) necessariamente influenzati dalla natura del danno non patrimoniale.
Indipendentemente dalla adesione ad una delle tre linee di pensiero sulla natura di tale danno (afflittiva-sanzionatoria, che attribuisce alla riparazione del danno morale da reato natura di pena privata, risarcitoria, simile a quella del danno patrimoniale e satisfattiva volta ad alleviare le sofferenze patite con una somma di denaro), la giurisprudenza ha enucleato una serie di parametri ai quali il giudice di merito deve attenersi nella valutazione discrezionale del detto danno.
Il criterio preferibile per addivenire ad una corretta determinazione e liquidazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima di un fatto illecito è quello della gravità del fatto. In tal senso, l'importo da liquidare a titolo di danno morale è direttamente proporzionale alla gravità dell'evento lesivo. Il profilo della gravità viene, poi definito in concreto facendo riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito (intensità del dolo o gravità della colpa), alle modalità concrete della condotta dell'agente, oltre che alle circostanti aggravanti e a tutti quegli altri elementi rilevanti secondo la tesi sanzionatoria del danno morale. Non viene in rilievo, invece, l'entità dell'apporto causale della condotta del danneggiante nella determinazione dell' evento, che deve essere invece considerata ai soli fini dell'applicazione della regola risarcitoria contenuta all'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25 ottobre 2002, n. 15103). Altro parametro da prendere in considerazione è quello della intensità delle sofferenze subite dalla vittima dell'illecito e ciò sulla base del principio intuitivo secondo cui esiste una proporzionalità necessaria tra l'intensità del patema d'animo e la misura della liquidazione del danno morale (cfr. Cass., 2 luglio 1997, n. 5944). Poichè sotto il profilo probatorio tale accertamento risulta non agevole trattandosi di aspetti meramente soggettivi, la giurisprudenza ammette il riferimento al criterio della sofferenza dell'uomo medio, oppure al livello morale ed intellettuale della vittima. In altri casi la giurisprudenza ha ritenuto opportuno fare riferimento anche alle condizioni sociali e personali del danneggiato, alla cultura, alla professione esercitata, alla posizione sociale e ciò al fine di meglio determinare la gravità dell'illecito penale e, conseguentemente, quantificare concretamente il danno (cfr. Cassazione civile , sez. III, 02 luglio 1997, n. 5944).
Tanto premesso, nel caso di specie, in applicazione dei suddetti principi, si ritiene congrua la valutazione equitativa operata dal giudice di primo grado considerato il contesto in cui è avvenuta l'ingiuria (ovvero il consiglio comunale aperto al pubblico), la carica politica ricoperta all'epoca dei fatti dalla nonché il clamore mediatico CP_2 suscitato da tale vicenda, la risonanza del fatto nel ristretto ambito in cui la CP_2 ed i suoi collaboratori svolgevano la loro professione, l'intensità dell'elemento soggettivo che ha accompagnato la pubblica divulgazione del contenuto delle dette accuse da parte del Pt_1
L'appellante ha infine contestato l'irrogazione anche della sanzione civile ed il relativo quantum, sulla cui quantificazione non sarebbe stata data alcuna motivazione.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: 'È invece dovuto l'ulteriore importo di € 300,00
a titolo di sanzione pecuniaria da versarsi a favore della Cassa delle Ammende, ex art.
4 D.Lgs. n. 7 del 2016, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 7 del 2016'.
Se è dunque vero che l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria non è stata accompagnata da alcuna motivazione, deve purtuttavia ritenersi che della stessa sussistano tutti i presupposti.
L'art. 3 D.L.vo cit. prevede che “I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita”. Nel successivo art. 4 sono quindi elencate le fattispecie per le quali la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria civile da euro 100 ad euro 8.000 e, specificamente, per quanto in questa sede di interesse: “a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa”. E' quindi precisato come in tale caso “se le offese sono reciproche, il giudice puo' non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno
o ad entrambi gli offensori” e ancora: “Non e' sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”. La sanzione è aumentata fino ad euro
12.000 se l'offesa sia consistita nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.
Dunque la norma prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria obbligatoria inserita nel processo civile e prevista come di necessaria applicazione in favore dello Stato, che con la medesima norma ha 'rinunciato' alla punizione penale della medesima fattispecie.
A seguito dell'abrogazione del reato il legislatore ha infatti optato per lo spostamento del piano sanzionatorio pecuniario davanti al medesimo giudice competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno. Trattandosi di sanzione obbligatoria ogni qual volta venga accertata la fattispecie prevista dalla norma, deve ritenersi sussistente l'interesse della parte danneggiata all'irrogazione nei confronti del soggetto resosi autore delle ingiurie nei suoi confronti anche di una sanzione pecuniaria in favore dello
Stato, proprio per la funzione svolta dalla sanzione, non riparatoria, ma punitiva dell'autore dell'illecito.
Dunque con riferimento all'an della sanzione, la parte del motivo di appello deve ritenersi infondata, stante la sussistenza dell'illecito, per come sopra specificato e l'obbligatorietà della sua applicazione.
Con riferimento al quantum, anch'esso oggetto di contestazione, tenuto conto dei parametri indicati dall'art. 5 D.L.vo 7/2016 e, in particolare, del carattere lesivo dell'onore delle accuse riferite alle parti appellate, del contesto pubblico in cui sono state diffuse, considerata altresì l'assenza di opere e/o condotte volte ad eliminare e/o attenuare le conseguenze dannose delle offese, si ritiene congrua l'applicazione nei confronti del della sanzione pecuniaria civile di euro 300 (vicino al minimo Pt_1 previsto) da corrispondersi in favore della Cassa delle Ammende.
5.Le spese di lite - Quanto alle spese del presente grado di giudizio di appello, le stesse seguono il principio della integrale soccombenza di parte appellante e si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornato al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del quantum appellatum (ricompreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare per la fase di studio €
1.134,00, per la fase introduttiva € 921,00, per la fase decisoria € 1.911,00, per un totale di euro 3.966,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello;
2) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, che vengono liquidate in € 3.966,00 per compenso, da maggiorare del 15 % per rimborso forfettario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 20.06.2025 dalla Corte di Appello di EN su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni