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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4592 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4012/2025, avente ad oggetto la “domanda cumulativa di separazione perso- nale coniugi e divorzio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 10/12/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BUONSANTE MELANIA – PARTE RICORRENTE – CONTRO (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. POLIGNANO VALERIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1 tato in data 31/03/2025, ha adito questo Tribunale riferendo di es- sere coniuge di parte resistente, in forza Controparte_1 di matrimonio celebrato in data 25/08/1986, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (26/01/1988) e Per_1 Per_2
(8/10/1994), divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è dive- nuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni, domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 10/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti;
alla medesima udienza il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/08/1986 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) al n. 31, parte II, serie A, anno 1986).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risul- tano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 9/12/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
2 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4012/2025 introdotto con ricorso del 31/03/2025 da nei confronti di Parte_1 [...] con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 9/12/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4012/2025, avente ad oggetto la “domanda cumulativa di separazione perso- nale coniugi e divorzio” e riservata per la decisione a seguito di scadenza del termine per il deposito note ex articolo 127 ter c.p.c. fissato in data 10/12/2025
TRA
(C.F.: ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. BUONSANTE MELANIA – PARTE RICORRENTE – CONTRO (C.F.: ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. POLIGNANO VALERIA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
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All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
1 decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso deposi- Parte_1 tato in data 31/03/2025, ha adito questo Tribunale riferendo di es- sere coniuge di parte resistente, in forza Controparte_1 di matrimonio celebrato in data 25/08/1986, precisando che dalla loro unione sono nati due figli, (26/01/1988) e Per_1 Per_2
(8/10/1994), divenuti entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è dive- nuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, che non si opposta alla deci- sione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni, domandando la separazione e l'adozione dei provvedimenti conse- guenti.
Proseguito il giudizio, all'udienza del 10/12/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui alla convenzione depositata in atti;
alla medesima udienza il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 25/08/1986 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di CASTELLANA GROTTE (BA) al n. 31, parte II, serie A, anno 1986).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti ai rapporti economici, non risul- tano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 9/12/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le
2 parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4012/2025 introdotto con ricorso del 31/03/2025 da nei confronti di Parte_1 [...] con l'intervento del P.M., così provvede: CP_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione da loro sottoscritta e depositata telematicamente in data 9/12/2025;
2. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
3. RINVIA la causa per l'ulteriore corso come da separata ordi- nanza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 16/12/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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