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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 691/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 03.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Mauro Domenici, Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Cei, Matteo
Orlandini, Silvia Carli ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale interno della stessa CP_2
resistente
OGGETTO: Annullamento della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e condanna al pagamento delle mensilità retributive non corrisposte
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) previa eventuale disapplicazione, ovvero declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 nella misura in cui ciò venga ritenuto necessario dal Giudicante al fine dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita della sig.ra , assunto il 3 maggio 2022, per i motivi analiticamente esplicitati Pt_1
in ricorso;
2) accertare il diritto della ricorrente al pagamento dei compensi non versati nei periodi di sospensione non retribuita, oltre a tutti gli accessori di legge;
3) in subordine, accertare il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno alimentare per i periodi di sospensione non retribuita;
4) in ogni caso, accertare il diritto della ricorrente al rimborso del costo dei tamponi nasofaringei effettuati per recarsi al lavoro, da quantificarsi in complessivi € 300,00; 5) in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la condotta discriminatoria attuata nei suoi confronti, nella misura di € 20.000,00, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Giudicante;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito: in via preliminare - accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
in subordine voglia respingere tutte le domande di cui al ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto;
in estremo subordine sospendere il presente giudizio in pendenza di quello di legittimità costituzionale della norma invocata in prossima discussione avanti al Giudice delle Leggi. In ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia-Romagna n. 3/2016)”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2022, , previa Parte_1
disapplicazione ovvero declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter
Pag. 2 di 15 D.L. n. 44/2021, chiedeva l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa non retribuita ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. n.
44/2021; per l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione dei compensi non versati nel periodo di sospensione, oltre accessori di legge;
in subordine, chiedeva di accertare in subordine, accertare il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno alimentare per il suddetto periodo. Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al rimborso dei costi sostenuti per effettuare i tamponi nasofaringei per recarsi a lavoro, quantificati in € 300,00, nonché al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la condotta discriminatoria attuata nei suoi confronti, nella misura di € 20.000,00.
2. In particolare, la ricorrente, dipendente di con Controparte_1
mansione di coadiutore amministrativo, cat. B, presso il presidio di Bientina, esponeva di essersi sottoposta settimanalmente a tamponi nasofaringei per la diagnosi di Covid 19, a partire dall'ottobre 2021 a dicembre 2021, per poter recarsi sul luogo di lavoro, ove svolgeva mansioni puramente amministrative, senza entrare in contatto con i pazienti, medici, professionisti sanitari od operatori di interesse sanitario. Proseguiva esponendo di aver contratto, in data
17.12.2021, il virus Covid 19 e di aver ricevuto, in data 18.01.2022, il certificato di guarigione con conseguente rilascio del Super Green Pass per i successivi sei mesi, fino al 18.06.2022. Avendo la certificazione verde, spiegava di essere rientrata sul posto di lavoro il 05.02.2022 e di aver, tuttavia, ricevuto il
25.03.2022 la raccomandata di sollecito di vaccinazione o differimento, alla quale rispondeva inoltrando la certificazione acquisita. Riferiva che successivamente, in data 19.04.2022, l' chiedeva integrazione della CP_1
documentazione, in quanto la asseriva che la certificazione da guarigione avesse validità di soli 90 giorni. A seguito di tale comunicazione ne seguiva il provvedimento di sospensione non retribuita a partire dal 04.05.2022, ricevendo la riammissione in servizio solo il 21.06.2022
3. La ricorrente rilevava l'illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale, riferendo: che all'epoca era in stato di immunizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 da leggersi in
Pag. 3 di 15 combinato con la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021; che, in ogni caso, non rientrava nella categoria di lavoratori di cui all'art. 4 ter D.L. n.
44/2021 applicato;
che il datore di lavoro avrebbe potuto collocarla in modalità da remoto (smartworking) o avrebbe potuto adempiere all'obbligo di repêchage.
Lamentava, inoltre, di aver subito un trattamento discriminatorio dalla parte resistente, sulla base delle proprie convinzioni personali riguardo al vaccino e in tal senso, subiva un danno all'autodeterminazione e chiedeva la condanna di controparte al risarcimento. Asseriva il proprio diritto alla ripetizione dei costi sostenuti per effettuare i tamponi periodici al fine di recarsi sul posto di lavoro, nonché in subordine il proprio diritti a percepire l'assegno alimentare.
4. In data 10.11.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
5. Nel merito, rilevava di aver provveduto alla sospensione in attuazione delle previsioni normative – la cui legittimità è stata sostenuta da numerose pronunce
-posto che la ricorrente non aveva assolto all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter D.L. n 44/2021 e non poteva ritenersi immunizzata, trascorsi 90 giorni dal tampone positivo senza inoculazione della prima dose di vaccino, così come previsto dall'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 03.03.2021, confermata anche con nota del 29.03.2022.
Sottolineava come la normativa citata non prevedesse in alcun modo l'ipotesi di repêchage
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, contestava il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito e non provato dalla ricorrente, che effettuava la scelta di non vaccinarsi. Infine, riteneva non dovuto l'assegno alimentare in quanto escluso dall'art. 4 ter D.L. n. 44/2021, nonché non dovuta la ripetizione delle spese sostenute peri tamponi nasofaringei, trattandosi di una scelta del lavoratore, in alternativa alla vaccinazione.
Pag. 4 di 15 7. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 03.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della produzione documentale, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Prima di entrare nel merito della causa, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalle parti convenute, in favore del giudice amministrativo.
Per una questione analoga a quella trattata, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, posto che la sospensione temporanea dall'attività professionale deriva dalla fonte legislativa, che qualifica la vaccinazione come condizione di esercizio della professione sanitaria. Pertanto, la vicenda riguarda il diritto soggettivo a esercitare la professione sanitaria senza alcuna intermediazione del potere amministrativo (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza del 29.09.2022, n. 28429).
Inoltre, la Corte costituzione, con la sentenza del 09.02.0223 n. 16, nel decidere sulle questioni alla stessa sottoposte, ha ritenuto evidente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, che – come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle Sezioni Unite -– “discende, in modo automatico” dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, configurato come “requisito essenziale” imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.
Si dichiara, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, nelle funzioni del
Giudice del Lavoro.
9. Venendo al merito della causa, occorre esaminare la normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria rappresentata dall'epidemia da Sars
Covid 19, ha adottato le misure finalizzate alla tutela della salute pubbliche, tra cui l'obbligo di vaccinazione, strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
Pag. 5 di 15 10. In una prima fase, l'obbligo di vaccinazione era temperato dal bilanciamento tra il diritto del singolo, tutelato dall'art. 32 Cost - comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati - e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica. Pertanto,
“pur individuando in determinate categorie e i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concerto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione” (Corte cost., 09.10.2023, n. 186).
In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, aveva inizialmente previsto l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione veniva definita come “requisito essenziale” per l'esercizio di tali professioni e lo svolgimento delle prestazioni relative.
Il citato art. 4, al comma 2, prevede l'esonero dalla vaccinazione obbligatoria a coloro i quali si trovavano in una condizione di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
In caso di mancato assolvimento dell'obbligo e in assenza di una condizione clinica esonerante, il comma 6 prevede la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2.
Prosegue la norma, al comma 8, prevedendo l'obbligo del datore di lavoro, in caso di accertamento negativo sull'adempimento vaccinale da parte del lavoratore, ad adibirlo, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, nello svolgimento delle quali non si presenta il rischio di diffusione del contagio, prevedendone il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. La disposizione concludeva rilevando che “quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 – ossia
Pag. 6 di 15 fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o fino al completamento del piano vaccinale - non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
11. Tale il quadro normativo sino l'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022, con il quale, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha modificato il D.L. n. 44/2021, prevedendo vincoli ancora più stringenti alle categorie di interesse.
Ed invero, con l'introduzione dell'art. 4 ter, è stato esteso l'obbligo vaccinale a tutto il personale che svolge “a qualsiasi titolo” un'attività lavorativa nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (lett. c). Tale la norma – ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4 comma 6, del medesimo
D.L. – prosegue al comma 3, prevedendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione comporta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Infine, è stato soppresso il dovere datoriale di repêchage del lavoratore non vaccinato. Da questo momento, il rifiuto ingiustificato alla vaccinazione da parte del lavoratore comporta la sospensione dall'attività lavorativa e dalla percezione della retribuzione relativa, senza alcuna soluzione alternativa.
12. In questa seconda fase, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella pronuncia del 09.02.2023, n. 14 – ma anche nelle pronunce nn. 15 e 16 del 2023
- ritenendo non fondate le plurime questioni di legittimità -, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni e ha ritenuto non irragionevole tale scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione emergenziale venutasi a delineare, si intendeva proseguire. In tale pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato che il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione
Pag. 7 di 15 dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale,
è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
13. Dunque, con l'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, a modifica del D.L. n.
44/2021, la sospensione, a partire dal 15.12.2021 doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie indicate, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche dei lavoratori che erano stati assegnati a funzioni o modalità diverse (sul punto, Cass. Civ., Sez. Un.,
05.04.2023, n. 9403 e anche Corte costituzionale, si rimanda sul punto alla già citata Corte Cost., 09.10.2023, riguardante il servizio svolto nella modalità del lavoro agile).
14. I profili di incostituzionalità della norma sinora esaminata, sollevati dalla ricorrente, sono stati ampiamente superati dalle pronunce della Corte costituzionale, citate. Più volte, infatti, la Corte ha ribadito non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, D.L.
n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
Pag. 8 di 15 15. Riassumendo quanto sinora detto, gli operatori sanitari durante la prima fase potevano essere esentati dall'obbligo vaccinale in ragione dell'attività concretamente svolta e alla categoria di appartenenza (oltre che per ragioni di salute certificate) ovvero potevano fare affidamento sull'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro. Nella seconda fase, invece, il mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale comportava la sospensione, senza retribuzione, dall'attività lavorativa. Infatti, il rifiuto del vaccino in questa fase diviene causa tout court di inadempimento da parte del datore di lavoro, senza ulteriori mediazioni di ricollocazione e con ciò la perdita del diritto alla retribuzione e la legittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro di ricevere la prestazione.
16. Fatta tale ricostruzione dell'evoluzione normativa, va osservato che nel caso di specie quando si discute di legittimità dei provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, va valutata la legittimità e l'applicabilità della normativa vigente ratione temporis. Il discrimine temporale tra le due diverse discipline è fissato al 15.12.2021, stante l'entrata in vigore del
D.L. n. 172/2021 in data 27.11.2021. Il lasso temporale, infatti, doveva permettere ai lavoratori di valutare la situazione (si vedano sul punto, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16.10.2024, n. 26918; 16.10.2024, n. 26896; 06.05.2024, n. 12211).
17. Quanto al perimetro dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, si richiama la pronuncia del 09.10.2023 n. 186 della Corte costituzionale.
In particolare, nel trattare profili di legittimità costituzionale in un caso relativo alla sospensione di dipendente con qualifica di assistente amministrativo già collocata in modalità smart working, la Corte costituzionale ha rilevato che solo in una prima fase sono stati individuati in base alla natura della professione svolta, mentre nella fase successiva sono stati individuati in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura strettamente sanitaria, anche quelle amministrative ad esse collegate.
Sottolineava come la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisse
Pag. 9 di 15 una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva. Infatti, solo l'adozione di un sistema per categoria predeterminate consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In detta sentenza, la
Corte ribadisce la non irragionevolezza della scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale il personale che, facente parte delle categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile. Da ciò ne deriva che “come già nelle precedenti decisioni in tema di obbligo vaccinale, sopra ricordate, a tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa va aggiunto che essa risulta non sproporzionata. Le norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica
(sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023).”
18. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la ricorrente, in quanto coadiutore amministrativo di categoria B, dipendente dell' Parte_2 appartiene alla categoria individuata dal legislatore ed era soggetta all'obbligo di vaccino ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, a prescindere dall'individuazione della tipologia di struttura nel quale si recava per svolgere l'attività lavorativa. Inoltre, la sospensione dall'attività lavorativa è intervenuta a partire dal 04.05.2022, momento nel quale la normativa non prevedeva più
l'obbligo di repêchage, e fino al 21.06.2022, giorno di rientro in servizio.
19. Proseguendo nella trattazione del caso, è pacifico che la ricorrente ha contratto il
virus Sars-Cov-2 in data 17.12.2021 e che, a seguito di guarigione, ha ripreso regolarmente servizio, vedendosi differito il termine di adempimento
Pag. 10 di 15 dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021. Le veniva, dunque, in data 18.01.2022 il certificato da guarigione, cd. green pass, che riporta una validità sino al 18.06.2022 (all. 3 di parte ricorrente).
20. Tuttavia, tale validità non è condivisa ai fini del rientro sul posto di lavoro, così come non si condivide la tesi secondo cui, ritenendo applicabile la sola Circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021, in contrasto con la precedente
Circolare del 03.03.2021, il periodo di immunizzazione è di 12 mesi.
21. La questione si incentra sulla durata della cd. immunizzazione da guarigione.
L'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 prevedeva che “la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.” La prima circolare ministeriale in materia del 03.03.2021, ha previsto che: “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del
Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-
03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da
SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva
o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2
e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili). Poiché
l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si
Pag. 11 di 15 raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile. Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti
2 connotate da un particolare rischio di reinfezione”. Parte_3
Con la successiva Circolare del 21.07.2021, invocata dalla ricorrente, veniva previsto che: “Facendo seguito alla circolare prot. N° 08284-03/03/2021-
DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 75I del 202I, acquisito con prot. N° 327I9- 2I10712021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-
CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista. Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata i fini del processo decisionale vaccinale”
Infine, è intervenuta a chiarimento la nota ministeriale del 29.03.2022, citata dalla parte convenuta e intervenuta proprio nel periodo di scambio di corrispondenza tra l' e la , con valenza interpretativa e CP_1 Pt_1 avente ad oggetto “Adempimenti ex art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
Pag. 12 di 15 modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)”. Con tale nota, è stato chiarito che “la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-
CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto
l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario”. Proseguiva la nota, riferendo che, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, l'Ordine professionale – nel caso trattato il datore di lavoro – non avrebbe dovuto sospendere gli inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora avessero comprovato la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).
22. La non si è mai sottoposta alla vaccinazione né ha mai prenotato – Pt_1 come si evince dal ricorso introduttivo e dall'assenza di documentazione –
l'appuntamento per l'inoculazione della prima dose o unica dose vaccinale.
23. Inoltre, il termine di tre mesi (90 giorni dal primo tampone positivo) della distanza minima tra l'avvenuta infezione e la prima vaccinazione fissato dalla
Circolare di marzo, non è in contrasto con la diversa raccomandazione contenuta nella successiva Circolare del 21.07.2021, secondo cui, in caso di infezione da
Covid 19, è possibile completare il ciclo vaccinale primario con un'unica dose da somministrare preferibilmente entro sei mesi e, comunque, non oltre dodici mesi.
Si tratta, dunque, di termini differenti: la circolare di luglio 2021 trattava possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due laddove la ratio stessa del “differimento” era quella di tutelare la
Pag. 13 di 15 salute del vaccinando, e non di disporre quanto all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (Trib. di Venezia, Sez. Lav., 23.02.2023, n. 116).
24. Ne deriva che l'ente sanitario ha correttamente applicato la sospensione dall'attività lavorativa della dipendete dopo la guarigione, una volta che era decorso il termine di tre mesi dalla guarigione all'esito di positività al tampone nasofaringeo.
25. Infine, non possono accogliersi le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente, non supportate da elementi probatori.
26. Non potrà riconoscersi, alla luce della normativa citata, il diritto al rimborso delle spese sostenute per i tamponi nasofaringei - alternativa alla vaccinazione proposta dal legislatore e rimessa alla libera scelta del dipendente. Inoltre, come già osservato dal Tar Lazio, Sez. III bis, nell'ordinanza del 26.10.2021, n. 5705, non si tratta, infatti, di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), ai sensi dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 81/2008 TU sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
(e i quali secondo il successivo art. 77, comma 11, e s.s. devono essere forniti dal datore di lavoro), atteso che l'obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente. Non è, pertanto, possibile, addossare al datore di lavoro le spese per i tamponi, venendo in rilievo in questo caso una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori.
27. Quanto al rivendicato diritto alla percezione dell'assegno alimentare, richiamando le considerazioni della Corte costituzionale, nonché quanto sinora illustrato, “proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della determinazione di non vaccinarsi, e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa, discenderebbe la ragionevolezza della scelta normativa di escludere il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di “retribuzione”, anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che «volontariamente» si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendosi, viceversa, che la sospensione della
Pag. 14 di 15 retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che, per
«accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», sono esentati da tale obbligo” (Corte cost., 09.02.20215, n. 15).
Ne consegue che la natura assistenziale dell'assegno alimentare passa in secondo piano a fronte del venire meno della sinallagmaticità nell'esecuzione del contratto di lavoro che non ha carattere oggettivo, bensì soggettivo, essendo libera scelta del lavoratore quella di non sottoporsi alla vaccinazione
28. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
29. Le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, per le quali non vi è stato un univoco orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso perché infondato;
➢ compensa le spese di lite.
Pisa, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 691/2022
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, all'udienza del 03.12.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Mauro Domenici, Mauro Sandri e Olav Gianmaria Taraldsen ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Cei, Matteo
Orlandini, Silvia Carli ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale interno della stessa CP_2
resistente
OGGETTO: Annullamento della sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale e condanna al pagamento delle mensilità retributive non corrisposte
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “1) previa eventuale disapplicazione, ovvero declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'art.
4-ter D.L. 44/2021 nella misura in cui ciò venga ritenuto necessario dal Giudicante al fine dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente, dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione non retribuita della sig.ra , assunto il 3 maggio 2022, per i motivi analiticamente esplicitati Pt_1
in ricorso;
2) accertare il diritto della ricorrente al pagamento dei compensi non versati nei periodi di sospensione non retribuita, oltre a tutti gli accessori di legge;
3) in subordine, accertare il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno alimentare per i periodi di sospensione non retribuita;
4) in ogni caso, accertare il diritto della ricorrente al rimborso del costo dei tamponi nasofaringei effettuati per recarsi al lavoro, da quantificarsi in complessivi € 300,00; 5) in ogni caso, condannare la resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la condotta discriminatoria attuata nei suoi confronti, nella misura di € 20.000,00, ovvero quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal Giudicante;
6) con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Illustrissimo Giudice adito: in via preliminare - accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
in subordine voglia respingere tutte le domande di cui al ricorso in quanto infondate in fatto e in diritto;
in estremo subordine sospendere il presente giudizio in pendenza di quello di legittimità costituzionale della norma invocata in prossima discussione avanti al Giudice delle Leggi. In ogni caso con condanna della controparte al pagamento dei compensi di fase, da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014, senza applicazione di I.V.A. e C.P.A. (trattandosi di contenzioso gestito da avvocatura interna), ma gravati di oneri previdenziali e assistenziali pari al 23,8%, oneri da riconoscersi all'avvocato dipendente dell'Ente pubblico in sostituzione delle voci accessorie applicabili ai legali liberi professionisti (cfr. in merito Tar Piemonte n.
1104/2017, Tar Emilia-Romagna n.151/2016, Tar Emilia-Romagna n. 3/2016)”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 19.07.2022, , previa Parte_1
disapplicazione ovvero declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter
Pag. 2 di 15 D.L. n. 44/2021, chiedeva l'annullamento del provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa non retribuita ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, D.L. n.
44/2021; per l'effetto, chiedeva di accertare il proprio diritto alla percezione dei compensi non versati nel periodo di sospensione, oltre accessori di legge;
in subordine, chiedeva di accertare in subordine, accertare il diritto della ricorrente al pagamento dell'assegno alimentare per il suddetto periodo. Chiedeva, altresì, la condanna della resistente al rimborso dei costi sostenuti per effettuare i tamponi nasofaringei per recarsi a lavoro, quantificati in € 300,00, nonché al risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la condotta discriminatoria attuata nei suoi confronti, nella misura di € 20.000,00.
2. In particolare, la ricorrente, dipendente di con Controparte_1
mansione di coadiutore amministrativo, cat. B, presso il presidio di Bientina, esponeva di essersi sottoposta settimanalmente a tamponi nasofaringei per la diagnosi di Covid 19, a partire dall'ottobre 2021 a dicembre 2021, per poter recarsi sul luogo di lavoro, ove svolgeva mansioni puramente amministrative, senza entrare in contatto con i pazienti, medici, professionisti sanitari od operatori di interesse sanitario. Proseguiva esponendo di aver contratto, in data
17.12.2021, il virus Covid 19 e di aver ricevuto, in data 18.01.2022, il certificato di guarigione con conseguente rilascio del Super Green Pass per i successivi sei mesi, fino al 18.06.2022. Avendo la certificazione verde, spiegava di essere rientrata sul posto di lavoro il 05.02.2022 e di aver, tuttavia, ricevuto il
25.03.2022 la raccomandata di sollecito di vaccinazione o differimento, alla quale rispondeva inoltrando la certificazione acquisita. Riferiva che successivamente, in data 19.04.2022, l' chiedeva integrazione della CP_1
documentazione, in quanto la asseriva che la certificazione da guarigione avesse validità di soli 90 giorni. A seguito di tale comunicazione ne seguiva il provvedimento di sospensione non retribuita a partire dal 04.05.2022, ricevendo la riammissione in servizio solo il 21.06.2022
3. La ricorrente rilevava l'illegittimità della sospensione dall'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale, riferendo: che all'epoca era in stato di immunizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 da leggersi in
Pag. 3 di 15 combinato con la circolare del Ministero della Salute del 21 luglio 2021; che, in ogni caso, non rientrava nella categoria di lavoratori di cui all'art. 4 ter D.L. n.
44/2021 applicato;
che il datore di lavoro avrebbe potuto collocarla in modalità da remoto (smartworking) o avrebbe potuto adempiere all'obbligo di repêchage.
Lamentava, inoltre, di aver subito un trattamento discriminatorio dalla parte resistente, sulla base delle proprie convinzioni personali riguardo al vaccino e in tal senso, subiva un danno all'autodeterminazione e chiedeva la condanna di controparte al risarcimento. Asseriva il proprio diritto alla ripetizione dei costi sostenuti per effettuare i tamponi periodici al fine di recarsi sul posto di lavoro, nonché in subordine il proprio diritti a percepire l'assegno alimentare.
4. In data 10.11.2022, si costituiva in giudizio l' Controparte_3
eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.
5. Nel merito, rilevava di aver provveduto alla sospensione in attuazione delle previsioni normative – la cui legittimità è stata sostenuta da numerose pronunce
-posto che la ricorrente non aveva assolto all'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4 ter D.L. n 44/2021 e non poteva ritenersi immunizzata, trascorsi 90 giorni dal tampone positivo senza inoculazione della prima dose di vaccino, così come previsto dall'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 e dalla Circolare del Ministero della Salute del 03.03.2021, confermata anche con nota del 29.03.2022.
Sottolineava come la normativa citata non prevedesse in alcun modo l'ipotesi di repêchage
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, contestava il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito e non provato dalla ricorrente, che effettuava la scelta di non vaccinarsi. Infine, riteneva non dovuto l'assegno alimentare in quanto escluso dall'art. 4 ter D.L. n. 44/2021, nonché non dovuta la ripetizione delle spese sostenute peri tamponi nasofaringei, trattandosi di una scelta del lavoratore, in alternativa alla vaccinazione.
Pag. 4 di 15 7. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 03.12.2024, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della produzione documentale, con deposito della sentenza nel sistema telematico.
8. Prima di entrare nel merito della causa, occorre affrontare la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata dalle parti convenute, in favore del giudice amministrativo.
Per una questione analoga a quella trattata, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, posto che la sospensione temporanea dall'attività professionale deriva dalla fonte legislativa, che qualifica la vaccinazione come condizione di esercizio della professione sanitaria. Pertanto, la vicenda riguarda il diritto soggettivo a esercitare la professione sanitaria senza alcuna intermediazione del potere amministrativo (Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza del 29.09.2022, n. 28429).
Inoltre, la Corte costituzione, con la sentenza del 09.02.0223 n. 16, nel decidere sulle questioni alla stessa sottoposte, ha ritenuto evidente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, che – come sottolineato dalla richiamata ordinanza delle Sezioni Unite -– “discende, in modo automatico” dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, configurato come “requisito essenziale” imposto dalla legge a tutela della salute pubblica e della sicurezza delle cure.
Si dichiara, pertanto, la giurisdizione del giudice ordinario, nelle funzioni del
Giudice del Lavoro.
9. Venendo al merito della causa, occorre esaminare la normativa con la quale il legislatore, a fronte dell'emergenza sanitaria rappresentata dall'epidemia da Sars
Covid 19, ha adottato le misure finalizzate alla tutela della salute pubbliche, tra cui l'obbligo di vaccinazione, strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus.
Pag. 5 di 15 10. In una prima fase, l'obbligo di vaccinazione era temperato dal bilanciamento tra il diritto del singolo, tutelato dall'art. 32 Cost - comprensivo anche della libertà negativa di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati - e l'interesse della collettività alla tutela della salute pubblica. Pertanto,
“pur individuando in determinate categorie e i destinatari dell'obbligo vaccinale, ne delimitava il perimetro in modo tale da rapportarlo al concerto svolgimento dell'attività lavorativa e ammettendo anche la possibilità di utilizzare diversamente, nel contesto lavorativo, coloro che non si sottoponessero alla vaccinazione” (Corte cost., 09.10.2023, n. 186).
In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, aveva inizialmente previsto l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. La vaccinazione veniva definita come “requisito essenziale” per l'esercizio di tali professioni e lo svolgimento delle prestazioni relative.
Il citato art. 4, al comma 2, prevede l'esonero dalla vaccinazione obbligatoria a coloro i quali si trovavano in una condizione di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale”.
In caso di mancato assolvimento dell'obbligo e in assenza di una condizione clinica esonerante, il comma 6 prevede la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2.
Prosegue la norma, al comma 8, prevedendo l'obbligo del datore di lavoro, in caso di accertamento negativo sull'adempimento vaccinale da parte del lavoratore, ad adibirlo, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, nello svolgimento delle quali non si presenta il rischio di diffusione del contagio, prevedendone il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. La disposizione concludeva rilevando che “quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9 – ossia
Pag. 6 di 15 fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o fino al completamento del piano vaccinale - non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
11. Tale il quadro normativo sino l'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 3/2022, con il quale, stante l'aggravarsi della situazione sanitaria, il legislatore ha modificato il D.L. n. 44/2021, prevedendo vincoli ancora più stringenti alle categorie di interesse.
Ed invero, con l'introduzione dell'art. 4 ter, è stato esteso l'obbligo vaccinale a tutto il personale che svolge “a qualsiasi titolo” un'attività lavorativa nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (lett. c). Tale la norma – ricalcando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4 comma 6, del medesimo
D.L. – prosegue al comma 3, prevedendo che “l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione comporta l'immediata sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
Infine, è stato soppresso il dovere datoriale di repêchage del lavoratore non vaccinato. Da questo momento, il rifiuto ingiustificato alla vaccinazione da parte del lavoratore comporta la sospensione dall'attività lavorativa e dalla percezione della retribuzione relativa, senza alcuna soluzione alternativa.
12. In questa seconda fase, come rilevato dalla stessa Corte Costituzionale nella pronuncia del 09.02.2023, n. 14 – ma anche nelle pronunce nn. 15 e 16 del 2023
- ritenendo non fondate le plurime questioni di legittimità -, il legislatore ha scelto di non esigere più dal datore di lavoro uno sforzo di cooperazione volto all'utilizzazione del personale inadempiente in altre mansioni e ha ritenuto non irragionevole tale scelta, in considerazione delle finalità di tutela della salute pubblica che attraverso la stessa, nella situazione emergenziale venutasi a delineare, si intendeva proseguire. In tale pronuncia, la Corte costituzionale ha evidenziato che il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora credendi, perché fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo retributivo e la mancata previsione
Pag. 7 di 15 dell'assegno alimentare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo “si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale,
è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile".
13. Dunque, con l'entrata in vigore del D.L. n. 172/2021, a modifica del D.L. n.
44/2021, la sospensione, a partire dal 15.12.2021 doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro, per tutti gli appartenenti alle categorie indicate, in ragione della sola qualifica posseduta e a prescindere da qualunque valutazione sulle mansioni espletate e sui luoghi in cui le stesse venivano rese, con conseguente ricomprensione nella platea dei destinatari anche dei lavoratori che erano stati assegnati a funzioni o modalità diverse (sul punto, Cass. Civ., Sez. Un.,
05.04.2023, n. 9403 e anche Corte costituzionale, si rimanda sul punto alla già citata Corte Cost., 09.10.2023, riguardante il servizio svolto nella modalità del lavoro agile).
14. I profili di incostituzionalità della norma sinora esaminata, sollevati dalla ricorrente, sono stati ampiamente superati dalle pronunce della Corte costituzionale, citate. Più volte, infatti, la Corte ha ribadito non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, D.L.
n. 44/2021, come convertito, nella parte in cui prevede da un lato, l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro lato, per effetto dell'inadempimento dello stesso, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie.
Pag. 8 di 15 15. Riassumendo quanto sinora detto, gli operatori sanitari durante la prima fase potevano essere esentati dall'obbligo vaccinale in ragione dell'attività concretamente svolta e alla categoria di appartenenza (oltre che per ragioni di salute certificate) ovvero potevano fare affidamento sull'obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro. Nella seconda fase, invece, il mancato l'assolvimento dell'obbligo vaccinale comportava la sospensione, senza retribuzione, dall'attività lavorativa. Infatti, il rifiuto del vaccino in questa fase diviene causa tout court di inadempimento da parte del datore di lavoro, senza ulteriori mediazioni di ricollocazione e con ciò la perdita del diritto alla retribuzione e la legittimità del rifiuto da parte del datore di lavoro di ricevere la prestazione.
16. Fatta tale ricostruzione dell'evoluzione normativa, va osservato che nel caso di specie quando si discute di legittimità dei provvedimenti di sospensione adottati nella vigenza dell'art. 4 del D.L. n. 44/2021, va valutata la legittimità e l'applicabilità della normativa vigente ratione temporis. Il discrimine temporale tra le due diverse discipline è fissato al 15.12.2021, stante l'entrata in vigore del
D.L. n. 172/2021 in data 27.11.2021. Il lasso temporale, infatti, doveva permettere ai lavoratori di valutare la situazione (si vedano sul punto, Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16.10.2024, n. 26918; 16.10.2024, n. 26896; 06.05.2024, n. 12211).
17. Quanto al perimetro dell'imposizione dell'obbligo vaccinale, si richiama la pronuncia del 09.10.2023 n. 186 della Corte costituzionale.
In particolare, nel trattare profili di legittimità costituzionale in un caso relativo alla sospensione di dipendente con qualifica di assistente amministrativo già collocata in modalità smart working, la Corte costituzionale ha rilevato che solo in una prima fase sono stati individuati in base alla natura della professione svolta, mentre nella fase successiva sono stati individuati in base al luogo di svolgimento della professione, così includendo, accanto alle professioni di natura strettamente sanitaria, anche quelle amministrative ad esse collegate.
Sottolineava come la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisse
Pag. 9 di 15 una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva. Infatti, solo l'adozione di un sistema per categoria predeterminate consentiva di rimettere l'attività di accertamento e monitoraggio agli ordini professionali competenti e ai datori di lavoro. In detta sentenza, la
Corte ribadisce la non irragionevolezza della scelta legislativa di non escludere dall'obbligo vaccinale il personale che, facente parte delle categorie destinatarie di detto obbligo, era impiegato in servizio nelle modalità del lavoro agile. Da ciò ne deriva che “come già nelle precedenti decisioni in tema di obbligo vaccinale, sopra ricordate, a tali considerazioni sulla non irragionevolezza della scelta dell'imposizione dell'obbligo vaccinale per categorie e a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa va aggiunto che essa risulta non sproporzionata. Le norme censurate, infatti, si inseriscono in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica
(sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023).”
18. Alla luce delle considerazioni sinora esposte, la ricorrente, in quanto coadiutore amministrativo di categoria B, dipendente dell' Parte_2 appartiene alla categoria individuata dal legislatore ed era soggetta all'obbligo di vaccino ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021, a prescindere dall'individuazione della tipologia di struttura nel quale si recava per svolgere l'attività lavorativa. Inoltre, la sospensione dall'attività lavorativa è intervenuta a partire dal 04.05.2022, momento nel quale la normativa non prevedeva più
l'obbligo di repêchage, e fino al 21.06.2022, giorno di rientro in servizio.
19. Proseguendo nella trattazione del caso, è pacifico che la ricorrente ha contratto il
virus Sars-Cov-2 in data 17.12.2021 e che, a seguito di guarigione, ha ripreso regolarmente servizio, vedendosi differito il termine di adempimento
Pag. 10 di 15 dell'obbligo vaccinale ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021. Le veniva, dunque, in data 18.01.2022 il certificato da guarigione, cd. green pass, che riporta una validità sino al 18.06.2022 (all. 3 di parte ricorrente).
20. Tuttavia, tale validità non è condivisa ai fini del rientro sul posto di lavoro, così come non si condivide la tesi secondo cui, ritenendo applicabile la sola Circolare del Ministero della Salute del 21.07.2021, in contrasto con la precedente
Circolare del 03.03.2021, il periodo di immunizzazione è di 12 mesi.
21. La questione si incentra sulla durata della cd. immunizzazione da guarigione.
L'art. 4, comma 5, D.L. n. 44/2021 prevedeva che “la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.” La prima circolare ministeriale in materia del 03.03.2021, ha previsto che: “Visto il parere espresso dal Gruppo permanente sull'infezione da SARS-Cov-2 del
Consiglio Superiore di Sanità, trasmesso alla Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute con nota protocollo n° 477-
03/03/2021-DGOCTS, conforme a quello espresso da AIFA in data 23/02/2021, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da
SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa. Ciò non è da intendersi applicabile ai soggetti che presentino condizioni di immunodeficienza, primitiva
o secondaria a trattamenti farmacologici. In questi soggetti, non essendo prevedibile la protezione immunologica conferita dall'infezione da SARS-CoV-2
e la durata della stessa, si raccomanda di proseguire con la schedula vaccinale proposta (doppia dose per i tre vaccini a oggi disponibili). Poiché
l'informazione relativa a una pregressa infezione da SARS-CoV-2 viene raccolta al momento della vaccinazione attraverso un modello di autocertificazione, si
Pag. 11 di 15 raccomanda di raccogliere, ogni qualvolta disponibile, evidenza di documentata infezione da SARS-CoV-2. In assenza di questa evidenza di positività al tampone, si raccomanda che l'informazione anamnestica relativa a una pregressa infezione venga raccolta nel modo più completo e dettagliato possibile. Inoltre, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la positività anticorpale nei confronti del virus o di altro tipo di test, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Infine, tali raccomandazioni potrebbero essere oggetto di rivisitazione qualora dovessero emergere e diffondersi varianti
2 connotate da un particolare rischio di reinfezione”. Parte_3
Con la successiva Circolare del 21.07.2021, invocata dalla ricorrente, veniva previsto che: “Facendo seguito alla circolare prot. N° 08284-03/03/2021-
DGPRE, visto il parere del Comitato tecnico scientifico di cui all'Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 75I del 202I, acquisito con prot. N° 327I9- 2I10712021-DGPRE, si rappresenta che è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti- SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-
CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista. Si coglie l'occasione per ribadire che, come da indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata i fini del processo decisionale vaccinale”
Infine, è intervenuta a chiarimento la nota ministeriale del 29.03.2022, citata dalla parte convenuta e intervenuta proprio nel periodo di scambio di corrispondenza tra l' e la , con valenza interpretativa e CP_1 Pt_1 avente ad oggetto “Adempimenti ex art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
Pag. 12 di 15 modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari. (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.2.2022)”. Con tale nota, è stato chiarito che “la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-
CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto
l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario”. Proseguiva la nota, riferendo che, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, l'Ordine professionale – nel caso trattato il datore di lavoro – non avrebbe dovuto sospendere gli inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora avessero comprovato la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).
22. La non si è mai sottoposta alla vaccinazione né ha mai prenotato – Pt_1 come si evince dal ricorso introduttivo e dall'assenza di documentazione –
l'appuntamento per l'inoculazione della prima dose o unica dose vaccinale.
23. Inoltre, il termine di tre mesi (90 giorni dal primo tampone positivo) della distanza minima tra l'avvenuta infezione e la prima vaccinazione fissato dalla
Circolare di marzo, non è in contrasto con la diversa raccomandazione contenuta nella successiva Circolare del 21.07.2021, secondo cui, in caso di infezione da
Covid 19, è possibile completare il ciclo vaccinale primario con un'unica dose da somministrare preferibilmente entro sei mesi e, comunque, non oltre dodici mesi.
Si tratta, dunque, di termini differenti: la circolare di luglio 2021 trattava possibilità di completare l'intero ciclo vaccinale primario con una sola dose, anziché due laddove la ratio stessa del “differimento” era quella di tutelare la
Pag. 13 di 15 salute del vaccinando, e non di disporre quanto all'assolvimento dell'obbligo vaccinale (Trib. di Venezia, Sez. Lav., 23.02.2023, n. 116).
24. Ne deriva che l'ente sanitario ha correttamente applicato la sospensione dall'attività lavorativa della dipendete dopo la guarigione, una volta che era decorso il termine di tre mesi dalla guarigione all'esito di positività al tampone nasofaringeo.
25. Infine, non possono accogliersi le pretese risarcitorie avanzate dalla ricorrente, non supportate da elementi probatori.
26. Non potrà riconoscersi, alla luce della normativa citata, il diritto al rimborso delle spese sostenute per i tamponi nasofaringei - alternativa alla vaccinazione proposta dal legislatore e rimessa alla libera scelta del dipendente. Inoltre, come già osservato dal Tar Lazio, Sez. III bis, nell'ordinanza del 26.10.2021, n. 5705, non si tratta, infatti, di dispositivi individuali di protezione (D.P.I.), ai sensi dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. 81/2008 TU sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro
(e i quali secondo il successivo art. 77, comma 11, e s.s. devono essere forniti dal datore di lavoro), atteso che l'obbligo di esibire la certificazione verde non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche tutti quei luoghi indicati dalla normativa vigente. Non è, pertanto, possibile, addossare al datore di lavoro le spese per i tamponi, venendo in rilievo in questo caso una disposizione che ha per destinatari la generalità dei consociati, e non soltanto i lavoratori, e che si prefigge l'obiettivo di tutelare la salute pubblica in via generale, prevenendo la diffusione della pandemia, e non quello di tutelare la salute individuale dei lavoratori.
27. Quanto al rivendicato diritto alla percezione dell'assegno alimentare, richiamando le considerazioni della Corte costituzionale, nonché quanto sinora illustrato, “proprio dalla natura intrinsecamente autonoma della determinazione di non vaccinarsi, e quindi, di non svolgere la prestazione lavorativa, discenderebbe la ragionevolezza della scelta normativa di escludere il diritto alla corresponsione di qualsiasi forma di “retribuzione”, anche sub specie di assegno alimentare, per coloro che «volontariamente» si sottraggono all'obbligo vaccinale, prevedendosi, viceversa, che la sospensione della
Pag. 14 di 15 retribuzione (e di qualsiasi altro emolumento) non si applichi a coloro che, per
«accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate», sono esentati da tale obbligo” (Corte cost., 09.02.20215, n. 15).
Ne consegue che la natura assistenziale dell'assegno alimentare passa in secondo piano a fronte del venire meno della sinallagmaticità nell'esecuzione del contratto di lavoro che non ha carattere oggettivo, bensì soggettivo, essendo libera scelta del lavoratore quella di non sottoporsi alla vaccinazione
28. Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
29. Le spese di lite vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, per le quali non vi è stato un univoco orientamento giurisprudenziale.
P.Q.M.
➢ rigetta il ricorso perché infondato;
➢ compensa le spese di lite.
Pisa, 21.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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