Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 643/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso
Visto il provvedimento con il quale ha assunto le funzioni giudiziarie presso Questo
Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 643/2018 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._1
dagli avv.ti Mario Monteverde e Alberto Bonfiglio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alberto Bonfiglio, sito in Brolo
(ME), Via Leonardo Da Vinci n. 5;
Attrice -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_1
), con sede legale in Milano, via Monte Rosa n. 93, P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avv.ti Amedeo Peruzzo e
1
( ; Email_1
Convenuta –
E
in persona del Sindaco, legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, (C.F. , P.IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), via Tripoli n. 59,
presso lo studio dell'avv. Santa Scaffidi Fonti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e deliberazione di Giunta Municipale n. 82
del 22.06.2018;
Convenuta –
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3
(P.I. ), con sede in Milano, via Sangro n. 15; P.IVA_4
Convenuta non costituita -
E NEI CONFRONTI DI
già (già Controparte_4 Controparte_5
, in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro tempore (P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_5
in atti, dall'avv. Carlo De ES ed elettivamente domiciliata in
Acquedolci (ME), via Mazzullo n. 16 (studio avv. Giuseppe L'Abbate);
Terza chiamata in causa -
E DI
2 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. CP_7
e P.I. ), con sede in Gioiosa Marea (ME), via Villaggio P.IVA_6
Turistico Capo Calavà snc, indirizzo pec Email_2
Terza chiamata in causa non costituita-
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 23-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con comparsa di riassunzione, depositata l'11-04-2018, Parte_1
riassumeva, dinanzi al Tribunale di Patti, il giudizio già
[...]
instaurato davanti al Tribunale di Novara, dichiaratosi incompetente per territorio.
Di talché, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle medesime domande formulate in quel giudizio, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Patti,
ritenuta la propria competenza, dato e preso atto di quanto esposto nella premessa in fatto, visti gli artt. 38, 43, 44 Codice del Turismo, nonché artt.
1218, 1710 e 1176 comma II c.c., nonché art. 2051 e 2043 c.c., - NEL MERITO:
1) condannare in solido tra loro, in persona del suo Controparte_3
legale rapp. te pro tempore, , in persona del suo legale rapp.te pro CP_1
tempore, nonché , in persona del suo Sindaco Controparte_2
pro tempore, al risarcimento, a favore dell'attrice, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, morale e biologico, nonché da cenestesi lavorativa non esclusi,
dalla medesima subiti in occasione del sinistro del 26.08.2011, in Contrada
3 Calavà, che si quantificano in € 115.065,54, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere in corso di causa, anche a seguito di istruttoria e/o valutazione equitativa;
in particolare, e ex artt. Controparte_3 CP_1
1218 e 1176 II comma c.c. nonché art. 38, 43 e 44 Codice del Turismo, mentre il in via principale ex art. 2051 c.c., in via subordinata Controparte_2
ex art. 2043 c.c.; 2) con riferimento al danno da rovinata vacanza, ai sensi dell'art. 47 Codice del Turismo, voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara, condannare in solido tra loro, per tale voce di danno, in persona del Controparte_3
suo legale rapp. te pro tempore, , in persona del suo legale rapp.te CP_1
pro tempore, danno che si quantifica in € 13.950,00, rimettendosi comunque sul punto alla valutazione equitativa del Giudicante. Trattandosi di debito di valore,
con interessi calcolati sulla base del rendistato, sulla somma rivalutata annualmente, dalla data dell'illecito alla data della liquidazione e, sulla somma così ottenuta, con interessi al tasso legale, secondo l'insegnamento di Cass.
SS.UU. 1712/1995. Con il favore di spese e compensi ex D.M. 55/2014, oltre rimb. Forf. 15%, CPA ed IVA. Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda attorea, condannare comunque il alla Controparte_2
refusione delle spese di lite nei confronti della terza chiamata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18-7-2018, si costituiva, nel presente giudizio iscritto al n. 643/2018 R.G.,
[...]
(già , ora Controparte_5 Controparte_6 CP_4
instando per “1) Rigettare le domande di parte attrice perché
[...]
inammissibili, infondate e carenti di prova. 2) In caso di soccombenza, applicare le condizioni ed i limiti previsti dalla polizza assicurativa, ivi compresa la disposizione sulla gestione delle liti … 4) Condannare l'attrice o chi di ragione
4 al pagamento delle spese e compensi di lite”, con le ulteriori precisazioni di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. “IN PRINCIPALITA':
Respingersi la proposta domanda di parte attrice con ogni conseguenza di legge in favore della società terza chiamata. IN SUBORDINE: In caso di accoglimento della pretesa di parte attrice dichiarare tenuta e condannare la società terza chiamata a tenere indenne l'ente convenuto dal risarcimento dei danni in favore di parte attrice nei limiti dell'accertato, del provato e del dovuto e anche secondo concorso di colpa, da ritenersi prevalente, di parte attrice, nei limiti di cui alla polizza prodotta e con applicazione delle franchigie ivi previste. IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese di giudizio, rimborso spese generali ed oltre CPA
ed IVA di legge se ed in quanto dovute”.
Con comparsa depositata in data 20-7-2018, si costituiva anche il chiedendo “1. Ritenere e dichiarare Controparte_2
inammissibili, improponibili e/o comunque infondate le domande formulate da parte attrice nei confronti del e, per l'effetto, rigettarle CP_2 CP_2
con qualunque statuizione.
2. In caso di eventuale accoglimento, anche parziale,
delle domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto
[...]
ritenere e dichiarare il terzo chiamato in causa e già costituito CP_2
già Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, tenuto a garantire e
[...]
manlevare il per tutte le domande avanzate Controparte_2
dall'attrice nel presente giudizio nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli, sia processuali che sostanziali, che dovessero derivare all'odierno convenuto. Con vittoria di spese e compensi.”.
5 Il 23 luglio 2018, anche depositava la propria comparsa di CP_1
costituzione e risposta nella quale così concludeva: “nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di in quanto infondate in CP_1
fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento delle domande dell'attrice, ridurre la quantificazione dei danni e accertare la quota di responsabilità di rispetto alle altre parti convenute;
condannare CP_1
altresì a manlevare e tenere indenne da ogni CP_7 CP_1
conseguenza pregiudizievole a lei derivante dalle domande promosse dall'attrice.
Condannare, comunque, a rifondere a quanto CP_7 CP_1
eventualmente corrisposto all'attrice. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio (vedi produzione documentale dell'attrice del 10 aprile del 2018), già contumace Controparte_3
dinanzi al Tribunale di Novara, non si costituiva e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Quindi, alla prima udienza, dinanzi al neodesignato G.I., del 20 giugno
2019, il Giudice, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio,
assegnava a parte attrice termine perentorio di giorni sessanta per rinnovare la notifica dell'atto introduttivo nei confronti di CP_7
la quale, tuttavia, ancorché ritualmente e tempestivamente evocata in giudizio (cfr. documentazione del 2-9-2021), non si costituiva e, pertanto,
ne va dichiarata la contumacia.
6 Successivamente, veniva acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Novara, giusta ordinanze dell'8-4-2021 e del 5-10-2021 e annotazione di Cancelleria del 20-10-2021.
Di poi, all'esito dell'udienza del 9-5-2022, il G.I., premettendo che “Come
da annotazione di Cancelleria del 20-10-2021, risulta acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Novara, dichiaratosi incompetente. Dalla lettura del verbale di udienza del 19 luglio 2017, risulta che il G.I., dott.ssa Lorena Casiraghi, già concesse alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Di talché, posto che la riassunzione del giudizio dinnanzi al
Giudice dichiarato competente non costituisce un nuovo e autonomo procedimento ma bensì la prosecuzione del giudizio originario, non possono essere nuovamente concessi – come pure richiesto – i detti termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., avendo, invero, le parti già consumato siffatta facoltà. Si veda ad es. Tribunale Milano sez. V, 08/02/2007, n.58094 che,
ancorché risalente nel tempo, esprime, tuttavia, principi applicabili anche all'attuale assetto del processo civile come novellato nel 2005, atteso che “In un giudizio proveniente dalla riassunzione di quello relativo all'opposizione a decreto ingiuntivo, non si possono più assegnare i termini richiesti dalla società
convenuta ex art. 180 c.p.c. testo previgente, nonché la fissazione dell'udienza per incombenti previsti dall'art. 183 c.p.c.(testo anteriore all'ultima novella).
Questo giudizio, infatti, costituisce soltanto la prosecuzione di quello precedente e dunque appare evidente che le parti hanno già consumato la facoltà di richiedere termini regolati dall'articolo 180 e dall'articolo 183 comma 5 (testo previgente)”.D'altro canto, l'art. 50 c.p.c. non sembra lasciare adito a dubbi interpretativi ove si dispone che “se la riassunzione della causa davanti al
7 giudice dichiarato competente avviene nel termine … il processo continua davanti al nuovo giudice”, altrimenti si estingue .L'uso del verbo “continuare” è
indicativo del “seguitare una cosa incominciata o che già durava” ovvero del
“riprendere o proseguire qualcosa che era stato interrotto”. Di tale avviso è la giurisprudenza della Suprema Corte laddove chiarisce che “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa -disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, nel rito del lavoro, aveva riconosciuto rilevanza preclusiva alla non contestazione, ex art. 416 c.p.c., valutando il contegno processuale tenuto dalla parte alla prima udienza dinanzi al giudice della riassunzione, in luogo di quello avuto nel giudizio "a quo")” (Cassazione civile sez. lav., 01/03/2021, n.5542). Ancora si veda, per identico principio,
Cassazione civile sez. II, 09/04/2019, n.9915 per la quale “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta
8 l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario”. Vanno, pertanto, unicamente vagliate le richieste istruttorie tempestivamente formulate dalle parti nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale
di Novara. A tal riguardo, tuttavia, non si può omettere di rappresentare che,
anche (ma non solo) alla luce dell'eccezione specificamente sollevata dalla convenuta in merito alla dedotta incapacità a testimoniare di due CP_1
testi indicati da parte attrice e, segnatamente, di e e Testimone_1 Tes_2
pure al fine dell'esposizione di chiarimenti sui fatti “sostanziali” di causa, atteso che le udienze sinora svoltesi davanti allo scrivente neodesignato G.I. hanno riguardato prevalentemente aspetti di natura procedurale, appare opportuno lo svolgimento di un'udienza “interlocutoria” nelle modalità della trattazione orale, ovvero in Sede”, rinviava la causa all'udienza del 10/10/2022.
Quindi, con ordinanza del 5-11-2022, ritenute “ammissibili e rilevanti le prove testimoniali chieste da parte attrice nella propria memoria ex art. 183
comma 6 n. II c.p.c. ad eccezione dei capitoli di prova n. 1 (fatto documentato) e n. 16 (perché superfluo) con i testi ivi indicati rispetto ai quali non si individua alcuna ipotesi normativa di incapacità a testimoniare, la quale va, infatti, tenuta distinta dal differente profilo della valutazione dell'attendibilità della dichiarazione testimoniale. Del pari si ritengono ammissibili le prove contrarie chieste dal nella propria memoria ex art. 183 comma Controparte_2
6 n. III, con i testi indicati. Non si ritengono ammissibili, invece, le prove testimoniali chieste da ora Controparte_5 Controparte_4
perché formulate per la prima volta nella comparsa depositata nel presente giudizio in data 18-07-2018 e di cui non v'è traccia né nella comparsa di costituzione originaria dinanzi al Tribunale di Novara né nelle memorie
9 istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Sul punto si richiama il contenuto dell'ordinanza del 3-6-2022 e in particolare che “…Dalla lettura del verbale di udienza del 19 luglio 2017, risulta che il G.I., dott.ssa Lorena Casiraghi, già
concesse alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Di talché, posto che la riassunzione del giudizio dinnanzi al Giudice dichiarato competente non costituisce un nuovo e autonomo procedimento ma bensì la prosecuzione del giudizio originario, non possono essere nuovamente concessi – come pure richiesto – i detti termini previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c., avendo, invero, le parti già consumato siffatta facoltà…Vanno, pertanto, unicamente vagliate le richieste istruttorie tempestivamente formulate dalle parti nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Novara”; All'esito dell'escussione dei testi, si valuterà la rilevanza della chiesta CTU”, ammetteva le prove testimoniali dirette e contrarie come in parte motiva, rinviando per l'escussione dei testi all'udienza del 27 gennaio 2023, dinanzi al GOP delegato.
Esaurita l'attività istruttoria delegata, con ordinanza del 3 maggio 2023
veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, rimessa al dott. Per_1
, chiamato a rispondere ai seguenti quesiti: “1) descriva la natura e
[...]
l'entità delle lesioni riportate dalla perizianda, ne indichi le cause in rapporto alla loro riconducibilità all'evento dedotto in citazione, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione o la loro stabilizzazione e lo stato attuale delle medesime;
2) determini la durata della inabilità temporanea sia assoluta che relativa,
indicandone le rispettive misure;
3) accerti l'eventuale sussistenza di esiti di carattere permanente e indicandone l'incidenza sulla integrità psicofisica globale
(danno biologico), valutando se lo stato della perizianda sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento;
4) quantifichi, se sussiste, tale permanente
10 incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico–legali far riferimento per tale liquidazione;
5) verifichi l'eventuale incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa specifica dell'attrice, anche sotto l'eventuale profilo della cenestesi lavorativa, e eventualmente indichi in quali settori di probabili attività
la perizianda possa impiegare le energie residue;
6) indichi, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali”.
In data 27-11-2023, il CTU depositava la propria relazione.
Sennonché, rilevato che non era stato comunicato dal CTU l'inizio delle operazioni peritali alla parte contumace, con ordinanza CP_7
del 14-01-2024, il G.I. disponeva la rinnovazione delle operazioni peritali poiché “L'ordinanza ammissiva della Ctu non deve essere notificata alla parte rimasta contumace, non ampliando l'oggetto del giudizio e non essendo inclusa nell'elenco tassativo di cui all'articolo 292 del codice di procedura civile degli atti per i quali tale notificazione è espressamente prevista, sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli articolo 260 del
Cpc e 90 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile” (vedi
Cassazione civile sez. III, 09/11/2021, n.32647 che richiama Cassazione
civile sez. VI, 26/09/2012, n.16413).
Il consulente tecnico d'ufficio vi provvedeva e, il 6 marzo 2024,
depositava la propria relazione medico-legale definitiva.
Infine, all'udienza del 27-5-2023, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23-12-2024.
11 Come accennato, all'udienza del 23-12-2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del 27-10-2024, le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e di Controparte_3
che, sebbene regolarmente evocate in giudizio, non si CP_7
sono costituite.
3. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
è fondata e va accolta sebbene nei limiti che, di seguito, si
[...]
espongono.
3.1. Sul piano della ricostruzione del fatto storico, come riassunto dall'attrice nella propria comparsa conclusionale del 21 febbraio 2025
“...L'attrice in riassunzione proponeva giudizio avanti al Tribunale Civile di
Novara con atto di citazione datato 25/9/2015 e notificato ai convenuti CP_1
ed al (atto portato alla
[...] Controparte_3 Controparte_2
notifica il 1/10/2015), con cui esponeva di avere acquistato pacchetto turistico con il relativo a soggiorno presso il Villaggio Controparte_8
Capo Calavà (Sicilia – Provincia di Messina, in comune di , con CP_2
partenza al 21/08/2011, da Milano Malpensa, e rientro in data 04/09/2011,
vacanza che avrebbe trascorso con il marito Dott. e la figlia Testimone_1
Nel corso del soggiorno, la Dr.ssa insieme Tes_2 Parte_1
con il marito, prendeva in locazione velocipede, in data 26/08/2011, senza corrispondere corrispettivo alcuno, perché beneficiava della convenzione stipulata da in data 31/01/2006 con la proprietà della struttura CP_1
12 presso cui soggiornava ed a riprova di questa circostanza sub doc. 1 bis della fase avanti al Tribunale di Novara, si è prodotta ricevuta rilasciata dal Villaggio
Capò Calavà, relativa alla locazione del velocipede, ove si legge “corrispettivo non pagato convenzione del 31.01.2006 con , circostanza fattuale che CP_1
riteniamo decisiva nei rapporti con quest'ultima, come poi esporremo nella sezione in diritto. In data 26/08/2011, rimaneva vittima, in sella al proprio velocipede, di rovinosa caduta, lungo la strada che collega la S.S. 113 al
Villaggio Capo Calavà, per la presenza di manto stradale dissestato, con buche e loro di fatto assente visibilità. Condotta immediatamente al Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Patti, veniva diagnosticata “frattura apice olecrano a sinistra con ferita l-c”, che rese necessario un immediato ritorno a casa in Novara, così
con impossibilità di godere completamente del soggiorno ormai da tempo prenotato. Rientrata in Novara, l'attrice si sottoponeva, in data 02/09/2011, ad intervento chirurgico di “revisione della ferita, revisione del nervo ulnare,
riduzione e sintesi dei residui olecranici, valva gessata di posizione” e dimessa in data 03/09/2011, come da relativa lettera prodotta sub doc. 3 di primo grado,
subiva poi altri due ricoveri il 10/11/2011 e 10/12/2013...”.
3.2. Quanto alla perimetrazione del “thema decidendum”, rileva segnalare che la ha chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali Parte_1
e non patrimoniali subiti a causa del sinistro di cui sopra, assumendo la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità solidale in capo alle parti convenute sulla scorta dei seguenti titoli:
I) quale tour operator, ritenuto responsabile ai sensi dell'art. CP_1
13 II) quale intermediario nella stipula del contratto di Controparte_3
organizzazione del viaggio con il tour operator, responsabile ai sensi dell'art. 1710 c.c. per aver violato il dovere di attenzione e oculatezza nella scelta dell'organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici;
III) il responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, Controparte_2
in via subordinata, ex art. 2043 c.c., quale ente custode (e come tale tenuto alla manutenzione) della strada nella quale si è verificato l'evento.
La ha, inoltre, chiesto la condanna di e Parte_1 CP_1
al risarcimento del danno da vacanza rovinata, Controparte_3
quantificato in € 13.950,00 o in quella maggiore o minore somma dovuto,
rimettendosi anche alla valutazione equitativa del Giudicante.
Di contro, ha opposto l'insussistenza dell'attribuita CP_1
responsabilità, anzitutto, poiché il servizio di noleggio delle biciclette sarebbe stato gestito direttamente dalla struttura alberghiera, sicché
l'eventuale rapporto contrattuale sarebbe intercorso esclusivamente tra l'attrice e chiamata in causa. CP_7
Ha, comunque, controdedotto di non aver pubblicizzato alcun servizio di noleggio di biciclette né di avere obblighi di informazione in merito allo stato delle strade comunali, ferma restando anche l'eccezione sulla mancanza di prova della dinamica del sinistro e sulla quantificazione complessiva dei danni reclamati.
Dal canto suo, il ha contestato l' “an” Controparte_2
dell'ascritta responsabilità dell'accaduto, oltre che il quantum debeatur,
nonché la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le conseguenze
14 dannose, ritenendo inapplicabili, alla fattispecie de qua, le disposizioni di cui agli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c., anche in considerazione dell'allegata condotta negligente dell'attrice.
Il Comune ha, inoltre, chiesto di essere manlevata e garantita dalla compagnia assicuratrice già Controparte_5 [...]
oggi in ipotesi di accoglimento, Controparte_6 Controparte_4
anche parziale, delle domande ex adverso formulate.
4. Tanto premesso, la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. a tenore del quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi come custode chi, di fatto, ne controlla le modalità d'uso e di conservazione — potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa — salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, interpretato nel senso più ampio come fattore idoneo a interrompere il nesso causale,
comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Infatti, per caso fortuito ex art. 2051 c.c., deve intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che,
interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il caso fortuito deve essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché
15 assoluta eccezionalità (Cass. civ. n. 5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
In sintesi, secondo tale visione prospettica, il caso fortuito, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia, soggiungendosi che,
nella nozione, rientrano: 1) l'evento imprevisto e imprevedibile;
2) il fatto del terzo;
3) il fatto della vittima, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo sia altamente prevedibile.
In merito, poi, alla natura della responsabilità in questione, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che: “La
responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo, pertanto,
dalla colpa del custode, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di eliminare le conseguenze dannose non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie.” (Cassazione civile sez. VI,
19/03/2018, n. 6823), dovendosi rimarcare che occorre “ai fini dell'accoglimento della domanda, la prova del fatto storico della caduta poiché in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. l'attore è comunque tenuto a provare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito”
(Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, n.2118).
Di lì a poco, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20943 del 30-06-2022,
aderendo ai principi espressi dalla giurisprudenza della terza sezione della Cassazione civile (n. 2477/2018, coeva alle sentenze nn. 2480 e
16 2481), ha precisato che "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima"; b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso"; c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere"; d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la
17 situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
E ancora “Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27
aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, anche di recente, ribadito da questa Corte che "il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato e la colpa" (ed essa soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). In particolare, si è
confermato che la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente
18 concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività
causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa"
mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del
2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento e Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n.
20943, Rv. 665084-01). A questi principi questa Corte intende dare, anche qui,
continuità, donde il rigetto del presente ricorso, basato sull'assunto che -
ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. - la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura "autonoma, eccezionale,
imprevedibile ed inevitabile" (Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.
2376).
Ancor più di recente, la S.C. ha ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente,
per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava
19 l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode") e che, dunque, per essere utilmente invocata a carico di chi si ritiene custode richiede il soddisfacimento dell'onere probatorio relativo alla sussistenza del nesso di derivazione causale del danno dalla cosa custodita, che detto nesso di derivazione causale non può considerarsi dimostrato solo per effetto della mera coincidenza rappresentata dal fatto che il sinistro e la cosa custodita si collochino, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto (Cass. 27/12/2023, n. 35991), occorrendo la dimostrazione che l'evento di danno è stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali” (Cassazione civile sez. III, 11/03/2025, n.6459).
5. Fornite queste ineludibili coordinate normative e giurisprudenziali,
tenendo conto dei precitati oneri probatori gravanti sul danneggiato nelle ipotesi previste dall'art. 2051 c.p.c. limitati, come detto, alla prova della verificazione del fatto, se contestato, e del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, nella vicenda che ci occupa, la Parte_1
ha fornito la prova sia del sinistro, come descritto nell'atto introduttivo del giudizio, sia del nesso di causalità tra il bene in custodia (ossia la strada su cui è avvenuta la caduta) e il danno sofferto.
A tale riguardo, il teste , escusso all'udienza del 27-01- Testimone_1
2023, ha riferito che “...Preciso che, al ritorno da una passeggiata con i predetti velocipedi, in questa discesa dalla SS 113 che ci portava al villaggio, mia moglie non si avvedeva di una grossa buca sull'asfalto che io, precedendola, avevo scansato e così è caduta in malo modo riportando danni rilevanti (...) Preciso che la strada era soleggiata con giochi di ombra. Io ho visto la buca all'ultimo
20 secondo, se no sarei caduto anche io”; e ha, altresì, confermato la circostanza di cui al capitolo di prova n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2,
c.p.c. dell'attrice, secondo cui la strada percorsa in bicicletta presentava un manto stradale dissestato con la presenza di una grossa buca a forma triangolare, come da fotogrammi riportati anche nella perizia di parte del geom. . Persona_2
Il teste ha, inoltre, precisato di aver scattato personalmente, il giorno del sinistro, la foto n. 5 riportata nella citata perizia.
Ancora, ha confermato le circostanze di cui numeri 11, 12 Testimone_1
e 13 dei capitoli di prova di cui sopra, ossia: di aver sentito la moglie gridare appena prima dell'ultimo tornante;
di aver appreso dalla moglie che la ruota anteriore della propria bicicletta si era infilata in una buca sul fondo stradale e che, quindi, si era ribaltata in avanti;
di aver constatato, nel luogo del sinistro, la presenza di una buca nel manto stradale della dimensione di circa cm. 40 x 30 e profonda circa cm 15.
La presenza della predetta buca trova riscontro anche alla luce della relazione del 23-7-2012 di , assistente della P.M. del Persona_3
Comune di , risultando che “...nella località indicata nella CP_2
nota in oggetto, luogo del denunciato incidente stradale occorso alla Dr.ssa precisamente la strada che collega la statale ss 113 con Parte_1
il villaggio Capo Calavà, circa 15 mt prima dell'unica curva che volge a sinistra,
è presente una buca a forma triangolare di modeste dimensioni, circa ml 0,35 x
0,50 con una profondità di circa cm. 5”.
La summenzionata relazione è stata confermata in giudizio dallo stesso
, sentito all'udienza del 27-1-2023. Persona_3
21 D'altronde, sebbene il teste abbia confermato che “le condizioni della strada sono da me riferite all'anno 2012, in particolare alla data della detta relazione”,
il sito della buca e la sua forma coincidono con quanto narrato da
[...]
. Tes_1
A tal proposito, occorre ribadire che, come già anticipato nell'ordinanza del 5-11-2022, “non si individua alcuna ipotesi normativa di incapacità a testimoniare, la quale va, infatti, tenuta distinta dal differente profilo della valutazione dell'attendibilità della dichiarazione testimoniale” in relazione ai testi indicati dall'attrice.
Invero, “La Corte Costituzionale ha eliminato il divieto di testimonianza contenuto nell'art. 247 c.p.c., escludendo così qualsiasi presunzione di inattendibilità fondata su legami di parentela o coniugio. L'analisi delle deposizioni, il giudizio sulla loro attendibilità e la valutazione sulla loro rilevanza probatoria è affidata esclusivamente alla discrezionalità del giudice di merito” (Corte d'Appello L'Aquila, 27/01/2025, n.115).
Né, ancora, potrebbe trovare applicazione l'art. 246 c.p.c. posto che non ricorre – neppure astrattamente – l'interesse del coniuge della alla partecipazione al presente giudizio atteso che il Parte_1
medesimo non è rimasto coinvolto nel sinistro e, quindi, non ha subito danni.
D'altronde, “l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non
22 avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio” (Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n.167).
Per il resto, non sussistono ragioni, giuridicamente degne di pregio, per ritenere inattendibili le dichiarazioni rese dal Tes_1
Sicché, l'argomentazione del convenuto, pure reiterata nella CP_2
propria comparsa conclusionale del 17-2-2025, ovvero “In particolare, il teste CONIUGE dell'attrice, escusso all'udienza del Testimone_1
23.01.2023, sulla dinamica del sinistro ha testualmente dichiarato: “E' vera la circostanza di cui al punto 3 della memoria 183 VI comma nr. 2 c.p.c. di parte attrice (ndr ovvero che l'attrice il 26.08.2011 rimaneva vittima a bordo della bicicletta di una caduta nel tratto stradale che collega la SS 113 al Villaggio
Capo Calavà). Preciso che, al ritorno da una passeggiata con i predetti velocipedi, in questa discesa dalla SS113 che ci riportava al villaggio MIA
MOGLIE NON SI AVVEDEVA DI UNA GROSSA BUCA SULL'ASFALTO
CHE IO, PRECEDENDOLA, AVEVO SCANSATO E COSI' E' CADUTA
IN MALO MODO, riportando danni rilevanti, frattura esposta del gomito sinistro. Io le ho prestato il primo soccorso”. Detto teste, quindi, NON HA
RIFERITO LA DINAMICA QUALE CONSEGUENZA DELLA PROPRIA
DIRETTA OSSERVAZIONE MA QUALE FRUTTO DI UNA
VALUTAZIONE, ESSENDOSI, come riferisce, AVVEDUTO DELLA
23 MOGLIE A TERRA DOLORANTE SOLO DOPO “(…) SENTITA Per_4
GRIDARE” (cfr. capitolato nr.11 memoria istruttoria di parte attrice “Sono
vere le circostanze di cui ai numeri 8-9-10-11-12-13-14-15 della memoria istruttoria di parte attrice”). Pertanto, anche a volere ammettere, ciò che certo comunque non è, che il teste , coniuge dell'attrice, fosse stato presente Tes_1
nell'occorso, il fatto che precedesse la moglie nella passeggiata in bici induce ulteriormente e senza tema di smentita a ritenere che egli possa solo avere ipotizzato, ma non anche direttamente osservato, che la buca dell'asfalto sia stata la causa della caduta...”, sconta il limite di ritenere che, ai fini della prova del nesso di causalità ex art. 2051 c.c. e, in generale, del nesso eziologico nel processo civile, occorra uno standard pari alla certezza processuale,
intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio.
Diversamente, invece, l'accertamento della responsabilità nel diritto civile, a differenza dell'accertamento della responsabilità
penale, non richiede l' assoluta certezza (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio) che dal fatto accertato proceda inevitabilmente una determinata conseguenza, ma è sufficiente - a fondare il nesso di derivazione causale – l'applicazione del criterio logico della c.d. “elevata certezza probabilistica”, per cui un fatto (la condotta omessa), valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene a essere riconosciuto - tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei a integrare possibili fattori causali di un determinato evento - come il più probabile fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi più probabilmente che non effetto-
24 conseguenza di quel determinato fatto (vedi ad es. Cassazione civile sez.
III, 08/01/2020, n.122).
Peraltro, a tutto concedere, non va sottaciuto che, sulla scorta di un principio di carattere generale, “il soggetto danneggiato dalla caduta su una grata o caditoia d'acqua, che agisca a norma dell'art. 2051 cod. civ., è solo
"tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto", prova che "consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia", da raggiungersi "anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo""
rispetto alla custodia del bene (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent.
11802 del 2016, cit.)” (Cassazione civile sez. III, 24/04/2024, n.11060), dovendosi, ancora, rimarcare che “è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possano verificarsi secondo regole di esperienza e i canoni di probabilità, sono quelli usualmente adottati in tema di verifica della serie causale degli accadimenti, basato sull'"id quod plerumque accidit” (Corte appello Napoli sez. IX,
09/04/2024, n.1551).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito la prova delle condizioni del manto stradale per quanto sopra argomentato e anche sulla scorta del compendio fotografico offerto in giudizio (allegato n. 35); inoltre il Tes_1
25 ha riferito di avere “scansato” la buca e di aver visto la moglie, a terra,
dolorante dopo averla sentita gridare.
Ciò porta a reputare soddisfatti gli oneri probatori gravanti su parte attrice in merito sia al verificarsi dell'evento dannoso e sia al rapporto di causalità con la cosa in custodia di cui alla precitata pronuncia della S.C.,
anche volendosi avvalere di quei canoni di probabilità e di verosimiglianza di accadimenti sopra illustrati.
Peraltro, poiché la dimostrazione del danno è di per sé indicativa di un risultato inusuale rispetto alla custodia del bene, il danneggiato non è
tenuto a fornire ulteriori prove al riguardo, con la conseguenza che,
anche a volere seguire la logica del convenuto, in applicazione CP_2
di un criterio di normalità, fondato sull'"id quod plerumque accidit”, deve ritenersi che l'attrice sia caduta a causa delle condizioni del manto stradale e, quindi, della presenza della buca e che, pertanto, la parte danneggiata abbia allegato e provato il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Tanto è sufficiente al fine di configurare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che, come già esposto, trattasi di responsabilità
oggettiva in quanto “La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - di cui all'art. 2051 Cc - ha un carattere non presunto ma oggettivo, di guisa che, ai fini della sua sussistenza è sufficiente riscontrare la esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e la conseguenza dannosa, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nella eventualità della
26 verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto alla incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi della oggettiva imprevedibilità e inevitabilità”
(Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
Ancora, premesso che “la condotta del soggetto danneggiato, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, debba presentare natura
"autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile" (Cassazione civile sez.
III, 24/01/2024, n. 2376), nella vicenda a mano, non sono emersi profili idonei ad imputare all'attrice una qualche forma di condotta negligente.
Anzi, la circostanza per cui il marito dell'attrice sia riuscito a schivare la buca solo fortunosamente costituisce ulteriore indice della presenza dell'insidia e del suo carattere di pericolo imprevedibile rispetto al quale,
peraltro, in difetto di adeguata segnalazione delle condizioni di dissesto della strada, appare arduo ipotizzare un deficit di cautela e prudenza dell'utente (cfr. ad es. sul tema Tribunale Roma sez. XII, 05/07/2017,
n.13646).
Si aggiunga, ancora, che è stato prodotto in giudizio il referto del Pronto
Soccorso del P.O di Sant'Agata di Militello del 26-8-2011, con orario di accesso 11:42, in cui è stata diagnosticata all'attrice la “frattura apice olecrano a sinistra e FLC”.
Inoltre, nella propria relazione medico-legale del 6 marzo 204, il CTU ha accertato che “...Considerate le lesioni riscontrate e la dinamica dell'incidente descritto, si può affermare che il nesso di causalità è del tutto verosimile.
Infatti, le fratture di olecrano nella grande maggioranza dei casi sono prodotte da traumi diretti per caduta sulla faccia posteriore del gomito flesso. In questa
27 posizione l'olecrano viene schiacciato e fratturato tra l'epifisi distale dell'omero ed il suolo. Con analogo meccanismo si è verificata la lesione del nervo ulnare,
ovvero a causa di un trauma ottuso che ha generato la lesione mediante il meccanismo della compressione o contro la superficie ossea sottostante o contro il terreno, ipotesi molto verosimile per la presenza della f.l.c..”.
In definitiva, parte attrice ha provato l'an del fatto descritto in giudizio mentre il non ha provato né il concorso di Controparte_2
colpa della danneggiata né, tanto meno, ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito cui, pure, era onerato per andare esente da responsabilità.
6. Accertata, quindi, la responsabilità del quale ente custode CP_2
della strada, occorre verificare la sussistenza di una correlativa responsabilità solidale di e CP_1 Controparte_3
Anzitutto, giova premettere che “Nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore ('tour operator') e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. In
sostanza l'intermediario risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore (ad es., scegliere l'organizzatore, trasmettere le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento). L'intermediario, invece, non è
responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l'intermediario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto, oppure la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate”
28 (interessante ricostruzione in Tribunale Bologna sez. II, 15/07/2024,
n.2068).
Sennonché, nella vicenda in esame, l'evento dannoso si è verificato al di fuori del villaggio turistico, ossia lungo la strada che collega la SS 113 al villaggio Capo Calavà; strada di proprietà del Controparte_2
unico soggetto tenuto alla custodia e manutenzione della stessa né
l'evento stesso è risultato riconducibile ad un'attività e/o escursione organizzata o promessa dal tour operator.
Appare, allora, perplesso configurare la sussistenza di un obbligo del tour operator di verifica e accertamento dello stato dei luoghi siti fuori del villaggio turistico e di informazione del contraente in merito alla ricorrenza, anche nelle vicinanze, di eventuali buche o sconnessioni del manto stradale, la cui verifica, gestione e manutenzione pertiene all'ente comunale.
Peraltro, la stessa prospettazione dell'attrice secondo cui “...di certo non è
“di carattere imprevedibile o inevitabile”, che le strade non siano in ordine...”
diretta a fondare, a suo dire, la responsabilità delle predette società, se rovesciata dal punto di vista dell'utente della strada dovrebbe condurre all'esito di ritenere interrotto il nesso causale con la cosa in custodia per la condotta negligente del danneggiato stesso che avrebbe dovuto percepire il pericolo in quanto non imprevedibile e non inevitabile;
circostanza questa che, invece, è stata esclusa posto che, invero, la valutazione della prevedibilità e evitabilità del pericolo non va compiuta in via generale e astratta ma con riguardo alla specifica situazione del caso concreto.
29 D'altro canto, non va confusa la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la cui natura è stata delineata supra, dal titolo di responsabilità
di natura contrattuale ascritto dall'attrice alle predette società.
Premesso, allora, che non si ravvisa (neppure concettualmente)
l'inadempimento allegato dalla in ogni caso, già, in radice, Parte_1
andrebbe esclusa l'imputata responsabilità fosse solo perché, ai sensi dell'art. 1225 c.c., il danno sofferto dall'attrice non avrebbe potuto essere neppure previsto nel tempo in cui è sorta l'obbligazione derivante dalla vendita del pacchetto turistico (salvo il dolo del debitore che, qui, non ricorre nemmeno in astratto).
E, ancora, l'art. 1223 c.c. fa espresso riferimento alla sola risarcibilità dei danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento;
inadempimento che, nel caso in esame, come accennato, non sussiste neppure.
In sintesi, l'allegato danno non è imputabile ad inadempimento contrattuale delle prenominate società ma bensì alla responsabilità, ex art. 2051 c.c., del con la conseguenza che Controparte_2
risulta ininfluente, ai fini della decisione, accertare a chi appartenesse il velocipede utilizzato dall'attrice.
6.1. Quanto alle ulteriori argomentazioni sostenute dall'attrice al fine di vedersi riconosciuta, a carico di e il CP_1 Controparte_3
risarcimento del danno da vacanza rovinata, le stesse si palesano infondate.
In primo luogo, non potrebbe inferirsi alcuna forma di “ammissione” di responsabilità dalla mera circostanza della chiamata in causa di CP_9
[...]
[...] trattandosi di una mera facoltà processuale finalizzata alla
[...]
manleva e alla garanzia, peraltro subordinata all'ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
In secondo luogo, l'assunzione di eventuali obblighi di garanzia, da parte di non potrebbe logicamente estendersi a tenere CP_1
indenne il viaggiatore da qualsiasi tipo di evento, compreso quello per cui è causa, che sia, eziologicamente, riconducibile ad un'omissione altrui, come quella connessa all'omessa manutenzione della strada,
spettante all'ente proprietario della stessa.
In terzo luogo, appare impropria la deduzione relativa alla mancata specifica contestazione del documento 1 bis allegato dall'attrice, atteso che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., potrebbe acquisire efficacia probatoria unicamente la mancata specifica contestazione di un fatto (ad opera delle sole parti costituite e non ovviamente di quelle contumaci) e non della valutazione di rilevanza, ai fini della decisione, delle produzioni documentali che vanno liberamente apprezzate dal Decidente insieme ad ogni altro elemento probatorio.
Inoltre, la circostanza per cui fosse necessario percorrere un certo tratto di strada dal villaggio per raggiungere il mare è irrilevante ai fini della fondatezza della pretesa vantata dalla poiché il Parte_1
collegamento tra l'evento traumatico e l'utilizzo della bicicletta è stato meramente occasionale atteso che la causa efficiente del sinistro non è
riconducibile né all'utilizzo del velocipede né all'esistenza del percorso necessario per raggiungere la spiaggia ma alla pericolosità della buca presente sul manto stradale.
31 Diversamente opinando, si aprirebbe la via ad una sorta di “regressus in infinitum” alla ricerca, cioè, di qualunque causa anche tra gli antecedenti più remoti dell'evento.
Infine, in ordine alle doglianze dell'attrice sul mancato assolvimento degli obblighi informativi (che, come s'è detto, non ricorrevano quanto alle condizioni del manto della strada percorsa dalla , in via Parte_1
generale, è bene rammentare che “In materia di danno da vacanza rovinata non ogni mancanza ovvero incompletezza informativa è foriera di responsabilità
in capo all'organizzatore/promotore del viaggio, esistendo un obbligo anche per il turista di informarsi sulla meta del viaggio in forza del principio di autoresponsabilità del consumatore” (Tribunale Torino sez. I,
14/10/2022, n.3970).
Conseguentemente, le domande risarcitorie, complessivamente avanzate da nei confronti di e Parte_1 CP_1
compresa quella incentrata sull'art. 47 del Codice del Controparte_3
Turismo, sono infondate e vanno rigettate.
7. Accertato l'an, si deve procedere alla quantificazione dei danni, non patrimoniali, subiti dalla Parte_1
A tal fine, non può prescindersi dalle risultanze della CTU medico-legale del dott. perché congruamente motivata e valida sotto il profilo Per_1
della metodologia seguita.
In sintesi, il CTU ha concluso che “...Da quanto è emerso dalla visita peritale e dai documenti sanitari esaminati, si conclude che la Sig.ra Parte_1
nel corso dell'incidente stradale del 26/08/2011 ha subito una frattura apice olecrano a sinistra e FLC con deficit del nervo ulnare”. Tali lesioni sono guarite
32 in circa 130 giorni di cui 10 di ITA 30 di ITP al 75%, 30 di ITP al 50% e 60 di
ITP al 25%. Residuano in atto postumi a carattere permanente consistenti in
“esiti chirurgici di frattura olecranica sinistra con limitazione funzionale a meno di 1/3 e deficit dell'ulnare trattato con innesto del surale e successivamente con trasposizione muscolo tendinea. Tali postumi, da ritenersi in atto stabilizzati, possono essere quantificati dal punto di vista medico legale in una invalidità permanente del 15% (quindici) come danno alla salute,
tenuto conto dell'età e dell'attività svolta dal Paziente. Le spese sanitarie documentate pari ad euro 371,60 sono tutte eque e congrue”.
Premesse la predette risultanze e avuto riguardo all'età della danneggiata all'epoca dell'incidente (50 anni), la quantificazione del danno biologico va fatta in applicazione delle tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, considerato che “Il risarcimento del danno biologico causato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) va liquidato applicando le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano” (Tribunale Savona, 20/02/2016) e ancora che “In tema di risarcimento del danno, l'articolo 139 del Dlgs 209/2005 trova applicazione esclusivamente, come si desume dalla stessa lettera della norma,
alle "…lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti…", non assumendo di per sé alcun rilievo determinante la circostanza dell'avvenuto danneggiamento di un soggetto impegnato in detta circolazione, ma occorrendo, ai fini della qualificazione della causa del danno, come segnatamente derivante dalla circolazione stradale, che nella predetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì
che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno. Ne consegue che le tabelle allegate
33 alla disposizione in esame non possono essere utilizzate per la liquidazione del danno derivato al pedone da insidia stradale, fattispecie riconducibile alla disciplina di cui all'articolo 2051 del Cc, relativa alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione risarcitoria promossa nei confronti di un'amministrazione comunale dall'odierna appellante, vittima di lesioni personali a causa di una rovinosa caduta provocata da una sconnessione nel manto stradale non visibile e non segnalata, la corte territoriale, avendo il giudice di prime cure erroneamente applicato le tabelle di cui alla citata norma, ha accolto il gravame,
rideterminando la somma del risarcimento sulla base delle Tabelle
milanesi)” (Corte d'Appello Lecce sez. I, 14/06/2022, n.677).
Peraltro, l'adozione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano
comporta che il risarcimento del danno corrispondente alla sofferenza soggettiva che, prima della sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008,
veniva risarcita come c.d. danno morale, è compreso nella liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. SS.UU. 26972/08).
7.1. In relazione alla chiesta personalizzazione del danno per la c.d.
cenestesi lavorativa, inteso come maggior usura e fatica, con conseguente necessità di maggior dispendio di energie e maggior tempo per recuperare le forze perdute, la S.C. ha chiarito che “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale,
atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
34 quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Si è detto in quella pronuncia, tra l'altro, che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza normale del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. personalizzazione: così già la sentenza 29 luglio 2014,
n. 17219). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti dinamico-relazionali, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico” (Cassazione civile sez. III,
20/12/2023, n. 35663).
Considerato ancora che la percentuale di invalidità permanente del 15%
è stata determinata dal CTU anche tenendo conto dell'attività lavorativa dell'attrice, la quantificazione del danno biologico, come conseguenza peculiare dell'evento, non va aumentata.
7.2. Ne deriva, allora, il seguente prospetto:
DANNO PERMANENTE
35 Età individuo: 50 anni
Percentuale invalidità: 15 %
Importo danno biologico: 36.370,00 €
Importo totale danno: 36.370,00 €
DANNO INVALIDITA' TEMPORANEA
Invalidità totale (100 %): 10 giorni 1.150,00 €
Percentuale parziale (75 %): 30 giorni 2.587,50 €
Percentuale parziale (50 %): 30 giorni 1.725,00 €
Percentuale parziale (25%): 60 giorni 1.725,00 €
Totale danno biologico per temporanea: 7.187,50 €
RIEPILOGO GENERALE
Totale permanente: 36.370,00 €
Totale temporanea: 7.187,50 €
Totale generale: 43.557,50 €
Oltre spese mediche documentate: 371,60 €
Tuttavia, la somma dovuta a titolo di invalidità permanente, pari ad €
36.370,00 va devalutata alla data di cessazione del danno temporaneo
(cfr. Cass. Civ. n. 10303/2012) ricavandosi, pertanto, l'importo di €
29.283,41; mentre gli importi dovuti a titolo di danno temporaneo (€
7.187,50) vanno devalutati alla data dell'evento lesivo (26-08-2011),
discendendone l'importo di € 5.717,98.
L'importo complessivo così ottenuto pari a € 35.001,39 (€ 29.283,41 + €
5.717,98) deve essere rivalutato, secondo gli indici ISTAT, dalla data dell'evento lesivo (26-08-2011) sino alla liquidazione e, sul capitale, via via rivalutato annualmente, vanno calcolati gli interessi legali,
ricavandosi un totale di € 51.028,34 (già comprensivo di rivalutazione e
36 interessi), oltre spese mediche documentate pari ad € 371,60 oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo.
Di talché, in accoglimento della domanda risarcitoria formulata da il va condannato al Parte_1 Controparte_2
pagamento di tali importi complessivamente determinati.
È bene precisare, inoltre, che, nel caso in esame, non si stima come pertinente il criterio di calcolo offerto da parte attrice che afferisce al rendimento medio dei titolo di stato;
tale criterio opera sul presupposto che il creditore, se avesse potuto disporre della somma, l'avrebbe investita in titoli di stato (c.d. "rendistato", pubblicato dalla Banca
d'Italia); evenienza questa che non risulta né allegata né provata,
neppure tramite elementi indiziari.
8. Va, adesso, vagliata la domanda di manleva e garanzia avanzata dal nei confronti della compagnia Controparte_2 [...]
(già , oggi Controparte_5 Controparte_6 CP_4
[...]
A tale riguardo, il contratto di assicurazione stipulato tra il
[...]
e prodotto in atti, ha una CP_2 Controparte_6
durata decorrente dal 31/03/2010 al 31/03/2012.
Come risulta dall'esame del contratto, la garanzia della polizza è
operante per i rischi della responsabilità civile derivanti agli assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente e, comunque,
svolte di fatto o che in futuro possano essere espletate, anche se non deliberate con atto specifico ed attuate con ogni mezzo ritenuto utile e necessario.
37 Ai sensi dell'art. 23, la società assicuratrice si è obbligata, nei limiti dei massimali pattuiti, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi anche per lesioni personali, in conseguenza di un fatto in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza.
Il successivo art. 24 precisa che l'assicurazione vale per i rischi relativi alla proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili e loro pertinenze e strutture;
la garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
E ancora gli artt. 27 e 31 del contratto di assicurazione stabiliscono le condizioni assicurative, prevedendo, inoltre, un massimale di polizza sia
R.C.T. che R.C.O. di €.2.500.000,00 per sinistro con franchigia.
8.1. Ora, considerato che il sinistro oggetto di controversia, verificatosi il
26-08-2011, risulta coperto dalla garanzia assicurativa sia in relazione all'oggetto convenuto sia con riguardo al periodo di riferimento, la domanda di manleva (garanzia) formulata dal Controparte_2
nei confronti di merita di essere accolta, salvo che per il Controparte_4
profilo connesso alla rifusione delle spese di lite poiché il CP_2
assicurato non si è avvalso dell'assistenza legale fornita dalla compagnia secondo quanto disposto dall'art. 14 del contratto assicurativo in base a cui “la Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dall' se Parte_2
non preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto”.
38 Conclusivamente, poiché l'ente convenuto non ha fornito prova del preventivo accordo tra le parti, le spese processuali sostenute dallo stesso rimangono a suo carico.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza del Controparte_2
rispetto alle domande risarcitorie avanzate da Parte_1
nonché seguono la soccombenza della stessa attrice nei confronti di e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri CP_1
medi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022,
tenendo conto dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti e del valore della controversia, dato dal decisum (Cassazione civile sez. II,
24/07/2023, n.22160) secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
9.1. Vanno integralmente compensate le spese di lite fra il
[...]
e la compagnia assicuratrice attesa la CP_2 Controparte_4
parziale comunanza della linea difensiva seguita, mentre nulla va disposto con riguardo alle parti contumaci che, non costituendosi, non hanno sostenuto spese.
9.2. Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno integralmente poste a carico del Controparte_2
39
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 643/2018 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e di in persona del CP_7
legale rappresentante pro tempore;
1. In accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
nei confronti del condanna il
[...] Controparte_2
in persona del Sindaco, legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma complessiva di € 51.028,34 (già comprensiva di rivalutazione e interessi), a titolo di danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche pari ad € 371,60 oltre interessi legali dalla pronuncia sino al soddisfo;
2. Rigetta le domande risarcitorie avanzate dall'attrice nei confronti di e per le causali di cui in motivazione;
CP_1 Controparte_3
3. Condanna il in persona del Sindaco, legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi di
[...]
avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre, a titolo di esborsi, alla rifusione delle spese di notifica (atto di citazione e citazione testi) documentate in atti, del C.U. e dei diritti di anticipazione forfettaria;
40 4. In accoglimento della domanda di manleva del Controparte_2
condanna in persona del legale rappresentante
[...] Controparte_4
pro tempore, a rimborsare al quanto pagherà Controparte_2
all'attrice a titolo risarcitorio in dipendenza della presente pronuncia;
5. Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite
[...]
che liquida in € 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA;
6. Compensa integralmente le spese di lite tra il Controparte_2
e
[...] Controparte_4
7. Pone definitivamente, a carico del , le spese Controparte_2
di C.T.U. già provvisoriamente liquidate in atti.
Così deciso in Patti il 24-03-2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
43 D. Lgs. 79/2011 per non aver fornito una corretta informativa, tramite opuscolo e pubblicità, tramite il sito , sull'effettivo stato dei luoghi;
CP_1