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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1122 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...](C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA(C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli ed nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 1.06.2017 e Per_1 Per_2
29.04.2021 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. AFFIDAMENTO CONDIVISO: I figli minori e resteranno affidati in forma Per_1 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della relativa assunzione, impegnandosi entrambi a cooperare per favorire la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE PADRE- FIGLI:
− Settimana: Il padre terrà con sé i figli a week and alternati dal venerdì alle ore 16.00 fino al lunedì alle
20:00; il padre terrà con sé i figli anche i giorni infrasettimanali del lunedì, martedì e venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino all'ora di cena (20.00-20:30). Le modalità di frequentazione, già consolidate nel periodo della separazione, sono esemplificate da tabella allegata al ricorso (doc.12), anche per ciò che riguarda il periodo estivo allorché i bambini non frequentano l'istituto scolastico. Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate previo accordo delle parti.
− Festività: i figli minori, seguendo il criterio della alternanza, trascorreranno con il padre e con la madre, rispettivamente, ed in mancanza di diverso accordo, la sera della vigilia o il pranzo del giorno di Natale, la
Pasqua e il giorno di Pasquetta e le altre festività maggiormente significative.
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate previo accordo delle parti.
− Vacanze: Quanto alle ulteriori festività, i ponti e in generale nei giorni liberi dalla frequentazione scolastica, ciascun genitore previo l'attenersi alla tabella depositata, potrà trascorrere con i figli periodi pressoché paritari qualora vi sia l'accordo tra le parti venendosi incontro in virtù dei reciproci impegni lavorativi, nonché quattordici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, alternativamente con uno o con l'altro genitore, previo accordo da definire con anticipo di 30 giorni, comunicando ciascuno le rispettive destinazioni. Sempre salvo ogni diverso accordo.
3. Ciascun genitore, nel caso di periodi di vacanza senza i figli, dovrà comunicare all'altro genitore, almeno
30 giorni prima della partenza, tempi e contatti utili per eventuali comunicazioni riguardanti i minori, al fine di consentire una organizzazione della gestione dei minori stessi.
pagina 2 di 4 4. La casa familiare cointestata fra i genitori, sita in via Del Camoscio n.6/e a Rimini, rimarrà assegnata alla sig.ra in ragione della collocazione dei figli, fino all'autosufficienza dei figli. La Sig.ra Parte_2 Pt_2 sosterrà le spese relative al godimento del bene, ovvero le utenze domestiche, gli oneri condominiali ordinari e la Tari, mentre le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico di entrambi i proprietari al 50% in ragione della comproprietà del bene. Entrambe le parti continueranno a far fronte nella misura del 50% ciascuno alla rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5. contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla signora la somma Parte_1 Parte_2 mensile complessiva di €.500,00= (euro cinquecento/00) ovvero €. 250,00 (duecentocinquanta) per figlio, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN:
[...] entro il giorno 15 del mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
6. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, e quelle relative a tutte le spese scolastiche comprese anche quelle inerenti alla mensa e ricreative, da effettuare nell'interesse dei figli, da suddividere secondo lo schema dell'allegato Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il
Tribunale di Bologna (doc.13). Le spese per la baby-sitter verranno suddivise al 50% solo se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore che in quel momento deve tenere con sé il minore. Resta inteso che, qualora la signira percepisca dei rimborsi o degli indennizzi da parte della P.A. quale contributo in favore Pt_2 dei figli, tali somme saranno versate in misura pari al 50% in favore del sig. . Pt_1
7. I genitori condivideranno al 50% l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei figli.
8. il portafoglio titoli n. 000000016490 accesso presso Riviera Banca cointestato fra i genitori resterà acceso nei confronti dei bambini fino al raggiungimento della maggiore età.
9. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli ed nati dall'unione entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in Per_1 Per_2 data 1.06.2017 e 29.04.2021, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...](C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA(C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. BAIOCCHI CHIARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 18/06/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei loro figli ed nati entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 1.06.2017 e Per_1 Per_2
29.04.2021 e per le relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei minori:
1. AFFIDAMENTO CONDIVISO: I figli minori e resteranno affidati in forma Per_1 Persona_3 condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento della relativa assunzione, impegnandosi entrambi a cooperare per favorire la equilibrata crescita psico-fisica dei figli in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE PADRE- FIGLI:
− Settimana: Il padre terrà con sé i figli a week and alternati dal venerdì alle ore 16.00 fino al lunedì alle
20:00; il padre terrà con sé i figli anche i giorni infrasettimanali del lunedì, martedì e venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino all'ora di cena (20.00-20:30). Le modalità di frequentazione, già consolidate nel periodo della separazione, sono esemplificate da tabella allegata al ricorso (doc.12), anche per ciò che riguarda il periodo estivo allorché i bambini non frequentano l'istituto scolastico. Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate previo accordo delle parti.
− Festività: i figli minori, seguendo il criterio della alternanza, trascorreranno con il padre e con la madre, rispettivamente, ed in mancanza di diverso accordo, la sera della vigilia o il pranzo del giorno di Natale, la
Pasqua e il giorno di Pasquetta e le altre festività maggiormente significative.
Le presenti modalità di frequentazione potranno essere sempre modificate previo accordo delle parti.
− Vacanze: Quanto alle ulteriori festività, i ponti e in generale nei giorni liberi dalla frequentazione scolastica, ciascun genitore previo l'attenersi alla tabella depositata, potrà trascorrere con i figli periodi pressoché paritari qualora vi sia l'accordo tra le parti venendosi incontro in virtù dei reciproci impegni lavorativi, nonché quattordici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, alternativamente con uno o con l'altro genitore, previo accordo da definire con anticipo di 30 giorni, comunicando ciascuno le rispettive destinazioni. Sempre salvo ogni diverso accordo.
3. Ciascun genitore, nel caso di periodi di vacanza senza i figli, dovrà comunicare all'altro genitore, almeno
30 giorni prima della partenza, tempi e contatti utili per eventuali comunicazioni riguardanti i minori, al fine di consentire una organizzazione della gestione dei minori stessi.
pagina 2 di 4 4. La casa familiare cointestata fra i genitori, sita in via Del Camoscio n.6/e a Rimini, rimarrà assegnata alla sig.ra in ragione della collocazione dei figli, fino all'autosufficienza dei figli. La Sig.ra Parte_2 Pt_2 sosterrà le spese relative al godimento del bene, ovvero le utenze domestiche, gli oneri condominiali ordinari e la Tari, mentre le spese condominiali straordinarie rimarranno a carico di entrambi i proprietari al 50% in ragione della comproprietà del bene. Entrambe le parti continueranno a far fronte nella misura del 50% ciascuno alla rata di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale.
5. contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla signora la somma Parte_1 Parte_2 mensile complessiva di €.500,00= (euro cinquecento/00) ovvero €. 250,00 (duecentocinquanta) per figlio, da corrispondere tramite bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato IBAN:
[...] entro il giorno 15 del mese, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo. Detto assegno mensile sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.
6. I coniugi contribuiranno nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie, mediche, e quelle relative a tutte le spese scolastiche comprese anche quelle inerenti alla mensa e ricreative, da effettuare nell'interesse dei figli, da suddividere secondo lo schema dell'allegato Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il
Tribunale di Bologna (doc.13). Le spese per la baby-sitter verranno suddivise al 50% solo se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore che in quel momento deve tenere con sé il minore. Resta inteso che, qualora la signira percepisca dei rimborsi o degli indennizzi da parte della P.A. quale contributo in favore Pt_2 dei figli, tali somme saranno versate in misura pari al 50% in favore del sig. . Pt_1
7. I genitori condivideranno al 50% l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei figli.
8. il portafoglio titoli n. 000000016490 accesso presso Riviera Banca cointestato fra i genitori resterà acceso nei confronti dei bambini fino al raggiungimento della maggiore età.
9. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti dei figli ed nati dall'unione entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in Per_1 Per_2 data 1.06.2017 e 29.04.2021, si attengano alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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