Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 929/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
Parte 1 , c.f. C.F. 1 nato a [...] il [...], ed ivi residente al Corso Umberto I n. 215
E
,nata a [...] il [...] Controparte_1 c.f.
, C.F. 2
e residente in [...]corso Matteo Renato Imbriani n. 190 Interno 1, entrambi rapp.ti e difesi dall'avv. Assunta Russo, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Torre Annunziata alla via Vesuvio n. 14 Fabbricato D, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti si sono riportate agli accordi di cui al ricorso;
Il P.M. in data 07.03.2025 concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03.05.2024, Parte_1 e CP 1
[...] chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.08.2005 in Torre Annunziata.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che in data 08.08.2005 gli istanti contraevano matrimonio trascritto all'Ufficio dello stato civile, del Comune di Torre Annunziata;
2. che da detta unione non nasceva prole;
3. che tra le parti era intervenuta separazione legale con decreto di omologazione n. 1213/2022 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 28.06.2022 nel procedimento civile avente RG 461/2022;
4. che la sig.ra CP 1 aveva stretto unione con altra persona dalla quale aveva avuto una bambina nata il [...] in [...] e Persona 1 conviveva presso il nucleo familiare del di lei compagno in Trani al corso Matteo Renato Imbriani n. 190.
All'udienza del 3.12.2024, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note di trattazione scritta, le parti ribadivano la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, come modificate in sede di note di trattazione scritta e la causa veniva riservata in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza.
Il Pubblico Ministero in data 07.03.2025 esprimeva parere favorevole. La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi (22.06.2022) innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti in sede di ricorso dalle stesse sottoscritto, e in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.2024, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, alle condizioni indicate in ricorso, come parzialmente modificate in sede di nore ex art. 127 ter c.p.c. e si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale. In particolare le parti rinunciavano reciprocamente a qualsivoglia forma di contributo economico, per cui la pronunzia va limitata al solo status. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato in data 3.5.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Torre Annunziata in data 08.08.2005 da e Controparte 1 (n.Parte 1
108 P.2 S.A. Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del comune di Torre Annunziata, anno 2005);
2. nulla a titolo di mantenimento;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio dell'11.03.2025
IL PRESIDENTE relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato