Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2017, n. 25652
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Sentenza 27 ottobre 2017

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Nelle controversie di lavoro, qualora i mezzi di prova siano stati tempestivamente articolati negli atti introduttivi in primo grado, non può presumersi il loro abbandono, né ritenersi maturata alcuna decadenza dalla mancata presentazione di un’ulteriore istanza di ammissione nelle udienze successive alla prima; ne consegue che il giudice d’appello può ammettere le prove che, ritualmente richieste, non siano state ammesse in primo grado, essendo a tal fine sufficiente, ove chi vi abbia interesse sia completamente vittorioso, che la parte riproponga l’istanza di ammissione nella memoria di costituzione nel giudizio di secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2017, n. 25652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25652
    Data del deposito : 27 ottobre 2017

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