Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3418 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6956 del 2025, proposto da Omnis Società Cooperativa A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio De Angelis, LE Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) della nota inviata a mezzo mail (posta ordinaria) dall'indirizzo mail: noreplay.pdgf@istruzione.it in data 17.3.2025 all'indirizzo mail formazione@omnisumbria.it, avente ad oggetto: “M.I.M.- Piattaforma della formazione- Richiesta di accreditamento n. 15868 del 15.10.2023”, con la quale è stato comunicato alla odierna ricorrente che: “ Spett.le OMNIS, la presente per informarla che in data odierna la richiesta in oggetto è stata RESPINTA. Parere non favorevole”.
2) della nota inviata a mezzo mail all'indirizzo mail formazione@ominsumbria.it in data 18.3.2025, a firma del Dirigente Ufficio VI del MIM, con cui è stato riferito che: “ Con riferimento alla vostra mail, posso anticiparvi che nel parere non favorevole all'ammissibilità, il CTN ha evidenziato la non corrispondenza della documentazione presentata con l'art. 2 c.3 lett a) della Direttiva 170/2016, rispetto alla durata oraria dell'iniziativa formativa rivolta ai corsisti dell'Istituto Omnicomprensivo di Pieve S. AN;
3) di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, il parere non favorevole all'ammissibilità della richiesta di accreditamento n. 15868 del 15.10.2023 formulato dal Comitato Tecnico Nazionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, di estremi e contenuto non conosciuti, citato nella mail del 18.3.2025
e per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l'accreditamento di cui alla richiesta n. 15868 del 15.10.2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe con cui è stata rigettata l’istanza di accreditamento dalla stessa presentata il 15.10.2023 quale Ente di Formazione al personale del comparto scuola (direttiva n. 170/2016).
1.1. In fatto allega di aver ricevuto via e-mail in data 17.3.2025 la comunicazione del rigetto della istanza e il successivo 18.3.2025 – a seguito di istanza di chiarimenti – una ulteriore comunicazione del responsabile del procedimento con cui si rappresentava che “ il CTN [Comitato Tecnico Nazionale] ha evidenziato la non corrispondenza della documentazione presentata con l’art. 2, comma 3, lett. a) della Direttiva 1070/2016, rispetto alla durata oraria dell’iniziativa ricolta ai corsisti dell’istituto omnicomprensivo di Pieve S. AN ” (doc. 2).
A sostegno del ricorso, deduce i seguenti motivi in diritto:
1) “ Violazione dell’art. 21 septies L. 241/1990. Nullità del provvedimento amministrativo impugnativo per mancanza degli elementi essenziali. ”, con cui deduce che il provvedimento di rigetto è nullo, in quanto privo di sottoscrizione, inviato da un indirizzo di posta ordinaria non riferibile ad un soggetto determinato e privo degli altri elementi richiesti dalla legge n. 241/1990;
2) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 comma 7 della Direttiva del MIM n. 170 del 2016. Violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo. ”, con cui contesta la mancanza di qualsivoglia comunicazione preventiva di rigetto, senza poter integrare i profili di incompletezza rilevati, come previsto dall’art. 4, co. 7, della Direttiva n. 170/2016;
3) “ Violazione e /o falsa applicazione dell’art. 2 della Direttiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 170 del 2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Difetto dei presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 170 del 2016 ”, con cui deduce che l’iniziativa formativa, ritenuta non conforme dal Comitato di valutazione, prevedeva l’erogazione di una formazione per complessive 80 ore, nell’ambito di un unico pacchetto in materia di sicurezza, ammontare più elevato di quello richiesto dall’art. 2, comma 3, della Direttiva n. 170/2016; il provvedimento non spiega le ragioni della insufficienza di tale iniziativa rispetto a quanto richiesto dalla citata direttiva, difettando di ogni motivazione;
4) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Direttiva del MIM n. 170 del 2016. Violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento della p.a. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione ”, in relazione al mancato rispetto dei termini previsti dalla Direttiva per l’adozione del parere del Comitato tecnico, avvenuto con 14 mesi di ritardo;
5) “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della Direttiva del MIM n. 170 del 2016 sotto ulteriore profilo. Violazione del principio di trasparenza amministrativa e di pubblicità degli atti di cui alla Legge n. 241 del 1990 ”, in relazione alla mancata pubblicazione del parere obbligatorio del Comitato tecnico.
1.3. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale, senza depositare memorie o altra documentazione sui fatti di causa.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 1.7.2025, con ordinanza n. 3627/2025, questa Sezione accoglieva l’istanza cautelare, considerando quanto al fumus , che: “ - l’amministrazione non ha previamente sottoposto al contradittorio procedimentale i rilievi in merito alla carenza della documentazione prodotta, in violazione degli articoli 10-bis l. n. 241/1990 e 4, comma 3, della Direttiva n. 170/2016 che disciplina la procedura di interesse (cfr. TAR Lazio, III-bis, n. 12259/2025); - i profili rilevati dalla amministrazione appaiono suscettibili di integrazione nell’ambito del fisiologico contraddittorio procedimentale e, alla luce della documentazione in atti, non consentono di escludere la possibilità di un esito diverso della domanda di accreditamento qualora gli stessi fossero stati acquisiti nel corso della procedura; - il tempo occorso nella definizione del procedimento, conclusosi oltre i termini previsti dalla Direttiva, non ha inoltre consentito alla istante di poter sanare gli eventuali motivi di esclusione ai sensi dell’art. 4, comma 8, della Direttiva, al fine di presentare la domanda per il successivo anno scolastico ”. Si disponeva altresì il riesame dell’istanza della ricorrente.
1.5. In vista della discussione del merito, parte ricorrente depositava memoria con cui, insistendo per l’accoglimento del ricorso, deduceva come l’Amministrazione non avesse adottato alcun provvedimento conseguente alla ordinanza cautelare.
2. – All’udienza pubblica del 18.2.2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. – Il ricorso è fondato, nei limiti e per le motivazioni precisati nel seguito.
3.1. La procedura di accreditamento oggetto del gravame è disciplinata dalla direttiva ministeriale sull’accreditamento enti di formazione n. 170 del 21.3.2016, con cui sono state stabilite le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative. È previsto che il Ministero curi la tenuta e l’aggiornamento di tre elenchi, pubblicati su una piattaforma informatica, contenenti: a) i soggetti accreditati che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola; b) le associazioni disciplinari, collegate a comunità scientifiche, e le associazioni professionali del personale scolastico riconosciute che intendono collaborare con le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, per offrire formazione al personale in relazione alle specifiche esigenze dell’offerta formativa; c) i singoli corsi di formazione riconosciuti comunque validi ai fini dell’aggiornamento del personale scolastico. Gli elenchi in esame riportano, per ciascun soggetto, l’indicazione di non più di cinque ambiti tra quelli riportati dalla stessa direttiva.
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati, che intendono offrire formazione al personale del comparto scuola, gli enti che: a) dispongono, al momento della presentazione della domanda, di atto costitutivo e di statuto redatti per atto pubblico; b) prevedono espressamente, nello scopo statutario, la formazione in almeno uno degli ambiti di cui all’allegato alla menzionata direttiva.
Al riguardo, l’art. 2, comma 3 della citata direttiva, tra i requisiti necessari per ottenere l’accreditamento, prevede l’effettiva sussistenza di una concreta e comprovabile esperienza pregressa, così qualificata: “a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni”. Il successivo art. 4, comma 3, prescrive che “L’attività formativa pregressa deve essere documentata con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. Il progetto di attività futura, da realizzarsi nell’anno scolastico successivo, deve essere completo delle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari (con particolare riferimento all’ordine di scuola), materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale”. Il medesimo l’art. 4, comma 2, avverte, poi, che “La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa ai requisiti comporta l’esclusione dalla procedura”. Il successivo comma 4, si sofferma sull’attività di valutazione delle istanze, precisando che “Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comitato tecnico nazionale, di cui al successivo articolo 7, formula per ogni richiesta un motivato parere di ammissibilità in base: a) alla verifica della completezza della documentazione presentata; b) all’accertamento del possesso dei requisiti indicati all'articolo 2 o all'articolo 3; c) alla valutazione complessiva della qualità e della significatività, per lo sviluppo professionale del personale scolastico, delle iniziative formative documentate”; il comma 7 prevede che “In caso di esito negativo degli accertamenti, l’Amministrazione ne dà comunicazione al richiedente e gli assegna un termine, non superiore a trenta giorni e, comunque, non oltre il 30 maggio, per presentare eventuali controdeduzioni”, e il comma 8, infine, che “Se la procedura di accreditamento o qualificazione non si conclude positivamente entro il 15 luglio, il richiedente, sanati i motivi di esclusione, ha la facoltà di presentare nuovamente la domanda entro il citato termine del 15 ottobre, per il successivo anno scolastico”.
3.2. Richiamata la disciplina applicabile alla istanza del ricorrente, reputa il Collegio che sia meritevole di accoglimento l’assorbente motivo di ricorso relativo alla violazione delle garanzie procedimentali della ricorrente.
In particolare, appare fondato il rilievo dell’omessa comunicazione alla società ricorrente del preavviso di rigetto, previsto in via generale per i procedimenti ad istanza di parte dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 nonché, nello specifico caso della procedura oggetto del giudizio, dal comma 7, del richiamato articolo 4, della direttiva n. 170/2016.
L’importanza del modulo procedimentale partecipato, anche per finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano, è un principio affermato da una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui “ l’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’Amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale ”. Inoltre, “ a seguito della novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lettera i) del D.L. 16.7.2020, n. 76, convertito con Legge 11.9.2020, n. 120, il mancato rispetto dell'obbligo di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, imposto dall'art. 10 bis della L. 7 n. 241/1990, determina l’annullamento del provvedimento discrezionale senza che sia consentito all’Amministrazione dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato, con conseguente inapplicabilità della “sanatoria” di cui all’art. 21 octies della L. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. III, 8.10.2021, n. 6743) ” (Cons. St., I, n. 1138/2023).
Risulta infatti agli atti del giudizio che l’invio della comunicazione impugnata, recante il rigetto della istanza di parte ricorrente, non è stata preceduta da alcun preavviso o altra comunicazione contenente i motivi che impedivano l’accoglimento dell’istanza della società.
Tali motivi non sono stati neppure specificati nella successiva comunicazione mail del responsabile del procedimento (che si limita a far riferimento ad un parere, non allegato, del Comitato di valutazione) né in corso di giudizio da parte del Ministero resistente.
Peraltro, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di alcune circostanze, meritevoli di valutazione al fine di superare il generico rilievo di non conformità rappresentato nelle comunicazioni via e- mail agli atti, nella prospettiva della conformità della iniziativa formativa svolta a quanto previsto dalla Direttiva n. 170/2016.
Ad avviso del Collegio, pertanto, la condotta procedimentale tenuta dall’Amministrazion e nel caso di specie integra una violazione delle norme richiamate a sostegno del motivo di ricorso (i.e. art. 10-bis l. n. 241/1990 e art. 4, comma 7, Direttiva n. 170/2016) e ha in concreto privato la società ricorrente di uno snodo procedimentale essenziale. Infatti, a fronte della incompletezza rilevata, lo stesso avrebbe potuto agevolmente integrare le informazioni, chiarendo i rilievi sollevati e eventualmente sanando la lacuna rilevata (cfr. gli elementi depositata in giudizio, sub doc. 7-8 al ricorso).
Del resto, la possibilità di una sanatoria delle informazioni mancanti è ammessa dalla stessa disciplina della citata direttiva n. 170/2016 (cfr art. 4, co. 8 sopra richiamato), oltre che conforme al principio del soccorso istruttorio, avendo la società ricorrente dichiarato il possesso del requisito in questione e fornito gli elementi essenziali, sui quali non è sorta contestazione (cfr., sul punto, Cons. St., VII, n. 4042/2025, secondo cui “ il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza ”) (in relazione al soccorso istruttorio nell’ambito della procedura di cui alla direttiva n. 170/2016, cfr., da ultimo, TAR Lazio, III-bis, n. 12259/2025).
4. – Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente.
5. – Le spese di lite seguono la soccombenza e tengono conto del ridotto impegno difensivo, conseguente alla costituzione solo formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente in misura pari ad euro 1.000 (mille), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR TO, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO LE RO | DR TO |
IL SEGRETARIO