Decreto cautelare 1 ottobre 2020
Sentenza breve 18 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 18/10/2021, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2021
N. 01228/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2020, proposto da
Allevamento Ittico Cauchioli Marco società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Coronin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “ Veneto RA ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. Franco Botteon, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto non costituita in giudizio;
nei confronti
Piscicoltura Menozzi di Davide Menozzi, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'avviso di Indagine di mercato mediante piattaforma GPA ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. A) del D.L. n. 76 del 2020 per l'affidamento diretto della fornitura di carpa e CA per il ripopolamento delle acque regionali per l'anno 2020 lotti 1 (CIG. 838343014B), 2 (CIG. 8383447F4E), 3 (CIG. 83834555EB), 4 (CIG. 8383461ADD), 5 (CIG. 8383465E29), 6 (CIG. 83834723F3), 7 (CIG. 838347673F);
- del connesso art. 3 del Capitolato d'Oneri nelle sue parti ove è richiesto a pena di esclusione che le specie CY PI e TI CA: debbano essere prodotte e allevate dalla ditta appaltatrice in modo estensivo; in estesi bacini naturali o artificiali in terra idonei dal punto di vista strutturale all'allevamento del novellame (scarsa profondità, idonee pendenze e strutture per lo svuotamento e la raccolta degli avannotti) che siano parte integrante dell'Impianto di produzione; a basse densità di biomassa per unità di superficie (densità di allevamento < 50 ind/mq, <1 kg/mq specchio d'acqua) senza somministrazione di alimento o con scarsissime integrazioni;
- del medesimo art. 3, nella parte in cui prevede che a parità di prezzo la categoria sanitaria di appartenenza ex D.L.vo n. 148 del 2008 sia discriminante;
- della Disposizione del Commissario Straordinario n. 203 del 16 giugno 2020 di affidamento della fornitura di carpa e CA per il ripopolamento delle acque correnti in Regione Veneto, approvazione verbale, aggiudicazione, impegno di spesa, variazione PEG e definizione dei prezzi di vendita e di tutti gli altri atti esecutivi ed applicativi dell’indagine di mercato ivi compreso il “Verbale delle operazioni” n. 7 datato 3 settembre 2020, nonché l’ “avviso di appalto aggiudicato” datato 18 settembre 2020;
nonché per l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli ordini medio tempore stipulati;
nonché, in via subordinata, per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura che sarà accertata in corso di causa e la condanna dei resistenti al pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Veneto RA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, impresa che danni opera nel campo della piscicoltura, alleva, entro bacini naturali in terra d’argilla, alcune varietà di ciprinidi, e in particolare la carpa (CY PI) e la CA (TI CA), di cui rifornisce privati e pubbliche amministrazioni, per la semina e il ripopolamento nei corsi d’acqua.
La ricorrente – si segnala inoltre nell’esposizione in fatto – tra il 2012 e il 2017, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, è divenuta fornitrice dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “ Veneto RA ” per il ripopolamento delle acque regionali.
2. In questa sede, la ricorrente impugna l’avviso pubblico di indagine di mercato, mediante piattaforma Gestione Procedure d’Acquisto (G.P.A.), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 2020 per l’affidamento diretto, da parte dell’Agenzia resistente, della fornitura di carpa e CA per il ripopolamento delle acque regionali per l’anno 2020, in relazione ai lotti da 1 a 7, nonché l’art. 3 dell’annesso capitolato d’oneri nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, che le specie CY PI e TI CA “ debbano essere prodotte e allevate dalla ditta appaltatrice in modo estensivo; in estesi bacini naturali o artificiali in terra idonei dal punto di vista strutturale all’allevamento del novellame (scarsa profondità, idonee pendenze e strutture per lo svuotamento e la raccolta degli avannotti) che siano parte integrante dell’Impianto di produzione; a basse densità di biomassa per unità di superficie (densità di allevamento < 50 ind/mq ” (p. 2 del ricorso). Contesta poi la lex specialis di gara, nella parte in cui richiede la presentazione dell’attestato sanitario dell'azienda (ai sensi del D. Lgs. n. 148 del 2008) recante la categoria sanitaria di appartenenza, in considerazione del fatto che, nel caso di offerte di pari importo, tale indicazione sarebbe rientrata tra i fattori discriminanti per l’aggiudicazione.
In via conseguenziale, censura i successivi atti della procedura, ivi compresa l’aggiudicazione disposta a favore della ditta controinteressata, Piscicoltura Menozzi di Davide Menozzi.
3. L’impugnazione è sorretta dai seguenti rilievi, compendiati in un unico motivo:
3.1 si ritiene, innanzitutto, arbitraria e illogica la scelta della stazione appaltante di richiedere che la produzione e l’allevamento degli avannotti debba avvenire tassativamente in modo estensivo, mediante stagnicoltura. Non sarebbe infatti scientificamente provato (sarebbe anzi dimostrato il contrario) che il prodotto proveniente da allevamenti estensivi sia qualitativamente migliore rispetto a quello coltivato negli allevamenti intensivi. La previsione di tale requisito, preclusivo della partecipazione alla gara da parte della ricorrente (che sostiene, in ogni caso, di non operare con metodologia intensiva), risulterebbe perciò del tutto ingiustificato;
3.2 altrettanto ingiustificata risulterebbe l’imposizione di particolari modalità di allevamento. Secondo il capitolato, la produzione dovrebbe avvenire esclusivamente all’interno di bacini caratterizzati da una “ bassa profondità ”, mantenendo un certo rapporto massimo di densità di biomassa per unità di superficie (densità di allevamento < 50 ind/mq, <1 kg/mq specchio d’acqua), e comunque senza somministrazione di alimento o con scarsissime integrazioni. Ciò però non garantirebbe la qualità degli avannotti, ed anzi – come suggerisce la ricorrente - apparirebbe persino preferibile che le vasche di allevamento siano il più profonde possibile. In ogni caso, la densità dell’allevamento andrebbe valutata in base al rapporto tra biomassa e unità di volume e non per unità di superficie; si rileva, infine, la contraddittorietà tra la dichiarata preferenza per una forma di allevamento estensivo senza somministrazione di alimento e la contestuale ammissione di “ scarsissime integrazioni ”;
3.3 la richiesta dell’attestato sanitario non sarebbe prevista o comunque necessaria per le specie oggetto della fornitura.
4. Costituitasi in giudizio, Veneto RA ha controdedotto nel merito ed eccepito, nel contempo, l’inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse, perché proposto avverso clausole della lex specialis di gara erroneamente ritenute di portata escludente, le quali non avrebbero invece impedito la presentazione dell’offerta.
5. Ritiene il Collegio che, anche in considerazione della manifesta infondatezza del gravame, sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120, comma 6, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 4, comma 4, lett. a ), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, secondo il quale, nelle materie indicate nell'art. 119, comma 1, lett. a ), “ il giudizio, […] compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa, è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60 ”. Può inoltre prescindersi – salve alcune considerazioni che saranno svolte nel prosieguo - dall’esame del rilievo in rito introdotto dalla stazione appaltante in punto di interesse (rilievo che peraltro non appare privo di fondatezza con riguardo agli effetti escludenti previsti dalle contestate clausole del capitolato, tenuto conto che la ricorrente nega di utilizzare forme di allevamento intensivo), dovendo essere preferita la soluzione delle questioni meritali sottese al gravame.
6. Deve essere premesso che, nella fase di individuazione delle caratteristiche del prodotto prescelto per soddisfare le proprie particolari esigenze (nel caso di specie, il ripopolamento dei corsi d’acqua con particolari varietà di pesci d’allevamento) nonché nella susseguente traduzione di tali caratteristiche nei requisiti di partecipazione alla gara, la stazione appaltante “ gode di un ampio potere decisionale […], venendo in rilievo […] un'attività connotata da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa in relazione alla quale il sindacato giurisdizionale va circoscritto entro i rigorosi limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà e incongruità con l'oggetto del contratto ” (così ad es. T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 1095 del 2019).
Così delimitato il perimetro entro il quale si svolge, in relazione ai vizi eccepiti, lo scrutinio di legittimità, va osservato come, nel caso in esame, i dettagliati requisiti della fornitura, compendiati nel capitolato e in parte contestati dalla ricorrente, rispondano alla plausibile necessità di elevare lo standard qualitativo degli esemplari utilizzati – secondo gli intendimenti dell’Amministrazione - per l’immissione nei corsi d’acqua del territorio regionale allo scopo di incrementare la popolazione ivi stanziata e, soprattutto, trattandosi di esemplari di età giovanile, di sostenerne la dinamica riproduttiva.
Assume perciò cruciale importanza la qualità del materiale immesso, piuttosto che la sua quantità o pezzatura, essendo evidente che l’impiego di animali eccessivamente stressati, poiché allevati con metodologia intensiva in un ambiente radicalmente difforme (per eccesso di concentrazione della biomassa e per l’intensificazione delle somministrazioni alimentari) rispetto alle condizioni presenti in natura, priverebbe di efficacia l’attività di ripopolamento, che, qualora il prodotto impiegato si rivelasse inidoneo, finirebbe per ridursi ad un effimero incremento del numero degli esemplari, privo di effetti durevoli sull’ecosistema.
La scelta dell’Amministrazione di privilegiare forme di allevamento estensivo, in bacini di bassa profondità e con minime integrazioni alimentari, a dispetto delle opinabili considerazioni critiche svolte dalla ricorrente (per lo più attinenti al merito tecnico e come tali avulse dall’ambito del sindacato giurisdizionale), appare perciò adeguata e congrua rispetto alle finalità perseguite.
Senza ancora considerare che, se (come le argomentazioni contenute nell’atto introduttivo potrebbero ancora suggerire) le censure fossero da considerare come rivolte a contestare il fondamento scientifico della lex specialis , in quanto le tecniche di allevamento (semintensivo) attuate dalla ricorrente sarebbero idonee a surrogare nel concreto le forme di coltivazione estensiva pretese dal capitolato, proprio sulla base di quest’ultimo assunto, non avrebbe potuto ritenersi preclusa l’elaborazione dell’offerta e, con essa, la proposta di una prestazione equivalente (la quale coinciderebbe con la fornitura di un prodotto proveniente da un allevamento semintensivo, provvisto, come ritenuto dalla ricorrente, di adeguati standard qualitativi): con la conseguenza che i motivi esaminati, introdotti con il fine di contestare prescrizioni del capitolato ritenute ad effetto escludente, si dimostrerebbero in quest’ottica inammissibili, proprio perché le suddette prescrizioni non avrebbero impedito di offrire un prodotto che la stessa ricorrente sembra reputare del tutto equivalente a quello richiesto dall’Amministrazione.
Le medesime considerazioni possono essere ripetute riguardo all’ultimo profilo di doglianza, con il quale si censura il riferimento all’attestato sanitario dell'azienda, recante la categoria sanitaria di appartenenza, (ai sensi del D. Lgs. n. 148 del 2008), quale fattore di preferenza, ai fini dell’aggiudicazione, nel caso di offerte di pari importo. Il motivo è senz’altro inammissibile, poiché la previsione di tale criterio di preferenza non avrebbe impedito la partecipazione alla gara (il possesso dell’attestato sanitario non costituisce, infatti, un requisito previsto a pena di esclusione), al cui esito soltanto sarebbe potuto insorgere l’interesse a contestarne il fondamento e gli eventuali effetti lesivi.
7. Per quanto precede il ricorso deve dunque essere respinto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità delle questioni scrutinate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 – tenuta in videoconferenza - con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO