Articolo 1 della Legge 27 maggio 1950, n. 535
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16 agosto 1950
Art. 1. Articolo unico.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, escluso il diritto di magazzinaggio, i materiali d'insegnamento spediti dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.0.) al Ministero degli affari esteri.

Entrata in vigore il 16 agosto 1950