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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1068/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TABANELLI NICOLO' con domicilio eletto in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. NAPOLETANO SERGIO con P.IVA_1
domicilio eletto in CORSO MAMELI 49 , VERBANIA, via Azzo Gardino n. 2 di Controparte_2
Bologna, contumace appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_3
Condominio via Riva Reno n. 76 – via Azzo Gardino n. 2 di Bologna chiedendo la revoca e / o annullamento dell'ordinanza del G.E. Bologna depositata in data 26/09/2019 nel procedimento esecutivo immobiliare
R.G.E. 208/2013, l'accertamento della mancanza di legittimazione attiva nonché la carenza ad agire in executivis di e del soggetto Controparte_4
intervenuto e la loro Controparte_3
mancanza di legittimazione alla riscossione dell'importo di euro 88.633,81 di cui al piano di riparto del 13.9.2019 relativo alla procedura esecutiva immobiliare 208/2013, ridelineando il piano di riparto relativo all'esecuzione immobiliare e disponendo la restituzione da parte di
[...]
(già al della Controparte_3 CP_5 Parte_1
somma di €. 88.633,81, somma assegnata con ordinanza ex art. 512 c.p.c. emessa in data 26.9.2019, resa a definizione del procedimento esecutivo immobiliare R.G. 208/2013.
Con comparsa depositata in data 15.4.2020 si è costituita in giudizio
, in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale di chiedendo, preliminarmente, la Controparte_4
declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad pag. 2/10 agire, essendo la cessione del credito intercorsa esclusivamente tra Pt_2
e che si è limitata a dare procura per la gestione
[...] Controparte_4
delle posizioni acquisite dapprima a e, dopo la messa in Parte_2
Contr LCA di questa, ad (ora – oltre alla improcedibilità della CP_3
stessa, avendo l'attore fondato l'attuale giudizio sulle medesime prospettazioni di precedenti iniziative giudiziali rigettate.
Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate.
Con sentenza n. 1014/2023 del 28.2.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha riconosciuto la piena legittimazione ad agire in capo a per il tramite di quale sua procuratrice, Controparte_4 CP_3
in quanto i passaggi di titolarità del credito in oggetto sono stati documentati e la cessione è correttamente avvenuta nel rispetto delle formalità normativamente previste. Più precisamente, a seguito del passaggio della titolarità del credito da a Parte_3 [...]
tramite cessione in blocco ex art. 58 TUB, la società cessionaria CP_4
ha conferito procura per la gestione dei crediti ceduti a e Parte_2
successivamente a con conseguente legittimazione ad causam CP_5
di quest'ultima (ora . CP_3
Ancora, prive di pregio sono state ritenute le tesi attoree in ordine all'asserita inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, ciò in quanto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario pacificamente ammette l'operatività della norma in pendenza di giudizio esecutivo, con la conseguenza che, fin quando il cedente non sia estromesso con il consenso pag. 3/10 delle altre parti, questi mantiene la propria legittimazione attiva anche in caso di intervento del successore a titolo particolare;
nel caso di specie, mancando il consenso all'estromissione di questa ha Parte_2
conservato la propria legittimazione attiva, parallelamente a quella del cessionario.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto non condivisibile la prospettazione relativa alla preclusione di cui all'art. 83 c. 3 TUB, stante l'irrilevanza della messa in liquidazione di poiché il credito, oggetto di cessione Parte_3
in precedenza, era già uscito dalla sua sfera giuridica.
È stata, infine, esclusa l'eccepita estinzione dell'obbligazione in virtù della transazione conclusa tra ed il fideiussore data la CP_5 Pt_4
natura parziale della stessa – ricavabile dall'espressa volontà manifestata dalle parti transigenti di limitare l'accordo alla posizione del singolo debitore, lasciando impregiudicato ogni diritto sul residuo credito – con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. operante esclusivamente in caso di transazione integrale del debito.
2.- Avverso detta sentenza ha presentato appello . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contesta la legittimazione ad agire della società per tramite di deducendo Controparte_4 CP_3
l'invalidità della cessione dei crediti e l'irritualità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della società cessionaria nonché della mandataria per gestione dei crediti.
Con il secondo motivo contesta la mancata valutazione degli effetti che la transazione del ha avuto sulla posizione debitoria dell'appellante. Pt_4
pag. 4/10 3.- Si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di
[...]
inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità della domanda di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c. in quanto domanda nuova, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e per avvenuta decadenza in ragione della mancata promozione delle cause di merito nei termini di cui all'art. 289 c.p.c. relativamente alle precedenti opposizioni. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 92 c.p.c.
In relazione al primo motivo, parte appellata deduce la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante in quanto, se anche non Controparte_4
fosse stata titolare del credito, l'importo assegnato sarebbe di competenza di in LCA. Parte_2
Sul secondo motivo deduce che l'appellante non ha mai svolto domanda di estinzione del debito per avvenuta transazione, avendo dichiarato di volerne profittare soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., tuttavia inammissibile in quanto domanda nuova, fermo restando che il
Tribunale ha correttamente motivato in merito alla natura parziale della transazione.
4.- La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ottenuto da anche nei confronti del Parte_3
per l'importo di 1.178.108,76, decreto in virtù del quale Parte_1 Pt_2
è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare aperta contro il
[...]
pag. 5/10 su ricorso del , per il limitato Parte_1 Controparte_2
importo di € 530.544,75, senza rinuncia al residuo credito.
Con ordinanza 19.5.2015 il GE ha sospeso la procedura esecutiva per dar corso al giudizio divisionale di un immobile intestato al solo in Parte_1
parte, divisione endoesecutiva nella quale è intervenuta anche Pt_2
in data 8.10.2015.
[...]
Nel frattempo, con contratto di cessione in blocco 29.12.2016, ai sensi dell'art. 58 TUB, ha ceduto il suo credito nei confronti del Parte_2
a con effetto dal 1.1.2017 con la Parte_1 Controparte_4
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, secondo quanto previsto dall'art.58
TUB terzo comma, nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari hanno prodotto gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. senza necessità di ulteriore comunicazione.
A seguito di detta cessione ha conferito dapprima a CP_4 Pt_2
e poi - a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di
[...]
quest'ultima con DM 25.6.2017 n. 99 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze – a ora la gestione dei crediti. CP_5 CP_3
è intervenuta autonomamente ex art. 111 c.p.c. nella CP_4
divisione endoesecutiva e, successivamente, (alla quale CP_3 CP_4
aveva appunto affidato la gestione del credito) è intervenuta anche
[...]
nell'esecuzione ex art. 111 c.p.c. a seguito dell'opposizione proposta dal
(opposizione poi rigettata). Parte_1
A prescindere dal conferimento della gestione del credito da parte di prima a e poi a poi è CP_4 Parte_2 CP_5 CP_3
chiaro che la titolarità del credito in oggetto è passata da a Parte_2
pag. 6/10 con la cessione in blocco del 29.12.2016 e quindi ben prima CP_4
della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
Il bene è poi stato venduto per l'intero su istanza del condominio e, in sede di progetto di riparto, sono stati assegnati alla procedura esecutiva €
96.821,20. ha proposto quindi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Parte_1
c.p.c. 2 comma avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. resa a definizione del procedimento esecutivo immobiliare RG 208/2013 in virtù del quale il giudice dell'esecuzione ha sostanzialmente confermato il piano di riparto redatto dalla CTU ed assegnato al creditore ipotecario la CP_4
somma di € 88.633,81.
Avverso la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi il ha proposto appello. Parte_1
L'appello proposto è inammissibile.
L'art.618 ultimo comma cpc stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 617 comma 1 cpc, vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
(opposizioni agli atti esecutivi), non siano impugnabili.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007,
n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3, 01/02/2010, n.
2261; Cass., sez. U, 11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n.
171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n.
pag. 7/10 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n. 38587; Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021,
n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515, Cassazione civile, sez.
6,10/04/2024, n.9670).
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve avvenire in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (vedi
Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016 n.12872), con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice
a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. n. 11012/2007; Cass. n. 8006/2005; Cass. Civ.
Sez. III 22 giugno 2016 n.12872).
Nel caso di specie la qualificazione dell'azione in termini di opposizione agli atti esecutivi è stata operata sia dal Giudice sia dalla parte.
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, in relazione alla presente fase processuale, dell'art.96 comma 3 cpc, avendo l'appellante instaurato il presente giudizio con evidente colpa grave, alla luce dell'inequivocabile disposto di cui all'art. 618 comma 3 c. p.c. e della circostanza che lo stesso appellante ha qualificato, in primo grado, l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente quantificazione dell'importo in via equitativa in € 2.000,00 (circa 1/3 delle spese di lite).
pag. 8/10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_6
, con la contumacia del Condominio, avverso la sentenza
[...]
del Tribunale di Bologna n. 1014/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
he liquida in € 6.946,00 per Controparte_3
compensi del grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma al pagamento in favore dell'appellato dell'ulteriore importo di € 2.000,00 ;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.1.2025
pag. 9/10 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
pag. 10/10
Il Presidente
Giuseppe De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1068/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. TABANELLI NICOLO' con domicilio eletto in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNA appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. NAPOLETANO SERGIO con P.IVA_1
domicilio eletto in CORSO MAMELI 49 , VERBANIA, via Azzo Gardino n. 2 di Controparte_2
Bologna, contumace appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio e Controparte_3
Condominio via Riva Reno n. 76 – via Azzo Gardino n. 2 di Bologna chiedendo la revoca e / o annullamento dell'ordinanza del G.E. Bologna depositata in data 26/09/2019 nel procedimento esecutivo immobiliare
R.G.E. 208/2013, l'accertamento della mancanza di legittimazione attiva nonché la carenza ad agire in executivis di e del soggetto Controparte_4
intervenuto e la loro Controparte_3
mancanza di legittimazione alla riscossione dell'importo di euro 88.633,81 di cui al piano di riparto del 13.9.2019 relativo alla procedura esecutiva immobiliare 208/2013, ridelineando il piano di riparto relativo all'esecuzione immobiliare e disponendo la restituzione da parte di
[...]
(già al della Controparte_3 CP_5 Parte_1
somma di €. 88.633,81, somma assegnata con ordinanza ex art. 512 c.p.c. emessa in data 26.9.2019, resa a definizione del procedimento esecutivo immobiliare R.G. 208/2013.
Con comparsa depositata in data 15.4.2020 si è costituita in giudizio
, in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale di chiedendo, preliminarmente, la Controparte_4
declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad pag. 2/10 agire, essendo la cessione del credito intercorsa esclusivamente tra Pt_2
e che si è limitata a dare procura per la gestione
[...] Controparte_4
delle posizioni acquisite dapprima a e, dopo la messa in Parte_2
Contr LCA di questa, ad (ora – oltre alla improcedibilità della CP_3
stessa, avendo l'attore fondato l'attuale giudizio sulle medesime prospettazioni di precedenti iniziative giudiziali rigettate.
Nel merito parte convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate.
Con sentenza n. 1014/2023 del 28.2.2023 il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale ha riconosciuto la piena legittimazione ad agire in capo a per il tramite di quale sua procuratrice, Controparte_4 CP_3
in quanto i passaggi di titolarità del credito in oggetto sono stati documentati e la cessione è correttamente avvenuta nel rispetto delle formalità normativamente previste. Più precisamente, a seguito del passaggio della titolarità del credito da a Parte_3 [...]
tramite cessione in blocco ex art. 58 TUB, la società cessionaria CP_4
ha conferito procura per la gestione dei crediti ceduti a e Parte_2
successivamente a con conseguente legittimazione ad causam CP_5
di quest'ultima (ora . CP_3
Ancora, prive di pregio sono state ritenute le tesi attoree in ordine all'asserita inapplicabilità dell'art. 111 c.p.c. al processo esecutivo, ciò in quanto l'orientamento giurisprudenziale maggioritario pacificamente ammette l'operatività della norma in pendenza di giudizio esecutivo, con la conseguenza che, fin quando il cedente non sia estromesso con il consenso pag. 3/10 delle altre parti, questi mantiene la propria legittimazione attiva anche in caso di intervento del successore a titolo particolare;
nel caso di specie, mancando il consenso all'estromissione di questa ha Parte_2
conservato la propria legittimazione attiva, parallelamente a quella del cessionario.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto non condivisibile la prospettazione relativa alla preclusione di cui all'art. 83 c. 3 TUB, stante l'irrilevanza della messa in liquidazione di poiché il credito, oggetto di cessione Parte_3
in precedenza, era già uscito dalla sua sfera giuridica.
È stata, infine, esclusa l'eccepita estinzione dell'obbligazione in virtù della transazione conclusa tra ed il fideiussore data la CP_5 Pt_4
natura parziale della stessa – ricavabile dall'espressa volontà manifestata dalle parti transigenti di limitare l'accordo alla posizione del singolo debitore, lasciando impregiudicato ogni diritto sul residuo credito – con conseguente inapplicabilità dell'art. 1304 c.c. operante esclusivamente in caso di transazione integrale del debito.
2.- Avverso detta sentenza ha presentato appello . Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contesta la legittimazione ad agire della società per tramite di deducendo Controparte_4 CP_3
l'invalidità della cessione dei crediti e l'irritualità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. della società cessionaria nonché della mandataria per gestione dei crediti.
Con il secondo motivo contesta la mancata valutazione degli effetti che la transazione del ha avuto sulla posizione debitoria dell'appellante. Pt_4
pag. 4/10 3.- Si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di
[...]
inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., l'inammissibilità della domanda di voler profittare della transazione ex art. 1304 c.c. in quanto domanda nuova, l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire e per avvenuta decadenza in ragione della mancata promozione delle cause di merito nei termini di cui all'art. 289 c.p.c. relativamente alle precedenti opposizioni. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ex art. 92 c.p.c.
In relazione al primo motivo, parte appellata deduce la carenza di interesse ad agire in capo all'appellante in quanto, se anche non Controparte_4
fosse stata titolare del credito, l'importo assegnato sarebbe di competenza di in LCA. Parte_2
Sul secondo motivo deduce che l'appellante non ha mai svolto domanda di estinzione del debito per avvenuta transazione, avendo dichiarato di volerne profittare soltanto in sede di prima memoria ex art. 183 c.6 c.p.c., tuttavia inammissibile in quanto domanda nuova, fermo restando che il
Tribunale ha correttamente motivato in merito alla natura parziale della transazione.
4.- La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo ottenuto da anche nei confronti del Parte_3
per l'importo di 1.178.108,76, decreto in virtù del quale Parte_1 Pt_2
è intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare aperta contro il
[...]
pag. 5/10 su ricorso del , per il limitato Parte_1 Controparte_2
importo di € 530.544,75, senza rinuncia al residuo credito.
Con ordinanza 19.5.2015 il GE ha sospeso la procedura esecutiva per dar corso al giudizio divisionale di un immobile intestato al solo in Parte_1
parte, divisione endoesecutiva nella quale è intervenuta anche Pt_2
in data 8.10.2015.
[...]
Nel frattempo, con contratto di cessione in blocco 29.12.2016, ai sensi dell'art. 58 TUB, ha ceduto il suo credito nei confronti del Parte_2
a con effetto dal 1.1.2017 con la Parte_1 Controparte_4
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, secondo quanto previsto dall'art.58
TUB terzo comma, nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari hanno prodotto gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. senza necessità di ulteriore comunicazione.
A seguito di detta cessione ha conferito dapprima a CP_4 Pt_2
e poi - a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di
[...]
quest'ultima con DM 25.6.2017 n. 99 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze – a ora la gestione dei crediti. CP_5 CP_3
è intervenuta autonomamente ex art. 111 c.p.c. nella CP_4
divisione endoesecutiva e, successivamente, (alla quale CP_3 CP_4
aveva appunto affidato la gestione del credito) è intervenuta anche
[...]
nell'esecuzione ex art. 111 c.p.c. a seguito dell'opposizione proposta dal
(opposizione poi rigettata). Parte_1
A prescindere dal conferimento della gestione del credito da parte di prima a e poi a poi è CP_4 Parte_2 CP_5 CP_3
chiaro che la titolarità del credito in oggetto è passata da a Parte_2
pag. 6/10 con la cessione in blocco del 29.12.2016 e quindi ben prima CP_4
della liquidazione coatta amministrativa di Parte_2
Il bene è poi stato venduto per l'intero su istanza del condominio e, in sede di progetto di riparto, sono stati assegnati alla procedura esecutiva €
96.821,20. ha proposto quindi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 Parte_1
c.p.c. 2 comma avverso l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. resa a definizione del procedimento esecutivo immobiliare RG 208/2013 in virtù del quale il giudice dell'esecuzione ha sostanzialmente confermato il piano di riparto redatto dalla CTU ed assegnato al creditore ipotecario la CP_4
somma di € 88.633,81.
Avverso la sentenza emessa in sede di opposizione agli atti esecutivi il ha proposto appello. Parte_1
L'appello proposto è inammissibile.
L'art.618 ultimo comma cpc stabilisce che le sentenze pronunciate a norma dell'articolo 617 comma 1 cpc, vale a dire quelle in materia di opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto
(opposizioni agli atti esecutivi), non siano impugnabili.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass., sez. 3, 14/12/2007,
n. 26294; Cass., sez. 3, 23/12/2008, n. 30201; Cass., sez. 3, 01/02/2010, n.
2261; Cass., sez. U, 11/01/2011, n. 390; Cass., sez. 6 -3, 11/01/2012, n.
171; Cass., sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., sez. U, 25/02/2011, n.
pag. 7/10 4617; Cass. sez. 6 - 3, 06/12/2021, n. 38587; Cass., sez. 6 -3, 24/06/2021,
n. 18182; Cass., sez. 2, 05/10/2018, n. 24515, Cassazione civile, sez.
6,10/04/2024, n.9670).
L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve avvenire in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione che dell'opposizione abbia effettuato il giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (vedi
Cass. Civ. Sez. III 22 giugno 2016 n.12872), con la conseguenza che, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice
a quo, esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. n. 11012/2007; Cass. n. 8006/2005; Cass. Civ.
Sez. III 22 giugno 2016 n.12872).
Nel caso di specie la qualificazione dell'azione in termini di opposizione agli atti esecutivi è stata operata sia dal Giudice sia dalla parte.
All'inammissibilità dell'appello consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, in relazione alla presente fase processuale, dell'art.96 comma 3 cpc, avendo l'appellante instaurato il presente giudizio con evidente colpa grave, alla luce dell'inequivocabile disposto di cui all'art. 618 comma 3 c. p.c. e della circostanza che lo stesso appellante ha qualificato, in primo grado, l'azione proposta come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente quantificazione dell'importo in via equitativa in € 2.000,00 (circa 1/3 delle spese di lite).
pag. 8/10 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
[...] Controparte_6
, con la contumacia del Condominio, avverso la sentenza
[...]
del Tribunale di Bologna n. 1014/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
[...]
he liquida in € 6.946,00 per Controparte_3
compensi del grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna l'appellante ex art. 96 c.p.c. III comma al pagamento in favore dell'appellato dell'ulteriore importo di € 2.000,00 ;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 21.1.2025
pag. 9/10 Il Consigliere relatore
Annarita Donofrio
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Il Presidente
Giuseppe De Rosa