Articolo 2 della Legge 21 maggio 2002, n. 99
Articolo 1Articolo 3
Versione
25 maggio 2002
Art. 2. (Composizione e durata
della Commissione) 1. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto il componente con maggiore anzianita' parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianita' parlamentare, il senatore piu' anziano di eta'.
6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine puo' essere prorogato per una sola volta, per non piu' di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.
7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonche' ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non puo' avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo.
Entrata in vigore il 25 maggio 2002