Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 347/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 347/2023 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Stefano Zazzera e dall'avv. Marco Baia, elettivamente domiciliato a Piacenza, via Verdi n. 4, presso lo studio dei suddetti difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del per l'Emilia-Romagna in carica pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Elena Maccolini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Boselli n.59/63, presso l'Avvocatura della Sede di Piacenza;
P_
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9
1) Con ricorso depositato in data 18.05.2023, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 19.05.2023, ha convenuto in giudizio l' per sentire: accertare e dichiarare Parte_1 P_ che, a causa dell'infortunio lavorativo avvenuto in data 12.9.2019, gli era residuato un grado di invalidità stimabile nel 24%, ovvero nella diversa misura percentuale che sarebbe risultata all'esito dell'espletanda CTU;
di conseguenza, condannare l' al pagamento delle relative provvidenze P_
economiche, con interessi e rivalutazione monetaria sugli importi già maturati e non liquidati. A sostegno della domanda proposta, rappresentava che: dal 02.05.2017 al 29.10.2021 aveva prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della società Ex Fabrica s.r.l. in qualità di impiegato commerciale 5° livello con contratto a tempo indeterminato;
nella giornata del 12.09.2019, mentre si trovava in servizio presso la società Ex Fabrica s.r.l. in località Grazzano Visconti di Vigolzone (PC), nel tentativo di spostare, sollevandolo, un fusto di birra del peso di circa 30 kg, avvertiva un improvviso strappo con dolore al braccio-spalla destra riferito come urente, con deficit funzionale improvviso alla movimentazione dell'arto; a fronte della persistenza del dolore con ingravescente impotenza funzionale alla movimentazione dell'arto, in data 17.09.2019 si recava presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Piacenza, da cui veniva dimesso con diagnosi: “sospetta lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra”, con prognosi di 10 giorni;
l' di Piacenza lo prendeva in carico P_
(pratica di infortunio n° 516745835), prolungandogli la prognosi giustificata sino al 06.11.2019, ma non riconosceva la sussistenza di postumi permanenti;
stante il peggioramento delle sue condizioni, si sottoponeva a svariate visite mediche ed a diversi esami e controlli strumentali;
al termine di tale iter, era formulata una diagnosi definitiva di sindrome dolorosa regionale complessa (CRPS o distrofia simpatica riflessa), ovvero sindrome algo-neurodistrofica.
1.1) Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando che P_ dall'episodio infortunistico in oggetto fossero derivati postumi indennizzabili;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso ed il favore delle spese di lite.
1.2) Con ordinanza del 20.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
19.10.2023, il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio, nominando, quale CTU, la dott.ssa Per_1
la quale assumeva l'incarico, prestando giuramento di rito, all'udienza del 05.12.2023 e
[...]
depositava relazione definitiva in data 12.07.2024. Con ordinanza del 13.09.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2024, ritenuta la causa istruita in maniera esauriente, rinviava, per decisione, all'udienza del 20.02.2025 (trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), dove pronunciava sentenza mediante deposito della stessa nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata e deve essere accolta.
2/9 Come è noto, per malattia professionale si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorativa. Mentre per le malattie cd. Tabellate opera una presunzione di legge circa l'origine lavorativa della patologia, nelle ipotesi di malattie non tabellate grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e il lavoro svolto.
Giova rammentare che la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità. Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi
(assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (tra le tante, Cass., 08.01.2003, n. 87; Cass., 20.05.2000, n. 6592). È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass., 13.04.2002, n. 5352; Cass., 21.02.2003, n. 2716).
Per quanto riguarda, quindi, il nesso causale, la Corte di Cassazione ha chiarito che si applicano i principi degli artt. 40 e 41 c.p., per cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati, da soli, di per sé sufficienti a cagionare l'infermità. In particolare, si è affermato che: “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge” (Cass., nn. 14770/2008 e 13361/2011; in termini analoghi, si veda anche Cass., nn. 21021/2007 e 1135/2011).
3/9 Nel caso di specie, il CTU, dott.ssa ha premesso che: “Il caso di specie inerisce ad Persona_1
infortunio sul lavoro occorso al Sig. a settembre 2019, allorquando il soggetto Parte_1
lamentava insorgenza di dolore e impotenza alla spalla dx a seguito del sollevamento di un peso (fusto di birra) durante lo svolgimento di attività lavorativa. Aveva dunque avvio un complesso iter diagnostico-terapeutico che si articolava in plurime valutazioni specialistiche ed esami strumentali, a ricoprire un intervallo temporale pari a ben quasi 24 mesi”.
Quanto all'inquadramento diagnostico del ricorrente, facendo proprie le conclusioni cui è giunto il suo ausiliario, prof. , ha sostenuto che quest'ultimo è affetto da: “CRPS (Complex Regional Per_2
Pain Syndrome) acquisita, compatibile come conseguente al trauma certificato”, precisando che: “Nel caso di specie, come già evidenziato dal Prof. , i criteri di Budapest risultano soddisfatti, Per_2
presentando il un dolore continuo e sproporzionato rispetto al trauma, e segni e sintomi Parte_1
sensoriali (iperalgesia), vasomotori (differenza cromatica della cute), sudomotori (edema, sudorazione) e motori (mobilità passiva ridotta, mobilità attiva molto limitata, evidenti clonie sia nei movimenti attivi che passivi). Peraltro, nessun'altra diagnosi giustificativa del quadro presentato dal
è stata posta dal Prof. né rilevata dai plurimi specialisti che hanno valutato il Parte_1 Per_2
caso e di cui si ha notizie in atto. In sintesi, è pertanto possibile concludere che il è affetto da Parte_1
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) alla spalla dx, diagnosticata sulla base della criteriologia clinica invocata dalla letteratura scientifica a tal proposito”.
Quanto, poi, alla sussistenza del nesso causale tra la suddetta patologia e l'infortunio sul lavoro occorso in data 12.09.2019, l'Ausiliare del Giudice ha rilevato che: “In tema di esclusione di altre cause, conviene digredire in relazione al quadro preesistente l'evento morboso occorso a settembre 2019. Il
CTU Dott.ssa ha difatti reperito e riportato documentazione presso sede Piacenza e Per_1 P_
presso AUSL Piacenza, da cui risulta che il riportava, in esito a politrauma della strada Parte_1
occorso in data 18.12.2001 (infortunio extra-professionale – uscito di strada senza coinvolgimento di terzi), grave trauma distorsivo del rachide cervico-dorsale e diastasi acromio claveare dx. A distanza di circa 15 mesi da tale evento traumatico, a marzo 2003, il hariportato, in seguito a Parte_1
politrauma della strada (infortunio lavorativo ammesso a tutela ), trauma distorsivo cervico- P_ lombare con trauma diretto sulla spalla, definita quale “sede di lussazione abituale”. RMN spalla dx del 5.5.2003 documentava modica distensione della borsa sotto acromiale e della borsa sottodeltoidea in relazione a esito contusivo con secondaria sublussazione di spalla successivamente ridotta, e concomitante discreta irregolarità della morfologia del labbro fibrocartilagineo antero-superiore.
All'esame obiettivo del 15.7.2003 veniva osservata, alla spalla dx, articolarità ampia ma dolente ai gradi estremi su tutti i piani, in diagnosi di “trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma contusivo
4/9 della spalla dx in pregressa lussazione”. Esame RMN della spalla dx del 14.1.2004 rilevava infine un minimo versamento articolare ed assottigliamento del cercine glenoideo. L a spalla dx ha pertanto costituito la sede di pregressi traumi risalenti (nel 2001, di origine extra-lavorativa; e nel 2003, di origine lavorativa), in esito ai quali sono stati documentati una diastasi acromio claveare (sinistro stradale occorso nel 2001), ed una lussazione in sede di lussazione abituale (sinistro stradale occorso nel 2003). Cionondimeno, in allora non venivano riferiti né obiettivati quei segni e sintomi già dettagliatamente enunciati e che il ha iniziato ad accusare a far tempo dall'infortunio Parte_1
verificatosi a settembre 2019 e che hanno consentito, riscontrati nella loro co-presenza secondo i
Criteri di Budapest, di porre diagnosi clinica di CRPS. In particolare, l'obiettività rilevata alla spalla dx nel luglio 2003 (articolarità ampia ma dolente ai gradi estremi su tutti i piani) differisce significativamente rispetto a quanto riportato dal Prof. nel 2024. In Letteratura scientifica Per_2
viene riportato come la CRPS possa comparire a seguito di trauma di entità modesta che agisce come trigger del processo patologico secondo una complessa fisiopatologia tuttora oggetto di studio
(peraltro, la sproporzione della sintomatologia rispetto alla apparente gravità del trauma è caratteristica di tale sindrome), invocando pertanto nell'insorgenza della sindrome un singolo insulto a carico del distretto coinvolto, verificatosi circa tra le 4 le 6 settimane antecedenti la comparsa della sintomatologia, piuttosto che il ripetersi di traumi nel corso del tempo2,3,4. Dacché anche il criterio di esclusione di altre cause risulta soddisfatto, è possibile concludere che il trauma causativo del quadro di CRPS alla spalla dx di cui il risulta essere portatore debba essere individuato Parte_1 nell'infortunio lavorativo occorso a settembre 2019, conformemente alle conclusioni cui addiviene l'ausiliario Prof. , ed ascrivendo le lesioni documentate nel 2001 e nel 2003 quali pre- Per_2 esistenze che non interrompono il nesso di causalità”.
Il metodo logico seguito dal CTU appare rigoroso e le sue considerazioni in merito alla sussistenza del nesso di causalità sono chiare e condivisibili ed immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Tanto rilevato, occorre, innanzitutto, osservare che, in ragione della data di verificazione dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al decreto legislativo n. 38/2000, giacché tale novella legislativa attiene a tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25.07.2000.
In particolare, tale decreto all'art. 13 (rubricato “danno biologico”) prevede:
“1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno
5/9 biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' , nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione P_
di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni (1):
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione (2).
4. Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e
6/9 parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione.
5. Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica. L'importo della nuova rendita o del nuovo indennizzo in capitale è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.
6. Il grado di menomazione dell'integrità psicofisica causato da infortunio sul lavoro o malattia professionale, quando risulti aggravato da menomazioni preesistenti concorrenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 e non indennizzati in rendita, deve essere rapportato non all'integrità psicofisica completa, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti menomazioni, il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado d'integrità psicofisica preesistente e il numeratore la differenza tra questa ed il grado d'integrità psicofisica residuato dopo l'infortunio o la malattia professionale. Quando per le conseguenze degli infortuni o delle malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3 l'assicurato percepisca una rendita o sia stato liquidato in capitale ai sensi del testo unico, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze. In tale caso, l'assicurato continuerà
a percepire l'eventuale rendita corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie professionali verificatisi o denunciate prima della data sopra indicata.
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita.
8. Quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di menomazione dell'integrità psicofisica e sia, comunque, presumibile che questa rientri nei limiti dell'indennizzo in capitale, l'istituto assicuratore può liquidare un indennizzo in capitale in misura provvisoria, dandone comunicazione all'interessato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del certificato medico constatante la cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, con riserva di procedere a liquidazione
7/9 definitiva non prima di sei mesi e non oltre un anno dalla data di ricevimento del predetto certificato medico. In ogni caso l'indennizzo definitivo non può essere inferiore a quello provvisoriamente liquidato.
9. In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte.
10. Per l'applicazione dell'art. 77 del testo unico si fa riferimento esclusivamente alla quota di rendita di cui al comma 2, lettera b).
11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile.
12. All'onere derivante dalla prima applicazione del presente articolo, valutato in lire 340 miliardi annui, si fa fronte con un'addizionale sui premi e contributi assicurativi nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 3”.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12.07.2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.07.2000. L'indennizzo a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%. Restano fuori dalla copertura le cd “microinvalidità”, ovvero i danni con una percentuale inferiore al 6%. P_
Sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo, il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa a seguito di attento studio dei documenti prodotti e sottoposizione a visita del Persona_1
ricorrente, ha riscontrato, a carico dell'assicurato, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorso, una lesione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del 24%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, anche in relazione a tale aspetto, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso va, pertanto, accolto, nel senso che deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale dovuto in virtù del danno biologico subìto pari al 24%, oltre accessori ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. n. 412/1991, non avendo, peraltro, l' eccepito l'esistenza di alcun P_
motivo ostativo al riconoscimento di dette provvidenze se non quello della contestata origine professionale della patologia.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
3.1) Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . P_
P.Q.M.
8/9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che, dall'infortunio sul lavoro occorso in data 12.09.2019, è conseguita a
[...]
la malattia professionale Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) alla spalla dx;
Parte_1
2. accerta e dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto capitale per danno Parte_1
biologico nella misura del 24% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di detta prestazione, P_
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al soddisfo;
3. condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € P_
2.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. P_
Piacenza, 21.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9