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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.1260/2025
VERBALE DI UDIENZA del 03/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCRIVA DOMENICA che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento.
Impugna e contesta la memoria di costituzione dell' rilevando che i CP_1 limiti di reddito non risultano superati in relazione agli anni 2023 e 2024 in quanto non si calcola l'indennità di accompagnamento, precisa, altresì, che le pensioni di reversibilità sono state liquidate tra giugno e dicembre 2024, per cui quando è stata richiesta la maggiorazione sociale, la beneficiata non le percepiva. In ogni caso ribadisce che non vi è superamento della soglia reddituale di 9.555 per il 2024 e 9156 per il 2023. Insiste pertanto in tutte le richieste.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
Per l'avv. Carmen Gualtieri per delega dell'avv. , CP_1 CP_2
, che si riporta alla propria memoria di costituzione CP_3
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1260 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
in qualità di amministratore di sostegno della sorella Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1 dall'avv. Domenica Scriva, giusta procura in atti;
ricorrente
E in Controparte_5 persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario Cosimo Adornato ( C.F._2
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
[...] Persona_2
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8 Oggetto: ripetizione d'indebito
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe, nella qualità di
ADS, giusta autorizzazione del GT in atti, esponeva che la beneficiata, sig.ra
[...]
, pensionata con diritto all'indennità di accompagnamento oltre che Controparte_4 titolare della pensione di reversibilità dei propri genitori, ha ricevuto dall una CP_1 comunicazione datata 03.06.2024, con la quale veniva informata che “...per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2024 sulla prestazione pensione cat. INV CIV n.
00736054 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €
7456,01 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore a quelli stabiliti dalla legge".
Sosteneva di aver presentato, avverso il provvedimento, ricorso al Comitato
Provinciale , rimasto senza esito. CP_1
Nel merito eccepiva la genericità del provvedimento dell' , che avrebbe omesso CP_1 di fornire elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite, ovvero abbia dato prova della percezione delle somme da parte della pensionata e argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del percipiente non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_1 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito nasceva, con riferimento al periodo da 1/2023 a 6/2024, dall'erogazione di €
7.456,01 di maggiorazioni sociali non spettanti per intervenuta titolarità di 2 reversibilità quale figlia inabile con arretrati, precisando che la verifica era stata
Pag. 3 di 8 effettuata in applicazione dell'art. 35 della Legge 14/2009, come modificato dall'art. 13 della Legge 122/2010 per cui sono rilevanti i redditi da pensione, presenti nel
Casellario Centrale dei pensionati, conseguiti nell'anno in corso ed i redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
Rilevava che non risultava presentato alcun ricorso amministrativo e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa.
In via preliminare si osserva che la censura di genericità del provvedimento di indebito è infondata.
Nella fattispecie, le richieste di restituzione indicano in maniera sintetica, ma assolutamente comprensibile, periodi di riferimento, importi e motivazione delle erogazioni ritenute dall'Istituto indebite, e quindi da recuperare. Specificamente,
l'indebito è riconducibile al pagamento di somme maggiori di quelle spettanti sulla prestazione di invalidità civile e maggiorazione sociale, per superamento dei limiti reddituali.
Costituendosi in giudizio l' ha precisato che il maggiore pagamento è stato CP_1 determinato dalla sopravvenuta liquidazione della pensione di reversibilità dei genitori deceduti.
Ancora in via preliminare si osserva che il contenzioso derivante da una richiesta di ripetizione di somme che l'ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale esula dal campo di applicazione dell'art. 46, l. 88/89, che elenca le materie per le quali è prevista la presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale.
Nella fattispecie, il ricorso scaturisce da una richiesta di restituzione avanzata dall' e non da una domanda di prestazione;
non vi era pertanto la necessità di CP_1 instaurare alcun procedimento amministrativo preventivo.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria inerisce ad un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
Pag. 4 di 8 In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pag. 5 di 8 Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 CP_5 nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato che in casi simili CP_5
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)]»
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Pag. 6 di 8 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
La natura di indebito assistenziale si trasmette anche alla quota di pagamento superiore imputabile alla maggiorazione sociale, in quanto accessorio di una prestazione assistenziale (Cass. 13915/21 ha ritenuto applicabile il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale).
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Orbene, nel caso in esame, l afferma che il maggior reddito verificato su cui si CP_1 fonda la richiesta di restituzione, deriva dalla titolarità di due pensioni di reversibità dei genitori, precisando che la liquidazione delle suddette è sopravvenuta, ovvero è intervenuta dopo i pagamenti dei ratei di pensione di invalidità civile
Si osserva ad abundantiam, che nel caso che ci occupa, nel periodo dal gennaio 2023 al giugno 2024, le esigenze di tutela sociale sottese alla maggiorazione sociale, ossia all'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, sussistevano senza dubbio, essendo l'incremento di reddito successivo alla percezione dei singoli ratei di pensione erogati nel suddetto periodo.
Avuto riguardo, pertanto, al periodo di erogazione delle maggiori somme di cui si richiede la ripetizione, 1/2023 a 6/2024 e alla data di comunicazione della richiesta
Pag. 7 di 8 di ripetizione datata 3 giugno 2024 e sicuramente pervenuta nei giorni successivi, primo provvedimento con cui la ricorrente ha ricevuto notizia dell'accertamento, ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: la nota di indebito evidenziata in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non sono ripetibili.
In virtù delle già indicate considerazioni, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 3 giugno 2024; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, valore da euro 5.201 a 26.000) e considerata l'assenza di attività istruttoria, la prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione, in € 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 3 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 8 di 8
Proc. N.1260/2025
VERBALE DI UDIENZA del 03/07/2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. SCRIVA DOMENICA che si riporta al ricorso, alle deduzioni e difese formulate nei verbali di causa, insistendo per l'accoglimento.
Impugna e contesta la memoria di costituzione dell' rilevando che i CP_1 limiti di reddito non risultano superati in relazione agli anni 2023 e 2024 in quanto non si calcola l'indennità di accompagnamento, precisa, altresì, che le pensioni di reversibilità sono state liquidate tra giugno e dicembre 2024, per cui quando è stata richiesta la maggiorazione sociale, la beneficiata non le percepiva. In ogni caso ribadisce che non vi è superamento della soglia reddituale di 9.555 per il 2024 e 9156 per il 2023. Insiste pertanto in tutte le richieste.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa . Persona_1
Per l'avv. Carmen Gualtieri per delega dell'avv. , CP_1 CP_2
, che si riporta alla propria memoria di costituzione CP_3
e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP dott.ssa Fatima F. Mallamaci, nella causa iscritta al N 1260 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 vertente:
TRA
in qualità di amministratore di sostegno della sorella Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1 dall'avv. Domenica Scriva, giusta procura in atti;
ricorrente
E in Controparte_5 persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà e Dario Cosimo Adornato ( C.F._2
, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott.
[...] Persona_2
Notaio in Fiumicino;
resistente
All'udienza del 3 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 14,00 assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8 Oggetto: ripetizione d'indebito
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2025 il ricorrente in epigrafe, nella qualità di
ADS, giusta autorizzazione del GT in atti, esponeva che la beneficiata, sig.ra
[...]
, pensionata con diritto all'indennità di accompagnamento oltre che Controparte_4 titolare della pensione di reversibilità dei propri genitori, ha ricevuto dall una CP_1 comunicazione datata 03.06.2024, con la quale veniva informata che “...per il periodo dal 01.01.2023 al 30.06.2024 sulla prestazione pensione cat. INV CIV n.
00736054 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €
7456,01 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore a quelli stabiliti dalla legge".
Sosteneva di aver presentato, avverso il provvedimento, ricorso al Comitato
Provinciale , rimasto senza esito. CP_1
Nel merito eccepiva la genericità del provvedimento dell' , che avrebbe omesso CP_1 di fornire elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite, ovvero abbia dato prova della percezione delle somme da parte della pensionata e argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del percipiente non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro e della
Previdenza al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di recupero, con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' che, rivendicata la legittimità del provvedimento di CP_1 recupero e argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito nasceva, con riferimento al periodo da 1/2023 a 6/2024, dall'erogazione di €
7.456,01 di maggiorazioni sociali non spettanti per intervenuta titolarità di 2 reversibilità quale figlia inabile con arretrati, precisando che la verifica era stata
Pag. 3 di 8 effettuata in applicazione dell'art. 35 della Legge 14/2009, come modificato dall'art. 13 della Legge 122/2010 per cui sono rilevanti i redditi da pensione, presenti nel
Casellario Centrale dei pensionati, conseguiti nell'anno in corso ed i redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.
Rilevava che non risultava presentato alcun ricorso amministrativo e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, acquisita la documentazione allegata dalle parti, la causa è decisa.
In via preliminare si osserva che la censura di genericità del provvedimento di indebito è infondata.
Nella fattispecie, le richieste di restituzione indicano in maniera sintetica, ma assolutamente comprensibile, periodi di riferimento, importi e motivazione delle erogazioni ritenute dall'Istituto indebite, e quindi da recuperare. Specificamente,
l'indebito è riconducibile al pagamento di somme maggiori di quelle spettanti sulla prestazione di invalidità civile e maggiorazione sociale, per superamento dei limiti reddituali.
Costituendosi in giudizio l' ha precisato che il maggiore pagamento è stato CP_1 determinato dalla sopravvenuta liquidazione della pensione di reversibilità dei genitori deceduti.
Ancora in via preliminare si osserva che il contenzioso derivante da una richiesta di ripetizione di somme che l'ente previdenziale assume di aver pagato indebitamente in forza del pregresso riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale esula dal campo di applicazione dell'art. 46, l. 88/89, che elenca le materie per le quali è prevista la presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale.
Nella fattispecie, il ricorso scaturisce da una richiesta di restituzione avanzata dall' e non da una domanda di prestazione;
non vi era pertanto la necessità di CP_1 instaurare alcun procedimento amministrativo preventivo.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria inerisce ad un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
Pag. 4 di 8 In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n. 16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati CP_1 della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Pag. 5 di 8 Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già conosce: l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 CP_5 nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato che in casi simili CP_5
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa
(così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone)]»
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133;
Pag. 6 di 8 Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del
23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
La natura di indebito assistenziale si trasmette anche alla quota di pagamento superiore imputabile alla maggiorazione sociale, in quanto accessorio di una prestazione assistenziale (Cass. 13915/21 ha ritenuto applicabile il regime dell'indebito assistenziale ove la maggiorazione sociale integri un trattamento assistenziale, come quello della pensione sociale).
Da quanto premesso, consegue che la fattispecie concreta va regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019 Cassazione civile sez. VI, 10/08/2022, n.24606.
Orbene, nel caso in esame, l afferma che il maggior reddito verificato su cui si CP_1 fonda la richiesta di restituzione, deriva dalla titolarità di due pensioni di reversibità dei genitori, precisando che la liquidazione delle suddette è sopravvenuta, ovvero è intervenuta dopo i pagamenti dei ratei di pensione di invalidità civile
Si osserva ad abundantiam, che nel caso che ci occupa, nel periodo dal gennaio 2023 al giugno 2024, le esigenze di tutela sociale sottese alla maggiorazione sociale, ossia all'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, sussistevano senza dubbio, essendo l'incremento di reddito successivo alla percezione dei singoli ratei di pensione erogati nel suddetto periodo.
Avuto riguardo, pertanto, al periodo di erogazione delle maggiori somme di cui si richiede la ripetizione, 1/2023 a 6/2024 e alla data di comunicazione della richiesta
Pag. 7 di 8 di ripetizione datata 3 giugno 2024 e sicuramente pervenuta nei giorni successivi, primo provvedimento con cui la ricorrente ha ricevuto notizia dell'accertamento, ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: la nota di indebito evidenziata in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non sono ripetibili.
In virtù delle già indicate considerazioni, il ricorso va accolto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_1 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 3 giugno 2024; condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, CP_1 secondo le tabelle vigenti, (cause previdenza, valore da euro 5.201 a 26.000) e considerata l'assenza di attività istruttoria, la prossimità del valore della causa al limite minimo dello scaglione, in € 1.865,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e
IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 3 luglio 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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