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15 gennaio 1994
15 gennaio 1994
Art. 20. (Esclusione dalla soppressione delle gestioni fuori bilancio) 1. Alle gestioni fuori bilancio menzionate nella presente legge le cui entrate derivano prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di quelle di cui all'articolo 5, e non superano annualmente, per ciascun organo gestorio, l'importo di lire 100 milioni, escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 , non si applica il disposto di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 . 2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 , e successive modificazioni. 3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le procedure previste dalla presente legge. Note all' art. 20:
- Il D.L. n. 230/1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989 reca "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ".
- Il testo dell' art. 8, comma 4, del D.L. n. 65/1989 , (Disposizioni in materia di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989 , e' il seguente:
"4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041 , reca: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato".
- Il D.L. n. 230/1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 282/1989 reca "Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ".
- Il testo dell' art. 8, comma 4, del D.L. n. 65/1989 , (Disposizioni in materia di finanza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989 , e' il seguente:
"4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- La legge 25 novembre 1971, n. 1041 , reca: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato".
Commentari • 5
- 1. Gestione dei beni confiscatihttps://www.brocardi.it/ · 10.514044
[…] L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). […]
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Giurisprudenza • 23
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2023, n. 1962Provvedimento: […] 2-nonies della legge n. 575 del 1965. La disposizione, nel testo originario applicabile ratione temporis, prevede che, dopo la confisca definitiva e il passaggio del bene allo Stato, “L'amministratore gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi 4 dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990”; e il D.M. delLeggi di più...
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