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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/02/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n.
2366/2022 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisa Cusa Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in qualità di titolare della ditta individuale “La Controparte_1
Fortezza di Bertino Francesca”,
- convenuta contumace- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della resistente , titolare della Controparte_1
pizzeria “La Fortezza”, dal 27.09.2011 al 26.09.2014, con inquadramento formale nella qualifica di “apprendista pizzaiolo”, e dal 27.09.2014 al 7.11.2017, come pizzaiolo, osservando il seguente orario: dal giovedì al martedì dalle 15:00 alle 23:00, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui non fruiva della giornata di riposo del mercoledì.
Tanto premesso, lamentava che, sin dall'inizio del rapporto, aveva prestato la propria attività lavorativa come pizzaiolo, svolgendo tutte le fasi necessarie alla realizzazione della pizza nonché tutte le attività ausiliarie alla stessa.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva che la prestazione svolta per l'intera durata del rapporto venisse correttamente inquadrata come attività di lavoro
1 subordinato, con mansioni di pizzaiolo – 4° livello del CCNL Turismo e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dall'errato inquadramento contrattuale, anche per i ratei di 13^ e 14^, e
TFR per un importo complessivo di € 62.231,58, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria per legge dal giorno del dovuto fino al soddisfo.
La convenuta non si costituiva in giudizio, seppur ritualmente citata, venendo pertanto dichiarata contumace.
Il ricorso va accolto per i motivi che seguono.
Deve preliminarmente osservarsi che la convenuta è rimasta contumace nel presente giudizio. A tal riguardo, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste
a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali
e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (Cass.
Civ., Sez. L, n. 24885 del 21/11/2014).
Spettava quindi alla ricorrente, in conformità ai principi generali sulla ripartizione dell'onus probandi, dare prova rigorosa della sussistenza del credito vantato in ricorso e dei suoi fatti costitutivi, ossia: l'esistenza del rapporto, la durata, le mansioni svolte, l'orario di lavoro effettuato.
2 Anzitutto, con riferimento all'inquadramento contrattuale del ricorrente, deve rammentarsi che “nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa, sempre che lo svolgimento della suddetta attività di formazione sia idoneo a raggiungere lo scopo del contratto - ossia l'inserimento effettivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità adeguata - secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata” (Cass. Civ., Sez. L, n.
2015 del 13/02/2012).
Affinché tale obiettivo possa essere raggiunto è necessario lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro.
Le premesse giurisprudenziali e normative consentono di configurare come elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato la sussistenza di un addestramento effettivo del lavoratore, finalizzato all'inserimento definitivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità qualificata.
La effettività del momento formativo comporta una verifica delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, mentre restano prive di rilievo le connotazioni solo formali.
Tanto premesso, la convenuta, rimasta contumace in giudizio, non ha assolto l'onere probatorio, su di essa gravante, dell'adempimento dell'obbligo formativo, né sono emersi nel corso del processo elementi idonei a ritenere assolto il predetto obbligo nei confronti del ricorrente.
Anzi, dall'istruttoria espletata - nella specie, le dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, acquisite ex art. 213 c.p.c., e le prove testimoniali assunte nel presente
3 giudizio - è emerso che il ricorrente fosse di fatto adibito alle mansioni di pizzaiolo fin dall'inizio del rapporto di lavoro in quanto già in possesso di quella professionalità, al cui conseguimento doveva invece essere preordinata l'attività formativa.
In tal senso, la teste dipendente della ditta dal 2013 al Testimone_1
2020, nonché collega di lavoro dell'odierno ricorrente, sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, non avendo in corso cause contro il precedente datore, ha riferito che “Il sig. era già presente quando io ho iniziato a lavorare ma Pt_1
ha terminato prime di me, credo un anno e mezzo prima, ma non ricordo di preciso. Si occupava anche lui della preparazione dei condimenti delle pizze e dei polli allo spiedo, impastava i panetti, condiva le pizze e le infornava” e ancora che “il si occupava principalmente della preparazione dei panetti, Pt_1
di spianare gli stessi e di condire le pizze, mentre il marito della , tale CP_1
o , si occupava di infornarle. Non vi erano altri Persona_1 Per_2
pizzaioli” (v. verbale di udienza del 6.3.2024). Sostanzialmente coerenti con le precedenti dichiarazioni sono quelle rese dalla teste Testimone_2
anch'ella ex dipendente della convenuta presso cui ha prestato servizio dal luglio
2016 fino al gennaio 2020, che nel descrivere il ruolo e le mansioni del ricorrente ha riferito che “il sig. si occupava di preparare e tagliare gli ingredienti, Pt_1
impastare, impanettare, spianare la pizza, condirla e anche infornarla a volte.
Era solo lui ad occuparsi della preparazione delle pizze. A volte, quando c'era, il titolare stava al forno, nel senso che infornava e sfornava le pizze” (v. verbale di udienza del 6.3.2024). Dette dichiarazioni sostanzialmente confermano, con ulteriori approfondimenti, le dichiarazioni già rese in sede ispettiva ove i medesimi soggetti avevano riferito che il ricorrente svolgeva le mansioni di pizzaiolo.
A ciò si aggiunga che dipendente della ditta convenuta Testimone_3
dal 2012 al 2018, nel rendere sommarie informazioni ai Carabinieri di Menaggio, affermava che “il aveva la mansione di pizzaiolo, ed al mio arrivo era Pt_1
già assunto, non so bene specificare da quando però. Ricordo che come me,
4 lavorava sei giorni su sette, e circa dalle 15,00 alle 23,30.” (v. verbale SIT del
8.7.2021). E perfino la stessa resistente , sia il marito della Controparte_1
titolare, , si sono limitati a riferire in sede ispettiva che il Controparte_2 Pt_1
lavorava come pizzaiolo, senza menzionare in alcun modo alcunché in ordine all'apprendistato e all'adempimento di obblighi formativi.
Le dichiarazioni sopra riferite, tutte precise e concordanti nel descrivere l'attività di pizzaiolo che il ricorrente svolgeva in autonomia e senza alcun tipo di formazione, costituiscono la prova di quanto dallo stesso affermato, a fronte dell'assenza di alcuna prova dell'adempimento dell'obbligo formativo offerta dalla convenuta contumace.
In base a quanto sopra esposto deve concludersi che, la datrice di lavoro non ha realizzato una vera e propria formazione, bensì una simulazione della stessa volta ad occultare lo svolgimento di un ordinario rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue il riconoscimento ab initio della qualifica di destinazione, con le conseguenti spettanze retributive.
Passando ad esaminare la domanda di pagamento delle differenze retributive correlate all'osservanza di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato, occorre osservare che gravava sul lavoratore l'onere di provare i tempi di svolgimento del lavoro di cui si chiede il compenso;
in tal senso la
Suprema Corte ha affermato, che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. tra le altre Cassazione civile sez. lav., 14 agosto 1998, n. 8006).
Nel caso di specie, tale rigoroso onere probatorio può ritenersi assolto.
Infatti, il teste ha in proposito dichiarato: “Quando io Testimone_1
arrivavo al lavoro, lui era già presente e poi andavamo via tutti insieme;
… Io abitavo vicino alla pizzeria, quindi anche durante la settimana mi capitava di
5 passare e potevo notare che il martedì era la giornata di chiusura, mentre gli altri giorni il sig. era sempre presente. A quanto so lui arrivava alle ore Pt_1
15,00, questo perché me lo diceva lui stesso e comunque io potevo vedere quando arrivavo che già erano stati preparati tutti i panetti. Preciso, tuttavia, che nei mesi estivi, e certamente luglio agosto e settembre, non vi era nessun giorno di chiusura”; conformemente il teste , ha affermato Testimone_2 che “Il sig. lavorava tutti i giorni come me;
come orari arrivava prima di Pt_1
me, che io sappia alle 15 e poi andava via come me alla chiusura.” CP_ Altresì, dal verbale dell'ispezione compiuta presso la resistente dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trapani, si evince che il Sig. Pt_1
“dal 01.01.2016 al 07.11.2017 è stato impiegato quale pizzaiolo con livello IV per otto ore giornaliere per sei giorni la settimana”.
Peraltro, a supporto della superiore ricostruzione, dal predetto verbale ispettivo emerge la contestazione al datore di lavoro sia della violazione dell'art. 5, comma 3, del D.LGS n. 66/2003, modificato dal D.LGS n. 213/2004 e dalla L.
n. 183/2010, per aver fatto superare, in difetto alla disciplina collettiva applicabile, il limite massimo di 280 ore annuali di lavoro straordinario, sia dell'art. 7, comma 1, del D.LGS n. 66/2003, modificato dal D.LGS n. 213/2004 e dalla L. n. 183/2010, per non aver rispettato il diritto del lavoratore al riposo settimanale.
In definitiva, alla luce delle predette emergenze istruttorie può ritenersi accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal
27.9.2011 al 7.11.2017, con inquadramento fin dall'inizio come pizzaiolo di 4° livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi e con un orario di lavoro che andava dalle 15:00 alle 23:00 per sei giorni alla settimana, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto in cui lavorava tutti i giorni senza giornata di riposo. Per l'effetto, vanno riconosciute al ricorrente le conseguenti differenze retributive rispetto alle somme già percepite, per come indicate in ricorso, rispetto alle quali nulla in contrario è stato dedotto dalla convenuta, rimasta contumace in giudizio.
6 Passando alla quantificazione del dovuto, può farsi utilizzo dei conteggi allegati al ricorso in quanto redatti sulla scorta dei parametri contrattuali del
CCNL di categoria applicato fra le parti, tenendo conto dell'orario di lavoro e dell'inquadramento accertato in giudizio. Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
62.231,58, di cui € 8.657,78 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo complessivo di € 62.231,58 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 7.000,00 oltre accessori di legge.
Trapani, 08.02.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
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