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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 387/2019 R.G. di questa Corte di Appello
promossa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione
DA
(C.F. , nato a [...] C.F._1
Mazzarino il 09.05.1946, e Parte_2
(C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gioia giusta procura speciale in calce al controricorso per cassazione notificato in data 22.09.2017
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
Controparte_1
(oggi
[...] Controparte_2
(C.F e P.IVA ) con
[...] P.IVA_1
1 sede in Enna, Via Rosario Livatino, pal. 1 in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., Controparte_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE- CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli attori in riassunzione: “Con le presenti note si insiste nell'atto di citazione in riassunzione ed in tutte le difese, istanze, richieste e conclusioni ivi formulate e segnatamente nella comparsa conclusionale ritualmente depositata e nell'accoglimento delle infra scritte conclusioni
VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
in diversa composizione accertata la legittimità della clausola n. 5 del contratto di locazione in relazione agli artt. 32 e 79 della L. 392/1978, per come statuito dalla
Suprema Corte, all'effetto accertare il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, n. 7/2016 R.S. in ordine alla risoluzione del contratto di locazione tra gli odierni contraddittori, per grave inadempimento della Società conduttrice, con condanna della stessa Società al pagamento, in favore dei coniugi della somma di € Persona_1
10.803,08, a titolo di canoni scaduti non corrisposti.
- Accertare poi che la Società conduttrice ha pagato l'imposta di registro relativa alla registrazione del contratto di locazione esclusivamente nella misura del 50 %, per come dovuto, e, per l'effetto, rigettare la pretesa creditoria di rimborso dell'ulteriore 50%, giacchè già pagato dai locatori, per le ragioni in narrativa evidenziate.
- Con vittoria di spese e compensi di tutti gradi e fasi del giudizio, compreso quello di Cassazione.
- Si chiede che la causa venga assunta in decisione.
- Con riserva di quant'altro”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di intimazione di sfratto per morosità notificato in data
26.09.2013 e intimavano Parte_1 Parte_2
alla società sfratto per Controparte_2
morosità in relazione all'immobile ad essa concesso in locazione, ad uso commerciale, con contratto del 01.07.2003, deducendo il mancato pagamento del canone relativo ai mesi da maggio a settembre 2013 per un complessivo importo di € 6.330,00.
La società intimata vi si opponeva, negando la morosità eccependo la nullità,
ex art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 392:
a) della determinazione del canone - ai sensi dell'art. 5 del contratto - in misura crescente nel tempo, per violazione dell'a rt. 32 della stessa legge;
b) della clausola di cui all'art. 20 dello stesso contratto che, in violazione dell'art. 8 della legge citata, attribuiva al conduttore per intero l'onere del pagamento delle imposte di registro.
La Società intimata chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, la condanna dei locatori al pagamento delle somme indebitamente versate per le dette causali per un complessivo importo di € 4.053,23, al netto dei canoni dovuti per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2013.
Instaurato il giudizio di merito, con sentenza n. 7/2016 del 14.03.2016 il
Tribunale di Enna, ritenuta la validità di entrambe le clausole contrattuali,
dichiarava risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della società conduttrice condannandola anche al pagamento della somma di €
10.803,08, oltre che al rilascio dell'immobile.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la
[...]
spiegando le seguenti domande: - in via Parte_3
preliminare, disporre, per i motivi suesposti, la sospensione dell'efficacia
3 esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo i requisiti de1 fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in riforma della sentenza del Tribunale di Enna - in composizione monocratica - n. 07/2016, R.G. 138/2013, depositata in cancelleria il
14/03/2016 e non notificata, nel procedimento R.G. 1580/2013, e della relativa annotazione dl 22/08/2016 con la quale in accoglimento del ricorso per correzione materiale è stato disposto correggersi la sentenza impugnata,
in accoglimento del presente appello, per i motivi sopra esposti:
- dire e dichiarare nulla e/o illegittima la sentenza impugnata per violazione delle norme in epigrafe, e per l'effetto dire e dichiarare che non sussiste, per quanto sopra dedotto, alcuna morosità da parte della
[...]
(oggi Parte_3 Parte_4
per la violazione dell'art. 32 della legge 392/1978, con
[...]
conseguente nullità ex art. 79 L. 392/78 della clausola n. 5 del contratto di locazione relativa all'aggiornamento del canone di locazione e della clausola n. 20 del contratto di locazione relativa al pagamento delle spese di registrazione e pertanto rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 - 1455 c.c., di rilascio dell'immobile e di pagamento di canoni asseritamente scaduti, nonché di ogni altra domanda proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- dire e dichiarare, in via riconvenzionale, per le ragioni suesposte, il diritto della società ex art. 79 L. Parte_4
392/1978, di ripetere la complessiva somma di €. 4.053,23 di cui €. 2.450,70
quale somma residua versata in più a titolo di canoni di locazione ed €.
1.602,53 quale 50 % delle imposte di registro per gli ammi 2003-2013, oltre interessi e rivalutazione, e conseguentemente condannare parte locatrice-
4 appellata e cioè i coniugi come sopra generalizzati, al Controparte_3
pagamento in favore della società Pt_4 Parte_4
della complessiva somma di €. 4.053,23 oltre interessi legali e rivalutazione.
- in via gradata, dire e dichiarare l'illegittimità dell'annotazione del
19/08/2016 nella senteza impugnata che ordina il rilascio dell'immobile locato, nonché del provvedimento del 19-22/08/2016 del G.I. del Tribunale
di Enna che dispone la correzione della sentenza per la violazione degli art. 287 e 288 c.p.c.;
- rigettare integralmente per i motivi sopra esposti, tutte le domande di cui all'atto di intimazione di sfratto per morosità notificato ad opera dei sigg.
; Parte_5
- condannare, conseguentemente, gli appellati al pagamento delle spese e compensi del primo e del grado di appello in favore della appellante.”.
In giudizio si costituivano e Parte_1 Parte_2
chiedendo preliminarmente il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito il rigetto dell'appello siccome inammissibile e, in subordine, infondato e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte con ordinanza ex art. 348 - bis cod. proc. civ. dichiarava inammissibile il gravame interposto dalla società soccombente in primo grado.
Avverso tale provvedimento la Parte_3
proponeva ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi,
[...]
con cui lamentava:
“I. - Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. - violazione ed omessa applicazione degli art. 32 e 79 della legge 392/1978 in riferimento alla nullità della clausola n. 5 del contratto di locazione -
5 violazione degli artt. 1362 e 1363 c.p.c. in relazione all'interpretazione della clausola n. 5 del contratto di locazione con conseguente violazione del combinato disposto degli artt. 132 co. 1 n. 4 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. -
violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per illegittima inversione dell'onere della prova in riferimento alla determinazione di un aumento del canone maggiore rispetto a quello di cui all'art. 32 l. 392/1978 (in relazione all'art. 360 co. 1° n. 3 c.p.c.).
II. Violazione e falsa applicazione degli art. 8, 41 e 79 della legge 392/1978 violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale - violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della l. 392/1978
in riferimento alla ritenuta natura di norma dispositiva -(in relazione all'art. 360 comma 1n. 3 c.p.c.)
III. Violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e in riferimento alla pronunciata risoluzione del contratto di locazione del 01/07/03 ed alla condanna al pagamento dei canoni scaduti - violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove relative all'insussistenza della morosità e del grave inadempimento contrattuale (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)
- IV. Violazione dell'art. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3
c.p.c.)”.
e resistevano al ricorso, Parte_1 Parte_2
depositando controricorso.
La Corte di Cassazione con Sentenza n. 23986/2019 dell'11.07.2019,
depositata il 26.09.2019 decideva la causa con dispositivo del seguente tenore: “accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione;
rigetta il primo motivo;
dichiara assorbito il quarto;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia alla Corte d'appello di
6 Caltanissetta, cui demanda dì provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
La Suprema Corte accoglieva il secondo e il terzo motivo per le seguenti ragioni: “Il secondo motivo, anch'esso riferito all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., è così intitolato in rubrica: «violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 41 e 79 legge n. 392 del 1978; violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'erroneo rigetto della domanda riconvenzionale;
violazione e falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 392 del 1978 in riferimento alla ritenuta natura di norma dispositiva».
Con esso la ricorrente deduce l'erroneità della ricostruzione normativa accolta dal tribunale secondo cui il legislatore abrogando, con l'art. 14,
comma 4, legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'art. 79 della legge n. 392 del 1978
(e, dunque, la sanzione della nullità per violazione dell'art. 8 della legge medesima), limitatamente alle locazioni abitative avrebbe inteso trasformare suddetta norma da imperativa a dispositiva (derogabile dalle parti) o meramente suppletiva (applicabile in caso di assenza di volontà delle parti),
anche per le locazioni non abitative.
4. Il motivo è fondato, nei termini appresso precisati.
Il ragionamento che sul punto è posto a base della decisione impugnata si risolve nel seguente sillogismo:
- l'abrogazione dell'art. 79 legge n. 392 del 1978 ad opera dell'art. 14,
comma 4, legge n. 431 del 1998, limitatamente alle locazioni abitative, ha eliminato la sanzione di nullità per la violazione dell'art. 8 e ha pertanto trasformato tale norma (che non è stata abrogata) da imperativa a norma dispositiva (derogabile dalle parti) o meramente suppletiva (applicabile in caso di assenza di volontà delle parti);
7 - l'art. 41 legge n. 392 del 1978, nell'operare per le locazioni non abitative un mero rinvio agli artt. 7-11 (e dunque anche all'art. 8) della stessa legge,
non può averne mantenuto la forza imperativa, ma deve intendersi effettuato alla medesima disposizione per così dire «depotenziata» dalla sua forza imperativa, apparendo «irragionevole supporre che il legislatore abbia rinunciato all'affetto imperativo dell'art. 8 solo nei confronti del conduttore di un immobile ad uso abitativo - parte contrattuale tradizionalmente svantaggiata - e lo abbia mantenuto per tutelare il conduttore di un immobile commerciale che, in ragione della sua particolare qualifica soggettiva, può
riservarsi di valutare la economicità e vantaggiosità di tale pattuizione».
Tale ragionamento non può essere avallato essendo falsa la sua premessa maggiore, ossia l'assunto che, per effetto dell'abrogazione (ancorché
limitata alle sole locazioni abitative) dell'art. 79 legge n. 392 del 1978, l'art. 8 debba considerarsi divenuta norma derogabile (anche per le locazioni non abitative).
Occorre invero rilevare che a detta abrogazione non può comunque attribuirsi l'effetto di rendere la norma di cui all'art. 8 derogabile per volontà
delle parti.
Indipendentemente infatti dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 79 l. cit.
per «ogni pattuizione diretta, (ad attribuire al locatore) altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge», il carattere inderogabile della previsione di cui all'art. 8 deriva dall'essere essa norma di carattere tributario, poiché individua i soggetti passivi dell'imposta di registro dovuta per il contratto di locazione sia nel locatore sia nel conduttore, per pari quote.
Tali essendo la natura e l'oggetto della norma deve comunque considerarsi nulla - ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., per contrasto con l'art. 8 53 Cost., da ritenersi norma imperativa preclusiva di atti negoziali che ne comportino l'elusione- ogni pattuizione con la quale un soggetto, ancorché
senza effetti nei confronti dell'erario, riversi su altro soggetto, pur se diverso dal sostituto, dal responsabile d'imposta e dal cosiddetto contribuente di fatto il peso della propria imposta.
Viene al riguardo in rilievo il principio di recente affermato, in tema di
(presupposti e limiti di validità del) patto traslativo d'imposta, da Cass. Sez.
U. 08/03/ 2019, n. 6882, secondo il quale, in buona sostanza, tale nullità può essere esclusa (solo) qualora la clausola «che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge».
Nel caso di specie una tale valutazione non risulta nemmeno ipotizzata nella sentenza impugnata, né emergono elementi obiettivi e univoci che consentano di ricondurre a tale ipotesi salvifica la previsione in questione
(contenuta nell'art. 20 del contratto).
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360,
comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione degli artt. 1453 e 1455
cod. civ. in riferimento alla pronunciata risoluzione del contratto di locazione del 1/ 7/2003 ed alla condanna al pagamento dei canoni scaduti;
violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione delle prove relative all'insussistenza della morosità e del grave inadempimento contrattuale».
9 Deduce che, «conclusivamente, alla luce delle risultanze probatorie rilevabili dalla documentazione in atti», «la pronuncia (di risoluzione, n.d.r.)
per grave inadempimento» e la conseguente condanna al pagamento dei canoni non versati, sono state adottate dal tribunale in violazione degli artt.
1453 e 1455 cod. civ.
Sostiene che il tribunale, avendo valutato legittime le clausole n. 5 e n. 20
del contratto di locazione nonostante la violazione di diverse norme imperative (artt. 8, 32, 41 e 79 legge n. 392 del 1978), e avendo inoltre
«omesso di valutare tutti gli elementi che comprovavano non solo l'insussistenza di una morosità ma anche l'esistenza di una posizione creditoria della è incorso nella violazione dell'art. 116 Parte_4
cod. proc. civ.
6. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'accoglimento anche del terzo, limitatamente alla parte in cui con esso si censura la mancata considerazione, quanto meno ai fini della quantificazione delle ragioni creditorie residue in capo ai locatori, del controcredito vantato dalla conduttrice per importi indebitamente pagati a titolo di imposta di registro.”.
2. Il giudizio è stato riassunto dinanzi a questa Corte d'Appello da
[...]
e che hanno spiegato le domande Parte_1 Parte_2
sopra indicate.
La Società convenuta, sebbene regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
La Corte all'udienza del 21.09.2022, dichiarava la contumacia della convenuta in riassunzione.
Dopo vari rinvii disposti dalla Corte su istanza di parte appellante, per la verifica circa l'esito di trattative pendenti tra le parti, la Corte, all'udienza del
10 26.09.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione.
3. Preliminarmente va delimitato l'oggetto del presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. proposto da e Parte_1 Parte_2
, nel quale la Società convenuta è rimasta contumace.
[...]
Si osserva, in proposito che, per orientamento interpretativo di legittimità
consolidato, “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può
essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello” (tra le altre, Cass. n. 37200/2022), infatti, “L'atto di riassunzione del procedimento dinanzi al giudice del rinvio deve soltanto esplicitare la volontà di ottenere la pronuncia di merito favorevole, atteso che l'accertamento fattuale derivante dalla sentenza di cassazione riguarda i poteri del giudice di rinvio, non la domanda giudiziale, che si forma e si definisce esclusivamente nel giudizio di primo grado.…”(Cass. 3883/2017); con l'ulteriore precisazione che “L'atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l'atto introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione. Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione
11 qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (Cass. n. 30529/2017).
Dalla necessità per il Giudice di rinvio di decidere la controversia sulla base delle conclusioni già formulate nelle precedenti fasi di merito, ponendosi le parti nella medesima posizione originaria, consegue che, fatta salva l'ipotesi di un eventuale giudicato interno, è irrilevante anche la contumacia di una delle parti, poiché dovranno essere esaminate anche le domande ed eccezioni dalla stessa ritualmente proposte e coltivate nelle precedenti fasi di merito, a prescindere dalla loro formale ed espressa riproposizione (che anzi la contumacia non rende possibile): cfr. in tal senso, tra le altre, anche Cass. n.
12756/2024.
L'ambito del presente giudizio di rinvio è definito, quindi, dalla sentenza rescindente della Cassazione e dalle domande ed eccezioni che le parti hanno formulato e mantenuto vive nel corso delle fasi di merito precedenti.
Ne consegue che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora pronunci su tutta la domanda proposta nel giudizio ove fu emessa la sentenza annullata e non sulle sole diverse conclusioni formulate con il suddetto atto di riassunzione” (Cass. n.
30529/2017).
4. Nel caso di specie la Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo del ricorso proposto dalla odierna convenuta rimasta contumace, ha affermato il principio secondo cui “deve comunque considerarsi nulla - ai sensi dell'art. 1418, comma primo, cod. civ., per contrasto con l'art. 53 Cost.,
da ritenersi norma imperativa preclusiva di atti negoziali che ne comportino l'elusione- ogni pattuizione con la quale un soggetto, ancorché senza effetti nei confronti dell'erario, riversi su altro soggetto, pur se diverso dal
12 sostituto, dal responsabile d'imposta e dal cosiddetto contribuente di fatto il peso della propria imposta. Viene al riguardo in rilievo il principio di recente affermato, in tema di (presupposti e limiti di validità del) patto traslativo d'imposta, da Cass. Sez. U. 08/03/ 2019, n. 6882, secondo il quale, in buona sostanza, tale nullità può essere esclusa (solo ) qualora la clausola «che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge»”.
La Suprema Corte inoltre, in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo, ha accolto il terzo motivo “limitatamente alla parte in cui con esso si censura la mancata considerazione, quanto meno ai fini della quantificazione delle ragioni creditorie residue in capo ai locatori, del controcredito vantato dalla conduttrice per importi indebitamente pagati a titolo di imposta di registro”.
Ciò detto va anzitutto rilevato l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'aver rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla parte resistente (odierna convenuta in riassunzione) al fine di far valere la nullità della clausola del contratto di locazione (art. 20) che poneva interamente a carico del conduttore le spese di registrazione dell'atto, essendo, invero, detta domanda meritevole di accoglimento, trattandosi di clausola affetta da nullità alla luce del principio affermato dalla Suprema Corte sopra indicato, ed in quanto non sono emersi nel corso del giudizio elementi comprovanti il fatto che la
13 clausola fosse stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo, con riforma sul punto della sentenza del Tribunale n.
7/2016, appellata dalla Parte_3
Ora, poiché dagli atti del giudizio è dato desumere, perché documentato, che la società conduttrice ha pagato l'imposta di registro nel suo intero per gli anni dal 2003 al 2013 nella misura complessiva di € 3.205,07, considerata la nullità della clausola del contratto di locazione che imponeva al conduttore il pagamento dell'imposta di registro, parte locatrice è tenuta al rimborso in favore del conduttore del 50% di detto importo e quindi della somma di €
1.602,53.
Sul punto gli odierni attori in riassunzione, sebbene in questo grado avessero dichiarato di avere provveduto a tale pagamento, nessuna prova documentale hanno fornito di ciò.
Destituito di fondamento è quindi l'assunto dedotto dagli odierni attori in riassunzione secondo cui non sussiste alcun “controcredito vantato dalla conduttrice per importi indebitamente pagati a titolo di imposta di registro”, dovendosi, invero, considerare, ai fini della quantificazione delle ragioni creditorie in capo ai locatori, il controcredito vantato dalla conduttrice per importi indebitamente pagati a titolo di imposta di registro, come detto nella misura di € 1.602,53.
Consegue da ciò che il credito di € 10.803,08 riconosciuto agli odierni attori in riassunzione dal Tribunale di Enna con la sentenza n. 7/2016, che ha dichiarato “risolto il contratto di locazione, a uso non abitativo dell'immobile sito in Enna, Via Pergusina snc, individuato al Catasto urbano al foglio 60, part. 723, sub. 51, stipulato tre le parti in causa l'1.7.2003 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Enna il 31.7.2003”, va rideterminato in € 9.200,55,
14 con riforma sul punto della sentenza medesima, appellata dalla
[...]
Parte_3
5. Avuto riguardo alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti impone la compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado,
del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione unica civile, nella contumacia della
[...]
definitivamente pronunciando in Parte_3
sede di rinvio della Corte di Cassazione sull'appello proposto dalla
[...]
avverso la sentenza del Parte_3
Tribunale di Enna n. 7/2016 del 14.03.2016, così provvede:
- in parziale riforma della sentenza appellata dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 20 del contratto di locazione del 01/07/2003 stipulato tra i locatori e la Parte_6 [...]
Parte_3
- ridetermina nell'importo di € 9.200,55 la somma per cui è condanna al pagamento a carico della Parte_3
in favore di e;
[...] Parte_1 Parte_2
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali del primo e del secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.
Così deciso a Caltanissetta, il 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
15