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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composto dai Magistrati:
Rossella Atzeni Presidente
Giovanna Cannata Consigliere
Lucia Franzese Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 180/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. prof. Daniele Granara, Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova alla Via Bartolomeo Bosco
31/4, per mandato in atti
PARTE APPELLANTE
contro
e rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
avv.ti Anna Monti e Maria Grazia Gandolfo, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Chiavari Via Nino Bixio 34/2, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Gabrielli ed Controparte_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Aulla, Piazza Craxi 9, per mandato in atti
PARTE APPELLATA
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Genova, Sez. I,
12 luglio 2022, n. 1790, resa nel giudizio R.G. n. 3363/2016, non notificata e per l'effetto:
I. In via principale: respingere le domande formulate dai Signori e CP_1 [...]
nel giudizio di primo grado, in quanto destituite di fondamento. CP_2
II. In via subordinata e salvo gravame: in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dal Signor dichiarare tenuto e Parte_1
condannare il signor al risarcimento di tutti i danni dal signor Controparte_3
patiti e patiendi a causa del riscatto, sotto il profilo sia del danno emergente Pt_1
sia del lucro cessante, oltre alla restituzione di tutte le spese notarili, tecniche e legali dal medesimo sostenute per la compravendita de qua, oltre ai pagamenti legittimamente fatti per il contratto, alle spese fatte per i beni, al valore dei frutti restituiti, alle spese fatte per la denuncia della lite ed in generale al pagamento di tutte le somma di cui agli artt. 1479 e 1483, da liquidarsi in via equitativa.
III. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
IV. In via istruttoria: si insiste, ove occorra e senza inversione dell'onere della prova, per l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e non ammesse e per il rinnovamento della CTU tesa alla verifica dell'insussistenza dei requisiti della coltivazione dei fondi nel biennio antecedente alla compravendita dei fondi ai primi confinanti acquistati dal Signor e della forza lavoro degli attori in misura Pt_1
superiore ad un terzo della necessità del complesso dei fondi già di loro proprietà e oggetto di riscatto, per tutte le ragioni dedotte nel giudizio di primo grado ed alla narrativa del presente atto. V. In rito: si chiede fin d'ora, previa concessione dei termini per gli scritti finali, che sia fissata, ex art. 352, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, udienza di discussione orale del presente giudizio dinanzi al
Collegio. Salvezza illimitata”.
2 PARTE APPELLATA e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto da con atto n data 13 febbraio 2023 notificato in data 13.02.2023 in Parte_1
quanto inammissibile e/o infondato.
Vinte le spese.
PARTE APPELLATA : Controparte_3
“ Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello ,
Dare atto che aderisce all'appello principale di Controparte_3 Parte_1
e per l'effetto respingere le domande tutte avanzate da e Controparte_1 [...]
, in quanto infondate in fatto e diritto. Controparte_2
In subordine, respingere le domande proposte in via subordinata dal sig. Pt_2
nei confronti del sig. confermando in parte per quanto
[...] Controparte_3
di ragione la sentenza del Tribunale.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi o quantomeno compensazione delle stesse.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. acquistava con atto per Notar del 18/12/2014 dal Parte_1 Persona_1
sig. lcuni fondi agricoli, tra cui i terreni oggetto del presente Controparte_3
giudizio, identificati al N.C.T. del Comune di AR (SP), Foglio 2, mapp. 165 ed al N.C.T. del Comune di ES RE, Foglio 124, mapp. 137 e 145 ( vedi CTU geom. del 16/1/2018 che individua i beni oggetto di causa Persona_2 descrivendoli nella Tabella pag 3 della Relazione, così descrivendoli: “ a) Terreno sito nel Comune di AR ( SP) al Foglio 2, mapp. 165 denominato “ Treccia di sotto” …b) Terreni siti nel Comune di ES RE (SP), al Foglio 124, mapp.
137 e 145 denominati “ Begarette…”).
Con atto di citazione notificato il 4/3/2016 i signori e Controparte_1 [...]
evocavano in giudizio innanzi al Tribunale di Genova il sig. CP_2 Pt_1
così precisando la domanda:
[...]
“1) accertare e dichiarare che ai signori , nato Chiavari il 22 Controparte_1
settembre 1972 e residente in [...], C.F.
3 e , nata a [...] il [...], C.F._1 Controparte_2
C.F. , spettava e spetta il diritto di riscatto agrario ex art. 8 C.F._2
della legge 26.5.1965 n. 590 e art. 7 della Legge 817 del 14.08.1971 in relazione alla compravendita dei terreni siti in Comune di ES RE meglio individuati al NCT di detto comune come FG. 124 mappali 137 e 145, e del terreno sito in comune di AR meglio individuato al NCT di detto comune come FG 2 mappale
165;
2) conseguentemente accertare e dichiarare che la proprietà dei terreni siti in
Comune di ES RE meglio individuati al NCT di detto comune come FG. 124 mappali 137 e 145, e del terreno sito in comune di AR meglio individuato al NCT di detto comune come FG 2 mappale 165, di cui all'atto Notaio in Persona_1
Chiavari in data 18.12.2014 (Rep. 179320 racc. 2991) viene perduta in tutto dal signor nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e passa in comunione pro indiviso ai signori C.F._3 CP_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
Via Salino Foce 24, C.F. e , nata a [...]F._1 Controparte_2
Chiavari il 11 marzo 1982, C.F. , per il prezzo che dovrà C.F._2
essere determinato in via istruttoria dal Tribunale di Genova;
3) ordinare che il versamento del prezzo di cui sopra avvenga entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ex art. 1 della legge 9.1.1979 n. 2 e ordinare la trascrizione della intervenuta sentenza, a pagamento avvenuto, a favore degli attori presso la Conservatoria del Registri Immobiliari di La Spezia con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. Vinte le spese”.
Il sig. si costituiva in giudizio, contestava la domanda e chiedeva di Parte_1
chiamare in causa il venditore sig. Quest'ultimo si costituiva Controparte_3
in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate nei suoi confronti.
Il Tribunale disponeva CTU e nominava il geom. al quale Persona_3 affidava l'incarico di “redigere una planimetria dei luoghi relativi al Comune di
ES RE ed al Comune , avuto riguardo ai beni oggetto di domanda Pt_3
“ , e richiedeva successiva integrazione;
il CTU nominato depositava Relazione e
4 Supplemento;
il Tribunale procedeva all'interrogatorio formale del sig. Pt_1
ed all'escussione dei testi indicati dalle parti;
disponeva CTU nominando
[...]
l'agr. , al quale formulava il quesito sulla capacità lavorativa Persona_4
degli attori o del loro nucleo familiare in relazione alle necessità dell'unità colturale derivante dal diritto di prelazione nonché sul prezzo dei beni oggetto di riscatto in base al valore a corpo indicato nell'atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
il Tribunale disponeva un supplemento della CTU e chiamava il Consulente
[...]
a chiarimenti. All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Genova emetteva la sentenza 1790/2022 del 12 luglio 2022; il primo giudice rilevava che fosse incontestato che gli attori fossero proprietari dei terreni limitrofi e che nel biennio precedente non erano stati alienati fondi;
riteneva che dalle testimonianze assunte e dai documenti risultasse provato il diretto coinvolgimento dei signori CP_1
nella coltivazione dei fondi limitrofi a quelli oggetto di riscatto, l'abitualità e la capacità lavorativa, richiamando le risultanze delle CTU;
accoglieva le domande degli attori e - nei termini di cui alla motivazione - accoglieva la domanda di manleva proposta da nei confronti di il Parte_1 Controparte_3
Tribunale così decideva:
“ accerta e dichiara in capo a e il diritto Controparte_1 Controparte_2
di riscatto agrario ex art. 8 L. 590/1965 ed art. 7 L. 817/1971 in relazione alla compravendita dei terreni siti in Comune di ES RE, meglio individuati al
NCT di detto comune come FG. 124 mappali 137 e 145 e del terreno sito in comune di AR, meglio individuato al NCT di detto comune come FG 2 mappale 165; dispone il trasferimento della proprietà dei terreni siti in Comune di ES
RE meglio individuati al NCT di detto comune come Fg. 124 mappali 137 e 145
e del terreno sito in comune di AR, meglio individuato al NCR di detto comune come FG 2 mappale 165, di cui all'atto Notaio in Chiavari in data Persona_1
18.12.2014 (Rep. 179320 racc. 29917) da a e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in comunione pro indiviso, a condizione dell'effettivo Controparte_2
pagamento del prezzo di € 8.733,15.
5 ordina la trascrizione della sentenza, a pagamento del prezzo avvenuto, a favore degli attori e presso la Conservatoria dei Controparte_1 Controparte_4
Registri Immobiliari di La Spezia, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità. condanna il convenuto a rimborsare agli i attori Parte_1 Controparte_1
e le spese di lite, si liquida in € 4.835 per compenso oltre spese Controparte_2
generali i.v.a. e c.p.a. ed esborsi;
pone le spese di ctu liquidate in atti a carico del convenuto oltre le Parte_1
spese di cpt sostenute dagli attori. accoglie la domanda subordinata proposta da nei confronti di Parte_1
limitatamente alla richiesta di manleva e per l'effetto Controparte_3
dichiara tenuto a manlevare dalle spese Controparte_3 Parte_1
processuali cui il convenuto è stato condannato e condanna a Controparte_3
rimborsare a le spese del giudizio che liquida in € 4835 per compenso Parte_1
oltre spese generali i.v.a. e c.p.a.”
Avverso la sentenza di primo grado propone appello , articolando Parte_1
quattro motivi di gravame.
1^ MOTIVO. Erroneità della sentenza per omessa pronuncia in relazione al mancato possesso, in capo ai Signori del requisito della coltivazione CP_1
dei fondi confinanti nel biennio antecedente l'acquisto da parte del Signor Pt_1
Violazione dell'art. 112 c.p.c. Violazione dell'art. 2697 c.c.
Violazione del combinato disposto degli artt. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
e 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817.
L'appellante lamenta omessa pronuncia da parte del primo giudice sul mancato possesso in capo agli appellati di tutti i requisiti previsti dalla normativa e, in particolare, del requisito della coltivazione dei fondi confinanti nel biennio antecedente all'acquisto.
Il Tribunale non avrebbe considerato le argomentazioni del anche suffragate Pt_1
dalle fotografie che mostrerebbero lo stato di abbandono dei fondi (DOC 2 e 3 e
6 Foto aeree del CTP di ), incorrendo così nel vizio di omessa Persona_5 CP_5
pronuncia.
2^ MOTIVO Erroneità della sentenza in relazione all'omesso riconoscimento del mancato possesso, in capo ai Signori del requisito della coltivazione CP_1
dei fondi confinanti nel biennio antecedente l'acquisto da parte del Signor Pt_1
Violazione dell'art. 2697 c.c.
Violazione del combinato disposto degli artt. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590
e 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817.
Difetto assoluto di motivazione.
L'appellante lamenta il difetto di motivazione sul mancato possesso del requisito della coltivazione dei fondi confinanti nel biennio antecedente all'acquisto.
L'appellante contesta le risultanze della CTU, che si riferisce alla situazione esistente al momento della vendita del 18/12/2014, mentre avrebbe dovuto analizzare il biennio precedente, rilevandone - a suo parere - illogicità ed incoerenze
( ad esempio, all'osservazione del C.T. di parte convenuta, secondo cui “il registro della stalla era molto risalente ed era tenuto dalla madre del sig. , la Per_6
sig. , che aveva cessato l'attività il 14.12.2005”, il CTU Persona_7 rispondeva che “proprio il fatto che il registro di stalla fosse risalente mi ha portato
a ritenere che l'azienda agricola in questione fosse operativa in quel luogo da molti anni”). Secondo l'appellante le fotografie prodotte mostrerebbero lo stato di abbandono dei luoghi ( DOC 2 e 3 Foto aeree del CTP di ); il Persona_5 CP_5
CTU non avrebbe motivato la prevalenza attribuita ad un elemento indiziario costituito dalla presenza di alcuni tipi di vegetazione, ossia l'esistenza di un prato e di un orto nel 2019, da cui avrebbe desunto che le stesse colture sarebbero state presenti anche 7 e 6 anni prima;
per contro, secondo l'appellante, esisterebbe una prova diretta costituita dalle eloquenti fotografie dimostrative dell'assenza di cure colturali sui fondi dei signori nell'anno 2014. CP_1
L'appellante richiama le deposizioni testimoniali assunte innanzi al Tribunale riportandone integralmente gli stralci e, in particolare, quelle dei testi Tes_1
e abituali frequentatori dei
[...] Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
7 luoghi, dalle quali dovrebbe desumersi l'assenza di coltivazioni sui fondi oggetto di causa per il biennio antecedente alla vendita.
Ne conseguirebbe l'erroneità della sentenza impugnata, che avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di una relazione peritale recante affermazioni incongruenti con lo stato di fatto e, comunque, illogiche e contraddittorie.
Dall'accertato difetto del requisito della coltivazione dei fondi confinanti nel biennio antecedente la compravendita discenderebbe il rigetto della domanda degli attori, che, sul punto, non avrebbero assolto all'onere probatorio.
3^ MOTIVO Erroneità della sentenza in relazione all'omesso riconoscimento del mancato possesso, in capo ai Signori dei requisiti della qualità di CP_1
coltivatori diretti e della forza lavoro necessaria alla conduzione dei fondi.
Violazione dell'art. 2697 c.c.
Violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 31 della Legge 26 maggio 1965,
n. 590 e 7 della Legge 14 agosto 1971, n. 817. Motivazione apparente, illogica e contraddittoria.
L'appellante censura l'appellata sentenza ed afferma il mancato possesso in capo agli appellati della qualità di coltivatori diretti e della forza lavoro necessaria alla conduzione dei fondi. Quanto all'abitualità nella coltivazione e nella conduzione dei fondi, essa sarebbe stata erroneamente desunta dal Tribunale sulla base della dotazione di macchine ed attrezzature agricole presenti in azienda, circostanza ininfluente. L'appellante richiama le deposizioni testimoniali che sarebbero di segno contrario: il teste dichiarava che l'aiuto era fornito all'epoca dagli zii, Testimone_5
mentre e svolgono altri lavori;
il teste CP_1 CP_2 Testimone_1
affermava che aveva continuato a fare qualcosa ma non il teste CP_1 CP_2
dichiarava che lavorava con lui alla pompa di benzina nei Testimone_6 CP_1
mesi di giugno luglio e agosto;
dichiarava di non aver mai visto Testimone_3
lavorare nei campi;
dichiarava che i genitori degli appellati CP_6 Parte_4
facevano i contadini ed i boscaioli.
L'appellante fa rilevare che i signori non sono iscritti alla o CP_1 Parte_5
; contesta l'erronea valutazione su mezzi agricoli per attività di allevamento Pt_6
8 di bestiame e sulla presenza del trattore, che non costituirebbero prova dell'attività agricola.
Quanto, invece, al diverso requisito della capacità lavorativa, sia ai fini del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, sia ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, la sentenza impugnata lo ha ritenuto sussistente aderendo - a parere dell'appellante - sulle illogiche considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e così assumendo che la capacità lavorativa degli attori in primo grado e del loro nucleo familiare ammonterebbe a 240/245 giornate lavorative, a fronte delle
187,90 ritenute un terzo di quelle necessarie. L'iter impiegato per giungere a tale risultato sarebbe criptico e non intellegibile, mentre le relative conclusioni sarebbero illogiche ed erronee: secondo l'appellante il Tribunale avrebbe sovrastimato la capacità lavorativa in quanto i non sono imprenditori agricoli né CP_1
coltivatori diretti e svolgono altri lavori;
l'appellante contesta il calcolo tra le 240 e
245 giornate effettuato dal CTU (risulterebbe ad esempio che la signora Tes_7
si occupa del bestiame e dovrebbe pertanto escludersi dal calcolo, così
[...]
come lo zio di 85 anni). L'appellante richiama le argomentazioni del proprio CTP;
inoltre, dall'istruttoria orale sarebbe chiaramente emerso che e CP_1 CP_2
non sarebbero coltivatori diretti;
semmai, lo erano i loro genitori e zii –
[...]
alcuni dei quali deceduti da molti anni e la cui attività di azienda agricola era cessata intorno al 2004-2005; pertanto, gli appellati non avrebbero dimostrato di dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo.
4^MOTIVO IN SUBORDINE E CP_7
Erroneità della sentenza in relazione all'omessa liquidazione del danno in favore del Signor Violazione degli artt. 1479 e 1483 c.c. Violazione dell'art. Parte_1
1226 c.c. Motivazione apparente, insufficiente, illogica e contraddittoria.
L'appellante censura l'appellata sentenza riguardo alla mancata liquidazione delle voci del risarcimento del danno, in quanto il costo delle spese notarili e le imposte di registro variano a seconda del valore dei beni, e così il compenso al legale per la redazione della scrittura ed il compenso al geom. insiste per la liquidazione Tes_3
del danno emergente e lucro cessante, anche da liquidarsi in via equitativa.
9 Gli appellati e si costituivano Controparte_1 Controparte_2
in giudizio e chiedevano il rigetto dell'appello; rilevano nelle difese la parziarietà della trascrizione delle testimonianze, contestano le critiche dell'appellante alla sentenza ed alla CTU, che sarebbe logica e coerente;
rilevano che le fotografie citate non sarebbero state rammostrate ai testi, mentre la CTU non sarebbe stata adeguatamente contestata in primo grado.
L'appellato si costituiva in grado d'appello; aderiva Controparte_3 all'appello principale di;
chiedeva in via subordinata il rigetto del Parte_1
4^ motivo d'appello proposto dal sig. e la conferma della sentenza di primo Pt_1
grado, per quanto di ragione.
La Corte fissava udienza al 25/5/2023; a tale udienza fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 18/4/2024, successivamente rinviata al 4/7/2024.
All'udienza del 4/7//24 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Vista l'istanza di discussione orale, la Corte fissava udienza del 5/12/2024 per tale incombente;
le parti procedevano alla discussione e la Corte tratteneva la causa a decisione immediata.
***
La Corte esamina congiuntamente i motivi d'appello e li accoglie in quanto fondati, nei termini che si specificano di seguito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'esercizio del diritto di prelazione agraria in virtù delle norme in materia, art. 8 della Legge 26/5/1965 n. 590/1965 e art. 7 Legge 817 del 14/8/1971, sui beni descritti nell'atto di citazione notificato dai signori
[...]
e ed individuati dal CTU nominato in primo Controparte_2 Controparte_1
grado geom. nella Relazione del 16/1/2018, che individua i Persona_3 beni oggetto di causa descrivendoli nella Tabella pag 3 come segue: “ a) Terreno sito nel Comune di AR ( SP) al Foglio 2, mapp. 165 denominato “ Treccia di sotto” …b) Terreni siti nel Comune di ES RE (SP), al Foglio 124, mapp.
137 e 145 denominati “ Begarette…”.
10 .
L'istituto della prelazione agraria prevista in favore dei mezzadri, coloni parziari, compartecipanti, affittuari, enfiteuti e coltivatori diretti, ai sensi delle L. 25 maggio
1965, n. 590 e della Legge 817 del 14/8/1971, nel generale interesse dello sviluppo dell'agricoltura, intende agevolare la riunione nella stessa persona della qualità di proprietario del fondo e di lavoratore della terra, onde promuovere la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina, attraverso un accorpamento dei fondi idoneo a migliorarne la redditività ( Cassazione 8789/1994 del 26/10/1994). In tale prospettiva, è stato riconosciuto al coltivatore diretto il diritto potestativo di prelazione, consistente nel diritto di essere preferiti ad altri per l'acquisto di un terreno agricolo confinante con quello da esso coltivato quando il proprietario di un fondo intenda alienarlo.
Qualora il confinante coltivatore diretto non sia stato posto nella condizione di poter esercitare il diritto di prelazione riservatogli dall'art. 8 L 590/1965 citato, il legislatore ha previsto quale rimedio la possibilità di riscattare il fondo alienato.
Il retratto agrario, fortemente limitativo del diritto del proprietario di un terreno agricolo di disporne liberamente, ha natura eccezionale ed è di stretta interpretazione.
Secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, in capo a colui che eserciti la prelazione devono sussistere tutte le condizioni previste dalla richiamata normativa ( Cassazione Ordinanza 27 marzo 2024 n. 8338 “ In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della Legge 590 del 1965, cui l'art.
7 della Legge n. 817 del 1971 integralmente rinvia, e quindi, la qualifica di coltivatore diretto, la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà, il possesso della forza lavorativa adeguata e il non aver effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio del diritto di riscatto ”; Ordinanza
9 luglio 2024 n. 18670: 'E pacifico, per costante insegnamento di questa Corte, che il soggetto che agisce per il riscatto agrario è tenuto a fornire la prova
11 dell'esistenza a suo favore, di tutte le condizioni previste dalla legge, ivi comprese quelle negative ) .
I requisiti di cui alla L. 25 maggio 1965, n. 590 e della Legge 817 del 14/8/1971 sono tutti indispensabili e concorrenti;
essi costituiscono condizioni dell'azione, sicché in quanto tali incombe sul confinante/retraente l'onere di provarne ex art. 2697 c.c. l'esistenza alla data della vendita, poiché è questo il momento in cui si concretizza la lesione del diritto alla prelazione (Cass. 1558/1998; 12372/2006;
Cass. n. 7253 del 22/03/2013). Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il soggetto che agisce per il riscatto agrario è tenuto a fornire la prova dell'esistenza, a suo favore, di tutte le condizioni previste dalla legge, ivi comprese quelle negative
(Cassazione sentenza 27 marzo 2015 n. 6247 e ordinanza 11 ottobre 2023, n. 28415).
Nel caso che ci occupa, richiamato il principio di diritto affermato dalla citata ordinanza 2024/8338, secondo cui “ In tema di prelazione agraria, al proprietario di un fondo confinante con altro offerto in vendita compete il diritto di prelazione, ovvero il succedaneo diritto di riscatto, se ricorrono nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della Legge 590 del 1965, cui l'art. 7 della Legge n.
817 del 1971 integralmente rinvia”, deve ritenersi che gli odierni appellati non abbiano fornito la rigorosa prova di aver coltivato i fondi agricoli confinanti con quelli acquistati dal sig. per il biennio precedente alla stipula dell'atto Pt_1
pubblico di compravendita avvenuta il 18/12/2014. Anzi, per quanto infra, risultano convergenti elementi, circostanze e dichiarazioni testimoniali di segno opposto.
Val la pena precisare che sono oggetto d'esame unicamente i terreni di proprietà dei signori e identificati nei mappali 138-276- Controparte_2 Controparte_1
160 del Foglio 124 del Nuovo Catasto Terreni, nonché nel mappale 151 del Foglio
124 del Nuovo Catasto Terreni di ES RE, i quali confinano rispettivamente con i terreni identificati al N.C.T. del Comune di ES RE Foglio 124 mappali
137 e 145 e del Comune di AR Foglio 2 mappale 165 oggetto - tra gli altri - dell'atto pubblico di compravendita stipulato tra il sig. ed il sig. Parte_1
in data 18/12/2014. I terreni sono così individuati nelle Controparte_3
conclusioni assunte dai signori e , non Controparte_2 Controparte_1
12 contestate dalle parti, ed esattamente descritti nella “ Integrazione alla Relazione del
Consulente Tecnico d'Ufficio” geom. del 13/2/2018, pagina Persona_8
3, che si riporta “ si precisa che i terreni di proprietà degli attori evidenziati in grassetto nell'elenco soprastante siti nel comune di ES RE al FG 124 mappali 138, 160 e 276 confinano con i terreni di proprietà della parte convenuta al FG 124 mappali 137 e 145, mentre il terreno di proprietà degli attori sito nel
Comune di ES RE ( SP ) al FG 124 mappale 151 confina con il terreno di proprietà della parte convenuta sito nel Comune di AR ( SP) al FG 2 Mappale
165”. Il CTU ha altresì allegato – per una migliore intellegibilità- una tavola di sovrapposizione tra gli estratti di mappa catastali con la mappa satellitare, evidenziando con colore giallo i contorni di proprietà degli attori, in colore azzurro i contorni di proprietà di parte convenuta e con il colore rosso la linea di confine tra i terreni oggetto di riscatto e quelli di proprietà degli attori ( Allegato “A”).
In virtù del disposto normativo sopra richiamato, ogni attività di coltivazione eventualmente svolta dagli odierni appellati su altri terreni di loro proprietà, quand'anche fossero confinanti con quelli a loro volta confinanti con i terreni oggetto della compravendita stipulata per atto per notar del Persona_1
18/12/2014, risulta indifferente alla presente indagine.
L'attività di coltivazione dei fondi, come individuati e descritti nell'atto pubblico
18/12/2014 e nella Relazione peritale e Allegato A prodotti agli atti ( e cioè i terreni in “Comune di ES RE al FG 124 mappali 138, 160 e 276” ed i terreni “nel
Comune di ES RE ( SP ) al FG 124 mappale 151”) al fine dell'integrazione della fattispecie, deve riguardare precisamente il biennio dicembre 2012-dicembre
2014, antecedente alla stipula del rogito notarile oggetto di giudizio avvenuta il
18/12/2014.
Tenendo presente tali imprescindibili elementi, le testimonianze assunte innanzi al primo giudice risultano generiche, irrilevanti o non pertinenti, oppure contrarie a quanto affermato dagli odierni appellati, in quanto nessuno dei testi escussi ha dichiarato che i terreni di proprietà dei signori e Controparte_2 CP_1
di cui al Foglio 124 mappali 138, 160 e 276 del Comune di ES RE
[...]
13 – confinante con il terreno di proprietà Foglio 124 mappali 137e 145 Parte_7
del Comune di ES RE - ed il terreno di cui al Foglio 124 mappale 151 – confinante con il terreno di proprietà sito in Comune di AR, Foglio Parte_7
2 mappale 165 - fossero dagli appellati coltivati nel biennio 2012-2014: il sig.
sentito in data 24 maggio 2018 innanzi al primo giudice, Testimone_4
ricordando che i genitori di e coltivavano i terreni ed erano CP_1 CP_2
coadiuvati dai figli che all'epoca svolgevano altri lavori e che oggi si dedicano alla coltivazione, riferisce invero circostanze che riguardano il periodo attuale - della testimonianza resa nel 2018 - e dunque non pertinenti e generiche (“attualmente
e si dedicano alla coltivazione degli ortaggi e all'allevamento CP_1 CP_2
delle mucche … visionata la cartina posso dire che sui mappali 138, 277 e 160
l'attività è soprattutto a fieno, erba medica e pascolo…loro bosco nel mappale 151, macchia che loro utilizzano per legna e funghi.. l'ultima volta che sono andato nelle zone contrassegnate dai mappali che mi sono stati letti era ancora stagione di caccia e inoltre ricordo che c'era l'erba alta e che non fosse nelle condizioni di cui ai fotogrammi”); parimenti generiche e irrilevanti devono ritenersi le dichiarazioni del teste sentito sui luoghi il 25/6/2018, il quale si sofferma Testimone_6 sull'attività svolta dai componenti della famiglia dei ( “ da quando ero CP_1
bambino ricordo che la famiglia intendendo sia quella di che di CP_1 CP_2
aveva le bestie …tutta la famiglia coltivava il terreno, almeno così ritengo…”) ; il teste descrive la situazione al momento della testimonianza (“…. attualmente anche loro fanno quello che facevano i loro genitori …Rispetto ai miei ricordi la zona coltivata è sempre stata quella attuale e che si può vedere mentre il resto dei terreni viene tenuto a pascolo per le bestie e a legna e il fieno viene poi raccolto ed utilizzato soltanto per le bestie…”), non riferendo nulla riguardo all'eventuale coltivazione del terreno nello specifico periodo dei due anni antecedenti alla stipula dell'atto di compravendita, e cioè dal 2012 al 2014; analoghe considerazioni valgano per la testimonianza resa dal sig. , generica quanto alle aree Parte_4
coltivate ( “hanno sempre avuto i recinti dove a volte tenevano fuori le bestie sotto le case e non nel mappale 276…la zona dove attualmente siamo l'ho sempre vista
14 tenere a fieno per le bestie “) nonchè per la testimonianza del sig. Testimone_8
(“che io ricordi i mappali 276, 160 e 138 sono sempre stati prati e venivano
[...]
tagliati, i hanno sempre avuto bestie…” ), che si sofferma sulle attività CP_1
svolte dai nonni e genitori degli odierni appellati, ma rimane generica sulla collocazione temporale e locale delle attività svolte dai signori Controparte_2
e . Controparte_1
Il teste , sindaco di AR e geometra, che aveva ricevuto incarico Testimone_2
professionale dal sig. per valutare la fattibilità della costruzione di Parte_1
una stalla sui terreni subito dopo l'acquisto, dichiara innanzi al giudice a verbale del
25/6/2018 di essersi recato sui luoghi nel 2015 e che in quel momento i terreni erano incolti al punto da non distinguersi i confini e da non poter effettuare i rilievi
(“Quando il signor ha comprato sono venuto a fare un sopralluogo Pt_1
approfondito direi nel 2015, per quanto io ricordi quando sono venuto nel 2015 sia
i terreni acquistati che quelli confinanti erano egualmente incolti, ricordo in particolare di avere fatto un sopralluogo sul confine a valle verso i mappali 138,
276 e 160 e non si distinguevano quelli acquistati rispetto agli altri”; ADR “non ricordo se esistesse una recinzione”; l'Ufficio fa rilevare al teste che la recinzione che si può vedere sui luoghi e che è stata fotografata pare esistere da lungo tempo
e chiede al testimone se conferma l'inesistenza della stessa e il testimone risponde
“può essere anche che ci fosse ma io non ci ho fatto caso perché i luoghi erano molto incolti e ricordo di avere detto al che quando avrebbe pulito sarebbe Pt_1
stato possibile venire sul luogo con lo strumento a fare i rilievi”).
Il teste , carabiniere, frequentatore dei luoghi sin dall'infanzia, Testimone_3 riferisce che “…con riferimento ai mappali 138, 276 e 160, trent'anni fa li ricordo con l'erba tagliata e quindi a fieno per il bestiame ma negli ultimi 10-15 anni erano in stato di abbandono e questa è la prima volta che li vedo tagliati… con riferimento al mappale 151 …negli ultimi trent'anni non l'ho mai visto tagliato…”. Il teste
[...]
rende dichiarazioni analoghe a quelle dei testi e Testimone_1 Testimone_2
: con riferimento ai mappali 138, 276 e 160 riferisce a verbale (2018) Testimone_3 che sarebbero stati “messi a posto negli ultimi due anni …”, e quindi all'incirca a
15 far data dal 2016, comunque successivamente all'acquisto del dicembre 2014, mentre “…nel mappale 151 una volta c'erano dei castagni…mi pare che in questi anni non abbiano fatto più legna..”
I documenti agli atti non rappresentano una situazione diversa da quella descritta dai testimoni e, quanto alle difese degli appellanti che valorizzano il ruolo dell'attività di allevamento, si richiama la decisione della Suprema Corte che, in materia di riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, ha affrontato il tema dell'allevamento di animali, affermando che “….il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo (Cassazione 7/1/2021 n. 42)”.
Non emergono elementi a favore della tesi sostenuta dagli odierni appellati neppure dalla CTU esperita in primo grado. Il Tribunale ha nominato CTU il geom.
al quale, tra gli altri, è stato posto il preciso quesito di accertare lo Persona_2
stato dei luoghi con riferimento alla coltivazione dei fondi oggetto di causa. La CTU svolta nel 2019, epoca in cui il consulente procedeva ai sopralluoghi, riferisce espressamente dello stato dei luoghi con riguardo “al momento della stipula del contratto di compravendita del 18/12/2014”. Il consulente, chiamato a chiarimenti, afferma nella Relazione del 2/9/2019 “Risposta al quesito di integrazione che “per le particolari tipologie di colture agrarie ( prati stabili, boschi e colture orticole) i terreni visionati con il sopralluogo del 16/1/2019 possono essere verosimilmente ricondotti alla compravendita del 18/12/2014”. Il CTU, tuttavia, nulla accerta riguardo alla coltivazione dei fondi per il periodo di due anni antecedenti alla stipula del rogito ( 2012-2014); d'altra parte, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, costituisce ausilio per il giudice e non può sostituire l'onere probatorio il cui assolvimento resta a carico della parte .
16 Nel caso che ci occupa, i signori e non Controparte_2 Controparte_1
hanno fornito la prova della coltivazione diretta dei fondi confinanti con quelli acquistati dal sig. nel biennio dicembre 2012-dicembre 2014, precedente alla Pt_1
stipula del rogito;
anzi, le dichiarazioni rese da testi particolarmente attendibili, quali il sig. sindaco di AR e geometra, che aveva effettuato un Testimone_2
sopralluogo proprio in concomitanza con l'acquisto del ed il , Pt_1 Testimone_3
appartenente all'Arma dei Carabinieri e frequentatore dei luoghi sin dall'infanzia, descrivono una situazione di abbandono dei medesimi fondi nel periodo indicato;
dette dichiarazioni sono coerenti con quelle degli altri testi escussi, che, come sopra evidenziato, sono rimaste generiche circa i tempi e le modalità delle attività di coltivazione svolte dai signori ed anche con le risultanze della CTU CP_1
esperita in primo grado. Persona_2
Per tali motivi, accertato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo agli odierni appellati in merito alla concomitante sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle norme innanzi citate, devono essere rigettate le domande proposte dai signori e;
l'appello deve essere accolto e la Controparte_2 Controparte_1
sentenza di primo grado interamente riformata.
SPESE DEL GIUDIZIO
All'esito del gravame ed all'accoglimento dell'appello consegue la condanna della parte appellata soccombente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante nonchè della parte appellata Parte_1
secondo i principi di cui all'art. 91 c.p.c.. Le spese si liquidano Controparte_3
secondo i criteri di cui al DM 147/2022 con riferimento al valore di € 8.733,50 ( scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) tenuto conto delle questioni trattate e dell'impegno profuso dai legali. Quanto al primo grado, nella misura già liquidata dal primo giudice, e cioè € 4.835,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa in favore di ciascuna parte;
quanto al grado d'appello le spese si liquidano secondo i parametri medi - parametri minimi con riguardo alla fase di trattazione - di cui al DM
147/2022, e precisamente:
1.Fase di studio € 1.134,00;
17 2. Fase introduttiva € 921,00 ;
3. Fase istruttoria/trattazione € 922,00;
3. Fase decisionale € 1.911,00;
Totale € 4.888,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Le spese delle CTU svolte in primo grado vengono poste a carico della parte appellata
[...]
e . Controparte_2 Controparte_1
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente deliberando, contrariis rejectis, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova del 12 luglio 2022, n. 1790/2022 e, in totale riforma dell'appellata sentenza, rigetta le domande proposte dagli attori in primo grado e Controparte_1 [...]
; Controparte_2
- Dichiara tenuti e condanna e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro, a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore delle parti appellate, che liquida, quanto al primo grado in € 4.835,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa in favore di ed in € 4.835,00 oltre rimborso forf 15%, iva e cpa in Parte_1 favore di;
quanto al grado d'appello in € 4.888,00 oltre Controparte_3 rimborso forf 15%, iva e cpa in favore di ed € 4.888,00 oltre rimborso Parte_1 forf 15%, iva e cpa in favore di Controparte_3
- Pone le spese delle CTU a carico della parte appellata.
- Genova, 5/12/2024
Giudice Ausiliario Relatore
Dott.ssa Lucia Franzese
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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