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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 610/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 610/21 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Crivelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vieri Romagnoli giusto mandato in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Benvenuti, ed elettivamente domiciliata giusto mandato in atti
APPELLATA
avverso la sentenza n. 81/2021 del Tribunale di Siena emessa in data 05.02.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 20.02.2024 comunicata il 21.02.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis Parte_1 reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 81/2021 resa inter partes dal Tribunale di Siena in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Alessandra Verzillo R.G. n. 2049/2017, pubblicata il 05/02/2021 e
“accogliere la domanda attrice avanzate in prime cure”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 9.426,00 - comprensivi del danno biologico e morale oltre ad €.700,00 per spese mediche – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.Ai Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN TESI respingere l'appello proposto dalla IGnora nei confronti della sentenza n. 81/2021 del Tribunale di Parte_1
Siena pubblicata in data 05.02.2021 e notificata in data 08.03.2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente detta pronuncia. IN IPOTESI denegata e non creduta di accoglimento anche parziale dell'interposto gravame, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:<<piaccia all tribunale di siena ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa e reietta nel merito in tesi respingere le domande tutte comunque formulate nei confronti della societ quanto infondate fatto ed controparte_1 diritto ipotesi caso accoglimento delle attrici limitare la condanna convenuta al pagamento sola somma che risulter provata giustizia a seguito dell inferiore richiesto. vittoria spese onorari giudizio.>
Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello la IG.ra ha impugnato la sentenza n. 81 emessa Parte_1 il 5/02/21 e notificata in data 8/03/21, con la quale il Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda risarcitoria nei confronti delle condannandola per l'effetto a Controparte_1 rimborsarle le spese di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra dichiarava che il 22/05/16, in occasione di PT un accesso presso i bagni termali delle in Rapolano (Si), uscendo dalla Controparte_1 piscina coperta, urtò contro la porta a vetri del locale, riportando la frattura del setto nasale. A suo dire la porta, trovata aperta al momento del suo ingresso in piscina, ma successivamente chiusa, era praticamente invisibile a causa delle condizioni di luce, della mancanza di qualsivoglia segnalazione di pericolo e della trasparenza del vetro.
Il consulente medico-legale nominato dalla IG.ra valutava nel 5% l'invalidità PT permanente subita, stimando la sua inabilità temporanea in 70 giorni, dei quali 40 per inabilità totale e ulteriori 30 per inabilità parziale. Ricorrendo a una liquidazione per equivalente del danno biologico e morale riportato, secondo i parametri e gli importi delle tabelle milanesi, la
IG.ra dopo un inutile tentativo di componimento bonario della lite, ha citato in PT giudizio la società quale soggetto nella materiale disponibilità della Controparte_1 piscina, invocando la responsabilità oggettiva della custode e chiedendo che fosse condannata al pagamento di € 9.426,60 per le suesposte voci di danno, biologico e morale, oltre € 700,00 per rimborso delle spese mediche, oppure della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ed ammissione di CTU medico legale.
Si è costituita la convenuta, contestando sia il fatto allegato dall'attrice, sia il suo inquadramento nell'ambito della responsabilità da custodia.
Quanto al primo aspetto, perché, sulla base della versione dei fatti espressa da un testimone oculare dell'accaduto (assistente bagnanti), la IG.ra non era venuta a collisione con la PT porta di accesso alla piscina, bensì con una parete fissa, sempre vetrata (come del resto tutte le pareti che perimetrano la vasca), situata a fianco della porta, nonostante le vetrate perimetrali fossero munite di vetrofanie a segnalare il pericolo e la porta fosse facilmente individuabile per effetto di un ben visibile maniglione rosso antipanico, come documentato con riproduzioni fotografiche del luogo (doc. 2 – convenuta). Quanto all'aspetto prettamente giuridico, seguendo l'orientamento di certa giurisprudenza di merito, poteva sostenersi che il fatto non rientrasse nella previsione dell'art. 2051 c.c., perché l'evento di danno non era stato causato dalla vetrata, che aveva avuto un ruolo inerte e passivo, bensì dal movimento dell' infortunata;
nella denegata ipotesi l'adito Giudice fosse stato di opposto avviso, avrebbe cionondimeno dovuto respingere la domanda, perché il comportamento dell'attrice, imprudente e disattento, aveva eliso il nesso tra la vetrata e il danno occorsole, avendo totalmente inosservato la presenza delle vetrofanie e della maniglia antipanico, così soccombendo, come era invece suo dovere evitare, ad un pericolo non grave, prevedibile ed evitabile. Parimenti inapplicabile è stata ritenuta la responsabilità aquilana, alla luce della totale assenza di colpa della convenuta per aver adottato misure adeguate a proteggere gli utenti della piscina. Ha contestato, infine, la quantificazione del danno, inclusa la sua personalizzazione, e ha dichiarato insuscettibile di addebito qualsivoglia conseguenza fosse derivata dal rifiuto di sottoporsi alle cure del personale medico della struttura in occasione dell'infortunio. Per
l'effetto, ha chiesto, in tesi, la reiezione della domanda, in ipotesi, la condanna nei limiti di giustizia e di quanto sarebbe risultato provato, con vittoria di spese.
L'attrice ha replicato genericamente alla prima udienza di comparizione e specificamente nella memoria istruttoria, nella quale ha contestato a sua volta la veridicità delle circostanze dedotte dalla convenuta, argomentando che all'epoca del sinistro non c'erano né le vetrofanie, apposte solo l'anno successivo, né il testimone oculare indicato dalla controparte e che essa si era diretta verso l'ingresso principale, non verso la porta munita di maniglione antipanico, situata su un diverso lato del perimetro vetrato.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e interrogatorio formale della convenuta nonché con ctu medico-legale, che ha accertato un danno permanente dell'integrità psico-fisica del
3,5% (“esiti anatomici delle fratture delle ossa nasali ed esiti funzionali consistenti in lieve dismorfismo della piramide nasale con minimo reliquato cicatriziale sulla regione del dorso nasale e lieve deficit respiratorio dalla narice sinistra”), un'inabilità temporanea totale di 25 giorni e parziale al 50% di ulteriori 20 giorni, nonché infine la congruità e necessarietà di spese mediche pari a € 100,00.
La sentenza del tribunale ha rigettato la domanda, assumendo che l'attrice non ha efficacemente contestato, e, dunque, ha consentito che potessero considerarsi provate art. 115 cpc le seguenti allegazioni della convenuta:
1) alla piscina termale coperta, nella quale si era verificato il sinistro, si accedeva da una porta a vetri e l'intero perimetro, ottagonale, era delimitato da vetrate fisse;
2) la presenza della porta, “unica porta di accesso”, era resa chiaramente visibile dal maniglione antipanico di colore rosso ivi posizionato, mentre le vetrate fisse, come prescritto, erano dotate di vetrofanie, allo scopo di evitare il verificarsi di possibili incidenti ( sentenza, pag. 3 – 4 ). Con la conseguenza di poter “dedurre che
l'attrice fosse effettivamente distratta nel cercare di uscire dalla stessa porta da cui era entrata (non avvedendosi del maniglione antipanico) ovvero, tentando di uscire dalla vetrata fissa (dotata di vetrofania), posta sul lato sinistro della porta di uscita”. E dunque, conclusivamente, che la causa del sinistro era da attribuire esclusivamente alla distrazione della IG.ra così ricorrendo un tipico caso PT fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva della convenuta. Alla reiezione della domanda faceva seguito la condanna a rimborsare compensi e spese di lite della liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre CPA ed IVA ai Controparte_1 sensi di legge, nonché a pagare integralmente il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
La IG.ra ha proposto appello, che si sviluppa su quattro motivi. PT
Col primo motivo ha lamentato che la sentenza appare illogica e contraddittoria, in relazione all'assunta mancanza di contestazioni delle deduzioni di parte convenuta. Assume che la motivazione della pronuncia sia erronea e superficiale laddove, non avendo esaminato gli atti di causa e le risultanze istruttorie, afferma che l'appellante non ha contestato le allegazioni della convenuta, nel punto in cui ha evidenziato che l'intero perimetro del vano piscina, eccetto la porta a vetri, fosse chiuso con vetrate fisse e che la porta fosse chiaramente visibile, per effetto del maniglione rosso antipanico, mentre le vetrate fisse fossero dotate di vetrofanie, allo scopo di evitare incidenti. Al contrario, si assume che le contestazioni erano state espressamente formulate all'udienza di prima comparizione e “nella memoria 183”, oltre che provate con riproduzioni fotografiche e testimonianze. Il Tribunale “avrebbe potuto assumere che le contestazioni non erano convincenti e spiegare perché, ma mai e poi mai richiamando
l'art. 115 cpc. avrebbe potuto sostenere che non vi fossero state”.
Col secondo motivo ha biasimato la motivazione perché illogica, in quanto ha sostenuto che fosse possibile andare a sbattere contro la porta munita del maniglione antipanico, avendo, per sua intrinseca natura, la funzione e capacità di far aprire la porta al primo appoggio del corpo, così rendendo “impossibile l'urto”; inoltre, la sentenza sarebbe in contrasto con le risultanze istruttorie, tanto documentali (fotografie), quanto orali (testi e , che hanno Tes_1 Tes_2 evidenziato come la IG.ra non si fosse diretta verso la porta laterale antipanico, bensì PT verso quella principale a scorrimento, priva di maniglia antipanico, contro la quale aveva urtato il naso, e che nessuna vetrata fosse munita di vetrofanie (“apposte oltre un anno dopo”) o altri segnali di pericolo, in contrasto con quanto sostenuto da alcuni testi, contro i quali aveva proposto querela per falsa testimonianza.
Col terzo motivo ha censurato l'omessa motivazione del Tribunale sugli esiti delle prove testimoniali, sia con riferimento ai testi che avevano confermato la dinamica e la localizzazione dell'urto esposta dall'attrice (porta a vetri centrale e a scorrimento), oltre che l'assenza di vetrofanie o altri segnali di pericolo sulle vetrate, sia con riferimento ai testi che, al contrario, ne avevano dichiarato la presenza, alla conseguente querela e documentazione probante a supporto dell'attrice (fotografie, prodotte in giudizio, caricate su Tripadvisor), che li sconfessava, ed infine alla diversa localizzazione dell'urto in armonia con la tesi della convenuta (vetrata fissa a fianco della porta a vetri laterale, a battente, munita di maniglione rosso antipanico).
Col quarto motivo ha stigmatizzato la violazione degli art. 2051 e 2697 c.c., avendo omesso di considerare che, a fronte della responsabilità oggettiva della convenuta, quest'ultima, in spregio alla regolamentazione della distribuzione dell'onere della prova, aveva omesso di fornire la prova, che gli faceva carico, di un “fattore esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità”, capace di eliminare il nesso tra la vetrata e il tragico infortunio.
L'appellante ha infine sottoposto all'attenzione della Corte un quinto argomento, relativo all'entità del danno morale, che la IG.ra avrebbe diritto a vedersi risarcito in misura PT pari ad 1/2 del danno biologico e che, all'evidenza, non costituisce una censura alla sentenza impugnata, dato che il Tribunale non ha affrontato la questione del quantum debeatur. La deduzione introduce una domanda parzialmente diversa da quella precisata all'udienza del
12/02/20, termine ultimo di ogni preclusione, nel quale le parti erano state invitate a precisare le conclusioni e l'attrice richiamava per relationem l' “atto introduttivo”, chiedendo quindi che la somma complessivamente pretesa, pari ad € 9.426,00=, “comprensivi del danno biologico e morale” (petitum), vedesse riconosciuto il secondo “nella misura di 1/3 del danno biologico”
(premessa, par. 8, pag. 2).
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e diritto Controparte_1 delle censure dell'appellante. In particolare, ha evidenziato che il primo motivo di appello è in contrasto con la tardività di specifiche contestazioni, non espresse dall'attrice nella prima difesa utile, cioè la prima udienza di comparizione;
il secondo, invece, è erroneo, perché la sentenza appare “solidamente e correttamente argomentata nel rispetto dei principi informatori del processo”; il terzo perché la querela per falsa testimonianza contro i testimoni di parte convenuta è stata archiviata e la relativa documentazione tardivamente depositata;
il quarto, perché le testimonianze dei sig.ri e costituiscono espressione della Tes_3 Tes_4 prova di cui la convenuta era onerata;
il quinto, perché la liquidazione del danno dovrà, se del caso, prendere atto dell'assoluta modestia dell'invalidità permanente accertata dal ctu medico- legale, con la conseguenza di non giustificare un importo risarcitorio superiore a quello previsto di norma dalle tabelle milanesi. Ha quindi concluso come in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni e viene oggi decisa all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'an debeatur.
Il primo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 115 cpc per l'erronea applicazione del principio di non contestazione. Ha assunto il Tribunale che potessero ritenersi provate le circostanze allegate dalla convenuta, in particolare:
- che alla piscina termale coperta, nella quale si era verificato il sinistro per cui era causa, si accedeva da una porta a vetri;
- che l'intero perimetro, ottagonale, era delimitato da vetrate fisse;
- che la presenza della porta, “unica porta di accesso”, era resa chiaramente visibile dal maniglione antipanico di colore rosso ivi posizionato, mentre le vetrate fisse, come prescritto, erano dotate di vetrofanie proprio allo scopo di evitare il verificarsi di possibili incidenti.
Il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistere il caso fortuito, perché ha rilevato l'omessa contestazione, da parte dell'attrice, della tesi difensiva espressa dalla convenuta, ma le argomentazioni di contrasto, per contro, erano state espressamente dichiarate all'udienza di prima comparizione e “nella memoria 183”.
Il motivo non ha pregio. Nel processo civile, ogni volta che è posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), sull'altra grava il corrispondente onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. La contestazione dev'essere specifica ed è inefficace, se genericamente formulata. La valutazione della condotta processuale della parte, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, dev'essere correlata al regime delle preclusioni: secondo la normativa vigente ratione temporis, l'attrice avrebbe dovuto contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte all'udienza di prima comparizione, celebrata il 21/11/2017 o, al più, nella prima memoria, disposta a termini dell'art. 183, co. 6, n. 1 cpc per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, entro il termine perentorio del 21/12/2017. In realtà, alla prima udienza la contestazione era totalmente inefficace, per essersi limitata ad una generica confutazione (“Le parti insistono come nei rispettivi atti, ciascuna contestando le allegazioni e deduzioni avversarie”). Soltanto nella memoria istruttoria, ovverosia nella memoria disposta a termini dell'art. 183, co. 6, n. 2 cpc, depositata il 19/01/18, la IG.ra
è entrata nel merito, confutando specificamente, ma tardivamente, la versione dei fatti PT allegata dalla convenuta nella comparsa di risposta.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere respinto, anche se la doglianza non appare comunque decisiva, per le ragioni che si specificheranno in seguito, in ordine ai poteri di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del Giudice, anche per la mancata contestazione di una delle parti
2. Il secondo motivo di appello ha proposto due censure:
con la prima, ha ritenuto illogica la motivazione della sentenza laddove ha assunto, tra le ipotesi probabili di condotta della IG.ra che avesse urtato la porta munita del PT maniglione antipanico, nonostante la sua predisposizione alla facile apertura (l'altra ipotesi era che avesse urtato la vetrata fissa, munita di vetrofania, posta alla sinistra della medesima); con la seconda, ha contestato l'omesso positivo apprezzamento della concludenza delle prove documentali e orali offerte al Tribunale per l'accertamento della dinamica e del contesto del sinistro.
La prima censura è infondata, ma appare comunque scarsamente rilevante, per via della ricostruzione del sinistro che viene proposta nella presente sentenza. Infatti, non si può escludere né che l'incedere di una persona la porti ad urtare, contro l'improvviso ostacolo, dapprima il volto, rispetto ad altre parti anatomiche, né che il primo venga urtato pressoché contestualmente alle seconde;
invero, è di esperienza comune che anche le porte col maniglione antipanico, per quanto agevolino l'apertura, offrono pur sempre un minimo di resistenza, sufficiente all'urto del corpo, che non si sia predisposto ad interagire con l'ostacolo.
Appare fondata, invece, la seconda censura, laddove contesta l'omesso positivo apprezzamento della concludenza delle prove documentali e orali offerte al Tribunale per l'accertamento della dinamica e del contesto del sinistro. Ed invero, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla - secondo la quale l'urto è avvenuto contro il vetro della porta di PT ingresso alla piscina, costituita da due ante, munite di maniglioni verticali, che consentono di aprirle a scorrimento - trova conferma nella deposizione dei testi e che hanno Tes_5 Tes_6 assistito al fatto. L'unica smentita a tale prospettazione è costituita dalle dichiarazioni del teste il quale ricorda di aver “visto la signora urtare nel vetro ed esattamente nella parte Tes_4 sinistra della vetrata, quella accanto alla porta con il maniglione, che vedo raffigurata nella foto. 2 di parte convenuta” (ud. 17/09/18). Tuttavia, questa dichiarazione è scarsamente credibile, sia perché smentita da quelle di altri due testi oculari, sia perché prospetta un fatto che appare privo di logica. Infatti, la IG.ra era già transitata in precedenza dalla porta PT di accesso principale alla piscina coperta – che aveva trovato aperta – e non si comprende per quale motivo non avrebbe dovuto – come peraltro dalla stessa affermato – ripercorrere la medesima porta per uscire all'esterno, tanto più che dalle fotografie prodotte appare evidente trattarsi dell'accesso principale, posto che presentava due ampie ante con i rispettivi maniglioni e i clienti delle terme transitavano tutti da quell'ingresso. Può ritenersi, quindi, che la prospettazione dell'attrice – relativa al percorso seguito per uscire all'esterno della piscina coperta – appare essere adeguatamente provato.
3. Il terzo motivo di appello ha criticato la sentenza per aver omesso qualsivoglia considerazione circa l'apprezzamento dei fatti emersi dalle prove testimoniali.
Il motivo è assorbito nel secondo, già vagliato e ritenuto parzialmente fondato nei termini riferiti (positiva valutazione compiuta dalla Corte delle testimonianze addotte da parte attrice, unitamente alla documentazione fotografica prodotta).
4. Il quarto motivo di appello ha rilevato che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la disciplina della responsabilità oggettiva prevista per i danni da cose in custodia e con la correlata distribuzione dell'onere della prova, avendo concluso per la sussistenza del caso fortuito, atto ad elidere il nesso causale tra la res e l'evento di danno, nonostante la convenuta non avesse affatto provato il fattore esterno, dotato di imprevedibilità e inevitabilità.
Sul punto, va ricordato che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche da una recente pronuncia a
Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU n. 20943 del 30 giugno 2022) “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da divenire essa stessa l'origine del danno: deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme, cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto
(cfr. Cass. Civ., Sez III, 16.02.2021 n. 4035). Soltanto dopo che la parte danneggiata ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res, si potrà verificare se la parte convenuta abbia o meno fornito la prova della sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. Infine, qualora non si rinvengano elementi dotati della imprevedibilità e inevitabilità necessarie per integrare il caso fortuito, si dovrà verificare se la condotta della vittima abbia assunto o meno connotati di concorso colposo ex art. 1227 c.c. A tale ultimo proposito, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Dunque, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Ciò detto, appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra la res, cioè la vetrata, l'evento di danno, cioè l'urto del naso della malcapitata IG.ra e il danno vero PT
e proprio, ovvero la conseguente frattura delle sue ossa nasali, considerato che tutti gli altri aspetti (presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità, valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo) presuppongono la intervenuta prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza di una cosa.
Rileva la Corte che non sono controversi tra le parti, dovendo perciò considerarsi accertati, i fatti in seguito elencati.
In primis, l'evento dell'urto del naso dell'appellante con la vetrata, qualunque essa fosse tra quelle individuate, in modo divergente, dalle parti e dai rispettivi testimoni, ma pur sempre univocamente collocata nel perimetro vetrato di chiusura del locale ad uso piscina coperta delle
Terme di San Giovanni in Rapolano Terme (SI). In secondo luogo, stante l'assenza qualsivoglia contestazione della convenuta, sia le circostanze di tempo, ovverosia che il sinistro accadeva la
“mattina del 22/05/21” (citazione introduttiva, pag. 1), precisamente “a metà mattinata”
(teste ud. 17/09/18), sia le condizioni atmosferiche, ovverosia che vi fosse “la luce Tes_2 solare” (citazione introduttiva, pag. 1), sia la qualità della vetrata, sulla quale si infrangeva il naso, ovverosia che fosse “trasparente” (citazione introduttiva, pag. 1). Altrettanto vale per le fratture nasali e la loro derivazione da quell'urto, col beneplacito aggiuntivo del ctu medico- legale dott. secondo il quale “Il meccanismo traumatico riferito”, ovverosia che Per_1 accingendosi “ad uscire all'esterno superando una porta a vetri” , “sulla quale urtava violentemente il volto ed in particolare la piramide nasale procurandosi una ferita sul dorso del naso”, “appare del tutto idoneo quali-quantitativamente a produrre le suddette lesioni” ( ctu, pag. 3, 6 ).
Le versioni delle parti divergono in ordine alla causa dell'urto.
L'attrice allega che la vetrata era “trasparente e praticamente invisibile”, in quanto “posta di fronte alla direzione della luce solare” (citazione introduttiva, pag. 1), come confermavano la teste affermando che “la porta non si vedeva perché era molto trasparente” e il Tes_5 teste secondo il quale “la vetrata era trasparente”, tanto che “poco prima mi ero Tes_6 avvicinato a vetrata chiusa e ho avuto la sensazione che fosse aperta”(ud. 17/09/18). A tal fine ha prodotto alcune fotografie delle vetrate menzionate, con scatti realizzati dall'interno della piscina, ovverosia dalla visuale che aveva avuto la IG.ra in occasione PT dell'incidente, allorquando stava tentando di uscire all'esterno, nella parte non coperta dello stabilimento termale (doc. 10 11- . I testimoni e hanno precisato che PT Tes_6 Tes_5 la IG.ra aveva urtato “la vetrata centrale” o comunque “la parte centrale della PT vetrata” riprodotta nelle fotografie depositate dall'attrice. Tale documentazione fotografica evidenzia la trasparenza delle vetrate, anche in una giornata di minor luminosità, essendo il cielo nuvoloso. Individuava, insomma, quale fosse l'elemento (la trasparenza maggiorata dalla luce solare esterna) che, aggiunto alla vetrata, di per sé inerte, ha causato l'urto, così dimostrando il nesso di causalità.
Ferme le condizioni di luce e trasparenza, non contestate, la convenuta sostiene, invece, che, tanto le vetrate fisse, quanto la porta di accesso, anch'essa vetrata, fossero ben visibili, poiché le prime erano munite di vetrofanie, la seconda della maniglia rossa antipanico. I testimoni e consultando le fotografie prodotte dalla convenuta, hanno confermato la Tes_3 Tes_4 presenza delle vetrofanie sulle vetrate fisse, nonché del “maniglione antipanico di colore rosso”
“sulla porta di uscita verso l'esterno”; il secondo ha precisato di aver assistito all'incidente e che ha “visto la signora urtare nel vetro ed esattamente nella parte sinistra della vetrata, quella accanto alla porta con il maniglione, che vedo raffigurata nella foto. 2 di parte convenuta” (ud. 17/09/18). Due delle tre fotografie prodotte dalla convenuta rappresentano una, fra più vetrate, munita di vetrofania. Con la conseguenza che la convenuta non poteva tenersi per responsabile, secondo l'imputazione oggettiva dell'art. 2051 c.c., vuoi perché, in linea con certa giurisprudenza di merito, la vetrata, essendo inerte e passiva, era stata mera occasione dell'evento di danno, ma non causa (o concausa) del medesimo;
vuoi perché al più, ove mai ricorresse la fattispecie della responsabilità da custodia, la causa dell'urto sarebbe da attribuire esclusivamente alla condotta negligente della IG.ra per non “aver posto in PT essere un grado minimo di attenzione nell'uscire dalla zona coperta della piscina”, così causando “un urto facilmente evitabile” , così dando luogo ad un caso fortuito, che avrebbe esentato la in Rapolano Terme da ogni responsabilità. Parte_2
Il Tribunale, ritenuta assorbente la mancata contestazione dell'attrice circa la “presenza di un'unica porta di accesso con maniglia antipanico posta sulla stessa e vetrate fisse dotate di vetrofanie”, ne ha tratto la conclusione che “l'attrice fosse effettivamente distratta nel cercare di uscire dalla stessa porta da cui era entrata (non avvedendosi del maniglione antipanico) ovvero, tentando di uscire dalla vetrata fissa (dotata di vetrofania) , posta sul lato sinistro della porta di uscita” e che perciò ha dato luogo “alla fattispecie tipica che esclude il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo”, violando un “dovere generale di ragionevole cautela” per non aver “adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”, attraverso un comportamento che stimava essere stato irragionevole, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale , così colpevolmente causando a se stessa un danno prevedibile ed evitabile (sentenza impugnata, pag. 4).
La Corte, esaminati gli atti e gli esiti complessivi dell'istruttoria, osserva quanto segue: la sentenza del Tribunale, avendo ritenuto la ricorrenza del caso fortuito nel comportamento abnorme della IG.ra ha implicitamente ricondotto il sinistro alla cosa, la vetrata PT appunto, così assumendo che la fattispecie dovesse ricondursi nell'alveo dell'art. 2051 c.c.; ha quindi escluso che fosse applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la vetrata, in quanto inerte e passiva rispetto all'evento di danno, non può rientrare concettualmente tra le cose oggetto della responsabilità da custodia. Sul punto, non è stato proposto appello incidentale da parte della società che pure ha Controparte_1 sostenuto questa tesi, in via subordinata, nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, la ricostruzione della dinamica del sinistro, nel contesto dato, non consente di attribuire la natura di caso fortuito alla condotta della IG.ra sotto questo profilo, l'approdo ricostruttivo PT dei fatti da parte del Tribunale non appare adeguatamente ancorato agli esiti dell'istruttoria.
Tanto le foto prodotte dall'attrice, quanto una fra quelle prodotte dalla convenuta, che le parti vicendevolmente non hanno contestato, evidenziano come l'ingresso e l'uscita dalla piscina al coperto fosse possibile sia dalla porta antipanico, erroneamente individuata dal Tribunale come l'unica porta di accesso, sia da una ben più ampia porta centrale a scorrimento, munita di maniglioni verticali, perpendicolari al pavimento, su entrambi i battenti della porta;
ne consegue che, a fronte delle divergenti dinamiche dell'evento fornite dai testimoni - cioè quella dell'attrice, secondo la quale l'infortunata si era diretta verso la porta più ampia, dalla quale era prima entrata, trovandola già aperta, per poi sbatterci contro al momento dell'uscita, perché chiusa e praticamente invisibile per effetto della luce solare - e quella della convenuta
- secondo la quale nell'uscire aveva invece urtato la vetrata fissa, posta alla sinistra della porta antipanico – deve ritenersi provata la tesi prospettata dall'attrice la quale, come ricordato, trova conferma nelle dichiarazioni dei testi e presenti nel momento in cui si è Tes_5 Tes_6 verificato il fatto, ed appare del tutto logica rispetto al fatto che la era già transitata PT poco prima attraverso la medesima porta , che aveva trovato aperta , per cui ben sapeva quale fosse il varco di accesso all'esterno della piscina coperta ove si trovava. L'unico a non allinearsi con tale ricostruzione è il teste il quale, tuttavia, riferisce una circostanza Tes_4 che viene smentita principalmente dalla stessa persona danneggiata, oltre che dagli altri testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado e che appunto appare contraria a ciò che secondo logica può essere successo. I testi di parte attrice hanno escluso la presenza di vetrofanie sulle vetrate che delimitano la piscina coperta, mentre i testi di parte convenuta hanno dichiarato il contrario. La circostanza rimane quindi dubbia, anche perché le fotografie che ritraggono il luogo ove si è verificato il fatto non sono state scattate nel giorno in cui esso si è verificato.
Non potendo ritenersi provata la presenza o meno delle vetrofanie sulle superfici vetrate fisse, non poteva neppure concludersi che la condotta della IG.ra fosse stata abnorme, per PT non aver preso atto di quel segnale visivo. È plausibile che, sulla base della premessa incontestata che le vetrate fossero trasparenti ed impegnate dalla luce solare del mattino, le vetrofanie, ove per ipotesi presenti, non fossero visibili agli occhi di chi, come la IG.ra PT guardava la superficie vetrata dall'interno verso l'esterno.
Non può neanche sottacersi che l'intrinseca pericolosità delle vetrate è, per così dire, certificata dalla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la quale le “pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate” (Art. 63, co. 1 e All. 4, art. 1.3.6, D. Lgs. 9/04/2008 n. 81). Pertanto, il Tribunale non ha fatto buon governo del principio di non contestazione ai danni dell'attrice , non per aver erroneamente ritenuto essere stata omessa l'allegazione di specifiche contestazioni alla dinamica indicata dalla convenuta, fin dalla sua prima comparsa di risposta, come ha lamentato l'appellante col primo motivo di gravame, ma in virtù del fatto che, secondo l'orientamento nomofilattico, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; "se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento... a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione", per cui "il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)" la fattispecie non contestata "in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto" ( Cass. Civ.
31.05.23 n. 15288, che richiama Cass. Civ., S.U., 3.06.15 n. 11377).
In virtù del suesposto diverso apprezzamento degli esiti dell'istruttoria, e dunque del contesto nel quale si è trovata a muoversi la IG.ra , la sua condotta non può considerarsi PT oggettivamente imprevedibile, perché la vetrata poteva non essere ben percepita per la trasparenza e la presenza dei raggi solari provenienti dall'esterno, che hanno prodotto un effetto abbagliante, tantomeno imprevenibile (si pensi, ad esempio, alla semplice adozione di una tenda da sole a mitigare gli effetti della luce solare); per l'effetto, deve escludersi che essa, alla stregua di un caso fortuito, possa assurgere ad unica causa del danno occorsole.
Ritenuta positivamente la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento di danno e negata, al contrario, la sussistenza del caso fortuito, la Corte, applicando d'ufficio l'art. 1227, co. 1, c.c. ha altresì valutato se la condotta della IG.ra abbia assunto o meno connotati di PT concorso colposo nel causare il danno, alla luce del dovere generale di ragionevole cautela.
La disamina ha dato esito positivo, sia perché la luce solare sulle vetrate avrebbe dovuto indurla a maggior cautela nell'approcciare l'uscita, sia in virtù delle caratteristiche delle porte verso le quali si era diretta per uscire dal vano piscina al coperto. Infatti, sulla base della dinamica da essa stessa allegata, avendo già attraversato il varco costituito dall'apertura della porta centrale per entrare nella piscina al coperto (citazione introduttiva, pag. 1; atto di appello, pag. 8) , aveva avuto la possibilità di verificare, come altresì evincibile dall'allegazione contenuta nell'atto di appello [“lo stato dei luoghi è rappresentato da - un accesso principale con porta a vetro scorrevole di notevoli dimensioni, prospicente la piscina all'aperto (come si vede dalle fotografie prodotte)” – pag. 8], ch'essa funzionava a scorrimento. Ebbene, esaminando le fotografie prodotte dalle parti, appare evidente che la porta a scorrimento non fosse completamente vetrata, bensì composta da due ante munite (al pari delle pareti vetrate fisse) di telai ben visibili, perché realizzati con montanti e traverse di colore marrone, nei quali erano inseriti i pannelli vetrati trasparenti;
inoltre le porta centrale a scorrimento era dotata di due maniglioni verticali, perpendicolari al pavimento, posti su entrambi i battenti della porta, anch'essi ben visibili anche quando la porta era aperta. Ciò lascia supporre che la PT usando l'ordinaria diligenza, potesse e dovesse accorgersi dell'esistenza di quella porta scorrevole anche quando essa era completamente aperta e pertanto l'odierna appellante ha concorso nel causare a sé stessa il danno lamentato e ciò, secondo l'apprezzamento della
Corte, nella percentuale del 40%, con la conseguenza che il danno dovrà esserle risarcito nel
60% del totale liquidato.
5. Il quantum debeatur.
L'appellante ha chiesto che le venga risarcito per equivalente monetario un danno quantificabile in complessivi € 9.426,00=, comprensivi del danno biologico e morale, oltre ad €
700,00= per spese mediche. In primo grado ha prodotto un referto e una nota di pronto soccorso, dalle quali risulta la “frattura composta delle ossa nasali con piramide in asse”,
l'inesistenza di un ematoma del setto ed una buona pervietà nasale (doc. 4, 6); certificati medici con attestazione di malattia dal 22/05/16 al 30/07/16 e di guarigione con postumi (doc.
8); una ricevuta di € 100,00= per spese mediche (doc. 9); una perizia medico legale di parte, nella quale si attesta che il danno biologico permanente consiste nella “stenosi nasale a sinistra”, nella “deformità della piramide nasale” e in “frequenti epistassi”, quantificabili in percentuale non inferiore al 5% della totale invalidità, nonché un danno temporaneo di 70 giorni, dei quali 40 per inabilità totale e 30 per inabilità parziale al 50% (doc. 5).
Il Tribunale ha disposto una ctu medico-legale per verificare se le lesioni riportate possano porsi in nesso di causalità con l'incidente e per quantificare l'inabilità temporanea, gli eventuali postumi permanenti e la congruità delle spese richieste.
Dall'esame obiettivo del ctu risulta che il naso presenta una “lieve scoliosi destro convessa del setto nasale”, un “piccolo gibbo nella porzione superiore destra con irregolarità dei piani ossei ben apprezzabili alla palpazione” e una “stenosi della narice sinistra”.
Esaminando la documentazione medica e gli esiti dell'esame obiettivo, il perito d'ufficio ha stabilito che la sig.ra a seguito dell'incidente occorsole, ha riportato un Parte_1 traumatismo contusivo facciale con frattura delle ossa proprie del naso e ha precisato che il meccanismo traumatico riferito appare del tutto idoneo quali-quantitativamente a produrre le suddette lesioni. Ha quantificato in 45 giorni complessivi, dei quali 25 di inabilità totale ed ulteriori 20 di inabilità parziale al 50%, la durata dell'inabilità temporanea, ha concluso che gli esiti permanenti sono anatomici e funzionali, i primi consistendo in un “lieve dismorfismo della piramide nasale con minimo reliquato cicatriziale sulla regione del dorso nasale”, i secondi in “lieve deficit respiratorio dalla narice sinistra”. Ha liquidato nella misura del 3,5% l'invalidità permanente e in € 100 le spese mediche da rimborsare, in quanto le uniche documentate. La perizia è stata depositata in data 8/06/19.
I consulenti di parte non hanno formulato alcuna osservazione. Nelle conclusioni di primo grado le parti non hanno chiesto che il ctu fosse chiamato a chiarimenti, né che la perizia fosse rinnovata, e non hanno formulato alcuna contestazione alla relazione peritale. Nessuna osservazione sugli esiti della ctu è stata dedotta negli atti del presente grado di giudizio.
La Corte, ritenuta coerente, completa e congrua la valutazione del perito d'ufficio. Rileva la sostanziale identità di valutazione degli esiti anatomici e funzionali del sinistro da parte del consulente medico-legale di parte attrice, dr. (doc. 5) e del consulente tecnico Per_2
d'ufficio, dr. Per_1
6. Liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno viene liquidato ricorrendo alle tabelle milanesi, inclusive tanto del danno alla salute (o danno biologico), cioè della lesione permanente dell'integrità psico-fisica, incidente sugli aspetti anatomici, funzionali e relazionali dell'individuo, quanto del danno morale correlato, in termini di dolore/sofferenza soggettiva interiore, nella versione più aggiornata, ovverosia secondo gli indici del costo della vita alla data dell'1/01/24. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, difettando l'allegazione dei motivi, tardivamente dedotti nella memoria conclusiva di primo grado del 6/03/20 (particolare sofferenza relativa agli esiti anatomici temporanei e permanenti, in correlazione al fatto di essere titolare di una boutique di alta moda) e, in ogni caso, perché non provati. Rileva a tal proposito anche la condotta processuale dell'appellante che, dopo essersi vista respinta la richiesta di ammissione del capitolo di prova testimoniale n. 15 (“DCV che aveva manifestato disagio con le clienti del negozio, prima per i cerotti e poi per la deformità del setto nasale, e con lei e le altre commesse ha più volte mostrato dispiacere per le lesioni riportate”), perché ritenuto generico, non ha reiterato successivamente tale istanza istruttoria.
Ciò premesso si liquidano i valori standard della tabella milanese, come nel proseguo specificati:
- € 4.025,00= a titolo d'inabilità temporanea, così composti:
- € 115 al giorno, comprensivi di € 84 per danno biologico ed € 31 per danno morale, per inabilità temporanea assoluta, per un totale parziale di € 2.875,00= (115 x 25);
- € 57,50= al giorno, comprensivi di € 42 per danno biologico ed € 15,50= per danno morale, per inabilità temporanea parziale, per un totale parziale di € 1.150,00= (57,50 x 20).
- € 5.094,00= a titolo d'invalidità permanente, così calcolati: € 1.455,42= a punto in relazione all'età della vittima, di anni 57 alla data del sinistro (5/02/59 - 22/05/16) e dunque €
4.075,50= per danno biologico, ed € 1.018,50= per danno morale, per un totale parziale di €
5.094,00= (1.455,42 x 3,5).
- Totale complessivo € 9.119,00=
Trattandosi di un debito di valore liquidato all'attualità tale somma dev'essere devalutata alla data del 22/05/16, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
7. Liquidazione del danno patrimoniale.
L'unica spesa documentata è pari ad € 100, come da ricevuta quietanzata 14/03/2017 n. 110 del dr. (doc. 9). L'attrice non ha allegato i motivi per i quali ha chiesto il maggior Per_2 importo di € 700,00. Non può quindi esserle riconosciuta alcuna somma ulteriore, nemmeno correlata a presumibili prestazioni future o a prestazioni già godute o a beni acquistati per i quali sia sorto il vinculum iuris. Come per il danno non patrimoniale, trattandosi di un credito di valore, la somma di euro € 100,00 dev'essere devalutata alla data del 22/05/16, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
In considerazione del concorso di colpa della parte danneggiata nella misura del 40%, il danno risarcibile, liquidato in totali € 9.219,00=, è invece dovuto all'appellante nei limiti di €
5.531,40, oltre interessi e rivalutazione come sopra riportati, e gli interessi legali successivi alla sentenza.
8. Le spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( ex multis Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 01;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013,
Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nonostante l'accoglimento della domanda di risarcimento, le spese possono essere parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, essendo stato riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata, sussiste una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la parziale compensazione (cfr.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), da disporsi nella misura del 40% con il restante 60% a carico delle Controparte_1
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, secondo i parametri medi così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da € 5.201 a euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, non espletata.
Le spese della CTU da cui è emersa la sussistenza dei danni subiti dall'appellante devono essere integralmente poste a carico dell'appellata, soccombente in punto di responsabilità e sussistenza dei danni.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, ogni diversa eccezione disattesa e respinta così statuisce:
[...]
1. in riforma della sentenza n 81/2021 resa inter partes dal Tribunale di Siena, accertata la responsabilità ex art. 2051 cc della società nella Controparte_1 determinazione del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa della vittima
[...] nella misura del 40%, condanna la società a risarcirle i PT Controparte_1 danni nella misura di complessivi € 5.531,4, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, oltre ulteriori interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo;
2. condanna altresì la società a rifondere alla sig.ra - Controparte_1 Parte_1 nella misura del 60% - le spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.077,00 quanto al primo grado di giudizio e in € 3.966,00, quanto al secondo grado, oltre 15% per rimborso spese forfettario, CNPAF, IVA, compensando il residuo 40%.
3. Pone definitivamente a carico dell'appellata il pagamento delle spese della ctu .
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere Relatore Estensore La Presidente dott. Alberto Panu dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Quarta Sezione Civile
La Corte di appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott. Alberto Panu Consigliere relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° grado n. 610/21 del Ruolo Generale, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Crivelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vieri Romagnoli giusto mandato in atti
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rossana Benvenuti, ed elettivamente domiciliata giusto mandato in atti
APPELLATA
avverso la sentenza n. 81/2021 del Tribunale di Siena emessa in data 05.02.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del 20.02.2024 comunicata il 21.02.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contrariis Parte_1 reiectis: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n 81/2021 resa inter partes dal Tribunale di Siena in persona del
Giudice Unico Dott.ssa Alessandra Verzillo R.G. n. 2049/2017, pubblicata il 05/02/2021 e
“accogliere la domanda attrice avanzate in prime cure”, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della società in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 9.426,00 - comprensivi del danno biologico e morale oltre ad €.700,00 per spese mediche – ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi a entrambi i gradi di giudizio”.Ai Vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte appellata “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, IN TESI respingere l'appello proposto dalla IGnora nei confronti della sentenza n. 81/2021 del Tribunale di Parte_1
Siena pubblicata in data 05.02.2021 e notificata in data 08.03.2021 in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente detta pronuncia. IN IPOTESI denegata e non creduta di accoglimento anche parziale dell'interposto gravame, accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che di seguito si trascrivono integralmente:<<piaccia all tribunale di siena ogni contraria istanza eccezione deduzione disattesa e reietta nel merito in tesi respingere le domande tutte comunque formulate nei confronti della societ quanto infondate fatto ed controparte_1 diritto ipotesi caso accoglimento delle attrici limitare la condanna convenuta al pagamento sola somma che risulter provata giustizia a seguito dell inferiore richiesto. vittoria spese onorari giudizio.>
Vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello la IG.ra ha impugnato la sentenza n. 81 emessa Parte_1 il 5/02/21 e notificata in data 8/03/21, con la quale il Tribunale di Siena ha respinto la sua domanda risarcitoria nei confronti delle condannandola per l'effetto a Controparte_1 rimborsarle le spese di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio la sig.ra dichiarava che il 22/05/16, in occasione di PT un accesso presso i bagni termali delle in Rapolano (Si), uscendo dalla Controparte_1 piscina coperta, urtò contro la porta a vetri del locale, riportando la frattura del setto nasale. A suo dire la porta, trovata aperta al momento del suo ingresso in piscina, ma successivamente chiusa, era praticamente invisibile a causa delle condizioni di luce, della mancanza di qualsivoglia segnalazione di pericolo e della trasparenza del vetro.
Il consulente medico-legale nominato dalla IG.ra valutava nel 5% l'invalidità PT permanente subita, stimando la sua inabilità temporanea in 70 giorni, dei quali 40 per inabilità totale e ulteriori 30 per inabilità parziale. Ricorrendo a una liquidazione per equivalente del danno biologico e morale riportato, secondo i parametri e gli importi delle tabelle milanesi, la
IG.ra dopo un inutile tentativo di componimento bonario della lite, ha citato in PT giudizio la società quale soggetto nella materiale disponibilità della Controparte_1 piscina, invocando la responsabilità oggettiva della custode e chiedendo che fosse condannata al pagamento di € 9.426,60 per le suesposte voci di danno, biologico e morale, oltre € 700,00 per rimborso delle spese mediche, oppure della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ed ammissione di CTU medico legale.
Si è costituita la convenuta, contestando sia il fatto allegato dall'attrice, sia il suo inquadramento nell'ambito della responsabilità da custodia.
Quanto al primo aspetto, perché, sulla base della versione dei fatti espressa da un testimone oculare dell'accaduto (assistente bagnanti), la IG.ra non era venuta a collisione con la PT porta di accesso alla piscina, bensì con una parete fissa, sempre vetrata (come del resto tutte le pareti che perimetrano la vasca), situata a fianco della porta, nonostante le vetrate perimetrali fossero munite di vetrofanie a segnalare il pericolo e la porta fosse facilmente individuabile per effetto di un ben visibile maniglione rosso antipanico, come documentato con riproduzioni fotografiche del luogo (doc. 2 – convenuta). Quanto all'aspetto prettamente giuridico, seguendo l'orientamento di certa giurisprudenza di merito, poteva sostenersi che il fatto non rientrasse nella previsione dell'art. 2051 c.c., perché l'evento di danno non era stato causato dalla vetrata, che aveva avuto un ruolo inerte e passivo, bensì dal movimento dell' infortunata;
nella denegata ipotesi l'adito Giudice fosse stato di opposto avviso, avrebbe cionondimeno dovuto respingere la domanda, perché il comportamento dell'attrice, imprudente e disattento, aveva eliso il nesso tra la vetrata e il danno occorsole, avendo totalmente inosservato la presenza delle vetrofanie e della maniglia antipanico, così soccombendo, come era invece suo dovere evitare, ad un pericolo non grave, prevedibile ed evitabile. Parimenti inapplicabile è stata ritenuta la responsabilità aquilana, alla luce della totale assenza di colpa della convenuta per aver adottato misure adeguate a proteggere gli utenti della piscina. Ha contestato, infine, la quantificazione del danno, inclusa la sua personalizzazione, e ha dichiarato insuscettibile di addebito qualsivoglia conseguenza fosse derivata dal rifiuto di sottoporsi alle cure del personale medico della struttura in occasione dell'infortunio. Per
l'effetto, ha chiesto, in tesi, la reiezione della domanda, in ipotesi, la condanna nei limiti di giustizia e di quanto sarebbe risultato provato, con vittoria di spese.
L'attrice ha replicato genericamente alla prima udienza di comparizione e specificamente nella memoria istruttoria, nella quale ha contestato a sua volta la veridicità delle circostanze dedotte dalla convenuta, argomentando che all'epoca del sinistro non c'erano né le vetrofanie, apposte solo l'anno successivo, né il testimone oculare indicato dalla controparte e che essa si era diretta verso l'ingresso principale, non verso la porta munita di maniglione antipanico, situata su un diverso lato del perimetro vetrato.
La causa è stata istruita con prove testimoniali e interrogatorio formale della convenuta nonché con ctu medico-legale, che ha accertato un danno permanente dell'integrità psico-fisica del
3,5% (“esiti anatomici delle fratture delle ossa nasali ed esiti funzionali consistenti in lieve dismorfismo della piramide nasale con minimo reliquato cicatriziale sulla regione del dorso nasale e lieve deficit respiratorio dalla narice sinistra”), un'inabilità temporanea totale di 25 giorni e parziale al 50% di ulteriori 20 giorni, nonché infine la congruità e necessarietà di spese mediche pari a € 100,00.
La sentenza del tribunale ha rigettato la domanda, assumendo che l'attrice non ha efficacemente contestato, e, dunque, ha consentito che potessero considerarsi provate art. 115 cpc le seguenti allegazioni della convenuta:
1) alla piscina termale coperta, nella quale si era verificato il sinistro, si accedeva da una porta a vetri e l'intero perimetro, ottagonale, era delimitato da vetrate fisse;
2) la presenza della porta, “unica porta di accesso”, era resa chiaramente visibile dal maniglione antipanico di colore rosso ivi posizionato, mentre le vetrate fisse, come prescritto, erano dotate di vetrofanie, allo scopo di evitare il verificarsi di possibili incidenti ( sentenza, pag. 3 – 4 ). Con la conseguenza di poter “dedurre che
l'attrice fosse effettivamente distratta nel cercare di uscire dalla stessa porta da cui era entrata (non avvedendosi del maniglione antipanico) ovvero, tentando di uscire dalla vetrata fissa (dotata di vetrofania), posta sul lato sinistro della porta di uscita”. E dunque, conclusivamente, che la causa del sinistro era da attribuire esclusivamente alla distrazione della IG.ra così ricorrendo un tipico caso PT fortuito, atto ad escludere la responsabilità oggettiva della convenuta. Alla reiezione della domanda faceva seguito la condanna a rimborsare compensi e spese di lite della liquidate in € 4.835,00 per compenso, oltre CPA ed IVA ai Controparte_1 sensi di legge, nonché a pagare integralmente il compenso del consulente tecnico d'ufficio.
La IG.ra ha proposto appello, che si sviluppa su quattro motivi. PT
Col primo motivo ha lamentato che la sentenza appare illogica e contraddittoria, in relazione all'assunta mancanza di contestazioni delle deduzioni di parte convenuta. Assume che la motivazione della pronuncia sia erronea e superficiale laddove, non avendo esaminato gli atti di causa e le risultanze istruttorie, afferma che l'appellante non ha contestato le allegazioni della convenuta, nel punto in cui ha evidenziato che l'intero perimetro del vano piscina, eccetto la porta a vetri, fosse chiuso con vetrate fisse e che la porta fosse chiaramente visibile, per effetto del maniglione rosso antipanico, mentre le vetrate fisse fossero dotate di vetrofanie, allo scopo di evitare incidenti. Al contrario, si assume che le contestazioni erano state espressamente formulate all'udienza di prima comparizione e “nella memoria 183”, oltre che provate con riproduzioni fotografiche e testimonianze. Il Tribunale “avrebbe potuto assumere che le contestazioni non erano convincenti e spiegare perché, ma mai e poi mai richiamando
l'art. 115 cpc. avrebbe potuto sostenere che non vi fossero state”.
Col secondo motivo ha biasimato la motivazione perché illogica, in quanto ha sostenuto che fosse possibile andare a sbattere contro la porta munita del maniglione antipanico, avendo, per sua intrinseca natura, la funzione e capacità di far aprire la porta al primo appoggio del corpo, così rendendo “impossibile l'urto”; inoltre, la sentenza sarebbe in contrasto con le risultanze istruttorie, tanto documentali (fotografie), quanto orali (testi e , che hanno Tes_1 Tes_2 evidenziato come la IG.ra non si fosse diretta verso la porta laterale antipanico, bensì PT verso quella principale a scorrimento, priva di maniglia antipanico, contro la quale aveva urtato il naso, e che nessuna vetrata fosse munita di vetrofanie (“apposte oltre un anno dopo”) o altri segnali di pericolo, in contrasto con quanto sostenuto da alcuni testi, contro i quali aveva proposto querela per falsa testimonianza.
Col terzo motivo ha censurato l'omessa motivazione del Tribunale sugli esiti delle prove testimoniali, sia con riferimento ai testi che avevano confermato la dinamica e la localizzazione dell'urto esposta dall'attrice (porta a vetri centrale e a scorrimento), oltre che l'assenza di vetrofanie o altri segnali di pericolo sulle vetrate, sia con riferimento ai testi che, al contrario, ne avevano dichiarato la presenza, alla conseguente querela e documentazione probante a supporto dell'attrice (fotografie, prodotte in giudizio, caricate su Tripadvisor), che li sconfessava, ed infine alla diversa localizzazione dell'urto in armonia con la tesi della convenuta (vetrata fissa a fianco della porta a vetri laterale, a battente, munita di maniglione rosso antipanico).
Col quarto motivo ha stigmatizzato la violazione degli art. 2051 e 2697 c.c., avendo omesso di considerare che, a fronte della responsabilità oggettiva della convenuta, quest'ultima, in spregio alla regolamentazione della distribuzione dell'onere della prova, aveva omesso di fornire la prova, che gli faceva carico, di un “fattore esterno recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità”, capace di eliminare il nesso tra la vetrata e il tragico infortunio.
L'appellante ha infine sottoposto all'attenzione della Corte un quinto argomento, relativo all'entità del danno morale, che la IG.ra avrebbe diritto a vedersi risarcito in misura PT pari ad 1/2 del danno biologico e che, all'evidenza, non costituisce una censura alla sentenza impugnata, dato che il Tribunale non ha affrontato la questione del quantum debeatur. La deduzione introduce una domanda parzialmente diversa da quella precisata all'udienza del
12/02/20, termine ultimo di ogni preclusione, nel quale le parti erano state invitate a precisare le conclusioni e l'attrice richiamava per relationem l' “atto introduttivo”, chiedendo quindi che la somma complessivamente pretesa, pari ad € 9.426,00=, “comprensivi del danno biologico e morale” (petitum), vedesse riconosciuto il secondo “nella misura di 1/3 del danno biologico”
(premessa, par. 8, pag. 2).
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e diritto Controparte_1 delle censure dell'appellante. In particolare, ha evidenziato che il primo motivo di appello è in contrasto con la tardività di specifiche contestazioni, non espresse dall'attrice nella prima difesa utile, cioè la prima udienza di comparizione;
il secondo, invece, è erroneo, perché la sentenza appare “solidamente e correttamente argomentata nel rispetto dei principi informatori del processo”; il terzo perché la querela per falsa testimonianza contro i testimoni di parte convenuta è stata archiviata e la relativa documentazione tardivamente depositata;
il quarto, perché le testimonianze dei sig.ri e costituiscono espressione della Tes_3 Tes_4 prova di cui la convenuta era onerata;
il quinto, perché la liquidazione del danno dovrà, se del caso, prendere atto dell'assoluta modestia dell'invalidità permanente accertata dal ctu medico- legale, con la conseguenza di non giustificare un importo risarcitorio superiore a quello previsto di norma dalle tabelle milanesi. Ha quindi concluso come in epigrafe.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni e viene oggi decisa all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'an debeatur.
Il primo motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 115 cpc per l'erronea applicazione del principio di non contestazione. Ha assunto il Tribunale che potessero ritenersi provate le circostanze allegate dalla convenuta, in particolare:
- che alla piscina termale coperta, nella quale si era verificato il sinistro per cui era causa, si accedeva da una porta a vetri;
- che l'intero perimetro, ottagonale, era delimitato da vetrate fisse;
- che la presenza della porta, “unica porta di accesso”, era resa chiaramente visibile dal maniglione antipanico di colore rosso ivi posizionato, mentre le vetrate fisse, come prescritto, erano dotate di vetrofanie proprio allo scopo di evitare il verificarsi di possibili incidenti.
Il primo Giudice avrebbe erroneamente ritenuto sussistere il caso fortuito, perché ha rilevato l'omessa contestazione, da parte dell'attrice, della tesi difensiva espressa dalla convenuta, ma le argomentazioni di contrasto, per contro, erano state espressamente dichiarate all'udienza di prima comparizione e “nella memoria 183”.
Il motivo non ha pregio. Nel processo civile, ogni volta che è posto a carico di una delle parti
(attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), sull'altra grava il corrispondente onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio. La contestazione dev'essere specifica ed è inefficace, se genericamente formulata. La valutazione della condotta processuale della parte, agli effetti della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte, dev'essere correlata al regime delle preclusioni: secondo la normativa vigente ratione temporis, l'attrice avrebbe dovuto contestare specificamente i fatti allegati dalla controparte all'udienza di prima comparizione, celebrata il 21/11/2017 o, al più, nella prima memoria, disposta a termini dell'art. 183, co. 6, n. 1 cpc per la precisazione o modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, entro il termine perentorio del 21/12/2017. In realtà, alla prima udienza la contestazione era totalmente inefficace, per essersi limitata ad una generica confutazione (“Le parti insistono come nei rispettivi atti, ciascuna contestando le allegazioni e deduzioni avversarie”). Soltanto nella memoria istruttoria, ovverosia nella memoria disposta a termini dell'art. 183, co. 6, n. 2 cpc, depositata il 19/01/18, la IG.ra
è entrata nel merito, confutando specificamente, ma tardivamente, la versione dei fatti PT allegata dalla convenuta nella comparsa di risposta.
Ne consegue che il primo motivo di appello deve essere respinto, anche se la doglianza non appare comunque decisiva, per le ragioni che si specificheranno in seguito, in ordine ai poteri di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del Giudice, anche per la mancata contestazione di una delle parti
2. Il secondo motivo di appello ha proposto due censure:
con la prima, ha ritenuto illogica la motivazione della sentenza laddove ha assunto, tra le ipotesi probabili di condotta della IG.ra che avesse urtato la porta munita del PT maniglione antipanico, nonostante la sua predisposizione alla facile apertura (l'altra ipotesi era che avesse urtato la vetrata fissa, munita di vetrofania, posta alla sinistra della medesima); con la seconda, ha contestato l'omesso positivo apprezzamento della concludenza delle prove documentali e orali offerte al Tribunale per l'accertamento della dinamica e del contesto del sinistro.
La prima censura è infondata, ma appare comunque scarsamente rilevante, per via della ricostruzione del sinistro che viene proposta nella presente sentenza. Infatti, non si può escludere né che l'incedere di una persona la porti ad urtare, contro l'improvviso ostacolo, dapprima il volto, rispetto ad altre parti anatomiche, né che il primo venga urtato pressoché contestualmente alle seconde;
invero, è di esperienza comune che anche le porte col maniglione antipanico, per quanto agevolino l'apertura, offrono pur sempre un minimo di resistenza, sufficiente all'urto del corpo, che non si sia predisposto ad interagire con l'ostacolo.
Appare fondata, invece, la seconda censura, laddove contesta l'omesso positivo apprezzamento della concludenza delle prove documentali e orali offerte al Tribunale per l'accertamento della dinamica e del contesto del sinistro. Ed invero, la ricostruzione dei fatti prospettata dalla - secondo la quale l'urto è avvenuto contro il vetro della porta di PT ingresso alla piscina, costituita da due ante, munite di maniglioni verticali, che consentono di aprirle a scorrimento - trova conferma nella deposizione dei testi e che hanno Tes_5 Tes_6 assistito al fatto. L'unica smentita a tale prospettazione è costituita dalle dichiarazioni del teste il quale ricorda di aver “visto la signora urtare nel vetro ed esattamente nella parte Tes_4 sinistra della vetrata, quella accanto alla porta con il maniglione, che vedo raffigurata nella foto. 2 di parte convenuta” (ud. 17/09/18). Tuttavia, questa dichiarazione è scarsamente credibile, sia perché smentita da quelle di altri due testi oculari, sia perché prospetta un fatto che appare privo di logica. Infatti, la IG.ra era già transitata in precedenza dalla porta PT di accesso principale alla piscina coperta – che aveva trovato aperta – e non si comprende per quale motivo non avrebbe dovuto – come peraltro dalla stessa affermato – ripercorrere la medesima porta per uscire all'esterno, tanto più che dalle fotografie prodotte appare evidente trattarsi dell'accesso principale, posto che presentava due ampie ante con i rispettivi maniglioni e i clienti delle terme transitavano tutti da quell'ingresso. Può ritenersi, quindi, che la prospettazione dell'attrice – relativa al percorso seguito per uscire all'esterno della piscina coperta – appare essere adeguatamente provato.
3. Il terzo motivo di appello ha criticato la sentenza per aver omesso qualsivoglia considerazione circa l'apprezzamento dei fatti emersi dalle prove testimoniali.
Il motivo è assorbito nel secondo, già vagliato e ritenuto parzialmente fondato nei termini riferiti (positiva valutazione compiuta dalla Corte delle testimonianze addotte da parte attrice, unitamente alla documentazione fotografica prodotta).
4. Il quarto motivo di appello ha rilevato che la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la disciplina della responsabilità oggettiva prevista per i danni da cose in custodia e con la correlata distribuzione dell'onere della prova, avendo concluso per la sussistenza del caso fortuito, atto ad elidere il nesso causale tra la res e l'evento di danno, nonostante la convenuta non avesse affatto provato il fattore esterno, dotato di imprevedibilità e inevitabilità.
Sul punto, va ricordato che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività del custode, avendo natura oggettiva ed essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che sussista il mero rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, operando in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito. Come autorevolmente affermato anche da una recente pronuncia a
Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU n. 20943 del 30 giugno 2022) “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. La condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia laddove presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da divenire essa stessa l'origine del danno: deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece anche che simile condotta si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità, ovvero sia qualificabile come abnorme, cioè estranea rispetto al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto
(cfr. Cass. Civ., Sez III, 16.02.2021 n. 4035). Soltanto dopo che la parte danneggiata ha fornito la prova della sussistenza di un nesso causale tra il danno subito e la res, si potrà verificare se la parte convenuta abbia o meno fornito la prova della sussistenza di un fattore qualificabile come caso fortuito, avente idoneità ad interrompere il nesso causale. Infine, qualora non si rinvengano elementi dotati della imprevedibilità e inevitabilità necessarie per integrare il caso fortuito, si dovrà verificare se la condotta della vittima abbia assunto o meno connotati di concorso colposo ex art. 1227 c.c. A tale ultimo proposito, la Suprema Corte, in numerose pronunce (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 1° febbraio
2018; Cass 03/04/2019 n. 9315; Cass. 7/11/2021 n. 34886), ha stabilito che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Dunque, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca sul piano di un accertamento di tipo causale della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura insidiosa o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.
Ciò detto, appare preliminare la verifica della sussistenza del nesso causale tra la res, cioè la vetrata, l'evento di danno, cioè l'urto del naso della malcapitata IG.ra e il danno vero PT
e proprio, ovvero la conseguente frattura delle sue ossa nasali, considerato che tutti gli altri aspetti (presenza di un caso fortuito come fattore interruttivo della causalità, valutazione della condotta del danneggiato in termini di concorso colposo) presuppongono la intervenuta prova che il sinistro è avvenuto come conseguenza di una cosa.
Rileva la Corte che non sono controversi tra le parti, dovendo perciò considerarsi accertati, i fatti in seguito elencati.
In primis, l'evento dell'urto del naso dell'appellante con la vetrata, qualunque essa fosse tra quelle individuate, in modo divergente, dalle parti e dai rispettivi testimoni, ma pur sempre univocamente collocata nel perimetro vetrato di chiusura del locale ad uso piscina coperta delle
Terme di San Giovanni in Rapolano Terme (SI). In secondo luogo, stante l'assenza qualsivoglia contestazione della convenuta, sia le circostanze di tempo, ovverosia che il sinistro accadeva la
“mattina del 22/05/21” (citazione introduttiva, pag. 1), precisamente “a metà mattinata”
(teste ud. 17/09/18), sia le condizioni atmosferiche, ovverosia che vi fosse “la luce Tes_2 solare” (citazione introduttiva, pag. 1), sia la qualità della vetrata, sulla quale si infrangeva il naso, ovverosia che fosse “trasparente” (citazione introduttiva, pag. 1). Altrettanto vale per le fratture nasali e la loro derivazione da quell'urto, col beneplacito aggiuntivo del ctu medico- legale dott. secondo il quale “Il meccanismo traumatico riferito”, ovverosia che Per_1 accingendosi “ad uscire all'esterno superando una porta a vetri” , “sulla quale urtava violentemente il volto ed in particolare la piramide nasale procurandosi una ferita sul dorso del naso”, “appare del tutto idoneo quali-quantitativamente a produrre le suddette lesioni” ( ctu, pag. 3, 6 ).
Le versioni delle parti divergono in ordine alla causa dell'urto.
L'attrice allega che la vetrata era “trasparente e praticamente invisibile”, in quanto “posta di fronte alla direzione della luce solare” (citazione introduttiva, pag. 1), come confermavano la teste affermando che “la porta non si vedeva perché era molto trasparente” e il Tes_5 teste secondo il quale “la vetrata era trasparente”, tanto che “poco prima mi ero Tes_6 avvicinato a vetrata chiusa e ho avuto la sensazione che fosse aperta”(ud. 17/09/18). A tal fine ha prodotto alcune fotografie delle vetrate menzionate, con scatti realizzati dall'interno della piscina, ovverosia dalla visuale che aveva avuto la IG.ra in occasione PT dell'incidente, allorquando stava tentando di uscire all'esterno, nella parte non coperta dello stabilimento termale (doc. 10 11- . I testimoni e hanno precisato che PT Tes_6 Tes_5 la IG.ra aveva urtato “la vetrata centrale” o comunque “la parte centrale della PT vetrata” riprodotta nelle fotografie depositate dall'attrice. Tale documentazione fotografica evidenzia la trasparenza delle vetrate, anche in una giornata di minor luminosità, essendo il cielo nuvoloso. Individuava, insomma, quale fosse l'elemento (la trasparenza maggiorata dalla luce solare esterna) che, aggiunto alla vetrata, di per sé inerte, ha causato l'urto, così dimostrando il nesso di causalità.
Ferme le condizioni di luce e trasparenza, non contestate, la convenuta sostiene, invece, che, tanto le vetrate fisse, quanto la porta di accesso, anch'essa vetrata, fossero ben visibili, poiché le prime erano munite di vetrofanie, la seconda della maniglia rossa antipanico. I testimoni e consultando le fotografie prodotte dalla convenuta, hanno confermato la Tes_3 Tes_4 presenza delle vetrofanie sulle vetrate fisse, nonché del “maniglione antipanico di colore rosso”
“sulla porta di uscita verso l'esterno”; il secondo ha precisato di aver assistito all'incidente e che ha “visto la signora urtare nel vetro ed esattamente nella parte sinistra della vetrata, quella accanto alla porta con il maniglione, che vedo raffigurata nella foto. 2 di parte convenuta” (ud. 17/09/18). Due delle tre fotografie prodotte dalla convenuta rappresentano una, fra più vetrate, munita di vetrofania. Con la conseguenza che la convenuta non poteva tenersi per responsabile, secondo l'imputazione oggettiva dell'art. 2051 c.c., vuoi perché, in linea con certa giurisprudenza di merito, la vetrata, essendo inerte e passiva, era stata mera occasione dell'evento di danno, ma non causa (o concausa) del medesimo;
vuoi perché al più, ove mai ricorresse la fattispecie della responsabilità da custodia, la causa dell'urto sarebbe da attribuire esclusivamente alla condotta negligente della IG.ra per non “aver posto in PT essere un grado minimo di attenzione nell'uscire dalla zona coperta della piscina”, così causando “un urto facilmente evitabile” , così dando luogo ad un caso fortuito, che avrebbe esentato la in Rapolano Terme da ogni responsabilità. Parte_2
Il Tribunale, ritenuta assorbente la mancata contestazione dell'attrice circa la “presenza di un'unica porta di accesso con maniglia antipanico posta sulla stessa e vetrate fisse dotate di vetrofanie”, ne ha tratto la conclusione che “l'attrice fosse effettivamente distratta nel cercare di uscire dalla stessa porta da cui era entrata (non avvedendosi del maniglione antipanico) ovvero, tentando di uscire dalla vetrata fissa (dotata di vetrofania) , posta sul lato sinistro della porta di uscita” e che perciò ha dato luogo “alla fattispecie tipica che esclude il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo”, violando un “dovere generale di ragionevole cautela” per non aver “adottato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze”, attraverso un comportamento che stimava essere stato irragionevole, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale , così colpevolmente causando a se stessa un danno prevedibile ed evitabile (sentenza impugnata, pag. 4).
La Corte, esaminati gli atti e gli esiti complessivi dell'istruttoria, osserva quanto segue: la sentenza del Tribunale, avendo ritenuto la ricorrenza del caso fortuito nel comportamento abnorme della IG.ra ha implicitamente ricondotto il sinistro alla cosa, la vetrata PT appunto, così assumendo che la fattispecie dovesse ricondursi nell'alveo dell'art. 2051 c.c.; ha quindi escluso che fosse applicabile al caso di specie l'orientamento giurisprudenziale a tenore del quale la vetrata, in quanto inerte e passiva rispetto all'evento di danno, non può rientrare concettualmente tra le cose oggetto della responsabilità da custodia. Sul punto, non è stato proposto appello incidentale da parte della società che pure ha Controparte_1 sostenuto questa tesi, in via subordinata, nel corso del giudizio di primo grado. Tuttavia, la ricostruzione della dinamica del sinistro, nel contesto dato, non consente di attribuire la natura di caso fortuito alla condotta della IG.ra sotto questo profilo, l'approdo ricostruttivo PT dei fatti da parte del Tribunale non appare adeguatamente ancorato agli esiti dell'istruttoria.
Tanto le foto prodotte dall'attrice, quanto una fra quelle prodotte dalla convenuta, che le parti vicendevolmente non hanno contestato, evidenziano come l'ingresso e l'uscita dalla piscina al coperto fosse possibile sia dalla porta antipanico, erroneamente individuata dal Tribunale come l'unica porta di accesso, sia da una ben più ampia porta centrale a scorrimento, munita di maniglioni verticali, perpendicolari al pavimento, su entrambi i battenti della porta;
ne consegue che, a fronte delle divergenti dinamiche dell'evento fornite dai testimoni - cioè quella dell'attrice, secondo la quale l'infortunata si era diretta verso la porta più ampia, dalla quale era prima entrata, trovandola già aperta, per poi sbatterci contro al momento dell'uscita, perché chiusa e praticamente invisibile per effetto della luce solare - e quella della convenuta
- secondo la quale nell'uscire aveva invece urtato la vetrata fissa, posta alla sinistra della porta antipanico – deve ritenersi provata la tesi prospettata dall'attrice la quale, come ricordato, trova conferma nelle dichiarazioni dei testi e presenti nel momento in cui si è Tes_5 Tes_6 verificato il fatto, ed appare del tutto logica rispetto al fatto che la era già transitata PT poco prima attraverso la medesima porta , che aveva trovato aperta , per cui ben sapeva quale fosse il varco di accesso all'esterno della piscina coperta ove si trovava. L'unico a non allinearsi con tale ricostruzione è il teste il quale, tuttavia, riferisce una circostanza Tes_4 che viene smentita principalmente dalla stessa persona danneggiata, oltre che dagli altri testi esaminati nel corso del giudizio di primo grado e che appunto appare contraria a ciò che secondo logica può essere successo. I testi di parte attrice hanno escluso la presenza di vetrofanie sulle vetrate che delimitano la piscina coperta, mentre i testi di parte convenuta hanno dichiarato il contrario. La circostanza rimane quindi dubbia, anche perché le fotografie che ritraggono il luogo ove si è verificato il fatto non sono state scattate nel giorno in cui esso si è verificato.
Non potendo ritenersi provata la presenza o meno delle vetrofanie sulle superfici vetrate fisse, non poteva neppure concludersi che la condotta della IG.ra fosse stata abnorme, per PT non aver preso atto di quel segnale visivo. È plausibile che, sulla base della premessa incontestata che le vetrate fossero trasparenti ed impegnate dalla luce solare del mattino, le vetrofanie, ove per ipotesi presenti, non fossero visibili agli occhi di chi, come la IG.ra PT guardava la superficie vetrata dall'interno verso l'esterno.
Non può neanche sottacersi che l'intrinseca pericolosità delle vetrate è, per così dire, certificata dalla legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la quale le “pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate” (Art. 63, co. 1 e All. 4, art. 1.3.6, D. Lgs. 9/04/2008 n. 81). Pertanto, il Tribunale non ha fatto buon governo del principio di non contestazione ai danni dell'attrice , non per aver erroneamente ritenuto essere stata omessa l'allegazione di specifiche contestazioni alla dinamica indicata dalla convenuta, fin dalla sua prima comparsa di risposta, come ha lamentato l'appellante col primo motivo di gravame, ma in virtù del fatto che, secondo l'orientamento nomofilattico, “il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto"; "se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento... a fortiori ciò vale per la valutazione della mancata contestazione", per cui "il mero difetto di contestazione specifica, ove rilevante, non impone in ogni caso al giudice un vincolo assoluto (per così dire, di piena conformazione), obbligandolo a considerare definitivamente come provata (e quindi come positivamente accertata in giudizio)" la fattispecie non contestata "in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza del fatto allegato da una parte anche se non contestato dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto" ( Cass. Civ.
31.05.23 n. 15288, che richiama Cass. Civ., S.U., 3.06.15 n. 11377).
In virtù del suesposto diverso apprezzamento degli esiti dell'istruttoria, e dunque del contesto nel quale si è trovata a muoversi la IG.ra , la sua condotta non può considerarsi PT oggettivamente imprevedibile, perché la vetrata poteva non essere ben percepita per la trasparenza e la presenza dei raggi solari provenienti dall'esterno, che hanno prodotto un effetto abbagliante, tantomeno imprevenibile (si pensi, ad esempio, alla semplice adozione di una tenda da sole a mitigare gli effetti della luce solare); per l'effetto, deve escludersi che essa, alla stregua di un caso fortuito, possa assurgere ad unica causa del danno occorsole.
Ritenuta positivamente la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento di danno e negata, al contrario, la sussistenza del caso fortuito, la Corte, applicando d'ufficio l'art. 1227, co. 1, c.c. ha altresì valutato se la condotta della IG.ra abbia assunto o meno connotati di PT concorso colposo nel causare il danno, alla luce del dovere generale di ragionevole cautela.
La disamina ha dato esito positivo, sia perché la luce solare sulle vetrate avrebbe dovuto indurla a maggior cautela nell'approcciare l'uscita, sia in virtù delle caratteristiche delle porte verso le quali si era diretta per uscire dal vano piscina al coperto. Infatti, sulla base della dinamica da essa stessa allegata, avendo già attraversato il varco costituito dall'apertura della porta centrale per entrare nella piscina al coperto (citazione introduttiva, pag. 1; atto di appello, pag. 8) , aveva avuto la possibilità di verificare, come altresì evincibile dall'allegazione contenuta nell'atto di appello [“lo stato dei luoghi è rappresentato da - un accesso principale con porta a vetro scorrevole di notevoli dimensioni, prospicente la piscina all'aperto (come si vede dalle fotografie prodotte)” – pag. 8], ch'essa funzionava a scorrimento. Ebbene, esaminando le fotografie prodotte dalle parti, appare evidente che la porta a scorrimento non fosse completamente vetrata, bensì composta da due ante munite (al pari delle pareti vetrate fisse) di telai ben visibili, perché realizzati con montanti e traverse di colore marrone, nei quali erano inseriti i pannelli vetrati trasparenti;
inoltre le porta centrale a scorrimento era dotata di due maniglioni verticali, perpendicolari al pavimento, posti su entrambi i battenti della porta, anch'essi ben visibili anche quando la porta era aperta. Ciò lascia supporre che la PT usando l'ordinaria diligenza, potesse e dovesse accorgersi dell'esistenza di quella porta scorrevole anche quando essa era completamente aperta e pertanto l'odierna appellante ha concorso nel causare a sé stessa il danno lamentato e ciò, secondo l'apprezzamento della
Corte, nella percentuale del 40%, con la conseguenza che il danno dovrà esserle risarcito nel
60% del totale liquidato.
5. Il quantum debeatur.
L'appellante ha chiesto che le venga risarcito per equivalente monetario un danno quantificabile in complessivi € 9.426,00=, comprensivi del danno biologico e morale, oltre ad €
700,00= per spese mediche. In primo grado ha prodotto un referto e una nota di pronto soccorso, dalle quali risulta la “frattura composta delle ossa nasali con piramide in asse”,
l'inesistenza di un ematoma del setto ed una buona pervietà nasale (doc. 4, 6); certificati medici con attestazione di malattia dal 22/05/16 al 30/07/16 e di guarigione con postumi (doc.
8); una ricevuta di € 100,00= per spese mediche (doc. 9); una perizia medico legale di parte, nella quale si attesta che il danno biologico permanente consiste nella “stenosi nasale a sinistra”, nella “deformità della piramide nasale” e in “frequenti epistassi”, quantificabili in percentuale non inferiore al 5% della totale invalidità, nonché un danno temporaneo di 70 giorni, dei quali 40 per inabilità totale e 30 per inabilità parziale al 50% (doc. 5).
Il Tribunale ha disposto una ctu medico-legale per verificare se le lesioni riportate possano porsi in nesso di causalità con l'incidente e per quantificare l'inabilità temporanea, gli eventuali postumi permanenti e la congruità delle spese richieste.
Dall'esame obiettivo del ctu risulta che il naso presenta una “lieve scoliosi destro convessa del setto nasale”, un “piccolo gibbo nella porzione superiore destra con irregolarità dei piani ossei ben apprezzabili alla palpazione” e una “stenosi della narice sinistra”.
Esaminando la documentazione medica e gli esiti dell'esame obiettivo, il perito d'ufficio ha stabilito che la sig.ra a seguito dell'incidente occorsole, ha riportato un Parte_1 traumatismo contusivo facciale con frattura delle ossa proprie del naso e ha precisato che il meccanismo traumatico riferito appare del tutto idoneo quali-quantitativamente a produrre le suddette lesioni. Ha quantificato in 45 giorni complessivi, dei quali 25 di inabilità totale ed ulteriori 20 di inabilità parziale al 50%, la durata dell'inabilità temporanea, ha concluso che gli esiti permanenti sono anatomici e funzionali, i primi consistendo in un “lieve dismorfismo della piramide nasale con minimo reliquato cicatriziale sulla regione del dorso nasale”, i secondi in “lieve deficit respiratorio dalla narice sinistra”. Ha liquidato nella misura del 3,5% l'invalidità permanente e in € 100 le spese mediche da rimborsare, in quanto le uniche documentate. La perizia è stata depositata in data 8/06/19.
I consulenti di parte non hanno formulato alcuna osservazione. Nelle conclusioni di primo grado le parti non hanno chiesto che il ctu fosse chiamato a chiarimenti, né che la perizia fosse rinnovata, e non hanno formulato alcuna contestazione alla relazione peritale. Nessuna osservazione sugli esiti della ctu è stata dedotta negli atti del presente grado di giudizio.
La Corte, ritenuta coerente, completa e congrua la valutazione del perito d'ufficio. Rileva la sostanziale identità di valutazione degli esiti anatomici e funzionali del sinistro da parte del consulente medico-legale di parte attrice, dr. (doc. 5) e del consulente tecnico Per_2
d'ufficio, dr. Per_1
6. Liquidazione del danno non patrimoniale.
Il danno viene liquidato ricorrendo alle tabelle milanesi, inclusive tanto del danno alla salute (o danno biologico), cioè della lesione permanente dell'integrità psico-fisica, incidente sugli aspetti anatomici, funzionali e relazionali dell'individuo, quanto del danno morale correlato, in termini di dolore/sofferenza soggettiva interiore, nella versione più aggiornata, ovverosia secondo gli indici del costo della vita alla data dell'1/01/24. Non si ritengono sussistenti i presupposti per la personalizzazione della liquidazione, difettando l'allegazione dei motivi, tardivamente dedotti nella memoria conclusiva di primo grado del 6/03/20 (particolare sofferenza relativa agli esiti anatomici temporanei e permanenti, in correlazione al fatto di essere titolare di una boutique di alta moda) e, in ogni caso, perché non provati. Rileva a tal proposito anche la condotta processuale dell'appellante che, dopo essersi vista respinta la richiesta di ammissione del capitolo di prova testimoniale n. 15 (“DCV che aveva manifestato disagio con le clienti del negozio, prima per i cerotti e poi per la deformità del setto nasale, e con lei e le altre commesse ha più volte mostrato dispiacere per le lesioni riportate”), perché ritenuto generico, non ha reiterato successivamente tale istanza istruttoria.
Ciò premesso si liquidano i valori standard della tabella milanese, come nel proseguo specificati:
- € 4.025,00= a titolo d'inabilità temporanea, così composti:
- € 115 al giorno, comprensivi di € 84 per danno biologico ed € 31 per danno morale, per inabilità temporanea assoluta, per un totale parziale di € 2.875,00= (115 x 25);
- € 57,50= al giorno, comprensivi di € 42 per danno biologico ed € 15,50= per danno morale, per inabilità temporanea parziale, per un totale parziale di € 1.150,00= (57,50 x 20).
- € 5.094,00= a titolo d'invalidità permanente, così calcolati: € 1.455,42= a punto in relazione all'età della vittima, di anni 57 alla data del sinistro (5/02/59 - 22/05/16) e dunque €
4.075,50= per danno biologico, ed € 1.018,50= per danno morale, per un totale parziale di €
5.094,00= (1.455,42 x 3,5).
- Totale complessivo € 9.119,00=
Trattandosi di un debito di valore liquidato all'attualità tale somma dev'essere devalutata alla data del 22/05/16, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
7. Liquidazione del danno patrimoniale.
L'unica spesa documentata è pari ad € 100, come da ricevuta quietanzata 14/03/2017 n. 110 del dr. (doc. 9). L'attrice non ha allegato i motivi per i quali ha chiesto il maggior Per_2 importo di € 700,00. Non può quindi esserle riconosciuta alcuna somma ulteriore, nemmeno correlata a presumibili prestazioni future o a prestazioni già godute o a beni acquistati per i quali sia sorto il vinculum iuris. Come per il danno non patrimoniale, trattandosi di un credito di valore, la somma di euro € 100,00 dev'essere devalutata alla data del 22/05/16, incrementata annualmente degli interessi legali compensativi sul capitale via via rivalutato anno per anno, fino al deposito della presente sentenza e dipoi ulteriormente incrementata, a partire dall'importo complessivo, degli interessi legali successivi alla sentenza, fino all'effettivo pagamento.
In considerazione del concorso di colpa della parte danneggiata nella misura del 40%, il danno risarcibile, liquidato in totali € 9.219,00=, è invece dovuto all'appellante nei limiti di €
5.531,40, oltre interessi e rivalutazione come sopra riportati, e gli interessi legali successivi alla sentenza.
8. Le spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione ( ex multis Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L, Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 01;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013,
Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L,
Sentenza n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01).
In tale prospettiva, nonostante l'accoglimento della domanda di risarcimento, le spese possono essere parzialmente compensate per entrambi i gradi di giudizio, in quanto, essendo stato riconosciuto il concorso di colpa della danneggiata, sussiste una ipotesi di soccombenza reciproca che giustifica la parziale compensazione (cfr.
Cass. Sez. Un., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022), da disporsi nella misura del 40% con il restante 60% a carico delle Controparte_1
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, secondo i parametri medi così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum
(ricompreso nello scaglione da € 5.201 a euro 26.000) e dell'impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione quanto all'appello della fase istruttoria, non espletata.
Le spese della CTU da cui è emersa la sussistenza dei danni subiti dall'appellante devono essere integralmente poste a carico dell'appellata, soccombente in punto di responsabilità e sussistenza dei danni.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PT
, ogni diversa eccezione disattesa e respinta così statuisce:
[...]
1. in riforma della sentenza n 81/2021 resa inter partes dal Tribunale di Siena, accertata la responsabilità ex art. 2051 cc della società nella Controparte_1 determinazione del sinistro oggetto di causa ed il concorso di colpa della vittima
[...] nella misura del 40%, condanna la società a risarcirle i PT Controparte_1 danni nella misura di complessivi € 5.531,4, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, oltre ulteriori interessi di mora al tasso legale dalla presente sentenza e sino al saldo;
2. condanna altresì la società a rifondere alla sig.ra - Controparte_1 Parte_1 nella misura del 60% - le spese di lite, che liquida per l'intero in € 5.077,00 quanto al primo grado di giudizio e in € 3.966,00, quanto al secondo grado, oltre 15% per rimborso spese forfettario, CNPAF, IVA, compensando il residuo 40%.
3. Pone definitivamente a carico dell'appellata il pagamento delle spese della ctu .
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024
Il Consigliere Relatore Estensore La Presidente dott. Alberto Panu dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.