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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/09/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 120/2021 R.G. promossa in questo grado
DA
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
e residente in [...]; (C.F. ) nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Castelbuono (PA) il 10/07/1951, ed ivi;
(C.F. Controparte_2 [...]
), nato a [...] il [...] ed ivi residente;
C.F._3 [...]
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_4
07/06/1938, ed ivi residente;
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. S.
Cinnera Martino che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO società con socio unico costituita ai sensi della Controparte_3 legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con sede in Milano, (c. f. e p. i. n. ), quale cessionaria del credito e, per essa, P.IVA_1
quale mandataria, (nuova denominazione assunta da con CP_4 CP_5
sede in Verona (c. f. , p.i. ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. M.
A. Polizzotto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
Conclusioni delle parti
All'udienza del 27.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso:
Per gli appellanti: “gli appellanti chiedono che l'On. Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza appellata, voglia in via istruttoria, ove occorra 1. ammettere CTU tecnico-contabile al fine di (a) depurare le somme pretese dall'appellata dagli interessi, competenze, commissioni ed altre spese non giustificabili in virtù dei contratti e, soprattutto, (b) accertare se il , nel rapporto con la fallita si è Parte_3 Pt_4
attenuto ai criteri stabiliti dalle norme di Basilea e dalle altre regole di prudente valutazione della meritevolezza del credito, innanzi richiamate, o se, piuttosto, ha fatto o continuato a far credito alla quando era già chiara ed evidente l'impossibilità o la Pt_4 notevole difficoltà ch'essa avrebbe avuto nel rientrare del credito concesso;
nel merito 1.
Ritenere e dichiarare che l'appellata non ha titolo per chiedere alcunché agli CP_6
appellanti;
2. e, comunque, ritenere e dichiarare che gli appellanti non sono obbligati nei confronti della per le obbligazioni assunte dalla fallita Controparte_7 CP_8
3. ritenere, quindi, che nulla devono a codesta società per i titoli indicati
[...] nell'opposto decreto e, quindi, 4. revocare l'opposto decreto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, ché di dichiara antistatario”.
Per l'appellata: “Con le presenti note precisa le proprie conclusioni, insistendo per
l'accoglimento di tutte le domande, eccezioni, deduzioni e difese formulate con la comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 25/10/2021, alle quali si riporta integralmente, da intendersi qui riportate e trascritte e chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 21.12.2015 , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°
[...] Parte_2
353/2015, con il quale il Tribunale di Enna aveva loro ingiunto di pagare in solido, quali fideiussori della la somma di € 91.000,00 alla oltre agli CP_8 Controparte_7
interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo e spese del monitorio.
Il credito azionato afferiva a due diversi rapporti bancari (c/c ordinario n. 1121 041002
143 43, e per anticipi c/c n. 453001245) intrattenuti dalla società garantita con il Banco di Sicilia s.p.a. e garantiti dagli opponenti a mezzo delle “lettere di fideiussione” versate dall'opposta agli atti del giudizio al momento della costituzione.
I debitori, in via gradata, eccepivano: 1) il difetto di prova di titolarità del credito in capo alla società opposta;
2) l'omesso rilievo relativo all'arresto del decorso degli interessi a datare dal fallimento della società garantita;
3) il superamento del tasso soglia in relazione all'addebito della commissione di massimo scoperto;
4) l'indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni e spese;
5) l'inoperatività della garanzia per effetto del disposto dell'art.1956 c.c..
Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declaratoria di nullità della garanzia prestata.
La società opposta, costituitasi, contestava tutte le argomentazioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione per manifesta infondatezza.
Radicatosi il contraddittorio si dava luogo alla fase istruttoria, la quale si sostanziava nella produzione di documentazione conferente.
All'esito la causa veniva definita dal Tribunale di Enna con sentenza n° 353/2020, il cui dispositivo così statuisce: “...rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna gli attori, in solido, alla rifusione alla società convenuta delle spese di lite, liquidate come in parte motiva”.
Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello , Parte_1 CP_1
Par
, e con atto notificato il
[...] Controparte_2 Parte_2
12.05.2021, con il quale ne hanno chiesto l'integrale riforma.
Si è regolarmente costituita la nuova cessionaria del credito, e, Controparte_3
per essa, la mandataria contestando tutte le doglianze avversarie e CP_4
chiedendo il rigetto del proposto gravame.
Con ordinanza del giorno 08.03.2022, la Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza avanzata dalla parte appellante, nonché quella istruttoria volta ad ottenere la nomina di un c.t.u.; ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza per la precisazione delle conclusioni del 27.03.2025 è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del loro deposito, la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione, gli appellanti denunciano la violazione degli artt. 2697, 1832 e 2710 c.c. nonché degli artt.115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di primo grado riconosciuto la sussistenza del credito azionato in sede monitoria dalla società ricorrente e confermato, successivamente, il decreto ingiuntivo opposto.
Prima di esaminare il merito delle doglianze proposte, ragioni di priorità logica impongono di accertare la natura della garanzia prestata e di rilevare come essa costituisca inequivocabilmente un contratto autonomo di garanzia, atteso che dal chiaro tenore letterale delle clausole contrattuali in cui si è estrinsecata la volontà delle parti emerge come le stesse abbiano voluto costituire una garanzia autonoma, a semplice richiesta scritta e senza possibilità di opporre alcuna eccezione.
E' ben vero che per distinguere il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione non è decisiva la definizione utilizzata dalle parti, ma è altrettanto vero che ciò che rileva è
l'autonomia dell'obbligazione principale rispetto a quella di garanzia, la quale recide il vincolo di accessorietà della seconda rispetto alla prima, che costituisce il carattere proprio della comune fideiussione.
Orbene, dalla disamina complessiva del regolamento negoziale in atti emerge l'impegno dei garanti all'immediato pagamento alla banca, a semplice richiesta, di quanto dovuto per capitale e interessi, anche nel caso in cui le obbligazioni garantite dovessero essere dichiarate invalide (si vedano gli artt. 7 e 8 del regolamento contrattuale), sicché, è logico inferire, che l'obbligazione di garanzia assunta dagli impugnanti sia del tutto sganciata dall'obbligazione principale, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c..
E' noto, infatti, che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile l'art. 1956, commi
1 e 2 c.c., invocato dalla parte appellante, in ragione del fatto che la disposizione in parola
è inserita nell'ambito della figura tipica della fideiussione. (Cass. n° 6517/2014).
Sul punto possono essere richiamati gli arresti della Suprema Corte, fermi nell'affermare che "L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale". (Cass. Civ. n°
1186/2020; Cass. Civ. SS.UU. n° 3947/2010). Né, d'altra parte, appare fondato il rilievo dell'appellante relativo alla regolarità e tempestività del disconoscimento delle lettere di fideiussione, effettuato nel primo grado del giudizio.
Come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione il disconoscimento delle copie di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., va effettuato alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione e tanto impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (cfr., ex multis,
Cass. 16557/2019; Cass. 3540/2019; Cass. 27633/2018; Cass. 23902/2017).
Nella specie, gli opponenti si sono limitati a dichiarare nel solo atto di opposizione (cioè ancor prima della produzione in giudizio delle lettere di fideiussione avvenuta con il deposito della comparsa di costituzione), e per di più incidentalmente, che “La società resistente afferma, infatti, che gli esponenti hanno prestato garanzia fideiussoria per le obbligazioni contratte dalla e ciò avrebbero fatto con taluni atti, vale a dire Parte_5
le lettere di fideiussione allegate al fascicolo del monitorio, che qui formalmente tutti gli opponenti disconoscono, e che non potrebbero, comunque, giustificare le pretese di controparte nei confronti di presunti garanti”; i predetti, però, non hanno espressamente indicato in cosa le copie prodotte differirebbero dagli originali e/o contestato specificamente l'autenticità delle firme apposte sui precisati documenti e, per di più, non si sono neppure premurati di reiterare l'asserito disconoscimento nelle conclusioni dell'atto.
Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure ha ritenuto il sopra indicato inciso inidoneo ad operare un valido disconoscimento ai sensi dell'art. 2719 c.c., dal momento che non era stato espresso attraverso una dichiarazione chiara e dettagliata, tale da rendere inequivocabile la contestazione della genuinità del documento prodotto.
Se così è, appare evidente come gli appellanti siano titolari di un'obbligazione del tutto autonoma rispetto all'obbligazione principale e come, da tale autonomia, deriva che l'unica eccezione che i garanti avrebbero potuto proporre è la cosiddetta “exceptio doli generalis”, la quale, come noto, ha ad oggetto la condotta fraudolenta di chi, avvalendosi di un diritto di cui chiede la tutela giudiziale, tace dolosamente situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto e aventi forza modificativa o estintiva, ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento. Sennonché, nel caso di specie, non ricorrono affatto gli estremi dell'exceptio doli generalis non potendosi ritenere che risulti evidente, certa ed incontestabile l'avvenuta estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante sui debitori, sicché le eccezioni di merito sollevate dalla parte appellante sono inammissibili.
Ma, oltre ad essere inammissibili, esse si rivelano anche infondate per le ragioni che di seguito si espongono.
Anzitutto, contrariamente all'asserto dei predetti, nessuna violazione dell'art. 2697 c.c. è ipotizzabile nel caso a mani, dal momento che l'istituto di credito appellato ha pienamente assolto all'onere probatorio che su di esso gravava attraverso la tempestiva e rituale produzione di tutti gli estratti conto analitici (cfr. doc. 5 e ss.) relativi al credito azionato,
e ciò a far data dalla costituzione dei rapporti garantiti e fino a quella del loro “passaggio a sofferenza”; documentazione che ha permesso di ricostruire l'integrale ed effettivo andamento dei ripetuti rapporti.
Di nessun rilievo è poi la contestazione relativa alla variazione del loro numero identificativo dovuta alla modifica dei sistemi informatici delle diverse banche che, di volta in volta (a seguito di fusioni, incorporazioni, etc..), hanno avuto la titolarità del credito azionato, atteso che negli estratti conto prodotti è stato espressamente indicato il numero di originaria identificazione del rapporto intestato alla e quello che Parte_5 lo stesso rapporto ha successivamente assunto, con l'ulteriore indicazione, peraltro, della data da cui decorreva la suddetta variazione.
Allo stesso modo, non possono accogliersi le contestazioni relative all'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art.50 TUB, che la parte appellata ha prodotto in sede monitoria.
Deve ricordarsi al riguardo che, per consolidata giurisprudenza, in caso di decreto ingiuntivo su crediti bancari l'estratto di saldaconto - che è una dichiarazione unilaterale resa da un funzionario della banca, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito - va distinto dall'ordinario estratto conto, che invece certifica i movimenti debitori e creditori dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, e che da tale distinzione deriva che il saldaconto ha efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, laddove l'estratto conto, trascorso il periodo dalla sua comunicazione al correntista, ha carattere di prova piena incontestabile e, conseguentemente, ha valore probatorio, come in questo caso, anche nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Del pari infondato è poi il motivo di opposizione che concerne l'asserita usurarietà degli interessi.
Va ricordato infatti che, in materia di contratti bancari, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche Cass. n. 8883/2020 (che in contrasto con Cass. n. 2543/2019 ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione dove la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia" (cfr. Cass. S.U. n° 9941/2009) precisando, in motivazione, che "per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del
22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta. In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un., 18/09/2020,
n.19597, per la quale: "l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata. Anzi e per converso la contestazione appare solamente accennata in termini assai generici negli scritti difensivi depositati agli atti del giudizio.
Parte appellante, pertanto, non ha assolto all'onere assertivo - prima ancora che probatorio
- che su di lei gravava in ordine alla sussistenza di tali motivi di opposizione e non può perciò richiedere l'espletamento di una c.t.u., posto che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e va legittimamente negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice lo stabilire se essa
è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, sicché non può essere legittimamente disposta se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione era invece carico della parte (così
Cass. Civ., n° 11317/2003; Cass. n° 212/2006)
Alla stregua delle superiori considerazioni l'appello non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, in base agli atti, facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 nel testo vigente, tenuto conto del valore della causa e delle attività svolte, in ragione della semplicità delle questioni trattate, in € 8.000,00 per compenso (€ 2500,00 per la fase di studio, €
1500,00 per quella introduttiva ed € 4000,00 per quella decisoria), oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 353/2020 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e . Controparte_2 Parte_2
Condanna i predetti, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali del presente grado alla parte appellata che liquida in € 8.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli appellanti, in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 10 settembre 2025 Il Giudice Ausiliario estensore IL PRESIDENTE
Avv. Alberto Lo Giudice Do