Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 06/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 820 /2022 R.G. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti MANZO FRANCO e C.F._3
ADRAGNA GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrenti- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
[...] P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO, elettivamente domiciliato in VIA VILLAREALE 6
PALERMO
INPS (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , P.IVA_2
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistenti-
OGGETTO: servizi pre- ruolo, computo ai fini del t.f.s.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 7/04/2025 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe indicati, con ricorso depositato in data 25/03/2022, hanno evocato l'Amministrazione resistente e l'INPS, chiedendo il riconoscimento ai fini del t.f.s. del periodo di servizio “pre ruolo” svolto presso la Provincia di Trapani ai sensi delle LL.RR. nn. 8/81 e 39/85, con condanna della medesima al versamento delle relative somme.
1
39/1985, per poi essere inquadrati nei ruoli dell'ente a tempo indeterminato dall'1.1.1987. Cessati dal servizio tra marzo e novembre 2021, chiedono il riconoscimento dell'indennità di buonuscita (TFS) per il periodo pre-ruolo.
L'Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
L'INPS, ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo che il servizio prestato in base alla l.
285/77 non comportava diritto ad iscrizione previdenziale INADEL e non è invocabile in senso contrario l'art. 1 l. 152/68, in quanto tale norma si riferisce al servizio fuori ruolo prestato comunque con lo status di pubblico dipendente,inoltre ha eccepito la carenza di domanda per il periodo post 1-6-1985.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto.
Si può prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari essendo il ricorso infondato nel merito.
La questione del riconoscimento dell'indennità di buonuscita per i periodi pre-ruolo è stata affrontata da Cass n. 9956/2018 che ha affermato che ”..il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti ai sensi dell'art 26 L. 285/1977 presso il Ministero del
Lavoro e infine transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art. 5, comma 7, della Legge Regione Sicilia n. 53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa. Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazioni di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge
Regione Sicilia n. 53/1985. “
2 Quindi, tale diritto sussiste solo a condizione che:
- il regime previdenziale applicabile presso l'amministrazione di provenienza prevedesse l'obbligatorio versamento di contribuzione finalizzata all'erogazione del TFS;
- non siano già state erogate prestazioni di fine rapporto per il medesimo periodo.
Nel caso in esame, il servizio pre-ruolo è stato prestato presso la Provincia di Trapani in forza delle LL.RR. nn. 8/81 e 39/85 sul precariato giovanile.
Per tale tipologia di servizio non era prevista una contribuzione obbligatoria ai fini del
TFS. Inoltre, la normativa regionale citata (art. 13 comma 8 L.R. 8/2000) riguardava esclusivamente i rapporti finanziari tra Regione ed enti locali, senza attribuire diritti ai dipendenti.
Sulla base di tali premesse, deve poi richiamarsi il recente orientamento della Corte
d'appello di Palermo (sentenza del 18/04/2024), a sua volta recante adesione all'orientamento di legittimità citato, che si riporta ex art 118 d.att cpc, ..” l'ingresso nei ruoli regionali della platea dei lavoratori assunti, come il ai sensi della L.r. Per_1
n.37/85, è stato disciplinato dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 53/1985 (art. 2: “Il personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in virtù dei DD.P.R. 1 luglio 1977, n. 683, 16 febbraio 1979, n. 76, 24 marzo 1981, n. 218,
6 agosto 1981, n. 485, 13 maggio 1985, n. 256, ed il personale con qualifiche amministrative in posizione di comando in virtù dei D.P.R. 30 agosto 1975, nn. 635 e
637, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici trasferiti in forza dei predetti decreti del Presidente della Repubblica, nonché il personale dello Stato in posizione di comando presso la segreteria tecnica della
Commissione regionale per l'impiego di cui all'art. 2 della L.R. 5 marzo 1979, n. 18, è inquadrato, a domanda e previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della relativa istanza e comunque non successivamente al 31 dicembre 1985, nel ruolo speciale transitorio di cui all'art. 1”) che, all'art. 5, comma 7, prevede: "l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo". L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali,
l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'
3 Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge
Regione Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, sulla scorta del chiaro disposto dell'art. 5 comma 7 della citata L. R. n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di fine rapporto.
Sul punto, ha, infatti, precisato la Suprema Corte, con indirizzo dal quale non si vede motivo di discostarsi, che tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art. 9 L.n. 53/1985 cit., che all'incipit precisa
"salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione
Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita.
Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n.
53/1985; infatti, l'art. 9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex
L. n. 53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali
4 contributi siano stati versati.
Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art. 6, comma 4, della Legge
Regione siciliana n. 11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore": del resto anche l'art. 15 del d.p.r. 1032/1973 prevede il riscatto per i
"periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali.
Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art. 21 Legge Regione Sicilia n.
11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.
Pertanto, essendo pacifico che i periodi in questione non era soggetti alla relativa contribuzione ai fini del Tfs, la domanda va respinta.
Le spese di lite vanno compensate per la controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Trapani, 05/05/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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