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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/05/2025, n. 4041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4041 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18852/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18852/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. GOZZO DANIELE Parte_1
Per l'avv. ALFONZETTI Controparte_1
GABRIELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GOZZO DANIELE elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135
presso il difensore avv. GOZZO DANIELE CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALFONZETTI GABRIELE elettivamente domiciliato in via San Barnaba 20122 presso il difensore avv. ALFONZETTI GABRIELE CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta da Parte_1
pagina 2 di 6 avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del CP_1 CP_1
in data 17/05/2022 delibera di approvazione del preventivo della gestione
[...] CP_1 ordinaria 2022/2023 per “ violazione di norme inderogabili ed eccesso di potere”
Il condominio si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio si passa ora alla decisione.
La domanda attorea non può essere accolta
L'attore si lamenta che, per prassi, nel rendiconto vengano esposte le spese di gestione relative alle proprie parti comuni e le spese del supercondominio di Via del Tago calcolate in proporzione dei millesimi attribuito a ciascun condomino, comportando una
“ confusione tra i patrimoni dei due diversi enti”.
Dalla documentazione prodotta si rilevano nelle norme di regolamenti contrattuali del
Supercondominio e del condominio ( docc 2 e 3), predisposti dal costruttore e allegati all'atto di acquisto delle singole unità immobiliari, le modalità con cui vengono ripartite le spese.
In particolare: il regolamento del Supercondominio all'art.4 prevede che “Le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico verranno ripartite tra i fabbricati utenti in proporzione ai millesimi di pertinenza risultanti dalla tabella unita a questo regolamento”. A completamento del Regolamento del
Supercondominio, il regolamento di condominio all'Art.9 sancisce come “La quota di spese di pertinenza del fabbricato per esercizio e manutenzione ordinaria dell'impianto termico verranno ripartite in proporzione ai millesimi di pertinenza risultanti dalla relativa tabella unita a questo regolamento”.
Tale modalità di gestione e pagamento venne decisa con delibera assembleare in data
20.6.2000 (doc.11), votata all'unanimità dei partecipanti tra cui l'odierno attore, in cui si legge che l'assemblea autorizza l'Amministratore del Supercondominio a richiedere il saldo consuntivo gestione 1999/2000 ed il preventivo gestione 2000/2001 ai singoli
Amministratori, come da regolamento condominiale: prevede altresì che pagina 3 di 6 l'Amministratore del Supercondominio richieda gli importi agli Amministratori dei singoli Condominii”.
Tali norme riportate nei regolamenti contrattuali appaiono legittime e comprensibili;
la gestione appare corretta e la contabilità separata ben comprensibile ad ogni condomino che può facilmente verificare le somme relative alle spese dovute per il condominio e quelle per il supercondominio.
Non risulta provata alcuna commistione patrimoniale né violazione di norme inderogabili.
L'operato dell'amministratore si è svolto nel rispetto delle attribuzioni previste dall'art
1130 c.c. e con trasparenza contabile, così da rendere agevolmente distinguibili le spese imputabili al da quelle del supercondominio. CP_1
Il modus operandi è il seguente ed è pienamente legittimo: i delegati dei singoli edifici ( con più di 60 condomini ex art. 1117 bis c.c.) approvano le spese di gestione ordinaria, comunicano all'amministratore di ciascun edificio l'o.d.g. e le decisioni assunte dai rappresentanti dei condomini, l'amministratore di ogni edificio riferisce all'assemblea quanto deliberato e richiede la provvista al proprio condominio ex art. 1135 n. 2 c.c., con un contributo destinato al supercondominio, l'amministratore porta a bilancio del proprio condominio le spese e le ripartisce tra i condomini ( ex art. 1130 n. 2 c.c.).
Il condomino non ha legittimità per approvare le spese ordinarie per la gestione dei servizi del supercondominio.
Dalla documentazione in atti il supercondominio e il appaiono come enti CP_1
distinti con conti e gestione separata;
non si rileva, pertanto, alcuna “ confusione patrimoniale”.
Quanto alla dedotta sussistenza di un eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale, essa è priva di fondamento.
L'attore sostiene che la delibera abbia approvato spese non rientranti nelle competenze dell'assemblea condominiale, invadendo la sfera gestionale del supercondominio. In particolare, lamenta che l'approvazione di un preventivo comprendente indistintamente pagina 4 di 6 spese di competenza del condominio e del supercondominio costituirebbe atto adottato in violazione dei limiti funzionali dell'organo deliberante.
Tale rilievo non merita accoglimento.
Come noto, l'assemblea del singolo condominio ha piena legittimazione a deliberare in merito alla propria quota di partecipazione alle spese del supercondominio, così come quantificate e trasmesse dall'amministratore dello stesso. La delibera impugnata si limita ad approvare, nell'ambito del preventivo di gestione ordinaria, la provvista economica da destinarsi al supercondominio, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti contrattuali (art. 4 del regolamento del supercondominio e art. 9 del regolamento del condominio), i quali prevedono in modo chiaro tale meccanismo di riparto.
L'amministratore del supercondominio, una volta determinati i costi comuni, ne richiede il versamento agli amministratori dei singoli condominii, i quali sottopongono l'importo alla propria assemblea per l'approvazione. Tale modello gestionale risulta avallato anche dalla delibera assembleare del 20 giugno 2000, votata all'unanimità.
Pertanto, non si configura alcun eccesso di potere da parte dell'assemblea, avendo essa esercitato legittimamente le proprie competenze, senza sconfinamenti o sovrapposizioni rispetto all'autonomia del supercondominio.
La delibera impugnata è dunque valida ed efficace.
Nei consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30.00 per spese, € 4600,00 per compensi
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18852/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 maggio 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. GOZZO DANIELE Parte_1
Per l'avv. ALFONZETTI Controparte_1
GABRIELE
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18852/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GOZZO DANIELE elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 4 20135
presso il difensore avv. GOZZO DANIELE CP_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALFONZETTI GABRIELE elettivamente domiciliato in via San Barnaba 20122 presso il difensore avv. ALFONZETTI GABRIELE CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa. xxx
Il presente procedimento concerne l'impugnazione svolta da Parte_1
pagina 2 di 6 avverso la delibera condominiale adottata dall'assemblea del CP_1 CP_1
in data 17/05/2022 delibera di approvazione del preventivo della gestione
[...] CP_1 ordinaria 2022/2023 per “ violazione di norme inderogabili ed eccesso di potere”
Il condominio si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Senza necessità di seguito istruttorio si passa ora alla decisione.
La domanda attorea non può essere accolta
L'attore si lamenta che, per prassi, nel rendiconto vengano esposte le spese di gestione relative alle proprie parti comuni e le spese del supercondominio di Via del Tago calcolate in proporzione dei millesimi attribuito a ciascun condomino, comportando una
“ confusione tra i patrimoni dei due diversi enti”.
Dalla documentazione prodotta si rilevano nelle norme di regolamenti contrattuali del
Supercondominio e del condominio ( docc 2 e 3), predisposti dal costruttore e allegati all'atto di acquisto delle singole unità immobiliari, le modalità con cui vengono ripartite le spese.
In particolare: il regolamento del Supercondominio all'art.4 prevede che “Le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto termico verranno ripartite tra i fabbricati utenti in proporzione ai millesimi di pertinenza risultanti dalla tabella unita a questo regolamento”. A completamento del Regolamento del
Supercondominio, il regolamento di condominio all'Art.9 sancisce come “La quota di spese di pertinenza del fabbricato per esercizio e manutenzione ordinaria dell'impianto termico verranno ripartite in proporzione ai millesimi di pertinenza risultanti dalla relativa tabella unita a questo regolamento”.
Tale modalità di gestione e pagamento venne decisa con delibera assembleare in data
20.6.2000 (doc.11), votata all'unanimità dei partecipanti tra cui l'odierno attore, in cui si legge che l'assemblea autorizza l'Amministratore del Supercondominio a richiedere il saldo consuntivo gestione 1999/2000 ed il preventivo gestione 2000/2001 ai singoli
Amministratori, come da regolamento condominiale: prevede altresì che pagina 3 di 6 l'Amministratore del Supercondominio richieda gli importi agli Amministratori dei singoli Condominii”.
Tali norme riportate nei regolamenti contrattuali appaiono legittime e comprensibili;
la gestione appare corretta e la contabilità separata ben comprensibile ad ogni condomino che può facilmente verificare le somme relative alle spese dovute per il condominio e quelle per il supercondominio.
Non risulta provata alcuna commistione patrimoniale né violazione di norme inderogabili.
L'operato dell'amministratore si è svolto nel rispetto delle attribuzioni previste dall'art
1130 c.c. e con trasparenza contabile, così da rendere agevolmente distinguibili le spese imputabili al da quelle del supercondominio. CP_1
Il modus operandi è il seguente ed è pienamente legittimo: i delegati dei singoli edifici ( con più di 60 condomini ex art. 1117 bis c.c.) approvano le spese di gestione ordinaria, comunicano all'amministratore di ciascun edificio l'o.d.g. e le decisioni assunte dai rappresentanti dei condomini, l'amministratore di ogni edificio riferisce all'assemblea quanto deliberato e richiede la provvista al proprio condominio ex art. 1135 n. 2 c.c., con un contributo destinato al supercondominio, l'amministratore porta a bilancio del proprio condominio le spese e le ripartisce tra i condomini ( ex art. 1130 n. 2 c.c.).
Il condomino non ha legittimità per approvare le spese ordinarie per la gestione dei servizi del supercondominio.
Dalla documentazione in atti il supercondominio e il appaiono come enti CP_1
distinti con conti e gestione separata;
non si rileva, pertanto, alcuna “ confusione patrimoniale”.
Quanto alla dedotta sussistenza di un eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale, essa è priva di fondamento.
L'attore sostiene che la delibera abbia approvato spese non rientranti nelle competenze dell'assemblea condominiale, invadendo la sfera gestionale del supercondominio. In particolare, lamenta che l'approvazione di un preventivo comprendente indistintamente pagina 4 di 6 spese di competenza del condominio e del supercondominio costituirebbe atto adottato in violazione dei limiti funzionali dell'organo deliberante.
Tale rilievo non merita accoglimento.
Come noto, l'assemblea del singolo condominio ha piena legittimazione a deliberare in merito alla propria quota di partecipazione alle spese del supercondominio, così come quantificate e trasmesse dall'amministratore dello stesso. La delibera impugnata si limita ad approvare, nell'ambito del preventivo di gestione ordinaria, la provvista economica da destinarsi al supercondominio, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti contrattuali (art. 4 del regolamento del supercondominio e art. 9 del regolamento del condominio), i quali prevedono in modo chiaro tale meccanismo di riparto.
L'amministratore del supercondominio, una volta determinati i costi comuni, ne richiede il versamento agli amministratori dei singoli condominii, i quali sottopongono l'importo alla propria assemblea per l'approvazione. Tale modello gestionale risulta avallato anche dalla delibera assembleare del 20 giugno 2000, votata all'unanimità.
Pertanto, non si configura alcun eccesso di potere da parte dell'assemblea, avendo essa esercitato legittimamente le proprie competenze, senza sconfinamenti o sovrapposizioni rispetto all'autonomia del supercondominio.
La delibera impugnata è dunque valida ed efficace.
Nei consegue il rigetto delle domande attoree.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree.
Condanna altresì a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30.00 per spese, € 4600,00 per compensi
[...]
oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 5 di 6 Milano, 19 maggio 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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